Contract
Convenzione fra l’Università degli Studi di Siena e Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il finanziamento totale di n. 1 (una) borsa di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in Scienze della Vita/Life Sciences - ciclo 37°, aa.aa. 2021/2024
L’Università degli Studi di Siena (CF N. 80002070524), con sede in Siena, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19 gennaio 1965, Rettore dell’Università degli Studi di Siena, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico del 25 febbraio 2021, di seguito definita “Università”;
e
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (C.F.80002210070), con sede legale in Torino, Xxx XXX XXX x. 0, X.X.X. 00000, rappresentato dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Druento (To), il 17 febbraio 1966, con la carica di Direttore facente funzione, residente per la carica in Torino, Via Xxx XXX n. 9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta, di seguito indicato per brevità “PNGP” e “Finanziatore”;
visti:
• gli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
• l’art. 4 della Legge n. 210/1998 che consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria;
• i XX.XX. 11 settembre e 14 dicembre 1998 relativi alla determinazione dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;
• la Legge n. 398/89 “Norme in materia di borse di studio universitarie”;
• il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, recante i criteri generali e i requisiti delle sedi per l’istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
• la Legge n. 240 del 30 dicembre 2012 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale n.164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al
n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015;
• visto il D.M. n 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
• vista la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l’ammontare dell’aliquota INPS;
• visto il “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 45/2013” dell’Università di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 1016 del 4 luglio 2013 e successive modificazioni;
• visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 1332/2016 del 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125;
• vista l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014 relativa all’imposizione di bollo sulle convenzioni;
• visto il D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 “Decreto di modifica del D.M. 18 giugno 2008 relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato”;
• vista la delibera del Senato accademico del 25 febbraio 2021 di delega al Rettore a stipulare con proprio provvedimento le convenzioni per il finanziamento dei Dottorati di ricerca;
• nelle more del rinnovo dell’accreditamento da parte del MIUR, previo parere favorevole dell’ANVUR, dei Corsi di Dottorato di Ricerca per l’attivazione del 37° ciclo;
Premesso che:
1. l’Università degli Studi di Siena attiva, previa autorizzazione degli Organi accademici competenti, presso il Dipartimento di Scienze della Vita il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Vita-Life Sciences” della durata di tre anni accademici;
2. il PNGP – Ente Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari propri del corso di dottorato di ricerca di cui sopra;
3. il PNGP – Ente Finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento di indagini scientifiche che abbiano a tema l'indagine delle interazioni ecologiche tra diverse specie di fauna protette che possono farsi ricadere sotto il seguente titolo: Rapporti interspecifici del camoscio alpino;
Si conviene e si stipula:
ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 - Istituzione di n. 1 borsa di studio
1. L’Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita-Life Sciences, si impegna a istituire, n. 1 una borsa di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca in “Scienze della Vita-Life Sciences”, della durata di tre anni, sostenuta nella percentuale del 100% dal Finanziatore.
2. La borsa di studio e i finanziamenti sono riferiti agli anni accademici 2021-2024 per la frequenza del 37° ciclo.
3. La suddetta borsa di dottorato sarà messa a concorso tramite avviso di selezione insieme a quelle finanziate dall’Università degli Studi di Siena se completata prima del bando, ed assegnata ed erogata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4. L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato nella graduatoria di concorso, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
ART. 3 - Oneri a carico del Finanziatore
1. Il Finanziatore si impegna ad assumersi gli oneri finanziari connessi al finanziamento totale di n. 1 borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca di cui sopra e si impegna a mettere a disposizione dell’Università, per l’intero triennio di durata del corso di dottorato di cui trattasi, l’importo complessivo di € 61.962,00 per il finanziamento della borsa di studio, comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, del budget di ricerca dottorandi e della maggiorazione per soggiorni all’estero, così distribuite:
a. Prima annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio, € 2.356,00 per n. 3 mesi di maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero. Tale quota è calcolata nella misura del 50% dell’importo/die della borsa di studio. Eventuali maggiorazioni della borsa per periodi all’estero oltre i 3 mesi, per un periodo comunque non superiore alla metà del corso, saranno richieste al Finanziatore ed erogati all’assegnatario solo in presenza del trasferimento della somma relativa che deve essere versata entro 15 giorni dalla richiesta dell’Università;
b. Seconda annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio e una quota pari a € 1.534,00 quale budget di ricerca del dottorando;
c. Terza annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio e una quota pari a
€ 1.534,00 quale budget di ricerca del dottorando;
2. Eventuali somme aggiuntive a quelle di cui al precedente comma potranno riguardare incrementi dell’importo della borsa di studio dovuti a norma di legge o a deliberazione degli Organi Accademici dell’Università degli Studi di Siena, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell’ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza. Tali somme saranno eventualmente valutate dall’Ente Finanziatore (PNGP) e successivamente determinate e messe a disposizione con atto specifico.
3. Il pagamento degli importi sarà effettuato in tre soluzioni annuali considerati gli importi di cui all’art. 3, comma 1:
a. La prima annualità, comprensiva della maggiorazione all’estero, di cui all’art. 3, commi 1, lettera a, dovrà essere erogata alla stipula della presente convenzione. L’Università non darà corso all’attribuzione della borsa nel caso il PNGP – Ente Finanziatore non abbia provveduto al versamento del suddetto contributo entro il termine stabilito;
b. La seconda e terza annualità, comprensiva del budget di ricerca del dottorando, entro il 31 ottobre del 2022 e del 2023.
4. La mancata erogazione dell’importo indicato per gli anni successivi al primo avrà come conseguenza l’interruzione dell’erogazione della borsa al beneficiario. Il PNGP – Ente Finanziatore rende pertanto indenne l’Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivate.
