CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO 5
POLIZZA FURTO
CIG
CONTRAENTE | Comune di Savignone |
CF / P.IVA | 00866540107 |
INDIRIZZO | Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxxx (XX) |
EFFETTO: ore 24.00 del 31/12/2018
SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2019
SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2021
INDICE
Articolo 1 | Definizioni | pag. 4 | |
Articolo 2 | Descrizione del Rischio Partite e Capitali Assicurati | pag. 10 | |
Articolo 3 | |||
- - | COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 1 “CONTENUTO” PRECISAZIONI | pag. 11 | |
C.G.A. – Condizioni Generali di Assicurazione | pag. 12 | ||
Articolo 4 Articolo 5 | Altre Assicurazioni Coassicurazione e Delega | ||
Articolo 6 Articolo 7 | Consenso al Trattamento dei Dati Personali Decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del Premio | pag. 13 | |
Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 | Dichiarazioni del Contraente – Buona Fede | pag. 14 | |
Articolo 8.1 Articolo 8.2 Articolo 8.3 | DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ACCERTAMENTI E CONTROLLI | ||
Diminuzione del Rischio Durata dell’Assicurazione | |||
Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 | Estensione Territoriale Forma e Validità delle Comunicazioni Foro Competente Indicizzazione Informativa Pre-Contrattuale | pag. 15 | |
Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 | Intermediazione Interpretazione del Contratto Modifiche dell’Assicurazione | pag. 16 | |
Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 | Normativa Antimafia Oneri Fiscali Premio dell’Assicurazione Regolazione del Premio | pag. 17 | |
Articolo 23 Articolo 24 | Rinvio alle Norme di Legge Titolarità dei Diritti nascenti dalla Polizza | pag. 18 |
SINISTRI – Norme operanti in caso di Sinistro | pag. 19 | |
Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 | Esagerazione Dolosa del Danno Gestione Sinistri Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Mandato dei Periti | |
Articolo 29 | Obblighi in caso di Sinistro | pag. 20 |
Articolo 30 Articolo 31 | Pagamento dell’Indennizzo Procedura di Valutazione del Danno | pag. 21 |
Articolo 32 Articolo 33 | Recesso in caso di Sinistro Recupero delle Cose rubate | pag. 22 |
Articolo 34 | Valore delle Cose assicurate e Determinazione del Danno | pag. 23 |
FURTO – Norme che regolano l’Assicurazione Furto | pag. 24 | |
Articolo 35 Articolo 36 | Oggetto dell’Assicurazione Apparecchiature Mobili | |
Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 | Danni agli Archivi Deroga al Recupero delle Cose rubate Dolo e Colpa Grave Effetti Personali di Dipendenti Enti all’Aperto | pag. 25 |
Articolo 42 | Esclusioni | pag. 26 |
Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 | Eventi Socio-Politici Furto commesso con Chiavi Autentiche Furto commesso da Dipendenti | pag. 27 |
Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 | Furto con Destrezza Furto con Veicoli Guasti cagionati dai Ladri | pag. 28 |
Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 | Inclusioni Automatiche Mezzi di Chiusura Onorari Periti | pag. 29 |
Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 | Procedura di Ammortamento Rinuncia al Diritto di Surroga Sospensione dell’Assicurazione per i Locali disabitati o incustoditi Veicoli e Mezzi Nautici di Terzi | pag. 30 |
Articolo 56 Articolo 57 | Normativa Valori Normativa Portavalori | pag. 31 |
Articolo 58 | Riepilogo Franchigie e Limiti | pag. 33 |
Articolo 59 | Calcolo del Premio | pag. 34 |
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
Articolo 1 – Definizioni
Nel testo che segue si intendono per:
ANNUALITÀ ASSICURATIVA:
il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o
di cessazione dell’Assicurazione;
ARCHIVI:
anche se custoditi altrove: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede,
dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disk, nas, memorie in genere, Blu-ray Disc, DVD, CD, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, incisi per i centri elaborazione dati (CED), supporti in genere, stampi e modelli.
Si intende per:
• Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
• Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
• Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri Dipendenti, da società specializzate o da prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati;
• Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, “flash”, scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente;
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione;
ASSICURAZIONE:
il contratto di Assicurazione;
ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO:
attrezzi, macchine, macchinari, mobilio, effetti personali dei Dipendenti, arredi, macchine da
ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; antenne; strumentazioni; macchine operatrici semoventi; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, luminarie, insegne, parcometri, casse self- service ed impianti semaforici, cartelli stradali, tabelloni informativi, ledwall, display a led, display a messaggio variabile, maxischermi, “totem” multimediali, segnali, impianti sportivi, arredi e attrezzature da spiaggia, arredi urbani, giochi per giardini, altalene, scivoli, panchine, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, grigliatori, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, fissi e infissi, gronde e pluviali, pese, potabilizzatori, pompe, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, pannelli solari termici, impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, strumenti musicali, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, vestiario, biancheria, cancelleria, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte dal Contraente/Assicurato, nulla escluso e/o eccettuato, il tutto sia di proprietà che in esercizio del Contraente/Assicurato, comprese, se il Contraente/Assicurato è il locatario, le migliorie apportate agli enti tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento al Contraente/Assicurato. Si intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., nonché Mezzi Nautici e loro accessori.
Sono compresi per lo stesso Xxxxxxx (se non assicurati con specifica Polizza): apparecchiature
elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri elaborazione dati (CED), computer, stampanti, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, metal-detector, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d’ufficio in genere, telecamere, impianti di videosorveglianza, gruppi di continuità, e quant’altro di simile. Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer portatili, tablet, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili, fissate a bordo strada o installate su Veicoli o Mezzi Nautici, autovelox, apparecchiature mobili per l’analisi della qualità dell’aria, telefoni cellulari, smartphone, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, anche di proprietà di terzi o date in comodato a terzi e quant’altro inerente l’attività primaria e/o secondaria del Contraente/Assicurato, nulla escluso e/o eccettuato.
