FEDERAZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE
10/03/06 Accordo Quadro FIS-Cdo
FEDERAZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE
COMPAGNIA DELLE OPERE Alai-Cisl Cpo-Uil Nidil-Cgil
Accordo Quadro Per La Regolamentazione
Dei Rapporti Di Collaborazione A Progetto
(D.Lgs. 276/2003)
tra
la Federazione dell’Impresa Sociale – Compagnia delle Opere rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominata FIS-Cdo, con sede a Milano
e
ALAI-CISL rappresentata da Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, CPO-UIL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx. e NIDIL-CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominate Organizzazioni Sindacali; denominate anche, nel loro complesso, le Parti
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Premessa
Nello stipulare il presente Accordo Quadro le Parti hanno inteso, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore non-profit, arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione e tutela del lavoro tra tutti gli operatori delle imprese aderenti alla FIS-Cdo, con particolare riferimento a quelli che prestano la propria opera mediante rapporti di collaborazione a progetto.
Le Parti, nel provvedere alla stesura del presente Accordo, prendono atto che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276, il 24 ottobre 2003, è intervenuta una nuova e diversa regolamentazione del mercato del lavoro che ha, tra l’altro, introdotto le collaborazioni a progetto che le imprese aderenti alla FIS-Cdo intendono utilizzare nell’attivazione dei rapporti di lavoro. Le Parti intendono dunque garantire una corretta applicazione della normativa e una condivisa armonizzazione dei rapporti in essere con quanto in essa stabilito.
Con la definizione di questo Accordo Quadro, le Parti auspicano inoltre di poter offrire un contributo alla più ampia realtà del Terzo Settore al fine di estendere le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali.
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo Quadro che si articola come segue.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Accordo Quadro si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione a progetto con o senza partita IVA stipulato all’interno di ogni impresa associata alla FIS-Cdo (di seguito denominata anche Committente), secondo la disciplina prevista dal Titolo VII, Capo 1, del D. Lgs. 276/03.
Nel prosieguo del presente Accordo Quadro, il Committente e il Collaboratore vengono denominati, nel loro insieme, le Parti contraenti.
Art. 2 - Forma e contenuto del contratto a progetto
Il contratto di collaborazione a progetto è stipulato in forma scritta e consegnato al Collaboratore, sulla base del modello allegato (Allegato 1) e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
a. l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività del Committente;
b. l’individuazione delle attività richieste e/o gli obiettivi professionali del progetto, programma o di fasi di essi;
c. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d. l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;
e. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore nonché i diritti del medesimo relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
f. le forme assicurative previste;
g. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, ed eventuali modalità di composizione delle controversie;
h. le forme di godimento dei diritti sindacali.
Art. 3 - Natura dell’incarico
a. L’incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 276/03, degli art. 2222 e seguenti, art. 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni senza vincolo di subordinazione.
b. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente con autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili con il contratto.
Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o comunicate a terzi, salvo esplicita autorizzazione del Committente.
Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Committente, assolvendo le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali.
Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
c. E’ consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva pari al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore, secondo quanto previsto dall’art. 7 punto b).
Art. 4 - Modalità di espletamento dell’incarico
a. Con riferimento alle esigenze del progetto, programma o fasi di essi, il Collaboratore e il Committente definiranno congiuntamente, nel contratto individuale, durata e modalità di esecuzione dell'incarico nonché di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente. Le parti contraenti potranno, inoltre, concordare eventuali modalità di esecuzione dell'incarico per via telematica.
b. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione (consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica e associativa ecc.), per il raggiungimento degli obiettivi di progetto concordati e per il coordinamento della propria opera con l'attività del Committente, sia indispensabile una definita disponibilità/presenza del Collaboratore presso una sede indicata dal Committente stesso, sarà predisposta, a cura del Collaboratore, un’indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cui dovrà attenersi, all’interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente.
c. Nell'esercizio degli incarichi a lui affidati, il Collaboratore farà riferimento ai responsabili del Committente che gli verranno indicati.
d. Il Committente ha facoltà di richiedere e ottenere dal Collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.
e. Qualora il Committente avesse adottato un Regolamento interno, lo stesso può essere considerato parte integrante del contratto di collaborazione ed il Collaboratore è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste anche per le parti non contemplate nel presente Accordo Quadro. In nessun modo il Regolamento può alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Quadro.
