VITIS FlexiPatrimonium
VITIS FlexiPatrimonium
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Tramite sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza del loro contenuto e di averne ricevuta copia prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.
Contraente 1
Contraente 2
(FXPI_IT_CG_IT_09)
In vigore dal 01/10/2020
VITIS FlexiPatrimonium
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Tramite sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza del loro contenuto e di averne ricevuta copia prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.
Contraente 1
Contraente 2
(FXPI_IT_CG_IT_09)
In vigore dal 01/10/2020
INDICE CONDIZIONI GENERALI FXPI_IT_CG_IT_09
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO 3
Condizioni generali di contratto – VITIS FlexiPatrimonium 11
1. Libera prestazione di servizi 11
2. Contratto d’assicurazione 11
3. Oggetto e durata del Contratto 11
4. Condizioni di sottoscrizione 12
5. Premi 12
6. Conclusione ed Entrata in vigore del Contratto (decorrenza della Copertura assicurativa) 14
7. Facoltà di revocare la proposta assicurativa e diritto di recesso 15
8. Costituzione della Riserva 16
9. Riserva del Contratto – Evoluzione del Controvalore delle Quote 22
10. Rischi del Contratto – Assenza di garanzie offerte dall‘Assicuratore 23
11. Spese e costi 25
12. Incentivi 29
13. Diritti di disposizione sul Contratto 30
14. Prestazioni assicurative in caso di decesso 34
15. Pagamento delle Prestazioni assicurative 36
16. Assicurazione caso morte 37
17. Elementi di valutazione del rischio demografico - Incontestabilità 40
18. Informazioni-Contestazioni 41
19. Residenza ai fini fiscali e scambio automatico di informazioni nel settore fiscale 42
20. Regime fiscale applicabile 45
21. Domicilio ed indirizzo per la corrispondenza 45
22. Reclami e ricorsi presso le autorità di controllo 47
23. Lingua del Contratto - Legge applicabile - Foro competente 49
24. Dati personali – Segreto professionale 49
25. Responsabilità e forza maggiore 50
26. Conflitti d’interesse 51
27. Modifiche contrattuali 51
28. Modifiche del regolamento del Fondo d’investimento 51
29. Fusione tra Fondi d’investimento 52
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
Assicuratore
VITIS LIFE S.A., Società d’assicurazioni vita di diritto lussemburghese, appartenente al Gruppo Monceau Assurances e avente sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, in boulevard Xxxxxx Xxxxx, x. 00, X-0000 Xxxxxxxxxxx. Indirizzo postale: VITIS LIFE S.A., XX 000, X-0000
Xxxxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
Assicurato
La persona o le persone alla vita delle quali si riferisce il rischio d’insorgenza dell’Evento assicurato. Un unico Contratto non può prevedere più di 2 Assicurati. In quest’ultimo caso il termine “Assicurato” designa cumulativamente i due Assicurati e la frase “al decesso” o “alla morte dell’Assicurato” deve intendersi “al decesso dell’Assicurato meno longevo” (primo Assicurato) salvo specifica disposizione contraria espressa dal Contraente nel Modulo di proposta. La persona dell’Assicurato può coincidere o meno con quella del Contraente. Se l’Assicurato è una persona diversa dal Contraente, ai fini della conclusione del Contratto è obbligatorio il consenso scritto dell’Assicurato o del suo legale rappresentante.
Banca depositaria
La banca avente sede legale all’interno o all’esterno dello Spazio Economico Europeo (qui di seguito “SEE”) e presso la quale l’Assicuratore deposita le Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto. In caso di Fondi d’investimento interni, la Banca depositaria è anche la banca presso la quale l’Assicuratore deposita gli attivi o strumenti finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno. Indipendentemente dal fatto che gli attivi e strumenti finanziari che compongono un Fondo d’investimento interno risultino sottostanti ad un unico Contratto d’assicurazione vita ed all’interno di un conto o sotto-conto bancario specifico, in caso di liquidazione dell’Assicuratore, il Contraente godrà, ai sensi della normativa lussemburghese, primaria e secondaria, di un privilegio comune a tutti i Contraenti che hanno investito in contratti collegati a dei Fondi di investimento. In caso d’insolvenza della compagnia assicurativa, il Contraente non beneficia pertanto di un privilegio specifico sugli attivi e strumenti finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno sottostante al proprio Contratto assicurativo. Se il Contratto investe in tutto o in parte in Quote di un Fondo interno dedicato o di un Fondo interno specializzato, la banca presso la quale l'Assicuratore deposita i beni o gli strumenti finanziari è la banca espressamente designata dal Contraente.
Banca depositaria fuori dallo Spazio Economico Europeo
Banca depositaria avente sede legale in un Paese o territorio non facente parte dello SEE. In caso di deposito degli attivi finanziari componenti il Fondo d’invetimento interno dedicato e/o specializzato presso una Banca depositaria fuori SEE, le procedure di cooperazione tra le autorità di sorveglianza del settore assicurativo, valide sul territorio dell’Unione Europea, non sono operative. Il Contraente incorre pertanto in rischi maggiori rispetto al caso di deposito presso una banca avente sede legale nello SEE. Il Contraente assume infatti integralmente, tra gli altri, i seguenti rischi:
• il rischio inerente alla scelta della Banca depositaria, compresi i rischi derivanti da negligenza, frode, fallimento della stessa, ecc.;
• il rischio di eventuali difficoltà o d'impossibilità all’esecuzione di misure di congelamento o di rimborso coattivo del proprio credito tramite procedure esecutive sugli attivi finanziari componenti il o i Fondi d’investimento interni dedicati o specializzati, promosse in applicazione di disposizioni legali, giudiziarie o amministrative.
Il Contraente dispone della possibilità di richiedere, durante tutta la durata del Contratto, il cambiamento della Banca depositaria, qualora tale Contratto abbia quali Proposte d’investimento sottostanti Fondi d’investimento interni dedicati e/o specializzati. In quest’eventualità, l’Assicuratore provvederà a depositare il Fondo d’investimento interno dedicato e/o specializzato in una nuova Banca depositaria, scegliendo tra gli istituti bancari con i quali ha già concluso una convenzione di deposito.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi d’investimento/Combinazioni libere.
Beneficiario
La o le persone fisiche o giuridiche a favore delle quali il Contraente chiede che siano erogate le Prestazioni assicurative.
Capitale investito
Parte del Premio versato che viene effettivamente investita dall’Assicuratore in Fondi d’investimento, interni o esterni, secondo Combinazioni libere
ovvero secondo Combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i Costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del Premio o eventuali imposte.
Capitale maturato
Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere a seguito della domanda di Riscatto totale. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito in corrispondenza della suddetta data.
Capitale nominale
Premio versato per la sottoscrizione di Fondi d’investimento, interni o esterni, secondo Combinazioni libere ovvero secondo Combinazioni predefinite, al netto delle spese di emissione e dei Costi delle coperture assicurative.
Categoria
La categoria del Fondo d’investimento, interno o esterno, o della Combinazione libera è un attributo dello stesso, volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Certificato di polizza
Documento emesso dall’Assicuratore a conferma dell’accettazione della proposta assicurativa formulata dal Contraente mediante compilazione e sottoscrizione del Modulo di proposta.
Il Certificato di polizza riporta tutte le condizioni e le caratteristiche del Contratto, così come indicate dal Contraente nel Modulo di proposta e, in caso di divergenze, il Certificato di polizza rappresenta nuova proposta contrattuale che viene accettata dal Contraente mediante sottoscrizione e rinvio all’Assicuratore del medesimo.
Cessione, pegno e vincolo
Facoltà del Contraente di cedere a terzi il Contratto, di costituirlo in pegno o comunque di vincolarne le Prestazioni assicurative. Tali atti divengono efficaci solo quando l’Assicuratore, a seguito di apposita Istruzione del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su una Clausola aggiuntiva allo stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Classe
Articolazione di un Fondo d’investimento, interno o esterno, in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Classe di rischio
La classe di rischio rappresenta un indice che permette di misurare il rischio legato all’investimento su una scala da 1 a 7. Una classe di rischio pari a 1 corrisponde a un rischio/potenziale di rendimento basso mentre una pari a 7
rappresenta un rischio/potenziale di rendimento molto alto.
La classe di rischio è espressa sottoforma di due indicatori:
• SRI o “Summary Risk Indicator”, calcolato ai sensi del Regolamanto europeo PRIIPS, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati n. 1286/2014 del 26.11.2014;
• SRRI o “Synthetic Risk and Reward Indicator” calcolato ai sensi del Regolamento europeo n. 583/2010 del 01.07.2010 recante informazioni chiave per gli investitori.
Clausola aggiuntiva (Appendice)
Documento emesso dall’Assicuratore che, previa sottoscrizione del Contraente e dell’Assicuratore medesimo, modifica o integra il Contratto o le sue Condizioni generali.
Combinazioni libere
Allocazione del Capitale investito tra diversi Fondi d’investimento, interni o esterni, realizzata attraverso Combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)
Allocazione del Capitale investito tra diversi Fondi d’investimento, interni o esterni, realizzata attraverso Combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall’Assicuratore.
Commissariat aux Assurances
Istituto di diritto pubblico lussemburghese, avente sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxx XX, x. 0, X-0000 Xxxxxxxxxxx, (xxx.xxx.xx), incaricato della sorveglianza del settore assicurativo e di quello dell’intermediazione assicurativa, conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari lussemburghesi.
Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che l’Assicuratore invia al Contraente qualora la Riserva del Contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto all’ammontare complessivo dei Premi netti investiti.
Condizioni generali
Le presenti Condizioni generali sono applicate al Contratto. Il riferimento FXPI_IT_CG_IT_09 indica il nome del prodotto Vitis FlexiPatrimonium (FXPI), il diritto contrattuale italiano ad esso applicabile (IT), il tipo di documento (CG), la relativa lingua di redazione (IT) e la versione del medesimo (09).
Conflitto di interessi
Situazione nella quale, nell’esercizio dell’attività svolta in qualità di compagnia di assicurazione vita, gli interessi dell’Assicuratore e/o dei suoi collaboratori, di altre entità del gruppo Monceau Assurances e/o dei propri azionisti, sono direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi del Contraente. Un conflitto di interessi si verifica quando l’Assicuratore e/o i suoi collaboratori traggono profitto da una situazione che espone il Contraente o potenziale Contraente a un rischio di subire un pregiudizio considerevole.
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Contraente
La persona (fisica o giuridica) che sottoscrive e conclude il Contratto con l’Assicuratore. Trattasi più particolarmente della persona che, tra l’altro, appone la propria sottoscrizione sul Modulo di proposta, richiede i riscatti o le operazioni di switch, determina le caratteristiche del Contratto, nomina i Beneficiari del medesimo. È ammessa la sottoscrizione del Contratto da parte di 2 Contraenti. In questo caso il potere di firma si reputa congiunto (ogni Istruzione indirizzata all’Assicuratore dovrà essere sottoscritta da entrambi i Contraenti) e il termine “Contraente” indica i 2 Contraenti congiuntamente.
Contratto
Il Contratto finanziario-assicurativo di tipo unit- linked concluso a seguito dell’accettazione da parte dell’Assicuratore del Modulo di proposta sottoscritto dal candidato Contraente.
Contratto dormiente
Il Contratto le cui Prestazioni assicurative non sono state pagate al Beneficiario in quanto:
• l’Assicuratore non è stato informato del decesso dell’Assicurato;
• l’Assicuratore non è stato in grado di rintracciare o prendere contatto con il Beneficiario al fine di procedervi.
Controvalore delle Quote (Riserva del Contratto)
Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere a seguito della domanda di Riscatto totale. Esso è determinato in base al valore di mercato del Capitale investito in corrispondenza di una data determinata.
Copertura (assicurativa) caso morte
Rischio coperto dall’Assicuratore al verificarsi dell’Evento assicurato a fronte dei costi sostenuti dal Contraente in corso di Contratto. La Copertura si concretizza nel pagamento di una somma in favore del Beneficiario, rappresentata dell’opzione selezionata nel Modulo di proposta. L’importo del valore della Copertura assicurativa è precisato nella Lettera di conferma d’investimento del Premio.
Costi della Copertura assicurativa (Premio di Rischio)
Costi sostenuti a fronte della Copertura assicurativa caso morte offerta dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall’Assicuratore.
Costi di caricamento
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Assicuratore.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai Premi ed eventualmente dalle risorse gestite dall’Assicuratore, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Data di entrata in vigore/decorrenza del Contratto
Xxxxxx lavorativo a partire dal quale decorrono gli effetti del Contratto. Tale giorno è indicato nella Lettera di conferma d’investimento del Premio unico iniziale.
Data di investimento
Xxxxxx lavorativo in cui l’Assicuratore investe ciascun Premio. Tale data è indicata nella Lettera di conferma d’investimento del Premio.
Data di valorizzazione
Xxxxxx lavorativo in cui l’Assicuratore valorizza il Premio incassato.
Dati storici
Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo d’investimento negli ultimi anni.
Destinazione dei proventi
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Distributore
Ogni persona fisica o giuridica che esercita l'attività di Distribuzione assicurativa.
Distribuzione assicurativa
Ogni attività, compresa quella svolta dall'Assicuratore senza l'intervento di un intermediario assicurativo, consistente nel:
a) prestare assistenza e consulenza sui contratti di assicurazione,
b) proporre prodotti assicurativi e riassicurativi,
c) compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti,
d) concludere tali contratti,
e) collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti di assicurazione,
f) fornire uno dei seguenti servizi in cui il cliente può selezionare i criteri relativi a un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi di comunicazione e può concludere il contratto direttamente o indirettamente con questo mezzo:
- la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione, oppure
- la classificazione dei prodotti assicurativi che comprenda un confronto dei costi e dei prodotti o eventuali sconti applicati.
Documento contenente le informazioni chiave (KID)
Documento precontrattuale volto ad aiutare il Contraente a comprendere le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni, le perdite potenziali del Contratto e dei relativi Fondi d’investimento sottostanti, nonché ad aiutarlo a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
Il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (IBIP) che fornisce informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel KID del contratto e redatto secondo il formato standardizzato di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
Duration
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, quali i
Premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il Valore delle Quote assegnate e di quelle eventualmente rimborsate a seguito di Riscatto parziale.
Evento assicurato
Decesso dell’Assicurato. In presenza di 2 Assicurati, l’Evento assicurato coincide con la morte dell’Assicurato meno longevo (primo Assicurato) salvo specifica disposizione contraria selezionata dal Contraente nel Modulo di proposta.
Fondi d’investimento
Il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di Quote, tra uno o più investitori, con la finalità di investire lo stesso sulla base di una determinata politica d’investimento. Le Prestazioni assicurative del Contratto sono legate all’andamento finanziario delle Quote del o dei Fondi d’investimento selezionati dal Contraente, tra quelli proposti dall’Assicuratore, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in corso di Contratto.
L’Assicuratore si riserva il diritto di modificare in ogni momento e unilateralmente la lista delle Proposte d’investimento finanziario sottoscrivibili all’interno del Contratto.
I Fondi d’investimento possono distinguersi in:
• Fondi d’investimento esterni (o Fondi esterni): Fondi d’investimento costituiti da Emittenti diversi dall’Assicuratore sotto forme giuridiche differenti (OICR -armonizzati o no-, Hedge fund, SICAR, SICAV, SIF, ecc.). La lista dei Fondi esterni sottoscrivibili all’interno del Contratto è fornita al Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o successivamente su richiesta;
• Fondi d’investimento interni (o Fondi interni): Fondi d’investimento, con o senza garanzia di rendimento, costituiti e amministrati dall’Assicuratore nel rispetto della legislazione e regolamentazione lussemburghese. Sebbene di proprietà esclusiva dell’Assicuratore, gli attivi finanziari che compongono i Fondi interni sono oggetto di una contabilità separata.
Fondo d’investimento interno può essere:
• Fondo interno collettivo: fondo interno aperto e senza garanzia di rendimento, nel quale possono essere investiti i premi pagati da una pluralità di Contraenti per i rispettivi contratti assicurativi.
• Fondo interno dedicato: fondo interno, a linee dirette o meno, senza garanzia di rendimento nel quale, in principio, possono essere investiti i Premi pagati da un solo Contraente per uno specifico e particolare Contratto.
• Fondo interno specializzato: fondo interno diverso dal Fondo interno dedicato, a linee dirette o meno, senza garanzia di rendimento nel quale, in principio, possono essere investiti i Premi pagati da un solo Contraente per uno specifico e particolare Contratto. Il Contraente sceglie personalmente gli attivi finanziari che compongono il fondo interno in questione.
Il Contraente può investire in un Fondo interno dedicato o in uno specializzato a condizione che l’importo minimo investito nel fondo interno, attraverso l’insieme dei contratti assicurativi sottoscritti con la medesima compagnia, ammonti ad almeno 125.000 EUR.
Gestione a benchmark di tipo attivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale Gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al Benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
Gestione a benchmark di tipo passivo Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Giorno lavorativo
Ove non diversamente specificato, si fa riferimento ai giorni lavorativi del calendario del Gran Ducato del Lussemburgo.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera, in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
Intermediario assicurativo
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicuratore o dal suo personale e diversa da un intermediario a titolo accessorio che, in cambio di un compenso, intraprenda o eserciti l'attività di Distribuzione assicurativa.
Istruzione
Qualsiasi ordine, istruzione, comunicazione o richiesta scritta, non equivoca, datata ed indicante il numero di Contratto o del Modulo di proposta, debitamente sottoscritto dal Contraente, o dal Beneficiario, fatto pervenire all’Assicuratore. L’Assicuratore si riserva il diritto di non trattare un ordine, istruzione, comunicazione o richiesta scritta sino alla ricezione del suo originale.
Lettera di conferma d’investimento dei Premi
Lettera emessa dall’Assicuratore in occasione dell’accettazione di ogni Premio e volta a comunicare al Contraente l’ammontare del Premio lordo versato e di quello netto investito, la Data di decorrenza del Contratto, il numero delle Quote attribuite al Contratto, il loro Valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (Data di valorizzazione). La lettera raccoglie infine i dati relativi alla Copertura assicurativa per il caso morte ed include una stima dei Premi di rischio.
Mandatario finanziario
Persona che consiglia il Contraente nella scelta degli attivi finanziari del Fondo d'investimento assicurativo specializzato.
Nel caso in cui il Contratto sia investito in tutto o in parte in Quote di un Fondo assicurativo specializzato, il Mandatario finanziario è stato espressamente designato dal Contraente.
Modulo di proposta
Xxxxxx predisposto dall’Assicuratore, che deve essere compilato e sottoscritto dal Contraente e con il quale egli manifesta all’Assicuratore la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento, unitamente ai documenti complementari ad esso allegati, integra la proposta assicurativa ed è destinato a chiarire all’Assicuratore la natura dell’operazione, i fatti e le circostanze che costituiscono per lui elementi di valutazione del rischio.
Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Premio
Il pagamento in denaro o il conferimento in titoli, effettuato dal Contraente nel Contratto a fronte degli impegni assunti dall’Assicuratore.
Premio aggiuntivo
Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Assicuratore durante il corso del Contratto.
Premio lordo versato
Premio pagato dal Contraente all’Assicuratore per l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del Premio può avvenire nella forma del Premio unico ovvero del Premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi. Al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare pagamenti aggiuntivi ad integrazione dei
premi già pagati. Il Premio lordo versato subisce riduzioni in caso di Riscatti parziali effettuati in corso di Contratto.
Premio netto investito
Parte del Premio pagato che viene effettivamente investita dall’Assicuratore in Fondi d’investimento, interni o esterni, secondo Combinazioni libere ovvero secondo Combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Premio lordo versato e i Xxxxx di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del pagamento del Premio ed evenutali imposte sui premi. Il Premio netto investito subisce riduzioni in caso di Riscatti parziali effettuati durante il corso del Contratto.
Premio periodico
Premio che il Contraente si impegna a pagare all’Assicuratore su base periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di pagamento dei premi sia annua è anche detto Premio annuo. Laddove l’importo del Premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle condizioni di contratto, esso è anche detto Premio ricorrente.
Premio di Rischio (Costi delle coperture assicurative)
La quota di Premio che l’Assicuratore trattiene periodicamente dalla Riserva del Contratto quale corrispettivo per la Copertura assicurativa caso morte.
Premio unico iniziale
Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Modulo di proposta.
Prestazioni assicurative
L’importo che l’Assicuratore deve corrispondere al Beneficiario designato in esecuzione del Contratto al verificarsi dell’Evento assicurato.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del Premio in Quote o azioni di Fondi d’investimento (interni o esterni) – che lega quindi la prestazione dell’Assicuratore all’andamento finanziario di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.Proposta d’investimento finanziario
Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dal Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di pagamento dei premi e/o
regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente Proposta d’investimento finanziario.
Qualifica
La qualifica del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l’informativa inerente alla politica gestionale adottata.
Quota
Unità di misura di un Fondo d’investimento (interno o esterno). Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo d’investimento (interno o esterno). Quando si sottoscrive un Fondo d’investimento (interno o esterno) si acquista un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento
Risultato finanziario ad una data di riferimento, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale investito alla data di riferimento e il valore del Capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del Capitale nominale al momento dell’investimento.
Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere la conclusione del Contratto prima che l’Assicuratore comunichi la sua accettazione. L’esercizio del diritto di revocare la proposta assicurativa determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di Premio iniziale (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate).
Riscatto Parziale
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione parziale del Contratto.
Riscatto Totale
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Controvalore delle Quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di contratto
.
Rischio demografico
Rischio di un evento futuro e incerto (ad es. la morte) relativo alla vita del Contraente o dell’Assicurato (se persona diversa), al verificarsi del quale l’Assicuratore si impegna ad erogare le Prestazioni assicurative previste dal Contratto.
Riserva del Contratto (Controvalore delle Quote)
Valore complessivo delle Quote del o dei Fondi d’investimento in cui sono investiti i premi pagati dal Contraente e che costituiscono gli attivi finanziari sottostanti al Contratto d’assicurazione sulla vita ad una data determinata.
Scadenza del Contratto
Data a partire dalla quale le Prestazioni assicurative sono esigibili dal Beneficiario del Contratto. La scadenza del Contratto corrisponde alla data del decesso dell’Assicurato. In presenza di 2 Assicurati il Contratto prenderà fine al decesso dell’Assicurato meno longevo (primo Assicurato) salvo specifica disposizione contraria selezionata dal Contraente nel Modulo di proposta.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell’investimento finanziario al termine dell’Orizzonte temporale d’investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell’investimento in attivi finanziari privi di rischio al termine del medesimo orizzonte.
Società di gestione
Persona fisica o giuridica incaricata dall’Assicuratore della gestione finanziaria discrezionale dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto. Quando il Contratto è investito in tutto o in parte in Quote di un Fondo interno dedicato, la Società di gestione alla quale l’Assicuratore affida la gestione discrezionale degli attivi o degli strumenti finanziari è quella espressamente designata dal Contraente.
Switch
Operazione di trasferimento, vendita o acquisto di Quote di Fondi d’investimento eseguita dall’Assicuratore su espressa Istruzione del Contraente e mediante la quale quest’ultimo effettua il disinvestimento di Quote dei Fondi d’investimento (interni o esterni) selezionati e il contestuale reinvestimento del controvalore ottenuto in Quote di altri Fondi d’investimento (interni o esterni).