I beni in leasing sono esclusi solo se coperti da altra Assicurazione;
BENEFICIARIO:
BROKER:
il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall’Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;
il soggetto mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
CAPITALI:
le somme che rappresentano il limite dell’Indennizzo e/o del Risarcimento contrattualmente stabilito;
CONTRAENTE:
il Comune di Savignone che stipula l’Assicurazione;
COSA:
sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
COSE PARTICOLARI:
archivi, documenti, documenti d’identità, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati,
fotografie, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, beni posti sotto sequestro (comprese le armi da fuoco);
DANNI MATERIALI DIRETTI:
i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il
quale è prestata l’Assicurazione;
DIPENDENTE:
ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del Contraente/Assicurato, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;
b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società “in house”;
c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il Contraente/Assicurato;
d) i soggetti assunti dal Contraente/Assicurato con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente;
e) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato;
f) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del Contraente/Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”;
g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell’ambito del cosiddetto ”baratto amministrativo” ai sensi dell’Art. 24 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” e s.m.i.;
h) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i commissari di gara e/o concorso, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. “Lavoro Socialmente Utile”, i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti “profughi” che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell’ambito del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.
Ai fini della presente Xxxxxxx si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, i membri delle Assemblee Consortili, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del Contraente/Assicurato e delle sue società “in house”;
ESTORSIONE:
il reato di cui all’Art. 629 del Codice Penale ed esemplificativamente il caso in cui il
Contraente/Assicurato e/o i suoi Dipendenti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi Dipendenti, sia verso altre persone;
FABBRICATO:
l’intera costruzione compresi: le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, soffittature,
pavimenti ed opere di fondazione o interrate, impianti, impianti idrici ed igienici, acquedotti, reti fognarie, impianti elettrici ed elettronici fissi, reti di illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell’aria, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, depuratori, grigliatori, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, pese, centrali eoliche, impianti idroelettrici, centrali idroelettriche, opere idrauliche, pozzi di subalveo, canali, briglie di sbarramento, impianti di segnalazione, rilevazione e comunicazione; ascensori, funicolari, trenini, monorotaie, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, montacarichi, scale mobili, ponti, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili (anche galleggianti, comprese torrette per fornitura acqua ed elettricità), banchine, bitte, catene e catenarie, corpi morti, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, pertinenze, parcheggi, piazze e aree polivalenti, servizi igienici pubblici, “vespasiani”, serre, fabbricati rurali e quant’altro inerente l’attività del Contraente/Assicurato quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, gallerie, cunicoli, pozzi, vasche, stazioni di pompaggio, potabilizzatori, camini, fabbricati in corso di ristrutturazione, migliorie, tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquette, affreschi, bassorilievi, statue, monumenti, ruderi monumentali, fortificazioni e forti, cimiteri, loculi, chiese, cappelle, siti archeologici, spazi museali, musei minerari, targhe, lapidi, fontane, obelischi, graffiti e mosaici in genere, ornamenti ed abbellimenti, soluzioni architettoniche, muri di contenimento, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici.
Ed inoltre: le connessioni e le infrastrutture.
Ed ancora: tensostrutture, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, campi da gioco, centri sportivi, piscine, palestre, stabilimenti balneari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.
Rientrano alla voce fabbricati anche i giardini, i parchi, i bivacchi, i rifugi e le aree campeggio, anche con alberi ad alto fusto, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica.
In caso di Assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante; salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in Polizza, l’Assicurazione considera essenziale per l’efficacia del contratto, che le Cose assicurate alle Partite 1 e 2 siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e copertura in conglomerato cementizio, conglomerato cementizio armato, vetro cemento, vivo e cotto, mattoni, pietra, laterizi, legno e metallo.
Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti.
Non costituisce aggravamento di Rischio l’installazione o la posa in opera di ponteggi, né la presenza di fabbricati diversamente costruiti;
FRANCHIGIA:
la parte di danno che il Contraente/Assicurato tiene a proprio carico;
FURTO:
il reato così come definito dall’Art. 624 del Codice Penale;
INDENNIZZO o INDENNITÀ:
INSEDIAMENTO:
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o Beneficiario in caso di Sinistro;
la sede legale, la sede amministrativa, tutti gli uffici e qualsiasi altro locale, deposito, magazzino, ubicazione, pertinenza e/o dipendenza nella quale e/o attraverso la quale il Contraente/Assicurato esercita la propria attività, anche presso terzi, compresi immobili da reddito e lasciti testamentari, o comunque ove abbia un interesse assicurabile.
Il dettaglio di cui alla presente definizione, riveste esclusivamente carattere esplicativo e non limitativo, agli effetti della copertura assicurativa;
MASSIMALE per sinistro:
la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
MERCE:
merci e materie prime in genere proprie e/o di terzi.
