Statuto del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp
Statuto del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 19/12/2017
ART.1 - COSTITUZIONE
E' costituita tra ASSOLAVORO con sede in Roma, Via Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx n.7, e C.G.I.L., con sede in Xxxx, xxxxx x'Xxxxxx x. 00
C.I.S.L., con sede in Roma, via Po n. 21 U.I.L., con sede in Roma, via Lucullo n. 6
FELSA C.I.S.L., con sede in Roma, via Po n. 21
C.G.I.L. Nidil, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx, x. 00 U.I.L.Temp, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxx, x. 0
una libera Associazione denominata Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione -FORMA.TEMP, ai sensi del capo II, titolo II - Libro Primo del Codice Civile, nonché dell'art. 12, comma 1, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2 - SCOPO E FINALITA'
FORMA.XXXX non ha fini di lucro, opera per il comparto delle Agenzie per il Lavoro autorizzate alla somministrazione (d'ora in poi, Agenzie per il Lavoro) e per i lavoratori in somministrazione (d'ora in poi, lavoratori), in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, nell’ambito di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle Agenzie stesse.
Gli scopi del Fondo sono previsti dal vigente art. 12 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 che stabilisce la destinazione delle risorse a:
a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione;
b) iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
c) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
d) iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
e) iniziative per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
f) il Fondo ha altresì lo scopo di svolgere le attività ad esso assegnate da contratti ed accordi collettivi, utilizzando risorse disponibili, diverse da quelle derivanti dal contributo di cui all’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dal regolamento del Fondo.
Rientra negli scopi del Fondo quanto previsto dall'art.27 del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148, sue successive modifiche e integrazioni e dalla normativa vigente in materia. Le risorse e le modalità di finanziamento e alimentazione del Fondo di solidarietà sono individuate altresì dagli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
Le risorse sono destinate in favore dei lavoratori per i seguenti casi:
a) Le finalità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs 148/2015 e s.m.i.
b) Altre misure individuate dagli Accordi tra le Parti Sociali.
ART. 3 - SEDE E DURATA
FORMA.TEMP ha sede in Roma e la sua durata è a tempo indeterminato.
ART. 4 - ARTICOLAZIONI
Il Fondo potrà articolare la sua attività anche su base regionale o interregionale.
ART.5 - ASSOCIATI
Sono ASSOCIATI in quanto parti costituenti:
ASSOLAVORO, successivamente denominata Associazione datoriale,
C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.; FELSA-C.I.S.L., NidiL-C.G.I.L, U.I.L.Temp., successivamente denominate OO. SS.LL.
Possono essere associati, con la qualifica di associati effettivi, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL firmatarie del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Agenzie per il lavoro, secondo quanto previsto dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Sono associati con la qualifica di associati beneficiari ai soli fini delle prestazioni le Agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non associate alle organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL ed i lavoratori ai fini delle rispettive prerogative.
ART.6 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIATO EFFETTIVO A FORMA.TEMP
L'iscrizione a FORMA.TEMP cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa di FORMA.TEMP;
b) la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
c) l'esclusione, disposta con deliberazione dell'Assemblea, in presenza di omissioni di contributi a FORMA.TEMP
d) il venir meno dello scopo statutario di FORMA.TEMP.
ART. 7 - ENTRATE
Il Fondo per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2, si avvale:
a) del contributo a carico delle Agenzie per il lavoro previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i e dall’applicazione del dispositivo di cui al comma 8 bis del suddetto art. 12;
b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) di eventuali interessi e proventi finanziari.
ART. 8 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono Organi di FORMA.TEMP
a) l'Assemblea;
b) il Presidente ed il Vice Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale.
Ad esclusione del Collegio Sindacale, gli organi associativi sono composti in termini paritetici tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Le cariche relative agli organi di cui all'art. 8 del presente Statuto e di direttore del Fondo non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;
b) non siano in possesso del requisito di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 10 settembre 2003,
n. 276 e s.m.i.
ART. 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta in maniera paritetica da trenta membri in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL.
I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono confermati di triennio in triennio qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio quando cessi il rapporto di fiducia, con comunicazione scritta.