Tasso di cambio
Tasso utilizzato dall’Assicuratore per convertire un’operazione eseguita in valuta in un’altra valuta. Tale tasso equivale al tasso applicato dalla banca all’Assicuratore o a quello indicato da una fonte
d’informazione indipendente scelta discrezionalmente dall’Assicuratore, dedotta l'eventuale applicazione di un margine massimo di 3% a carico del Contraente.
Tipologia di gestione del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera
La tipologia di gestione del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per Fondi d’investimento (interno o esterno)/Combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i/le Fondi d’investimento (interno o esterno)/Combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i/le Fondi d’investimento (interno o esterno)/Combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Total Expense Ratio (TER)
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la Fondo d’investimento (interno o esterno) / Combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di Fondi d’investimento esterni il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)
Il Valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo d’investimento (interno o esterno), al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore (unitario) della Quota (c.d. uNAV)
Il Valore unitario della Quota di un Fondo d’investimento (interno o esterno), anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il Valore del patrimonio netto del Fondo d’investimento (interno o esterno) (NAV) per il numero delle Quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valuta
Il Controvalore delle Quote, la Riserva del Contratto e le Prestazioni assicurative sono espresse in euro.
VITIS FlexiPatrimonium
Il Contratto finanziario-assicurativo di tipo unit linked per il caso di morte a vita intera il cui rischio economico (di controparte) è a totale carico del Contraente.
Volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc. ) in un dato periodo di tempo.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – VITIS FLEXIPATRIMONIUM
1. Libera prestazione di servizi
Vitis Life S.A. è una società d’assicurazioni vita di diritto lussemburghese che svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS). La LPS permette alle compagnie assicurative con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea di proporre i propri contratti sul territorio degli altri Stati membri e, quindi, ai destinatari delle prestazioni di servizio (nel caso di specie il Contraente) di sottoscrivere contratti assicurativi emessi da compagnie stabilite in un Paese diverso da quello di residenza.
L’esercizio della LPS nel settore assicurativo è subordinato a un’autorizzazione unica rilasciata dall’autorità competente del Paese in cui la compagnia assicurativa ha la propria sede legale. Vitis Life S.A. è titolare di tale autorizzazione: decisione S07/95 rilasciata dal Ministero delle Finanze del Gran Ducato del Lussemburgo il 30 gennaio 1995. Questa autorizzazione, e la relativa notifica al Commissariat aux Assurances del 5 aprile 1995, autorizzano Vitis Life S.A. a proporre, sotto il controllo di quest’ultimo, i propri prodotti finanziari assicurativi sul territorio della Repubblica italiana.
Vitis Life S.A. è infatti sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances per l’insieme delle regole di sorveglianza finanziaria e prudenziale e, in particolare, delle norme relative a: i) approvazione dei prodotti; ii) riserve tecniche; iii) ammissibilità delle categorie di attivi rappresentativi delle riserve tecniche, ossia le coperture degli impegni assunti nei cofronti dei contraenti dei propri contratti.
Per le materie sopra menzionate, la regolamentazione d’applicazione è pertanto quella lussemburghese.
2. Contratto d’assicurazione
2.1 Il Contratto VITIS FlexiPatrimonium è costituito dall’insieme dei seguenti documenti:
• Condizioni generali nell’edizione indicata nel Modulo di proposta/Certificato di polizza;
• Certificato di polizza;
• eventuali Clausole aggiuntive;
• Lettera di conferma d’investimento del Premio;
• schema della stima dei Premi di Rischio periodici trattenuti dall’Assicuratore a copertura del Rischio demografico;
• Regolamento del Fondo d’investimento, interno o esterno, all’andamento
• finanziario delle cui Quote il Contraente intende legare le Prestazioni assicurative del proprio Contratto.
2.2 Le clausole del Certificato di polizza che derogano alle presenti Condizioni genarali prevalgono su quest’ultime. Più in generale, in caso di documenti o clausole discordanti e/o contraddittorie prevarrà il documento o la clausola secondo il seguente ordine:
• Clausole aggiuntive;
• Regolamento del Fondo d’investimento, interno o esterno;
• Certificato di polizza;
• Lettera di conferma d’investimento del Premio;
• Condizioni generali;
• schema della stima dei Premi di Rischio periodici trattenuti dall’Assicuratore a copertura del Rischio demografico.
2.3 Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, si applicano le norme di diritto italiano.
3. Oggetto e durata del Contratto
3.1 VITIS FlexiPatrimonium è un contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked. Quale contratto di assicurazione vita per il caso di morte, l’Assicuratore si impegna a corrispondere, al verificarsi dell’Evento assicurato, le Prestazioni assicurative di cui all’articolo 15 delle presenti Condizioni generali, dietro corresponsione del Premio.
3.2 Il Contratto può essere sottoscritto da un massimo di 2 Contraenti.
3.3 Il Contratto può avere un numero massimo di 2 Assicurati.
3.4 La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato. Qualora il Contratto preveda 2 Assicurati, la durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato meno longevo (primo Assicurato) salvo specifica disposizione contraria selezionata dal Contraente nel Modulo di proposta. Le Prestazioni assicurative collegate all’evento assicurato verranno quindi corrisposte alla morte dell’Assicurato che deceda per primo, salvo il caso in cui il Contraente non abbia espressamente optato affinché il Contratto prenda fine al decesso del secondo Assicurato (ossia dell’Assicurato più longevo) mediante
selezione dell’apposita opzione nel Modulo di proposta.
3.5 Il Contratto può risolversi anticipatamente rispetto alla sua Scadenza naturale nelle seguenti ipotesi:
• domanda di Riscatto totale da parte del Contraente;
• recesso dal Contratto nei 30 giorni che seguono la conclusione del medesimo;
• qualora il valore del Contratto sia pari a zero;
• esecuzione da parte dell’Assicuratore di un Riscatto totale a fronte di una domanda di Riscatto parziale del Contraente che determini una diminuzione del valore netto del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto al di sotto dell’importo del Premio minimo iniziale;
• risoluzione del Contratto da parte dell’Assicuratore, in caso di cambiamento di residenza fiscale del Contraente, Assicurato o del Beneficiario, suscettibile di determinare a carico dell’Assicuratore obblighi legali o contrattuali ai quali non è in grado di adempiere;
• l’Assicuratore si riserva inoltre il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto, dando un preavviso scritto di 60 giorni qualora non riesca ad adempiere ad obblighi contrattuali, legali ovvero obblighi che derivino da domande dell’attuario incaricato, dall’ autorità di vigilanza o dalla normativa lussemburghese, sia essa primaria o secondaria.
3.6 La durata del Contratto non coincide con la durata dell’investimento finanziario sottostante al Contratto.
4. Condizioni di sottoscrizione
4.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente deve risiedere sul territorio della Repubblica italiana ed essere giuridicamente capace o debitamente rappresentato.
4.2 Nel caso in cui il Contraente sia di nazionalità italiana, ma non risieda sul territorio della Repubblica italiana, ha la possibilità di richiedere la conclusione del Contratto alle seguenti condizioni:
• la sottoscrizione avvenga in un Paese facente parte dello Spazio Economico Europeo;
• l'Assicuratore non distribuisce attivamente i propri prodotti nel Paese di residenza del Contraente e quest’ultimo sollecita espressamente l'Assicuratore a stipulare un Contratto di assicurazione sulla vita e/o l’Assicuratore disponga dell’autorizzazione ad offrire i propri prodotti assicurativi nel Paese di residenza del Contraente;
• la legislazione del Paese di residenza del Contraente autorizzi quest’ultimo ad optare per l’applicazione del diritto italiano, non si opponga all’applicazione di quello lussemburghese in materia di controllo finanziario e prudenziale e, più particolarmente, alla normativa lussemburghese relativa alle riserve tecniche e alle categorie di attivi finanziari che possono essere poste a copertura e rappresentanza delle medesime.
4.3 In caso di due Contraenti, ognuno deve soddisfare le condizioni sopra elencate.
4.4 Nel caso in cui il Contraente e l’Assicurato non siano la medesima persona fisica, l’Assicurato o un suo legale rappresentante deve sottoscrivere il Modulo di proposta, quale manifestazione del proprio consenso alla conclusione del Contratto.
4.5 Salvo il caso di coincidenza soggettiva fra Contraente e Assicurato, l’età del Contraente non ha rilevanza alcuna per la validità e accettazione del Modulo di proposta da parte dell’Assicuratore.
4.6 Al contrario, il Contratto può essere stipulato solo qualora l’Assicurato non abbia compiuto il 70° anno di età. L’Assicuratore si riserva in via eccezionale di derogare a quest’ultima condizione.
5. PREMI
5.1 Il Contratto prevede il pagamento di un Premio unico iniziale di importo minimo pari a 100.000,00 EUR.
5.2 Il pagamento del Premio unico iniziale deve essere effettuato mediante bonifico su un conto corrente bancario intestato all’Assicuratore e da questi indicato. Il bonifico bancario deve provenire da un conto intestato al Contraente e menzionare nella causale il numero del Modulo di proposta sottoscritto. In mancanza, l’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare il Premio.
5.3 Il pagamento di ogni Premio deve essere effettuato in Euro e secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali di Contratto. In caso di pagamento del Premio in valuta diversa dall’Euro, le spese di cambio
saranno addebitate al Contraente e detratte dal Premio preliminarmente al relativo investimento (articoli 8.B.7 e 11.A.11).
5.4 Il pagamento del Premio mediante apporto di titoli finanziari è possibile su espressa autorizzazione dell’Assicuratore. Qualora il Contraente intenda effettuare il pagamento del Premio unico iniziale o parte di esso mediante apporto di titoli, il Contraente dovrà dettagliatamente indicare nel Modulo di proposta i titoli che intende conferire o allegare al Modulo di proposta una lista precisa ed esaustiva degli stessi. L’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare, sulla base di una propria valutazione discrezionale, il pagamento del Premio, o parte dello stesso, mediante il conferimento in titoli. L’Assicuratore si riserva altresì il diritto di rifiutare uno o determinati titoli tra quelli conferiti. Nello specifico, l’Assicuratore effettuerà le valutazioni in ordine all’accettabilità o meno del conferimento in titoli in base alla natura dei medesimi, alle strategie di investimento predefinite del o dei Fondi d’investimento selezionati dal Contraente, del profilo di rischio di quest’ultimo e delle regole d’investimento dettate dalla normativa lussemburghese. Ad ogni qual modo, anche in caso di accettazione del conferimento del Premio in titoli, l’Assicuratore si riserva il diritto di mantenere o investire il 5% della Riserva del Contratto in denaro o in titoli di facile liquidabilità.
5.5 In caso di accettazione da parte dell’Assicuratore del pagamento del Premio tramite conferimento in titoli, il Contraente ha facoltà di chiedere all’Assicuratore:
a) di comporre uno o più Fondi d’investimento interni dedicati o specializzati con i titoli dallo stesso conferiti purché ritenuti compatibili con la strategia d’investimento adottata da ciascuno di essi e con il profilo di rischio del Contraente. In tale caso il Premio sarà considerato incassato il giorno in cui i titoli verranno accreditati sul conto titoli dell’Assicuratore ed identificata la persona che ha effettuato il pagamento. La valorizzazione, ai fini della quantificazione del Premio, dei titoli conferiti avverrà il giorno del completo trasferimento dei titoli elencati nel Modulo di proposta o nella lista ad esso allegata. L’Assicuratore non è e non potrà esser ritenuto responsabile
della tempistica del trasferimento dei titoli conferiti in qualità di Premio;
b) di liquidare i titoli conferiti al fine di investirne il controvalore monetario in Quote del o dei Fondi d’investimento selezionati dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. In tale caso, il Premio sarà considerato incassato il giorno in cui verrà accreditato il ricavato della vendita dei titoli sopra menzionati sul conto dell’Assicuratore ed identificata la persona che ha effettuato il pagamento.
In quest’ultimo caso, e salvo espresso patto contrario, l’Assicuratore inizierà le operazioni di vendita dei titoli conferiti entro il quinto giorno lavorativo successivo al loro completo trasferimento e all’identificazione della persona che ha effettuato il trasferimento.
L’importo del Premio pagato sarà pari al valore del ricavato della vendita dei titoli conferiti, eventualmente maggiorato dell’importo corrispondente alla parte di Premio pagata in denaro. Il Contraente esonera sin d’ora l’Assicuratore da qualsivoglia responsabilità connessa, collegata, o dipendente dalle modalità di esecuzione o dall’esito della vendita dei titoli conferiti.
5.6 Il pagamento del Premio unico iniziale non comporta alcun obbligo a concludere il Contratto o alcun altro onere a carico dell’Assicuratore.
5.7 La vendita dei titoli da parte dell’Assicuratore, ai fini della determinazione e finalizzazione del pagamento del Premio, non costituisce pertanto accettazione o principio di esecuzione del Contratto. La vendita dei titoli costituisce, pertanto, unicamente il mezzo mediante il quale l’Assicuratore monetizza il Premio.
5.8 Durante tutta la durata del Contratto il Contraente ha facoltà di effettuare il pagamento di Premi aggiuntivi in denaro per un importo minimo di 5.000,00 EUR. L’Assicuratore dispone della facoltà di modificare l’importo minimo del Premio aggiuntivo, salvo preliminare comunicazione al Contraente.
5.9 Il pagamento del Premio aggiuntivo deve avvenire previa compilazione dell’apposito formulario disponibile su richiesta presso l’Assicuratore o presso l’abilitato intermediario assicurativo. Anche il pagamento di ogni Premio aggiuntivo
necessita di accettazione espressa da parte dell’Assicuratore. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Assicuratore in ragione del pagamento del Premio aggiuntivo, sia esso in denaro o in titoli, prima di apposita accettazione del medesimo da parte dell’Assicuratore.
5.10 Il Contraente s’impegna a rispondere alle domande dell’Assicuratore in merito all’origine economica del Premio versato e a fornirgli i documenti giustificativi della loro provenienza.
5.11 A seguito di ogni pagamento del Premio, sia esso iniziale o aggiuntivo, l’Assicuratore invierà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote attribuite, la Lettera di conferma d’investimento del Premio, contenente le seguenti informazioni:
• importo del Premio lordo versato;
• importo del Premio netto investito;
• Data di decorrenza del Contratto;
• numero delle Quote attribuite;
• Valore unitario delle Quote attribuite;
• Data di valorizzazione;
• Data d’investimento del Premio.
Ogni Lettera di conferma dell’investimento del Premio farà parte integrante del Contratto.
6. Conclusione ed Entrata in vigore del Contratto (decorrenza della Copertura assicurativa)
6.1 Indipendentemente dal ricevimento del Modulo di proposta o dal pagamento del Premio unico iniziale da parte del Contraente, l’Assicuratore si riserva la facoltà di non stipulare il Contratto o di subordinarne la conclusione ad una richiesta d’informazioni supplementari.
6.2 Qualora l’Assicuratore non accetti la proposta del Contraente e non si giunga alla stipula del Contratto, l’Assicuratore provvederà a darne opportuna comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento del Modulo di proposta, o delle informazioni supplementari richieste dall’Assicuratore, restituendo, sul conto di provenienza ed entro il medesimo termine di 30 giorni, il Premio unico iniziale eventualmente già pagato ed incassato dall’Assicuratore.
6.3 La Data di entrata in vigore del Contratto corrisponde alla data in cui risultino cumulativamente verificate le seguenti condizioni:
• incasso e valorizzazione, da parte dell’Assicuratore, del Premio unico iniziale e
• accettazione da parte dell’Assicuratore, del Modulo di proposta debitamente sottoscritto e trasmesso dal Contraente. L’effettiva Data di entrata in vigore del Contratto è indicata nella Lettera di conferma d’investimento del Premio che sarà inviata entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote
attribuite.
6.4 La Data di entrata in vigore del Contratto coincide con l’entrata in vigore e decorrenza della Copertura assicurativa per il caso morte e con la Data d’investimento del Premio unico iniziale.
6.5 L’Assicuratore, qualora intenda accettare la proposta assicurativa del Contraente, provvede, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’invio entro 30 giorni dalla ricezione del Modulo di proposta del Certificato di polizza e dell’annessa documentazione o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dall’Assicuratore. L’Assicuratore, qualora ritenga di non riuscire a formalizzare l’accettazione del Modulo di proposta nel termine di 30 giorni, invierà prima della scadenza di detto termine una comunicazione al potenziale Contraente, nella quale manifesterà la propria intenzione di accettare ma l’impossibilità di provvedervi nei termini di cui al Contratto.
6.6 Il Certificato di xxxxxxx viene inviato dall’Assicuratore in duplice originale, di cui uno deve ritornare all’Assicuratore, debitamente sottoscritto dal Contraente. L’invio del doppio originale del Certificato di Xxxxxxx costituisce accettazione da parte dell’Assicuratore del Modulo di proposta.
6.7 Il Contratto è concluso il giorno in cui il Contraente che ha sottoscritto e trasmesso il Modulo di proposta riceve il Certificato di polizza, venendo così a conoscenza dell’accettazione della propria proposta contrattuale. Il Certificato di polizza si intende ricevuto dal Contraente e quindi il Contratto si intende concluso, il giorno della data riportata nella ricevuta di ritorno della raccomandata d’invio del Certificato stesso o, in caso di momentanea irreperibilità del Contraente e di non ritiro della raccomandata presso gli uffici postali, quello della compiuta giacenza. In caso di mancato ricevimento da parte del Contraente del
Certificato di polizza, nel termine indicato al paragrafo 5 del presente articolo, il Contraente s’impegna a darne comunicazione all’Assicuratore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i 10 giorni che seguono lo spirare del termine di 30 giorni dall’invio del Modulo di proposta. Una volta ricevuta la raccomandata di cui sopra, l’Assicuratore provvede con le medesime modalità previste al paragrafo 6 del presente articolo all’invio del Certificato di polizza nel caso in cui il Modulo di proposta fosse già stato accettato oppure informa il Contraente che il medesimo è stato rifiutato.
6.8 In mancanza di ricezione da parte dell’Assicuratore della ricevuta di ritorno dell’invio del Certificato di polizza o della lettera raccomandata del Contraente con cui quest’ultimo lo informa del mancato recapito del Certificato di polizza, la ricezione del medesimo sarà presunta ed il Contratto si stimerà concluso il giorno di emissione del Certificato di polizza.
6.9 È espressamente convenuto che la presunzione d’informazione da parte del Contraente in merito all’accettazione del Modulo di proposta e quindi, dell’avvenuta conclusione del Contratto, e dell’impegno del medesimo Contraente a comunicare il mancato ricevimento del Certificato di polizza, costituiscono elementi essenziali del Contratto.
6.10 Nel caso in cui l’Evento assicurato intervenga dopo la Data di entrata in vigore del Contratto ma prima della sua conclusione, l’Assicuratore rispetterà la volontà del Contraente così come manifestata nel Modulo di proposta, provvedendo all’erogazione delle Prestazioni assicurative a favore del Beneficiario designato.
6.11 In caso di mancata designazione del Beneficiario, l’Assicuratore provvederà all’erogazione delle Prestazioni assicurative a favore del Contraente o, in sua mancanza, ai suoi eredi legittimi o in subordine ai suoi eredi testamentari.
7. Facoltà di revocare la proposta assicurativa e diritto di recesso
7.1 Nella fase che precede la conclusione del Contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria proposta assicurativa, inviandone comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il
Contraente avesse già pagato il Premio, l'Assicuratore rimborserà al Contraente il Premio mediante trasferimento del medesimo sul conto d’origine dello stesso. La restituzione del Premio avverrà in denaro o in titoli a seconda della modalità utilizzata dal Contraente per il pagamento del medesimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca della proposta, una volta detratte dal Premio le eventuali spese per esami medici.
7.2 Qualora il Premio iniziale sia stato conferito in titoli e l’Assicuratore abbia già intrapreso le operazioni di disinvestimento al fine di monetizzare il Premio (articolo 5.5, lett. b), l’Assicuratore trasferirà al Contraente, in caso di Revoca della proposta, la somma ricavata dal disinvestimento dei titoli, una volta detratte le eventuali spese per esami medici.
7.3 L’Assicuratore, nel caso in cui abbia già intrapreso l’esecuzione del Contratto, rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento eventualmente già attribuite, una volta detratte le eventuali spese di esami medici.
7.4 Entro 30 giorni a decorrere dalla data della conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso la sede dell’Assicuratore, alla quale deve essere unita una copia della sua carta d’identità o di altro documento d’identificazione in corso di validità, nonché il suo esemplare del Certificato di polizza e le eventuali Clausole aggiuntive. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegato il documento d’identità del legale rappresentante pro tempore e l’estratto autentico del verbale di conferimento dei relativi poteri di rappresentanza o altro documento equiparato.
7.5 A condizione che queste disposizioni siano rispettate, l’Assicuratore provvederà a rimborsare, al Contraente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Recesso, le somme pagate o i titoli originariamente trasferiti ovvero il Controvalore delle Quote eventualmente già attribuite, a seconda del grado di esecuzione del Contratto già intrapreso dall’Assicuratore. In ogni caso il rimborso avverrà al netto delle spese sostenute dall’Assicuratore per
l’emissione del Contratto, oltre ad eventuali spese di amministrazione già addebitate, la parte del Premio di Rischio relativa al periodo per il quale ha avuto effetto la Copertura assicurativa, nonché le spese di eventuali esami medici.
7.6 Le condizioni e le modalità di rimborso del Premio in caso di Recesso sono analoghe alle condizioni e modalità previste in caso di Riscatto (articolo 13.A). Se la domanda di Recesso è effettuata conformemente alle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni generali, l’Assicuratore inizierà le operazioni di disinvestimento eventualmente necessarie per il rimborso del Premio, entro i 5 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione della comunicazione del Recesso (completa di tutta la documentazione necessaria) o della eventuale documentazione aggiuntiva richiesta.
7.7 Salvo quanto previsto dall’articolo 11.A, in merito alle spese di amministrazioni ed alle spese per la Copertura assicurativa caso morte, il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di Recesso o della documentazione complementare richiesta dall’Assicuratore. Sia in caso di Revoca della proposta assicurativa che di Recesso dal Contratto, le eventuali spese bancarie, necessarie per il rimborso di quanto pagato dal Contraente, saranno totalmente a carico del Contraente. A seguito del disinvestimento, la somma che dovrà essere restituita al Contraente potrà pertanto essere maggiore o minore della somma inizialmente investita.
8. Costituzione della Riserva
8.A. Proposte d’investimento finanziario
– SOGLIE MINIME D’INVESTIMENTO
8.A.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente sceglie il o i Fondi d’investimento (Proposte d’investimento finanziario) all’andamento finanziario dei quali vuole che siano legate le Prestazioni assicurative del proprio Contratto.
8.A.2 Proposte d’investimento finanziario sottostanti al Contratto: il Contratto è legato a differenti Proposte d’investimento finanziario che possono essere scelte, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in corso di contratto, dal
Contraente tra quelle offerte dall’Assicuratore.
In particolare il Contraente potrà scegliere se investire il Premio:
• in uno o più Fondi di Investimento interni (dedicati, xxxxxxxxxx e/o specializzati);
• in uno o più Fondi di Investimento esterni; ovvero
• in una Combinazione degli stessi nella percentuale preferita.
In tale ultima ipotesi non sarà possibile valutare a priori il rischio afferente la Proposta d’investimento finanziaria, poiché esso dovrà essere determinato sulla base della Combinazione concretamente domandata dal Contraente.