A titolo esemplificativo e non limitativo: medicinali, stupefacenti, farmaci, materiale farmaceutico in genere, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, materiali da costruzione in genere, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, alimenti in genere, cibi e bevande, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all’aperto, durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su Veicoli stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplodenti;
OGGETTI D’ARTE:
mobili ed arredi, soprammobili, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, tappezzerie,
tappeti, lampadari, sopraporte, chiambrane, statue, altari, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, reperti archeologici, collezioni in genere, libri storici e antichi, riviste e giornali d’epoca, argenteria, antiquariato, strumenti musicali, filigrana e oggetti in filigrana, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi, armi antiche o da collezione e Cose aventi valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o culturale (es. Veicoli e Mezzi Nautici d’epoca), di valore singolo non superiore a € 30.000,00, posti negli Insediamenti (salvo che relativamente a tali beni non vi sia stima giurata, nel qual caso la Società si impegna ad indennizzare l’effettivo valore di tali beni), il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi ) che di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;
POLIZZA:
PREMIO:
il documento che prova l’Assicurazione;
la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato Capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile;
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società “in house”, Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
RAPINA:
il reato di cui all’Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle Cose
RISCHIO:
RISARCIMENTO:
assicurate mediante violenza o minaccia alla persona; la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
RIVALSA:
SCOPERTO:
il diritto della Società in virtù dell’Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell’Assicurazione;
SINISTRO SENZA SEGUITO:
SINISTRO:
la parte percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a proprio carico; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
il Sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
SOCIETÀ:
l’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;
VALORI:
denaro, valute italiane ed estere in banconote, preziosi, metalli preziosi e/o rari nonché
preziosi per uso industriale, monete, medaglie, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, carte di credito, viacard e telepass, carte carburante, prescrizioni mediche, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze d’assicurazione, titoli o certificati di credito o effetti cambiari e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato sia di terzi, e del quale il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi ticket, coupon, buoni pasto e buoni benzina;
VEICOLO / MEZZO NAUTICO:
autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine
operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozzette, ciclomotori, mezzi nautici, natanti, imbarcazioni ed unità navali, ovunque, sotto Tetto o all’aperto, nell’ambito delle pertinenze del Contraente/Assicurato, il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi ) che di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo.
Articolo 2 – Descrizione del Rischio
CONTRAENTE / ASSICURATO | Comune di Savignone |
CF / P.IVA | 00866540107 |
INDIRIZZO | Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxxx (XX) |
EFFETTO | 31/12/2018 |
SCADENZA I RATA | 31/12/2019 |
SCADENZA | 31/12/2021 |
FRAZIONAMENTO | Annuale |
PREMIO | VEDASI ART. 59 “Calcolo del Premio” |
La presente Xxxxxxx assicura l’Indennizzo a Primo Rischio Assoluto (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile), delle perdite materiali e dirette subite dal Contraente/Assicurato in conseguenza di eventi assicurati verificatisi relativamente alle Partite assicurate.
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti delle società “in house”.
Articolo 3 – Partite e Capitali Assicurati
Si assicurano:
PARTITE ASSICURATE | CAPITALI ASSICURATI | |
1 | CONTENUTO | € 50.000,00 |
2 | VALORI OVUNQUE RIPOSTI Art. 56 “Normativa Valori - Mezzi di Custodia”, lettera c) | € 3.000,00 |
3 | PORTAVALORI | € 3.000,00 |
TOTALE ASSICURATO | € 56.000,00 |
COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 1 “CONTENUTO”
Si intendono compresi nella Partita 1 “Contenuto” i seguenti beni:
a) Archivi, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente Polizza, sino alla concorrenza dell’importo di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”;
b) Attrezzature ed Arredamento, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente
Polizza;
c) Cose Particolari, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente Polizza;
d) Xxxxx, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente Polizza;
e) Oggetti d’Arte, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente Polizza, sino alla concorrenza dell’importo di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”;
f) Veicoli e Mezzi Nautici, come definito all’Art. 1 “Definizioni” della presente Polizza, sino alla concorrenza dell’importo di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Il tutto, comunque dislocato,
• di proprietà del Contraente/Assicurato, anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
• di proprietà di terzi, tenuto dal Contraente/Assicurato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;
come risulta da atti notarili, da atti deliberativi, da obbligazioni contrattuali, da registri o da qualsiasi atto ufficiale, adibito agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato.
Si intendono compresi anche i beni non strumentali del Contraente/Assicurato.
Si conviene che tutti i beni di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo al Contraente/Assicurato, siano assicurati con la presente Polizza, anche se determinati beni non risultassero descritti nelle definizioni di Polizza e/o in eventuali inventari forniti dal Contraente/Assicurato, o non fossero comunicate variazioni o incrementi.
Tuttavia il Contraente/Assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo Premio a partire dal periodo di acquisto o dalla disponibilità, non appena a conoscenza.
PRECISAZIONI
I Capitali assicurati rappresentano il massimo Indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare per Annualità Assicurativa, salvo quanto in seguito pattuito per il reintegro automatico, indipendentemente dal numero dei Sinistri.
In caso di Sinistro il Capitale assicurato si ridurrà con effetto immediato di un importo uguale a quello che risulterà essere a termini delle condizioni della presente Polizza, l’Indennizzo pagabile, fino al termine dell’Annualità Assicurativa allora in corso.
Si conviene però che il Capitale ed i limiti assicurativi sono automaticamente reintegrati alle condizioni ed ai tassi in corso sulle Cose colpite da Sinistro per un importo pari a quello indennizzabile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte del Contraente/Assicurato di corrispondere il relativo rateo di Premio entro 2 (due) mesi dall’appendice di conguaglio.
In caso di richiesta del Contraente/Assicurato di elevare i Capitali assicurati, la Società si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in Polizza per la relativa Partita.
Relativamente alla Partita 3 “Portavalori”, si assicura la perdita di Valori trasportati da
Dipendenti o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.
La qualifica di Assicurato è estesa alle società “in house” del Contraente/Assicurato.
C.G.A.
Condizioni Generali di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Articolo 4 – Altre Assicurazioni
Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente
contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal Contraente/Assicurato o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente/Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente al Contraente/Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).
La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si esonera il Contraente/Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi Rischi oggetto del presente contratto; il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.
Articolo 5 – Coassicurazione e Delega
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, a parziale
deroga dell’Art. 1911 del Codice Civile, le Società stesse sono responsabili in solido nei confronti del Contraente/Assicurato.
Nel caso in cui le suddette Società siano temporaneamente raggruppate ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’Indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
È convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell’intero ammontare degli Indennizzi spettanti agli aventi diritto, fermo restando l’obbligo delle Società Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.
Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna Società.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (Polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Società Coassicuratrici.
Gli Indennizzi verranno liquidati dalla Società Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Ogni comunicazione inerente alla Polizza si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione della presente Polizza al Broker e le Società Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la Polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei Sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Il dettaglio dei Capitali assicurati, dei Premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società
Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Articolo 6 – Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., autorizzano al
trattamento dei dati personali (comuni, particolari e giudiziari), disgiuntamente: il Contraente, l’Assicurato, la Società ed il Broker.
