CITTA' DI GOITO
CITTA' DI GOITO
Provincia di Mantova
PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA.
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6- quater del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. ed ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 244/2007, nonché ai sensi dell’art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06.08.2008, n. 133, nonché degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge 69/2009, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma per prestazioni altamente qualificate, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 29.12.2008.
3. E’ regola generale rispettare il principio dell’autosufficienza dell’organizzazione del Comune, principio per cui il Comune, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, residuando la possibilità di ricorrere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma solo per eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica del Comune, come rimedio eccezionale nel caso di prestazioni altamente qualificate e nel rispetto di tutti i limiti, criteri e modalità di cui al presente regolamento.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. C.c. o d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. C.c. secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, consulenze, altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (xx.xx.xx/xxxxxxxxxxx) ove:
a. per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte
b. per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’amministrazione
c. per “incarichi di consulenza” gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.) che coincide con un contratto di prestazione d’opera intellettuale
d. per “collaboratori” i soggetti esterni all’amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici
e. per “collaborazioni coordinate e continuative” i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato.
Articolo 2 - Competenza per il conferimento degli incarichi
Gli incarichi di cui all’articolo 1 – comma 4 vengono conferiti dai responsabili di servizio che intendono avvalersene. La Giunta comunale sarà sempre informata sugli incarichi da affidare e affidati.
Articolo 3 - Presupposti per l’attivazione degli incarichi
1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve rilevarsi nell’atto di conferimento dell’incarico:
a) l’oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) coerenza dell’incarico con il programma annuale approvato dal Consiglio Comunale;
c) inesistenza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di specifiche figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico con il personale in servizio, per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
d) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente a soggetti esperti muniti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, in possesso della laurea specialistica rilasciata da nuovo ordinamento universitario, ferma restando l’equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Sono ammesse altresì altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curricula.
e) indicazione specifica dei contenuti, tempistica, durata e compenso per lo svolgimento dell’incarico;
f) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
g) attestazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari circa il rispetto del limite di spesa stabilito dall’art.3 comma 56 della Legge 244/2007.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
Articolo 4 - Programmazione dei fabbisogni
1. Tutti gli incarichi esterni, di qualsiasi forma e contenuto, compresi gli incarichi di cui al comma 4 dell’articolo 1 – ad esclusione dei soli incarichi affidati ai componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di Valutazione - , sono individuati nell’ambito di un programma
previsto in un apposito elenco allegato al Bilancio annuale di Previsione. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma degli incarichi di cui al presente regolamento affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi esterni, per l’anno 2008, è fissato nel 2,00 per cento della spesa corrente prevista nell’anno di riferimento, pari al 6,43% della spesa per il personale. Non rientrano in tale limite gli incarichi affidati ai componenti degli organismi di controllo e dei nuclei di valutazione, gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, gli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio.
3. Per gli anni successivi, il limite massimo della spesa annua sostenibile per incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo e/o nei suoi allegati.
4. Il superamento del limite di spesa ammissibili è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al comma 1. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l’affidamento diretto ai sensi del successivo art. 8 comma 1, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa
5. Ogni anno, dopo l’approvazione e l’esecutività del programma di cui al comma 1, il Servizio Finanziario rende noto mediante un avviso di preinformazione, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, l’elenco degli incarichi di cui al presente regolamento che il Comune intende conferire nell’anno.
6. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.L. n. 78/2009. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere redatto un analitico rapporto informativo sugli incarichi esterni affidati. Tale analisi andrà trasmessa entro il successivo 31 gennaio al nucleo di valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al Funzionario responsabile di irregolarità nell’utilizzo dell’istituto degli incarichi esterni non può essere erogata la retribuzione di risultato.
Articolo 5 - Selezione degli incaricati
1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo.
2. Il Comune affida gli incarichi di cui al presente regolamento di norma individuando i soggetti cui affidare l’esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.
3. A tal fine il Responsabile competente predispone un apposito avviso, approvato unitamente allo schema di disciplinare di incarico con la determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000.
4. Nell’avviso sono evidenziati tutti gli elementi identificativi dell’incarico:
a) L’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa del Comune;
b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) La durata dell’incarico;
d) Il luogo dell’incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) Il compenso per la prestazione, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. Il compenso per l’incarico da conferire è determinato tenuto conto della disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della qualità e quantità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del soggetto incaricato di mezzi e strumenti propri. Deve
comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dal Comune. Relativamente al prezzo occorre operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e rispetto ai valori di mercato, considerato il livello di specializzazione della prestazione da acquisirsi e, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, in ogni caso la misura dello stesso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. Può essere previsto in via preventiva un rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate per l’espletamento della prestazione pattuita nonché per missioni/trasferte espletate su ordine del Comune. Il pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine del contratto. L’atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamene corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell’espletamento dell’incarico.