Art. 5 - Durata dell’incarico
La durata dell’incarico sarà concordata tra le parti contraenti all’atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata ad uno o più progetti, al programma o a fasi di essi definiti e indicati nello stesso contratto.
Art. 6 - Diritto di prelazione
Nel caso in cui il Committente abbia la necessità di effettuare assunzioni come dipendente o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività svolte dai Collaboratori che abbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso Committente nel corso degli ultimi nove mesi, quest’ultimo si impegna a proporre in via prioritaria ad essi tale possibilità, purché:
all’atto della risoluzione del contratto di collaborazione, il lavoratore abbia dichiarato espressamente per iscritto di volersi avvalere della presente xxxxxxxx ed assuma l’impegno a comunicare al Committente tempo per tempo il proprio domicilio e numero di telefono dove possa essere reperito;
il contratto di collaborazione abbia avuto una durata di almeno 9 mesi.
In caso di violazione del diritto di prelazione, il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale in misura pari al compenso di 30 giorni di prestazione.
Art. 7 - Compenso
a. La corresponsione del compenso avverrà tramite acconti con cadenza, di norma, mensile e tutti, compreso il saldo, di pari importo. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità e tempi di erogazione del corrispettivo.
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni. Nel caso di progetti finanziati da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale potrà avvenire, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi di finanziamento di tali finanziatori.
Entro i termini stabiliti, il saldo finale della collaborazione avverrà comunque con il nulla osta da parte del referente del Committente dopo valutazione congiunta relativamente al raggiungimento degli obiettivi definiti secondo quanto concordato e previsto dall’incarico e dopo verifica di eventuali anticipi percepiti o spese sostenute a titolo personale.
b. Il compenso minimo è legato ad un corrispettivo che le parti contraenti definiscono, facendo riferimento alle 4 macro-aree in cui si ritiene di raggruppare le attività della FIS-Cdo e ai corrispettivi legati alle fasce professionali (A e B) indicati nell’Allegato 2, al fine di identificare un indicatore minimo in relazione alla quantità e qualità della prestazione.
c. I corrispettivi annui indicati nel presente Accordo Quadro sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e saranno quindi riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore o per prestazioni parziali.
d. È fatto salvo quanto riportato al successivo art. 16 sulla salvaguardia delle condizioni di migliore favore.
e. Sulla somma erogata al Collaboratore il Committente applicherà e verserà ai rispettivi Enti di riferimento, le ritenute previste dalla vigente normativa in materia fiscale, assicurativa e previdenziale. Inoltre, il Committente verserà agli stessi Enti, secondo le diverse tipologie contrattuali, quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi vigenti.
f. Il compenso annuo onnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Il Collaboratore ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario nell’arco dell’anno per recupero psicofisico. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione.
Art. 8 - Eventi comportanti sospensione temporanea dell’incarico
a. Ai sensi degli Artt. 61 comma 4 e 66 del D. Lgs. 276/03 le Parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.
Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali che, ove sopravvengano tali eventi, la prestazione stessa resterà sospesa, così come disciplinato dall’art. 66 comma 2 e 3 del D. Lgs. 276/03 salvo più favorevole previsione a favore del Collaboratore:
- nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto;
- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare e comunque non oltre la scadenza del contratto;
- nel caso di maternità, nel lasso di tempo compreso tra i tre mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo fino a 180 giorni;
- nel periodo di astensione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del dlgs 2001 n. 151 (c.d. maternità a rischio).
