TRA
ai sensi del comma 4 art.8 l.r.13/1997
TRA
L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" E
le Unioni Montane dell’A.ato6
Premesso che:
- gli interventi di manutenzione del territorio montano e quelli connessi alla tutela delle risorse idriche costituiscono un’attività prioritaria e fondamentale per la difesa dal dissesto idrogeologico, non solo perché contribuiscono alla conservazione dell’ambiente ed alla sicurezza della popolazione, ma anche perché concorrono alla valorizzazione dell’occupazione nelle zone montane piemontesi;
- il comma 4, dell’art.8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n.13 (sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e sulle forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali) prevede che l'Autorità d'ambito destini una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;
- la legge regionale 28 settembre 2012, n.11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) ha introdotto un’importante riassetto dei livelli di governo del sistema delle Autonomie locali del Piemonte, fornendo la nuova regolamentazione della gestione associata e il superamento delle Comunità montane e collinari;
- la successiva legge regionale 14 marzo 2014, n.3 (Legge sulla Montagna) ha declinato le funzioni amministrative delle Unioni montane prevedendo in particolare all’articolo 4 che quelle già conferite alle Comunità montane siano trasferite alle Unioni montane e ai Comuni montani non inclusi nel relativo ambito purché questi ultimi le esercitino in convenzione con un’Unione montana;
- nell’ambito delle funzioni già conferite assumono particolare rilievo quelle attinenti alla sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e tutela delle risorse idriche, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 lettera c) e 3 lettera b) della L.R. 3/2014;
- il titolo 6 degli schemi regolatori del metodo tariffario idrico 2016-2019 comprende, tra i costi ambientali previsti nella componente tariffaria, anche gli oneri locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o ancora siano finalizzati a contenere o mitigare il costo - opportunità della risorsa;
- alla luce del suddetto quadro normativo, valutate le criticità riscontrate in sede di applicazione delle “Linee guida per l’elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” approvate con D.G.R. n.1-13451 del 2010, e constatato il ritardo della Regione Piemonte nell’emanare una nuova disciplina in materia, si reputa opportuno procedere alla definizione del presente accordo di programma al fine di rendere fruibili in breve tempo le risorse disponibili;
- tutte le risorse fino all’anno di gestione 2013, sono state già destinate tramite i protocolli di intesa sottoscritti tra A.ato6, Comunità Montane (ovvero Unioni Montane dove già costituite) e gestori del SII;
- l’A.ato6 Alessandrino sulla base dei dati di fatturato forniti dai gestori ha stabilito l’ammontare delle risorse disponibili per le annualità di gestione 2014 e 2015;
- nell’ambito delle politiche di tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche, preordinate al raggiungimento delle finalità primarie della loro tutela assumono rilevanza le Autorità d’ambito quali Enti di governo del servizio idrico integrato e le Comunità Montane (oggi Unioni Montane) per il loro incontestato e fondamentale ruolo di salvaguardia dell’assetto idrogeologico dei territori montani;
- le anzidette funzioni non possono che collocarsi in un contesto di obiettivi condivisi, tra le Unioni montane e le relative Autorità d’ambito di riferimento e per tale ragione occorre definire un programma di azioni comuni finalizzate all’efficace ed efficiente destinazione delle risorse individuate dal legislatore regionale nel richiamato articolo 8, comma 4, della L.R. 13/1997;
- la definizione del suddetto programma si può qualificare come interesse comune ai fini della stipulazione del presente accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990;
Tutto ciò premesso, tra
l'EGATO6, in persona del…., a ciò espressamente incaricato con la Deliberazione n .; le Unioni Montane:
…..
…..
……
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/1997, il presente accordo stabilisce:
a) i criteri per l’erogazione dei fondi destinati all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano;
b) le tipologie degli interventi ammissibili e i criteri per l’attuazione degli stessi.
Articolo 2
(Criteri di redazione e contenuti del PI)
1. Le Unioni Montane redigono ed approvano il Piano degli interventi (d’ora in avanti P.I.) recante l’elenco degli interventi che si intendono realizzare nei limiti di spesa di cui al successivo art. 4.
2. Il P.I. è ordinato secondo criteri di priorità conseguenti all’urgenza e al grado di rischio connesso, distinguendo tra nuovi interventi, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, di tutela delle risorse idriche di manutenzioni degli alvei e dei versanti ed altre opere di tutela del territorio montano.
