PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
1. Contratto di assicurazione 4
2. Oggetto della copertura 4
3. Diritto di recesso 4
4. Modalità di denuncia di un sinistro 5
5. Come inoltrare un reclamo 6
6. Arbitrato 6
INFORMAZIONI GENERALI 7
1. DAN Europe Foundation 7
2. Informazioni sull’assicuratore 7
3. Tessera europea di assicurazione malattia 7
4. Mete sconsigliate dal governo del proprio paese di residenza 7
DEFINIZIONI GENERALI 8
ESCLUSIONI GENERALI 11
CONDIZIONI GENERALI 13
1. Precauzioni 13
2. Diritti dell’assicurato nel caso di sinistro con attinenza a tutte le sezioni 13
3. Sinistri 13
4. Frode 13
5. Diritti di terze parti 13
6. Giurisdizione 13
7. Condizioni mediche preesistenti 13
8. Spese non assicurate 13
9. Altre assicurazioni o indennità 14
10. Protezione dati 14
11. Sanzioni 14
SEZIONI DI COPERTURA 15
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA 15
1. Spese di emergenza medica e rimpatrio 15
2. Morte o invalidità permanente 15
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 1 17
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 1 17
SEZIONE 2: EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE 18
1. Spese mediche all’estero e di rimpatrio 18
2. Esclusioni applicabili solo alla sezione 2 18
ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL’ESTERO (applicabile solo alle Sezioni 1 & 2) 20
1. Assistenza medica 20
2. Assistenza di viaggio 20
3. Assistenza personale 20
Condizioni applicabili solo alle sezioni 1 & 2 20
Condizioni applicabili solo alla sezione 2: emergenze mediche non subacquee e 21
assistenza di viaggio all’estero
SEZIONE 3: SPESE LEGALI 22
1. Definizioni applicabili solo alla sezione 3 22
2. Copertura 22
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 3 22
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 3 23
SEZIONE 4: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 25
1. Copertura 25
2. Memorandum applicabile solo alla sezione 4 25
3. Esclusioni applicabili solo alla sezione 4 25
4. Condizioni applicabili solo alla sezione 4 26
SEZIONE 5: INFORTUNI SUBACQUEI DEGLI ALLIEVI 28
1. Copertura 28
2. Condizioni applicabili solo alla sezione 5 28
3. Modalità di denuncia di un sinistro (applicabile solo alla sezione 5) 29
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Questa polizza assicurativa per l’Attività Subacquea e i rischi ad essa connessi è sottoscritta da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore). Questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice sono basati sulle informazioni che Lei Ci ha fornito e costituiscono il contratto di assicurazione tra Lei e Noi. Ogni Assicurato è tenuto a leggere con attenzione questa polizza, il relativo Certificato Assicurativo ed ogni sua Appendice, a conservarli in un posto sicuro e a consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza o in caso di denuncia di un sinistro.
2
OGGETTO DELLA COPERTURA
L’ Assicuratore (a meno che non venga specificato diversamente) fornirà ad ogni Assicurato nominato nel Certificato Assicurativo, un’assicurazione nei modi descritti in ogni sezione di questa polizza, soggetta a termini, clausole, condizioni, limitazioni ed esclusioni meglio descritte nelle Esclusioni generali e Condizioni generali di copertura.
QUESTA NON È una polizza di assicurazione medica privata e fornisce copertura soltanto durante l’Attività Subacquea o nel caso di un Incidente o un’emergenza medica che si manifesti durante un Viaggio. Noi pagheremo per i trattamenti privati solo se non vi siano appropriati accordi sanitari reciproci in atto, se non vi siano servizi pubblici gratuiti disponibili o altre coperture assicurative sanitarie o di viaggio più specifiche. Ci riserviamo anche il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata a una struttura medica pubblica qualora sia ritenuto opportuno.
Nell’eventualità in cui diventi necessario un trattamento medico per il quale sia richiesto il rimborso, Xxx dovrà concedere, a Noi o a un Nostro rappresentante, l’accesso senza riserve a tutte le Sue cartelle cliniche e informazioni di carattere medico.
La polizza assicurativa è stata rilasciata su base non consigliata. Questo significa che Noi non le abbiamo fornito raccomandazioni specifiche ed è Sua responsabilità decidere se soddisfa le Sue esigenze.
3
DIRITTO DI RECESSO
1. Recesso dell’Assicurato
Il Suo diritto di recesso – Se, dopo aver acquistato questa assicurazione, l’Assicurato decide che non soddisfa i requisiti richiesti, preghiamo di contattare:
IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 0000
Xxxxx
Telefono: +39085-8930333
La polizza assicurativa deve essere disdetta entro 14 giorni dalla data di emissione e, a condizione che non siano state presentate richieste di risarcimento e che l’Assicurato non abbia viaggiato o fatto immersioni, il premio sarà rimborsato interamente.
2. Facoltà di recesso dell’Assicuratore
Dopo qualsiasi sinistro, la compagnia ha il diritto di annullare la polizza assicurativa dando all’Assicurato un preavviso scritto di 30 giorni, a condizione che tale preavviso venga dato entro 60 giorni dalla liquidazione o dal rifiuto della compagnia di coprire il sinistro. In caso di annullamento della Polizza assicurativa a seguito di un rifiuto della richiesta di rimborso, la compagnia rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, pagata per il Periodo di Assicurazione non goduto. Se la compagnia cancella la polizza assicurativa in seguito alla liquidazione del sinistro, non sarà dovuto alcun rimborso.
4
MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO
Se si presentano circostanze che potrebbero causare un sinistro ai sensi di questa polizza, l’Assicurato (o il proprio avvocato o il rappresentante legale), in relazione a qualsiasi sinistro, deve contattare non appena possibile il Nostro ufficio sinistri:
IDA Insurance Ltd - Dipartimento Reclami
DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street, Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telephone: x000 0000 0000
1. Fornire i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistro, assicurandosi che il Suo numero di tessera DAN o il numero di polizza assicurativa dichiarato nel Certificato Assicurativo, venga citato ogni volta che si contatta l’ufficio sinistri.
2. Completare e restituire il modulo di denuncia sinistro con tutta la documentazione da Noi richiesta. Tutti i sinistri devono essere comprovati da ricevute, valutazioni, rapporti medici, da parte della polizia o altri rapporti eventualmente applicabili e richiesti dall’Assicuratore. L’Assicuratore sarà in grado di processare il sinistro solo una volta che tutti i documenti richiesti siano stati forniti. Tenga presente che in certe circostanze è necessaria un’azione immediata per garantire che la Sua richiesta di risarcimento non sia compromessa.
Riguardo le richieste di risarcimento per Spese Mediche, l’Assicuratore deve essere informato tramite la propria Centrale d’Emergenza, attiva 24/7:
1. Non oltre 14 giorni dalla data dell’evento, o al primo episodio nel caso di eventi ripetitivi o, per eventi che si manifestano durante un Viaggio, entro 14 giorni dalla data del ritorno. Se ha acquistato l’estensione di polizza di “Travel No-Limits”, deve informarci del sinistro entro 14 giorni dall’accadimento o alla prima manifestazione.
2. La notifica per il risarcimento delle Spese Mediche deve essere fatta all’Assicuratore PRIMA CHE:
a. L’Assicurato sia ricoverato presso qualunque ospedale, clinica o casa di cura.
b. Xxxxxxx presi eventuali accordi per il rimpatrio e/o trasferimento.
c. Si provveda alla sepoltura, cremazione o trasporto del corpo dell’Assicurato.
d. Venga organizzato qualunque trasferimento dall’ospedale o vengano sostenute le spese per il ritorno a casa.
e. Vengano sostenuti eventuali altri costi.
Nel rispetto dei risarcimenti per le Spese Legali e La Responsabilità Civile Verso Terzi, l’Assicurato DEVE:
1. Evitare di ammettere responsabilità, o offrire/promettere pagamenti o indennizzi.
2. Notificare IMMEDIATAMENTE per iscritto all’ufficio sinistri ogni procedimento imminente, inchiesta, Incidente fatale o indagine che abbia attinenza con un Incidente che potrebbe portare ad una denuncia di sinistro.
3. Inoltrare IMMEDIATAMENTE all’ufficio sinistri nel momento in cui si ricevono, qualunque lettera, richiesta o atto giudiziario.
4. Attenersi alle Condizioni e procedure per richieste di risarcimento indicate nella polizza. Nel rispetto di tutti i risarcimenti, LEI È INOLTRE TENUTO A:
1. Fornire tutte le informazioni, la documentazione che l’Assicuratore potrebbe richiedere e rispettare le scadenze fissate dall’Assicuratore.
2. Rispettare le scadenze fissate dalle autorità giudiziarie per la rivelazione di informazioni, prove e documentazione.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI QUESTA POLIZZA POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FINE DEL RISARCIMENTO.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle sezioni specifiche di copertura presenti nella polizza. Ogni pagamento che le verrà erogato, sarà in Euro €.
I costi sostenuti in altre valute verranno convertiti in Euro € per il rimborso, al tasso di cambio applicabile alla data in cui Xxx ha sostenuto le suddette spese. Per le valute richieste per il pagamento delle fatture, si applicherà il tasso ufficiale di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Laddove la Banca Centrale Europea non dovesse avere un tasso di cambio pubblicato per la valuta della fattura, sarà utilizzato un meccanismo di cambio ufficiale e alternativo, a discrezione dell’Assicuratore.
5
COME INOLTRARE UN RECLAMO
È Nostra intenzione fornire un servizio eccellente a tutti gli Assicurati. Tuttavia, riconosciamo che ci possono essere occasioni in cui si ha la percezione che questo non sia stato raggiunto. Se Lei non è soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio che riceve, la preghiamo di rivolgersi a:
Gestione dei Reclami IDA Insurance Limited DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street Ta’ Xbiex
XBX 1431
Malta
Oppure invii un’e-mail all’attenzione dell’Amministratore Delegato a: xxxx@xxxxxxxx.xx
Se Lei è ancora insoddisfatto, può chiedere assistenza presso:
Office of the Arbiter for Financial Services
1st Floor
St. Calcedonius Square Floriana
FRN 1530
Malta
Per ulteriori informazioni: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Può anche richiedere assistenza all’Autorità per i reclami dei consumatori del Suo Paese di Residenza. Ulteriori informazioni sono disponibili qui
L’esistenza di questa procedura di reclamo non compromette alcun diritto di azione legale nei confronti di IDA Insurance Limited (l’Assicuratore).
