CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
In data 30/03/2015 presso la sede dell’Azienda Lardini srl in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx,00/x xx
Xxxxxxxxxx (XX) si sono incontrati:
- Xxxxxx Xxxxxxx, Amministratore dell’azienda LARDINI SRL
- Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, Consulente del lavoro
- Xxxx Xxxxxxxx, RSU FEMCA CISL aziendale Lardini srl
- Xxxxxxx Xxxxxx, RSU FEMCA CISL aziendale Lardini srl
- Xxxxxxxxx Xxxxx, RSU FEMCA CISL aziendale Lardini srl
- Cristiana Paolorossi, RSU FILCTEM CGIL aziendale Lardini srl
- Xxxxxxx Xxxxxx, per la FEMCA CISL Marche
- Xxxxxxxx Xxxxx, per la FILCTEM CGIL Ancona
Per stipulare il seguente accordo di contrattazione integrativa aziendale.
1) PREMESSA
Le parti con il seguente accordo attuano quanto previsto dall’art. 12 del vigente CCNL di categoria, riconoscendo che la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività,efficienza e redditività aziendali allo scopo di migliorare le condizioni del lavoro dei dipendenti, con l’obiettivo di ottenere una redistribuzione dei relativi benefici.
Il conseguente coinvolgimento dei lavoratori nella qualità del prodotto, diventa condizione determinante per il raggiungimento degli obiettivi del contratto integrativo, ne deriva che il presente accordo si ispira ad un mirato intervento sull’organizzazione del lavoro che ponga al centro l’apporto partecipato e consapevole del lavoratore stesso.
Gli istituti retributivi regolamentati dal presente accordo si legano al raggiungimento di obiettivi, così come previsto dall’Accordo Interconfederale del 23/07/1993 e del vigente CCNL di riferimento.
2) RELAZIONI INDUSTRIALI
Al fine di migliorare e consolidare il sistema di relazioni sindacali vigenti, le parti, in occasione degli incontri sia tra Azienda e Organizzazioni Sindacali di categoria, sia tra Azienda e RSU, valuteranno la programmazione al lavoro, le prospettive occupazionali, gli investimenti e le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, l’andamento dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale e la gestione degli istituti riguardanti l’orario di lavoro e la flessibilità.
La Consulente del lavoro sarà inoltre disponibile in azienda mensilmente, a far data da Gennaio 2015, per offrire chiarimenti sui cedolini paga e risolvere tutte le problematiche tecniche riguardanti le posizioni personali dei lavoratori.
3) RSU
Per favorire il dialogo e la reciproca collaborazione è previsto un incontro mensile fra RSU e Direzione aziendale per analizzare e risolvere tempestivamente le problematiche inerenti il lavoro all’interno dello stabilimento.
I tempi e i modi dell’incontro saranno decisi in accordo fra le parti.
Al fine di agevolare la RSU nello svolgimento del proprio lavoro di rappresentanza, si decide di individuare due responsabili, all’interno della stessa RSU, che possano avere libero accesso alla wi-fi aziendale per la connessione ai supporti informatici.
4) CONCILIAZIONE TEMPI FAMILIARI- TEMPI DI LAVORO
Considerando in questo settore la forte incidenza del personale femminile occupato e le conseguenti dinamiche occupazionali, l’Azienda si è sempre dimostrata molto sensibile a tutte le problematiche familiari che si sono di volta in volta presentate cercando di trovare soluzioni ottimali per entrambe le parti.
Di concerto con le XX.XX. e le RSU si conviene quanto segue:
Part time
In deroga ed in miglioramento del disposto contrattuale, al fine di poter accogliere positivamente tutte le richieste di instaurazione di contratti a tempo parziale o di trasformazione di contratti a tempo pieno in contratti part time,
verrà applicata la percentuale di almeno il 20% del personale in forza a tempo indeterminato.
Maternità
Le lavoratrici in stato interessante dovranno comunicare il prima possibile il loro stato alla Direzionale aziendale consegnando l’apposita documentazione rilasciata dal ginecologo.
Al termine del periodo di astensione obbligatoria, l a l a v o r a t r i c e p e r organizzare al meglio il proprio rientro al lavoro e le proprie tempistiche, dovrà effettuare un colloquio con il Direttore di produzione al fine di programmare il progressivo rientro al lavoro in modo condiviso e razionale.
Malattia
L’azienda valuterà, anche su segnalazione della RSU, la richiesta di quei dipendenti che, a causa del protrarsi della malattia oltre i limiti previsti dal CCNL di conservazione del posto (c.d. periodo di comporto), richiederanno un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita che possa permettere un rientro graduale al lavoro.