8.A.3 Il Contraente ha pertanto la possibilità di investire il 100% del Premio ovvero la percentuale di Premio di suo gradimento in una o più delle suddette Proposte d’investimento finanziario. In ogni caso e, comunque ogni qualvolta la o le Proposte d’investimento finanziario scelte dal Contraente non corrispondano al suo profilo anche in termini di rischio dell’investimento finanziario, l’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare l’investimento del Premio nel Fondo d’investimento ovvero nella Combinazione delle Proposte finanziarie prescelte.
8.A.4 Indipendentemente dalla modalità di pagamento del Premio iniziale (articoli 5.2 e 5.4) e dalle Proposte d’investimento finanziarie selezionate dal candidato Contraente alla sottoscrizione del Modulo di proposta, ciascuna di esse dovrà mantenere una porzione investita in denaro o in titoli di facile liquidabità (articolo 5.4) che potrà essere destinata a coprire i costi e le imposte applicate al Contratto così come indicate rispettivamente agli articoli
11 e 20 delle Condizioni generali di Xxxxxxxxx.
8.A.5 La scelta del candidato Contraente dovrà avvenire tra Proposte d’investimento finanziarie (i Fondi d’investimento, interni e/o esterni) elencate dall’Assicuratore nel Modulo di proposta o nell’apposita lista ad esso allegata.
8.A.6 Il Contraente ha la facoltà di investire l’integralità del Premio nelle Quote di un unico Fondo d’investimento oppure di domandare il contemporaneo investimento del Premio in più Fondi d’investimento. Al
fine di procedere al contemporaneo investimento del Premio in più Fondi d’investimento, è necessario rispettare le soglie minime d’investimento previste per ciascuno, così come dettagliate nel Regolamento del Fondo stesso.
Salvo diverse specifiche disposizioni stabilite dall’Emittente del Fondo d’investimento, ed eventualmente indicate nel relativo Regolamento, l’investimento minimo iniziale per poter accedere ad un Fondo d’investimento esterno è di 5.000,00 EUR. Fermo restando l’importo minimo del Premio unico iniziale di 100.000,00 EUR, l’investimento minimo per poter accedere ad un Fondo d’investimento interno dedicato o specializzato è di 125.000,00 EUR, mentre l’importo minimo per poter accedere ad un Fondo d’investimento interno collettivo è di 50.000,00 EUR. L’Assicuratore dispone della facoltà di modificare l’importo minimo per l’accesso ad un Fondo d’investimento interno, salvo preliminare comunicazione al Contraente.
L’investimento minimo richiesto per ciascun Fondo d’investimento dovrà essere mantenuto al di sopra delle soglie indicate durante tutta la durata del Contratto fintanto che il Contraente intenda legare le Prestazioni assicurative del Contratto ai Fondi d’investimento in questione.
8.A.7 L’Assicuratore delinea a priori in quali Fondi d’investimento, interni o esterni, è consentito il contemporaneo investimento, riservandosi il diritto di rifiutare l’investimento in un particolare Fondo d’investimento, qualora questo sia incompatibile con il profilo di rischio del Contraente.
8.A.8 L’Assicuratore si riserva il diritto di costituire e/o proporre in corso di Contratto altri Fondi di investimento (Proposte d’investimento finanziario) in aggiunta a quelli indicati nel Modulo di proposta o nell’apposita lista ad esso allegata.
8.B. Investimento – valorizzazione delle quote e data valuta
8.B.1 Premio iniziale: Il Premio iniziale viene
investito, al netto delle Spese di sottoscrizione (articolo 11.A.2) ed eventuali spese di cambio (articolo 11.A.11) il giorno della Data di entrata in vigore del Contratto.
8.B.2 Unicamente per il Premio iniziale ed indipendentemente dalla tipologia di
Proposta d’investimento finanziario selezionata dal Contraente, l’Assicuratore si riserva il diritto, fino a quando non sia scaduto il termine per il Recesso, di procedere al relativo investimento, in Quote di Fondi comuni di investimento di tipo “monetario”. Allo scadere del termine concesso per il Recesso dal Contratto, l’Assicuratore convertirà, senza commissioni di Switch, il Premio iniziale nelle Quote del o dei Fondi d’investimento selezionati dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.
L’Assicuratore si riserva il diritto di procedere all’investimento del Premio in Quote di Fondi comuni di investimento di tipo “monetario”, o di non procedere affatto all’investimento, anche nelle seguenti ipotesi:
• qualora il Modulo di proposta sia incompleto;
• qualora nel Modulo di proposta non vi sia indicazione esatta del Fondo d’investimento all’andamento finanziario del quale il Contraente intende legare le Prestazioni assicurative del Contratto;
• qualora nel Modulo di proposta siano stati indicati più Fondi d’investimento, ma il Contraente abbia omesso di specificare le percentuali di ripartizione che tra i medesimi deve esser fatta del Premio ovvero l’importo da trasferire in ciascuno;
• qualora nel Modulo di proposta siano stati indicati il o i Fondi d’investimento all’andamento finanziario dei quali il Contraente intende legare le Prestazioni assicurative del Contratto, le percentuali di ripartizioni del Premio o l’importo da trasferire in ciascun Fondo d’investimento selezionato ma queste non rispettino le soglie minime d’investimento previste per ciascuno di essi.
8.B.3 In caso di totale o parziale conferimento del Premio in titoli e che i medesimi siano destinati a comporre il Fondo d’investimento interno dedicato o specializzato (sempre che ciò risulti compatibile con la strategia d’investimento adottata da quest’ultimo), tali titoli verranno valorizzati, ai fini della quantificazione del Premio, il giorno del completo trasferimento di tutti i titoli
elencati nel Modulo di proposta o nella lista ad essa allegata, così come risultante dalla valorizzazione comunicata all’Assicuratore dalla Banca depositaria o dalla Società di gestione del Fondo d’investimento in questione. Contestualmente a tale valorizzazione vengono determinate sia il Valore unitario sia il numero delle Quote del Fondo d’investimento interno dedicato e/o specializzato.
8.B.4 Premio aggiuntivo: l’Assicuratore provvederà all’investimento del Premio aggiuntivo il giorno in cui risultino cumulativamente verificate le seguenti condizioni:
a) incasso e valorizzazione, da parte dell’Assicuratore, del Premio aggiuntivo;
b) accettazione del Premio aggiuntivo da parte dell’Assicuratore. La Data dell’investimento sarà indicata nella Lettera di conferma d’investimento del Premio inviata dall’Assicuratore quale prova dell’accettazione dello stesso (articolo 5.9).
In caso di pluralità di Fondi d’investimento sottostanti al Contratto, in occasione del pagamento di Premi aggiuntivi, il Contraente dovrà indicare il Fondo d’investimento nel quale desidera che il Premio sia investito oppure la percentuale con cui vuole che tale Premio sia ripartito tra i Fondi d’investimento selezionati. In assenza di una specifica disposizione del Contraente in tal senso, l’Assicuratore investirà il Premio proporzionalmente in tutti i Fondi d’investimento sottostanti al Contratto, in funzione dell’allocazione finanziaria alla data del pagamento del Premio.
8.B.5 Le Quote dei Fondi d’investimento interni sono valorizzate in base al Valore del patrimonio netto (NAV) del giorno nel quale l’investimento è stato eseguito, in conformità alle regole di calcolo del NAV proprie a ciascun Fondo. Nel caso di investimento diretto in Fondi d’investimento esterni, le Quote verranno valorizzate secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo in questione consegnato al Contraente.
8.B.6 Ai fini della conversione in Quote del Premio pagato, tale Premio viene diviso per il Valore unitario delle Quote di ciascun Fondo d’investimento selezionato dal Contraente, così come rilevato alla Data d’investimento. Il Valore unitario delle Quote attribuite per ciascun Fondo d’investimento viene comunicato nella Lettera di conferma
d’investimento del Premio e, in corso di Contratto, su domanda del Contraente. Qualora dovessero verificarsi delle circostanze per le quali non fosse possibile procedere alla valorizzazione delle Quote il giorno dell’investimento, la predetta operazione sarà effettuata il primo giorno utile successivo.
8.B.7 Sia in caso di Premio iniziale che di Premio aggiuntivo, qualora la valuta di riferimento di uno dei Fondi d’investimento selezionati dal Contraente non sia l’Euro, i costi dell’operazione di cambio sono a carico del Contraente e saranno pertanto detratti dal Premio lordo versato prima del suo investimento (articoli 5.3 e 11.A.11).
8.B.8 L’Assicuratore pubblica il Valore della Quota dei Fondi d’investimento interni collettivi elencati tra le Proposte d’investimento finanziario sottostanti al Contratto su un quotidiano a diffusione nazionale, come specificato dal Regolamento del Fondo stesso.
Il Valore della Quota dei Fondi d’investimento esterni, indicati tra le Proposte d’investimento finanziario sottostanti al Contratto, è pubblicato a cura dell’Emittente del medesimo, come specificato nel Regolamento dello stesso.
8.C. Gestione (scelta e ripartizione) delle Quote dei Fondi D’Investimento
8.C.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente sceglie come investire il Premio tra i Fondi d’investimento proposti dall’Assicuratore ed indicati nel Modulo di proposta o nell’apposita lista ad esso allegata. L’Assicuratore converte e ripartisce il premio in Quote di Fondi d’investimento conformemente alle istruzioni del Contraente.
8.C.2 Qualora il Contraente decida d’investire in più Fondi d’investimento si potrà verificare il caso di avere tante Società di gestione e Banche depositarie quanti sono i Fondi d’investimento in cui è stato effettuato l’investimento del Premio.
8.C.3 Ogni Società di gestione, incaricata della gestione finanziaria dei Fondi interni, è oggetto di una preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Assicuratore. Tale autorizzazione si formalizza nei confronti del Contraente con l’indicazione della Società di gestione nel Regolamento del Fondo interno.
8.C.4 Ogni Banca depositaria, incaricata della custodia degli attivi finanziari che compongono il o i Fondi interni, è preventivamente autorizzata dal Commissariat aux Assurances, autorizzazione che si finalizza tramite la sottoscrizione di una convenzione tripartita tra la Banca, l’Assicuratore e la predetta autorità di controllo. Tale autorizzazione si formalizza nei confronti del Contraente con l’indicazione della Banca depositaria nel Regolamento del Fondo interno.
8.C.5 Qualora il Contraente decida d’investire il Premio in Quote di un Fondo interno dedicato o specializzato, l’Assicuratore provvederà a costituirne uno ad hoc, in conformità alla strategia di investimento, Banca depositaria e Società di gestione scelte dal Contraente ed indicate nel Regolamento del Fondo o in apposita lista allegata al Modulo di proposta. La strategia d’investimento del Fondo interno dedicato è definita a priori sulla base dei seguenti elementi:
• Composizione del Fondo;
• Profilo di rischio;
• Orizzonte temporale e/o ipotesi di finestre di uscita;
• Percentuale massima di attività in valuta diversa dall’euro detenibile.
8.C.6 L’investimento del Premio viene eseguito direttamente in base alle scelte del Contraente ed indirettamente in base alla gestione discrezionale del Fondo d’investimento effettuata dalla Società di gestione incaricata. L’Assicuratore non ha quindi possibilità d’interferire nelle scelte d’investimento del Premio o nella gestione discrezionale della Società di gestione, se non nei casi di accertata violazione della normativa lusseburghese.
8.C.7 Gli investimenti finanziari sono sottoposti alla legge del Gran Ducato del Lussemburgo. Ogni tipologia d’investimento offerta al Contraente e la gestione finanziaria del medesimo dovrà conformarsi alle disposizioni dettate dal Commissariat aux Assurances nella sua Circolare 15/03, e più genericamente ad ogni altra disposizione con la quale la predetta autorità di controllo impone determinati limiti d’investimento. I suddetti limiti sono determinati in funzione della categoria del Contraente e della correspondente tipologia di Fondo interno dedicato o specializzato sottostante al Contratto (A, B, C e D). I Contraenti sono
classificati in 5 categorie secondo il valore del patrimonio da questi investito in valori mobiliari e il valore complessivo dei rispettivi contratti assicurativi. Più precisamente:
• Categoria N: è la categoria residuale;
• Categoria A: vi sono classificati i contraenti che investono un minimo di
125.000 EUR nell’insieme dei contratti di assicurazione sottoscritti presso l’Assicuratore e dichiarano possedere una fortuna mobiliare superiore o uguale a
250.000 EUR;
• Categoria B: vi sono classificati i contraenti che investono un minimo di
250.000 EUR nell’insieme dei contratti di assicurazione sottoscritti presso l’Assicuratore e che dichiarano possedere una fortuna mobiliare superiore o uguale a 500.000 EUR;
• Categoria C: vi sono classificati i contraenti che investono un minimo di
250.000 EUR nell’insieme dei contratti di assicurazione sottoscritti presso l’Assicuratore e dichiarano possedere una fortuna mobiliare superiore o uguale a
1.250.000 EUR;
• Categoria D: vi sono classificati i contraenti che investono un minimo di
1.000.000 EUR nell’insieme dei contratti di assicurazione sottoscritti presso l’Assicuratore e dichiarano possedere una fortuna mobiliare superiore o uguale a
2.500.000 EUR.
La categoria del Contraente non subisce cambiamenti in funzione dell’evoluzione finanziaria del o dei Fondi sottostanti al proprio Contratto e può essere modificata solo su espressa richiesta del Contraente e alle condizioni dettate dal Commissariat aux Assurances.
8.C.8 Tale regolamentazione può essere consultata sul sito internet della suddetta autorità di controllo (xxxx://xxx.xxx.xx). Il Contraente può richiedere all’Assicuratore copia della menzionata regolamentazione, tenendo però presente che la medesima è suscettibile di modifiche in corso di Contratto.
8.C.9 Nel caso ravvisi una violazione della menzionata regolamentazione o un superamento dei relativi limiti d’investimento, l’Assicuratore informa il Contraente al fine di procedere alle operazioni necessarie per ripristinare il rispetto della normativa. In mancanza di pronto riscontro da parte del Contraente, l’Assicuratore ha la facoltà d’intraprendere autonomamente ogni operazione necessaria per il ripristino
del rispetto normativo, ivi compreso, nel caso di superamento dei limiti d’investimento, della facoltà di procedere al disinvestimento della parte eccedente i predetti limiti ed all’investimento del frutto della liquidazione in Fondi comuni d’investimento di tipo monetario.
8.C.10 Su precisa e motivata decisione, l’Assicuratore dispone inoltre della capacità di sopprimere o di limitare il diritto a procedere a qualsiasi nuovo investimento all’interno di un Fondo d’investimento. In questi casi il Contraente ha la facoltà di domandare l’investimento in altro Fondo d’investimento, tra quelli proposti dall’Assicuratore e indicati nel Modulo di proposta o nell’apposita lista ad esso allegata, oppure di sollecitare il rimborso del Premio o della frazione del Premio non ancora investita dall’Assicuratore. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nei seguenti casi:
• modifica delle modalità di valorizzazione o di quotazione di un Fondo d’investimento;
• importante diminuzione o, più genericamente, problemi di liquidità degli attivi quotati su un mercato regolamentato;
• quando la situazione finanziaria del Fondo d’investimento è talmente grave che il gestore non è più in grado di effettuare una corretta valorizzazione degli attivi che lo compongono o di rispettare i suoi adempimenti, ovvero il gestore non riesca più a disporre normalmente degli attivi senza arrecare pregiudizio grave agli interessi degli investitori;
• modifica delle condizioni di sottoscrizione o riscatto delle sue Quote;
• modifica del suo Regolamento/ prospetto;
• interruzione dell’emissione di nuove Quote;
• o più genericamente in caso di forza maggiore.
8.C.11 Nel caso in cui le Proposte d’investimento finanziario selezionate quali sottostanti al Contratto consistano in Fondi interni dedicati e/o specializzati, il Contraente avrà la facoltà di richiedere in corso di Contratto un cambiamento di Banca depositaria. L’Assicuratore provvederà a depositare il Fondo d’investimento in una nuova Banca depositaria, scelta tra gli istituti bancari con i quali ha già concluso una convenzione di deposito.
8.D. Operazioni di Switch
8.D.1 In corso di Contratto il Contraente può chiedere all’Assicuratore di procedere al trasferimento di parte o della totalità delle Quote acquisite fino a quel momento da un Fondo d’investimento ad un altro. Nel caso d’investimento del Premio in più Fondi d’investimento il Contraente ha la facoltà di chiedere all’Assicuratore di effettuare uno switch dell’intero Premio investito verso altre Quote di uno o piu Fondi d’investimento tra quelli proposti dall’Assicuratore nel Modulo di proposta o nell’apposita lista ad esso allegata.
8.D.2 Salvo espresso patto contrario, l’operazione di switch non viene eseguita mediante trasferimento fisico di attivi finanziari da un Fondo ad un altro, bensi tramite un’operazione di disinvestimento dei detti attivi e un successivo investimento della liquidità ottenuta. L’operazione di switch implica altresì l’applicazione dei costi di cui agli articoli 11.A. e 11.B. delle presenti Condizioni generali.
8.D.3 Qualora l’operazione di Switch richiesta dal Contraente comporti un mutamento del suo profilo di rischio o non appaia adeguata in ragione delle informazioni in possesso dell’Assicuratore, quest’ultimo sospenderà l’operazione di Switch provvedendo ad informare immediatamente il Contraente. In tal caso l’Assicuratore si riserva il diritto di chiedere al Contraente informazioni supplementari sul suo conto al fine di delinearne un nuovo profilo e procedere ad una valutazione in ordine alla compatibilità tra la Proposta d’investimento finanziario prescelta e le caratteristiche individuali del Contraente.
8.D.4 L’Assicuratore si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare operazioni di Switch che di fatto realizzino una diversa profilatura di rischio rispetto a quella del Contraente.
8.D.5 Il Contraente che intende eseguire un’operazione di Switch tra Quote di Fondi d’investimento, deve trasmettere un’Istruzione all’Assicuratore per indicare quale parte del Premio intende disinvestire e reinvestire in un altro Fondo d’investimento.
In caso di dubbi, l’Assicuratore si riserva il diritto di chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al fine di verificare la regolarità, validità e autenticità della domanda di Switch e di eseguirla correttamente. In caso di
mancata ricezione delle informazioni o documenti complementari richiesti, l’Assicuratore si riserva il diritto di non intraprendere o portare a termine l’operazione di Switch domandata.
8.D.6 L’Assicuratore comincerà l’operazione di Switch entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Istruzione o delle informazioni aggiuntive richieste.
In caso di operazioni di Switch relative a Quote di Fondi d’investimento esterni, l’Assicuratore intraprenderà l’investimento in un Fondo solo una volta incassato il provento della vendita delle Quote del Fondo d’investimento nel quale era stato domandato il disinvestimento.
8.D.7 La ricezione da parte dell’Assicuratore di un’eventuale domanda di Riscatto (parziale o totale) non pregiudicherà il completamento delle operazioni di Switch già intraprese. Le operazioni di Riscatto verranno, pertanto, effettuate una volta terminata l’operazione di Switch.
8.D.8 La richiesta di un’operazione di Switch dovrà rispettare le soglie minime d’investimento previste per ciascuno dei Fondi d’investimento coinvolti nell’operazione (articolo 8.A.6).
Nel caso in cui le istruzioni in merito alle modalità di Switch impartite dal Contraente ai sensi del presente articolo, implichino il superamento delle predette soglie minime d’investimento in uno o più Fondi d’investimento, l’Assicuratore, ne darà comunicazione al Contraente in modo da metterlo in condizione di modificare la propria domanda di Switch.
In mancanza di riscontro da parte del Contraente entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Assicuratore, quest’ultimo potrà discrezionalmente, ed in base all’opportunità del caso, decidere di:
• non dare esecuzione alla domanda di Switch;
• eseguire l’operazione di Switch ma nel rispetto delle soglie minime d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione;
• effettuare un disinvestimento totale dal Fondo d’investimento le cui soglie minime siano state superate ed investire proporzionalmente il relativo provento nei restanti Fondi d’investimento.
L’Assicuratore comunicherà al Contraente la decisione intrapresa ai sensi del paragrafo precedente.
8.D.9 Al termine dell’operazione di Switch tra Quote dei Fondi d’investimento, l’Assicuratore invia al Contraente un rapporto contenente le seguenti informazioni: numero delle Quote disinvestite, Valore unitario delle stesse e valore complessivo del disinvestimento, numero delle Quote acquisite, Valore unitario delle stesse e valore complessivo del nuovo investimento, nonché la data del disinvestimento e dell’investimento, ed il costo dell’operazione.
8.D.10 L’Assicuratore è autorizzato a procedere unilateralmente ad operazioni di Switch in caso di liquidazione o chiusura di un Fondo d’investimento, interno e/o esterno. L’Assicuratore effettuerà lo Switch delle Quote del Fondo d’investimento soggetto a liquidazione o chiusura in Quote di Fondi d’investimento aventi stessa natura, stesso indirizzo finanziario e analoga strategia d’investimento ovvero in Quote di Fondi d’investimento esterni di tipo monetario.
8.D.11 In caso di chiusura di un Fondo d’investimento interno sottostante al Contratto o di una sostanziale modifica della relativa strategia d’investimento, l’Assicuratore invierà una comunicazione scritta al Contraente al fine di informarlo della chiusura o della modifica sostanziale della sua strategia d’investimento, invitandolo alternativamente a:
• richiedere, previa consegna di tutta la documentazione necessaria, un’operazione di Switch, esente da spese, verso altri Fondi d’investimento aventi una strategia ed un caricamento spese simile a quelli del Fondo d’investimento soggetto a chiusura o a cambio di strategia;
• richiedere un’operazione di Switch, esente da spese, delle Quote del Fondo in questione verso liquidità o attivi che non presentano particolari rischi d’investimento o verso Fondi comuni d’investimento di tipo monetario;
• richiedere il Riscatto, senza spese, delle Quote del Fondo d’investimento soggetto a chiusura o modifica sostanziale della propria strategia;
• richiedere un Riscatto totale, esente da spese, nel caso in cui gli attivi finanziari investiti nel Fondo
d’investimento interno di prossima chiusura rappresentino oltre il 20% della Riserva del Contratto.
8.D.12 In mancanza di riscontro del Contraente sulle opportunità paventategli, entro 60 giorni dalla data d’invio della comunicazione, l’Assicuratore, è autorizzato ad eseguire un’operazione di Switch (esente da spese) al fine di convertire gli attivi finanziari investiti nel-l Fondo d’investimento di prossima chiusura o modifica della strategia in Quote di altro Fondo d’investimento (interno o esterno) avente una strategia d’investimento ed un caricamento spese simile a quelli del Fondo soggetto a chiusura o modifica ovvero in attivi finanziari che non presentino particolari rischi d’investimento o in Fondi comuni d’investimento di tipo monetario.
8.D.13 In caso di sopravvenuta scadenza di un Fondo d’investimento interno sottostante al Contratto, l’Assicuratore invierà una comunicazione scritta al Contraente al fine di informarlo dell’imminente scadenza ed invitandolo a effettuare un’operazione di Switch verso un altro Fondo d’investimento.
In mancanza di riscontro da parte del Contraente entro 60 giorni decorrenti dalla data d’invio della comunicazione, l’Assicuratore è autorizzato ad effettuare un’operazione di Switch, esente da spese, convertendo gli attivi finanziari investiti componenti il Fondo d’investimento a scadenza in Quote di altro Fondo d’investimento (interno o esterno) avente una strategia d’investimento ed un caricamento spese simile a quelli del Fondo d’investimento a scadenza ovvero in attivi finanziari che non presentano particolari rischi d’investimento o, infine, verso Fondi comuni d’investimento di tipo monetario.