Tali eventi dovranno essere comunicati al Committente debitamente certificati.
b. Nei casi di malattia, infortunio e maternità, si farà inoltre riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 (istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale);
- Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare) e successivo D. M. del 4 aprile 2002;
- Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (estensione della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera);
- D. Lgs. 16 marzo 2000 n. 38 (estensione ai collaboratori dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali);
- Legge 342/2000 collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e Legge 388/2000 Finanziaria 2001 (disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente);
- D. Lgs. n. 626/1994 (norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che prevede l’assimilazione dei collaboratori ai lavoratori dipendenti);
- Art. 64, D. Lgs. 26 marzo 2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
- Legge 553/73 e successive modificazioni (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
c. Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e in ogni caso tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il Collaboratore presenterà al Committente, ai fini della prova, la relativa documentazione sanitaria entro tre giorni, pena l’annullamento delle condizioni di migliore favore di cui al medesimo comma.
d. Al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia, maternità e di astensione anticipata ai sensi dell'art.17 comma 2 del dlgs 2001 n. 151, la FIS-Cdo garantirà, ad integrazione di quanto previsto dalla vigente legislazione, sussidi economici ad integrazione di quanto previsto dalla vigente legislazione.
In particolare, un sussidio giornaliero di 25 € dopo il terzo giorno di malattia con decorso domiciliare e un assegno di gravidanza di 300 €. In caso di gravidanza a rischio sarà previsto un ulteriore assegno di 300 €.
Fermo restando il valore del contributo associativo annuo (200 € annui per collaboratore), FIS-Cdo è disponibile a concordare con le OOSS un diverso mix delle prestazioni e/o eventuali miglioramenti delle stesse durante l’annuale verifica del Protocollo d’Intesa con Obiettivo Salute.
Art. 9 - Rescissione e risoluzione del contratto
Il contratto individuale potrà essere risolto:
per mutuo consenso delle parti contraenti;
da ciascuna delle parti qualora si verifichi una giusta causa di recesso: in particolare il Committente può rescindere il contratto per giusta causa quando, da parte del Collaboratore, si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
sospensione ingiustificata della prestazione;
commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
danneggiamento o furto di beni;
inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nei precedenti art. 3 e 4.
In caso di inadempienza di cui sopra, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione al Collaboratore mediante raccomandata A/R o altra comunicazione scritta consegnata da un responsabile del Committente. Contro questo provvedimento, il Collaboratore potrà opporre ricorso entro 5 giorni alla Commissione paritetica di cui all’art. 11.
per comprovati motivi di forza maggiore, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
per rinuncia all’incarico da parte del collaboratore.
Art. 10 - Effetti della risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto di cui all’articolo precedente non darà diritto alle parti ad alcun compenso aggiuntivo o ad alcun indennizzo, salve le disposizioni che seguono:
a) in caso di revoca dell’incarico da parte del committente (art. 9, n. 2) non sorretta da validi motivi, il committente sarà tenuto a risarcire i danni cagionati al collaboratore nella misura prevista dal successivo articolo 11. La revoca dovrà essere comunicata al collaboratore per iscritto, il quale avrà facoltà di replica verso il committente entro giorni 5, ferma restando la facoltà per entrambe le parti di adire alla Commissione di cui all’art. 11 dando ad essa comunicazione scritta della controversia entro 15 giorni dalla comunicazione del committente al collaboratore.
b) in caso di comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente (Art. 9 n. 3) la collaborazione può essere anticipatamente interrotta, anche senza obbligo di preavviso. In tal caso il Committente si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, ad un risarcimento pari al 15% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il Collaboratore per il tipo di professionalità in cui è impiegato.
c) in caso di rinunzia all’incarico da parte del collaboratore (art. 9 n. 4), questa deve essere comunicata per iscritto al committente con un preavviso non inferiore a giorni quindici. In caso di mancato preavviso, il collaboratore sarà tenuto a corrispondere al committente un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato.
Art. 11 - Commissione paritetica
Le Parti concordano di costituire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, una Commissione paritetica nazionale con la funzione di:
monitorare l’applicazione delle intese intercorse,
esaminare le controversie d’interpretazione e d’applicazione di istituti e clausole contrattuali e fornirne un’interpretazione autentica,
esperire un tentativo di xxxxxxx componimento delle controversie insorte tra il Committente e il Collaboratore sulla base di loro richieste anche presentate in forma disgiunta, suggerendo, se del caso, eventuali proposte conciliative della vertenza relativa al contratto individuale. Per quanto attiene alla risoluzione del rapporto per revoca da parte del committente, la Commissione avrà la facoltà di verificare la sola esistenza di validi motivi, in difetto dei quali il committente sarà tenuto al pagamento al collaboratore della quota parte di compenso spettante fino alla scadenza naturale del rapporto.
