Oggetto: Contratto autonomo di garanzia
Allegato B
Luogo , data
Oggetto: Contratto autonomo di garanzia
Premesso che:
a) Patrimonio del Trentino S.p.A. intende procedere alla vendita dell’immobile
sito in alla via (di seguito
l’Immobile), lotto n. , prezzo posto a base di gara € e che, a tal fine, ha provveduto a pubblicizzare apposito bando in ragione del quale chiunque intenda aderire dovrà farlo facendo pervenire la propria offerta vincolante, incondizionata, ferma ed irrevocabile, allegando un assegno circolare non trasferibile intestato a Patrimonio del Trentino S.p.A. pari al 2% (due per cento) del prezzo base, a titolo di deposito cauzionale infruttifero o, in alternativa, il documento originale comprovante l’avvenuta stipula di apposita fidejussione bancaria, irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Patrimonio del Trentino s.p.a. pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base di gara (di seguito il “Prezzo Base”) e valida fino a centoottanta giorni successivi alla data di apertura delle offerte;
b) il signor e/o la società (di seguito anche l’
“Offerente”) intende presentare un’offerta ferma, irrevocabile, incondizionata e vincolante per l’acquisto dell’immobile (di seguito l”Offerta”);
c) la scrivente Banca conosce l’intero contenuto dell’Offerta;
d) a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi e degli impegni che intende assumere con la presentazione dell’Offerta, l’Offerente si è impegnato à consegnare a Patrimonio del Trentino un contratto autonomo di garanzia (di seguito la “Garanzia”) a favore della stessa Patrimonio del Trentino, escutibile a prima richiesta, per l’importo pari al 2% (due per cento) del Prezzo Base corrispondente a Euro in cifre ( in lettere ) ed avente efficacia sino al (180° giorno successivo alla apertura offerte).
Tutto ciò premesso,
con la presente, la sottoscritta Banca (di seguito la “Banca”) si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle ragioni di credito di Patrimonio del Trentino S.p.A. nascenti dalla presentazione dell’Offerta da parte dell’Offerente in caso di revoca e/o recesso della stessa Offerta ovvero in caso di rifiuto e/o rinuncia
da parte dell’Offerente a sottoscrivere il rogito di acquisto nei termini indicati in caso di accettazione della proposta di acquisto contenuta nell’Offerta, ovvero per qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e/o nascenti dall’aggiudicazione, obbligandosi irrevocabilmente a versare a Patrimonio del Trentino S.p.A. medesima quell’importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto anche a titolo di risarcimento entro il massimale globale di € corrispondente al 2% del prezzo, a prima e semplice richiesta di Patrimonio del Trentino. S.p.A. stessa, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non di quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento del prezzo di aggiudicazione, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte della Banca, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/od opposizione da parte dell’Offerente o loro aventi causa, nonché indipendentemente dalla efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell’Offerente di cui alla lettera (d.) delle premesse.
Inoltre, la Banca si impegna a pagare a Patrimonio del Trentino S.p.A., sempre fino a concorrenza del suddetto importo e secondo le suddette modalità, ogni eventuale somma giudizialmente liquidata, con provvedimento giurisdizionale anche provvisoriamente esecutivo, a seguito dell’inadempimento dell’Offerente alle obbligazioni assunte a seguito della presentazione dell’Offerta.
E’ escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Offerente di cui all’art. 1944 cod. civ..
La Garanzia resterà integra e valida, in espressa deroga all’art. 1957 cod. civ., senza che Patrimonio del Trentino sia tenuta ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, l’Offerente.
La Garanzia mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e la Banca non potrà opporre a Patrimonio del Trentino nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.
La Banca dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l’estinzione della Garanzia per fatto di Patrimonio del Trentino S.p.A..
La Garanzia perderà efficacia alla data del pagamento del relativo Prezzo di aggiudicazione e comunque non prima di 180 giorni rispetto alla data di gara.
La Banca dichiara di eleggere domicilio presso e di accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del Foro di Trento. La Garanzia è regolata dal diritto italiano.
Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo
Banca
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente le seguenti clausole:
1. non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
2. pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
3. deroga all’art. 1957 cod. civ.;
4. esclusione beneficio preventiva escussione;
5. foro competente.
Banca