Si intende che periodo di aspettativa non sarà retribuito e non dovrà comportare alcun onere per l’azienda compreso il Trattamento di fine rapporto.
5) FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’Azienda, nel riaffermare la centralità dell’apporto delle risorse umane quale vero fattore di successo per la produzione di abbigliamento di alta qualità, al fine di mantenere e migliorare la sua competitività, s’impegna a proseguire, attraverso un percorso congiunto con la RSU ad inizio anno, nelle attività formative già in atto da tempo al proprio interno, rivolte sia ai lavoratori neo assunti che a quelli già professionalizzati.
6) INSERIMENTO AL LAVORO
L’azienda, favorisce la politica di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e, in quest’ottica, stabilisce un iter che prevede:
1. Un periodo di tirocinio di inserimento (Legge Regionale 25/01/2005 n.2) della durata di sei mesi ;
2. Assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante di cui all’art.31 lettera B del CCNL vigente.
L’indennità di partecipazione per il tirocinio di cui al punto 1) prevista dalla delibera n.1134 del 29/07/2013 della Regione Marche è attualmente integrata dall’azienda.
Le parti si incontreranno alla fine di ogni anno per decidere la cifra di integrazione da applicare ai contratti di tirocinio in essere.
7) PREVIMODA
L’azienda, su richiesta dell’iscritto a Previmoda, trasferirà il fondo di Trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente antecedentemente all’adesione al Fondo stesso, e dalla stessa attualmente detenuto, al Fondo di previdenza contrattuale Previmoda
8) MIGLIORAMENTI LOGISTICO-ORGANIZZATIVI
L’Azienda, con l’ampliamento dello stabilimento, riserverà dei locali dotati di impianto di diffusione acustica per lo svolgimento delle assemblee sindacali . Inoltre sarà previsto un locale ristoro, con cucina attrezzata, per accogliere il personale che per motivi logistici è costretto a fermarsi in azienda durante la pausa pranzo
9) FLESSIBILITA’
Si stabilisce che, in deroga e miglioramento all’art.34 del vigente CCNL (fino a concorrenza), la percentuale oraria di maggiorazione prevista per l’effettuazione di ore di flessibilità sia del 22% a partire dalla prima ora richiesta.
10) RECUPERI
In deroga e in miglioramento dell’art. 56 del CCNL vigente, le parti stabiliscono che le ore perse per cause indipendenti dalla volontà delle parti, ove l’azienda ne ravvisi la necessità del recupero, siano imputate per il 50% all’Azienda e per il 50% al lavoratore.
11) PERMESSI INDIVIDUALI
Le parti concordano, nell’ambito della sfera dei diritti individuali dei lavoratori ed in deroga e in miglioramento rispetto all’art. 89 comma 2 del vigente CCNL, nello stabilire il limite dei riposi compensativi personali in 40 ore per ciascun dipendente.
12) PERMESSI SOLIDALI
Per gravi e comprovati motivi documentabili, viene istituito un meccanismo di solidarietà tra lavoratori, da attivarsi attraverso la cessione volontaria degli istituti contrattuali denominati “Permessi” e “Rol”, per poter aiutare un collega dell’azienda che, a causa delle suddette motivazioni, abbia terminato la propria dotazione contrattuale.
Il meccanismo sarà così regolato:
• La richiesta sarà resa nota al personale mediante affissione di un comunicato in bacheca;
• La donazione di ore dovrà essere volontaria, le ore da donare saranno
decise in piena libertà da ogni lavoratore;
• La donazione dovrà essere effettuata in forma anonima; le parti appronteranno una modulistica che terrà conto del rispetto della normativa sulla privacy;
Si conviene che l’Azienda, per ogni ora donata interverrà in ugual misura nella suddetta catena solidale
13) PREMIO DI RISULTATO
Con decorrenza dal 1 Luglio 2014 le parti, secondo i principi fissati al punto 3 della parte relativa agli assetti contrattuali di cui all’Accordo Interconfederale del 23/07/1993, istituiscono un “PREMIO DI RISULTATO” variabile legato al raggiungimento di obiettivi.
Detto premio di risultato è composto dalla somma di due elementi:
- Il primo è legato al fatturato aziendale: una volta raggiunto il parametro variabile di 70 milioni di euro di fatturato da parte dell’Azienda (così come risultante dal bilancio consuntivo della ditta) si riconoscerà a tutto il personale la somma massima di € 450,00 a dipendente.
- Il secondo è riferito al numero medio di giorni di ritardo nella consegna dei prodotti, e consentirà, se il ritardo dovesse assestarsi entro 10
giorni lavorativi rispetto alla data di consegna pattuita, l’erogazione di massimo ulteriori € 450,00 a dipendente.