La Commissione è composta da 3 membri nominati dalla FIS-Cdo (con tre membri supplenti) e da 3 membri nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro (con tre membri supplenti).
Le Parti valuteranno inoltre l’opportunità, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, di costituire uno specifico Ente bilaterale nazionale al fine di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti e promuovere iniziative relative a formazione continua e qualificazione professionale del personale delle imprese aderenti alla FIS-Cdo.
Art. 12 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, le Parti definiscono quanto segue:
x. Xxxxx Imprese aderenti alla FIS-Cdo dove i lavoratori dipendenti in forza già esercitano il diritto di assemblea loro derivante dalla legge 300/70, anche i collaboratori a progetto potranno godere di tali diritti congiuntamente o meno ad essi, fino a un massimo di sei ore retribuite annue.
b. I Collaboratori hanno diritto ad avere una propria rappresentanza nell’ambito dell’impresa presso la quale svolgono il loro incarico, in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o frazione superiore a 15. I rappresentanti sindacali dei Collaboratori saranno indicati secondo le modalità definite unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro e comunicate direttamente all’impresa in oggetto e contestualmente anche alla FIS-Cdo. L’incarico di rappresentanza decade automaticamente allo scadere del contratto di collaborazione.
c. Ai rappresentanti sindacali impegnati in trattative aziendali, viene assicurata l’agibilità sindacale.
d. Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali.
e. Il Committente si impegna a inserire il modello di delega sindacale, di cui All’allegato 3, nella prima busta paga del collaboratore.
f. Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari delle Organizzazioni Sindacali.
La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al Committente a cura del Collaboratore o dell’Organizzazione Sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione al Committente e all’Organizzazione Sindacale interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle Organizzazioni Sindacali interessate.
g. Il Committente si impegna a consegnare al Collaboratore copia del presente Accordo Quadro al momento della firma del contratto di collaborazione.
Art. 13 - Obblighi del Committente
Aspetti assicurativi obbligatori. Il Committente assicurerà a favore del Collaboratore l’applicazione delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
Responsabilità civile verso terzi. Il Committente dovrà provvedere a sollevare dalla responsabilità civile il Collaboratore stipulando idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e conseguenti spese legali.
Il Committente potrà, peraltro, rivalersi sul Collaboratore quando i predetti danni siano stati causati da dolo o colpa grave di quest'ultimo. Il Collaboratore resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori dall'esercizio delle funzioni indicate nel contratto individuale.
Rimborsi spese e trasferte. Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione, secondo le modalità previste dai regolamenti interni delle singole imprese.
Art. 14 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro entra in vigore il 15 marzo 2006 e ha durata triennale, restando comunque in vigore fino al suo rinnovo.
Art. 15 - Verifiche periodiche
Le Parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte nell’applicazione del presente Accordo Quadro.
Art. 16 - Clausola di salvaguardia
La presente intesa non annulla eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo a livello individuale e/o collettivo prima dell’entrata in vigore del presente Accordo Quadro.
Art. 17 - Disposizioni finali
Le Parti s’impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo Quadro con la normativa entrata in vigore.
La FIS-Cdo e le singole imprese ad essa aderenti si impegnano a dare pubblica comunicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo Quadro, di valore collettivo e nazionale, è depositato al CNEL e si applica a tutti i nuovi contratti a partire dalla data della sua entrata in vigore. A partire dal 2006 a tutti i contratti in corso sarà applicato pienamente l'Accordo. I casi particolari (v. contratti con durata già definita e legata a finanziamenti ad hoc), saranno comunicati e valutati con le XX.XX.
Art. 18 - Allegati
Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro:
Modello tipo di contratto di collaborazione a progetto - Allegato 1
Prospetto delle fasce d’inquadramento e dei relativi corrispettivi - Allegato 2
Modello tipo di delega sindacale – Allegato 3
NOTA A VERBALE
Allo scopo di informare i collaboratori circa i contenuti del presente Accordo Quadro, le Parti concordano che:
presso le Imprese con un numero di collaboratori superiore a 10 unità sia data possibilità alle XX.XX. di convocare assemblee informative concordando con le medesime tempi e modalità;
nelle Imprese con un numero di collaboratori inferiore a 10 unità sia data possibilità alle XX.XX. di indire apposite assemblee a livello territoriale.
