POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
I 3 passi da compiere per l’adesione
….alcune informazioni
La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016
Contraente/Assicurato: | Avvocato che esercita la professione in forma individuale Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva |
Limite di risarcimento Massimale | RC PROFESSIONALE: Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto previsto ai sensi di legge, a partire da € 350.000 Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: 50% del massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per sinistro e anno RCT Conduzione Ufficio: Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro RCO Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro |
Attività assicurata ALL RISKS | L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016, derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso; b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale; c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo; e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. In relazione a Documenti di Terzi: (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, fermo restando che: |
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una
scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
f) La responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, nell’esercizio della attività professionale di Avvocato;
g) La responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione
attività di terzi connessi all’attività professionale esercitata.
h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 132/2014;
k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all’esercizio dell’attività professionale
esercitata
L’Assicurazione vale inoltre:
1. per l’attività dell’Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art.
1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l’attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l’attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all’assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell’esercizio dell’attività professionale
8. Per la responsabilità dell’Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento
di Sistemi di sicurezza.
9. Per la responsabilità dell’Assicurato per danni causati nello svolgimento dell’attività
di Consulenza Legale in materia GDPR
GARANZIA SPECIALE: Danni derivanti da mancato funzionamento del Sistema di Sicurezza | La polizza opera anche per la responsabilità dell’Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza dove per Sistema di Sicurezza si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati |
Condizioni aggiuntive (facoltative) Per Avvocati che esercitano in forma individuale e che optano per un massimale fino a € 1.000.000, l’estensione di garanzia Funzioni Pubbliche è gratuita) | ◼ Funzioni pubbliche (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario giudiziale e liquidatore, componente Commissioni tributarie, esecuzione immobiliari, Custode giudiziario, Delegato alle Vendite) ◼ Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di capitali NON quotate in Borsa o Enti (estensione valida con massimale del 50% e comunque non superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000). La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del globale. L’assicurazione non vale per Società già in stato di insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale. La garanzia non è operante per posizioni di Sindaco presso Istituti bancari/finanziari e Società sportive. |
Validità temporale Retroattività | L’Assicurazione opera in regime “claims made” Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiamo causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (RETROATTIVITA’ ILLIMITATA). |
Postuma (ultrattività) | PER CESSATA ATTIVITA’ In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall’albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della partita iva, l’Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell’Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L’Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all’ultima annualità in corso. PER DECESSO In caso di decesso dell’Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso. PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell’Assicurato o dell’Assicuratore, l’Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L’Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 350% del premio riferito all’ultima annualità in corso. |
Vincolo di Solidarietà | Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. |
Recesso per sinistro | La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l’Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l’eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza. |
Definizione di sinistro – Circostanze | Richiesta di Risarcimento si intende: • la prima Richiesta scritta di Risarcimento presentata da un terzo all’Assicurato • qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato • qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx | XX Professionale: A seconda del massimale scelto: fissa di € 175, € 250, € 500, € 1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro. Non sono previsti scoperti in %. Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: Scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro. Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata. RCT Conduzione Ufficio € 250 per danni a terzi RCO € 2.500 per danneggiato |
Territorialità | Mondo intero escluso USA e CANADA |
Premio annuale | Il premio è parametrato sul fatturato dell’anno precedente. Non è prevista regolazione del premio |