Il premio totale risultante dalla sommatoria dei due elementi su elencati, verrà poi erogato su base individuale prendendo a riferimento l’indicatore della presenza al lavoro, secondo lo schema di seguito riportato:
IMPORTO PREMIO | GIORNI DI ASSENZA |
€ 900,00 | 0 giorni |
€ 660,00 | da 1 a 5 giorni |
€ 430,00 | da 6 a 10 giorni |
€ 310,00 | da 11 a 15 giorni |
€ 280,00 | superiori a 16 giorni |
Al fine di cui sopra, non saranno considerate come “assenze” le ore di mancata prestazione lavorativa per: ferie, permessi individuali, rol, maternità obbligatoria, sciopero, congedo matrimoniale, permessi per donazione sangue, infortuni sul lavoro, permessi per incarichi sindacali o politici, assemblee sindacali, cassa integrazione guadagni, permessi ex legge 104/92, permessi retribuiti ex Legge 53/2000 per congedi parentali, ricoveri ospedalieri e relativa convalescenza fino ad un massimo di 20 giorni, permessi non retribuiti in caso di ricovero ospedaliero dei figli per bimbi di età compresa fra 3 e 8 anni.
13.1) MATURAZIONE ED EROGAZIONE
Il Premio di risultato matura nel periodo dal 1° Luglio al 30 Giugno dell’anno successivo, e la cifra individualmente risultante, in base al calcolo sopra specificato, verrà erogata ai dipendenti con il cedolino paga del mese di Luglio (entro il 10 agosto).
Detto premio sarà riproporzionato in caso di part-time a seconda dell’orario contrattuale di lavoro effettuato, ed in caso di assunzione o cessazione nel corso del periodo di riferimento, attraverso attribuzioni pro quota in
dodicesimi, in relazione ai mesi di lavoro prestati, considerando come mese intero le frazioni di mese lavorato superiori ai 15 giorni di calendario.
Il Premio non maturerà nei casi di aspettativa non retribuita, congedo parentale post-partum, e per tutte le cause che non danno diritto alla normale corresponsione della retribuzione.
L’importo del Premio sarà utile per il conteggio del Trattamento di fine rapporto.
Le parti, si danno atto inoltre, che il Premio così come è stato formulato, soddisfa tutti i requisiti previsti dal punto B del capitolo VI del vigente CCNL.
14) DURATA E VERIFICA
Il presente accordo avrà durata triennale, scadrà il 29 Giugno 2017, s’intenderà tacitamente rinnovato finchè una delle parti non ne dia formale disdetta per iscritto.
Pur tuttavia, considerate le novità introdotte, le parti si rincontreranno entro il primo quadrimestre del 2015, per verificare l’andamento del premio durante la prima stagione produttiva di vigenza dell’accordo, al fine di misurarne l’efficacia ed eventualmente apportarne i giusti correttivi che si rendessero necessari per garantire il fine per il quale è stato stipulato il presente contratto integrativo aziendale, che è quello di incentivare i lavoratori e di migliorare l’efficienza complessiva aziendale attraverso in maggior coinvolgimento di tutto il personale per il raggiungimento dei risultati aziendali, in particolare riducendo l’assenteismo ed innalzando il livello qualitativo del prodotto.
In particolare, se l’Azienda non dovesse raggiungere un fatturato di 70 milioni di Euro per l’anno in corso, le erogazioni economiche per l’anno successivo di cui ai punti 3) ed 8) del presente accordo dovranno essere rinegoziate, e saranno oggetto di specifici incontri tra Direzione aziendale ed Organizzazioni Sindacali per adeguarle alle mutate condizioni economiche dell’Azienda.
15) DEPOSITO
Copia del presente Contratto Integrativo Aziendale verrà depositata a cura dell’Azienda presso la DTL di Ancona, secondo quanto previsto dalla legge n. 135/97, nonché presso l’INPS e l’INAIL di Ancona ai sensi della Legge n. 402/96.
Letto, confermato e sottoscritto. Filottrano,lì
Xxxxxxx Xxxxxx XXX.XX “LARDINI Srl”
Xxxxxxx Xxxx Cons. del lavoro
Xxxxxx Xxxxxxx RSU FEMCA CISL
Xxxxxxxx Xxxx RSU FEMCA CISL
Xxxxxxxxx Xxxxx RSU FEMCA CISL
Paolorossi Cristiana RSU FILCTEM CGIL
Xxxxx Xxxxxxxx FILCTEM CGIL ANCONA
Xxxxxx Xxxxxxx FEMCA CISL MARCHE