3. Il P.I. è accompagnato da una Relazione descrittiva che evidenzia le finalità di ciascun intervento e corredato altresì dalle “Schede tecniche” relative a ciascun intervento comprendenti:
a) il Soggetto attuatore dell’intervento e l’eventuale soggetto realizzatore;
b) la descrizione delle criticità, del dissesto e le connesse proposte di intervento definite secondo la tipologia di cui al successivo articolo 3;
c) l’ordine di priorità secondo quanto previsto al successivo articolo 6 comma 3;
d) i costi e le previsioni temporali di progettazione e di realizzazione;
e) lo stralcio cartografico riportante la localizzazione dell’intervento.
Articolo 3
(Tipologia degli interventi ammissibili a finanziamento)
1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e alle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano conformi alle seguenti tipologie:
1) interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque.
2) interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni;
3) interventi di sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali;
4) interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo.
5) interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;
6) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;
7) manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);
8) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d’acqua principale;
9) ripristino localizzato della stabilità dei versanti anche mediante l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d’acqua;
10) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latistanti il corso d’acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
11) interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, relativi alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.
3. Gli interventi di cui al comma 2, punto 11), sono ammissibili a finanziamento previo concerto con i Gestori del servizio idrico integrato di riferimento.
Articolo 4 (Disponibilità finanziarie)
1. Le risorse complessive disponibili per i Piani degli Interventi sono indicate nella tabella sottostante.
2014 | 2015 | TOTALE | |
UM SUOL D'ALERAMO | 191.508,16 | 196.535,03 | 388.043,19 |
UM TRA LANGA E MONFERRATO | 65.618,35 | 67.340,76 | 132.959,11 |
UM ALTO MONFERRATO ALERAMICO | 101.077,97 | 103.731,15 | 204.809,12 |
UNIONE XXX XXXXX | 77.400,05 | 79.431,71 | 156.831,75 |
UM DAL TOBBIO AL COLMA | 204.601,37 | 209.971,92 | 414.573,29 |
UM LANGA ASTIGIANA XXX XXXXXXX | 162.528,16 | 166.794,34 | 329.322,49 |
UM VALLI BORBERA E SPINTI | 130.733,28 | 134.164,88 | 264.898,16 |
UM TERRE ALTE | 186.869,82 | 191.774,94 | 378.644,76 |
UM VALLI CURONE GRUE OSSONA | 65.329,92 | 67.044,76 | 132.374,68 |
2. Eventuali modificazioni di confini delle Unioni Montane non determineranno variazioni sul presente accordo ma produrranno effetto a partire dal successivo accordo di programma.
Articolo 5 (Spese ammissibili)
1. Sono considerate ammissibili le spese attinenti ai lavori a misura, a corpo o in economia ed alle relative imposte delle quali gli stessi sono gravati.
2. Alle Unioni Montane è assegnato un riconoscimento annuo per le spese generali relative all’attuazione dei Piani, nella misura percentuale massima del 10% delle risorse annue disponibili ed effettivamente erogate. Detto riconoscimento del 10% è definito a copertura delle seguenti spese:
- spese generali, tecniche ed amministrative strettamente connesse con l’attuazione del Piano (redazione, gestione) e monitoraggio degli interventi;
- spese per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni funzionali e necessarie alla redazione e gestione dei piani e degli interventi;
3.Sono inoltre considerate ammissibili, all’interno del quadro economico di ogni singolo intervento, le spese tecniche per un importo di norma non superiore al 12% dell'importo a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza), al netto dell’IVA e di altre imposte, ove dovute.
Rientrano tra dette spese i costi per progettazione, direzione lavori, adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/08, contabilità lavori, oneri previdenziali ed eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l’effettuazione di acquisti.
4.Le percentuali di cui ai commi precedenti non costituiscono percentuali fisse, ma un limite massimo. Pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate, giustificate e rendicontate sulla base dei parametri e delle tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.
4. Nel caso di lavori realizzati in economia dall’Unione montana o eseguiti tramite convenzione con la Regione Piemonte o suo Ente, sono considerate ammissibili le spese complessivamente sostenute per personale, forniture, mezzi d’opera e progettazione, che saranno riconosciute e liquidate sulla base della presentazione di specifica rendicontazione.