6
ARBITRATO
Arbitrato in riferimento a tutte le Sezioni, ad esclusione della Sezione 3 – Spese Legali.
Se dovessero essere riscontrare delle differenze in merito all’importo dovuto ai sensi della polizza assicurativa (salvo casi con ammissione di colpa), tali differenze verranno sottoposte ad un arbitro, che verrà nominato dalle parti, in conformità alle disposizioni di legge vigenti a Malta.
In alternativa, Lei può accedere alla piattaforma dedicata alla Risoluzione delle Dispute Online (ODR) al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx
La piattaforma ODR è pensata per facilitare la comunicazione tra l’Assicurato, l’Assicuratore e un organo di risoluzione delle controversie. Si tratta di un’organizzazione imparziale o un individuo che aiuta i consumatori e gli operatori finanziari a risolvere delle eventuali controversie, fuori dal tribunale. Secondo la legge Europea, le risoluzioni di controversie alternative (ADR) possono essere usate per qualunque controversia si dovesse generare da un contratto tra l’Assicuratore e il consumatore, sia che il prodotto sia stato acquistato online o offline e sia che l’Assicurato e l’Assicuratore abbiano base nello stesso Paese EU o che siano in paesi diversi.
La piattaforma ODR utilizza solo organismi di risoluzione delle controversie approvati dai rispettivi governi nazionali per gli standard di qualità relativi ad onestà, trasparenza, efficacia e accessibilità. Inoltre la piattaforma ODR semplifica il processo di ADR fornendo traduzioni automatiche in tutte le lingue dell’UE, nonché informazioni e supporto in tutto il mondo.
Lei può esercitare un diritto di azione contro l’Assicuratore, solo quando una controversia viene riportata ad un arbitro e una sentenza emessa.
INFORMAZIONI GENERALI
1 DAN EUROPE FOUNDATION
Questa polizza assicurativa per l’Attività Subacquea ed i rischi ad essa associati è stata rilasciata appositamente dall’Assicuratore per gli iscritti alla DAN Europe Foundation residenti nei paesi e nei Territori che risiedono sotto la responsabilità della DAN Europe Foundation. È intendimento del DAN Europe che tutti i cittadini o i residenti dei territori elencati nella lista dei paesi DAN Europe (disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xxx) possano sottoscrivere e diventare membri della Fondazione. Tuttavia, i cittadini o i residenti dei paesi al di fuori dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea, pur avendo il diritto di iscriversi e acquisire tutti i benefici ed i servizi riservati ai membri, possono essere soggetti a delle restrizioni nell’acquisizione dei prodotti assicurativi.
Se Lei è cittadino o residente in uno di questi paesi, Le raccomandiamo di contattare l’Assicuratore prima di acquistare l’iscrizione e l’assicurazione, per confermare quali benefici Le spettano e assicurarsi che i documenti d’iscrizione siano emessi correttamente.
2
INFORMAZIONI SULL’ASSICURATORE
Tutte le coperture assicurative previste da questa polizza sono fornite da IDA Insurance Limited (l’Assicuratore), registrata a Malta (n. C36602).
IDA Insurance Limited è autorizzata e regolata dalla Malta Financial Services Authority (Servizio di Autorità Finanziaria di Malta) ed opera nell’area dell’Unione Europea e nell’Area Economica dell’Unione Europea nell’ambito della libera prestazione di servizi.
3
TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
L’Assicuratore raccomanda a tutti gli Assicurati, residenti in Unione Europea, di dotarsi di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). La tessera è gratuita e dà diritto all’assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell’UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza. Le tessere sono emesse dall’ente assicurativo del Paese di Residenza. In Italia, la tessera può essere richiesta alla propria ASL di appartenenza.
4
METE SCONSIGLIATE DAL GOVERNO DEL PROPRIO PAESE DI RESIDENZA
Questa polizza assicurativa fornisce copertura anche per i Viaggi verso una destinazione per la quale il governo del Suo Paese di Residenza sconsiglia di recarsi. La copertura è soggetta ai termini e alle condizioni di questa polizza assicurativa.
Nel caso in cui il governo del Suo Paese di Residenza dovesse sconsigliare il Viaggio, potremmo non essere in grado di fornire un’adeguata Assistenza Medica Sanitaria tramite la nostra Centrale Operativa di Emergenza, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tale assistenza medica d’emergenza potrebbe includere, a titolo esemplificativo, l’evacuazione e/o il rimpatrio.
DEFINIZIONI GENERALI
In tutti in casi in cui le parole o le frasi che seguono compaiono in grassetto e in corsivo nella presente polizza, avranno il significato seguente:
1. Per Centrale d’Emergenza
Si intende il servizio di assistenza che offriamo a tutti gli Assicurati, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, tramite un fornitore esterno.
2. Per Incidente
Si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che capiti ovunque nel mondo, in un momento ed in un luogo specificamente precisabili. La definizione include:
x. Xxxxxxxxxx e patologia da decompressione (inclusa MDD, se diagnosticata da Noi).
b. Asfissia di origine non patologica.
c. Intossicazione acuta o avvelenamento dovuto all’ingestione o all’assorbimento di sostanze.
d. Annegamento.
e. Ipotermia da esposizione o assideramento direttamente causati da un incidente a un mezzo di trasporto, inclusi naufragio o incagliamento, altrimenti inevitabili.
f. Insolazione e colpo di calore.
g. Ferite e traumi in generale, inclusi quelli causati da flora e fauna.
3. Per Trasporto Aereo
Si intendono il trasporto a bordo di un velivolo o le fasi di imbarco/sbarco, prima e dopo un volo.
4. Per Lesione Fisica
Si intende un infortunio identificabile, che:
a. sia causato da un Incidente, e
b. indipendentemente da ogni altra causa, ad eccezione di malattie direttamente causate da, o di trattamenti medici o chirurgici resi necessari dalla lesione subita, provochi il decesso o l’invalidità del subacqueo, entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
5. Per Complicazioni della Gravidanza
Si intendono quelle condizioni che richiedono la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d’aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabili. La definizione Complicazioni della Gravidanza include anche il parto cesareo d’urgenza non programmato, la gravidanza extra - uterina e l’aborto spontaneo. Nelle Complicazioni della Gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l’iperemesi gravidica, la preeclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.
6. Per Paese di Origine
Si intende il paese dal quale Lei proviene e/o di cui ha la cittadinanza. In caso di decesso, se questo rientra nella polizza stipulata, la salma può essere rimpatriata in questo paese, sempre che la causa della Sua morte non sia esclusa dalla polizza.
7. Per Paese di Residenza
Si intende il Paese di Residenza permanente indicato dall’Assicurato nel momento in cui sottoscrive la polizza assicurativa. Dovrebbe essere il paese nel quale si ha il diritto di ricevere gratuitamente i servizi sanitari pubblici.
8. Per Attività subacquea
Si intende:
x. Xxxxxxxxxx Subacquea Ricreativa o Tecnica con autorespiratore o rebreather, dal momento in cui viene sollevato il Giubbotto ad Assetto Variabile/ rebreather e indossato per entrare in acqua, fino al momento in cui si esce totalmente dall’acqua e l’autorespiratore / xxxxxxxxxx non viene poggiato al suolo.
b. Apnea o Snorkeling, dal momento in cui si entra in acqua fino al momento in cui si esce.
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Per Agenzia Didattica
Si intendono le federazioni e/o le organizzazioni nazionali con compiti di addestramento e controllo delle attività di immersione, affiliate alla R.S.T.C. o alla C.M.A.S., e/o le organizzazioni nazionali di controllo che stabiliscono e pubblicano linee guida e suggerimenti per l’attività di immersione per i loro membri.
Per Appendice
Si intende il documento di conferma scritto di eventuali modifiche apportate alla Polizza assicurativa da parte dell’Assicuratore.
Per Franchigia
Si intende la quantità di denaro che l’Assicurato pagherà per un sinistro, come indicato nel Certificato Assicurativo.
Per Apnea
Si intende un’Attività Subacquea in cui si trattiene il respiro, senza l’uso di un autorespiratore.
Per Negligenza Grave
Si intende un’azione o un’omissione che rappresenta una grave disattenzione per la propria sicurezza o per la sicurezza di altri verso i quali è ragionevolmente richiesto un certo obbligo di diligenza. Questo include, ma non si limita all’intraprendere un’Attività Subacquea senza avere il brevetto e/o il livello di esperienza necessari per quel tipo di attività; la violazione volontaria e ingiustificata degli standard dell’Agenzia Didattica che autorizza ad insegnare; l’utilizzo di autorespiratori che non sono stati manutenuti in accordo con le specifiche del produttore.
Per Assicurato / Lei / Suo
Si intende un individuo o una società che nel Certificato Assicurativo figura/no come il/i soggetto/i assicurato/i.
Per Assicuratore/Noi/Nostro/Ci
Si intende l’International Diving Assurance Ltd, DAN Building, Level 1, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx.
Per Viaggio
Si intende un Viaggio al di fuori del Paese di Residenza dell’Assicurato, che non venga effettuato a scopo lavorativo, tranne che per le professioni indicate sotto la definizione di Subacquea Professionale e che non duri più a lungo del numero di giorni indicati nel Certificato Assicurativo.
Per Perdita di un Arto
Si intende la perdita per separazione fisica di una mano all’altezza o al di sopra del polso o di un piede all’altezza o al di sopra della caviglia, e implica la perdita totale e irrecuperabile dell’uso della mano, del braccio o della gamba.
Per Spese Mediche
Si intendono le spese necessariamente sostenute dall’Assicurato per eventuali trattamenti medici, ospedalieri, chirurgici, manipolativi, terapeutici, a raggi X o infermieristici, incluso il costo delle furniture mediche e del noleggio dell’ambulanza, altre spese mediche di trasferimento dal luogo dell’Incidente al centro più vicino per la somministrazione delle necessarie cure mediche, ma non include i prodotti farmaceutici acquistati dall’Assicurato come paziente in day hospital.