5. Qualora la borsa di studio non venga assegnata, l’Università degli Studi di Siena restituirà al PNGP – Ente Finanziatore le somme eventualmente già versate, a seguito della firma della presente convenzione, a richiesta del Finanziatore.
ART. 4 - Versamenti
I versamenti di cui all’articolo precedente dovranno avvenire con la seguente modalità:
Girofondo sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125 intestato: Università degli Studi di Siena presso Banca d’Italia, specificando nella causale Dottorato di ricerca in “Scienze della Vita-Life Sciences”, ciclo 37 – annualità 1, 2 e/o 3.
ART. 5 - Attività di ricerca
1. Il conferimento della borsa di studio a favore del dottorando non configura rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Finanziatore.
2. Nel caso di borsa con tema vincolato, al fine di sviluppare l’attività di ricerca, l’assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato cui è iscritto, le strutture dell’Ente finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo con l’Ente finanziatore (PNGP). Uno o più rappresentanti del PNGP – Ente finanziatore potranno essere cooptati nel Collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia. All’Ente finanziatore saranno rese note le generalità dell’assegnatario della borsa di studio.
3. Le Parti individueranno un tutor afferente all’ente finanziatore ed un tutor afferente all’Università, che di raccordo, seguiranno il dottorando nel corso delle attività di ricerca inerenti al progetto.
ART. 6 - Concorso di ammissione e norme
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di dottorato di ricerca.
ART. 7 - Informazioni riservate e titolarità dei risultati
1. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
• Informazioni riservate:
(i) tutte le Informazioni di natura tecnico-scientifica e commerciale, dati, progetti, informazioni, conoscenze, know-how, studi, metodi di ricerca, procedimenti, formule, idee, bozze, relazioni tecniche, descrizioni, procedure, istruzioni, software e altre informazioni tecniche di vario genere messe a disposizione delle Parti in relazione alla presente Convenzione ma non generate nell’ambito del progetto;
(ii) tutte le informazioni, i dati, i disegni ed altre informazioni tecnico scientifiche create, sviluppate, o scoperte durante l'esecuzione della presente Convenzione ed in ragione del progetto, compresi i Risultati.
che siano state sviluppate da una delle Parti (di seguito denominata “Parte dichiarante”) o comunque proveniente dalla stessa e che vengano fornite e/o consegnate, in forma scritta ovvero in forma orale, all’altra Parte (di seguito “Parte ricevente”) per lo svolgimento del progetto.
• Risultati: i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del progetto suscettibili di formare oggetto di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).
2. Le Parti si impegnano a trattare come riservate e confidenziali ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate fornite dall’altra Parte, fino a che queste non diverranno pubblicamente accessibili non per effetto della Parte ricevente, limitando la diffusione delle informazioni riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse. In ogni caso Parte ricevente garantisce che i soggetti cui le informazioni riservate saranno divulgate sono tenuti al rispetto degli obblighi di confidenzialità assunti tra le Parti ai sensi della presente Convenzione.
3. La Parte dichiarante si riserva la possibilità di stipulare contratti di riservatezza ad hoc con Parte ricevente, ivi comprese persone fisiche affiliate a Parte ricevente, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate di cui è titolare.
4. Tenuto conto delle modalità di svolgimento del corso di dottorato ed in accordo a quanto previsto dal regolamento dell’Università di Siena, resta inteso che la diffusione delle informazioni riservate dalla Parte ricevente deve essere concordata con i tutor. A tal proposito resta inteso che qualora l’Università di Siena, inclusi i suoi docenti e/o ricercatori, intenda pubblicare e/o presentare (incluso la presentazione per attività tesistiche, convegni, pubblicazioni scientifiche), in tutto o in parte, i risultati dovrà preventivamente ricevere l’autorizzazione scritta del Finanziatore.
5. L’ Università di Siena accetta la revisione preventiva da parte del Finanziatore della tesi di dottorato così come di qualsiasi presentazione, relazione e simili previste durante il corso di dottorato per le finalità meramente connesse allo svolgimento dello stesso, al fine di prevenire divulgazioni delle Informazioni Riservate. Resta inteso che l’Università di Siena una volta esaminata la revisione proposta e giustificata dal Finanziatore, si riserva di conformarsi alla suddetta revisione qualora siano presenti informazioni riservate del Finanziatore.
6. L’Università di Siena si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito della presente Convenzione.
7. Non sono qualificabili come “Informazioni riservate” le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all’altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o
riferimento alle informazioni della Parte dichiarante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della Parte ricevente.
8. La titolarità dei risultati sarà riconosciuta in accordo alla normativa vigente ed alle previsioni contemplate nel Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale. Resta inteso che qualora le Parti fossero contitolari dei risultati, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela nonché gestione degli stessi, anche ai fini dell’eventuale sfruttamento commerciale.
9. Le Parti prendono atto che, qualora il progetto dottorale preveda lo svolgimento di attività di ricerca o divulgazione anche presso terzi, tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, al fine di evitare commistioni o divulgazioni, anche accidentali o indirette, di Informazioni Riservate o di materiali confidenziali di proprietà dell’altra Parte.
ART. 8 - Trattamento dei dati
1. L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
2. Il Finanziatore (PNGP) si impegna a trattare i dati personali provenienti dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
ART. 9 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina con il termine del corso.
ART. 10 - Firma digitale e bolli virtuali
La presente convenzione viene sottoscritta con dispositivo di firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Le spese di bollo, pari ad € 16,00 ogni quattro pagine di testo convenzionale, vengono assolte in modo virtuale dall’Università degli Studi di Siena. La convenzione sarà registrata, in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni vigenti a cura della parte richiedente.
ART. 11 - Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso ad autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Siena.
Per l’Università degli Studi di Siena Data della firma digitale
Il Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso Data della firma digitale
Il Direttore facente funzione, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx