Generali Italia S.p.A.
Inidoneità temporanea o definitiva al servizio
per malattia o infortunio
CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO
Generali Italia S.p.A.
Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A. INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO
(CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
* La garanzia Inidoneità Temporanea è prestata al giorno per un massimo di 365 giorni con una franchigia assoluta di 30 giorni.
** Riduzione 1/18 a partire dal 50° anno di età.
Le garanzie sopra indicate (inidoneità temporanea e definitiva saranno ridotte del 1/18 per ogni anno di età superiore al 50° e cesseranno il loro effetto al compimento del 60° anno di età dell’assicurato.
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO) n. IU7/370131733
Formula | LIGHT | MEDIUM | TOP |
Premio mensile | € 8,50 | € 13,00 | € 19,50 |
Garanzie Inidoneità Temporanea* | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
Inidoneità definitiva fino a 40 anni | € 90.000,00 | € 180.000,00 | € 250.000,00 |
da 41 a 59 anni** | € 60.000,00 | € 120.000,00 | € 200.000,00 |
Generali Italia S.p.A.
Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A. INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO
(CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO)
n. IU7/370131733
Il presente Fascicolo informativo, contenente
- Nota informativa, comprensiva del glossario,
- Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
SOMMARIO
• Nota Informativa pag. 2
• Condizioni di Polizza..........................................................................................pag. 7
- Definizioni ....................................................................................................pag. 7
- Condizioni di assicurazione..........................................................................pag. 8
- Oggetto della copertura................................................................................pag. 8
- Ambito di validità della copertura assicurativa ............................................pag. 9
- Effetto e durata dell’assicurazione ..............................................................pag. 10
- Obblighi in caso di sinistro ..........................................................................pag. 12
- Disposizioni varie ........................................................................................pag. 13
- Appendici......................................................................................................pag. 13
• Informativa trattamento dati personali ..............................................................pag. 14
• Notizie utili per l’Assicurato................................................................................pag. 15
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONI INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO
POLIZZA CONVENZIONE INAT - GENERALI ITALIA SPA
n. IU7/370131733
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione.
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
MALATTIA ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente
da infortunio, a carattere evolutivo, che necessita di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
STATO PATOLOGICO l’alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo mor-
boso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile.
INIDONEITÀ AL SERVIZIO....inidoneità dell’Assicurato a svolgere le sue proprie e specifiche
mansioni.
TEMPORANEA per un periodo durante il quale l’Assicurato viene assegnato ad
altre mansioni lavorative.
DEFINITIVA l’Assicurato non può più espletare le sue specifiche mansioni.
RICOVERO la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura.
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una impresa di assicurazioni.
- Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
- Recapito telefonico:x00 000 0000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elet- tronica: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx - indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguen- do le istruzioni riportate, il Contraente e l’Assicurato potranno registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto Euro 00.000.000.000,00; Capitale Sociale Euro 1.618.628.000,00; Totale riserve patrimoniali Euro 9.198.582.000,00. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità dispo- nibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia all’home page del sito Internet della Società per la consultazione di eventuali aggior- namenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Decorrenza dell’Assicurazione: il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo stipendio dell’Assicurato, da parte dell’azienda di appartenenza, del premio assicurativo.
Durata: il rapporto assicurativo con il singolo Assicurato ha la durata di 1 (uno) anno e in man- canza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all’art. 13 delle condizioni di assicu- razione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede la corresponsione di indennità nei casi di malattia o gravi eventi nonché infortunio che l’assicurato subisca durante lo svolgimento delle proprie attività professionali nell’ambito della società di appartenenza, ovvero durante ogni altra attività extra professio- nale, da cui derivi una inidoneità temporanea al servizio accertata dal servizio sanitario del- l’azienda di appartenenza.
Avvertenze
• La copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni e limita- zioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzio- ne o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’art. 6 delle condizioni di assicu- razione per gli aspetti di dettaglio.
• L’indennizzo spettante viene determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 4 delle con- dizioni di assicurazioni cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
• La copertura assicurativa non è prestata per persone di età superiore a 60 anni. Si rinvia all’art. 10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze
• Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circo- stanze cheLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all’ art. 7 delle condizioni di assicura- zione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzio- ne del rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia all’art. 7 delle condizioni di assi- curazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggrava- mento del rischio: insorgere di tossicodipendenza.