5. L’avviso di cui al comma precedente deve contenere:
a) l’indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula;
b) l’eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico;
c) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
6. Per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione occasionale i singoli Responsabili valutano discrezionalmente, anche in relazione all’importo e alla natura dell’incarico da conferire, l’opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati in precedenza.
Articolo 6 - Valutazione delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal Responsabile del settore presso cui dovrà essere svolto l’incarico, che predispone apposita graduatoria secondo criteri prestabiliti.
2. Fatte salve più ampie forme di pubblicità decise dal Responsabile competente e tenuto conto della pubblicità preventiva effettuata ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del presente regolamento, l’avviso dovrà essere pubblicato:
a) nel caso di incarichi di importo preventivato fino ad euro 19.999,00 al netto di IVA e oneri di qualsiasi genere, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune;
b) nel caso di incarichi di importo preventivato pari o superiore ad euro 20.000,00 al netto di IVA e oneri di qualsiasi genere e fino ad euro 100.000,00 al netto di IVA e oneri di qualsiasi genere, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale;
c) nel caso di incarichi di importo preventivato superiore ad euro 100.000,00 al netto di IVA e oneri di qualsiasi genere e fino alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 per forniture e servizi, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano con diffusione in ambito regionale;
d) nel caso di incarichi di importo preventivato superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 per forniture e servizi, per un termine minimo non inferiore a 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano con diffusione in ambito regionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari entro un periodo massimo di due anni.
4. La valutazione delle proposte per incarichi di collaborazione autonoma è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professionalità per l’espletamento dell’incarico, valutando altresì eventuali esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore
b) qualità dell’offerta
c) tempo di espletamento dell’incarico
d) ribasso del compenso richiesto rispetto a quello proposto
e) eventuali altri criteri connessi con la specificità dell’incarico
Articolo 7 - Disciplinare di incarico
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) durata dell’incarico;
b) luogo in cui viene svolto l’incarico;
c) oggetto della prestazione;
d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
e) tempi previsti e eventuali penalità nonché la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione e/o clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dal Comune, con la previsione, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dal Comune nel disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, della fissazione di un termine per l’integrazione del risultato o la possibilità per il Comune di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per il Comune;
f) modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare.
4. Tutti i contratti relativi agli incarichi di cui al presente Regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 167/2001 e dell’art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996, del provvedimento di conferimento dell’incarico con indicazione sintetica del soggetto percettore, della ragione e durata dell’incarico e del compenso erogando.
Articolo 8 - Conferimento di incarichi esterni in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) nel caso in cui siano state infruttuosamente esperite le procedure di individuazione del contraente incaricando, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;
b) in casi di particolare urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, adeguatamente documentati e motivati, quando le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale, quali ad esempio l’attività di docenza, l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, di prestazione non comparabile in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui un solo o un ristretto numero di soggetti può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
d) per tutti gli incarichi affidati a Università e/o Istituti di Ricerca;
e) per gli incarichi che si configurano nella continuazione di opera e/o attività precedentemente affidata e che per ragioni di opportunità e convenienza devono essere portati a termine dal medesimo soggetto iniziale;
f) nei casi di possesso da parte del soggetto di marchio, brevetto, copyright che costituiscono elemento di scelta esclusiva;
g) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori.
Articolo 9 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d’incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Articolo 10 - Integrazione del regolamento degli uffici e servizi
1. Le disposizioni del presente regolamento concernenti limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenze nonché il limite della spesa annua per incarichi esterni valgono quali disposizioni integrative del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Articolo 11 - Pubblicità
1. Oltre a quanto previsto in merito alla pubblicazione dell’avviso e dell’esito della procedura di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento, il Responsabile competente cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. In particolare:
a) cura la pubblicazione sul sito web del Comune adempiendo agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 3, comma 18, della Legge 244/2007;
b) comunica al Servizio Personale i dati necessari per la trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione in adempimento a quanto previsto dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001. Per il tramite del Servizio Personale provvede altresì a dare comunicazione al competente Centro per l’impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata continuativa, nonché dei
rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione;
c) trasmette gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro alla Sezione regionale della Corte dei Conti al fine di poter consentire lo svolgimento del controllo di cui al successivo articolo del presente regolamento.
Articolo 12 – Controlli dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti
1. Tutti gli atti afferenti al procedimento di conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento sono trasmessi in via preventiva all’organo di Revisione.
2. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
Articolo 13 – Estensione
1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.
Articolo 14 - Esclusione
1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
le progettazioni, e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all’art. 1 – comma 42 – della Legge 311/2004; comunque la materia già autonomamente disciplinata, come l’appalto di lavoro o di beni o di servizi di cui al D.Lgs 163/2006;
le attività obbligatorie per Xxxxx in mancanza di uffici a ciò deputati;
la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
gli incarichi conferiti ex articolo 90 del d.Lgs. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta Specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato;
l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente in applicazione all’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio di funzioni e servizi a mezzo delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici);
le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.
le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento di un fine, e che comportano, per loro stessa natura una spesa di modica entità.