8.E. Operazioni di Side Pocket
8.E.1 In tutti i casi in cui se ne riscontri la ragionevole necessità (come ad esempio in caso di sospensione del NAV di un Fondo d’investimento esterno o di un attivo finanziario componente un Fondo d’investimento interno, di eventi che ne abbiano pregiudicato la liquidità a termine, o, più genericamente in casi di forza maggiore), l’Assicuratore disporrà, nell’interesse del Contraente, della facoltà discrezionale di isolare le Quote del
Fondo d’investimento esterno o le Quote di un attivo finanziario componente il Fondo interno, all’interno del Contratto o in ogni altro compartimento d’investimento scelto dallo stesso Assicuratore.
8.E.2 In questa ipotesi, tale isolamento di attivi avverrà per il tempo necessario affinché:
• la valorizzazione del Fondo d’investimento esterno o di un attivo finanziario componente il Fondo d’investimento interno, possa riprendere nuovamente ad essere calcolata correttamente in condizioni di mercato normali;
• l’Assicuratore possa, in caso di vendita delle Quote di Fondi d’investimento esterni o di attivi finanziari componenti i Fondi d’investimento interni, investire i proventi della vendita (operazione di Switch) sia in Quote di Fondi d’investimento esterni avente stessa natura, stessa strategia e stesso orientamento finanziario, sia in Quote di Fondi d’investimento (esterni o interni) di tipo monetario.
8.E.3 Durante tutta la durata d’isolamento delle Quote di un Fondo d’investimento esterno o di un attivo finanziario componente il Fondo d’investimento interno, il Contraente disporrà, ove ciò sia tecnicamente possibile, della facoltà di richiedere il Riscatto delle Quote tramite trasferimento fisico delle medesime su di un conto titoli a lui intestato. In caso di decesso dell’Assicurato durante il medesimo lasso di tempo e per le stesse Quote, tale facoltà sarà attribuita al Beneficiario.
9. Riserva del Contratto – Evoluzione del Controvalore delle Quote
9.1 La Riserva del Contratto è rappresentata dal valore complessivo delle Quote (Controvalore delle Quote) del o dei Fondi d’investimento in cui sono investiti i Premi pagati dal Contraente e che rappresentano gli attivi finanziari sottostanti al Contratto d’assicurazione sulla vita ad una data determinata.
9.2 Gli attivi finanziari componenti la Riserva del Contratto sono di proprietà dell’Assicuratore.
9.3 La Riserva del contratto corrisponde alla valorizzazione ad una data determinata delle Quote dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto conformemente a:
• Per i Fondi esterni: al Valore del patrimonio netto (NAV) del fondo
calcolato secondo le regole precisate nel relativo Regolamento/prospetto e determinata per mezzo di una fonte d’informazione indipendente, scelta liberamente dall’Assicuratore (Bloomberg, Reuters, …);
• Per i Fondi interni (collettivo, dedicato e specializzato): al Valore del patrimonio netto (NAV) del fondo calcolato su base della valorizzazione degli attivi finanziari che lo compongono, detratte eventuali passività esigibili alla data di calcolo.
Le valorizzazioni degli attivi finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno si basano sulle valorizzazioni che mensilmente sono comunicate all’Assicuratore dalla Banca depositaria o dalla Società di gestione del fondo. Il Contraente è quindi consapevole che l’Assicuratore non è responsabile della valorizzazione degli attivi finanziari che compongono il Fondo d’investimento interno e che non procede ad alcun controllo automatico volto a verificare la corretta valorizzazione fatta da terzi (Banca depositaria o dalla Società di gestione).
9.4 Il Controvalore delle Quote è calcolato pro rata temporis sulla base di:
• la Data di entrata in vigore del Contratto;
• l’importo dei Premi investiti nel corso del trimestre di riferimento;
• l’importo riscattato nel corso del
pagamento di Premi aggiuntivi o alla realizzazione di operazioni di Switch;
• aumentato per effetto delle eventuali plusvalenze maturate dagli attivi finanziari che compongono il Fondo d’invesimento.
10. Rischi del Contratto – Assenza di garanzie offerte dall‘Assicuratore
10.1 Quale contratto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, il VITIS FlexiPatrimonium implica l’investimento del Premio in Fondi d’investimento all’andamento finanziario delle cui quote è direttamente collegato l’importo delle Prestazioni assicurative.
Il Contratto VITIS FlexiPatrimonium implica pertanto alcuni rischi contrattuali.
A seconda delle scelte d'investimento del Contraente e del suo profilo di rischio, è possibile evitare, ridurre o accrescere i vari rischi. I principali rischi sono i seguenti:
a) Rischio demografico: rischio del verificarsi di un evento futuro e incerto relativo alla vita dell’Assicurato. A fronte del pagamento dei Premi di rischio, l’Assicuratore assume il rischio demografico e al verificarsi dell’Evento assicurato eroga le Coperture assicurative previste dal Contratto;
b) Rischio economico (anche detto rischio di controparte) il rischio attinente alle possibili fluttuazioni del valore degli investimenti finanziari sottostanti al Contratto. Tale rischio è
9.5
trimestre di riferimento.
Il numero delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto è:
• diminuito mediante prelievo dell’Assicuratore per l’addebito delle spese d’amministrazione del Contratto (articolo 11.A.3);
• diminuito mediante prelievo dell’Assicuratore in occasione di eventuali operazioni di switch e/o riscatto e di ulteriori spese eventualemente applicate al momento dell’operazione (articoli
11.A.4 e 11.A.10);
• diminuito mediante prelievo dell’Assicuratore per l’addebito dei Premi di rischio, corrispettivo della Copertura assicurativa (articolo 11.A.9);
• diminuito mediante prelievo dell’Assicuratore in adempimento della sua funzione di Sostituto d’imposta e Agente autorizzato al pagamento dell’imposta di bollo (articoli 20.D e 20.F);
• aumentato per effetto degli investimenti eseguiti dall’Assicuratore a seguito del
interamente a carico del Contraente, che potrà perdere tutto o parte del Premio versato.
c) Xxxxxxx di insolvenza dell’Assicuratore:
la normativa lussemburghese offre un sistema di protezione dei Contraenti di assicurazione caratterizzato dalle seguenti particolarità: gli attivi finanziari sottostanti ai Contratti sono depositati presso una Banca depositaria preventivamente approvata dal Commissariat aux Assurances. L’insieme degli attivi finanziari sottostanti ai Contratti, e per i quali il rischio di investimento è sopportato dai Contraenti, costituiscono un patrimonio distinto, gestito separatamente dagli attivi propri dell’Assicuratore. In caso di insolvenza di quest’ultimo, i Contraenti del contratto di assicurazione disporranno di un diritto privilegiato su questo patrimonio distinto, che consentirà loro di recuperare in via prioritaria i crediti relativi all'esecuzione dei propri Contratti. Il diritto di prelazione di ciascun Contraente sul
patrimonio separato è pari al numero di Quote detenute da ciascun Contraente negli attivi sottostanti il giorno di apertura della liquidazione dell'Assicuratore, come documentato per ciascun attivo nei sistemi di gestione dell'Assicuratore.
d) Xxxxxxx di insolvenza della Banca depositaria: tutti gli attivi finanziari a eccezione delle liquidità sono registrati fuori bilancio della Banca depositaria. Il Contraente è quindi, in caso di insolvenza della Banca depositaria, esposto al rischio di perdere tutta la liquidità del Fondo di investimento interno depositata presso la Banca depositaria.
e) Rischio Banca depositaria avente sede legale fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE): quando l'Assicuratore deposita gli attivi e gli strumenti finanziari che compongono un Fondo interno dedicato o un Fondo assicurativo specializzato in una Banca depositaria al di fuori del SEE designata dal Contraente, le procedure di cooperazione tra le autorità di vigilanza assicurativa valide sul territorio dell'Unione Europea sono inoperanti. Il Contraente è esposto a un rischio maggiore in caso di inadempienza della Banca depositaria al di fuori del SEE, in particolare in considerazione del fatto che:
• il rischio connesso alla scelta della Banca depositaria, compresi quelli legati a negligenza, frode, inadempienza, ecc., della Banca, è a carico esclusivo del Contraente;
• il rischio legato a un provvedimento di congelamento o di esecuzione, avente ad oggetto gli attivi del Fondo interno dedicato o del Fondo interno specializzato e che avvenga nell'ambito di disposizioni di legge o di ingiunzioni giudiziarie o amministrative, è a carico esclusivo del Contraente.
10.2 Inoltre, qualsiasi investimento finanziario può essere accompagnato dai seguenti rischi:
a) Rischio azionario (specifico e generico o sistematico): Rischio tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).
b) Rischio di tasso d’interesse: l’investimento in titoli di credito (quali le obbligazioni) espone al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. Un aumento dei tassi d’interesse comporta infatti una diminuzione del prezzo del titolo, e conseguentemente una diminuzione del valore del Premio che vi ha investito.
c) Rischio di credito: l’investimento in titoli di credito (quali le obbligazioni) espone il Fondo d’investimento al rischio che l’emittente del titolo non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagare l’interesse promesso o di rimborsare il capitale del proprio debito per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale.
d) Rischio di gestione discrezionale: la gestione finanziaria discrezionale dei Fondi d’investimento si basa su una sorta di anticipazione dell’evoluzione di differenti mercati. Esiste quindi il rischio che il Fondo d’investimento non sia investito in ogni momento nel mercato più performante.
e) Xxxxxxx di concentrazione: quando il Fondo d’investimento sottostante al Contratto è composto da un solo titolo finanziario o in larga misura da titoli di un solo emittente, oppure costituito da più titoli di un unico settore di mercato, o ancora quando è composto da investimenti in un’unica categoria di investimenti, il Contraente rischia di essere eccessivamente esposto a variazioni del valore di un solo attivo finanziario o categoria di investimento o di un singolo emittente finanziario o di un solo mercato.
f) Rischio di cambio: i Fondi interni potranno investire in strumenti finanziari con valuta straniera. Il Fondo interno è pertanto esposto al rischio di subire perdite finanziarie quando la valuta straniera di tali investimenti è svalutata rispetto all’Euro sul mercato dei cambi.
g) Rischio d’investimento in Fondi alternativi: rischio di subire una diminuzione di valore dei Fondi d’investimento derivante dall’eventuale investimento in attivi finanziari (c.d. hedge funds) che ricorrono a tecniche di gestione complesse e decorrelate dall’andamento dei mercati. L’evoluzione di questi strumenti può essere pertanto contraria a quella dei mercati e provocare una controperformance.
h) Rischio d’investimento in Fondi immobiliari: rischio di subire una diminuzione di valore dei Fondi d’investimento derivante dall’eventuale investimento in questa tipologia di Fondi esposti all’evoluzione dei mercati immobiliari, alla loro minore liquidità e all’economia in generale.
i) Rischio di liquidità: il rischio che uno strumento finanziario non possa essere trasformato prontamente in liquidità, poiché non vi è domanda sul mercato o la domanda è insufficiente, senza che questo comporti di per sé una perdita di valore e/o il rischio di diminuzione di valore che ogni Fondo deve accettare per poter vendere taluni attivi finanziari per i quali la domanda sul mercato non è sufficiente (Fondi alternativi, immobiliari, azioni di piccole e medie imprese, emissione di piccola entità di titoli di credito).
j) Rischio Paese: è il rischio legato ad operazioni su mercati di Paesi esterni all’Unione Europea e, in particolare, su quelli emergenti. La differente regolamentazione e la particolare situazione politico-finanziaria del Paese in questione potrebbero offrire un livello di tutela degli investitori ridotta rispetto a quella europea ed esporre quest’ultimi a rischi maggiori.
11. Spese e costi
11.A. Spese contrattuali
11.A.1 Al Contratto si applicano le seguenti spese (le spese indicate nel Certificato di polizza prevalgono rispetto agli importi di seguito indicati):
11.A.2 Spese di sottoscrizione: al Contratto non sono addebitate spese di sottoscrizione in occasione del pagamento di ogni Premio (iniziale e/o aggiuntivo).
11.A.3 Spese d’amministrazione: al Contratto sono addebitate spese di amministrazione che coprono i costi riguardanti la gestione amministrativa del Contratto.
Le spese di amministrazione si compongono in:
• una parte espressa in percentuale del Controvalore delle Quote per un valore massimo dell’1,5% della Riserva del Contratto;
• una parte espressa in un importo fisso di massimo 300 Euro annui.
Le spese espresse in percentuale sono
calcolate sul valore della Riserva del
Contratto all’ultimo giorno non feriale di ogni trimestre e addebitate nei 15 giorni solari successivi. Entrambe le componenti di tali spese sono calcolate e prelevate trimestrialmente.
Per entrambe, inoltre, l’addebito avviene mediante prelievo delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto. In caso di pluralità di Fondi d’investimento sottostanti al Contratto, le spese di amministrazione saranno prelevate da ciascun Fondo, proporzionalmente al valore degli investimenti in essi effettuati.
In caso di Riscatto o di Scadenza del Contratto, il calcolo delle spese d'amministrazione viene effettuato pro rata temporis.
L’Assicuratore si riserva il diritto di applicare una riduzione sugli importi sopra riportati.
L'importo delle spese di amministrazione concretamente applicate sarà indicato nell’Estratto conto inviato al Contraente annualmente e su richiesta ai sensi dell’articolo 18 delle presenti Condizioni generali.
L’Assicuratore, in caso di comprovate ragioni, si riserva il diritto di modificare unilateralmente le spese di amministrazione. In tal caso, l’Assicuratore ne invia debita comunicazione al Contraente. La modifica entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di invio della comunicazione al Contraente. In caso di disaccordo, il Contraente disporrà della facoltà di effettuare un Riscatto, esente da spese, entro il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese dell’invio della comunicazione.
In casi particolari, quali ad esempio, operazioni di disinvestimento degli attivi finanziari sottostanti al Contratto intraprese a seguito della ricevuta comunicazione del decesso dell’Assicurato o delle domande di Riscatto totale che non possano essere eseguite o concluse in tutto o in parte a causa di un evento grave inerente i mercati finanziari o per la scarsa o difficile liquidabilità degli attivi finanziari, le spese di amministrazione saranno prelevate oltre la data di Scadenza/data di risoluzione del Contratto e fino al completo esaurimento delle operazioni di disinvestimento.
11.A.4 Spese di Riscatto parziale o totale: oltre alle spese esterne previste nei paragrafi che seguono, in occasione di ogni Riscatto parziale o di Riscatto totale, l’Assicuratore non addebiterà alcuna spesa di Riscatto.
11.A.5 Spese di eventuali visite mediche, necessarie per la Copertura assicurativa caso morte, sono a carico dell'Assicuratore. L'Assicuratore provvederà al rimborso di tali spese a fronte della presentazione di una ricevuta o fattura del medico che ha effettuato la visita. Le spese di eventuali visite mediche non saranno tuttavia rimborsate qualora il Contraente si avvalga della facoltà di revocare la proposta o di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.
11.A.6 Scadenza del Contratto/Decesso dell’Assicurato: salvo eventuali spese bancarie, non sono previste spese specifiche per l’erogazione delle Prestazioni assicurative al Beneficiario a seguito del verificarsi dell’Evento assicurato.
11.A.7 Spese Contratti dormienti: sono a carico del Contraente, e comunque prelevate dalla Riserva del Contratto, eventuali spese per la ricerca, identificazione e localizzazione del Beneficiario designato, dell’Assicurato e/o del Contraente.
11.A.8 Spese di domiciliazione della corrispondenza: le spese eventualmente trattenute dall’Assicuratore per il deposito e la custodia della corrispondenza contrattuale presso i propri uffici (articolo 21.A.5). L’Assicuratore informa preventivamente il Contraente dell’addebito di tali spese sottoforma di prelievo di Quote di Fondi d’investimento sottostanti al Contratto.
11.A.9 Spese per la Copertura assicurativa caso morte: le spese relative alla Copertura assicurativa caso morte sono integralmente coperte dai Premi di Rischio trimestralmente prelevati dalla Riserva del Contratto.
L’addebito dei Premi di Rischio avviene mediante prelievo delle Quote di ciascun Fondo d’investimento sottostante al Contratto in proporzione al valore degli investimenti effettuati in ciascuno di questi. L’Assicuratore procede a trattenere i Premi di Rischio fino:
i) alla data del decesso dell’Assicurato (indipendentemente dalla data di comunicazione del medesimo all’Assicratore);
ii) alla data di completa esecuzione delle operazioni di disinvestimento
intraprese a seguito della domanda di Riscatto (articolo 13.A.).
I Premi di rischio addebitati per il periodo successivo alla data del decesso dell’Assicurato, saranno rimborsati dall’Assicuratore a favore della Riserva del Contratto.
Una spesa forfettaria di massimo 20 EUR annui è prelevata dalla Riserva del Contratto per il calcolo trimestrale dei Premi di rischio.
11.A.10 Spese di Switch: sono addebitate al Contratto in occasione di ogni operazione di Switch, domanda di cambio Banca depositaria e/o Società di gestione del o dei Fondi interni dedicati o specializzati sottostanti al proprio Contratto. Tali spese variano in considerazione dei disinvestimenti e investimenti richiesti:
• Disinvestimento e investimento in ciascun fondo interno dedicato e/o specializzato: l’Assicuratore preleverà 250 EUR rispettivamente sull’importo disinvestito e su quello successivamente reinvestito;
• Disinvestimento e investimento in Fondi esterni: l’Assicuratore preleverà 125 EUR rispettivamente sull’importo disinvestito e/o su quello successivamente reinvestito;
• Disinvestimento e investimento in Fondi interni collettivi: l’Assicuratore preleverà 125 EUR sull’importo disinvestito e/o 0 EUR su quello successivamente reinvestito.
Le spese concretamente addebitate sono indicate nel rapporto inviato dall’Assicuratore al Contraente al termine dell’operazione di Switch ai sensi dell’articolo 8.D.9 delle presenti Condizioni generali.
11.A.11 Altre spese:
• Spese bancarie: tutte le spese relative ai trasferimenti di somme di denaro o di titoli tra i conti bancari/titoli dell’Assicuratore e quelli del Contraente o del Beneficiario sono rispettivamente a carico del Contraente o del Beneficiario secondo le condizioni economiche praticate dall’istituto bancario interessato;
• Spese di cambio: sono a carico del Contraente o del Beneficiario designato anche le spese di cambio in funzione del tasso applicato dall’istituto bancario in occasione di cambi di valuta eseguiti dall’Assicuratore.
11.B. Spese a carico dei fondi d’investimento sottostanti al contratto
11.B.1 Le spese afferenti al Contratto non devono essere confuse con le diverse spese e addebiti propri a ciascun Fondo d’investimento e dettagliati nel relativo Regolamento. Questo genere di spese è addebitato su ciascun Fondo mediante diminuzione degli attivi finanziari che lo compongono e, pertanto, ne determinano una diminuzione del Valore del patrimonio netto (NAV).
Le eventuali spese esterne non incluse nel calcolo del Valore del patrimonio netto dei Fondi d’investimento, come ad esempio le spese bancarie, le spese di Riscatto dei promotori dei Fondi, spese di transazione, e le eventuali tasse, rimangono a carico del Contraente o del Beneficiario. Tali spese sono dedotte tramite prelievo delle Quote attribuite.
11.B.2 Spese a carico di Fondi d’investimento interni dedicati e collettivi:
• Commissioni di gestione: queste commissioni calcolate dalla Società di gestione designata dal Contraente sono dovute alla Società di gestione al fine di remunerare le sue prestazioni intellettuali, relative alla gestione discrezionale degli attivi finanziari che compongono il Fondo interno dedicato o collettivo. I costi concretamente addebitati cambiano in funzione della Società di gestione incaricata e delle strategie di gestione da queste applicate.
• Commissione di performance e di sovraperformance: questa commissione, calcolata dalla Società di gestione designata dal Contraente, è dovuta quando la performance degli attivi finanziari che compongono il Fondo interno dedicato o il Fondo interno collettivo supera la soglia di performance definita dal Contraente al momento della designazione della Società di gestione. L’importo della commissione di performance / sovraperformance e la sua base di calcolo sono proprie a ogni strategia e a ogni Società di gestione.
• Costi di custodia titoli: costi prelevati dalla Banca depositaria per il deposito e la custodia dei titoli sul conto del Fondo interno. Queste commissioni applicate dalla Banca depositaria possono essere modificate in modo discrezionale dalla
Banca stessa e possono dare luogo a commissioni / retrocessioni assegnate alla Società di gestione al momento dell’esecuzione delle operazioni.
• Costi di transazione: sono addebitati dalla Banca depositaria per le transazioni (ad es. acquisto / vendita) e le operazioni relative agli attivi finanziari dei Fondi d’investimento. Questi costi, prelevati dalla Banca depositaria, possono essere modificati in modo discrezionale dalla Banca stessa e possono dare luogo a commissioni / retrocessioni assegnate alla Società di gestione al momento dell’esecuzione delle operazioni. In alcuni casi questi costi sono inclusi nella commissione di gestione (“All in”) della Società di gestione.
• Altre spese: possono essere addebitati al Fondo interno ulteriori costi, quali ad esempio, i costi di apertura o chiusura conto. Altri tipi di spesa potrebbero essere dovuti in funzione della scelta della Banca depositaria e/o della Società di gestione. I dettagli di queste spese sono disponibili su richiesta del Contraente.
• IVA: le commissioni di gestione, come i costi di custodia e le altre spese dovute alla Banca depositaria di ciascun Fondo interno dedicato sono sottoposti all’imposta sul valore aggiunto lussemburghese. Soltanto le commissioni di gestione dei Fondi interni collettivi sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
11.B.3 Spese a carico di Fondi d’investimento interni specializzati
• Opzione “Buy & Hold”: l’Assicuratore preleva i seguenti costi annui per la costituzione e l’amministrazione del Fondo d’investimento e per la riallocazione del portafoglio:
(i) 1.000 EUR per la costituzione di ciascun Fondo specializzato e per il relativo audit interno a fronte del costante monitoraggio del rispetto dei limiti d’investimento imposti dalla normativa lussemburghese;
(ii) 500 EUR per ogni operazione di acquisto o vendita (cd. operazione di riallocazione del portafoglio), eccezion fatta per le prime due operazioni richieste durante l’anno in corso.
• Opzione “Consulenza finanziaria”: L’Assicuratore preleva i seguenti costi annui:
i) 500 EUR per la costituzione di ciascun Fondo specializzato e per il relativo audit interno a fronte del costante monitoraggio del rispetto dei limiti d’investimento imposti dalla normativa lussemburghese;
ii) commissioni per le prestazioni intellettuali fornite saranno inoltre dovute al Mandatario designato dal Contraente per ricevere la consulenza finanziaria degli investimenti e intervenire nella comunicazione delle transazioni presso la Banca depositaria. Tale commissione sarà calcolata sul valore del Fondo interno specializzato.
• Costi di custodia titoli: costi prelevati dalla Banca depositaria per il deposito e la custodia dei titoli sul conto del Fondo interno. Tali costi addebitati dalla Banca depositaria possono essere modificati a discrezione della Banca e possono anche dare luogo a commissioni / retrocessioni assegnate al Mandatario finanziario al momento dell’esecuzione delle operazioni.