Articolo 7 – Decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, pertanto da tale data,
in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il Rischio in copertura.
❖ La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; trascorso tale termine l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
❖ Per le rate di Premio successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il Premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze delle rate il 31/12 di ogni annualità.
I Premi devono essere pagati alla Società, per il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione.
Articolo 8 – Dichiarazioni del Contraente – Buona Fede
DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:
8.1
In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata
comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del Sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.
In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il Rischio, la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior Rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
In deroga a quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile, La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:
8.2
Il Contraente/Assicurato è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti danni ed annullamenti per Sinistro di Polizze per i medesimi Rischi coperti dalla presente Polizza.
ACCERTAMENTI E CONTROLLI:
8.3
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.
Inoltre la Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente/Assicurato
ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Articolo 9 – Diminuzione del Rischio
A parziale deroga dell’Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del Rischio la Società
è tenuta a ridurre con effetto immediato il Premio e/o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di Premio a scelta del Contraente.
Articolo 10 – Durata dell’Assicurazione
La durata del presente contratto è fissata in mesi 36 (trentasei), con effetto alle ore 24.00 del
giorno 31/12/2018, scadenza alle ore 24.00 del giorno 31/12/2021, scadenza della prima rata di
Premio alle ore 24.00 del 31/12/2019 e frazionamento annuale.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.
È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni Annualità Assicurativa, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.
Su eventuale richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di Sinistro), per consentire al Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di una nuova Polizza. Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni complessivamente.
Articolo 11 – Estensione Territoriale
La validità dell’Assicurazione è estesa al mondo intero
Articolo 12 – Forma e Validità delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Contraente/Assicurato e la Società, anche per il
tramite del Broker, devono essere fatte, alternativamente, mediante:
• lettera raccomandata A/R,
• lettera raccomandata a mano,
• telegramma,
• telefax,
• posta elettronica certificata (PEC),
• altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l’invio, la consegna ed il contenuto.
Articolo 13 – Foro Competente
Per le controversie relative alla presente Polizza è competente, esclusivamente, l’autorità
giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
Articolo 14 – Indicizzazione
I Capitali assicurati, i Massimali, le Indennità assicurate ed i relativi Premi non sono indicizzati.
Articolo 15 – Informativa Pre-Contrattuale
Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione
della presente Polizza, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.
Articolo 16 – Intermediazione
Premesso che il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente
contratto al Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell’accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza verranno trasmesse dal Contraente/Assicurato alla Società e viceversa unicamente tramite il Broker.
Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di
Polizza.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.
La Società provvederà all’emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza al Broker.
Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
Il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker costituisce quietanza per il
Contraente/Assicurato stesso.
Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).
Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del Rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.
Si precisa che le commissioni d’uso riconosciute al Broker sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente/Assicurato.
Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.
La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l’esito dei Sinistri (es.: chiusura Senza Seguito, importo riservato, importo liquidato).
Articolo 17 – Interpretazione del Contratto
Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà
data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.
Articolo 18 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 19 – Normativa Antimafia
Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all’Art. 3 della Legge “Anti-Mafia” n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge “Anti-Mafia”
n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Articolo 20 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 21 – Premio dell’Assicurazione
Il Premio indicato in Polizza, non è soggetto a regolazione alla fine di ogni Annualità
Assicurativa.
. ,
Il Premio annuo lordo è pari a € .
Articolo 22 – Regolazione del Premio
Nel caso il Premio sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di Rischio variabili (es.
Capitali a valore intero), esso è anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal calcolo esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ciascuna Annualità Assicurativa, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del Premio, fermo il Premio annuo lordo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni Annualità Assicurativa, il Contraente
deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione degli elementi di Rischio variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.
Le differenze attive del Premio risultanti dal calcolo devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’Annualità Assicurativa per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio (comunicazione dei dati e/o pagamento del relativo Premio), anche per i contratti scaduti, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione tra il Premio anticipato in via provvisoria e l’intero Premio dovuto.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Articolo 23 – Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 24 – Titolarità dei Diritti nascenti dalla Polizza
Poiché la presente Assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli
obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla definizione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Si conviene tra le parti che in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente/Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun danneggiato un atto di liquidazione.
Conseguentemente la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.
SINISTRI
Norme operanti in caso di Sinistro
Articolo 25 – Esagerazione Dolosa del Danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara rubate o
distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Articolo 26 – Gestione Sinistri
La Società, con periodicità annuale, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna
a fornire al Contraente/Assicurato ed al Broker l’elenco dettagliato dei Sinistri così suddiviso:
• Sinistri denunciati (con l’indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla
Società);
• Sinistri riservati (con l’indicazione dei singoli importi posti a riserva);
• Sinistri liquidati (con l’indicazione dei singoli importi liquidati);
• Sinistri respinti e/o chiusi Senza Seguito.
Tutti i Xxxxxxxx indicati dovranno essere corredati di:
• data di accadimento del Sinistro;
• data di apertura della pratica di Sinistro presso la Società;
• data della definizione del Sinistro per liquidazione, chiusura Senza Seguito o altro motivo.
Articolo 27 – Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Articolo 28 – Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 29 “Obblighi in caso di Sinistro” della presente Polizza;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati (rubati e non rubati, danneggiati e non danneggiati);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Articolo 29 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato, a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile,
deve darne avviso per iscritto alla Società, o al Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente del Contraente/Assicurato.
