REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. del
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI
Contratto d’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE – LOTTO 2”. Codice CIG – Codice CUP F74H17000820006
Importo netto lavori €
L’anno addì del mese di in Selargius, nella casa Comunale, sita in via Istria, n° 1, avanti a me Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Segretario Generale del Comune di Selargius, autorizzato a rogare gli atti nell’interesse dello stesso, si sono costituiti personalmente:
- per l’Ente: il Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Quartu Sant'Elena il 05/04/1966, Direttore dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Selargius, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, Codice Fiscale 80002090928 – Partita I.V.A. 00542650924, in virtù degli artt. 50, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del Decreto Sindacale protocollo n° 9504 del 08/03/2017;
per l’Appaltatore: il Sig. nato a ( ) il / / , Codice Fiscale , il quale mi dichiara di agire nel presente atto nella
sua qualità di dell'Impresa , di seguito
denominato "Appaltatore", con sede in ( ) nella via , n° , Partita IVA e Codice Fiscale , così come risulta dalla visura camerale effettuata in data / / in forza del collegamento telematico con la C.C.I.A.A. di
, acquisita agli atti e custodita unitamente al presente contratto;
I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciano di comune accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni. I predetti, inoltre, dichiarano dinanzi a me, Segretario Generale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere
pienamente consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta Comunale n° del / / , veniva approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE – LOTTO 2” dell'importo totale di € 230´000,00;
- con determinazione del Direttore dell’Area 6 n° del / / , veniva avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso da determinarsi tramite unico ribasso sull’importo posto a base di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto e veniva approvata la Scheda tecnica dell’opera;
- con determinazione del Direttore dell’Area 9 n. del / / , esperiti i controlli prescritti dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di “INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE – LOTTO 2”, all’impresa
, con sede legale in ( ), via n. , Partita IVA e Codice Fiscale , per un importo contrattuale pari a €
, compresi oneri della sicurezza di € 6´300,00 al netto dell’IVA e del ribasso d’asta , %;
- con determinazione del Direttore dell’Area 6 n° del / / , venivano impegnate le somme necessarie per il pagamento dei corrispettivi relativi all’esecuzione dei lavori, sui competenti capitoli di bilancio;
- si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della Legge n° 266/2002 e ss.mm.ii.;
Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto
segue:
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni: Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 163/2006 – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, per le sole parti in vigore;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e ss.mm.ii., per le
sole parti in vigore;
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145;
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento: Il Comune di Selargius, come sopra rappresentato, dal Direttore dell’Area Opere Pubbliche, Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, affida all’Impresa
, con sede legale in ( ), via n. , Partita IVA e
Codice Fiscale i lavori di “INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE –
LOTTO 2”, che accetta, a mezzo dell’Amministratore , Sig. , i lavori di cui all’oggetto. L’Appaltatore dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
Art. 3 - Importo del contratto: L'importo complessivo del contratto ammonta a €
(diconsi euro c / ) di cui € 6´300,00 quali oneri della sicurezza.
Tale importo corrisponde alla somma di € quale base d’asta depurato del ribasso di gara del , %.
Art. 4 - Regime IVA: II presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto all’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634. Per i lavori in oggetto l’aliquota IVA è pari al 10%.
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione: La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui al Capitolo – Imp. n.
esercizio per € “ ” e sul Capitolo Imp. esercizio per €
“ ”, Cod. bilancio centro di costo
;
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore: II presente contratto di appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 si intende stipulato A CORPO, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.
Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.
Art. 7 – Categorie dei lavori: La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto è la seguente:
Categoria OG1 - Importo: € 172.500,00 - Percentuale 100,00%;
Art. 8 - Nomina dell'esecutore: Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale, e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore: L'appaltatore
elegge domicilio nel seguente indirizzo: COMUNE DI SELARGIUS, Piazza Cellarium n. 1 – 09047 Selargius (CA).
La Direzione Lavori elegge domicilio nel seguente indirizzo: Area 6 Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Selargius.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari: I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
acceso presso , via , n. Comune di . In esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l’appaltatore assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l’appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore: L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa: L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3, del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, xx 00 x x.x.x. Xx xxxxxx di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell’incarico.
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Regolamento di Qualificazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme: L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Computo Metrico, nell'Elenco prezzo dei corpi d’opera e dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
3. D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore (qui chiamata in modo abbreviato "D. Lgs. n° 163/2006");
4. il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale"), per la parte ancora vigente;
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori,
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;
8. Decreto Ronchi D Lgs. n° 22/97 e s.m.i. sullo smaltimento rifiuti.
9. Delibera della Giunta Comunale n° 491/93 che impone la produzione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.
10. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.
11. - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (qui chiamata in modo abbreviato "D. Lgs. n° 50/2016");
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 14 - Adempimenti antimafia: Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R 03.06.1998, n° 252, non è stato necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore ad € .
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto: Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 16 – Subappalto:
A - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
B - L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve fare riferimento preciso alle disposizioni soprariportate (all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
C - Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/ 2016.
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela: L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore trasmette periodicamente con cadenza bimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in data / / numero INAIL .
