SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA
TRA
Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
della Toscana (in seguito “Ente”) con sede in Firenze, via Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx n. 24, C.F. 84000730485, nella persona del Segretario Generale
E
(denominazione dell’Istituto di Credito),
C.F. n. , con sede in ,
Via (in seguito “Gestore”), in persona di
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Affidamento del servizio di cassa
1. L’Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce l’incarico di gestione del servizio di cassa al Gestore, che accetta senza riserva alcuna.
2. Il servizio di cassa decorre dall’1 giugno 2020 e sarà eseguito in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’Unione Regionale, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
3. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell’attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.
4. Sono escluse modifiche e integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
ART. 2
Oggetto della convenzione
1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto:
a) riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo all’Ente ed ordinate nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono;
b) custodia e amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.
Art. 3 Riscossioni
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ente
su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti autorizzati o dai rispettivi delegati.
2. Le reversali di incasso sono consegnate dall’Ente al Gestore accompagnate da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all’Ente per ricevuta.
3. Le reversali devono contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
b) codice fiscale del debitore;
c) causale;
d) importo in cifre e in lettere;
e) data di emissione.
4. Per tutte le altre riscossioni, il Gestore applica la valuta dello stesso giorno di incasso degli importi.
5. Il Gestore non può accettare versamenti di terzi a favore dell’Ente effettuati mediante rilascio di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente.
6. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Ente per l’annullamento.
Art. 4 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente, su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti autorizzati ovvero, in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati.
2. I mandati sono consegnati dall’Ente al Gestore accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all’Ente firmata per ricevuta.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
b) codice fiscale del creditore;
c) causale;
d) importo in cifre e in lettere;
e) modalità di estinzione del titolo;
f) data di emissione;
g) eventuale data di scadenza;
h) eventuali codici CIG e CUP.
4. Il Gestore provvede, sulla base di specifica richiesta sottoscritta dalle persone autorizzate alla firma dei mandati, ad effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti o obbligatorie dell’Ente, di emolumenti al personale, spese derivanti da obblighi tributari, rate di imposte e tasse, somme iscritte a ruolo, canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento che sarà comunque emesso dopo aver ricevuto i giustificativi di pagamento effettuati.
5. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della loro consegna presso il Gestore, salva diversa disposizione dell’Ente che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.
6. Sono a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei
pagamenti allo stesso imputabili.
7. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.
8. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento.
9. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.
10. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, che risultino privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati ovvero non sottoscritti dalle persone a ciò autorizzate, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre; è ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati indicati dall’Ente sul mandato.
12. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all’Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
13. Eventuali commissioni e spese inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: [inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo quanto indicato nell’offerta in sede di gara].
14. Il Gestore non può comunque addebitare alcuna commissione a carico dei beneficiari per i bonifici effettuati nei seguenti casi:
a) emolumenti al personale, ai componenti degli organi statutari, ai collaboratori;
b) versamenti delle trattenute mensili su emolumenti corrisposti al personale (quote sindacali, rimborsi rate e mutui, prestiti etc.);
c) pagamenti per utenze e premi assicurativi;
d) pagamenti di tributi e altri pagamenti di somme iscritte a ruolo;
e) pagamenti disposti a favore di organismi del sistema camerale e di altri enti e amministrazioni pubbliche.
15. Le somme relative al pagamento di emolumenti ai dipendenti dell’Ente sono accreditate con valuta fissa come indicato nel mandato di pagamento, nel rispetto comunque delle disposizioni normative in vigore per la materia.
16. Gli allegati di cui ai commi che precedono possono essere conservati dal Gestore su supporti cartacei separati, costituendo quietanza l’attestazione riportata sul mandato di pagamento da parte del Gestore stesso, e consegnati trimestralmente.
17. L’Ente si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre il termine del 20 dicembre, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
18. Il Gestore è responsabile della regolare applicazione del regime fiscale sulle reversali di incasso, sui mandati di pagamento e sui titoli di quietanza diversi dai suddetti quando ciò sia espressamente indicato dall’Ente. In caso di erronea indicazione, nessuna responsabilità è imputabile al Gestore. Il Gestore risponde con le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Ente, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
19. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre sono restituiti all’Ente per l’annullamento.
ART. 5
Pagamenti con carta di credito
1. Su richiesta dell’Ente, il Gestore procede al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto. A tal fine l’Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale sono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito, nonché i limiti di utilizzo.
2. L’Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l’utilizzo delle carte di credito.
3. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto corrente dell’Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
Art. 6 Anticipazione di cassa
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell’Ente, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa.
3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido sono concordate di volta in volta tra Ente e Gestore.
4. L’istruttoria per l’eventuale anticipazione di cassa è gratuita.
5. Gli interessi a carico dell’Ente sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro Gestore del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, al Gestore sarà rimborsato ogni suo credito. In tal caso, l’Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all’atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti il nuovo Gestore si impegna altresì a subentrare, all’atto dell’acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell’Ente nei confronti dell’attuale Gestore.
7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell’Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L’operazione è conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.
Art. 7 Obblighi del gestore
1. Il Gestore esegue il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso il proprio sportello sito in Firenze, Via n. nei
giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri propri servizi e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedica all’espletamento del servizio le migliori cure; risponde di eventuali inadempimenti e danni causati dalla propria organizzazione.