• Costi di transazione: sono addebitati dalla Banca depositaria per le transazioni (ad es. acquisto / vendita) e le operazioni relative agli attivi finanziari dei Fondi d’investimento. Questi costi, prelevati dalla Banca depositaria, possono essere modificati in modo discrezionale dalla Banca stessa e possono dare luogo a commissioni / retrocessioni assegnate al Mandatario al momento dell’esecuzione delle operazioni.
• Altre spese: possono essere addebitati al Fondo interno ulteriori costi, quali ad esempio i costi di apertura e di chiusura del conto. Altri tipi di spesa potrebbero essere dovuti in funzione della scelta della Banca depositaria e/o del Mandatario. I dettagli di queste spese sono disponibili su richiesta del Contraente.
• IVA: le commissioni di gestione del Mandatario cosi come i costi di custodia e le altre spese dovute alla Banca depositaria di ciascun Fondo interno specializzato sono sottoposti all’imposta sul valore aggiunto lussemburghese.
11.B.4 Spese applicabili in funzione di specifiche scelte effettuate dal Contraente
• Costi per Attivi a liquidità ridotta: costi addebitati dall’Assicuratore in caso di richiesta del Contraente di detenere
all’interno del Fondo dedicato e/o specializzato sottostante al proprio Contratto attivi a liquidità ridotta. Ai sensi delle lettere circolari del Commissariat aux Assurances, sono definiti attivi a liquidità ridotta gli attivi finanziari (azioni, obbligazioni, quote di Fondi di investimento, ecc.) che presentano le seguenti caratteristiche:
a) l’attivo non è negoziato su un mercato regolamentato;
b) l’attivo non risponde alla definizione di fondo di tipo aperto, secondo quanto definito dalle lettere circolari del Commissariat aux Assurances, ossia un fondo quotato su un mercato regolamentato del SEE o fondi le cui quote vengono riacquistate o rimborsate, a prima richiesta dei detentori di quote, a spese dell'organismo emittente, e fondi istituzionali chiusi di cui la compagnia di assicurazione è l'azionista di maggioranza e per i quali essa garantisce il riacquisto delle quote a prima richiesta dei detentori di quote. Per garanzia di rimborso delle quote a prima richiesta dei detentori di quote si intende una garanzia di riscatto almeno mensile.
I presenti costi:
• coprono la detenzione e il controllo da parte dell’Assicuratore della particolare tipologia di attivi che, per loro natura, richiedono un monitoraggio frequente e l’espletamento di specifiche attività;
• sono annuali;
• sono calcolati al momento dell’investimento in funzione dell’importo investito nella tipologia di attivi in questione e al termine di ogni trimestre, in funzione del loro valore di mercato all’interno di ciascun Fondo interno dedicato e/o specializzato;
• sono addebitate dall’Assicuratore trimestralmente e, più precisamente, il trimestre successivo al loro calcolo.
L’importo dei costi varierà in funzione di soglie d’investimento nei titoli a liquidità ridotta:
i) 1.500 EUR: per investimenti pari a
10.000 EUR e fino a 2.999.99,99 EUR;
ii) 2.000 EUR: per investimenti pari a
3.000.000 EUR e fino a 7.999.999,99 EUR;
iii) 3.000 EUR: per investimenti pari o superiore a 8.000.000 EUR.
• Costi di Banca depositaria non automatizzata: costi che coprono la complessità delle operazioni di apertura, amministrazione, gestione e chiusura di un conto presso una Banca depositaria scelta dal Contraente e non selezionata all’interno della lista delle Banche depositarie automatizzate proposte dall’Assicuratore. Tali costi ammontano a
500 EUR annui addebitati trimestrialmente dall’Assicuratore.
• Costi in caso di cambio della Società di gestione e/o modifica della Strategia di investimento di un Fondo interno: in caso di cambio della Società di gestione e/o di modifica della strategia di investimento di un Fondo interno che non comportino un cambio della Banca depositaria, l’Assicuratore si riserva il diritto di imputare dei costi per la realizzazione della nuova strategia d’investimento richiesta dal Contraente.
12. Incentivi
• Costi di esecuzione di un’operazione di switch in titoli: oltre alle spese di switch (articolo 11.A.10), l’Assicuratore si riserva il diritto di applicare costi per un importo pari a 1.000 EUR nel caso in cui il Contraente domandi di eseguire un’operazione di Switch tramite trasferimento diretto degli attivi finanziari componenti un Fondo interno dedicato o specializzato in altro Fondo d’investimento interno sottostante al proprio Contratto e non mediante l’ordinario disinvestimento delle relative quote e successivo reinvestimento della liquidità ottenuta. I costi coprono le specifiche attività di trasferimento e monitoraggio dei singoli attivi finanziari da un conto titoli a un altro.
Per incentivi si intende gli onorari, le commissioni o i benefici non monetari che l’Assicuratore riceve da parte di un terzo quando agisce in qualità di Distributore o che l’Assicuratore paga o offre di pagare a un intermediario assicurativo in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo (o di un servizio ad esso accessorio). Tali incentivi rappresentano, in particolare, ma non esclusivamente, il corrispettivo per l’attività di assistenza e consulenza che il Distributore fornisce al Contraente al momento della sottoscrizione e di ogni operazione richiesta in corso di Contratto, quali, ad esempio, la valutazione di appropriatezza e/o adeguatezza del Contratto, di un’operazione contrattuale o dell’investimento in un Fondo offerta all’interno del Contratto. Tali incentivi coprono
anche le spese per il monitoraggio e l’implementazione della normativa relativa ai contratti di assicurazione sulla vita legati ai Fondi d'investimento, il regime fiscale applicabile, nonché le spese generali di gestione e di marketing sostenute dal Distributore o dall’Assicuratore.
Questi incentivi consentono inoltre al Distributore di offrire una gamma variegata di Fondi d'investimento sottostanti a un contratto di assicurazione sulla vita e permettono inoltre:
- la gestione, la produzione e l'invio di Estratti conto al Contraente da parte dell'Assicuratore, compresa la necessaria informatizzazione;
- al Contraente di ottenere dall'Assicuratore informazioni specifiche sulle caratteristiche dei Fondi di investimento, in modo obiettivo e indipendente.
L’Assicuratore veglia a che gli incentivi sopra descritti non abbiano alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente e non pregiudichino il rispetto da parte dell’intermediario assicurativo, o dell’impresa di assicurazione, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
I principi generali della politica dell’Assicuratore in materia di conflitti d’interesse sono ripresi in un documento di sintesi consultabile sul proprio sito internet.
12.A. Tipologia di incentivi
12.A.1 Incentivi legati alle spese contrattuali dell’assicurazione vita
I presenti incentivi sono prelevati dalle spese contrattuali effettivamente percepite dall’Assicuratore e possono comporsi di eventuali:
• Commissioni di sottoscrizione, finanziate per il tramite delle spese di sottoscrizione;
• Commissioni d’amministrazione, finanziate per il tramite delle spese d’amministrazione;
• Commissioni di Switch, finanziate per il tramite delle spese di Switch;
• Commissioni di Riscatto, finanziate per il tramite delle spese di riscatto.
12.A.2 Incentivi legati ai Fondi d’investimento sottostanti al Contratto
In occasione dell’investimento in un Fondo sottostante al Contratto, l’Assicuratore può ricevere:
• Una commissione da parte della o delle Società di gestione e/o dalla Banca depositaria dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto;
• costi di distribuzione prelevati all’interno dei Fondi interni collettivi.
L’Assicuratore può, a sua volta, pagare i predetti incentivi in tutto o in parte all’intermediario assicurativo.
12.B. Base di calcolo degli incentivi
Gli incentivi sono espressi sottoforma di percentuale o di importo fisso.
12.B.1 Incentivi legati alle spese contrattuali dell’assicurazione vita
Commissioni di sottoscrizione: le commissioni di sottoscrizione corrispondono a una quota/parte delle spese di sottoscrizione calcolate sul Premio netto investito.
Commissioni di amministrazione: le commissioni di amministrazioni sono espresse in percentuale e rappresentano una quota/parte delle spese di amministrazione calcolate sul Controvalore delle Quote (Riserva del Contratto). Quest’ultimo è calcolato, a sua volta, alla fine di ogni trimestre per tutta la durata del Contratto. Commissioni di Switch: le commssioni di Switch corrsipondono a una quota/parte delle spese di Switch calcolate a loro volta in funzione del valore delle Quote vendute e di quelle acquistate.
Commissioni di Riscatto: le commissioni di Riscatto corrispondono a una quota/parte delle spese di Riscatto, a loro volta calcolate sul Controvalore delle Quote liquidate a seguito della domanda di Riscatto parziale o totale.
12.B.2 Incentivi relativi ai Fondi d’investimento sottostanti al Contratto
Incentivi finanziati dalle retrocessioni pagate dalla Società di gestione di un Fondo d’investimento nel quadro dell’amministrazione del Contratto assicurativo.
L’Assicuratore potrebbe ricevere incentivi ricorrenti o in unica soluzione da parte della o delle Società di gestione dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto. In tal caso la Società di gestione rimborsa all’Assicuratore una percentuale della commissione di gestione prelevata dal Fondo d’investimento di cui esercita la gestione finanziaria. L’Assicuratore, a sua volta, può trasferire una parte o la totalità di questo incentivo all’Intermediario assicurativo del Contratto le cui Quote sono investite, parzialmente o totalmente, direttamente o indirettamente, nel Fondo d’investimento in questione.
Incentivi finanziati dalle spese di distribuzione prelevate da un Fondo interno collettivo.
L’Assicuratore può prelevare spese di distribuzione dal Fondo interno collettivo e trasmetterne una parte o la totalità all’intermediario assicurativo che intermedia il Contratto le cui quote sono investite nel Fondo interno collettivo in questione. Incentivi finanziati dai costi di custodia e dai costi di transazione applicati dalla Banca depositaria all'interno di un Fondo di investimento interno.
I costi della Banca depositaria e i costi di transazione della Banca depositaria possono dare luogo a commissioni / retrocessioni assegnate alla Società di gestione o al Mandatario. Tali incentivi possono essere assegnati direttamente dalla Banca Depositaria alla Società di gestione / al Mandatario o all'Assicuratore affinché quest’ultimo li versi direttamente alla Società di gestione o al Mandatario.
12.C La politica retributiva dell'Assicuratore
I principi generali della politica retributiva dell’Assicuratore possono essere riassunti come segue:
• La remunerazione del personale dell'Assicuratore comprende una parte fissa, una parte variabile e altre prestazioni. La composizione e l'ammontare complessivo dei compensi viene rivisto annualmente, garantendo un giusto equilibrio tra le sue componenti.
• La retribuzione fissa si basa sull'esperienza, l'anzianità aziendale, il livello di responsabilità, lo sviluppo delle competenze e i contratti collettivi in vigore, ove applicabili.
• La remunerazione variabile si basa sui risultati individuali, commerciali (per il personale di vendita) e/o collettivi (risultati finanziari dell'Assicuratore).
• Vengono presi in considerazione anche altri fattori quali l'equità e l'equilibrio del trattamento all'interno di Vitis Life, i rischi presenti e futuri associati alla performance e l'allineamento dei singoli obiettivi con gli interessi a lungo termine di Vitis Life.
13. Diritti di disposizione sul Contratto
13.A. DIRITTO DI RISCATTO
13.A.1 Alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Recesso di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni generali di Contratto e fino a quando non si sia verificato l’Evento assicurato, il Contraente può chiedere il Riscatto parziale o totale del Contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni.
a) Il Contraente deve inviare un’Istruzione menzionando i dati di pagamento e preferibilmente utilizzando il formulario predisposto dalla Compagnia, a cui deve essere allegata:
• una copia della carta d’identità del Contraente o di un altro documento d’identificazione in corso di validità;
• un certificato attestante l’esistenza in vita del o degli Assicurati, se persone diverse dal Contraente;
• l’accordo scritto del o dei Beneficiari, se questi hanno accettato il beneficio dell’assicurazione o la loro designazione era irrevocabile;
• ogni altro documento richiesto dall’Assicuratore, incluso lo specifico formulario rilevante ai fini del corretto esercizio dell’operazione di Riscatto;
b) nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, la richiesta di Xxxxxxxx dovrà provenire dal suo legale rappresentante pro-tempore, e dovrà essere accompagnata dalla carta d’identità di quest’ultimo e da un estratto autentico del verbale di conferimento dei relativi poteri di rappresentanza o da altro documento equivalente attestante i suddetti poteri;
c) qualora la domanda di Xxxxxxxx provenga da un mandatario o un rappresentante legale del Contraente (amministratore provvisorio, tutore, ecc.), questa dovrà essere accompagnata dai documenti giustificativi dei poteri di mandato o di rappresentanza a questi conferiti e da una copia della sua carta d’identità in corso di validità;
d) L’Assicuratore si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari e di esigere ulteriori documenti rispetto a quelli sopra elencati, al fine di verificare la regolarità, validità e autenticità della domanda di Riscatto e di eseguirla correttamente. In caso di mancata ricezione delle informazioni o dei documenti complementari richiesti, l’Assicuratore si riserva il diritto di non intraprendere o portare a termine l’operazione di Riscatto domandata. Alcuna responsabilità potrà quindi essere imputata all’Assicuratore per l’omessa o la tardiva esecuzione dell’operazione domandata, in difetto delle informazioni o dei documenti complementari richiesti.
e) nel caso di contemporaneo investimento in più Fondi d’investimento (interni
e/o esterni), la richiesta di Riscatto parziale dovrà precisare su quali Fondi e in che misura su ciascuno di essi il Contraente intende eseguire l’operazione di Riscatto. In mancanza di precise istruzioni del Contraente in tal senso, l’Assicuratore provvederà ad eseguire il Riscatto su tutti i Fondi d’investimento, in proporzione al valore degli investimenti in essi effettuati al momento della richiesta di Riscatto parziale.
In ogni caso, il valore residuo di ciascun Fondo d’investimento non potrà essere inferiore alle soglie d’investimento minime previste per ciascuno di essi (articolo 8.A.6).
Nel caso in cui le istruzioni in merito alle modalità di Riscatto parziale impartite dal Contraente ai sensi del presente articolo, implichino il superamento delle predette soglie minime d’investimento in uno o più Fondi d’investimento, l’Assicuratore, ne darà comunicazione al Contraente in modo da metterlo in condizione di modificare le proprie istruzioni di Riscatto parziale.
In mancanza di riscontro da parte del Contraente entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Assicuratore, quest’ultimo potrà discrezionalmente, ed in base all’opportunità del caso, decidere di:
• non dare esecuzione alla domanda di Xxxxxxxx;
• eseguire l’operazione di Riscatto domandata ma nel rispetto delle soglie minime d’investimento dei Fondi d’investimento interessati dall’operazione;
• effettuare un disinvestimento totale dal Fondo d’investimento le cui soglie minime siano superate ed investire proporzionalmente il relativo provento nei restanti Fondi d’investimento sottostanti;
• eseguire un Riscatto totale in caso di Fondo d’investimento sottostante al Contratto unico.
L’Assicuratore comunicherà al Contraente la decisione intrapresa ai sensi del paragrafo precedente;
f) la richiesta di Riscatto parziale non potrà essere presentata per un importo inferiore a 10.000,00 EUR. L’importo oggetto di Xxxxxxxx menzionato nella relativa domanda sarà l’importo di cui il Contraente chiede l’accredito sul conto
corrente indicato nella medesima domanda, al netto cioè di eventuali spese di Xxxxxxxx (che saranno addebitate al Contratto con le modalità precisate all’articolo 11.A.4) e di eventuali imposte (l’imposta sostitutiva trattenuta dall’Assicuratore sulle plusvalenze rilevate e realizzate al momento del Riscatto stesso, nonché l’imposta di bollo ordinario, rispettivamente articoli 20.D e 20.F);
g) il valore della Riserva del Contratto una volta eseguito il Riscatto parziale, non dovrà essere inferiore al Premio minimo iniziale fissato dall’Assicuratore in 100.000,00 EUR. In caso contrario, l’Assicuratore si riserva il diritto di trattare la richiesta di Riscatto parziale come una richiesta di Riscatto totale.
Prima di procedere in tal senso all’esecuzione del Riscatto totale, l’Assicuratore potrà ricordare al Contraente (senza che ciò integri un’obbligazione da parte sua) le conseguenze derivanti da una diminuzione del valore della Riserva del Contratto al di sotto della soglia dei 100.000,00 EUR, in modo da metterlo in condizione di modificare la propria domanda di Riscatto parziale. Ciononostante, tramite ricezione delle presenti Condizioni generali, il Contraente è informato della possibilità che la propria domanda di Riscatto parziale sia eseguita come un Riscatto totale qualora determini una diminuzione del valore della Riserva del Contratto al di sotto di 100.000,00 EUR. Alcun addebito contrattuale potrà quindi esser imputato all’Assicuratore per l’esecuzione di un Riscatto totale a fronte di una domanda di Riscatto parziale, anche nel caso in cui ciò sia avvenuto senza preventiva comunicazione al Contraente.
h) in caso di Proposte d’investimento sottostanti al Contratto investite in attivi non prontamente liquidabili, almeno il 5% del valore della Riserva del Contratto una volta eseguito il Riscatto parziale, dovrà rimanere investito in titoli di facile liquidabilità o in denaro. In caso contrario, l’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di Xxxxxxxx o di limitarne l’esecuzione
nel rispetto della condizione sopra riportata.
i) Qualora la richiesta di Xxxxxxxx sia stata preceduta da un’operazione di Switch, la procedura di Riscatto inizierà entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi al completamento dell’operazione di Switch.
13.A.2 Pagamento della liquidazione (parziale o totale) del Contratto:
a) In denaro: se la domanda di Xxxxxxxx è effettuata conformemente alle condizioni sopra indicate e previa verifica da parte dell’Assicuratore dell’autenticità della domanda e della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo, l’Assicuratore, inizierà le operazioni di disinvestimento delle Proposte d’investimento finanziarie sottostanti al Contratto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di Riscatto o delle informazioni o documenti complementari richiesti.
L’Assicuratore eseguirà il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla fine delle operazioni di disinvestimento.
Nel caso in cui le operazioni di disinvestimento degli attivi finanziari componenti il o i Fondi d’investimento sottoposti all’operazione di Riscatto non possano essere eseguite o concluse in tutto o in parte a causa di un evento grave inerente i mercati finanziari o per la scarsa o difficile liquidabilità degli attivi medesimi, l’Assicuratore informerà per iscritto il Contraente proponendogli, ogni volta sia tecnicamente possibile, di dare esecuzione alla domanda di Riscatto mediante trasferimento dei titoli su un conto titoli intestato al Contraente.
In tale ultima ipotesi, l’Assicuratore provvederà all’accredito, mediante trasferimento titoli, degli attivi non liquidabili entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Assicuratore dell’accordo scritto del Contraente di procedere in tal senso.
b) Sotto forma di trasferimento titoli (previa espressa autorizzazione dall’Assicuratore): se la domanda di Xxxxxxxx è effettuata conformemente alle condizioni sopra indicate e previa verifica da parte dell’Assicuratore dell’autenticità della domanda e della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo, l’Assicuratore inizierà le operazioni di
disinvestimento delle Proposte d’investimento finanziarie sottostanti al Contratto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di Riscatto o delle informazioni o documenti complementari richiesti.
L’Assicuratore eseguirà il trasferimento dei titoli sul conto indicato dal Contraente entro
30 giorni dalla data di finalizzazione delle operazioni di disinvestimento.
13.A.3 Indipendentemente da quanto precede, non potranno essere trasferiti al Contraente le Quote di Fondi d’investimento o gli attivi finanziari la cui detenzione da parte di persone fisiche e giuridiche è sottoposta a precise restrizioni o interdizioni imposte da disposizioni regolamentari applicabili ad ogni singolo Fondo d’investimento o dai Regolamenti dei Fondi stessi.
13.A.4 L’Assicuratore procederà, entro 30 giorni dalla fine delle operazioni di disinvestimento e una volta effettuata la richiesta di pagamento o trasferimento titoli, all’invio al Contraente di una quietanza informativa riportante l’importo oggetto di Riscatto. Tale quietanza varrà quale prova dell’avvenuta esecuzione del Riscatto a favore del Contraente, salvo contestazioni pervenute all’Assicuratore entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
13.A.5 Non è possibile il Riscatto della sola Copertura assicurativa caso morte.
13.A.6 In caso di Riscatto parziale ed in funzione del tipo di Copertura assicurativa per il caso morte prescelta dal Contraente, il valore di quest’ultima sarà ridotto in proporzione alla riduzione del Premio lordo versato. Il Contraente sarà informato della corrispondente riduzione a seguito dell'esecuzione delle operazioni di Riscatto parziale mediante apposita comunicazione.
13.A.7 La richiesta di Riscatto totale comporta la cessazione anticipata degli effetti della Copertura assicurativa per il caso morte. Ciò significa che, in caso di decesso dell’Assicurato intervenuto a seguito di una domanda di Riscatto totale, completata e sottoscritta dal Contraente, ciò non ha alcuna incidenza sull’operazione di Riscatto totale in corso e l’Assicuratore provvederà al pagamento agli eredi del Contraente del Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento non ancora liquidate, maggiorato della Copertura assicurativa caso morte prescelta.
13.A.8 Il Contraente non può procedere alla riduzione del Contratto o a rialimentare con
Premi aggiuntivi un Contratto precedentemente risolto a seguito di Riscatto totale. È altresì impossibile per il Contraente convertire un Contratto o far riacquistare al medesimo vigore tra le parti, una volta risolto.
13.A.9 Il Contraente non può ottenere anticipi sulle Prestazioni assicurative.
13.B. Costituzione in pegno del
Contratto
13.B.1 Il Contraente può costituire in pegno o vincolare in altre forme le Prestazioni assicurative, al fine di garantire l’adempimento di un proprio debito nei confronti di un soggetto terzo nei limiti del Controvalore delle Quote (Riserva del contratto). La costituzione in Pegno dovrà rispettare le presenti Condizioni generali di contratto, cosi come le condizioni particolari e comprese tutte le disposizioni relative ai costi e alle spese applicabili.
13.B.2 La volontà del Contraente di procedere alla costituzione in pegno del Contratto dovrà essere comunicata all’Assicuratore tramite apposita Istruzione accompagnata dall’autorizzazione di prendere contatto direttamente con l’istituto di credito o altro creditore, per coordinare la finalizzazione e l’esecuzione dell’operazione richiesta.
13.B.3 In ogni caso, la costituzione in pegno sarà efficace e opponibile all’Assicuratore solo a seguito di sottoscrizione, da parte del Contraente, dell’Assicuratore e dell’istituto di credito o di altro creditore, di un’apposita Clausola aggiuntiva.
13.B.4 In caso di costituzione in pegno del Contratto o istituzione di altro vincolo sul medesimo, ogni operazione di Riscatto, come ogni domanda di disposizione del Contratto che possa inficiare il diritto di garanzia del creditore pignoratizio o del titolare del vincolo, richiederanno l’assenso scritto di questi ultimi.
13.B.5 Il Contraente e l’istituto di credito o altro creditore si impegnano a rispondere alle domande dell’Assicuratore relative al credito per il quale viene richiesta la costituzione della garanzia reale. L’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare la realizzazione delle operazioni richieste.
13.B.6 In caso di costituzione in pegno, le presenti Condizioni generali continuano a
disciplinare il Contratto indipendentemente dai termini del contratto di costituzione in pegno.
13.C. Cessione del Contratto
13.C.1 Il Contraente può cedere a terzi (massimo due persone) i diritti relativi al Contratto. La cessione di diritti dovrà avvenire nel rispetto delle presenti Condizioni generali di contratto e sarà opponibile all’Assicuratore unicamente a seguito della sottoscrizione da parte del cedente e del cessionario di apposita Clausola aggiuntiva.
13.C.2 Il Contraente cedente e il cessionario si impegnano a rispondere alle domande dell’Assicuratore relative alla cessione, alle eventuali motivazioni che la giustificano e all’onerosità o gratuità dell’operazione.
13.D. Nomina del Beneficiario
13.D.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente designa il Beneficiario delle Prestazioni assicurative in caso di decesso dell’Assicurato. Durante tutta la durata del Contratto, tale designazione potrà essere revocata o modificata mediante apposita Istruzione all’Assicuratore ovvero per testamento. La nomina del Beneficiario non potrà essere revocata nelle seguenti ipotesi:
• qualora il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Assicuratore, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• qualora, verificatosi l’Evento assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Assicuratore di voler accettare il beneficio.
13.D.2 Qualora la nomina risulti irrevocabile per uno dei motivi anzidetti, le operazioni di Switch tra Fondi d’investimento, Riscatto, Cessione, pegno o altro vincolo e disposizione sul Contratto richiedono la comunicazione all’Assicuratore dell’assenso scritto del Beneficiario.
14. Prestazioni assicurative in caso di decesso
14.1 Al verificarsi del decesso dell’Assicurato e a seguito di ricezione della relativa comunicazione l’Assicuratore provvede al pagamento delle Prestazioni assicurative al o ai Beneficiari designati. In caso di designazione di più Beneficiari, e salvo diversa indicazione del Contraente nel Modulo di proposta o in altro documento idoneo, l’Assicuratore provvede al
pagamento delle Prestazioni assicurative mediante ripartizione in parti uguali tra i diversi Beneficiari designati.
14.2 Il Contraente, se persona diversa dall’Assicurato, o il Beneficiario designato, comunicano all’Assicuratore il decesso dell’Assicurato entro i trenta (30) giorni successivi all’evento. In mancanza, le eventuali sanzioni inflitte all’Assicuratore per il mancato rispetto dei termini legali relativi alle doverose dichiarazioni fiscali presso le autorità competenti saranno detratte dalle Prestazioni assicurative.
14.3 In caso di tardiva comunicazione all’Assicuratore dell’intervenuto decesso dell’Assicurato, di una volontaria omissione o di informazioni non esatte o non veritiere relative al decesso dell’Assicurato, l’Assicuratore ha il diritto di annullare la validità della Copertura assicuratuiva. La comunicazione del decesso è considerata tardiva qualora non sia più possibile verificare il sussistere di uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 16.B delle presenti Condizioni generali. Potrà altresì essere considerata tardiva la comunicazione del decesso avvenuta oltre un anno dall’Evento assicurato.
14.4 Il Beneficiario, o gli aventi diritto alle Prestazioni assicurative, possono domandare il pagamento delle Prestazioni assicurative nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) invio di un’Istruzione scritta che indichi le modalità di pagamento desiderate (in denaro o in titoli), nonché le coordinate bancarie del conto sul quale si desidera ricevere le Prestazioni assicurative. In mancanza di apposita Istruzione, farà fede quale istruzione di pagamento la quietanza decesso predisposta dall’Assicuratore e sottoscritta dal Contraente;
b) un estratto del certificato di morte dell’Assicurato. Nei casi in cui l’estratto del certificato di morte non possa essere rilasciato a causa dell’incertezza del decesso, si richiede l’invio della dichiarazione di morte presunta emessa dal tribunale competente;
c) un certificato medico che indichi la causa del decesso dell’Assicurato. Sottoscrivendo il Modulo di proposta, ogni Assicurato presta il proprio consenso affinché il proprio medico o altro soggetto competente (quale ad esempio una
struttura ospedaliera, clinica, ecc.) rilascino tale certificato al medico scelto dall’Assicuratore;
d) una copia della carta d’identità del Beneficiario o di un altro documento d’identificazione valido e, per gli eventuali Beneficiari minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare che autorizzi la riscossione delle somme da parte del minore ed esoneri l’Assicuratore in ordine al loro reimpiego;
e) nel caso in cui la domanda di pagamento delle Prestazioni assicurative sia presentata da un mandatario o un rappresentante legale del Beneficiario (amministratore provvisorio, tutore, ecc.), questa dovrà essere accompagnata da una copia della sua carta d’identità valida o da altro documento d’identificazione in corso di validità, nonché dai documenti giustificativi dei poteri di mandato o di rappresentanza a questo conferiti;
f) nel caso in cui la designazione del Beneficiario sia stata effettuata in modo generico (per esempio: “i miei eredi”) atto notorio attestante lo stato successorio del deceduto;
g) nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, una copia della carta d’identità valida del legale rappresentante pro tempore o di un altro documento d’identificazione in corso di validità, accompagnata da un estratto autentico del verbale di conferimento dei relativi poteri di rappresentanza.
14.5 Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato intervenga anteriormente alla designazione da parte del Contraente del o dei Beneficiari del Contratto, le Prestazioni assicurative saranno versate al Contraente o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi o, in subordine, ai suoi eredi testamentari.
14.6 In questo caso gli aventi diritto alle Prestazioni assicurative dovranno altresì fornire la seguente documentazione:
a) se la richiesta di pagamento è presentata dall’erede testamentario del Contraente: copia autentica del testamento del Contraente accompagnata da atto notorio comprovante che il testamento esibito è l'unico esistente e non è stato impugnato;
b) se la richiesta di pagamento è presentata dall'erede legittimo del Contraente: l’atto notorio comprovante che il Contraente non ha lasciato testamento
ed indicante le generalità dei suoi eredi legittimi;
c) se la richiesta di pagamento è presentata dal curatore dell’eredità giacente del Contraente: copia autentica del decreto di nomina del tribunale competente;
d) se la richiesta di pagamento è presentata da una persona giuridica: una copia della carta d’identità in corso di validità del legale rappresentante pro-tempore o di un altro documento di identificazione valido, accompagnata da un estratto autentico del verbale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
14.7 Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato intervenga a seguito della ricezione da parte dell’Assicuratore di una domanda di Xxxxxxxx non ancora eseguita o in corso di esecuzione, l’Assicuratore provvederà all’esecuzione della domanda di riscatto o alla sua finalizzazione in favore del Contraente o, in mancanza, dei suoi eredi legittimi o, in subordine, ai suoi eredi testamentari.
14.8 L’Assicuratore si riserva il diritto di esigere ulteriori documenti rispetto a quelli sopra elencati, al fine di verificare la regolarità, validità e autenticità della domanda di pagamento delle Prestazioni assicurative e la sua corretta esecuzione. In caso di mancato riscontro alle proprie richieste, l’Assicuratore si riserva il diritto di non intraprendere o non proseguire le operazioni legate al pagamento delle Prestazioni assicurative.
14.9 Nel caso in cui l’Assicurato, o uno degli Assicurati, deceda per una causa non assicurata, elencata tra quelle previste dall’articolo 16.B delle Condizioni generali di Contratto, al Beneficiario verrà versato unicamente il Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto e non anche il valore della Copertura assicurativa caso morte.
14.10 L’Assicuratore non è tenuto ad effettuare spontaneamente ricerche per verificare l’avvenuto decesso dell’Assicurato e/o per identificare il Beneficiario del Contratto. Tuttavia, il Contraente si impegna a consegnare all’Assicuratore una prova dell’esistenza in vita dell’Assicurato, ogni qual volta il secondo ne faccia richiesta.
14.11 Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile italiano, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni. Le somme dovute dall'Assicuratore non
possono pertanto essere reclamate all’Assicuratore dopo 10 anni dalla data del decesso dell’Assicurato.
14.12 Entro la fine del mese di maggio che segue la prescrizione del diritto di richiedere il versamento delle Prestazioni assicurative, l’Assicuratore provvede al pagamento delle medesime al Fondo pubblico per il risarcimento delle vittime di frodi finanziarie ai sensi della Legge 266/2005, articolo 1, comma 343 e seguenti.
15. Pagamento delle Prestazioni assicurative
15.1 Salvo diverso accordo tra le parti, tutti i pagamenti delle Prestazioni assicurative, (come quelli di eventuali liquidazioni anticipate del Contratto), sono eseguiti dall’Assicuratore tramite bonifico bancario verso un conto corrente intestato al Contraente o al Beneficiario.
15.2 L’Assicuratore si riserva il diritto di contattare il Contraente e/o il Beneficiario del Contratto preliminarmente all’esecuzione della domanda di pagamento, al fine di verificarne l’autenticità, nonché la correttezza e veridicità delle istruzioni ricevute. L’Assicuratore non sarà responsabile dell’eventuale ritardo del pagamento in caso di non reperibilità del Contraente e/o del Beneficiario per la conferma delle istruzioni di pagamento impartite.
15.3 Qualora venga chiesto all’Assicuratore di effettuare il pagamento delle Prestazioni assicurative o del Riscatto o ad una persona diversa dal Contraente o dal Beneficiario, l’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione del pagamento e/o di domandare, prima di eseguirlo, ogni informazione utile sull’identità della persona a favore della quale viene chiesto di effettuare il versamento. L’Assicuratore non è responsabile di eventuali ritardi nell’esecuzione delle operazioni di disinvestimento o nel pagamento delle Prestazioni assicurative in caso di non reperimento del Contraente o del Beneficiario designato o di un eventuale mancato riscontro da parte di questi ultimi.
15.4 La liquidazione del Contratto ed il pagamento delle Prestazioni assicurative derivanti dal Contratto possono essere effettuate tramite trasferimento fisico degli attivi finanziari sottostanti al Contratto su
un conto titoli intestato al Contraente o al Beneficiario, previo esplicito consenso da parte dell’Assicuratore.
15.5 Il pagamento del valore di Riscatto o delle Prestazioni assicurative non può essere effettuato tramite rimessa fisica delle Quote dei Fondi d’investimento interno dedicato sottostanti al Contratto, ma unicamente tramite rimessa degli attivi finanziari che lo compongono.
15.6 Per i trasferimenti verso l’estero, l’Assicuratore informa il Contraente ed il Beneficiario che gli istituti di credito e bancari che procedono ai trasferimenti in questione, sono soliti ricorrere ai servizi dei loro corrispondenti o di terzi.
15.7 Tutte le eventuali spese bancarie legate a questi trasferimenti sono integralmente a carico del Contraente o del Beneficiario.
15.8 Le Prestazioni assicurative consisteranno nella corresponsione del Controvalore netto delle Quote del o dei Fondi d’investimento, interni e/o esterni, sottostanti al Contratto, ovvero nel trasferimento dei titoli componenti il o i Fondi interni dedicati (nel caso l’Assicuratore abbia espressamente acconsentito a tale modalità d’erogazione delle Prestazioni assicurative) oltre al valore della Copertura caso morte prescelta dal Contraente.
15.9 La Copertura asscurativa caso morte è calcolata alla data del decesso dell’Assicurato e più precisamente alla data dell’ultimo NAV disponibile del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto alla data dell’Evento assicurato. Il calcolo del valore della Copertura assicurativa è pertanto indipendente dalla data di ricezione della comunicazione del decesso dell’Assicurato da parte dell’Assicuratore.
15.10 L’Assicuratore non è responsabile delle eventuali minusvalenze degli attivi finanziari sottostanti al Contratto intervenute durante il lasso di tempo intercorrente tra la data del decesso dell’Assicurato ed il termine delle operazioni di disinvestimento intraprese a seguito della comunicazione del medesimo.
15.11 Pagamento delle Prestazioni assicurative:
a) In denaro: se la richiesta di pagamento delle Prestazioni assicurative è effettuata conformemente alle condizioni sopra indicate e previa verifica da parte dell’Assicuratore della completezza delle
informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo, l’Assicuratore inizierà le operazioni di disinvestimento delle Proposte d’investimento finanziarie sottostanti al Contratto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione di una copia dell’atto di decesso dell’Assicurato. L’Assicuratore eseguirà il pagamento delle Prestazioni assicurative entro il termine di 30 giorni dalla fine delle operazioni di disinvestimento. Procederà contestualmente all’invio di una quietanza informativa indicante il Controvalore delle Quote maggiorato della Copertura assicurativa caso morte prescelta, che varrà come prova dell’avvenuto pagamento, salvo contestazioni pervenute all’Assicuratore entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Nel caso in cui le operazioni di disinvestimento degli attivi finanziari componenti il o i Fondi d’investimento sottostanti al Contratto non possano essere eseguite o concluse in tutto o in parte a causa di un evento grave inerente i mercati finanziari o per la scarsa o difficile liquidabilità degli attivi medesimi, l’Assicuratore informerà per scritto il Beneficiario proponendogli, ogni volta sia tecnicamente possibile, di dare esecuzione alla domanda di liquidazione mediante trasferimento dei titoli su un conto titoli intestato al Beneficiario.
b) Sotto forma di trasferimento titoli (previa espressa autorizzazione dall’Assicuratore): se la richiesta di pagamento delle Prestazioni assicurative è effettuata conformemente alle condizioni sopra indicate e previa verifica da parte dell’Assicuratore della completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo, l’Assicuratore inizierà le operazioni di disinvestimento delle Proposte d’investimento finanziari sottostanti al Contratto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione di una copia dell’atto di decesso dell’Assicurato.
L’Assicuratore eseguirà il trasferimento dei medesimi sul conto indicato dal Beneficiario entro 30 giorni dalla fine delle operazioni di disinvestimento.
Contestualmente l’Assicuratore procederà altresi all’invio di una quietanza informativa indicante il valore dei titoli oggetto di trasferimento al momento
della relativa domanda, maggiorato della somma che verrà erogata a titolo di Copertura assicurativa caso morte. Tale quietanza varrà come prova dell’avvenuto pagamento, salvo contestazioni pervenute all’Assicuratore entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
15.12 Indipendentemente da quanto precede, non potranno essere trasferiti al Beneficiario le Quote di Fondi d’investimento o attivi finanziari la detenzione dei quali da parte di persone fisiche e giuridiche è sottoposta a precise restrizioni o interdizioni imposte da disposizioni regolamentari applicabili ad ogni singolo Fondo d’investimento o dai Regolamenti dei Fondi stessi.
16. Assicurazione caso morte
16.A Copertura assicurativa caso morte
16.A.1 Il Contratto prevede una Copertura
assicurativa per il caso morte nelle opzioni di seguito indicate. L’opzione prescelta verrà indicata nel Certificato di polizza e/o nella Lettera di conferma d’investimento del Premio.
16.A.2 La Copertura assicurativa per il caso morte esiste e produce i suoi effetti solo ed esclusivamente se esiste ed è efficace anche l’investimento finanziario sottostante al Contratto.
16.A.3 La Copertura assicurativa per il caso morte cessa di avere ogni efficacia dalla data del decesso dell’Assicurato o, in caso di cessazione dell’investimento finanziario (per motivi di risoluzione, Recesso, rescissione, Riscatto totale, annullamento del Contratto), dalla data di conclusione delle operazioni di disinvestimento degli attivi finanziari intraprese a seguito della ricezione da parte dell’Assicuratore della domanda di Riscatto totale, Recesso, ecc.
16.A.4 Al verificarsi dell’Evento assicurato, l’Assicuratore procederà alla liquidazione della Prestazione assicurativa sulla base dell’opzione effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Il Contraente sottoforma di opzione potrà infatti segliere tra le Coperture assicurative che gli daranno diritto a diverse Prestazioni assicurative tra quelle di seguito indicate:
(i) Opzione Importo fisso
Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento, interni e/o esterni, sottostanti al Contratto – così come rilevati entro il quinto giorno lavorativo
successivo alla ricezione della documentazione richiesta da parte dell’Assicuratore (ovvero nel trasferimento dei titoli componenti il o i Fondi interni dedicati e/o specializzati), maggiorato dell’importo fisso scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.
A: Controvalore delle Quote/Riserva del Contratto
B: Controvalore delle Quote/Riserva del Contratto, aumentata dell’importo fisso (y>0 EUR)
C: Copertura Assicurativa caso morte
(ii) Opzione Protection
L’importo più elevato tra il Controvalore
delle Quote del o dei Fondi d’investimento, interni e/o esterni sottostanti al Contratto e il 100% del Premio lordo versato
dal Contraente (x>0%), dedotti gli eventuali Riscatti parziali.
A: Controvalore delle Quote/Riserva del Contratto
B: Premio lordo versato che il Contraente intende proteggere (x>0%)
C: Copertura Assicurativa caso morte
16.A.5 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente dovrà scegliere l’opzione assicurativa che desidera sia applicata al proprio Contratto tra quelle illustrate nel paragrafo che precede ed i relativi importi. La Copertura assicurativa scelta non potrà essere modificata in corso di Contratto, salvo
espresso patto contrario tra l’Assicuratore e il Contraente.
16.A.6 L’Assicuratore si riserva in ogni caso il diritto di accettare l’opzione di Copertura caso morte scelta dal Contraente nel Modulo di proposta.
16.A.7 In caso di mancata selezione di una delle due opzioni assicurative, l’Assicuratore applicherà la Copertura assicurativa di cui all’opzione (i) “Importo fisso”, corrispondente a un valore percentuale del Premio lordo iniziale versato pari a uno (y=1%).
16.A.8 La Copertura assicurativa non opera per il caso di Riscatto totale e/o parziale. In ogni caso l’importo massimo che l’Assicuratore corrisponderà a titolo di Copertura assicurativa è pari a 1.500.000,00 EUR (un milione cinquecentomila Euro) per testa assicurata.
16.A.9 Qualora una stessa persona fisica sia indicata quale Assicurato su più Contratti:
a) la somma massima che l’Assicuratore dovrà corrispondere a titolo di Copertura assicurativa caso morte al o ai Beneficiari sarà di 1.500.000,00 EUR indipendentemente dal numero di contratti in essere;
b) qualora tale somma sia stata percepita a seguito della liquidazione di un solo Contratto, il Beneficiario non avrà diritto ad alcuna somma aggiuntiva da parte dell’Assicuratore in ragione della presente clausola.
16.A.10 Qualora invece venga liquidata solo una parte della somma indicata nel presente articolo, l’Assicuratore liquiderà al Beneficiario, se ne sussistono i presupposti in base alle presenti Condizioni generali, quanto dovuto a titolo di Copertura assicurativa caso morte nei limiti del differenziale tra quanto già corrisposto e il massimale indicato nei precedenti articoli.
16.A.11 L’Assicuratore è estraneo al fatto che vi possano essere più Beneficiari, pertanto, qualora uno dei Beneficiari non riceva o riceva parzialmente quanto dovuto a titolo di Copertura assicurativa a causa di precedenti liquidazioni, nulla potrà essere eccepito all’Assicuratore.
16.A.12 Per il Premio iniziale, la Copertura assicurativa per il caso morte è efficace a partire dalla Data di entrata in vigore del Contratto (cfr. articolo 6.4).
16.A.13 Salvo il rispetto dell’età massima di cui all’articolo 4.6 delle presenti Condizioni generali, per ogni Premio aggiuntivo
eventualmente versato, la maggiorazione della Copertura assicurativa caso morte è efficace a partire dalla Data d’investimento del Premio aggiuntivo, così come indicata nella Lettera di conferma d’investimento del Premio inviata dall’Assicuratore, ai sensi dell’articolo 5.11 delle presenti Condizioni generali.
16.A.14 Il Premio di Rischio è calcolato sulla base di dati obiettivi e variabili, determinanti la probabile durata di vita dell’Assicurato (età, professione, attività sportiva, ecc.).
16.A.15 L’Assicuratore percepisce il Premio di Rischio ad intervalli regolari, tramite prelevamento delle Quote da ciascun Fondo d’investimento sottostante al Contratto e in proporzione al valore degli investimenti in essi effettuati. Ciascuna frazione del Premio di Rischio corrisposta copre il rischio relativo al periodo assicurato trascorso. In caso di Riscatto o di comunicazione del decesso dell’Assicurato, la frazione di Premio di Rischio da addebitare sarà calcolata pro rata temporis.
16.A.16 L’importo dei Premi di Rischio concretamente prelevato è indicato nell’Estratto conto annuale.
16.A.17 Per entrambe le opzioni di copertura previste, l’importo del Premio di Rischio subirà cambiamenti in funzione del cambiamento dei dati oggettivi e variabili determinanti l'aspettativa di vita del o degli Assicurati, nonché a seguito del decesso di uno degli Assicurati (ove il Contraente abbia scelto il decesso dell’Assicurato più longevo/secondo Assicurato quale Scadenza del Contratto).
16.A.18 Non appena ne venga a conoscenza, il Contraente o il Beneficiario dovrà informare l'Assicuratore del decesso di uno dei 2 Assicurati.
16.A.19 L’accettazione della Copertura assicurativa per il caso morte da parte dell’Assicuratore è necessaria in relazione ad ogni pagamento di Premio, sia esso iniziale che aggiuntivo.
L’Assicuratore si riserva il diritto di accettare la Copertura assicurativa per il caso morte per un determinato Premio e di rifiutare la stessa per un Premio aggiuntivo, tenuto conto del cambiamento di dati oggettivi e variabili determinanti l'aspettativa di vita dell’Assicurato (età, professione, attività sportiva, ecc.).
16.A.20 Se l’Assicuratore rifiuta
l’applicazione della Copertura assicurativa per un Premio aggiuntivo determinato, il suddetto Premio non
potrà essere accettato dall’Assicuratore e sarà rimborsato al Contraente. In tutti i casi di pagamento di Premio aggiuntivo, l’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare il pagamento anche in ragione di quanto emergerà dalle risposte che saranno fornite dall’Assicurato ai questionari medici indirizzatigli dall’Assicuratore.
16.A.21 L’Assicurato è il solo autorizzato a rispondere e completare il proprio questionario medico.
16.A.22 Se lo ritiene necessario, l’Assicuratore si riserva la facoltà di subordinare l’accettazione del Premio ad un esame medico effettuato da un medico designato o autorizzato dallo stesso Assicuratore.
