CONVENZIONE
FAC-SIMILE
CONVENZIONE CON ENTE PUBBLICO
CONVENZIONE
Tra
Il Comune di che per brevità sarà di seguito denominato “Comune” per il quale agisce il Sig. nato a il nella sua qualità di in forza della delega conferitagli dal Sindaco con ordinanza P.G. n. domiciliato per la carica in
via n°
E
L’Associazione/sci club , con sede in
via n° nella persona del suo legale rappresentante Xxx. , in forza della facoltà conferitagli dallo statuto (o dal mandato del Consiglio Direttivo n° del ) in seguito per brevità “Concessionaria”
Premesso che
Il Comune è proprietario e gestore dell’impianto sportivo denominato
sito in Via n°
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto della convenzione
Il Comune concede alla Concessionaria la gestione dell’impianto di cui in premessa.
L’impianto, descritto nella cartografia e nel relativo elenco individuato con campitura rossa nella planimetria, allegati al presente atto come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla Concessionaria. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.
Il Comune garantisce, comunque, che tutti gli impianti tecnologici, elettrici, edili, idraulici, ecc. sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia.
Art. 3 – Scopo
Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell’impianto per le finalità sportive e sociali che la Concessionaria persegue.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
Il Comune si riserva il diritto di destinare l’impianto allo svolgimento di particolari manifestazioni a carattere extra sportivo per non più di giorni all’anno.
In tal caso dovrà darne preavviso alla concessionaria non meno di gg. 30 prima della data fissata. La Concessionaria può opporsi nel solo caso in cui abbia già fissato per i giorni indicati proprie manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale.
Saranno a carico degli organizzatori delle manifestazioni indicate dal Comune gli oneri di pulizia ed adattamento degli impianti e, comunque, tutto quanto necessario alla loro rimissione in pristino al fine di poter essere utilizzati per l’attività sportiva.
Art. 4 – Uso dell’impianto
La Concessionaria dovrà utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
La Concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.
Art. 5 – Durata e canone della concessione
La concessione a gestire l’impianto di cui trattasi avrà la durata di anni a decorrere dal
al data in cui scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.
Decorso tale periodo nell’osservanza da parte della Concessionaria delle clausole inserite, la medesima dovrà essere interpellata e considerata a parità di condizioni con priorità rispetto ad ogni altro ente, qualora il Comune intendesse mantenere una gestione convenzionata dell’impianto in parola.
Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.
La concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione.
Art. 6 – Oneri a carico della Concessionaria
La Concessionaria dovrà:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune ed il quartiere proporranno di attuare, in accordo tra la parti, nel corso di ogni anno;
b) concedere libero accesso al pubblico a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal quartiere ;
c) garantire l’uso pluralistico dell’impianto, particolarmente per le fasce d’uso rivolte alle categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale o il quartiere potranno indicare (militari, giovani, bambini, anziani, scuole, ecc,);
d) praticare le quote agevolate per quegli utenti che l’Amministrazione Comunale potrà indicare;
e) consentire l’uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive, ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune, del quartiere e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordate fra le parti interessate;
f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l’impianto per la programmazione a livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d’intesa fra le parti;
g) concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che verrà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli impianti sportivi adottato dall’Amministrazione Comunale.
Saranno altresì a carico della Concessionaria:
- le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia
dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 codice civile;
- le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant’altro necessiti alla normale attività degli impianti. La Concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti d’utenza per tutta la durata della Concessione. I consumi degli impianti di erogazione centralizzati non agevolmente frazionabili saranno ripartiti fra i diversi eventuali utenti secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e segg. codice civile;
- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme C.E.I. e di quelle antincendio, ad esclusione degli interventi che richiedano l’impiego di macchine operatrici in dotazione ai servizi sportivi comunali, come previsto al successivo art. 7, 2° comma.
S’intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
a) riparazione e rifacimento di parti d’intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso;
e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suoneria di allarme, nonché centralina e motore automatico del cancello;
f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi d’illuminazione;
g) verifica periodica degli idranti;
h) verniciatura periodica di pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione della rete di recinzione e delle reti interne dell’impianto;
i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
j) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
k) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, corsie, galleggianti, piscine, retine, pallacanestro, ecc.);
l) gli oneri derivanti dallo sgombero della neve all’interno dell’impianto per agibilità dello stesso ed all’esterno secondo le disposizione emanate in materia dall’Amministrazione Comunale.