Per Rimpatrio Medico
Si intendono le spese approvate dall’Assicuratore in quanto necessarie per provvedere al rimpatrio dell’Assicurato nel Paese di Residenza, secondo le modalità più idonee da un punto di vista medico ed economico, incluso, ove opportuno, il trasporto tramite aeroambulanza.
Per Malattie Mentali
Si intende una condizione caratterizzata dalla presenza di sintomi come deliri, allucinazioni, disturbi psicologici, disturbi dell’umore, comportamenti irrazionali prolungati o ripetuti, che compromettono sia temporalmente che permanentemente la funzione mentale di una persona. Alcuni esempi di Malattie Mentali includono fobie, stress, depressione, disturbi d’ansia, schizofrenia, disturbi alimentari, comportamenti di dipendenza, attacchi di panico.
Per Periodo di Assicurazione
Si intende il Periodo di Assicurazione specificato nel Certificato Assicurativo.
Per Invalidità Totale Permanente
Si intende una condizione che impedisca totalmente all’Assicurato di svolgere qualsiasi lavoro o occupazione e che si protrae da almeno dodici mesi, al termine dei quali non si ravvisa alcuna speranza di miglioramento.
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Per Certificato Assicurativo
Si intende il documento che fornisce all’Assicurato una conferma scritta della copertura per il Periodo di Assicurazione.
Per Condizioni Mediche Preesistenti
Si intendono tutte le condizioni mediche per le quali l’Assicurato ha già ricevuto una consulenza o un trattamento medico, prima di sottoscrivere l’assicurazione.
Per Subacquea Professionale
Si intendono le attività di addestramento per le Attività Subacquee, compresi tutti i servizi di supervisione, formazione o di guida forniti da istruttori subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee.
Per Subacquea Ricreativa
Si intendono tutte le Attività Subacquee effettuate dall’Assicurato, sia come allievo che non, incluse:
a. Attività subacquea con uso di aria compressa.
b. Attività subacquea con uso di aria arricchita “Nitrox”, con una percentuale fissa di ossigeno fino al40%.
c. Speleologia subacquea e immersioni in relitto, sempre che l’Assicurato abbia ricevuto la corretta formazione e che possieda un brevetto adatto, con penetrazioni subacquee svolte nelle zone di grotte e relitti in cui penetra la luce naturale e dove l’entrata resta sempre visibile, ad un massimo di 40 metri dalla superficie, incluse distanze verticali e orizzontali.
Per Rimpatrio della Salma
Si intende il trasporto della salma dell’Assicurato nel Paese di Residenza o nel Paese di Origine, a condizione che la causa della Sua morte non sia esclusa dalla polizza.
Per Residenza
Si intende l’indirizzo di residenza fornito nel momento in cui è stata stipulata la polizza o il rinnovo della stessa, riportato sul Certificato Assicurativo.
Per Subacquea Scientifica e Divulgativa
Si intendono Attività Subacquee condotte esclusivamente per scopi scientifici di carattere generale, inclusi ma non limitati a studio e ricerca, conservazione e protezione ambientale, documentazione e informazione scientifica e tecnica. Tali attività devono essere condotte contestualmente alla prestazione lavorativa dell’Assicurato, sia esso impiegato o libero professionista, nel rispetto dei parametri indicati nelle definizioni di Subacquea Ricreativa, Subacquea Tecnica, Apnea e Snorkeling.
Per Snorkelling
Si intende l’attività svolta in acqua con l’uso di maschera, snorkel e pinne.
Per Subacquea Tecnica
Si intendono le immersioni in circuito aperto o rebreather effettuate con l’uso di miscele variabili di gas (azoto-elio- ossigeno, note anche come Trimix o elio-ossigeno, dette anche Heliox) a profondità non superiori a 130 metri e che non eccedano la raccomandazione medica di una pressione parziale dell’ossigeno di 1.4 ATA durante la parte fonda dell’immersione, di 1.6 ATA durante la fase di decompressione e 3.95 ATA di Azoto. Su presentazione scritta di un profilo completo di immersione e delle misure di sicurezza e di supporto proposte, l’Assicuratore potrebbe considerare di fornire un’assicurazione subacquea specifica per ogni immersione che ecceda i 130 metri e/o la massima pressione parziale di gas consentita come descritto sopra. La Subacquea Tecnica include anche immersioni con penetrazione in relitto e immersioni in grotta, indipendentemente dalla distanza percorsa.
Per Territorio/Territori
Si intendono i paesi del DAN Europe. La lista dei paesi DAN Europe può essere consultata su xxx.xxxxxxxxx.xxx
Per Terrorismo
Si intende l’uso della violenza a fini politici, incluso il ricorso ad atti violenti allo scopo di generare terrore tra l’opinione pubblica. Per qualunque azione, causa o altro procedimento in cui gli Assicuratori ritengano che, ai sensi delle disposizioni di questa clausola, eventuali perdite, danni o distruzioni non siano coperti da questa assicurazione, l’onere della prova che tali perdite, danni o distruzioni rientrino nella copertura assicurativa è a carico dell’Assicurato.
Per Malattia Imprevista
Si intende una malattia inaspettata ed acuta di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una Condizione Medica Preesistente nota all’Assicurato.
Le parole di genere maschile includono anche il genere femminile.
ESCLUSIONI GENERALI
1. Questa assicurazione non copre:
a. I soggetti che praticano Attività Subacquee, se tali soggetti:
i. Hanno 75 anni o più, a meno che 30 giorni prima di rinnovare o stipulare l’assicurazione non abbiano consultato uno specialista e presentato un referto medico con certificazione “Fit-to-Dive” per le Attività Subacquee che intendono svolgere, sottoscritto dall’Assicuratore il quale, dopo un confronto con il proprio consulente medico, abbia accettato che l’Assicurato sia idoneo a svolgere Attività Subacquee.
ii. Risiedono al di fuori dei Territori del DAN Europe, a meno che non sia specificatamente confermato per iscritto nella polizza.
b. Perdite, danni, Lesioni Fisiche, decesso, malattia, costi e spese che potrebbero essere dovuti o correlati a:
i. Lavoro manuale, attività commerciali o professioni pericolose di qualunque tipo, svolti dal Lei durante il Suo Viaggio.
ii. Atti intenzionali, dolosi o criminali da parte dell’Assicurato, o violazione di leggi o decreti da parte dell’Assicurato o dovuti a Grave Negligenza.
iii. Partecipazione a sport professionistici o sport pericolosi di qualsiasi genere diversi dall’Attività Subacquea.
c. L’importo della Franchigia mostrata nel Certificato Assicurativo.
d. I sinistri causati o derivati da qualsiasi Condizione Medica Preesistente.
e. I sinistri causati o derivanti da:
i. Xxxxxxxx o ferite auto-inflitte in modo volontario, effetti di intossicazione da alcolici o farmaci (ad eccezione delle sostanze farmacologiche assunte in conformità a un trattamento prescritto e diretto da un medico regolarmente iscritto all’Ordine, a esclusione dei farmaci per la cura della tossicodipendenza), alcolismo, tossicodipendenza, ingestione di solventi, malattie sessualmente trasmesse, viaggi effettuati contro il parere del medico o nel caso in cui lo scopo del viaggio sia quello di ricevere cure mediche.
ii. Malattie Mentali.
iii. Infarto del miocardio e le sue conseguenze, fatta eccezione per la prima assistenza medica di emergenza per stabilizzare le condizioni medica dell’Assicurato, ove tali eventi siano imprevisti e inattesi.
iv. Xxxxx e rotture sottocutanee dei tendini, a meno che tali malattie non siano la conseguenza di una causa esterna e violenta assicurata.
v. Virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e/o da qualsiasi malattia correlata all’HIV, inclusa la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e/o da qualsiasi derivazione mutante.
vi. Malattie epidemiche e pandemiche di qualsiasi tipo, a meno che non siano specificamente incluse nella sezione “Estensioni di copertura” del Certificato Assicurativo.
f. Morte, lesioni, malattie o invalidità direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a intenzioni suicide dell’Assicurato o tentato suicidio o esposizione deliberate al pericolo (tranne che nel tentativo di salvare una vita umana).
g. Guerra, invasione, azioni di nemici, atti ostili (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile o qualsiasi azione, condizione, operazione bellica o incidente di guerra.
h. Azione bellica da parte di forze militari regolari o irregolari o agenti civili, o qualsiasi azione intrapresa da un governo, un’autorità sovrana o da ogni altra autorità, al fine di ostacolare o difendersi da un attacco in corso o previsto.
i. Insurrezione, ribellione, rivoluzione, tentativo di usurpazione del potere o rivolta popolare o qualsiasi azione intrapresa da autorità governative o militari per ostacolare o difendersi da tali operazioni.
j. Esplosioni, o utilizzo di armi di distruzione di massa, con o senza ricorso a fissione o fusione nucleare, armi chimiche, biologiche, radioattive o agenti simili, da parte di chiunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
k. Atti di Terrorismo o qualsiasi azione intrapresa nel tentativo di impedire un atto di terrorismo imminente, reale o presunto.
ESCLUSIONI GENERALI
l. Xxxxxxx, distruzione, danni, costi o spese causati da onde di pressione provocate da aerei o altri velivoli che viaggiano a velocità sonica o supersonica.
m. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da:
i. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da combustibili nucleari o da scorie nucleari generate dalla combustione di combustibili nucleari.
ii. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di esplosivi, strutture nucleari o dei relativi componenti nucleari.
n. Calamità naturali.
2. L’Assicuratore non sarà responsabile per richieste di indennizzo direttamente o indirettamente correlate a:
a. Spese o cure mediche prescritte o somministrate da un membro della famiglia dell’Assicurato.
b. Spese o cure mediche non ritenute necessarie, oppure trattamenti di natura non medica.
c. Trattamenti estetici, complicazioni successive a vaccinazioni o trattamenti effettuati da chiropratici e osteopati.
d. Azioni per danni intentate in una corte legale situata al di fuori dei Territori DAN Europe, a meno che tale azione non sia esplicata sotto le leggi applicabili all’interno dei Territori. Se le azioni per danni sono intentate in una corte legale posta al di fuori dei Territori e non subordinate alle leggi applicabili all’interno dei Territori, la copertura dovrà essere limitata ai costi, alle spese ed ai riconoscimenti che sarebbero attribuiti seguendo le leggi di Malta.
e. Azioni intentate in una corte legale situata all’interno dei Territori per applicare una sentenza straniera sia tramite accordi reciproci o di altra natura.