16.B Casi di esclusione
16.B.1 La Copertura assicurativa per il caso morte non copre:
a) la morte dell’Assicurato per suicidio, cosciente o incosciente, nel primo anno successivo alla data di conclusione del Contratto per un Premio determinato;
b) la morte dell’Assicurato, causata per mano intenzionale o illegale dal Contraente e/o dal Beneficiario e/o di un terzo ma con la complicità di questi ultimi (salvo i casi di legittima difesa o compimento di un dovere professionale);
c) la morte dell’Assicurato causata dalla partecipazione attiva di quest’ultimo a crimini, xxxxxxx, duelli, xxxxx o risse; la morte dell’Assicurato, quando essa trovi la sua causa immediata e diretta in un delitto o un crimine commesso intenzionalmente dall’Assicurato in qualità di autore o coautore e di cui si poteva prevedere le conseguenze;
d) la morte dell’Assicurato sopravvenuta a seguito di un incidente causato dall’uso di apparecchi di navigazione aerea, sul quale l’Assicurato si sia imbarcato in qualità di pilota o di passeggero qualora: i) l’apparecchio non era autorizzato al trasporto di persone o di cose; ii) si trattasse di un apparecchio militare o fosse stato sequestrato ad uso militare o politico. Tuttavia il decesso è coperto dalla Copertura
assicurativa nel caso in cui l’apparecchio fosse autorizzato esclusivamente al trasporto di persone al momento dell’incidente.; iii) si trattasse di un apparecchio di navigazione aerea avente una capienza inferiore alle sei (6) persone;
e) la morte dell’Assicurato avvenuta a bordo di un Ultra Leggero Motorizzato (U.L.M.), di un deltaplano o di un parapendio o a bordo di un apparecchio predisposto e pronto per la partecipazione o partecipante a una prova sportiva, a un volo di prova, a concorsi, esposizioni, prove di velocità, incursioni, records o tentativi di records o a corsi di preparazione in vista della partecipazione a una di queste attività;
f) la morte dell’Assicurato a seguito di un volo col paracadute, escluso il caso di forza maggiore;
g) la morte dell’Assicurato a seguito di sommosse, rivolte civili, atti di violenza collettiva d’ispirazione politica, ideologica o sociale, accompagnati o meno da atti di ribellione contro le pubbliche autorità o le forze pubbliche dell’ordine e attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte intenzionalmente e attivamente. L’Assicurato sarà considerato un partecipante attivo agli atti di cui sopra nel caso in cui, iscritto presso la propria autorità nazionale localmente rappresentata (ambasciata, consolato …), non abbia rispettato le istruzioni e i consigli di rimpatrio emanati dalle dette autorità locali nel termine prescritto. Il decesso non sarà in tal caso coperto dalla Copertura assicurativa. Parimente nel caso in cui l’Assicurato decida (di propria iniziativa o su domanda del proprio datore di lavoro) di rendersi in un paese nel quale è in corso un conflitto armato, la Copertura assicurativa per il caso morte sarà efficace unicamente qualora l’Assicuratore abbia preventivamente rilasciato il proprio consenso scritto con evidenza dei luoghi, della durata e
l’eventuale aumento del Premio di rischio e purchè l’Assicurato non participi attivamente alle ostilità;
h) la morte causata direttamente o indirettamente da reazioni nucleari, radioattività o da radiazioni ionizzanti, salvo il caso di radiazioni subite per necessità mediche a causa di una malattia o di un incidente assicurato.
16.B.2 In caso di morte dell’Assicurato a seguito dell’insorgenza di un rischio non coperto, sarà liquidato al Beneficiario unicamente il Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto ovvero trasferite al medesimo gli attivi finanziari componenti il o i Fondi d’investimento interni dedicati sottostanti al Contratto, nel caso l’Assicuratore acconsenta all’utilizzo di tale modalità di pagamento per l’erogazione delle Prestazioni assicurative.
17. Elementi di valutazione del rischio demografico - Incontestabilità
17.1 Il rischio relativo alla Copertura assicurativa caso morte è valutato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato, i quali rispondono della loro esattezza e completezza.
17.2 In caso d’inesattezza in merito alla data di nascita dell’Assicurato, l’Assicuratore adatta l’importo dei Premi di rischio dovuti, in considerazione della data corretta. L’Assicuratore si riserva altresì il diritto di rivedere e correggere tutte le operazioni e i documenti per i quali è stata utilizzata l’erronea data di nascita.
Qualora dalla rettifica della data di nascita dell’Assicurato emerga il superamento dei limiti di età dell’Assicurato così come indicati nell’articolo 4.6 delle presenti Condizioni generali, l’Assicuratore si riserva il diritto di risolvere il Contratto liquidando al Contraente esclusivamente il Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto.
17.3 Dalla Data di entrata in vigore del Contratto, le informazioni ricevute non potranno più essere contestate salvo che il Contraente o l’Assicurato non abbiano intenzionalmente omesso di fornire delle informazioni all’Assicuratore o gli abbiano
volontariamente comunicato informazioni inesatte.
In questo caso l’Assicuratore potrà risolvere il Contratto e trattenere dal Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto il Premio di Rischio il cui importo corrisponderà al rischio realmente corso dall’Assicuratore nel periodo precedente alla presa di conoscenza dell’intenzionale omissione delle informazioni o della loro inesatta comunicazione.
17.4 I Premi versati successivamente al momento in cui l’Assicuratore è venuto a conoscenza delle informazioni inesatte verranno rimborsati al Contraente in caso di risoluzione del Contratto.
18. Informazioni-Contestazioni
18.1 L’Assicuratore comunica tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Regolamento dei Fondi d’investimento interni e ne mette a disposizione il rendiconto entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare di riferimento.
18.2 L’Assicuratore, entro il 31 maggio di ogni anno, invierà al Contraente un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei Premi versati e di quelli investiti del numero e del controvalore e delle Quote assegnate nell’anno di riferimento;
c) le Quote dei Fondi d’investimento eventualmente trattenuti nell’anno di riferimento per il premio relativo alle coperture caso morte;
d) il numero e controvalore delle Quote dei Fondi d’investimento rimborsate a seguito di Riscatto parziale al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
e) numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;
f) numero e controvalore delle Quote dei Fondi d’investimento complessivamente assegnati e relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
g) numero delle Quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di
riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR).
18.3 Il Contraente è tenuto a prendere visione dell’Estratto conto annuale, verificare le informazioni in esso contenute e comunicare eventuali sue osservazioni all’Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla sua ricezione. In mancanza, ogni operazione contrattuale e di gestione finanziaria dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto si riterrà ratificata da parte del Contraente. Decorso tale termine, alcuna contestazione potrà quindi essere sollevata contro l’Assicuratore se non per dolo o colpa grave.
18.4 Su semplice richiesta e senza alcuna spesa il Contraente può ottenere, relativamente a ciascun Fondo d’investimento esterno sottostante al Contratto le seguenti informazioni:
a) il nome del Fondo ed eventuali compartimenti;
b) l’identità della Società di gestione del Fondo esterno e dei suoi comportamenti;
c) la politica di investimento del Fondo ivi compreso la specializzazione eventuale per certi settori geografici o economici;
d) per quanto riguarda la classificazione del Fondo in relazione al rischio o al tipo di profilo di investimento, il Contraente può ottenere qualsiasi indicazione esistente nello stato di origine del Fondo o a difetto nello stato di residenza del Contraente;
e) la nazionalità del Fondo e l’autorità competente in materia di vigilanza prudenziale;
f) la conformità o meno alla direttiva 85/6111/CEE;
g) la data di introduzione del Fondo ed eventualmente la data di chiusura;
h) la performance storica annuale del Fondo per ciascuno degli ultimi cinque esercizi o, in mancanza di tale performance, dalla data di introduzione;
i) l’indirizzo di posta elettronica con i quali possono essere ottenuti o consultati i prospetti ed i rapporti annuali e semestrali del Fondo;
j) le modalità di pubblicazione del Valore del patrimonio netto del Fondo d’investimento;
k) qualsiasi eventuale restrizione del diritto di rimborso delle Quote a prima richiesta.
18.5 Il Distributore è tenuto a fornire al Contraente il Documento di informazione chiave del Contratto di assicurazione e il Documento di informazione chiave relativo
ai Fondi d’investimento sottostanti al Contratto.
18.6 Su semplice richiesta e senza alcuna spesa, il Contraente può ottenere dall’Assicuratore, relativamente a ciascun Fondo d’investimento interno, le seguenti informazioni:
a) il nome del Fondo interno;
b) l’identità della Società di gestione del Fondo interno;
c) il tipo di fondo interno in relazione alla classificazione imposta dal Commissariat aux Assurances;
d) la politica di investimento del Fondo, ivi compreso la specializzazione eventuale per certi settori geografici o economici;
e) l’indicazione se il Fondo può investire in fondi alternativi
f) le indicazioni in relazione al tipo di profilo di investimento o all’orizzonte temporale;
g) la data di introduzione del Fondo ed eventualemente la data di chiusura;
h) la performance storica annuale del Fondo per ciascuno degli ultimi cinque esercizi o, in mancanza di tale performance, dalla data di introduzione;
i) il Benchmark che il Fondo dovrebbe raggiungere o, in mancanza di tale riferimento esplicito, uno o più Benchmarks con i quali potranno essere misurate le performance del Fondo interno;
j) il luogo dove possono essere ottenuti o consultati i dati relativi alla contabilità separata del Fondo interno;
k) le modalità di valutazione o, in mancanza di tale valutazione, la pubblicazione del Valore del patrimonio netto del Fondo d’investimento;
l) le modalità di riscatto delle Quote.
18.7 Il Contraente ha inoltre il diritto di ricevere, senza spese e su semplice richiesta una versione aggiornata delle suddette informazioni, sia al momento dell’investimento in ciascun Fondo d’investimento selezionato, sia al momento dell’invio dell’Estratto conto annuale.
18.8 L’Assicuratore si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di Contratto il Controvalore delle Quote del o dei Fondi d’investimento complessivamente detenuti si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali Xxxxxxxx.
Questa comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. Analoga comunicazione sarà inviata al
Contraente nel caso di ogni eventuale ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Le informazioni sopra elencate, ed ogni ulteriore informazione relativa al Contratto, saranno inoltre fornite sollecitamente e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento di esplicita richiesta inoltrata dal Contraente al seguente Ufficio: VITIS LIFE S.A., Client Services, boulevard Xxxxxx Xxxxx n. 00,
X.X. 000, X-0000 Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx).
19. Residenza ai fini fiscali e scambio automatico di informazioni nel settore fiscale
19.A Legislazione fiscale applicabile
Il regime fiscale applicabile al Contratto, nonché le eventuali agevolazioni fiscali collegate al pagamento del Premio, sono in linea di principio determinati dalla normativa tributaria dello Stato di residenza ai fini fiscali del Contraente. In alcuni casi tuttavia la normativa d’applicazione è quella dello Stato dove viene prodotto il reddito imponibile.
19.B Residenza ai fini fiscali
19.B.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente dichiara tramite un'autocertificazione la propria residenza ai fini fiscali e fornisce una copia della propria carta d'identità/passaporto o altre prove documentali pertinenti.
19.B.2 In caso di cambiamenti della residenza ai fini fiscali o delle informazioni riportate nell'autocertificazione intervenuti in corso di Contratto, il Contraente fornisce all’Assicuratore, tempestivamente e autonomamente, una nuova autocertificazione allegando le relative prove documentali; inoltre, in tale ipotesi, l’Assicuratore raccomanda al Contraente di richiedere, in funzione del suo Paese di residenza, una valutazione sulla sua situazione personale a un consulente fiscale qualificato, al fine di conformarsi alle eventuali obbligazioni fiscali concernenti il suo Contratto e le relative operazioni.
19.B.3 L’Assicuratore, qualora abbia ragione di ritenere che la rilasciata autocertificazione sia inesatta o non attendibile, potrà richiedere in qualsiasi momento al Contraente di rilasciare una nuova autocertificazione valida e/o di presentare la documentazione appropriata e fornire informazioni pertinenti per confermarne la validità. Il Contraente avrà l’obbligo contrattuale di dare tempestivamente riscontro alle richieste dell’Assicuratore.
19.B.4 Qualora il Contraente sia un'Entità (ossia una persona giuridica o altra struttura priva di personalità giuridica), ciascuna Persona che esercita il controllo (ossia tutte le Persone fisiche che esercitano il controllo sull'Entità) potrebbe dover adempiere ai suddetti obblighi informativi relativi alla residenza ai fini fiscali.
19.C Status di «us person»
19.C.1 Il Contraente è tenuto a informare immediatamente l’Assicuratore se, come
«US-Person», è assoggettato all’imposizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d’America, in attuazione del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica o meno.
19.C.2 Il Contraente deve ugualmente notificare se, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, acquista o perde lo stato di «US- Person», o se per altri motivi non è più assoggettato all’imposizione fiscale statunitense.
19.D Scambio automatico di informazioni nel settore fiscale
19.D.1 Qualora il Contraente detenga la propria
residenza ai fini fiscali al di fuori del Gran Ducato del Lussemburgo, e nella misura in cui le condizioni di cui alle disposizioni di legge relative allo scambio automatico di informazioni siano soddisfatte (tra le altre, che il proprio Stato di residenza sia una giurisdizione partecipante), l’Assicuratore comunica all'autorità lussemburghese competente (l’Administration des contributions directes) i dati personali del Contraente e le informazioni relative ai Contratti dal medesimo sottoscritti. La menzionata autorità lussemburghese comunicherà poi a sua volta tali dati all'autorità competente dello Stato di residenza ai fini fiscali del Contraente.
19.D.2 L’Assicuratore, qualora nutra ragionevoli dubbi in merito alla residenza ai fini fiscali del Contraente e dai documenti e dalle informazioni in suo possesso emergano indici di una molteplicità di residenze fiscali in capo al Contraente, potrà comunicare all'autorità lussemburghese tutte le residenze fiscali per le quali abbia indici di residenza del Contraente.
19.D.3 Quanto sopra sarà d’applicazione anche nei confronti della persona che esercita il controllo di un’Entità Contraente.
19.E Obbligo legale dell'Assicuratore di comunicare informazioni riservate
19.E.1 Firmando le Condizioni Particolari, il
Contraente dà mandato all'Assicuratore di trasmettere le informazioni, compresi i dati confidenziali, relative al Contratto a qualsiasi organo ufficiale autorizzato, conformemente a un obbligo legale imposto all'Assicuratore, sia per quanto riguarda la legislazione prudenziale lussemburghese, sia per quanto riguarda la legislazione del luogo di residenza del Contraente, a condizione che in quest’ultimo caso sia soddisfatta la qualifica di una disposizione di legge qualificata come di interesse generale.
19.E.2 Il mandato è pertanto valido per motivi fiscali e/o nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
19.E.3 Il mandato autorizza l'Assicuratore a trasmettere, con qualsiasi mezzo di comunicazione e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, a qualsiasi organo ufficiale autorizzato:
- i dati personali del Contraente;
- tutte le informazioni contrattuali e finanziarie relative al Contratto (ad eccezione delle informazioni mediche relative all'Assicurato).
19.E.4 Il Contraente può ottenere, in qualsiasi momento e su semplice richiesta dell'Assicuratore, una panoramica dei dati comunicati nell'ambito del presente mandato.
19.E.5 Il mandato entra in vigore il giorno della firma delle dichiarazioni. Il presente mandato non termina in caso di semplice incapacità del Contraente. Il mandato viene conferito per un periodo fisso equivalente alla durata del rapporto contrattuale del Contraente con l'Assicuratore.
19.E.6 Esso può essere revocato anche in caso di revoca del mandato notificata dal Contraente mediante un'istruzione indirizzata all'Assicuratore. Fatta salva la comunicazione dei dati precedentemente effettuata, la revoca del presente mandato ha effetto a partire dal ricevimento da parte dell'Assicuratore dell'istruzione scritta di revoca.
19.F Trattamento e protezione dei dati personali
19.F.1 L'Assicuratore raccoglie i dati personali del
Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario, contenuti nel Modulo di proposta e/o nel Certificato di polizza
nell'ambito della gestione amministrativa del Contratto, di cui l'Assicuratore resta responsabile. Ai sensi del Regolamento UE
n. 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Contraente e l’Assicurato autorizzano l'Assicuratore a registrare ed elaborare i dati, anche sensibili, comunicati da questi ultimi e quelli che saranno raccolti successivamente, al fine di valutare i rischi, preparare, redigere, gestire ed eseguire i contratti, liquidare eventuali sinistri e prevenire eventuali frodi. Alcune di queste informazioni possono essere di natura personale, come l'età dell'Assicurato, l'indirizzo, la data di nascita e i dati medici.
19.F.2 L'Assicuratore utilizza queste informazioni esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali e legali e per le attività di elaborazione dei dati che costituiscono un interesse legittimo, come la lotta contro le frodi. La base giuridica per questo trattamento dei dati è costituita dall'articolo
6.1 a., b., c. e f. del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento GDPR n. 2016/679).
19.F.3 Ai sensi della regolamentazione internazionale ed europea sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale di cui al precedente articolo 19.D, l’Assicuratore, in qualità di compagnia di assicurazioni lussemburghese, è tenuto a raccogliere e comunicare alla propria autorità competente talune informazioni relative al Contraente e al suo Contratto. L’Assicuratore è infatti responsabile del rapporto e del trattamento delle informazioni oggetto di comunicazione ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni.
19.F.4 La trasmissione dei dati personali ha carattere contrattuale e legale. La mancata trasmissione di questi dati può comportare il rifiuto da parte dell'Assicuratore di accettare la proposta, il rifiuto o la limitazione della copertura assicurativa caso morte conformemente alle Condizioni generali, o l'impossibilità di effettuare qualsiasi operazione sul Contratto.
19.F.5 L’Assicuratore è responsabile del trattamento dei dati a carattere personale. Egli può comunicare tali dati, in conformità alla normativa lussemburghese, a broker, agenti e altri rappresentanti, assicuratori, riassicuratori e professionisti del settore finanziario, società del suo gruppo, organismi professionali interessati, nonché
agli organismi ai quali l'Assicuratore è legalmente obbligato a comunicare i dati del Contraente.
19.F.6 Su esplicita richiesta scritta del Contraente, l’Assicuratore gli trasmetterà i dati e le informazioni che lo riguardano comunicati o da comunicare all’autorità fiscale.
19.F.7 Il Contraente ha diritto di accesso, di rettifica e di opposizione in relazione ai dati personali che lo riguardano. Egli può esercitare il suddetto diritto mediante comunicazione scritta all’Assicuratore, che riporti i dati personali debitamente corretti e, in allegato, le pertinenti prove documentali; tale comunicazione potrà essere trasmessa per posta e indirizzata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati scrivendo a: Vitis Life S.A
– Client Services – 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - XX 000 – X- 0000 Xxxxxxxxxx, o tramite email scrivendo al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
19.F.8 L’Assicuratore può definire un termine massimo ma ragionevole per l'esercizio da parte del Contraente del suo diritto di rettifica in modo da provvedere, nei termini legalmente stabiliti, alla trasmissione all'autorità fiscale lussemburghese delle informazioni corrette.
19.F.9 Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato alla durata del Contratto o al periodo durante il quale la conservazione dei dati è necessaria per consentire all'Assicuratore di adempiere ai suoi obblighi in relazione ai termini di prescrizione o ad altri obblighi legali.
19.F.10 Tali dati potranno essere utilizzati a dei fini commerciali, salvo indicazione contraria da parte del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di opporsi all'utilizzo dei dati trattati per finalità di ricerca di mercato da parte del terzo che ha ottenuto il suo consenso.
19.F.11 Il Contraente dispone di un diritto di presentare un reclamo presso la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD), autorità di vigilanza lussemburghese con sede in Xxxx-sur- Alzette, 1 Avenue du Rock’n’Roll – L-4361 (Tel : x000 00 00 00 0).
19.F.12 Le disposizioni di cui sopra si applicano parimenti al Beneficiario designato in caso di decesso dal momento in cui diventa persona oggetto della comunicazione relativa allo scambio automatico di informazioni.
19.F.13 L’Assicuratore ha altresì nominato in Italia un suo rappresentante fiscale per
l’adempimento dei propri doveri di redazione e conservazione del registro premi al quale comunica (ai sensi dell’articolo 4 bis, comma quarto, L. 1216/1961) informazioni relative ai contratti ritenute di carattere riservato e precisamente: le generalità del Contraente, la data di decorrenza e scadenza del Contratto, il numero di Contratto, l’ammontare del/i Premio/i assicurativo/i incassato/i, la natura del rischio assicurato, l’eventuale aliquota d’imposta, la data d’incasso del/i Premio/i. Il Contraente, tramite sottoscrizione dell’apposito mandato contenuto nella documentazione allegata al Modulo di proposta, autorizza l’Assicuratore alla trasmissione di tali dati, nonché all’invio del Certificato di polizza al proprio rappresentante fiscale, dovendo quest’ultimo essere considerato come un soggetto legittimato a ricevere tali informazioni al fine di consentire l’adempimento di obblighi di legge.
19.F.14 L’Assicuratore, in quanto compagnia assicurativa attiva sul territorio nazionale italiano in libera prestazione di servizi, rientra inoltre nel novero degli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605, relative all’archivio dei rapporti finanziari.
19.F.15 L’Assicuratore adempie, infine, alla normativa italiana in materia di rapporti dormienti provvedendo, entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione del diritto di reclamare il pagamento delle Prestazioni assicurative, alla comunicazione al Ministero dell’economia e delle Finanze gli importi destinati al Fondo pubblico per il risarcimento delle vittime di frodi finanziarie, secondo le modalità stabilite dalla legge e relativa regolamentazione d’attuazione.
20. Regime fiscale applicabile
Tutte le imposte o tasse applicabili al Contratto e tutte le somme dovute per qualsiasi ragione in base ad esso sono a carico del Contraente e/o del Beneficiario in funzione delle disposizioni applicabili nei rispettivi Stati di residenza fiscali, della regolamentazione europea e delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni tra gli Stati di residenza delle parti contrattuali.
La normativa fiscale applicabile è solitamente quella del Paese in cui il Contraente e/o il Beneficiario hanno la residenza ai fini fiscali.
L’Addendum Fiscale al presente Contratto menziona le principali caratteristiche del regime fiscale applicabile, che tiene conto del luogo di residenza fiscale del Contraente alla data di sottoscrizione. Tale regime potrà evolversi nel corso del Contratto.
In caso di cambiamento della residenza fiscale del Contraente, comunicato all’Assicuratore secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni generali e salvo il caso di intervenuta risoluzione del Contratto, l’Assicuratore provvederà a comunicare al Contraente il nuovo regime fiscale applicabile al Contratto.
21. Domicilio ed indirizzo per la corrispondenza
21.A Corrispondenza
21.A.1 L’Assicuratore invia tutta la corrispondenza indirizzata al Contraente o all’Assicurato all’indirizzo delle rispettive residenze o, all’eventuale diverso indirizzo precisato dal Contraente nel Modulo di proposta o in apposito modulo separato.
21.A.2 La corrispondenza relativa al Contratto sottoscritto da 2 Contraenti è inviata all’indirizzo della loro residenza congiunta come da questi indicata nel Modulo di proposta o, in mancanza di tale indicazione, all’indirizzo di residenza del primo Contraente. In quest’ultimo caso, l’invio della corrispondenza ad uno solo dei Contraenti produrrà i suoi effetti anche nei confronti dell’altro Contraente.
21.A.3 L’indirizzo d’invio della corrispondenza, può essere modificato in ogni momento mediante apposita Istruzione scritta del Contraente, accompagnata da una copia di un suo documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.X.0 La prova dell’avvenuto invio della corrispondenza al Contraente è validamente fornita tramite la produzione, da parte dell’Assicuratore, di una copia della menzionata corrispondenza.
21.A.5 L’Assicuratore adempie correttamente al proprio dovere d’informazione, inviando tutta la corrispondenza relativa al Contratto all’ultimo indirizzo conosciuto del Contraente, nonostante la corrispondenza sia rispedita al mittente e rechi l’indicazione
di “destinatario sconosciuto” o di cambio d’indirizzo del destinatario. Qualora 2 lettere recanti le predette informazioni, ritornino all’Assicuratore, quest’ultimo è legittimato a domiciliare presso i propri uffici la corrispondenza indirizzata al Contraente, nel rispetto delle condizioni qui di seguito specificate. In questo caso l’Assicuratore non risponde delle conseguenze derivanti dalla conservazione ed eventuale mancato ritiro e/o tardiva consegna dei documenti o della corrispondenza domiciliata presso i propri uffici che si riterrà pervenuta e conosciuta dal Contraente alla data di redazione riportata sulla stessa. L’Assicuratore si riserva inoltre la facoltà di provvedere alla distruzione materiale della corrispondenza domiciliata e conservata presso i propri uffici qualora non venga ritirata entro i 10 anni successivi alla sua emissione.
