CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA tra
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
tra
il Consorzio RFX, Corso Stati Uniti, 4 – PADOVA - , c.f. e partita IVA 02685690287 di
seguito definito committente
ed
il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato a Padova, in Xxx xxx Xxxx, 00, c.f VLTPLG83D28D086H
di seguito definito collaboratore
- Che il Consorzio RFX è un consorzio di ricerca volontario con attività esterna, fra enti pubblici ed imprese industriali, senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile e secondo le previsioni di cui all’art. 2, Legge 17 febbraio 1982, n. 46, avente lo scopo di svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fusione termonucleare controllata quale possibile fonte di energia ed in particolare di realizzare un efficace sviluppo dell’impresa RFX;
- che tutte le attività svolte dal Consorzio RFX nell’ambito del Programma Fusione Comunitario sono regolate dall’ “Eurofusion Consortium, Agreement” con Enea e relativa Convenzione tra ENEA e Consorzio RFX, dall’Agreement NBTF e dai Framework Contract Agreements tra Consorzio RFX e Fusion for Energy;
- che il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx non è iscritto ad alcun albo professionale e non è un soggetto IVA;
- che la collaborazione in oggetto è resa nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;
- che il Consorzio RFX ha la necessità di essere supportato nelle attività sperimentali e modellistiche condotte con l’esperimento NIO1.
- che il Collaboratore ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere tale compito;
quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante dell’accordo.
Titolo I Disposizioni Generali
Art.1) - Interpretazione
1. Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle obbligazioni del Committente.
Art.2) – Normativa applicabile
1. Il presente contratto è riconducibile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.
Art.3) - Rapporti tra Committente e Collaboratore
1. Qualora esista la figura del Responsabile, i rapporti tra Committente e Collaboratore avverranno per mezzo di tale soggetto.
Art.4) – Responsabile
1. Il Responsabile è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Art.5) – Durata del contratto
1. Il presente contratto decorrerà dalla data del 1/05/2015 e si concluderà alla data del 31/10/2015, data in cui il rapporto s’intenderà, comunque concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione salvo quanto stabilito all’art. 13;
2. il Committente, in caso di necessità di proroga dell’attività di cui alla premessa, può prorogare il presente contratto del tempo necessario.
Titolo II Disciplina del rapporto
Art.6) – Oggetto del rapporto
1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di cui alla premessa;
2. Detta attività dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Continuità. L’attività dovrà svolgersi nell’ambito di un rapporto continuativo con il Committente;
b) Coordinazione. L’attività dovrà essere prestata senza l’utilizzo di una organizzazione propria ma attraverso le strutture messe a disposizione del Committente;
c) Autonomia. Lo svolgimento dell’attività avverrà in maniera autonoma e non subordinata, dato il suo particolare contenuto professionale e scientifico. Le modalità di esecuzione della prestazione quali orari e luogo di lavoro, saranno determinate dal collaboratore;
d) Supervisione tecnica. Il Committente avrà il diritto alla supervisione tecnica dell’attività del Collaboratore, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione dell’attività stessa. A tal proposito le parti convengono di incontrarsi periodicamente, per verificare le fasi di attuazione dell’attività nonché per coordinare l’attività stessa del Collaboratore con quella, più ampia, del Committente;
e) Ripetitività ed esecutività. Le attività richieste al collaboratore non potranno avere ad oggetto compiti meramente esecutivi (quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità da parte del collaboratore nello svolgimento degli stessi) ne compiti meramente ripetitivi (quelle attività elementari tali da non richiedere, per loro natura o per il contenuto delle mansioni, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente).
Art.7) – Obblighi del Collaboratore
1. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 6, con la speciale diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare farà buon uso della sua professionalità e farà ricorso alla propria creatività, che non subirà limitazioni da parte del Committente; il Collaboratore lavorerà in assoluta autonomia operativa senza vincoli di orario di lavoro e di presenza senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del Committente;
b) a redigere tutte le relazioni richieste dal Committente sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dal Committente;
c) a rispettare le direttive di massima del Responsabile;
d) a rispettare le regole organizzative del Committente e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro;
e) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
f) a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo art. 10.