Articolo 6 (Procedura di approvazione)
1. Le Unioni Montane, sentiti i Comuni interessati ed i Gestori del servizio idrico integrato, presentano all’Autorità d’ambito una proposta di Piano degli Interventi sulla base delle criticità riscontrate e delle esigenze prioritarie di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e di manutenzione presenti nel bacino idrografico di competenza.
2. L’A.ato6 effettua la verifica di coerenza dei Piani con gli interventi ammissibili.
3. Gli interventi proposti, come specificati nelle relative schede tecniche, sono individuati secondo criteri di priorità formulati in ordine decrescente (1=priorità molto alta, 2=priorità alta, 3=priorità media, 4=priorità bassa) in funzione delle classi di rischio e/o di pericolosità cui l’area di intervento è soggetta.
Articolo 7
(Trasferimento delle risorse, attuazione e rendicontazione degli interventi)
1. Una volta effettuata la verifica di competenza, l’A.ato6 provvede al trasferimento dei fondi spettanti alle Unioni Montane, sulla base dell’effettiva disponibilità di cassa e tenuto conto delle priorità degli interventi indicate nel Piano Annuale secondo le seguenti modalità:
a) la quota per le spese generali relative all’attuazione dei Piani di cui all’articolo 5 comma 2 a seguito della verifica di xxxxxxxx;
b) le risorse per la realizzazione degli interventi come previsto dal Piano degli Interventi a seguito dell’avvenuto affidamento dei lavori.
2. Le Unioni Montane realizzano gli interventi in autonomia attivando le procedure, nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e tenuto conto delle specifiche disposizioni per le zone montane, secondo le seguenti modalità operative:
a) tramite affidamento secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici;
b) gli interventi di rinaturazione, nonché quelli di manutenzione, oltre che ai sensi del codice dei contratti, possono essere realizzati secondo le modalità previste dagli artt.17 della L. 97/1994 e 2, co. 134, della L. 244/2007 nell’ambito dei criteri di ricerca della massima occupazione nelle zone montane e di valorizzazione delle risorse umane presenti;
c) tramite altro Ente individuato come soggetto attuatore con atto dell’Unione Montana;
d) tramite il Gestore del servizio idrico integrato operante nel territorio interessato, quale soggetto attuatore.
Resta di competenza delle Unioni montane l’acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
0.Xx rendicontazione finale è approvata dall’Unione montana e dovrà contenere il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, il quadro economico riepilogativo dettagliato delle spese sostenute per i lavori, nonché apposita dichiarazione che quantifichi le spese sostenute di cui all’articolo 5 comma 2. La documentazione relativa alla rendicontazione finale degli interventi dovrà essere prontamente trasmessa all’Autorità d’Ambito .
4. Onde garantire l’efficace utilizzo dei fondi, i lavori del P.I. devono essere:
a) affidati entro 12 mesi dall’erogazione della rata di cui alla lett.a) del comma 1;
b) conclusi e rendicontati entro 2 anni dalla data di affidamento;
5. Il mancato affidamento, la mancata conclusione e rendicontazione entro i termini sopra indicati, senza congrua giustificazione, costituiscono motivo ostativo al trasferimento dei fondi spettanti per gli anni successivi. L’A.ato6 si riserva inoltre la facoltà di chiedere la restituzione delle somme già anticipate e non debitamente rendicontate.
Articolo 8
(Economie e loro riprogrammazione)
1. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal P.I. sono prioritariamente utilizzate per il completamento delle opere da realizzare.
2. Nel caso invece fossero destinate a nuovi interventi, saranno riprogrammate negli anni successivi e integrano la quota destinata alla copertura finanziaria della nuova proposta di P.I.. Al fine di beneficiare delle suddette economie, le Unioni Montane a corredo della proposta di P.I., presentano
apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale finalizzata ad attestare l’importo delle economie accertate che si intende riutilizzare.
Articolo 9 (Obblighi delle Parti)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo, evitando altresì di porre in essere provvedimenti che violino o contrastino con gli obblighi assunti con il presente Accordo.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano a:
a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi;
c) eseguire le attività di monitoraggio utili alla verifica dello stato avanzamento degli interventi previsti dal PIA;
d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la corretta destinazione delle risorse finanziarie e la regolarità della spesa.
Autorità d’Ambito
Unioni Montane
* Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).