Il nuovo rappresentante avrà per la durata della carica la stessa anzianità di quello sostituito. Spetta all'Assemblea di:
a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all' art. 2 del presente Statuto;
d) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
e) deliberare la cessazione dallo stato di associato effettivo;
f) deliberare la cessazione dello stato di associato beneficiario a seguito di revoca dell’autorizzazione ministeriale;
g) approvare gli eventuali successivi regolamenti su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentite le parti firmatarie e previa autorizzazione ministeriale;
h) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FORMA.TEMP o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per le delibere relative ad argomenti di carattere straordinario, di cui all’articolo 2365, comma 1, del Codice Civile, è necessaria la maggioranza qualificata del 90% dei presenti.
Ciascun rappresentante può esprimere un solo voto salvo il caso in cui esprima anche il voto di persona delegante.
Ciascun rappresentante non può esercitare più di due deleghe.
ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
L'Assemblea nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e non oltre i termini statutari previsti per l’approvazione del bilancio, su designazione, il primo dell’Associazione datoriale ed il secondo su designazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.
Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Spetta al Presidente di FORMA.TEMP:
a) rappresentare il Fondo di fronte ai terzi e stare in giudizio;
b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUOI COMPITI
FORMA.TEMP è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e inoltre da un numero di membri che verrà determinato di volta in volta dall'assemblea, pariteticamente, fino ad un massimo di dodici, compresi il Presidente e il Vice Presidente.
La durata del mandato è pari a tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e non oltre i termini statutari previsti per l’approvazione del bilancio.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Nel caso in cui un componente eletto decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro componente nominato dall'Assemblea su designazione dell'organizzazione di appartenenza.
Qualora cessi il rapporto di fiducia tra il membro del Consiglio di Amministrazione e l'associazione che lo ha designato, questa ultima ne farà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in corso di mandato in sostituzione di un componente durano in carica per la restante parte del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino al termine del mandato indipendentemente dal venir meno della maggioranza dei componenti nominati all’inizio del mandato.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
a) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
b) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FORMA.TEMP;
c) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare il Direttore Generale;
e) approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
f) provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
g) regolare il rapporto di lavoro con il personale di FORMA.TEMP in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico nell'ambito del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
h) predisporre i regolamenti interni e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
i) riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
j) approvare i verbali delle proprie riunioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
ART. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente, una volta al mese mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del collegio Sindacale ne facciano richiesta con
indicazione degli argomenti da trattare. In caso di impossibilità di uno o più consiglieri a presenziare alla riunione consiliare presso la sede indicata nella convocazione, è possibile la partecipazione tramite videoconferenza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 13 - VERBALIZZAZIONI
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali sottoscritti dai presenti e dal Segretario dell'Organismo, nominato di volta in volta.
ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni datoriali, uno dalle OO.SS.LL. e il terzo, con funzione di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I componenti del Collegio Sindacale devono esser iscritti al Registro dei Revisori legali. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
La durata del mandato è pari a tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e non oltre i termini statutari previsti per l’approvazione del bilancio.
I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, possono essere riconfermati.
Fatti salvi i compiti e le responsabilità del Collegio Sindacale fissati dalla Legge, la revisione legale dei conti può essere attribuita dall’Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. In quest’ultima ipotesi, il Collegio Sindacale continua a svolgere tutte le attività di verifica previste dalla Legge, anche di natura contabile.
Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
ART. 15 - PATRIMONIO DEL FONDO
Il Patrimonio di FORMA.TEMP è costituito:
a) dai beni di proprietà del Fondo;
b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) da apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
ART. 16 - BILANCIO
Gli esercizi hanno inizio il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo la fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il Bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 novembre. Il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio d’esercizio, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione
e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro, alle Associazioni datoriali e alle Organizzazioni sindacali.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.
ART. 17 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di gestione come definite nel regolamento.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento di FORMA.TEMP, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle Associazioni datoriali, uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro. Nel caso di mancata nomina dei Liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di Assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio, secondo quanto previsto dall’articolo 148, comma 8, lettera b) del TUIR e successive integrazioni e modificazioni. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere degli Associati effettivi di cui all'art. 5 del presente Statuto.
ART. 19 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati, previa autorizzazione ministeriale, dall'Assemblea di FORMA.TEMP, con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno il 90% dei presenti.
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento di FORMA.TEMP.