Inoltre il Contraente/Assicurato deve:
a) fornire alla Società entro i 30 (trenta) giorni successivi una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficiente, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la Società.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
d) possibilmente tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo, salvo le spese di guardianaggio, se ritenute necessarie per la tutela dei beni assicurati;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire;
f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall’Autorità competente, in relazione al Sinistro. Tuttavia l’eventuale danno sarà risarcito anche in assenza del Certificato di “Chiusa Istruttoria” esponendo in quietanza l’obbligo del Contraente/Assicurato di produrre tale documento non appena l’Autorità lo rilasci. Qualora il Contraente/Assicurato, per motivi di rispetto della legge sulla privacy, non possa fornire alcuna documentazione o elemento di prova alla Società ed ai periti incaricati, il Contraente/Assicurato dovrà fornire una dichiarazione autentica con elenco dettagliato delle singole voci: (es.: incassi avvenuti).
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti punti c) e d), sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, esaurito il massimale specifico previsto, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera il Capitale assicurato ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.
Per permettere al Contraente/Assicurato di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro, il numero della pratica e/o la rubricazione del Sinistro, l’ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del Sinistro.
Articolo 30 – Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro.
Il Contraente/Assicurato si impegna, nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso.
Il Contraente/Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto a percepire l’Indennizzo.
Il presente articolo sarà applicato a ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette Partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti
– soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.
Articolo 31 – Procedura di Valutazione del Danno
L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di
esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con l’apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Articolo 32 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro ed entro 60 (sessanta) giorni dalla definizione dello stesso, il Contraente e
la Società hanno facoltà di recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R.
Il recesso ha effetto alla scadenza dell’Annualità Assicurativa in corso, a condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza.
Diversamente, in mancanza di tale termine minimo di preavviso rispetto alla scadenza dell’Annualità Assicurativa in corso, il recesso avrà efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla sua comunicazione.
Resta inteso che in caso di ratei di Premio venuti a scadere dopo il recesso, il Contraente/Assicurato pagherà la quota di Premio relativa al solo periodo di copertura residuo. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso. Se del caso, la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 33 – Recupero delle Cose rubate
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne
avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate: sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.
Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
Articolo 34 – Valore delle Cose assicurate e Determinazione del Danno
L’ammontare del danno è dato
• in caso di Furto totale, dal costo di rimpiazzo del bene assicurato (comprensivo di IVA e oneri fiscali) senza tener conto del deprezzamento (“Valore a Nuovo”);
• in caso di Furto parziale e/o danneggiamento, dal costo necessario per le riparazioni ed il ripristino in uso del bene stesso (comprensivo di IVA e oneri fiscali), senza tenere conto dei profitti sperati.
Sono escluse totalmente dall’Assicurazione “Valore a Nuovo” le Cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del Sinistro.
Per i danni a Valori l’ammontare del danno è dato dal loro valore nominale.
Relativamente agli Oggetti d’Arte, l’Indennizzo verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del Sinistro e sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della competente Soprintendenza del “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
In caso di danno parziale l’Indennizzo verrà effettuato in base alle spese sostenute per restaurare l’Oggetto danneggiato, più l’eventuale deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non potrà superare il valore commerciale dell’Oggetto al momento del Sinistro.
Si precisa che per Veicoli e Mezzi Nautici, l’Indennizzo verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, sia in caso di danno parziale che di perdita totale. Per “valore commerciale” si intende il valore reale del Veicolo o del Mezzo Nautico (comprensivo di IVA e oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all’anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, d’usura, alla cessata o meno produzione del modello. Tuttavia, nel caso in cui il Sinistro sia avvenuto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società rimborserà il prezzo di listino.
La Società, nei limiti di Indennizzo stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.
Dall’Indennizzo così ottenuto vanno detratte le Franchigie pattuite in Polizza.
FURTO
Norme che regolano l’Assicurazione Furto
Articolo 35 – Oggetto dell’Assicurazione
Sono garantiti tutti i Danni Materiali Diretti riguardanti le Partite:
▪ 1 “Contenuto”,
▪ 2 “Valori ovunque riposti”,
derivanti da Xxxxx, Xxxxxx, anche se iniziate fuori dagli Insediamenti, ed Estorsione, commessi in qualsiasi Insediamento del Contraente/Assicurato, purché i beni suddetti si trovassero riposti nei Fabbricati costituenti detti Insediamenti.
Sono parificati ai danni da Xxxxx, Rapina o Estorsione i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati ai beni assicurati, o agli Insediamenti, ai mezzi di prevenzione e di chiusura, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, la Rapina o l’Estorsione.
La Società indennizza i Danni Materiali Diretti derivati dal Furto dei beni assicurati, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi, alternativamente:
1. violandone le difese esterne mediante:
a) rottura, scasso;
b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per i beni assicurati sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società indennizza il danno soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
Articolo 36 – Apparecchiature Mobili
Relativamente alla Partita 1 “Contenuto”, la garanzia è operante per Furto, Rapina o
Estorsione “in itinere” di computer portatili identificabili con apposito elenco. Tale elencazione e relativa quantificazione non deve intendersi come identificazione parziale di enti assicurati in quanto tale estensione di garanzia è operante solo per il Rischio “in itinere” e pertanto non operativa 24 ore su 24.
La garanzia Furto, nella fase di trasporto su Veicoli, sarà operante a condizione che:
- il Veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature mobili vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature mobili siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 37 – Danni agli Archivi
Relativamente alla Partita 1 “Contenuto”, la garanzia è operante per i danni direttamente
causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti, di Archivi, comprese, oltre al Danno Materiale Diretto costituito dalla perdita del supporto vergine, le spese necessarie per la ricostruzione, rifacimento e/o ricondizionamento degli stessi e degli Indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 38 – Deroga al Recupero delle Cose rubate
A parziale deroga dell’Art. 33 “Recupero delle Cose rubate”, qualora le Cose rubate o rapinate
o estorte fossero recuperate dopo la liquidazione del Sinistro, ma comunque non prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del medesimo, il valore del recupero spetterà alla Società fino alla concorrenza della parte di danno, la rimanenza spetterà al Contraente/Assicurato.