CONDIZIONI GENERALI
1. Precauzioni
L’Assicurato ha l’OBBLIGO di:
a. Prendere ogni ragionevole precauzione per impedire il verificarsi di un evento che potrebbe comportare un sinistro ai sensi di questa polizza, e adottare tutte le misure necessarie alla protezione e al recupero dei beni assicurati.
b. Non prenotare o praticare Attività Subacquee o Viaggi contro il parere medico.
2. Diritti dell’Assicuratore nel caso di sinistro con attinenza a tutte le Sezioni
a. L’Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, per richieste di indennizzo o di risarcimento danni, e potrà agire a sua discrezione nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro.
b. L’Assicuratore potrà agire in qualunque momento, a suo nome o a nome dell’Assicurato, per ottenere il recupero di tutte o di parte delle Spese Mediche di emergenza o delle spese di rimpatrio, o per garantire il rimborso in caso di liquidazione del sinistro e l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.
3. Sinistri
Se si presentano delle circostanze che potrebbero comportare un sinistro ai sensi della presente polizza, l’Assicurato è tenuto a seguire la procedura descritta in dettaglio nelle “Modalità di denuncia di un sinistro” della Sezione Informazioni Generali.
4. Frode
Se una richiesta di indennizzo è fraudolenta, per qualsiasi ragione, o se l’Assicurato o chiunque agisca a Suo nome fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti, o ricorre a pratiche fraudolente per ottenere le prestazioni a cui dà diritto questa polizza, il pagamento delle prestazioni dovute sarà sospeso.
5. Diritti di terze parti
Né questa polizza né ogni altro documento rilasciato ai sensi di questa polizza, conferirà benefici di alcun tipo a terze parti. Nessuna terza parte potrà far valere le condizioni di questa polizza o altre disposizioni contenute in qualunque documento rilasciato ai sensi di questa polizza. Questa clausola non influirà in alcun modo sui diritti dell’Assicurato (in qualità di assegnatario o in altro modo), né sui diritti dei beneficiari.
6. Giurisdizione
La legge applicabile dovrà essere la legge di Malta, a meno che l’Assicurato sia residente in Unione Europea o nell’Area Economica Europea. In tal caso la legge da applicare sarà quella del Paese di Residenza dichiarato al momento della sottoscrizione della polizza e/o a meno che non sia espressamente previsto diversamente da una legge inderogabile.
7. Condizioni Mediche Preesistenti
Se le conseguenze di un Incidente sono aggravate da una Condizione Medica Preesistente, di cui l’Assicurato soffriva già prima dell’Incidente, l’importo per il risarcimento dell’infortunio sarà pari alla somma che si ritiene ragionevolmente dovuta se tali conseguenze non fossero state tanto aggravate.
8. Spese non assicurate
Se gli Assicuratori hanno sostenuto per conto dell’Assicurato dei costi e delle spese che non sono coperti da questa assicurazione, o costi e spese supplementari o maggiorati a causa del mancato adempimento dei termini, delle condizioni, delle disposizioni e delle limitazioni di questa Polizza da parte dell’Assicurato, in tal caso l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare agli Assicuratori tali costi e spese, entro 30 giorni dalla richiesta degli Assicuratori.
CONDIZIONI GENERALI
9. Altre assicurazioni o indennità
Questa polizza assicurativa è una polizza secondaria che copre Incidenti o Malattie Inaspettate non coperte da altre polizze assicurative. Ogni altra polizza che l’assicurato possiede e che copre lo stesso rischio, è considerata “assicurazione primaria”.
1. Gli Assicuratori non chiederanno alcun contributo in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato, in relazione alla richiesta di pagamento delle prestazioni come specificato nella Sezione Morte o Invalidità Permanente.
2. Gli Assicuratori chiederanno contributi in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato se:
a. C’è un’assicurazione valida che copre lo stesso sinistro, nel qual caso questa Polizza verrà applicata solo per la copertura della differenza dell’importo pagato in virtù di detta altra assicurazione, o che sarebbe stato pagato se questa polizza non fosse stata stipulata.
b. L’Assicurato cerca di ottenere un indennizzo per lo stesso sinistro tramite un’altra assicurazione, nel qual caso gli Assicuratori saranno tenuti solo al pagamento della proporzione della quota di loro competenza per il sinistro in oggetto e delle relative spese.
10. Protezione dati
Dati personali – L’Assicuratore, in qualità di titolare del Trattamento di Xxxx, è autorizzato alla raccolta, alla conservazione e al trattamento di dati personali e sensibili relativi all’Assicurato (ovvero il diretto interessato) per determinati scopi consentiti dalla legge. Tutti i dati sono gestiti nel rispetto nella normativa Europea 2016/679 GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). Accettando questa polizza, l’Assicurato autorizza l’Assicuratore al trattamento dei dati e, se ritenuto necessario dall’Assicuratore, può passare queste informazioni a terze parti in accordo con la normativa Europea 16/679 GDPR, al fine di adempire agli obblighi previsti dalla polizza. L’Assicurato può richiedere una copia del Trattamento dei Dati previsto dalla Polizza ed esercitare i propri diritti in quanto diretto interessato, in accordo con la normativa Europea 2016/679 GDPR.
11. Sanzioni
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o fornire alcun beneficio elencato qui di seguito nella misura in cui la fornitura di tale beneficio esponga il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.
SEZIONI DI COPERTURA
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA
Con la presente, l’Assicuratore acconsente che, qualora si verificasse un Incidente durante un’Attività Subacquea ed entro il Periodo di Assicurazione, lo stesso pagherà all’Assicurato o in Sua vece, le Spese Mediche ragionevolmente sostenute e, se necessario, il Rimpatrio Medico o il Rimpatrio della Salma a seguito di un Incidente e l’Invalidità Totale Permanente o l’indennità in caso di morte, soltanto dopo che la richiesta di xxxxxxxx sia comprovata.
L’Assicurato sarà coperto durante lo svolgimento dell’Attività Subacquea, in base alle prestazioni assicurative specificate in seguito e fino ai massimali indicati nel Certificato Assicurativo, a condizione che, in seguito a un consulto con i propri specialisti, gli Assicuratori ritengano che tali spese siano necessarie a fini medici e che i costi siano ragionevoli.
Solo in riferimento alle coperture offerte in questa Sezione, la definizione di Attività Subacquea include le seguenti operazioni:
a. Assemblaggio/smontaggio e controllo dell’attrezzatura subacquea.
b. Vestizione e svestizione.
c. Carico e scarico dell’attrezzatura subacquea su un mezzo di trasporto al fine di dirigersi verso o di tornare da un sito di immersioni.
d. Imbarco o sbarco su/da un mezzo nautico per immersioni.
e. Ricarica delle bombole.
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SPESE DI EMERGENZA MEDICA E RIMPATRIO
1. Spese Mediche che l’Assicurato dovrà pagare o che Noi decideremo di pagare per conto dell’Assicurato, nel Suo Paese di Residenza o all’estero. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, Spese Mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’Assicurato in ospedale).
2. Spese di Rimpatrio o costi supplementari per il ritorno dell’Assicurato al Paese di Residenza, incluso il rientro in aeroambulanza, qualora l’Assicuratore sia dell’opinione che questo sia necessario da un punto di vista medico.
3. Rimpatrio della Salma al Paese di Residenza, al Paese di Origine o i costi aggiuntivi per le spese del funerale al di fuori del Paese di Residenza e del Paese di origine.
4. Costi di ricerca e recupero della salma, che abbiano successo o meno.
5. Le spese aggiuntive di permanenza (solo il costo della stanza) e di viaggio che incorrono inevitabilmente, previa
Nostra approvazione.
Inoltre, se a seguito di un Incidente:
6. Si rende necessario il trasporto medico di emergenza o l’ospedalizzazione o entrambi, per l’Assicurato, il Suo soccorritore o una terza parte e se, durante o come risultato di un tentativo di salvataggio effettuato dall’Assicurato o dal Suo soccorritore, l’attrezzatura subacquea dell’Assicurato o del Suo soccorritore, viene persa o abbandonata, Noi indennizzeremo l’Assicurato o il Suo soccorritore entro i limiti previsti dal Certificato Assicurativo.
7. Diaria ospedaliera: se l’Assicurato resta in ospedale per più di 24 ore si provvederà al pagamento di una prestazione supplementare per ciascun giorno di ricovero, fino al numero massimo di giorni specificato nel Certificato Assicurativo. Prima di poter effettuare il pagamento dobbiamo ricevere un certificato medico rilasciato dall’ospedale o dal centro medico curante, contenente la descrizione e l’indicazione della causa dell’incidente e della durata del ricovero in ospedale o presso il centro medico.
8. Dopo un trattamento medico, all’Assicurato viene prescritta una protesi necessaria a seguito di un infortunio indennizzabile e che, dopo un consulto con il Nostro consulente medico, l’Assicuratore accetta di coprire questi costi fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
9. Se i Nostri consulenti medici considerano prescrivibili trattamenti medici specializzati, incluse le prime cure intensive post-traumatiche, la riabilitazione e il trattamento post-traumatico, l’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato per il costo di questi trattamenti, fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
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MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE
1. Con la presente l’Assicuratore accetta che qualora si verificasse un Incidente mortale durante un’Attività Subacquea entro il Periodo di Assicurazione, esso pagherà all’Assicurato o a Suo nome il beneficio in caso di morte fino al massimale dichiarato nel Certificato Assicurativo.
Il pagamento del beneficio morte è soggetto alle seguenti condizioni:
a. Il decesso avvenga entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
b. Limitazione per Immersioni Tecniche − Se al momento dell’Incidente, l’Assicurato stava facendo Immersioni Tecniche, il limite massimo della copertura sarà di 6.000,00 €.
c. Le somme dovute da Noi in seguito alla presentazione di una denuncia di sinistro per cui è prevista un’Indennità in caso di morte verranno pagate agli eredi legali dell’Assicurato, in base ad evidenze legali e atti notarili.
d. Nessun autorespiratore sia stato modificato senza prima l’autorizzazione del produttore.