6. Premi
Il premio è annuo viene corrisposto in 12 rate mensili con trattenuta a ruolo stipendio dell’Assicurato, da parte dell’azienda di appartenenza, a seguito di delega rilasciata dall’Assicurato a quest’ultima. Si rinvia all’art. 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qualora l’azienda di appartenenza dell’Assicurato non effettui la trattenuta a ruolo stipendio dell’Assicurato del premio, a quest’ultimo è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell’Assicurato alla propria banca di appoggio di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD), per mezzo di bonifico bancario ricorrente, o con bollettino di conto corrente postale con rate mensili (solo per SDD bancario), trimestrali, semestrali o annuali.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del pre- mio coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bonifico bancario ricorrente o a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato al contraente INAT.
7. Diritto di recesso
Avvertenze
È facoltà della Società e dell’Assicurato recedere dal contratto. Si rinvia all’art. 16 delle con- dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
9. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
10. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppu- re all’INAT entro 20 (venti) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. Si rinvia all’ art. 18 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pre- giudizio sofferto.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la riso- luzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
13. Arbitrato
In caso di controversia fra la Società e l’Assicurato su questioni mediche è possibile ricorre- re ad un collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 20 delle con- dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Avvertenze
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di pro- cedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx x’Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale
Xxxxx Xxxxxx
••••••
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - Fax 000 000000 - xxx.xxxxxxxx.xx - email: xxxx@xxxxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
CONDIZIONI DI POLIZZA
Generali Italia S.p.A.
Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A.
INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO
(CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO)
DEFINIZIONI
n. IU7/370131733
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO ............................il soggetto il cui interesse, per effetto dell’adesione alla Polizza Convenzione, è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE il soggetto che stipula la Polizza Convenzione (INAT).
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
INFORTUNIO evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili; MALATTIA ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infor-
tunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e
trattamenti terapeutici;
POLIZZA CONVENZIONE contratto che definisce le condizioni alle quali verranno prestate le coper-
ture assicurative in favore dei singoli assicurati; PREMIO la somma dovuta dall’Assicurato alla Società;
RICOVERO la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura;
RISCHIO la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.;
STATO PATOLOGICO l'alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso,
anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile;
SFORZO MUSCOLARE prestazione muscolare di straordinaria esplicazione di forza per intensità
o per rapida iterazione, costituente un atto di forza anomalo (non abitua- le) per imprevisto fatto esterno e sproporzionato rispetto alle condizioni fisiche di chi lo compie;
INIDONEITÀ AL SERVIZIO inidoneità dell’Assicurato a svolgere le sue proprie e specifiche mansioni;
TEMPORANEA per un periodo durante il quale l’Assicurato viene assegnato ad altre man-
sioni lavorative;
DEFINITIVA l’Assicurato non può più espletare le sue specifiche mansioni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Generali Italia S.p.A. e l’INAT - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI soc. COOP. a.r.l.
(di seguito per brevità indicato come INAT) stipulano la presente Polizza Convenzione per la copertu- ra assicurativa dell’inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio (di seguito indicata come Polizza Convenzione).
Art. 1 - Ambito di applicazione
Alla Polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti dell’ENAV che svolgano attività di
controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo ovunque insediati.
Art. 2 - Durata della Convenzione - Proroga tacita
La presente Polizza Convenzione ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di effetto. La stessa si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti Contraenti (INAT o Generali Italia S.p.A.) con lettera raccomandata almeno 60 gior- ni prima della scadenza.
Art. 3 - Modifiche della Polizza Convenzione
Le eventuali modifiche della Polizza Convenzione devono essere provate per iscritto.