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere: L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., ove previsto;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. (ove nominato), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (ove redatto) loro trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi della sicurezza (POS) redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto: A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € , ridotta del 50% in
quanto trattasi di impresa certificata, mediante polizza fìdejussoria n. ,
emessa in data / / dalla Società , Agenzia di
( ), e per tutta la durata dei lavori, con firma, legalizzata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, polizza redatta su schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell’Area Opere Pubbliche con determinazione n°
del / / . La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell’importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare dell’Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell’ammontare residuo dell’iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Ai sensi dell’articolo 35 c.18 del D.Lgs 50/2016, è prevista inoltre una Fideiussione a garanzia dell'eventuale anticipazione e in particolare:
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
- L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori: L'Appaltatore, ha inoltre stipulato la polizza di assicurazione n° , emessa in data / / dalla Società
, Agenzia di ( ), che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l’importo di € . La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € , polizza redatta su schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell’Area Opere Pubbliche con determinazione n° del / / . L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto: L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto, al Computo Metrico, all’elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto definitivo-esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile
2000, n° 145, sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i., b) il Capitolato Speciale d’Appalto, c) il Computo Metrico, d) gli elaborati grafici progettuali; e) l'elenco dei prezzi unitari dei corpi d’opera; f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. g) il cronoprogramma. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori: E’ onere a carico dell’Appaltatore provvedere, entro i primi dieci giorni dalla consegna dei lavori, al rilievo ed alla mappatura di tutti i sottoservizi esistenti nell’area oggetto d’intervento (è da intendersi che dovrà rilevare sia i sottoservizi eventualmente già indicati nel progetto sia quelli non indicati dallo stesso), con la restituzione grafica planimetrica ed altimetrica (su supporto magnetico formato .DWG) che verrà consegnata alla Direzione dei lavori. A seguito di detti rilievi l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento e smobilizzo del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di
ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo: L'occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall’individuazione, dall’uso e dall’eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell’Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori: La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016.
Art. 25 – Proroghe: L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori: L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore
dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori: Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante posta elettronica certificata, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto: Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue
spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo previsto dalla norma, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti: Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 30 - Revisione prezzi: Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. Le clausole di revisione dei prezzi, sono regolamentate dall’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Art.31 – Anticipazione: È prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 32-Pagamenti in acconto: Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati
all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni raggiunge l’importo di € 50´000,00 (euro cinquantamila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all’Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia: II pagamento della rata di saldo, comprensiva della ritenuta prevista all’art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato dì collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, per un importo pari al credito residuo e comunque non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art 34 - Ritardo nei pagamenti: In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 35 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori: L'appaltatore deve iniziare i lavori entro quattro giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 45 (giorni quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il Responsabile del
procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
Art. 37 – Penali: Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori non avvenga nei tempi fissati al momento della consegna dei lavori, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1,00 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Per il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,30 per mille dell’importo di contratto per ogni criterio non rispettato o reiterato.
Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione e/o eventuali inadempimenti in merito al mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.
Il Responsabile del procedimento avvia il procedimento di contestazione ai sensi della Legge 241/90 nei confronti dell’Esecutore, contenente la disposizione contrattuale violata, assegnando allo stesso il termine di quindici giorni consecutivi naturali per la presentazione delle controdeduzioni al fine di giustificare la mancata osservanza degli adempimenti. Entro i successivi quindici giorni il R.U.P., con motivato provvedimento a conclusione del procedimento, determina la penale che sarà applicata in sede di liquidazione.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che i mancati adempimenti non siano imputabili all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora i mancati adempimenti contrattuali determinino un importo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo di contratto, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti.
Art. 38 - Forma e contenuto delle riserve: L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Se sono
iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati: Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Art. 40 - Avviso ai creditori: A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 41 – Collaudo: II collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, da xxxxxxxsi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. II certificato di collaudo o regolare esecuzione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Sono inoltre ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art 42 - Difetti di costruzione: Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole: Ai sensi dell’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50,2016, qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve per cui importo economico possa variare tra il 5 e il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati degli articoli art.61 e 62
L.R. 5/2007 l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.
Art. 44 - Risoluzione del contratto: Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la
risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.
Art. 45 – Controversie: Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal D.Lgs. 50/2016, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori: Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’I.V.A.
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell'Ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant’altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002 e ss.mm.ii. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza; il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore: Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
j) le spese necessarie per garantire l’accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l’utilizzo di passerelle metalliche. Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:
k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie:
a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
b) giorni in cui non si è lavorato e motivo;
c) lavori eseguiti nella settimana;
l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere;
n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l’accesso sui luoghi di lavoro; le spese per la realizzazione in formato cartaceo in n. 3 copie dei disegni di contabilità (“come costruito – as built”) e della relativa documentazione fotografica giornaliera dell’intero intervento;
o) oneri relativi all’utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere.
Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione: L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs, 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:
- Responsabile del procedimento: xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008): xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- Direttore dei lavori: xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di ed esecuzione: xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 49 - Accesso agli atti: Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.
Art 50 - Richiamo per quanto non previsto: Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di
legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i., le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
Art. 51 - Clausole particolarmente onerose: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 – Subappalto Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori; Ari 24 - Sospensioni o riprese dei lavori: Art. 27 - Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 – Penali; Art. 41 – Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 – Controversie; Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore.
Art. 52 - Il Comune di Selargius, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività, dei servizi e l’assolvimento degli obblighi previsti nel presente atto.
La Ditta dichiara di aver preso visione e di accettare quanto statuito nel documento denominato “Patto di Integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, conformemente a quanto disposto dall’art. dall’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs n. 50/2016. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero 30 pagine per intero e n. 4 righe della trentunesima pagina. L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente ufficio del registro, in uno con il duplicato. Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
L’APPALTATORE (firmato digitalmente)
IL DIRETTORE D’AREA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)