2 Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
Art.8) – Tempo dello svolgimento della prestazione
1. Il Collaboratore non avrà obbligo di orario e luogo.
2. Il Collaboratore, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la continuità e la completa esecuzione dell’attività affidatagli e per permettere al Committente di adempiere agli obblighi di rendicontazione delle spese del personale.
3. Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative del Committente. In particolare, il Collaboratore non potrà accedere alle strutture del Committente al di fuori dell’ordinario periodo lavorativo degli impiegati del Committente.
Art.9) – Obblighi del Committente
1. Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
a) a mettere a disposizione del Collaboratore, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all’esecuzione dell’attività, con particolare riguardo alle infrastutture, le attrezzature, i materiali e soprattutto le informazioni;
b) ad assicurare al Collaboratore, le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di igiene, previste dalla normativa in vigore;
c) a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 11.
Art.10) – Impedimento temporaneo della prestazione
1. La malattia e l’infortunio del Collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Come previsto dal legislatore, l’improvviso impedimento dovuto a malattia o infortunio non comporta l’automatica proroga del contratto.
3. Il Collaboratore può continuare la sua attività dopo la cessazione dell’impedimento, sempreché questo non si protragga per un periodo superiore a 60 gg..
4. Nei casi previsti dai commi precedenti sono dovuti al Collaboratore soltanto le prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Art.11) - Corrispettivo.
1. Il corrispettivo per l’attività del Collaboratore sarà pari a € 16.400,00 (sedicimila/400) lordi. Le parti convengono sul fatto che il compenso è proporzionato alla quantità ed alla qualità della attività richiesta. Il Committente dichiara, di comune accordo con il Collaboratore, che il presente rapporto, per la sua stessa natura, non comporta il maturare, a favore dello stesso, di alcun ulteriore diritto a pretendere o ricevere alcuna indennità di fine
rapporto o comunque altrimenti denominata. Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese documentate per viaggio e trasporto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale ove si trova la sede del committente, ivi compresa l’indennità per l’uso della propria vettura, indennità chilometrica che non potrà essere superiore alle tariffe ACI (il tutto non assoggettato a ritenuta);
2. Il corrispettivo verrà corrisposto con frequenza di pagamento mensile a mezzo bonifico bancario.
Art.12) – Oneri previdenziali e assistenziali
1. Oltre il corrispettivo di cui al precedente art. 11, il Committente verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali, a proprio carico ed a carico del Collaboratore.
Titolo III Scioglimento del rapporto
Art.13) – Scioglimento del contratto prima del termine
1. Fermo restando che il presente contratto si risolve al momento della realizzazione dell’attività eventualmente antecedente la scadenza prevista, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione prima della scadenza del termine finale per giusta causa o per giustificato motivo, dando in qust’ultimo caso un preavviso scritto all’altra parte con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
2. E’ fatta salva l’applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, del precedente art. 10.
3. Il Collaboratore potrà intrattenere rapporti di collaborazione anche con altri soggetti purché non in contrasto con gli impegni assunti con il Committente.
Titolo IV Disposizioni finali
Art.14) – Proprietà intellettuale
1. Il collaboratore sarà riconosciuto quale autore di eventuali nuovi procedimenti o prodotti risultanti dallo svolgimento dell’attività; sin d’ora il collaboratore concede gratuitamente al committente il diritto ad utilizzare economicamente quanto fosse moralmente a lui attribuito a seguito dell’attività svolta incluso il trasferimento a terzi di tale diritto.
2. Il collaboratore si impegna a mantenere segreta ogni informazione confidenziale di cui venisse a conoscenza e a non usare le informazioni confidenziali ricevute nell’ambito del presente accordo per qualsiasi altro scopo al di fuori di quanto oggetto del presente contratto. In particolare si impegna a non utilizzare né direttamente né indirettamente a proprio vantaggio alcuna delle informazioni riservate di cui fosse venuto a conoscenza
anche dopo la scadenza del presente accordo e per periodo illimitato. Tali informazioni non potranno essere rivelate per un periodo illimitato a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo risponderà della condotta attiva e/o omissiva con conseguente risarcimento del danno in favore del Committente.