Articolo 39 – Dolo e Colpa Grave
A parziale deroga dell’Art. 42 “Esclusioni”, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi
per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato
e/o da dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.
La presente estensione non comporta onere di Premio per il Contraente/Assicurato.
Articolo 40 – Effetti Personali di Dipendenti
Si precisa che tra i beni oggetto dell’Assicurazione, devono ritenersi compresi indumenti ed
effetti personali di normale uso, di proprietà di Xxxxxxxxxx, esclusi preziosi.
Articolo 41 – Enti all’Aperto
Relativamente alla
assicurati si trovino:
Partita 1 “Contenuto”, la garanzia è operante anche quando gli enti
a) all’aperto e/o sotto tettoia purché riposti in aree recintate o saldamente fissati al suolo;
b) riposti in Veicoli, in vagoni ferroviari ed in containers di proprietà del Contraente/Assicurato, e gli stessi si trovino all’aperto, a condizione essenziale che avvenga effrazione dei mezzi di chiusura;
c) all’aperto solo temporaneamente in conseguenza di operazioni di carico e scarico.
La garanzia è operante a condizione che siano stati forzati recinti o cancelli chiusi posti a protezione delle Cose assicurate.
La garanzia inoltre comprende gli enti costituenti parte di Fabbricati (compresi fissi, infissi, gronde e pluviali) e dei relativi impianti, in proprietà, locazione, comodato, custodia, deposito, uso, esercizio o comunque detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente/Assicurato, anche se posti all’esterno degli stessi.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 42 – Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a beni in leasing già coperti da altra Assicurazione;
b) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro;
c) commessi da persone che abitino con il Contraente/Assicurato;
d) commessi da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere, salvo quanto previsto dall’Art. 45 “Furto commesso da Dipendenti”;
e) commessi da persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti;
f) commessi da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, salvo quanto previsto dall’Art. 39 “Dolo e Colpa Grave”;
h) conseguenti ad ammanchi di Merci rilevati solo in sede di inventario;
i) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (cosiddetto “Rischio Y2K”);
j) direttamente o indirettamente conseguenti a falsificazione o alterazione di telegrammi, telex, xxxxxxx, e-mail o cablogrammi;
k) indiretti, quali mancati profitti sperati, danni da mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall’Art. 43 “Eventi Socio-Politici”;
m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
n) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o tsunami, trombe d’aria, uragani, inondazioni, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
o) verificatisi in occasione di mareggiate, penetrazione di acqua marina e onda anomala;
p) a beni in rame.
Articolo 43 – Eventi Socio-Politici
A parziale deroga dell’Art. 42 “Esclusioni”, la Società risponde dei Danni Materiali Diretti
arrecati alle Cose assicurate e di quelli arrecati all’interno degli Insediamenti contenenti le stesse, in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio.
La Società risponde altresì dei Danni Materiali Diretti cagionati alle Cose assicurate da scioperanti e persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, a tumulti ed a sommosse.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 44 – Furto commesso con Chiavi Autentiche
L’Assicurazione vale anche nel caso in cui il Furto sia avvenuto mediante l’uso di chiavi
autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente/Assicurato o al personale di servizio.
È fatto obbligo al Contraente/Assicurato, pena decadenza di ogni diritto all’Indennizzo, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi alle Autorità entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto.
La presente estensione di garanzia, termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia alle Autorità e riprende, con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.
In presenza della denuncia di cui sopra, l’Assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell’importo di € 1.000,00 le spese per la sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché l’intervento di emergenza per consentire l’accesso ai locali, anche se effettuato con scasso.
Articolo 45 – Furto commesso da Dipendenti
A parziale deroga dell’Art. 42 “Esclusioni”, la Società presta la garanzia contro i Furti avvenuti
nei modi previsti, anche se l’autore del Furto è un Dipendente del Contraente/Assicurato, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
• che l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
• che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il
Dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Articolo 46 – Furto con Destrezza
Relativamente alle Partite
▪ 1 “Contenuto”,
▪ 2 “Valori ovunque riposti”,
la garanzia è estesa ai danni da Xxxxx con destrezza purché:
• commesso all’interno degli Insediamenti, durante l’apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti;
• constatato e denunciato alle Autorità entro 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi alla data nel quale è avvenuto.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Limitatamente agli uffici, la garanzia è estesa ai danni da Furto durante le ore di apertura, anche laddove siano operanti mezzi di protezione e/o di chiusura dei locali, purché negli uffici stessi vi sia la costante presenza di persone.
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 47 – Furto con Xxxxxxx
La garanzia copre anche il Furto, la Rapina o l’Estorsione commessi utilizzando per
l’asportazione delle Cose assicurate, Veicoli che si trovino negli Insediamenti del
Contraente/Assicurato.
Articolo 48 – Guasti cagionati dai Ladri
L’Assicurazione comprende anche i guasti cagionati alle parti degli Insediamenti che
contengono le Cose assicurate ed a fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture degli Insediamenti stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi, nonché agli eventuali impianti antifurto o di allarme, se esistenti, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati.
La garanzia copre anche i guasti cagionati ai parcometri in occasione di Furto, consumato o tentato, dei Valori contenuti al loro interno (inclusi i Danni Materiali Diretti cagionati da atti vandalici).
L’Indennizzo a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”.
Articolo 49 – Inclusioni Automatiche
Si conviene di includere automaticamente in copertura, sino alla concorrenza dell’importo
indicato nell’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, tutte le Attrezzature ed apparecchiature a qualsiasi titolo detenute ed utilizzate dal Contraente/Assicurato in occasione e per lo svolgimento di convegni, congressi, esposizioni, mostre, tavole rotonde, stage, concorsi, seminari e simili, ovunque svolti.
La presente estensione di garanzia viene prestata a “secondo rischio” rispetto ad eventuali Polizze specifiche che possano essere state stipulate, mentre si intende prestata a “primo rischio” quando non esistano o non intervengano altre Polizze.