__________________________________
Letto e siglato dalle Parti che hanno elaborato la presente intesa:
Per la Federazione dell’Impresa Sociale – Cdo: Per le Organizzazioni sindacali:
Roma,
__________________________________
Ratificato e sottoscritto,
Federazione dell’Impresa Sociale - Cdo
Organizzazioni Sindacali
ALAI CISL
CPO UIL
NIDIL CGIL
Allegato 1
Contratto di Collaborazione a Progetto
Tra l’Associazione / Cooperativa / Fondazione (Ragione Sociale), con sede in Via……………………….., Cap, Città, CF …………………..., rappresentata da Nome e Cognome (legale rappresentante), di seguito indicata anche come “Committente”,
e
il Signor / la Signora Nome e Cognome, nato/a a ………….., il ………………, residente in Via…, Cap, Città, CF ………., di seguito indicato/a come “Collaboratore” (“Collaboratrice”)
premesso che
il Committente, per far fronte ad esigenze specifiche e circoscritte, ha deciso di avvalersi della collaborazione di una persona in possesso di idonee conoscenze per la realizzazione dello specifico progetto (di parte di un progetto) (di parte di un programma) come specificato nell’allegato 1 al presente contratto;
le Organizzazioni Sindacali Alai-Cisl, Cpo-Uil, Nidil-Cgil e la Federazione dell’Impresa Sociale – Compagnia delle Opere (FIS-Cdo) hanno stipulato, in data 01/03/2006, un Accordo Quadro relativo ai contratti a progetto che si applica integralmente al presente contratto;
il Collaboratore risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dello specifico progetto (di parte di un progetto) (di parte di un programma) come specificato nell’allegato al presente contratto ed è disponibile ad accettare l’incarico;
si conviene e stipula quanto segue
Il Committente, come sopra indicato e rappresentato, conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico destinato alla realizzazione del progetto (di parte di un progetto) (di parte di un programma) allegato che costituisce parte integrante del presente contratto.
Il rapporto di collaborazione è attuato secondo le previsioni e disposizioni degli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276.
L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni e clausole:
Il progetto consiste in …..(titolo o breve indicazione), come specificato in allegato.
Il Collaboratore svolgerà l’attività in autonomia, senza vincoli di orario né di altra natura e comunque senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.
Le parti contraenti concordano sul fatto che l’attività dedotta nel progetto richiede il coordinamento dell’attività del Collaboratore con quella del Committente e ciò rende perciò necessaria la definizione di una disponibilità/presenza del Collaboratore presso la sede (le sedi) di …. (citare luogo) del Committente per circa ……. giorni alla settimana. Sarà quindi cura del Collaboratore predisporre un’indicazione di presenza giornaliera/settimanale, all’interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente, che provvederà a comunicare preventivamente al Committente.
Per tutta la durata del contratto il Collaboratore farà riferimento al sig. … unico referente, salva diversa comunicazione scritta del Committente nell’ambito delle attività dedotte nel progetto, senza che ciò significhi instaurazione di potere gerarchico e disciplinare; al citato sig. …. il Collaboratore presenterà le relazioni periodiche sull’attività svolta che gli saranno richieste.
La durata prevista del progetto sarà di ….. mesi (giorni), con decorrenza dal …………… e con scadenza alla conclusione del progetto e comunque non oltre il ……………
La collaborazione non ha carattere esclusivo. Resta inteso che lo svolgimento da parte del Collaboratore di altra attività sarà possibile nei limiti in cui sia compatibile con il presente contratto e dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto al Committente (l’Accordo Quadro permette anche una clausola di esclusività). Il Collaboratore si impegna comunque a non prestare in favore di terzi, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto o che creino pregiudizio al Committente o danno alla sua immagine; il Collaboratore dovrà inoltre eseguire il presente progetto in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali; il Collaboratore è infine tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale e si impegna a restituire al Committente alla scadenza del contratto, ovvero alla sua risoluzione, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso.
Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva del Committente che potrà quindi farne l’uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che da ciò derivi per il Collaboratore il diritto ad ulteriori compensi. Quanto precede non pregiudica il diritto del Collaboratore di essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 65 d. Lgs. 276/2003.
