Convenzione
Traduzione1
Convenzione
0.672.965.61
tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Conclusa il 24 settembre 2009
Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102
Entrata in vigore mediante scambio di note il 15 dicembre 2010
(Stato 15 dicembre 2010)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo dello Stato del Qatar,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- xxx di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessi- vo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’aliena- zione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne lo Stato del Qatar: l’imposta sul reddito;
(qui di seguito indicata quale «imposta qatari»);
RU 2011 63; FF 2010 2821
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 18 giu. 2010 (RU 2011 61).
b) per quanto concerne la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito);
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) (i) il termine «Qatar» designa il territorio dello Stato del Qatar, le acque interne e le acque territoriali compreso il fondo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali lo Stato del Qatar esercita diritti sovrani e la sua giurisdizione conformemente alle disposizioni del diritto internazionale nonché delle leggi e delle regolamentazioni nazionali del Qatar,
(ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, gli enti giuridici, le società e ogni altra associazione di persone;
c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
e) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
f) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) per quanto concerne il Qatar, il Ministero dell’economia e delle finanze o un suo rappresentante autorizzato,
(ii) per quanto concerne la Svizzera, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
g) il termine «cittadini» designa:
(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, e
(ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che ad essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residente
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa:
a) per quanto concerne il Qatar, ogni persona fisica che ha un’abitazione per- manente, il centro degli interessi vitali o che soggiorna abitualmente in Qatar nonché una società o una persona giuridica registrata o che ha la sede della sua direzione effettiva in Qatar;
b) per quanto concerne la Svizzera, ogni persona che, in virtù della legislazione svizzera, è assoggettata illimitatamente all’imposta in Svizzera.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine «residente» comprende:
a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale;
b) un’istituzione governativa di diritto pubblico come la Banca centrale, le ban- che di sviluppo, i fondi, le società, le autorità, le fondazioni, le agenzie o altri enti simili.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abi- tazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente sol- tanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia solo residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) un punto di vendita; e
g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di prospezione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre un cantiere di costru- zione o una catena di montaggio o le attività di supervisione ad essi collegati, se tale cantiere o tale attività supera i sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una catena di montaggio è esercitata da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione alla fornitura di macchine o d’im- pianti prodotti da questa impresa;
g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–f, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una compagnia d’assicurazioni di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incas- sa premi sul territorio di questo altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.
7. Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa e che nelle loro relazioni commerciali o finanziarie con detta impresa sono vincolate da condi- zioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra impre- se indipendenti, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non basta da solo per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile orga- nizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per
lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione soste- nute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove, che sono ammesse dalla legislazione interna dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Quando:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente; o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sareb- bero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condi- zioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato contraen- te sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sareb- bero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prele- vato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in cui risiede la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effetti- vamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di bre- vetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature indu- striali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamen- te a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposi- zioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contra- ente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o da altre partecipazioni in una società, i cui beni consistono, direttamente o indiret- tamente, essenzialmente in beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Il periodo che precede non si applica se i beni immo- bili sono stati utilizzati da questa società per le proprie attività industriali o commer- ciali.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente se egli:
a) dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’eser- cizio della propria attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro Sta- to ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
b) soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi di 183 o più giorni in totale nell’arco di dodici mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; in tal caso è imponibile soltanto la parte di redditi proveniente da attività esercitate in questo altro Stato contraente.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco dell’anno civile considerato; e
b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromo- bili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Partecipazioni agli utili
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contra- ente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente agli utili della persona.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi prove- nienti da attività esercitate nell’altro Stato contraente da artisti o sportivi che sono finanziate in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, o che tali attività sono esercitate nel quadro di un accordo culturale o di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
Art. 18 Pensioni
Salvo le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre rimunera- zioni analoghe in corrispettivo di un impiego anteriore, nonché altre prestazioni di pensione, provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contra- ente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e:
(i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o
(ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
1. Le somme che uno studente, un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
2. Per quanto riguarda le indennità, le borse di studio e le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato che non sono comprese nel paragrafo 1, uno studente o un apprendista di cui al paragrafo 1 beneficia inoltre, durante la normale durata di questi studi o di queste formazioni, delle stesse esenzioni, deduzioni e riduzioni d’imposta come quelli accordati ai residenti dello Stato in cui soggiorna.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Con- venzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne il Qatar, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: qualora un residente del Qatar ritragga redditi che giusta le disposizioni della presen- te Convenzione siano imponibili in Svizzera, il Qatar concede sull’imposta che
preleva sui redditi di detto residente una deduzione di un importo uguale all’imposta
sul reddito pagata in Svizzera; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili nel Qatar, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni della lettera b) e della lettera c), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente come se esso non fosse stato esentato da imposta; tuttavia, per gli utili menzionati al paragrafo 4 dell’ar- ticolo 13 questa esenzione viene concessa solo se viene provata la loro imposizione nel Qatar.