Articolo 50 – Mezzi di Chiusura
L’Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali
contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se al momento del Sinistro i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il Furto, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del 80% dello stesso.
Articolo 51 – Xxxxxxx Xxxxxx
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 31 “Procedura di Valutazione del Danno”, la
Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, delle spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 31 “Procedura di Valutazione del Danno”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Ai fini della presente garanzia si intendono compresi gli onorari di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti e professionisti in genere, necessari per la riparazione e/o ricostruzione e/o per l’esecuzione di opere imposte per legge e/o disposizioni di Autorità, conseguenti a Sinistri.
Articolo 52 – Procedura di Ammortamento
Per quei titoli o certificati di credito o effetti cambiari per i quali sia impossibile espletare la
procedura di ammortamento, rimane stabilito che:
a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
b) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
c) per il titolo o l’effetto reso inefficace, l’Assicurazione vale soltanto per le spese e il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l’Indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, detti titoli o effetti siano divenuti inefficaci.
Articolo 53 – Rinuncia al Diritto di Surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile
nei confronti del responsabile del Sinistro, salvo il caso di xxxx, e sempreché il
Contraente/Assicurato non eserciti a sua volta azione di Xxxxxxx verso il responsabile.
La rinuncia al diritto di surroga di cui al precedente comma deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operante nei confronti dei seguenti soggetti:
• tutti i Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di Rivalsa previsto ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile;
• tutti i soggetti di cui il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società “in house”, Aziende Municipalizzate, Unioni, Consorzi Pubblici, etc.).
La presente estensione non comporta onere di Premio per il Contraente/Assicurato.
Articolo 54 – Sospensione dell’Assicurazione per i Locali disabitati o incustoditi
Se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni
consecutivi incustoditi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.
Per i Valori in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno consecutivo.
Articolo 55 – Veicoli e Mezzi Nautici di Terzi
La garanzia è inoltre operante, sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’Art. 58
“Riepilogo Franchigie e Limiti”, per Furto, Rapina ed Estorsione di Veicoli, Mezzi Nautici e containers di proprietà di terzi, che si trovino nelle rimesse e/o nell’ambito dei recinti degli Insediamenti del Contraente/Assicurato.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i Xxxxxxx suddetti quando si trovino sul suolo pubblico.
Articolo 56 – Normativa Valori
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei Danni Materiali Diretti
riguardanti Valori derivanti da Furto e/o tentativo di Furto, purché essi siano riposti negli Insediamenti assicurati e da Rapina o Estorsione, anche se iniziata fuori dagli Insediamenti, da chiunque commessi.
Sono parificati ai danni da Xxxxx, Rapina o Estorsione, commessi e/o tentati, i danneggiamenti, le distruzioni cagionate ai Valori assicurati, nonché agli Insediamenti, ai mezzi di custodia, di prevenzione e di chiusura.
La garanzia si estende anche ai danni ai Valori causati nel corso di un Furto e/o Rapina utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni da sviluppo di incendio.
CASSA CONTINUA
La garanzia viene estesa, nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, ai Valori che potrebbero trovarsi, per qualsiasi ragione, negli appositi congegni di manovra, esterni alla cassaforte, purché lo sportello di protezione della cassa continua sia regolarmente chiuso, facenti parte delle casse continue delle agenzie o filiali bancarie di cui il Contraente/Assicurato è cliente.
PARCOMETRI
La garanzia viene estesa, nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, al denaro che potrebbe trovarsi all’interno dei parcometri purché gli sportelli di protezione siano regolarmente chiusi.
Sono esclusi eventuali ammanchi conseguenti a negligenze e/o errori involontariamente commessi dagli operatori nel caricamento/prelevamento del denaro.
MEZZI DI CUSTODIA
L’Assicurazione si intende valida, nel limite dei rispettivi Capitali assicurati, per:
a) Furto, Rapina ed Estorsione di Valori riposti in casseforti e/o armadi corazzati e/o mezzi di custodia di qualunque tipo;
b) Furto, Rapina ed Estorsione di Valori riposti in cassetti chiusi a chiave;
c) Furto, Rapina ed Estorsione di Valori ovunque riposti.
Articolo 57 – Normativa Portavalori
La Società si obbliga a indennizzare, fino al Massimale indicato alla Partita 3 “Portavalori”, i
Danni Materiali Diretti riguardanti Valori durante il loro trasporto da parte di Dipendenti, i cui nominativi siano indicati nell’apposito registro, e conseguenti a:
• Furto in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone addette al trasporto dei
Valori;
• Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto avessero indosso o a portata di mano i Valori medesimi;
• Furto strappando di mano o di dosso alle persone i Valori medesimi (scippo);
• Rapina (sottrazione di Cose mediante violenza o minaccia alla persona);
• Furto durante il trasporto dall’Istituto Bancario, anche con Agenzia all’interno degli Insediamenti del Contraente/Assicurato in qualità di Tesoreria, fino agli uffici all’interno degli Insediamenti del Contraente/Assicurato dove si trovi la cassaforte.
L’Assicurazione decorre dal momento in cui i Valori sono al di fuori dei Fabbricati degli
Insediamenti e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.
Sono esclusi dall’Assicurazione i Dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni ed in genere ogni persona che per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio portavalori. Sono inoltre esclusi coloro che siano altrimenti assicurati contro i Rischi del Furto e della Rapina per il trasporto dei Valori.
MODALITÀ DEI TRASPORTI
II trasporto dei Valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
a) fino a € 25.000,00 da 1 Dipendente;
b) oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00 da 2 Dipendenti;
c) oltre € 50.000.00 e fino a € 100.000,00 da 3 Dipendenti di cui 1 armato;
d) oltre € 100.000,00 e fino a € 200.000,00 da 2 Dipendenti con 2 Agenti delle Forze dell’Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate:
1. per mezzo di furgone blindato con 2 Dipendenti e con 2 Agenti delle Forze dell’Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate;
2. per mezzo di 2 Dipendenti su un Veicolo scortato da altro con 2 Agenti delle Forze dell’Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate.