OGGETTO DELLA COPERTURA
Art. 4 - Indennità per inidoneità temporanea e definitiva al servizio
L’assicurazione viene prestata per la perdita temporanea o definitiva dell’idoneità psicofisica allo svol- gimento dell’attività di controllore del traffico aereo o operatore del servizio informazioni di volo, ovun- que insediato, a seguito di malattia o infortunio subita durante il periodo di validità della presente assi- curazione, perdita dichiarata dalla competente autorità designata, in accordo alla normativa in vigore, ad attestare l’idoneità di controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo accertata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza, Generali Italia S.p.A. riconosce le seguenti indennità secondo l’opzione scelta:
• Inidoneità temporanea
In caso di accertata perdita temporanea dell’idoneità psicofisica al servizio di controllore del traffico aereo o operatore del servizio informazioni di volo la Società corrisponde le seguenti indennità:
Opzione | LIGHT | MEDIUM | TOP |
Diaria giornaliera | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
Franchigia | assoluta di gg. 30 |
• Inidoneità definitiva
In caso di accertata perdita definitiva dell’idoneità psicofisica al servizio di controllore del traffico aereo o ope- ratore del servizio informazioni di volo la Società corrisponde le seguenti indennità forfettarie:
Opzione LIGHT MEDIUM TOP
una tantum assicurati fino a 40 anni di età una tantum assicurati
€ 90.000,00 € 180.000,00 € 250.000,00
da 41 a 59 anni di età € 60.000,00 € 120.000,00 € 200.000,00 (fino al compimento
del 60° anno)
• Le garanzie sopra indicate (inidoneità temporanea e definitiva saranno ridotte del 1/18 per ogni anno di età superiore al 50° e cesseranno il loro effetto al compimento del 60° anno di età dell’assicurato.
• Sia per l’inidoneità temporanea al servizio che per l’inidoneità definitiva al servizio le rispettive indennità previste vengono concesse se l’assicurato viene ricollocato, a seguito di infortunio o malattia, con mansioni ridotte o comunque diverse da quelle abituali.
• Per i casi di inidoneità temporanea la cui causa sia direttamente o indirettamente ricondu- cibile alla causa che ha determinato precedenti inidoneità ammesse a liquidazione, si applicherà una riduzione del risarcimento previsto pari al 15%, se certificata entro 365 gg. dalla data della precedente dichiarazione di inidoneità. Dopo tale periodo sono ripristinate le normali garanzie.
Art. 5 - Cumulo delle indennità
Le prestazioni previste dall’art. 4 della presente Polizza Convenzione sono cumulabili tra di loro e con le indennità derivanti da altre polizze.
AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 6 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante nei casi in cui l’inidoneità:
• sia causata direttamente o indirettamente da guerra o guerra civile, da invasione, da partecipazio- ne attiva o volontaria a sommosse o rivolte di ogni specie, atti di pirateria o sabotaggio; sia cau- sata direttamente o indirettamente dall’esporsi deliberatamente a pericoli eccezionali (salvo i casi di tentativi di salvataggio di vite umane o per evitare la distruzione dell’aereo, degli apparati e/o i beni) o da propri atti criminali;
• sia causata da rischi inerenti la tramutazione del nucleo dell’atomo e/o radiazioni atomiche;
• sia causata dall’assunzione di sostanze tossiche, droghe o narcotici (salvo casi di avvelenamenti acuti da involontaria ingestione o assorbimento di sostanze con l’esclusione in ogni caso dell’uso di droghe e/o narcotici).
Art. 7 - Persone non assicurabili e aggravamento del rischio
Fermo restando che sono assicurabili i controllori del traffico aereo e gli operatori del servizio informa- zione volo alla condizione essenziale che al momento dell’ingresso in garanzia risultino “idonei” allo svol- gimento dell’attività così come certificato dalla competente autorità, sono persone non assicurabili colo- ro che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depres- siva), sindromi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi del- l’articolo 1898 del C.C.; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limi- tatamente alla persona assicurata colpita dall’affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insor- genza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
EFFETTO E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Art. 9 - Decorrenza dei rapporti assicurativi
In conformità con quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione nei confronti del sin-
xxxx assicurato ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo stipendio dell’assicurato, da parte dell’azienda di appartenenza, del premio assicurativo. Nel caso in cui la prima trattenuta a ruolo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’avvenuto disguido; si procederà al recupero della quota.
Art. 10 - Limite di età
L’assicurazione potrà essere stipulata da persone che non abbiano compiuto il 60° anno di età e ces-
serà automaticamente al raggiungimento del 60° anno.