2. Il Gestore è obbligato a:
a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito “giornale di cassa” da consegnare periodicamente all’Ente, con particolare attenzione all’indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;
b) trasmettere all’Ente almeno trimestralmente, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l’elenco delle reversali e dei mandati inevasi;
c) restituire, salvo diverse pattuizioni, con cadenza mensile all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate, corredati dalle rispettive quietanze; i mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguire fuori piazza sono restituiti all’Ente, con le modalità predette, dopo la loro totale estinzione e corredati dalle rispettive quietanze;
d) inviare all’Ente trimestralmente per il rimborso una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti se indicato negli ordinativi;
e) trasmettere trimestralmente all’Ente l’estratto conto corrente o documento equipollente, corredato dal tabulato riportante analiticamente:
▪ i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
▪ il foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi.
3. L’Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per scritto, tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di rendiconto.
4. Al momento della sottoscrizione della convenzione il Gestore attiva, senza alcun onere a carico dell’Ente, il servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente.
5. Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell’avvio dell’operatività del servizio, l’orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.
6. Il Gestore individua nell’ambito della propria organizzazione l’interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l’Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.
Art. 8 Amministrazione titoli e valori
1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari e i titoli di credito che gli vengano consegnati dall’Ente. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell’Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, è svolto a titolo gratuito.
2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli senza regolari ordini dell’Ente,
impartiti per iscritto.
Art. 9 Verifiche
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
ART. 10
Tassi creditore e debitore
1. Su tutte le giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse in misura pari a punti
[spread indicato nell’offerta in sede di gara] con riferimento all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale; la liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Gestore si impegna ad applicare, comunque, un tasso di interesse non inferiore allo 0,00%. La liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito al 31 dicembre, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito conto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e – in ogni caso – non oltre la fine del mese di gennaio.
2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all’articolo 6, viene applicato un interesse in misura pari a punti [spread indicato nell’offerta in sede di gara] con riferimento all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale; l’addebito ha luogo con cadenza annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, al 31 dicembre all’addebito sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro quindici giorni e – in ogni caso – non oltre la fine del mese di gennaio. Il presente articolo recepisce la normativa introdotta dal nuovo articolo 120, comma 2 del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) modificato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.
ART. 11
Compenso e spese di gestione
1. Per l’espletamento del servizio di cassa oggetto della presente convenzione al Gestore spetta un compenso determinato in € [secondo quanto indicato nell’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara].
2. L’Ente è altresì tenuto a rimborsare, previa presentazione di idonea documentazione, le spese postali e di bollo che il Gestore andrà a sostenere per conto dell’Ente stesso.
Art. 12 Conto giudiziale
1. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.P.R. n. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all’Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E del medesimo D.P.R. n. 254/2005.
Art. 13 Firme autorizzate
1. L’Ente è obbligato a trasmettere preventivamente al Gestore le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali di incasso e i mandati di pagamento ed altri documenti necessari al buon andamento del servizio. Le eventuali variazioni sono comunicate tramite lettera ufficiale dell’Ente, con unite le nuove firme autografe, restando il Gestore esonerato da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni suddette.
2. Il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Art. 14 Ritardi nei pagamenti
1. Il Gestore deve integralmente rimborsare all’Ente tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamento, imputabili a omissione dello stesso Gestore.
2. Rimane salvo il diritto dell’Ente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 15
Gestione patrimoniale e finanziaria
1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
3. Il fondo cassa residuato a fine esercizio è evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.
ART. 16
Durata della convenzione
1. La convenzione ha durata di due anni, dall’1 giugno 2020 al 31 maggio 2022.
Art. 17 Proroga
1. L’Ente potrà chiedere la proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In tal caso il Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 18
Risoluzione del contratto
1. Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto.
Art. 19 Responsabilità gravanti sul gestore
1. Durante l’esecuzione del servizio il Gestore è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Ente dall’espletamento del servizio.
2. Il Gestore è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e deve conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti, e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano stati consegnati in contanti.
3. Il Gestore garantisce l’Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente.
ART. 20
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
1. Non è consentito il subappalto.
2. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art. 21 Registrazione della convenzione
1. La presente convenzione è soggetta a imposta di registro in caso d’uso e in misura fissa (artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/1986).
Art. 22 Riservatezza
1. Il Gestore è impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Art. 23 Trattamento dati personali
1. I dati personali relativi al personale (dipendente o non) dell’Ente sono conferiti al fine di svolgere l’incarico di Xxxxxxxx dell’Ente stesso, come indicato nella presente convenzione.
2. Il Gestore si attiene alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
3. In particolare, i dati personali conferiti devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per l’espletamento degli adempimenti oggetto della presente convenzione; il Gestore non può utilizzare i dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né
per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
4. In particolare, il Gestore avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi.
ART. 24
Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell’art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, il Gestore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o i soggetti che in concreto svolgano attività in favore dell’Ente si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
Art. 25 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente elegge il proprio domicilio in Firenze, , presso la Sede dell’Ente stesso, e il Gestore in .
Art. 26 Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione le parti pattuiscono la competenza territoriale esclusiva del foro di Firenze.
Art. 27 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Firenze,