2. Gli Assicuratori accettano che, qualora si verificasse un Incidente durante l’Attività Xxxxxxxxx, che abbia come conseguenza la morte o l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, essi pagheranno al o per conto dell’Assicurato le prestazioni assicurative, in conformità a quanto specificato nel Certificato Assicurativo e nella ‘Tabella delle Invalidità Permanenti’, dopo che si sarà provveduto alla verifica completa della richiesta di indennizzo.
Il pagamento di indennità di Invalidità Totale Permanente è soggetto alle seguenti condizioni:
a. Il rimborso non sia dovuto ai sensi di più di una delle voci della ‘Tabella delle Invalidità Permanenti,’ in considerazione delle conseguenze di un Incidente avvenuto a un Assicurato, e
b. La somma totale dovuta all’Assicurato ai sensi di quanto disposto in questa Sezione per uno o più sinistri, non superi la somma più alta assicurata ai sensi di una delle voci contenute nella ‘Tabella delle Invalidità Permanenti’ o aggiunte a questa sezione tramite successive integrazioni. Tuttavia l’Assicuratore pagherà in aggiunta le Spese Mediche e di Rimpatrio, fino al massimale assicurato.
c. Ai sensi delle voci da a) a j) della ‘Tabella delle Invalidità Permanenti’, il danno avvenga entro dodici mesi dalla data dell’Incidente, l’invalidità duri per dodici mesi e, al termine di questo periodo non si ravvisi alcuna speranza di miglioramento.
d. Nessun autorespiratore sia stato modificato senza prima l’autorizzazione del produttore.
TABELLA DELLE INVALIDITÀ PERMANENTI
Le percentuali indicate qui di seguito rappresentano una percentuale della somma assicurata in virtù dell’indennità in caso di Invalidità Totale Permanente, specificata nel Certificato Assicurativo. La copertura è applicata in caso di perdita totale permanente degli arti o delle parti del corpo specificate qui di seguito:
a. | Perdita totale (anatomica o funzionale) della vista, di due o più arti o di un occhio e un arto | 100% |
b. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di un occhio o di un arto | 50% |
c. | Perdita totale della voce o completa sordità da entrambe le orecchie | 100% |
d. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di una spalla, un gomito, un fianco, un ginocchio, una caviglia o un polso | 20% |
e. | Completa sordità da un orecchio | 15% |
f. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di: | |
• Un pollice | 15% | |
• Un dito indice | 10% | |
• Ogni altro dito della mano o di un alluce | 3% | |
• Ogni altro dito dei piedi | 1% | |
g. | Perdita di: |
• Entrambe le mani o entrambi i piedi | 100% | |
• Una mano e un piede | 100% | |
• Vista da entrambi gli occhi | 100% | |
h. | Perdita totale della vista da un occhio e perdita di una mano o di un piede | 100% |
i. | Perdita di una mano o di un piede | 50% |
j. | Perdita di equilibrio dovuta a danno vestibolare irreversibile, tale da compromettere il normale equilibrio / la deambulazione autonoma | 50% |
Per perdita di una mano o di un piede si intende la perdita anatomica, all’altezza o al di sopra del polso e della caviglia. Per perdita della vista da uno o da entrambi gli occhi si intende la perdita irreversibile della funzione visiva.
Se, in seguito a un Incidente, l’Assicurato subisce più di uno dei danni sopra elencati, l’indennizzo avviene solo per il danno maggiore.
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ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
Questa Sezione non copre gli Incidenti dovuti o conseguenti, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, a quanto segue:
1. La partecipazione dell’Assicurato a:
a. Servizi od operazioni navali, militari o aeronautiche.
b. Pesca subacquea ricreativa, se condotta con autorespiratore o in aree dove tale attività è interdetta.
c. Pesca subacquea professionale.
d. Attività mirate a battere record di qualsiasi tipo, fatto salvo per la partecipazione a competizioni ufficiali e riconosciute.
e. Al di fuori di ciò che si definisce Subacquea Ricreativa, Subacquea Tecnica, Subacquea Professionale, Subacquea Scientifica e Divulgativa, Apnea e Snorkeling.
f. Attività subacquee di tipo commerciale, industriale o professionale che non rientrino nella definizione di
Subacquea Professionale.
2. Subacquea tecnica oltre i 130 metri, a meno che non sia approvata per iscritto dall’Assicuratore.
3. Ogni Attività Subacquea che superi la pressione parziale di Ossigeno oltre 1,6 ATA e di Azoto oltre 5,6 ATA, a meno che non sia approvata per iscritto dall’Assicuratore.
4. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall’Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
5. La gravidanza e le sue conseguenze.
6. Perdita e/o danni ad oggetti personali e/o all’attrezzatura subacquea derivante dall’uso di qualunque imbarcazione.
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CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 1
1. Se un Assicurato intraprenderà una delle sopracitate attività subacquee escluse, che espone l’Assicurato a rischi maggiori senza prima notificarlo agli Assicuratori ed ottenendo il loro benestare scritto (e soggetto al pagamento di un premio addizionale che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere in considerazione di questo accordo), allora nessuna richiesta sarà indennizzabile per quanto riguarda qualsiasi Incidente che possa derivarne.
2. Nessuna Spesa Medica o altri costi saranno da Noi sostenuti quando il servizio medico nazionale del vostro Paese di Residenza o località dell’Incidente fornisce i propri servizi gratuitamente per gli Incidenti derivanti dall’Attività Subacquea, a meno che gli Assicuratori, a loro discrezione e dopo essersi consultati con i propri consulenti medici, decidano diversamente. Gli Assicuratori si riservano il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata ad una struttura pubblica qualora sia opportuno.
3. Nel caso in cui un Assicurato dovesse subire Lesioni Fisiche derivate dal ricaricare le bombole subacquee, la copertura è subordinate al fatto che l’Assicurato sia in possesso di un brevetto attivo per svolgere tale attività.
SEZIONE 2: EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL’ESTERO
Gli Assicuratori accettano di fornire all’Assicurato la copertura e i servizi di assistenza specificati qui di seguito e fino ai massimali indicati nel Certificato Assicurativo, in seguito a un Incidente o a una Malattia Imprevista che dovessero verificarsi durante un Viaggio nel corso del Periodo di Assicurazione.
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SPESE MEDICHE ALL’ESTERO E DI RIMPATRIO
L’Assicuratore accetta che in seguito a un Incidente o a una Malattia Imprevista durante un Viaggio al di fuori del proprio Paese di Residenza e nell’ambito del Periodo di Assicurazione, pagherà all’Assicurato o per Suo conto:
1. Trasporto medico di emergenza verso la struttura idonea più vicina.
2. I costi del primo accertamento medico effettuati in seguito ad un emergenza medica al di fuori del proprio Paese di Residenza, che l’Assicurato sia ricoverato o meno, previa Nostra approvazione.
3. Le Spese Mediche per cure ambulatoriali al di fuori del proprio Paese di Residenza con Nostra approvazione.
4. Le Spese Mediche che risultino dal ricovero dell’Assicurato in ospedale al di fuori del proprio Paese di Residenza, inclusi i costi e le spese per oneri medici, chirurgici, ospedalieri, infermieristici ed i costi necessari per i ragionevoli esami clinici ed i farmaci prescritti dall’ospedale, entro i massimali stabiliti nel Certificato Assicurativo.
5. Le Spese di Rimpatrio di soggetto convalescente verso il proprio Paese di Residenza, con le modalità che, secondo Noi, sono più idonee alle condizioni mediche dell’Assicurato. Se Noi lo riteniamo necessario, copriremo anche l’assistenza medica durante il trasporto dell’Assicurato.
6. Il Rimpatrio della Salma al Paese di Residenza o Paese di Origine, o i costi aggiuntivi per il funerale al di fuori del
Paese di Residenza o del Paese di Origine.
7. Se il Certificato Assicurativo indica “Covid-19” come incluso nella sezione “Estensioni di copertura”, l’Assicuratore pagherà a o per conto dell’Assicurato le seguenti spese, fino ai limiti indicati nel Certificato Assicurativo:
a. Le Spese Mediche conseguenti al ricovero in un ospedale o in un centro medico al di fuori del proprio Paese di Residenza.
b. Sistemazione extra (solo il costo della camera) al di fuori del proprio Paese di Residenza e/o spese di Viaggio
aggiuntive se si perde un biglietto di ritorno prenotato in precedenza.
c. Le spese per il funerale al di fuori del Paese di Residenza o per il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel Paese di Residenza, ma non le spese per il funerale o la sepoltura nel Paese di Residenza.
A condizione che:
i. L’Assicurato fornisca una prova scritta di un test molecolare con risultato di positività al Covid-19.
ii. L’Assicurato risulti positivo al Covid-19 durante un Viaggio al di fuori del proprio Paese di Residenza e durante il Periodo di Assicurazione.
iii. I costi e le spese siano ragionevoli e approvati dall’Assicuratore.
iv. La copertura del Covid-19 inizia dopo quattordici (14) giorni completi dalla data di attivazione di questa copertura assicurativa.
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ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2
Questa sezione non copre alcuna malattia o Lesione Fisica direttamente o indirettamente conseguente da queste situazioni:
1. Se l’Assicurato:
a. Conduce o è passeggero di una bicicletta, una moto, un quad o viaggia in veicoli elettrici o a motore di qualsiasi tipo.
b. Viaggia su Trasporti Aerei se non come passeggero su di un aeromobile con licenza gestito da un vettore aereo con licenza commerciale.
c. Partecipa a sport professionali o sport rischiosi di ogni genere (esclusa l’attività subacquea).
2. Sono escluse le cure dentali dovute a infortuni non subacquei. Saranno comunque coperte le cure dentali di emergenza per l’immediato sollievo dal dolore (solo per denti naturali) in seguito a Incidente indennizzabile, fino ad un massimo di 500,00 €.
3. Sono esclusi gli infortuni derivanti dal parto o da eventuali Complicazioni della Gravidanza insorte negli ultimi 3 mesi di gestazione.
ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL’ESTERO ( APPLICABILE SOLO ALLE SEZIONI 1 & 2)
1. Assistenza Medica
1. Monitoraggio medico – quando sia richiesto da parte dell’Assicurato o da un membro della Sua famiglia, Noi otterremo le informazioni mediche, per quanto disponibili, dal personale medico locale e le riferiremo ai familiari dell’Assicurato o al Suo datore di lavoro. Se l’Assicurato è impossibilitato a contattare la famiglia o il datore di lavoro, Noi continueremo a fornire questo servizio finchè l’Assicurato non sarà dimesso dall’ospedale.
2. Assistenza di Viaggio
1. Biglietti per un membro della famiglia o per un amico – se durante un Viaggio l’Assicurato è ricoverato in ospedale per più di 5 giorni consecutivi e se le Sue condizioni cliniche non permettono il Rimpatrio Medico e se la famiglia, un compagno di viaggio o un amico non sono già con l’Assicurato, Noi metteremo a disposizione i biglietti del treno o dell’aereo in classe economica per permettere a tale persona di raggiungere ed assistere l’Assicurato. Noi forniremo soltanto le spese di Viaggio per una persona e tutti i costi per la permanenza locale sono esclusi e non di nostra responsabilità.
2. Biglietti per i minori a carico - se durante un Viaggio l’Assicurato subisce una Lesione Fisica o è colpito da una malattia che lo rende incapace di prendersi cura di uno o più figli minori, Xxx organizzeremo e pagheremo le spese per il loro Viaggio di rientro al Paese di Residenza nel modo ragionevolmente più economico possibile.
3. Spese di viaggio aggiuntive: se durante un Viaggio al di fuori del Paese di Residenza, l’Assicurato e/o il Suo compagno di viaggio dovessero perdere un biglietto di ritorno già prenotato per il Paese di Residenza per via di un’emergenza medica che coinvolge l’Assicurato o un membro della Sua famiglia che risulta beneficiario della suddetta polizza assicurativa, l’Assicuratore organizzerà a Xxx spese un biglietto di ritorno al Paese di Residenza, per l’Assicurato e il Suo compagno di viaggio, nel modo ragionevolmente più economico possible, fino al massimale mostrato nel Certificato Assicurativo.
3. Assistenza personale
1. Trasmissione di messaggi urgenti – se, durante un Viaggio all’estero, l’Assicurato è impossibilitato ad inviare messaggi urgenti alla famiglia, la Nostra Centrale d’Emergenza inoltrerà questi messaggi alle persone indicate dall’Assicurato.
2. Assistenza con le lingue straniere – se durante un Viaggio all’estero ed in seguito ad un’emergenza medica, l’Assicurato o la Sua famiglia ha problemi a comunicare nella lingua locale riguardo l’emergenza medica e questo problema non può essere risolto telefonicamente, la Nostra Centrale d’Emergenza renderà disponibile un interprete a spese dell’Assicurato.
CONDIZIONI (APPLICABILI SOLO ALLE SEZIONI 1 E 2)
La copertura ai sensi delle sezioni 1 e 2 è soggetta a:
1. Se le conseguenze di un Incidente risultano peggiorate o incrementate da condizioni o invalidità fisiche dell’Assicurato che erano presenti prima che si verificasse l’Incidente, l’importo del risarcimento dovuto ai sensi di questa polizza, corrisponderà all’importo che, ragionevolmente, sarebbe stato pagato se tali conseguenze non fossero state peggiorate o incrementate.
2. La notifica di qualsiasi Incidente che causi o possa causare Spese Mediche, morte o invalidità che rientra nelle definizioni di questa polizza deve essere inviata agli Assicuratori nel tempo ragionevolmente più breve possibile, e l’Assicurato deve sottoporsi al più presto possibile alle cure di un medico debitamente qualificato. Prima di inviare una richiesta per l’indennizzo di morte, sarà necessario inviarci, qualora Noi lo considerassimo necessario, un certificato attestante la “causa di morte” ed un rapporto autoptico.
3. L’Assicuratore sarà tenuto a coprire le richieste di rimborso per le Spese Mediche, solo se l’Assicuratore viene informato prima di eventuali costi che devono essere sostenere tramite la Centrale d’emergenza operativa 24/7 e se tali costi vengono autorizzati dall’Assicuratore.
4. L’Assicuratore sarà tenuto a risarcire l’Assicurato o i Suoi rappresentanti una volta che tutti i rapporti medici, le note e la corrispondenza che si riferiscono ad una richiesta di indennizzo o ad una Condizione Medica Preesistente ad essa correlata, vengano messe a disposizione del consulente medico nominato da o per conto dell’Assicuratore e che a tale consulente medico venga consentito di visitare l’Assicurato ogniqualvolta lo riterrà opportune, allo scopo di esaminare la pratica del sinistro.
5. Noi non sosterremo costi telefonici o di connessione internet o altre spese sostenute per preparare o inoltrare una richiesta di indennizzo contro di Noi, eccetto per quei costi ragionevoli e necessari per garantire che l’Assicurato possa ottenere da Noi l’assistenza di emergenza. I costi per le comunicazioni avvenute più di 72 ore dopo il primo contatto dell’Assicurato con la Nostra Centrale d’Emergenza sono quindi esclusi.
6. Se durante un Viaggio l’Assicurato viene involontariamente trattenuto in una regione o in un Paese in cui le Esclusioni Generali di cui ai punti 1.g, 1.h o 1.i potrebbero limitare la Sua assicurazione in caso di Incidente, sospenderemo provvisoriamente tali esclusioni e offriremo all’Assicurato fino a 7 giorni di copertura a partire dal giorno in cui, secondo Noi, è stato commesso un atto violento, a condizione che l’Assicurato compia ogni ragionevole sforzo per lasciare quella regione o quel Paese il prima possibile.
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 2: EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL’ESTERO
1. La copertura per EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL’ESTERO è valida per il numero di giorni indicato nel Certificato Assicurativo e decorre dal momento dell’inizio del viaggio, ovvero da quando l’Assicurato ha lasciato il Proprio Paese di Residenza, fino alla fine del Viaggio, ma comunque non oltre la scadenza della polizza.
2. La copertura per Malattie Inaspettate, che non sono causate da o connesse all’Attività Subacquea, inizia dopo 5 giorni a decorrere dalla data di attivazione di questa polizza assicurativa. Questa condizione si applica solo nel caso di nuovi acquisti di polizza o di rinnovi effettuati in ritardo rispetto alla data di scadenza dell’assicurazione.
SEZIONE 3: SPESE LEGALI
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DEFINIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 3
1. Per Rappresentante si intende l’avvocato, o altro soggetto qualificato, che è stato nominato dagli Assicuratori
affinché agisca per conto dell’Assicurato, in conformità alle condizioni di questa Sezione.
2. Per Data dell’Avvenimento si intende la data dell’evento che potrebbe portare alla denuncia del sinistro. Se ci sono più eventi originati dalla stessa causa che si verificano in momenti diversi, per Data dell’Avvenimento si intende la data in cui ha avuto luogo il primo di tali eventi.
3. Per Costi e Spese si intendono tutti i costi necessari che il Rappresentante può ragionevolmente addebitare in base a parametri standard.
4. Per Incidente Assicurato si intende un evento che si verifica durante l’Attività Subacquea dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato ha dovuto sostenere delle spese legali.
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COPERTURA
Nel caso in cui si verifichi un Incidente Assicurato, l’Assicuratore pagherà i Xxxxx e le Spese ragionevolmente sostenuti per la difesa dell’Assicurato in un’azione legale (anche penale) a Suo carico, che non è coperta da una polizza di responsabilità civile.
Inoltre l’Assicurato sarà coperto per i costi sostenuti dagli avversari nelle cause civili, qualora l’Assicurato sia stato condannato a pagarli per ordine del tribunale o in base al Nostro accordo.
L’Assicuratore pagherà i Costi e le Spese a carico di un Rappresentante designato dall’Assicuratore. Il limite massimo che l’Assicuratore pagherà per tutte le richieste di indennizzo che derivano da uno o più eventi che insorgano allo stesso tempo o dalla stessa causa, è stabilito nel Certificato Assicurativo o quanto sia stato convenuto dall’Assicuratore.
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ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 3
Gli Assicuratori non saranno responsabili per:
1. Le richieste presentate all’Assicuratore oltre 180 giorni dopo che l’Assicurato sia venuto a conoscenza dell’Incidente Assicurato.
2. Un incidente o un evento avvenuto prima dell’inizio di questa copertura.
3. I Xxxxx e le Spese sostenuti prima dell’accettazione scritta del sinistro da parte dell’Assicuratore.
4. Le richieste relative a malattie o Lesioni Fisiche che si manifestano in modo graduale o non sono causate da un
Incidente specifico o improvviso.
5. La difesa dei diritti legali dell’Assicurato (ove diversi da quelli specificati in precedenza), mentre è coperta la difesa in caso di controquerela a Suo carico da parte di terzi.
6. Multe, sanzioni, indennizzi o risarcimento danni che un Assicurato sia stato condannato a pagare da un tribunale o da un’altra autorità.
7. Un Incidente Assicurato provocato intenzionalmente dall’Assicurato.
8. Un’azione legale intrapresa dall’Assicurato che non sia stata concordata con gli Assicuratori o con il loro Rappresentante, o qualora l’Assicurato ostacoli in qualunque modo l’operato degli Assicuratori o del loro Rappresentante.
9. Una denuncia inerente ad una presunta disonestà od a presunti comportamenti violenti dell’Assicurato.
10. Una richiesta inerente ad espressioni scritte o verbali ai danni della reputazione dell’Assicurato.
11. Una controversia con gli Assicuratori non contemplata nel seguente punto 4.18 (Condizioni applicabili solo alla Sezione 3).
12 Qualunque azione diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di una Autorità Amministrativa o Fiscale.
13. I Xxxxx e le Spese sostenuti nel caso in cui il Rappresentante gestisca il sinistro in base ad un accordo che preveda il pagamento delle sue prestazioni solo in caso di successo.
14. I Costi e le Spese di un Rappresentante che non è stato approvato per iscritto dall’Assicuratore.
15. Una denuncia contro gli Assicuratori od i propri agenti.
16. Una richiesta di indennizzo sporta contro l’Assicurato derivante da una qualsiasi attività diversa dalle Attività Subacquee.