Art. 11 - Ammontare del premio - Modalità di pagamento
Il premio annuo/mese per ogni Assicurato, comprensivo di imposta, sarà quello scelto secondo le tre opzioni di seguito indicate:
Premio | LIGHT | MEDIUM | TOP |
Annuo | € 102,00 | € 156,00 | € 234,00 |
Mensile | € 8,50 | € 13,00 | € 19,50 |
L’importo della rata mensile viene trattenuto a ruolo stipendio dell’Assicurato dall’azienda di apparte- nenza dell’Assicurato stesso, a seguito di delega rilasciata da quest’ultimo all’azienda di appartenen- za. Quest’ultima mette detto importo a disposizione del Contraente INAT il quale è tenuto a versarlo alla Società entro novanta giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui l’azienda di appartenenza dell’Assicurato abolisse, con provvedimento amministrativo, la trattenuta a ruolo stipendio dell’Assicurato a mezzo delega già disposta a favore dell’INAT, la Società provvederà a comunicare agli Assicurati le modalità per la continuazione dell’obbligo contrattuale del pagamento del premio che, in tal caso, dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate. Qualora l’azienda di appartenenza dell’Assicurato non effettui la trattenuta a ruolo stipendio dell’Assicurato del premio, a quest’ultimo è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio per mezzo di conto cor- rente bancario con preventiva autorizzazione dell’Assicurato alla propria banca di appoggio di effet- tuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD), per mezzo di bonifico ban- cario ricorrente, o con bollettino di conto corrente postale con rate mensili (solo SDD bancario), trime- strali, semestrali o annuali. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall’ufficio postale. Qualora i pagamenti avven- gano a mezzo bonifico bancario ricorrente o a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato al contraente INAT.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio all’art. 1901 C.C.
Art. 12 - Dipendenti con contratto di lavoro part-time
La garanzia è operante purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sul ruolo stipendio dell’Assicurato da parte dell’azienda di appartenenza, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sul ruolo stipendio dell’Assicurato non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell’Assicurato stesso, si potrà aderire alla Polizza Convenzione con le altre modalità indicate all’art. 12.
Art. 13 - Durata della garanzia - Proroga tacita
Cessazione della garanzia in caso di estinzione della Polizza Convenzione
Il rapporto assicurativo con il singolo Assicurato, salvo quanto previsto dai successivi Artt. 14 (cessa- zione dell’assicurazione per risoluzione del rapporto di lavoro) e 15 (recesso in caso di sinistro), ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di inizio dell’assicurazione (Art.9). Allo scadere del predetto periodo di un anno il rapporto assicurativo si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. L’eventuale estinzione della Polizza Convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza o per rescissione) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singo- lo Assicurato iniziato anteriormente, che resta comunque fissata in un anno dalla data di inizio dell’as- sicurazione (art.9); in tal caso, tuttavia, la copertura assicurativa nei confronti del singolo Assicurato cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza dell’anno. L’INAT si impegna a comunicare tempesti- vamente con raccomandata R.R., ai singoli assicurati ed ai loro datori di lavoro, l’eventuale estinzio- ne della Polizza Convenzione e dei singoli rapporti.
Art. 14 - Interruzione della garanzia assicurativa
La garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo sti- pendio dell’Assicurato e riprende vigore non appena cessate le cause di sospensione.
Se alla ripresa del servizio per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico - informatici dall’azienda di appartenenza dell’Assicurato non viene effettuata la trattenuta sul suo ruolo stipendio, e sempreché risul-
ti dai registri dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato che quest’ultimo ha ripreso il servizio, la garan- zia assicurativa sarà ugualmente operante, ovviamente con recupero delle rate di premio per le quali, a causa dei suddetti motivi operativi e/o tecnico - informatici, non siano stati trattenuti i relativi importi dal ruolo stipendio dell’Assicurato. Parimenti, la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, l’Assicurato non percepisca lo stipendio dall’azienda di appar- tenenza o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la quota dello stipendio che per legge è cedi- bile a favore delle ritenute volontarie.
Art. 15 - Cessazione del rapporto assicurativo per risoluzione del rapporto di lavoro Il rapporto assicurativo cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato con l’azienda di appartenenza.
Art. 16 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del- l’indennizzo, la Società e l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata.