Art.15) – Disposizioni fiscali, assistenziali e previdenziali di riferimento
1. Le parti si danno atto che il presente rapporto di collaborazione è sottoposto alla regolamentazione fiscale prevista dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR e alle disposizioni ad esso collegate. Trattasi pertanto di reddito assimilato a lavoro dipendente, e in virtù del richiamo operato dall’art. 52 del TUIR si applicheranno le regole dettate dall’art. 51 per il lavoro dipendente. Saranno pertanto operate le ritenute così come previsto dall’art. 23 del DPR 600 del 29 settembre 1973 sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo della collaborazione ragguagliati al periodo di paga. A tal fine il Collaboratore dichiara di non aver diritto ad alcuna detrazione fiscale. Il compenso è esonerato dall’applicazione dell’i.v.a. così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 del DPR 26/10/72 n. 633. Sul compenso saranno effettuate le ritenute previdenziali, per la quota a carico del Collaboratore, previste dalla legge 8/8/95 n.
335. Il Committente, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, ha provveduto all’iscrizione Inail del Collaboratore nella posizione assicurativa n. 06723555/79. Conseguentemente sulla base imponibile prevista al Collaboratore verrà trattenuto 1/3 di quanto il committente verserà per il pagamento della suddetta assicurazione. In considerazione di quanto sopra eventuali infortuni sul lavoro dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione del Committente per assolvere agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/4/1986 n° 131 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n° 642.
Art.16) – Consenso al trattamento dei dati personali
1. Il Collaboratore autorizza fin d’ora il Committente al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria.
2. Al Collaboratore spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.
3. Il committente si obbliga a trattare e a comunicare i dati del Collaboratore, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.
Art.17) – Controversie
1. In caso di controversie, foro competente è quello in cui ha sede il Committente.
Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale in possesso di ambo le parti in data 17/04/2015
Letto, approvato e sottoscritto.
Il collaboratore Il committente
Consorzio RFX Il Direttore
(xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx) (xxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 5) (Durata del contratto),
7) (Obblighi del collaboratore), 11) (Corrispettivo), 13) (Scioglimento del contratto prima del termine), 17) (Controversie)
Il collaboratore
(xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx)
PROGETTO ALLEGATO (Veltri)
Individuazione del progetto:
Modellizzazione dell’estrazione e accelerazione di ioni negativi in sorgenti per iniettori di particelle per fusione termonucleare e verifica con dati sperimentali.
Obiettivi:
Partecipazione alle attività di estrazione di fasci di ioni negativi presso l’esperimento NIO1.
Sviluppo di modelli per l’interpretazione dei dati raccolti e per il design di componenti aggiuntivo per l’esperimento (diagnostiche, etc..).
Confronto dei risultati dei modelli numerici sviluppati esistenti con i dati sperimentali raccolti mediante le varie diagnostiche dell’esperimento NIO1.
Partecipazione alle campagne di raccolta ed analisi dati della diagnostica mini- STRIKE, in funzione nei fasci di ioni negativi di NIFS (Giugno 2015) ed IPP (Ottobre 2015).
Partecipazione al progetto di dettaglio ed all’ottimizzazione degli esperimenti SPIDER e MITICA, con particolare attenzione all’acceleratore ed alla sorgente.
Mezzi e strumenti
-Esperimento NIO1 e relativi strumenti diagnostici.
-Suite di codici dedicati alla modellizzazione dell’acceleratore di ioni negativi (SLACCAD, OPERA, EAMCC, ACCPIC, BACKSCAT).
Organizzazione e coordinamento:
L’attività verrà svolta nel quadro delle attività di ricerca per lo sviluppo dell’iniettore di neutri per ITER condotte presso il gruppo FT e in stretto coordinamento con il programma di accompagnamento NBI.
L’attività è organizzata dal Responsabile del progetto, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; il coordinamento seguirà le disposizioni dell’Art. 6.2 d) del presente contratto.