17. Una richiesta che abbia attinenza con la Subacquea Scientifica e Divulgativa.
18. Una richiesta che abbia attinenza con la trombosi venosa profonda o i relativi sintomi, in conseguenza di un trasporto aereo.
19. Qualsiasi sinistro coperto da altre polizze assicurative, o che potrebbe essere coperto da altre polizze assicurative se questa polizza non fosse in essere.
20. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
4
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 3
1. Gli Assicuratori di seguito convengono nel fornire la copertura assicurativa ai sensi di questa sezione fintanto che:
a. L’Incidente Assicurato è limitato ad incidenti derivanti dalle sue Attività Subacquee.
b. La Data dell’Avvenimento dell’Incidente Assicurato ricade entro il periodo di copertura assicurativa;
c. Qualunque procedimento legale, sia civile che penale, sarà trattato da una corte o da altri enti approvati dall’Assicuratore;
d. Questa copertura non è già fornita dalla sezione responsabilità civile verso terzi di questa polizza.
Gli Assicuratori forniranno assistenza in appello o difenderanno un appello a condizione che l’Assicurato informi gli Assicuratori, entro i limiti di tempo concessi, che vuole appellarsi. Prima che gli Assicuratori paghino i costi legali dell’appello, gli Assicuratori devono convenire che ci siano buone probabilità che l’appello abbia successo.
2. Gli Assicuratori copriranno Costi e Spese legali e processuali per difendere i diritti legali dell’Assicurato derivanti dalle Attività Subacquee a condizione che l’assicurazione di responsabilità civile e professionale verso terzi:
x. Xxx valida ed in corso; e
b. Abbia risarcito fino ai massimali assicurati dalla polizza; o
c. Non possa rispondere perché non assicurato o l’assicurazione non sia operativa nelle circostanze particolari.
3. L’Assicurato deve:
a. Cercare di evitare qualsiasi evento che possa causare una richiesta di indennizzo.
b. Adottare tutte le misure ragionevoli per far sì che qualsiasi somma che gli Assicuratori debbano pagare sia la più bassa possibile.
c. Inviare qualsiasi informazione che gli Assicuratori richiedano per iscritto.
d. Fornire agli Assicuratori tutti i dettagli di qualsiasi richiesta al più presto possibile e fornire agli Assicuratori
qualsiasi informazione di cui gli Assicuratori abbiano bisogno.
4. Gli Assicuratori possono incaricarsi di svolgere, in nome dell’Assicurato, qualsiasi richiesta di indennizzo o procedimento legale in qualsiasi momento, e possono negoziare qualsiasi rivendicazione in nome dell’Assicurato.
5. L’Assicurato è libero di scegliersi un Rappresentante (inviando agli Assicuratori il nome e l’indirizzo di una persona qualificata) se:
a. Gli Assicuratori decidono di avviare un procedimento giudiziario e si renda necessario nominare un avvocato per rappresentare gli interessi dell’Assicurato in questo procedimento; o
b. Vi sia un conflitto di interessi; gli Assicuratori, ma solo in circostanze eccezionali, possono decidere di non accettare la scelta dell’Assicurato. Se in queste circostanze vi è disaccordo circa la scelta del Rappresentante, l’Assicurato può scegliere un’altra persona adeguatamente qualificata.
6. In tutti i casi, con esclusione di quelli di cui al precedente punto 5, gli Assicuratori sono liberi di scegliere il proprio
Rappresentante.
7. Ogni Rappresentante sarà incaricato dagli Assicuratori a rappresentare l’Assicurato secondo le condizioni standard di nomina degli Assicuratori. Il Rappresentante deve collaborare pienamente in qualsiasi momento con gli Assicuratori.
8. Gli Assicuratori avranno un contatto diretto con il Rappresentante.
9. L’Assicurato deve collaborare pienamente con gli Assicuratori e con il Rappresentante e deve tenere aggiornati gli
Assicuratori sul progredire della rivendicazione.
10. L’Assicurato deve fornire al Rappresentante qualsiasi informazione richiesta dagli Assicuratori.
11. L’Assicurato deve informare gli Assicuratori se qualcuno avanza delle offerte per risolvere la denuncia.
12. Se l’Assicurato non accetta un’offerta ragionevole per risolvere la richiesta di indennizzo, gli Assicuratori possono rifiutarsi di pagare ulteriori Costi e Spese.
13. Gli Assicuratori possono decidere di indennizzare all’Assicurato l’importo del risarcimento dei danni che l’Assicurato richiede, o che viene richiesto nei loro confronti, invece di avviare o proseguire un procedimento legale.
14. L’Assicurato deve informare il Rappresentante di avere Xxxxx e Spese imponibili, accertate o controllate, se gli
Assicuratori lo richiedono.
15. L’Assicurato deve adottare tutte le misure per recuperare i Costi e le Spese che gli Assicuratori devono pagare e deve restituire agli Assicuratori gli eventuali Costi e le Spese che sono state recuperate.
16. Se il Rappresentante rifiuta di continuare ad agire per conto dell’Assicurato o se l’Assicurato licenzia un Rappresentante, la copertura che gli Assicuratori forniscono avrà immediato termine, a meno che gli Assicuratori concordino di nominare un altro Rappresentante.
17. Se l’Assicurato accetta di pagare un sinistro o decide di rifiutarne il pagamento senza il consenso degli Assicuratori, o non fornisce adeguate istruzioni al Rappresentante, la copertura che gli Assicuratori forniscono avrà immediato termine e gli Assicuratori avranno il diritto di recuperare eventuali Costi e Spese già pagati.
18. Se gli Assicuratori e l’Assicurato non concordano sulla scelta di un Rappresentante o sulla conduzione di un procedimento, gli Assicuratori e l’Assicurato possono scegliere un’altra persona debitamente qualificata per dirimere la questione. Gli Assicuratori e l’Assicurato devono entrambi accettare la scelta di questa persona per iscritto. In mancanza di ciò gli Assicuratori chiederanno al presidente di una società legale di rilevanza nazionale di scegliere una persona adeguatamente qualificata. Tutti i costi necessari a risolvere il disaccordo devono essere pagati dalla parte le cui argomentazioni saranno state respinte.
19. Gli Assicuratori non pagheranno nessun sinistro coperto da altre polizze, né le richieste che avrebbero potuto essere coperte da qualsiasi altra polizza, se questa copertura non esistesse.
20. Oltre agli Assicuratori, l’Assicurato è l’unica persona che può far valere in tutto o in parte la presente Sezione e i diritti e gli interessi derivanti o connessi ad essa.
21. Questa Sezione sarà regolamentata dalle leggi del Paese di Residenza dell’Assicurato.
SEZIONE 4: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1
COPERTURA
1. Con la presente l’Assicuratore accetta di risarcire all’Assicurato tutte le somme che egli sarà legalmente o civilmente tenuto a pagare in seguito a Lesioni Fisiche o danni a proprietà causati in modo accidentale mentre svolge Attività di Subacquea Professionale nel Proprio Paese di Residenza, o in qualunque altro posto nel mondo, durante un Viaggio fuori dal Proprio Paese di Residenza, fino al massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
2. Resta inteso che:
a. La copertura di cui alla presente Sezione non si applica se la responsabilità è coperta da altra assicurazione vigente, e che la copertura è sempre soggetta ai termini, alle estensioni, alle esclusioni e alle condizioni indicate nel presente documento.
b. Le licenze commerciali, di esercizio e di occupazione del Paese di Residenza dell’Assicurato e/o di dove l’Assicurato opera a livello professionale siano rispettate ed osservate.
c. Le Attività di Subacquea Professionale ed i servizi siano condotti in maniera sicura e prudente e nel rispetto delle definizioni di Subacquea Ricreativa e Tecnica.
d. Le spese legali e altri costi sostenuti per la difesa legale dell’Assicurato potranno essere pagati entro il limite del massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
2
MEMORANDUM APPLICABILE SOLO ALLA SEZIONE 4
Gli Assicuratori pagheranno inoltre, se approvate, le spese legali sostenute nel Paese di Residenza dell’Assicurato relative a eventi indennizzabili ai sensi di questa Sezione della Polizza, per:
1. Rappresentanza nel corso di un’eventuale inchiesta del medico legale o di indagini condotte in caso di Incidente
mortale.
2. Difesa in procedimenti legali presso una sezione penale di un tribunale.
3
ESCLUSIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 4
L’assicurazione prevista in questa sezione non copre la responsabilità per:
1. Ricarica delle bombole, fornitura, leasing o noleggio di attrezzature subacquee.
2. Lesioni Fisiche o malattie derivate da uso di autorespiratori che sono stati modificati senza l’autorizzazione del produttore.
3. Lesioni Xxxxxxx o malattie causate ad altre persone nel corso del loro lavoro o durante la partecipazione a o l’esecuzione di un contratto con l’Assicurato, il cui scopo principale sia la sola prestazione di lavoro.
4. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall’Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
5. Perdita di o danneggiamento di proprietà possedute dall’Assicurato o in cura, custodia o controllo all’Assicurato.
6. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà derivanti dall’attività di pesca subacquea svolta dall’Assicurato.
7. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà:
x. Xxxxxxx dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi veicolo per cui sia richiesta l’assicurazione da qualsiasi normativa sulla circolazione stradale su qualsiasi strada, ai sensi di tale normativa.
b. Causate dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’Assicurato di qualsiasi aeromobile o imbarcazione nautica.
8. Lesioni Fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà (dopo che abbiano cessato di essere in possesso di o sotto il controllo dell’Assicurato) derivanti da qualsiasi bene o prodotto progettato, fabbricato, costruito, modificato, riparato, manutenzionato, trattato, venduto, ceduto o distribuito dall’Assicurato.
9. Lesioni personali o Lesioni Fisiche o perdita di, danneggiamento a o perdita d’uso di proprietà direttamente o indirettamente causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione.
10. Il costo della rimozione, dell’eliminazione o del risanamento dell’infiltrazione, dell’inquinamento o delle sostanze contaminanti.