Art. 17 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 18 - Denuncia del sinistro - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve:
a) nel caso di accertata inidoneità definitiva o temporanea a svolgere l’attività di controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo, l’Assicurato entro 20 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’esito della visita, dovrà darne comunicazione scritta alla Società contraen- te INAT (Istituto Nazionale Assistenza Trasporti) in Roma Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000, indicando le ragioni che hanno determinato tale inidoneità e fornendo copia autentica delle comunicazioni;
b) consentire, in ogni caso, alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carat- tere medico sulla persona dell’Assicurato fornendo copia di eventuali cartelle cliniche e di ogni altro documento medico e non, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa, necessari ai fini del- l’accertamento del diritto all’indennizzo;
c) inviare dichiarazione del datore di lavoro attestante la presenza in servizio con mansioni ridotte o comunque diverse da quelle abituali durante il periodo di inidoneità temporanea accertata.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 19 - Controversie
Precisato il fatto che la inidoneità al servizio deve sempre risultare da apposita certificazione rilasciata dal- l’autorità sanitaria competente dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato, in caso di controversie di natu- ra medica sulla indennizzabilità del sinistro la Società e l’Assicurato possono conferire, per iscritto, manda- to di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdi- zione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsia- si impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle opera-
zioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 20 - Liquidazione dell’indennizzo
La liquidazione dell’indennizzo avrà luogo previa presentazione alla Società della certificazione definiti-
va rilasciata dall’autorità sanitaria competente dell’azienda di appartenenza dell’Assicurato, indicante la durata temporanea o definitiva della inidoneità al servizio nonché la dichiarazione attestante la presen- za in servizio dell’Assicurato durante il periodo di inidoneità temporanea. In caso di morte dell’Assicurato la Società sarà obbligata verso gli aventi diritto unicamente per i capitali assicurati con la presente poliz- za, se ancora da pagare al momento del decesso, e nel caso in cui la morte avvenga durante l’espleta- mento dell’iter previsto finalizzato alla dichiarazione di inidoneità temporanea o definitiva da parte dei competenti organi, o per malattie rientranti tra quelle invalidanti l’idoneità, così come stabilito dalla nor- mativa di riferimento per le quali non sia stato possibile avviare l’iter previsto finalizzato alla dichiarazio- ne di inidoneità (es. malattie fulminanti etc).
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Art. 22 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GENERALI ITALIA S.P.A.
IL CONTRAENTE
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e1342 c.c, le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni che regolano l’assicurazione:
art. 6 rischi esclusi
art. 7 persone non assicurabili
art. 9 decorrenza dei rapporti assicurativi art. 10 limite di età
art. 11 ammontare del premio e modalità di pagamento art. 13 durata della garanzia e proroga tacita
art. 18 denuncia del sinistro - obblighi dell’assicurato art. 19 controversie
art. 20 liquidazione dell’indennizzo
IL CONTRAENTE
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POLIZZA CONVENZIONE INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO
MOD. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001
AGENZIA DI ROMA SALINARI COD. IU7 00 POLIZZA N. 370131733 MODELLO I45 CONTRAENTE: INAT
DATA DI EMISSIONE: 31/01/2017
TESTO APPENDICE INAT
Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza in termini, si precisa quan- to segue:
a parziale deroga di quanto indicato nel frontespizio di polizza i modelli I94 N. 01/02/03 e il modello I45CLAUS, devono intendersi nulli e sostituiti integralmente dal mod. X005.
Fermo ed invariato il resto.
MOD. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 002
AGENZIA DI ROMA SALINARI COD. IU7 00 POLIZZA N. 370131733 MODELLO I45 CONTRAENTE: INAT
DATA DI EMISSIONE: 06/02/2017
PRECISAZIONE INAT - INFORMATORI METEREOLOGICI
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione, deve intendersi compreso in polizza anche il Personale Informatori Metereologici, purché dipenden- ti Enav.
Fermo ed invariato il resto.
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI DELLE PERSONE FISICHE
(ART. 13 D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)
La informiamo che GENERALI ITALIA S.p.a., titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) (danni, vita, previdenziali) connessi alla polizza in convenzione con l’Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collabo- ratori ed altri soggetti anche esterni, designati responsabili e/o incaricati del trattamento, o comunque operanti quali titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzati- va, operativa (2). In particolare, l’Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT), in qualità di Titolare Autonomo, curerà la raccolta delle adesioni e denunce di sinistri. Sempre nell’ambito del servizio assi- curativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operan- ti in Italia o all’estero (3). i Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirle, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà cono- scere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi a:
• GENERALI ITALIA S.p.A. - Privacy, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - fax 000.000.0000 xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx. Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
• Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - INAT, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede dell’INAT in xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Tel. 00.000000; fax 00.0000000.