Il compenso per il progetto affidato al Collaboratore è fissato di comune accordo tra le parti in complessivi euro ……….. (in lettere) lordi. Tale importo potrà essere corrisposto con acconti di pari importo a cadenza di norma mensile e con eventuale saldo finale entro 60 giorni dalla cessazione del presente incarico. Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stata stabilita secondo la previsione dell’art. 63 del D. Lgs. 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe collaborazioni e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto e comunque in misura conforme a quanto stabilito nell’Accordo Quadro. Nessun ulteriore rimborso o compenso sarà erogato al Collaboratore ad eccezione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per viaggi di lavoro che il Collaboratore deciderà di effettuare nell'esecuzione dell’attività dedotta nel Progetto, previa preventiva intesa con il referente del Committente.
All’atto dell’erogazione del compenso ovvero degli acconti, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il compenso spettante al Collaboratore sarà determinato in funzione del risultato raggiunto al momento della risoluzione.
Alla cessazione del presente contratto, al Collaboratore non compete alcun diritto o indennità di fine rapporto.
In conformità a quanto disposto dall’art 66 del D.Lgs 276/03 in caso di malattia, infortunio e maternità del Collaboratore, il rapporto contrattuale rimarrà sospeso.
Il Collaboratore si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda all’Accordo Quadro stipulato tra la FIS-Cdo e le Organizzazioni sindacali e sue successive integrazioni, allegato al presente contratto, e a quanto disposto dagli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 276/2003. Più specificatamente, allo stesso Accordo Quadro le parti contraenti fanno riferimento per quanto riguarda:
i casi in cui è prevista la risoluzione anticipata del presente contratto rispetto a quanto statuito al precedente art. 5;
gli effetti della risoluzione anticipata del presente incarico;
i casi di malattia, infortunio e maternità;
la composizione di eventuali controversie;
il godimento dei diritti sindacali.
Nel caso eventuali controversie si trovassero nella situazione di non poter giungere ad una soluzione conciliativa tramite la Commissione paritetica come previsto dal citato Accordo Quadro, le parti faranno ricorso a quanto previsto dall’art. 410 c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 il Collaboratore attesta di avere preso atto di quanto segue:
per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni;
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, nonché a quelle ad esso strumentali o accessorie;
i dati potranno altresì essere comunicati e diffusi a terzi ove questo sia connesso, utile o necessario all’espletamento dell’attività di cui al presente accordo;
il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi o comunque verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.196/2003 ed ai relativi regolamenti attuativi;
i dati personali del Collaboratore sono essenziali per la stipula del presente contratto;
I dati personali forniti dal Collaboratore potranno essere comunicati esclusivamente a:
società collegate o controllate facenti parte del gruppo ………… (ndr. se esistente);
enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla Legge;
detti dati personali potranno altresì essere trasferiti all’estero previo consenso del Collaboratore;
il Collaboratore avrà diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
In relazione all’informativa di cui sopra, il Collaboratore esprime liberamente il suo specifico consenso, cosi come previsto dal D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali nei confronti del Committente per le sue finalità istituzionali connesse o funzionali al rapporto di collaborazione intrattenuto, a quelle al medesimo strumentali o accessorie, nonché il consenso alla comunicazione ai terzi in genere ed ai soggetti di cui all’apposito prospetto che verrà costantemente aggiornato e tenuto a disposizione presso la sede del Committente (documento di valutazione rischio privacy). Il rispetto di questi obblighi è tassativo ed essenziale per il proseguimento anche provvisorio dal rapporto previsto dal presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Collaboratore, nella persona che di volta in volta ha la legale rappresentanza, salvo sia stato nominato un responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Nei confronti del titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, qui riportato integralmente: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto al Committente.
Al presente contratto è allegata la descrizione del progetto in cui il collaboratore viene inserito.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data …………………………………………
Il Collaboratore |
|
Il Legale Rappresentante |
(nome e cognome) |
|
(nome e cognome) |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Collaboratore dichiara in particolare di avere pattuito, di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12.
Il Collaboratore |
(nome e cognome) |
Letta l’informativa di cui all’art. 18, il Collaboratore autorizza il Committente al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto, nei limiti, con le modalità e per le finalità prevista dalla norma citata nel presente contratto.