Resta inteso, relativamente ai trasporti effettuati con Xxxxxxx, che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di Sinistro, la riduzione dell’Indennità entro il limite massimo previsto dalla Polizza in relazione alle effettive modalità, con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
Al solo fine dell’individuazione delle modalità dei trasporti previste, saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete d’oro, le medaglie auree, i lingotti, i metalli preziosi e rari, i preziosi di uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, i titoli al portatore, i francobolli ed i valori bollati.
II Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Società per ogni Sinistro, fermo restando che la Società non risponderà per una somma superiore a € 5.000,00 per più Sinistri verificatisi nel corso della stessa Annualità Assicurativa.
PARIFICAZIONE A DIPENDENTI
Ai soli effetti della presente Assicurazione sono parificati a Dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate, nonché i Dipendenti di altre strutture analoghe presso le quali il Contraente/Assicurato ha uffici e/o punti cassa; i nominativi di tali Dipendenti risultano comunque da registri del Contraente/Assicurato o delle altre strutture.
Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrate tra il personale Dipendente.
Articolo 58 – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Limiti
ARTICOLO | GARANZIA | FRANCHIGIA O SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO |
Articolo 1 | Oggetti d’Arte | 10% min. € 500,00 | € 30.000,00 per singolo oggetto |
Articolo 1 | Veicoli e Mezzi Nautici | 10% min. € 500,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 36 | Apparecchiature Mobili | 20% min. € 500,00 | € 2.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 37 | Danni agli Archivi | € 300,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 41 | Enti all’Aperto | 20% min. € 300,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 43 | Eventi Socio-Politici | € 300,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 44 | Sostituzione serrature per sottrazione o smarrimento Chiavi Autentiche | na | € 1.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 46 | Furto con Destrezza | € 300,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 46 | Furto negli uffici | € 300,00 | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 48 | Guasti cagionati dai Ladri | € 500,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 49 | Inclusioni Automatiche convegni, congressi, etc. | na | € 5.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 50 | Deroga Mezzi di Chiusura | 20% | 80% del danno |
Articolo 51 | Onorari Periti | na | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 55 | Veicoli e Mezzi Nautici di Terzi | 10% min. € 500,00 | € 10.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 56 | Rapina di Valori | 10% min. € 300,00 | CAPITALI ASSICURATI |
Articolo 56 | Cassa Continua | 10% min. € 250,00 | € 1.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 56 | Parcometri | 10% min. € 250,00 | € 1.000,00 per sinistro e per anno |
Articolo 57 | Portavalori | 10% min. € 250,00 | € 2.000,00 per sinistro € 5.000,00 per anno |
Articolo 59 – Calcolo del Premio
Con riferimento all’Art. 21 “Premio dell’Assicurazione”, il Premio annuo lordo è determinato
applicando i tassi lordi sotto riportati ai Capitali assicurati alle rispettive Partite. Il Premio, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:
PARTITE ASSICURATE | CAPITALI ASSICURATI | X | TASSO | = | PREMIO ANNUO LORDO | |
LORDO | ||||||
1 | CONTENUTO | € 50.000,00 | ‰ | € . , | ||
2 | VALORI OVUNQUE RIPOSTI Art. 56 “Normativa Valori Mezzi di Custodia”, lettera c) | € 3.000,00 | ‰ | € . , | ||
3 | PORTAVALORI | € 3.000,00 | ‰ | € . , | ||
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO | € . , |
Scomposizione del Premio annuo lordo:
PREMIO ANNUO IMPONIBILE | + | IMPOSTE | = | PREMIO XXXXX XXXXX |
€ . , | € . , | € . , |
Premio lordo alla firma e sua scomposizione:
PERIODO | PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA | + | IMPOSTE | = | PREMIO LORDO ALLA FIRMA |
dal 31/12/2018 al 31/12/2019 | € . , | € . , | € . , |
Savignone, 31 Dicembre 2018.
CONTRAENTE SOCIETÀ
BROKER
Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
Articolo 1 | Definizioni |
Articolo 4 | Altre Assicurazioni |
Articolo 5 | Coassicurazione e Delega |
Articolo 6 | Consenso al Trattamento dei Dati Personali |
Articolo 7 | Decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del Premio |
Articolo 8 | Dichiarazioni del Contraente – Buona Fede |
Articolo 9 | Diminuzione del Rischio |
Articolo 10 | Durata dell’Assicurazione |
Articolo 11 | Estensione Territoriale |
Articolo 12 | Forma e Validità delle Comunicazioni |
Articolo 13 | Foro Competente |
Articolo 15 | Informativa Pre-Contrattuale |
Articolo 16 | Intermediazione |
Articolo 17 | Interpretazione del Contratto |
Articolo 19 | Normativa Antimafia |
Articolo 21 | Premio dell’Assicurazione |
Articolo 22 | Regolazione del Premio |
Articolo 23 | Rinvio alle Norme di Legge |
Articolo 24 | Titolarità dei Diritti nascenti dalla Polizza |
Articolo 25 | Esagerazione Dolosa del Danno |
Articolo 26 | Gestione Sinistri |
Articolo 28 | Mandato dei Periti |
Articolo 29 | Obblighi in caso di Sinistro |
Articolo 30 | Pagamento dell’Indennizzo |
Articolo 31 | Procedura di Valutazione del Danno |
Articolo 32 | Recesso in caso di Sinistro |
Articolo 33 | Recupero delle Cose rubate |
Articolo 34 | Valore delle Cose assicurate e Determinazione del Danno |
Articolo 39 | Dolo e Colpa Grave |
Articolo 42 | Esclusioni |
Articolo 50 | Mezzi di Chiusura |
Articolo 53 | Rinuncia al Diritto di Surroga |
Savignone, 31 Dicembre 2018.
CONTRAENTE SOCIETÀ
BROKER