NOTA BENE: al fine della validità della Polizza è necessario sottoscrivere il consenso alla gestione dei dati sottoposti alla Privacy da parte di tutti gli aderenti alla Polizza (titolare e com- ponenti nucleo familiare se maggiorenne).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI
Ciò premesso, firmando il presente documento, lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventual- mente anche sensibili - da parte di GENERALI ITALIA S.p.A. e Istituto Nazionale Assistenza Trasporti (INAT), la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento di questi ultimi a fini assicurativi.
NOTE:
1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazio- ne di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produtto- ri, mediatori di assicurazione, banche, Sim ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del gruppo generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informa- tici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certifica- zione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassi- curatori ed organismi associativi/consortili (Ania, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è fun- zionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pub- blici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
CONTATTI, SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE
• Sede Centrale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
• Contatti: Centralino: 06-515741
Sinistri: 06-515741 selezione 4 (int. FS 970-65130)
Assistenza: 06-515741 selezione 1
• Sito Web: xxx.xxxx.xx
• Mail: Sinistri: xxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Assistenza: xxxx@xxxx.xx
Pec: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Sedi Periferiche:
- Foligno:
x/x X.X.X. Xxxxxxx - Xxx. 0000-000000
- Xxxxxx:
Stazione Porta Garibaldi, binario1 - Tel. 00-00000000 (int. FS 912-6222)
- Napoli:
Stazione Napoli Centrale, lato binario 1 - Tel. 000-000000 (int. FS 985-2509)
- Reggio Calabria:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) - Xxx. 0000-000000 (xxx. FS 903-2112)
NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
IN CASO DI INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO, COSA BISOGNA FARE?
Modalità denuncia sinistro:
Modalità WEB: Iscrivendosi all’area MYINAT, disponibile nel sito web: xxx.xxxx.xx, è possibile procedere, previa scansione della documentazione, alla denuncia di un sinistro; nonché al completamento della pratica in modo: sicuro, rapido, preciso ed economico.
Documenti necessari da inviare in allegato su “MYINAT”:
• Denuncia Sinistro format da compilare su “MYINAT”
• Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la posizione di “inidoneità temporanea/definitiva” allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e servizio temporaneo in altra mansione (mansioni ridotte)
• Copia certificazione sanitaria attestante la condizione patologica per cui è stata dichiarata la “inidoneità temporanea/definitiva” alla qualifica
• Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la cessazione dell’ “Inidoneità Temporanea” e rientro nella mansioni proprie della qualifica
• Consenso Privacy a favore di Generali Italia (disponibile su “MYINAT”) da restituire debitamente compilato e firmato corredato da scansione valido documento di identità
• Eventuale, ulteriore, documentazione (esempio Cartelle Cliniche) richieste dalla Società Generali Italia al fine del corretto completamento dell’iter di accertamento di indennizzabilità.
In tal modo: l’Assicurato potrà seguire, in tempo reale, l’andamento dell’iter liquidativo della pratica. Verificare, in maniera autonoma, la propria posizione assicurativa e contattare, nell’arco dell’intera giornata anche tramite la funzione “sportello amico”, i nostri uffici ottenendo risposta ad ogni sua esigenza.
Oppure: Raccomandata R/R indirizzata a INAT Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxx o; Agenzia Generale Speciale di Roma Salinari Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxx oppure; Generali Italia Xxx Xxxxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Documenti necessari:
• Denuncia Sinistro: modello base disponibile sul sito xxx.xxxx.xx - funzione “MYINAT - previa registrazione.
• Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la posizione di “inidoneità temporanea/definitiva” allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e servizio temporaneo in altra mansione (mansioni ridotte)
• Copia certificazione sanitaria attestante la condizione patologica per cui è stata dichiarata la “inidoneità temporanea/definitiva” alla qualifica
• Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la cessazione dell’ “Inidoneità Temporanea” e rientro nella mansioni proprie della qualifica
• Consenso Privacy a favore di Generali Italia da restituire debitamente compilato e firmato.
• Eventuale, ulteriore, documentazione (esempio Cartelle Cliniche) richieste dalla Società Generali Italia al fine del corretto completamento dell’iter di accertamento di indennizzabilità.
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