La Concessionaria si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
Art. 7 – Oneri a carico del conducente
Sono a carico del Comune:
- gli oneri di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l’impiego di macchine operatrici in dotazione ai Servizi Sportivi comunali, secondo i programmi d’intervento dell’Amministrazione formulati in relazione al normale uso dell’impianto;
Tutti gli interventi da parte del Comune dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento dell’attività e, pertanto, preferibilmente nei periodi di chiusura dell’impianto. La Concessionaria è sin d’ora autorizzata ad effettuare direttamente, previo accordo con gli uffici tecnici comunali, gli interventi di natura urgente previsti a carico del Comune addebitandone a quest’ultimo gli oneri relativi.
Art. 8 – Apertura dell’impianto
La parti si impegnano a garantire l’apertura dell’impianto per gg. l’anno.
L’orario di funzionamento dell’impianto per lo svolgimento delle attività previste sarà dalle ore
alle ore di tutti i giorni.
Art. 9 – Modalità di gestione
La Concessionaria provvederà alla riscossione diretta delle entrate per il pubblico che intende accedere all’impianto negli orari a questo riservati
Potrà applicare e riscuotere le tariffe agevolate stabilite per le società sportive assegnatarie residenti nel Comune e per quelle esterne.
La Concessionaria potrà liberamente destinare ad attività propria o di propri soggetti affiliati gli spazi pista.
La Concessionaria permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L’amministrazione comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 10 – Sub concessione e modificazione dell’impianto
La Concessionaria non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Non potranno altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 – Esercizio dell’attività di bar-ristoro
La Concessionaria è autorizzata a gestire il servizio di bar, tavola-calda/ristoro, esistente all’interno dell’impianto.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative al tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentate della società Concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.
Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione.
Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
E’ data facoltà alla Concessionaria di sub-concedere separatamente il suddetto esercizio di bar. La Concessionaria dovrà comunicare all’Amministrazione comunale le generalità e i requisiti dell’eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.
Se entro 30 gg. l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.
Il sub-concessionario e la Concessionaria rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Art. 12 – Pubblicità commerciale
La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto in oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l’installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Resta a carico della Concessionaria l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di
legge e di regolamento comunale.
E’ data facoltà alla Concessionaria di sub-concedere separatamente il suddetto esercizio di pubblicità commerciale. La Concessionaria dovrà comunicare all’Amministrazione comuna le le generalità ed i requisiti dell’eventuale sub-concessionaria per il necessario gradimento.
Se entro 30 gg. l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.
Il sub-concessionario e la Concessionaria rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Art. 13 – Responsabilità verso terzi
La Concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo la Concessionaria stipulerà polizza assicurativa per la copertura dei seguenti massimali
con compagnie o società primarie di gradimento del Comune.
Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l’Assessorato allo Sport del Comune all’atto della stipulazione.
Art. 14 – Spazi e parti comuni
Gli spazi e le parti comuni barrati in verde nella planimetria allegata non soggetti a questa o ad altra convenzione stipulata o da stipulare con altra società; ovvero gli spazi e le parti comuni specificati in elenco allegato, utilizzati congiuntamente con altra società titolare di distinta convenzione, saranno gestiti da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle società interessate. Gli oneri per i consumi, le utenze e la manutenzione ordinaria saranno ripartiti, per analogia secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e segg. del Codice Civile.
Art 15 – Cauzione
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria presterà cauzione per complessivi € mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazioni autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge n. 1 del 3/01/1978 e scadente al --.
Copia della polizza sarà trasmessa all’Assessorato dello Sport del Comune.
Art. 16 – Inadempimento e recesso della Concessionaria
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.
Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente conve nzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.
Art. 17 – Disposizioni generali e finali
a) il rapporto tra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della L. 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale;
b) per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto;
c) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla Concessionaria ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;
d) le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre
arbitri nominati, uno dal Comune, uno dalla Concessionaria, e uno dal Presidente del Tribunale di .
Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato;
e) le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico della Concessionaria;
f) la convenzione non sarà esecutiva per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione di legge, mentre è fin d’ora vincolante per la Concessionaria.
, il
Il Comune La Concessionaria
Per espressa approvazione della clausola di cui sub. 17. Il Comune La Concessionaria