11. Multe, sanzioni, danni punitive o esemplari.
12. Per l’esposizione intenzionale di clienti o allievi a pressioni parziali di gas maggiori di 1.6ATA di ossigeno e di 5.6ATA di azoto, a meno che per tali immersioni i limiti di cui sopra per l’ossigeno siano superati al fine di massimizzare la sicurezza della decompressione.
13. Ogni tipo di Attività Subacquea commerciale che non rientri nella definizione di Subacquea Professionale.
14. Qualsiasi attività relativa alla Subacquea Scientifica e Divulgativa.
15. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
4
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 4
1. LEGISLAZIONE APPLICABILE — La legislazione vigente è quella del Paese di Residenza dell’Assicurato. Ogni cambio di residenza deve essere comunicato all’Assicuratore per iscritto. L’Assicuratore provvederà a modificare i documenti di assicurazione e a comunicare l’eventuale impossibilità di fornire copertura nel nuovo Paese di Residenza indicato dall’Assicurato.
2. CLAUSOLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO — La responsabilità totale degli Assicuratori ai sensi della presente sezione a pagare danni e/o costi ricorrenti ed onorari e spese non deve superare l’importo indicato nel Certificato Assicurativo nei confronti di una qualsiasi richiesta di indennizzo o serie di richieste derivanti da un singolo evento contro l’Assicurato.
3. VINCOLO DI SOLIDARIETA’ — In caso l’evento lesivo sia conseguenza di più cause concorrenti con la condotta dell’Assicurato, la copertura sarà operante solo nei limiti della percentuale di responsabilità che risulterà definitivamente accertata a carico dell’Assicurato stesso, anche nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria dell’Assicurato fosse solidale e lo obbligasse per l’intero.
4. CLAUSOLA SULLE RESPONSABILITÀ RECIPROCHE — Si dichiara e si stabilisce che, qualora nell’assicurazione sia stata nominata più di una parte in qualità di “Assicurato”, la copertura prevista da questa Sezione verrà applicata come se a ciascuna di dette parti fossero state rilasciate Assicurazioni individuali. Resta inteso che la responsabilità totale degli Assicuratori non dovrà superare il Massimale indicato nel Certificato Assicurativo.
5. CLAUSOLA SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL SINISTRO — Non appena possibile l’Assicurato dovrà informare per iscritto gli Assicuratori, fornendo tutti i dettagli dell’accaduto, in merito ad eventuali avvenimenti che potrebbero dar luogo a una denuncia di sinistro ai sensi di questa Sezione, o al ricevimento da parte dell’Assicurato della notifica di una denuncia di sinistro o dell’istituzione di un procedimento a Suo carico. L’Assicurato non dovrà ammettere responsabilità né concordare la liquidazione di un sinistro senza il consenso scritto degli Assicuratori, che avranno il diritto di prendere in carico e condurre a nome dell’Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni nei confronti di terzi o altro, e potrà agire a sua discrezione nelle trattative, nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro. L’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza che essi potrebbero ragionevolmente richiedere.
6. CLAUSOLA DI FRANCHIGIA — L’indennizzo previsto da questa sezione della polizza non copre l’importo della Franchigia specificata nel Certificato Assicurativo, che dovrà essere detratto da ogni pretesa di perdita o danneggiamento di proprietà.
7. PERDITE IN SERIE — Tutte le richieste derivanti da o attribuibili alla stessa causa di perdita o serie di perdite saranno considerate da questa polizza come una sola perdita, indipendentemente dal numero delle parti lese, dei richiedenti o dei beneficiari.
8. CLAUSOLA DI SCADENZA — Gli indennizzi previsti da questa Sezione della Polizza resteranno in vigore fino a 60 mesi dopo la data di scadenza di questa assicurazione, solo in relazione a sinistri verificatisi prima della data di scadenza della stessa. Tutte le richieste di indennizzo ricevute dall’Assicurato per sinistri che si sono verificati prima della scadenza dell’assicurazione, notificate agli Assicuratori nel corso di questo periodo di 60 mesi, saranno considerate come presentate durante il Periodo di Assicurazione, e questo comporta il rispetto dei termini, delle esclusioni e delle condizioni della Polizza da parte dell’Assicurato, incluso l’obbligo di informare immediatamente gli Assicuratori nel caso in cui esso venga a conoscenza di eventi che potrebbero portare a una richiesta di indennizzo ai sensi di questa Polizza.
9. In qualunque momento l’Assicuratore potrà risarcire l’Assicurato per un sinistro o una serie di sinistri di cui alla Sezione 4 di questa polizza - responsabilità civile, pagandogli l’importo corrispondente al massimale (dopo aver detratto la somma o le somme già versate a titolo di danni) o un importo inferiore con il quale tale sinistro o tali sinistri possano essere liquidati, e dopo che sarà stato effettuato tale pagamento l’Assicuratore potrà rinunciare alla gestione e al controllo di, e non avrà più alcun obbligo correlato a tale sinistro o a tali sinistri, ad eccezione del pagamento delle spese per la difesa recuperabili o sostenute prima della data di detto pagamento. L’obbligo dell’Assicuratore di pagare le spese per la difesa, nel caso in cui debbano essere pagati i danni che superano il massimale e l’Assicuratore non abbia esercitato i diritti che gli derivano in base a quanto disposto in questa condizione, sarà limitato alla proporzione di dette spese per la difesa coperte dal massimale rispetto all’importo pagato per liquidare il sinistro o la serie di sinistri.
SEZIONE 5: INFORTUNI SUBACQUEI DEGLI ALLIEVI
APPLICABILE SOLO PER STUDENTI REGISTRATI ONLINE ATTRAVERSO L’AREA MYDAN SU xxx.xxxxxxxxx.xxx E SOLO FINO AL NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI INDICATI NEL CERTIFICATO ASSICURATIVO.
1. Ai fini di questa sezione la definizione di Attività Subacquea è limitata a Corsi Ricreativi fino alla profondità massima consentita dalla Agenzia Didattica di appartenenza.
2. Inoltre, Allievo significa il cliente dell’Assicurato che effettua un’Attività Subacquea come definita sopra ed unicamente per scopi didattici fino a un corso di primo livello ed entro gli standard stabiliti dall’Agenzia Didattica.
1 COPERTURA
L’ Allievo avrà diritto alla copertura per le Spese Mediche che il lui/lei dovrà pagare o che Noi potremo scegliere di pagare per suo conto, all’interno del paese dove avviene l’Incidente, e derivanti da un’Attività Subacquea effettuata durante il Periodo di Assicurazione. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, spese mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l’Assicurato in ospedale).
2 CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLA SEZIONE 5
1. Se le conseguenze di un Incidente saranno aggravate da una qualsiasi condizione o disabilità fisica dell’Allievo in essere prima che l’Incidente si verifichi, l’ammontare di un qualsiasi risarcimento dovuto ai sensi della presente sezione rispetto alle conseguenze dell’Incidente sarà l’ammontare che ragionevolmente sarebbe stato dovuto se tali conseguenze non fossero state aggravate in tale modo.
2. Gli Assicuratori devono essere informati il più presto possibile di qualsiasi Incidente che causi o potrebbe causare una Spesa Medica prevista dalla presente sezione, e l’Allievo è tenuto ad affidarsi al più presto alle cure di un medico adeguatamente qualificato.
3. Affinchè l’Assicuratore possa procedere al pagamento del risarcimento all’Allievo o ad un suo rappresentante, è necessario che tutti i referti medici, le note e la corrispondenza relativi all’oggetto della richiesta di rimborso o a una condizione preesistente correlata siano resi disponibili su richiesta al consulente medico nominato da o per conto degli Assicuratori e che a tale consulente medico sia consentito, ai fini dell’esame della richiesta, visitare ogni volta si ritenga necessario l’Allievo.
4. Qualsiasi frode, falsa dichiarazione, o dissimulazione da parte di un Assicurato o dell’Allievo in relazione a qualsiasi punto riguardante la presente sezione o collegato con la produzione di qualsiasi richiesta di rimborso secondo i termini del presente accordo renderà nulla la presente sezione nella misura in cui si riferisce all’Allievo in questione.
5. Se al momento di un evento assicurato l’Allievo ha il diritto di ricevere un indennizzo anche da altro assicuratore
Noi pagheremo solo le somme non coperte da esso e ogni franchigia da esso applicata.
6. La copertura è operativa solo se:
a. Il corso non comprende l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso o qualsiasi forma di Immersione Tecnica.
b. L’Allievo è stato debitamente iscritto dall’Assicurato nella sezione MyDAN del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
c. L’Incidente si verifica mentre l’Assicurato sta fornendo Servizi di Subacquea Professionale.
7. La copertura inizia dalla data di iscrizione dell’Allievo nella sezione MyDAN del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, e termina alla data di completamento del corso o dopo 90 giorni dalla data di iscrizione, a seconda di quale viene prima.
3
MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO (APPLICABILE SOLO ALLA SEZIONE 5)
Se si verificano circostanze tali da giustificare la denuncia di un sinistro ai sensi di questa polizza, l’Assicurato (o i Suoi
rappresentati legali o personali) con riferimento a ciascun sinistro, dovrà:
1. Contattare il Nostro ufficio sinistri appena possible ma comunque entro 14 giorni lavorativi dal momento in cui tali circostanze siano sopravvenute, al seguente indirizzo:
IDA Insurance Ltd - Dipartimento Reclami
DAN Building, Level 1 Sir Xxx Xxxxxx Street, Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telephone: x000 0000 0000
2. Riferire in breve i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistri.
3. Quando si contatta il Nostro ufficio sinistri, citare il numero di tessera DAN o il numero della polizza posto nel
Certificata Assicurativo, indicando che la parte lesa è un Suo Allievo.
4. Compilare e rinviare il modulo di denuncia insieme a tutte le ricevute, le valutazioni, i rapport medici, da parte della polizia o altri rapporti eventualmente applicabili e richiesti dall’Assicuratore.
Richieste di risarcimento di Spese Mediche: l’Assicuratore DEVE ESSERE INFORMATO tramite la Centrale d’Emergenza Operativa 24/7 PRIMA CHE l’Allievo venga ricoverato come paziente in qualunque ospedale, clinica o casa di cura.
PER ASSISTENZA TELEFONARE ALLA CENTRALE D’EMERGENZA OPERATIVA 24/7.