b) Qualora un residente di Svizzera ritragga dividendi che, giusta le disposizio- ni dell’articolo 10, sono imponibili nel Qatar, la Svizzera accorda, a doman- da del residente, uno sgravio d’imposta. Esso consiste:
(i) nel computo dell’imposta pagata nel Qatar, giusta le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile nel Qatar; o
(ii) nella riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
(iii) nell’esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si trat- ta, pari almeno all’imposta prelevata in Qatar sull’ammontare lordo dei dividendi.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle conven- zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
c) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi di cui all’articolo 18, la Svizzera accorda, a domanda del residente, un computo sull’imposta sviz- zera afferente a questo reddito equivalente all’imposta qatari riscossa giusta l’articolo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta svizzera calcolata prima del computo accordato su questo reddito.
d) Xxxxxxx ritragga dividendi da una società residente del Qatar, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
Art. 23 Non discriminazione
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contra- ente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più one- rosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica pari- menti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contra- ente possiede nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.
5. Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l’autorità competente farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
Art. 25 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’ar- ticolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una deci- sione giudiziaria.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 26 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Conven- zione, a condizione che:
a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato; e
b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.
3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 27 Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro, per via diplomatica, l’adempi- mento della procedura legale per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda di queste notifica- zioni.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore;
b) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.
3. L’Accordo del 30 novembre 20083 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale cessa di essere applicabile, fatti salvi i vantaggi ottenuti su questa base, inclusa l’applicazione retroattiva a partire dal 1° gennaio 2004, alla data in cui la presente Convenzione è applicabile.
Art. 28 Denuncia
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:
3 [RU 2009 1577]
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia;
b) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano a partire dal 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.
Fatto in doppio esemplare a New York, il 24 settembre 2009, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione, prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo dello Stato del Qatar:
Xxxx-Xxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxx Xx-Xxxxx
Protocollo
La Confederazione Svizzera e
lo Stato del Qatar
all’atto della firma a New York, il 24 settembre 2009, della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Con- venzione.
1. In generale
a) Le autorità competenti possono consultarsi in vista di prendere le misure appropriate per prevenire l’impiego abusivo della Convenzione. In partico- lare, queste misure possono mirare a impedire che persone non residenti di uno Stato contraente abusino dei vantaggi previsti dalla presente Conven- zione.
b) Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non si applicano se il principale obiet- tivo di una persona interessata dalla costituzione o attribuzione di azioni, di crediti o di altri diritti per i quali sono pagati dividendi o interessi è di bene- ficiare dei vantaggi fiscali previsti agli articoli 10 e 11 per mezzo della costi- tuzione o dell’attribuzione in questione.
2. Ad art. 4
a) Trattandosi della lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 4, il criterio di abi- tazione permanente, di centro degli interessi vitali o di soggiorno abituale implica una presenza sostanziale di una persona fisica nel Qatar.
b) Trattandosi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4, resta inteso che l’espressione
«residente di uno Stato contraente» comprende:
(i) un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti e con- trollati nello Stato contraente; e
(ii) un’organizzazione stabilita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che è un residente di uno Stato contraente secondo la sua legi- slazione e i cui redditi o utili sono generalmente esentati da imposta in questo Stato secondo la sua legislazione.
Con riferimento al comma (i), resta inteso che un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti da uno degli Stati contraenti sono un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti e controllati conformemente alle prescri- zioni di uno Stato contraente e i cui redditi sono generalmente esentati da imposta in questo Stato e che sono principalmente amministrati per gestire o fornire prestazioni di pensione o generare redditi per conto di uno o di più di questi regimi.
3. Ad art. 9
Trattandosi dell’articolo 9, la Svizzera non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione interna e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’im- presa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
4. Ad art. 18 e 19
Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti periodici, ma anche prestazioni forfettarie.
5. Ad art. 23
L’esenzione dei cittadini del Qatar in virtù del suo diritto fiscale non è considerata una discriminazione ai sensi delle disposizioni di questo articolo.
6. Ad art. 25
a) Xxxxx inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’infor- mazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di xxxxxx- xxxx informazioni.
b) Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all’arti- colo 25 non comprende la ricerca generalizzata e indiscriminata di infor- mazioni («fishing expedition»).
c) Xxxxx inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le se- guenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presen- tano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25 della Convenzione:
(i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
(v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.
Fatto in doppio esemplare a New York, il 24 settembre 2009, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione, prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo dello Stato del Qatar:
Xxxx-Xxxxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxx Xx-Xxxxx