Il Collaboratore |
(nome e cognome) |
Allegato al contratto di collaborazione a progetto
tra …..………..……...….. e il sig./sig.a ………….………….
PROGETTO
Titolo
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Obiettivo
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…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
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Programma di lavoro
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Mezzi e strumenti
Le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico così come gli strumenti necessari per l’assolvimento dell’incarico sono di competenza del Collaboratore. Quest’ultimo potrà comunque, allorché sia necessario stazionare presso gli uffici …………………. (località) del Committente, utilizzare le attrezzature (computer, stampante, fax, ecc..) ivi presenti ai fini della migliore e più efficiente esecuzione del presente contratto, compatibilmente con la loro disponibilità.
Organizzazione e coordinamento
L’interlocutore diretto del Committente è ………………………………………………………………………………………
Luogo e Data …………………………………………
Il Collaboratore |
|
Il Legale Rappresentante |
(nome e cognome) |
|
(nome e cognome) |
Allegato 2
A partire dal 15/03/2006 |
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Prospetto dei corrispettivi |
FASCIA A: collaboratori di elevata esperienza professionale che svolgono il proprio incarico con responsabilità anche direttive e di coordinamento nell'ambito di specifici progetti/programma o fasi di essi |
FASCIA B: collaboratori che svolgono, con la supervisione di professionisti più esperti, un incarico specifico ell'ambito di progetti/programma o fasi di essi |
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Attività |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Attività educative e formative |
€ 79,55 |
€ 21.001,98 |
€ 60,41 |
€ 15.947,58 |
Attività di servizio alla persona |
€ 77,96 |
€ 20.580,78 |
€ 58,81 |
€ 15.526,38 |
Attività diversificate, incluse quelle di coordinamento e/o consulenza per altre associazioni |
€ 76,36 |
€ 20.159,58 |
€ 57,22 |
€ 15.105,18 |
Attività culturali, artistiche e ricreative |
€ 74,77 |
€ 19.738,38 |
€ 56,06 |
€ 14.800,00 |
A partire dall'01/01/2007 |
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Prospetto dei corrispettivi |
FASCIA A: collaboratori di elevata esperienza professionale che svolgono il proprio incarico con responsabilità anche direttive e di coordinamento nell'ambito di specifici progetti/programma o fasi di essi |
FASCIA B: collaboratori che svolgono, con la supervisione di professionisti più esperti, un incarico specifico ell'ambito di progetti/programma o fasi di essi |
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Attività |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Attività educative e formative |
€ 80,03 |
€ 21.126,98 |
€ 60,88 |
€ 16.072,58 |
Attività di servizio alla persona |
€ 78,43 |
€ 20.705,78 |
€ 59,29 |
€ 15.651,38 |
Attività diversificate, incluse quelle di coordinamento e/o consulenza per altre associazioni |
€ 76,84 |
€ 20.284,58 |
€ 57,69 |
€ 15.230,18 |
Attività culturali, artistiche e ricreative |
€ 75,24 |
€ 19.863,38 |
€ 56,53 |
€ 14.925,00 |
A partire dall'01/01/2008 |
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Prospetto dei corrispettivi |
FASCIA A: collaboratori di elevata esperienza professionale che svolgono il proprio incarico con responsabilità anche direttive e di coordinamento nell'ambito di specifici progetti/programma o fasi di essi |
FASCIA B: collaboratori che svolgono, con la supervisione di professionisti più esperti, un incarico specifico ell'ambito di progetti/programma o fasi di essi |
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Attività |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Compenso minimo lordo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Attività educative e formative |
€ 80,50 |
€ 21.251,98 |
€ 61,35 |
€ 16.197,58 |
Attività di servizio alla persona |
€ 78,90 |
€ 20.830,78 |
€ 59,76 |
€ 15.776,38 |
Attività diversificate, incluse quelle di coordinamento e/o consulenza per altre associazioni |
€ 77,31 |
€ 20.409,58 |
€ 58,16 |
€ 15.355,18 |
Attività culturali, artistiche e ricreative |
€ 75,71 |
€ 19.988,38 |
€ 57,01 |
€ 15.050,00 |