21.A.6 Il Contraente sceglie la modalità di invio della corrispondenza relativa al proprio Contratto al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o successivamente con apposito modulo, fatta eccezione per l’invio del Certificato di polizza, che avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 6.6) e quello delle eventuali Calusole aggiuntive che è effettuato per posta ordinaria.
21.A.7 Le comunicazioni relative a:
a) variazioni delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale e precontrattuale concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, quali ad esempio la tipologia, il regime dei costi e il profilo di rischio del prodotto;
b) dati periodici aggiornati e alle variazioni delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale e precontrattuale;
c) Fondi o comparti di nuova istituzione o gestioni interne separate ovvero altre provviste di attivi di nuova istituzione contenute nella documentazione contrattuale e precontrattuale;
verranno effettuate mediante corrispondenza ordinaria o tecniche di comunicazione a distanza.
La menzionata documentazione e la corrispondenza relativa al Contratto potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica del Contraente, così come specificatamente e preventivamente
comunicato all’Assicuratore. In tal caso, la prova dell’avvenuto invio da parte dell’Assicuratore sarà fornita tramite produzione della copia della email.
21.A.8 Il Contraente può a sua volta indirizzare certe Istruzioni scritte all’Assicuratore xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx. L’Assicuratore si riserva il diritto di dare esecuzione unicamente a quelle Istruzioni scritte provenienti dall’indirizzo email del Contraente così come preventivamente comunicato all’Assicuratore.
21.A.9 L’Assicuratore definisce infatti unilateralmente le condizioni d’invio della corrispondenza indirizzata al Contraente e della ricezione delle Istruzioni scritte da quest’ultimo inviate via posta elettronica, fornendone relativa informazione al Contraente preventivamente all’utilizzo di questa tecnica di comunicazione a distanza.
21.A.10 L’Assicuratore si riserva in ogni caso il diritto di (i) contattare il Contraente per accertare che l’indirizzo di posta elettronica comunicatogli appartenga al Contraente; (ii) procedere all’esecuzione delle istruzioni scritte ricevute o all’invio elettronico della documentazione contrattuale di cui all’articolo 21.A.8 delle Condizioni generali di Contratto solo dopo aver ricevuto tale conferma.
21.A.11 Il Contraente è cosciente che l’invio di un’Istruzione scritta tramite posta elettronica comporta il rischio di manipolazioni fraudolente o di cattiva interpretazione dell’istruzione impartita. L’Assicuratore non può infatti garantire l’effettiva ricezione di un’email e non dispone di strumenti informatici tali da garantire un funzionamento ininterrotto dei server. Inoltre, le barriere di sicurezza virtuali, quali ad esempio i filtri anti-spam, possono rappresentare un ostacolo alla ricezione della posta elettronica. Ogni effetto negativo derivante dall’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza da parte del Contraente per l’invio di Istruzioni scritte non potrà pertanto essere imputata all’Assicuratore che non ne sarà quindi responsabile. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il Contrente deve vigilare alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite via email e contattare spontaneamente il client services al fine di accertarsi della buona ricezione dell’Istruzione impartita e della sua corretta
esecuzione. Sebbene proveniente dall’indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicato dal Contraente, resta salvo, inoltre, il diritto dell’Assicuratore di non aprire un’email nel caso in cui ciò sia considerato rischioso, come nel caso per esempio di segnalazione di problemi da parte del programma antivirus adottato dall’Assicuratore. In tali circostanze l’Assicuratore prenderà contatto con il Contraente ma in ogni caso non potrà essere ritenuto responsabile della tardiva o mancata esecuzione dell’Istruzione scritta imparitita tramite l’email segnalata come corrotta e non aperta.
21.A.12 L’Assicuratore si riserva, infine, il diritto di rifiutare ogni Istruzione scritta pervenuta tramite email in caso di dubbi sull’identità del mittente, sull’autenticità dell’Istruzione o per ogni altro motivo ritenuto ragionevole. Anche in questi casi, l’Assicuratore non sarà responsabile della tardiva o mancata esecuzione dell’Istruzione scritta imparitita tramite corrispondenza di posta elettronica.
21.A.13 Informazione sui rischi relativi all’utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza e elettronici. Comunicando il proprio indirizzo di corrispondenza elettronico all’Assicuratore, il Contraente:
• dichiara essere l’unica persona avente accesso all’indirizzo di posta elettronica indicato e di adottare tutte le misure idonee al fine di impedire che una terza persona vi abbia accesso;
• accetta che tutte le comunicazioni email inviate/ricevute dall’Assicuratore secondo le descritte modalità siano considerate validamente spedite e ricevute dal Contraente;
• dichiara di essere cosciente e di accettare tutti i rischi di problemi tecnici che possono incorrere a livello informatico e che possono impedire la ricezione dell’email o causare una sua trasmissione parzialmente o integralmente illeggibile;
• dichiara di esser consapevole e di accettare i rischi di manipolazioni fraudolente della propria casella di posta elettronica e del conseguente invio di Istruzioni scritte non formulate personalmente.
Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto che la corrispondenza relativa al proprio Contratto sia inviata all’indirizzo del proprio intermediario assicurativo, l’Assicuratore non garantisce che i dati contenuti nella corrispondenza indirizzata al Contraente siano trattati in maniera strettamente confidenziale. Analoga garanzia non può essere fornita nel caso in cui il Contraente abbia autorizzato l’Assicuratore a trasmettere all’intermediario assicurativo e su semplice richiesta di quest’ultimo una copia della corrispondenza indirizzata al Contraente.
21.B SPEDIZIONE, CONSEGNA E RITIRO AL DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA
21.B.1 La spedizione, la consegna al domicilio ed il ritiro da tale domicilio della corrispondenza indirizzata al Contraente o dei documenti indirizzati all’Assicuratore, si eseguono a rischio del Contraente o del Beneficiario.
21.B.2 L’Assicuratore raccomanda al Contraente di inviare tutta la corrispondenza indirizzatagli per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
21.C Residenza
21.C.1 Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente comunica all’Assicuratore la propria identità e la propria residenza, civile e fiscale. Il Contraente consegna altresì all’Assicuratore i documenti comprovanti la veridicità dei dati comunicati.
21.C.2 In caso di variazione della residenza o del domicilio effettivo (della sede legale nel caso di una persona giuridica), il Contraente deve informare immediatamente l’Assicuratore tramite comunicazione scritta cui deve essere allegata una copia della sua carta d’identità o di altro valido documento dal quale risulti il cambiamento comunicato (o in caso di persona giuridica, un estratto autenticato del verbale di assemblea). In mancanza, l’Assicuratore ha il diritto di considerare quale domicilio del Contraente l’ultimo luogo di residenza dichiarato.
22. Reclami e ricorsi presso le autorità di controllo
22.1 Fatto salvo il diritto di adire le autorità competenti, l’Assicuratore raccomanda al Contraente o al Beneficiatio di inviare per iscritto eventuali reclami riguardanti il
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri a:
VITIS LIFE S.A.
-Service Réclamation- XX 000,
X-0000 Xxxxxxxxxx; Tel: (x000) 000000000
Fax: (x000) 000000000
Il reclamo potrà essere inviato anche attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxx, o tramite email al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
22.2 La lettera di reclamo di cui al comma precedente dovrà contenere il numero del Modulo di proposta o del Contratto ed i recapiti postali e telefonici del mittente, nonché essere sottoscritta dal Contraente, dal Beneficiario o dal suo mandatario/legale rappresentante.
22.3 Nei dieci (10) giorni lavorativi che seguono la ricezione del reclamo, l’Assicuratore invierà al Contraente una conferma di ricezione del reclamo. L’Assicuratore fornirà una risposta definitiva al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, salvo che particolari circostanze rendano necessario un termine più lungo. In quest’ultimo caso, l’Assicuratore invierà una seconda lettera con indicazione di un ulteriore termine entro il quale fornirà al Contraente o al Beneficiario una risposta definitiva al proprio reclamo e delle motivazioni che giustificano la proroga del termine.
22.4 Il Contraente o il Beneficiario, qualora non si ritengano soddisfatti dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro, potranno indirizzare il proprio reclamo al Responsabile di Direzione dell’Assicuratore. Il reclamo dovrà essere trasmesso per iscritto al Chief Executive Officer al seguente indirizzo: Vitis Life S.A. – à l’attention du Chief Executive Officer - B.P. 803, L-2018 Luxembourg. Il Reclamo potrà inoltre essere trasmesso tramite email al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
22.5 Infine, qualora il Contraente o il Beneficiario non si ritengano soddisfatti dell’esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di novanta (90) giorni a partire dall’invio del reclamo all’Assicuratore, potranno rivolgere il proprio reclamo al Commissariat aux Assuraces (Istituto per la vigilanza ed il controllo delle assicurazioni in
Lussemburgo: 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxx, Tel: (+352) 22 69 11 – 1, Fax:
(+352) 22 69 10, (+352) 22 69 11 – 444).
22.6 Il reclamo deve essere sottoposto al Commissariat aux Assurances entro un (1) anno dalla data in cui è stato presentato all'Assicuratore. La richiesta deve essere fatta per iscritto, o per posta all'indirizzo del CAA (pubblicato sul suo sito Internet - 0 xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000, Xxxxxxxxxxx), o per e-mail (all'indirizzo pubblicato sul suo sito internet - xxxxxxxxxxx@xxx.xx), o online sul sito Internet del CAA (xxx.xxx.xx).
22.7 La risoluzione extragiudiziale delle controversie davanti alla CAA è gratuita.
22.8 Il Commissariat aux Assurances rende le sue conclusioni sul reclamo che non sono vincolanti per le parti, le quali, dopo un ragionevole periodo di riflessione, sono libere di accettarle o rifiutarle.
22.9 Il Contraente o il Beneficiario hanno inoltre il diritto di rivolgersi all'Association des Compagnies d'Assurance et de Réassurance du Grand-Duché du Luxembourg (ACA), 00 xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.
22.10 Se il Contraente o il Beneficiario risiedono in Italia potranno rivolgere il proprio esposto corredato della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore:
• per questioni relative alla gestione del rapporto contrattuale, all’effettività della prestazione, alla quantificazione ed erogazione delle somme dovute, a:
IVASS
– Servizio Tutela del Consumatore – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – XXX00000 Xxxx Numero verde 800-486661
Chiamate dall’estero: (x00) 00 00000000
Fax: (x00) 00.00000000
Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
• per questioni attinenti alla trasparenza informativa (regolamentazione in materia d’intermediazione e sollicitazione all’investimento in prodotti finanziari emessi da imprese d’assicurazione), a:
CONSOB
– Via G.B. Xxxxxxx, 3 – XXX.00000 Xxxx, Tel. x00.00.00000
o Xxx Xxxxxxxx, 0 – CAP. 00000 Xxxxxx, Tel. x00.00.000000
Pec: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
In relazione alle controversie concernenti la quantificazione delle Prestazioni assicurative
permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
22.11 In ogni caso, il Contraente o il Beneficiario restano liberi di iniziare un’azione giudiziaria senza obbligo di sottoporre preventivamente la questione alle persone e/o agli enti summenzionati.
23. Lingua del Contratto - Legge applicabile - Foro competente
23.1 Il Contratto è redatto in lingua italiana.
23.2 Il Contratto d’assicurazione sulla vita è sottoposto alla normativa italiana.
23.3 L’Assicuratore è sottoposto al controllo del Commissariat aux Assurances in materia di regole e limiti d’investimento applicabili agli attivi finanziari sottostanti al Contratto.
23.4 Trova applicazione la legislazione lussemburghese anche in materia di
i. autorizzazione;
ii. provvisioni tecniche;
iii. livelli minimi obbligatori degli attivi rappresentativi degli impegni contrattuali assunti dall’Assicuratore verso Contraenti dei contratti d’assicurazione vita.
23.5 La normativa lussemburghese trova altresì applicazione in relazione alla strutturazione del prodotto in virtù del principio dell’home country control, seppur nei limiti delle norme imperative di diritto italiano.
23.6 Per ogni controversia fra le parti relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbe essere trattata dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina,
Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
23.7 Le norme ordinarie di competenza restano ferme per:
a) i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo;
b) le cause di cui agli articoli 25 (cause nelle quali é parte una pubblica amministrazione), 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) del codice di procedura civile;
c) le cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice dei consumatori).
23.8 Si ricorda che i contratti assicurativi rientrano tra le materie per le quali il tentativo di preventiva mediazione é obbligatorio. Le controversie di cui al punto che precede dovranno quindi essere esperite previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 e del D.L. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. Decreto del Fare, convertito in legge del 9 agosto 2013 n. 98).
24. Dati personali – Segreto professionale
24.1 Il Contraente è debitamente informato in merito all’obbligo dell’Assicuratore di rispettare il segreto professionale imposto dalla legge lussemburghese e in particolare dall’art. 300 della legge modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo e dall’art. 458 del Codice penale.
24.2 A tal proposito, L’Assicuratore tratta le informazioni e i dati personali raccolti in relazione al Contratto in maniera confidenziale. L’Assicuratore puo’ tuttavia derogare a tale obbligo di rispetto del segreto professionale e in particolare nei seguenti casi:
• l'Assicuratore sia autorizzato da una disposizione di legge o disponga di un’autorizzazione scritta da parte della persona interessata, la quale accetta la trasmissione di tali informazioni a terzi;
• la legge preveda espressamente che l'Assicuratore sia tenuto a fornire le informazioni richieste dalle Autorità lussemburghesi o estere;
• la divulgazione sia necessaria per l'adempimento in buona fede degli obblighi derivanti dal Contratto o per prevenire e punire le frodi;
• le persone siano ugualmente vincolate da un obbligo di segretezza passibile di sanzioni penali, stabilite in Lussemburgo e soggette alla vigilanza prudenziale del CAA, della CSSF o della BCE, a condizione che tali persone non siano incaricate della fornitura di servizi in outsourcing. Le informazioni possono essere comunicate solo nell'ambito di un contratto di servizi;
• l'Assicuratore subappalti la sua attività, a condizione che anche il subappaltatore sia vincolato dal segreto professionale o da un accordo di riservatezza e a condizione che il Contraente accetti espressamente l'uso del subappalto, il tipo di informazioni trasmesse e il Paese di stabilimento del subappaltatore;
• le informazioni siano necessarie per consentire ai riassicuratori e ai coassicuratori di effettuare una valutazione equa del rischio e per consentire loro di assumere e assolvere i propri impegni.
24.3 L’Assicuratore tratta i dati personali in maniera strettamente riservata ed adotta tutte le misure necessarie per tutelare la segretezza delle informazioni di cui è a conoscenza. L’Assicuratore non potrà tuttavia considerarsi responsabile dell’eventuale divulgazione di tali informazioni da parte di terzi o di impiegati, se non in caso di dolo o colpa grave.
25. Responsabilità e forza maggiore
25.1 Salvo quanto già previsto in disposizioni particolari delle presenti Condizioni generali, in considerazione della complessità dei propri servizi, l’Assicuratore risponde unicamente dei danni causati da dolo o colpa grave commessi nell’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. L’Assicuratore non è quindi responsabile di eventuali danni subiti dal Contraente o dal Beneficiario designato derivanti da casi di forza maggiore, misure intraprese da autorità pubbliche (lussemburghesi o straniere) o da qualsiasi evento, umano o naturale, atto a creare problemi organizzativi, interruzioni, parziali o totali, della propria attività e dei servizi offerti o di quelli di soggetti terzi a cui l’Assicuratore abitualmente ricorre come, ad esempio, Banche depositarie e Società di gestione finanziaria.
25.2 L’Assicuratore non risponderà pertanto dei danni causati da problemi organizzativi derivanti da eventi bellici, sommosse, incendi, scioperi, ecc., né dei danni causati da attacchi a mano armata, errori dei servizi postali, interruzioni o malfunzionamenti delle linee telefoniche e/o telegrafiche, o ancora, da eventi gravi sui mercati finanziari o in occasione di fatti simili.
25.3 In ogni caso, l’eventuale risarcimento danni a carico dell’Assicuratore sarà limitato ai danni diretti e non a quelli indiretti, di qualsiasi natura essi siano. In particolare l’Assicuratore non è responsabile per l’eventuale mancato guadagno atteso dall’investimento finanziario sottostante al Contratto o per le possibilità di evitare delle perdite.
25.4 Qualora la responsabilità civile dell’Assicuratore derivi da fatti che possano costituire un’infrazione penale ai danni del Contraente o del Beneficiario, l’Assicuratore ha il diritto di subordinare il conseguente risarcimento alla presentazione di una apposita denuncia alle autorità competenti.
25.5 Ad eccezione dell’importo relativo alla Copertura assicurativa caso morte, l’Assicuratore non fornisce alcuna garanzia al Contraente in merito all’importo delle Prestazioni assicurative e al rendimento futuro degli investimenti finanziari sottostanti al suo Contratto. L’Assicuratore non puo’ di conseguenza essere ritenuto responsabile dell’eventuale deprezzamento degli investimenti sottostanti al Contratto, soprattutto a seguito di un’evoluzione al ribasso dei mercati finanziari, né delle fluttuazioni dei loro rendimenti, né dei relativi deprezzamenti o minusvalenze. Salvo dolo o colpa grave, l’Assicuratore non è responsabile della gestione finanziaria del Fondo d’investimento eseguita discrezionalmente dalla Società di gestione. Il Contratto non conferisce al Contraente alcun diritto di proprietà sugli attivi finanziari ad esso sottostanti, delle quali l’Assicuratore è il solo titolare.
25.6 Quando, nella sua qualità di compagnia d’assicurazione sulla vita, l’Assicuratore affida in custodia i propri attivi finanziari o conferisce mandato per il loro deposito o per la gestione finanziaria degli stessi a una Banca depositaria o a una Società di gestione designate dal Contraente, è responsabile dei danni causati dalla loro attività
professionale unicamente a titolo di culpa in eligendo e culpa in vigilando, ossia per la procedura di scelta e accettazione dei propri partner commerciali e del monitoraggio costante del loro operato. Salvo quindi i casi di dolo o colpa grave commessi dall’Assicuratore nella selezione e accettazione o nel monitoraggio dell’operato della Banca depositaria e/o della Società di gestione, l’Assicuratore non risponderà dei danni subiti dal Contraente o dal Beneficiario a causa di eventuali loro negligenze, imprudenze o imperizie, né risponderà in caso di insolvenza della Banca depositaria o della Società di gestione.
25.7 Infine, nel caso in cui il Contraente decida di investire in un Fondo d’investimento che implichi per l’Assicuratore l’instaurazione di nuove relazioni professionali con Banche depositarie o Società di gestione di cui l’Assicuratore non conosce l’affidabilità, il Contraente assume a proprio carico i rischi derivanti dall’intervento di queste società, indipendentemente dal fatto che gli attivi depositati siano di proprietà dell’Assicuratore o che la Società di gestione abbia ricevuto il proprio mandato dall’Assicuratore stesso.
26. Conflitti d’interesse
L’Assicuratore esercita la propria attività nel rispetto degli obblighi di onestà, equità e professionalità. L’Assicuratore si è altresì dotato di una politica e procedure destinate ad identificare e evitare il conflitto d’interessi. Nell’esercizio della sua attività di assicuratore vi è la possibilità di incontrare situazioni nelle quali gli interessi di un cliente siano in contrasto con quelli di altri clienti o dell’Assicuratore o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o partner commerciali (come società di gestione o banche depositarie). È altresì possibile il verificarsi di situazioni in cui gli interessi dell’Assicuratore siano in conflitto con quelli dei suoi collaboratori.
Sussiste un conflitto d’interessi nei casi in cui l’Assicuratore e/o i suoi collaboratori e/o i suoi partner commerciali traggono profitto da situazioni che espongono il cliente a un rischio di subire un pregiudizio.
Nel quadro della propria politica e nelle proprie procedure destinate a evitare il conflitto di interessi, l’Assicuratore deve individuare i potenziali conflitti di interesse e adottare delle misure preventive al fine di evitare l’insorgere di tali conflitti (ad esempio, misure interne alla
compagnia, separazione rigida dei compiti al fine di evitare ogni tipo di trasferimento illecito di informazioni confidenziali, procedure di gestione dei reclami adeguate, ecc.).
La politica in materia di conflitti d’interesse può essere consultata sul sito internet dell’Assicuratore ed è altresi disponibile su domanda all’Assicuratore.
27. Modifiche contrattuali
27.1 Durante tutta la durata del Contratto, l’Assicuratore può apportare unilateralmente modifiche al Contratto mediante apposite Clausole aggiuntive, in particolare in caso di:
a) mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto stesso;
b) richiesta in tal senso formulata dall’Attuario incaricato nell’interesse della generalità dei Contraenti;
c) modifica del Regolamento di uno dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto o di fusione dello stesso con altri Fondi d’investimento interni.
27.2 Nelle ipotesi previste ai punti a e b del precedente paragrafo, l’Assicuratore informerà tempestivamente il Contraente dell’intervenuta modifica legislativa e/o della richiesta dell’Attuario incaricato e della conseguente modifica da apportare al Contratto.
27.3 Fatto salvo il caso in cui la legge o la normativa secondaria preveda un termine preciso per la realizzazione delle disposte modifiche contrattuali, queste produrranno effetto a far data dal 60° giorno successivo alla ricezione da parte del Contraente della comunicazione con cui l’Assicuratore lo informa delle modifiche da apportare.
27.4 Qualora le modifiche da apportare al Contratto derivino da una modifica del Regolamento di un Fondo d’investimento sottostante al Contratto, il Contraente avrà facoltà di recedere dal medesimo dandone comunicazione scritta all’Assicuratore entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale è stato informato delle modifiche.
28. Modifiche del regolamento del
Fondo d’investimento
28.1 L’Assicuratore si riserva il diritto di apportare le modifiche ai Regolamenti dei Fondi d’investimento interni, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure
a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche verranno comunicate al Contraente e, qualora richiesto dalla legge, trasmesse all’Organo di vigilanza, con evidenza degli effetti sul Contraente e sugli altri aventi diritto.
28.2 Qualora venga modificata una o più delle seguenti condizioni e/o elementi del Regolamento del Fondo d’investimento interno:
• Spese a carico del Fondo d’investimento interno;
• Profilo di rischio del Fondo d’investimento interno;
• Tipologia di attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo d’investimento interno;
• Mutamento dei criteri gestionali del Fondo d’investimento interno, qualora questi risultino essere meno favorevoli per il Contraente/Assicurato;
e il Contraente non intenda accettarle, questi potrà eseguire, senza alcun costo, un’operazione di Switch in favore di altro Fondo d’investimento tra quelli proposti dall’Assicuratore nel Modulo di proposta, dandone comunicazione all’Assicuratore entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono dettagliate le modifiche proposte.
28.3 Salvo che non sia diversamente imposto dalla legge e/o da regolamenti, le modifiche di cui al presente articolo saranno produttive di effetti decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione al Contraente.
29. Fusione tra Fondi d’investimento
29.1 In presenza di giustificati motivi, l’Assicuratore si riserva di disporre la fusione di uno dei Fondi d’investimento interni con altri Fondi d’investimento interni già costituiti al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta ovvero di nuova costituzione, aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi di investimento e di profilo di rischio.
29.2 Le modalità mediante le quali verrà realizzata tale operazione saranno comunicate al Contraente almeno 60 giorni prima che la fusione sia posta in essere.