Durata Polizza | La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo. Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati 31.01 31.05 30.09 Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole. Esempio: su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 10.03.2017, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, con premio alla firma € 437,50 (anno+3mesi) |
Assicuratore | L’Assicuratore è AIG Europe che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 xxxxx. Xx Rappresentanza Generale per l’Italia è in Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx |
Contatti | Email: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx Xxx: 02.48538880 Email: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx Xxx: 3409558726 |
TABELLA PREMI – ATTIVITA’ IN FORMA INDIVIDUALE
• Premi lordi di imposte
• I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
• Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club
MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO | |||||||
FASCIA DI FATTURATO | € 350.000 | € 500.000 | € 750.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 3.000.000 | € 5.000.000 |
Da € 0 a € 15.100 | € 140 | € 160 | € 200 | ||||
Da € 15.101 a € 30.000 | € 170 | € 190 | € 230 | € 245 | |||
Da € 30.001 a € 50.000 | € 200 | € 250 | € 275 | € 650 | |||
Da € 50.001 a € 70.000 | € 330 | € 375 | € 485 | € 750 | |||
Da € 70.001 a € 150.000 | € 485 | € 750 | € 900 | ||||
Da € 150.001 a € 500.000 | € 815 | € 1.050 | € 1.250 | € 2.250 | |||
Da € 500.001 a € 750.000 | € 1.050 | € 1.320 | € 1.580 | € 2.500 | |||
Da € 750.001 a € 1.500.000 | € 1.300 | € 1.500 | € 1.740 | € 3.000 | |||
Da € 1.500.001 | Riservato Direzione | Riservato Direzione | Riservato Direzione | Riservato Direzione | Riservato Direzione | Riservato Direzione | Riservato Direzione |
FRANCHIGIA ordinaria | € 175 | € 250 | € 250 | € 250 per fatturato fino a € 70.000 € 500 per fatturato oltre € 70.000 | € 1.000 | € 1.500 | € 2.500 |
OPZIONE A | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita | € 130 | € 160 | € 200 |
Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005 – Delegato alle Vendite |
OPZIONE B | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 300 | € 350 | € 450 |
Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000 |
TABELLA PREMI – ATTIVITA’ IN FORMA COLLETTIVA
• Premi lordi di imposte
• I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
• Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club
FINO A 10 PROFESSIONISTI | MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO | |||
FASCIA DI FATTURATO | € 2.000.000 | € 2.000.000 per sinistro - € 4.000.000 per anno | € 3.000.000 | € 5.000.000 |
Fino a € 150.000 | € 750 | € 900 | ||
Da € 150.001 a € 500.000 | € 1.050 | € 1.200 | € 1.250 | € 2.250 |
Da € 500.001 a € 750.000 | € 1.400 | € 2.500 | ||
Da € 750.001 a € 1.500.000 | € 1.600 | € 3.000 | ||
Da € 1.500.001 | Riservato direzione | Riservato direzione | Riservato direzione | Riservato direzione |
FRANCHIGIA ordinaria | € 1.000 | € 1.000 | € 1.500 | € 2.500 |
OPZIONE A | € 130 | € 160 | € 160 | € 200 |
Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005 |
OPZIONE B | € 300 | € 350 | € 350 | € 450 |
Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000 |
OLTRE 10 PROFESSIONISTI | MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO | PREMIO |
FASCIA DI FATTURATO | € 5.000.000 per sinistro - € 10.000.000 per anno | RISERVATO DIREZIONE |
FRANCHIGIA ordinaria | RISERVATO DIREZIONE | |
OPZIONE A | PREMIO RISERVATO DIREZIONE | |
Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005 |
OPZIONE B | PREMIO RISERVATO DIREZIONE |
Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000 |
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Per effettuare un preventivo seleziona la sezione:
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE dell’AVVOCATO
E Click su “Fai un preventivo” Click su per avere informazioni Poi click su “AVANTI” per procedere
Inserire la data di decorrenza richiesta
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali, ossia:
31 Gennaio – 31 Maggio – 30 Settembre
Click su “Calcola il prezzo”
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo preventivo e non procedi all’acquisto.
Per acquistare il prodotto click su “Procedi all’acquisto”
All’ultima schermata
✓ Pagamento con Carta di Credito oppure
utilizzando
✓ Modulo di Bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)
Ad incasso del premio riceverai un’email di conferma, contenente il Certificato di Xxxxxxx.
4. CARICAMENTO DEL DOCUMENTO FIRMATO NELL’ AREA PERSONALE
Effettua la login dalla home del nostro sito Marsh Accedi alla sezione Polizze della tua area personale
A processo ultimato riceverai una email di conferma
Accederai alla videata ↓
PROCEDURA DI RINNOVO
Cliccare sul link evidenziato.
A. EFFETTUARE IL PREVENTIVO DI RINNOVO
Nella sezione “Preventivi/Rinnovi” troverà un preventivo pronto per la compilazione, click su “Rinnova”.
Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di navigazione.
B. ACQUISTARE
Click su per avere informazioni
Poi click su “AVANTI” per procedere
La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.
Click su “Calcola il prezzo”
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo preventivo e non procedi all’acquisto.
Per acquistare il prodotto click su “Procedi
all’acquisto” All’ultima schermata:
✓ Pagamento con Carta di Credito
oppure utilizzando
✓ Modulo di Bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)
Ad incasso del premio riceverai un’email di conferma, contenente il Certificato di Xxxxxxx.
Per il caricamento del documento firmato, vedasi punto 4. della sezione PRIMA ADESIONE
Assicurazione di responsabilitá civile e professionale e generale per gli avvocati
Documento informativo relativo al prodotto denominato "polizza di responsabilitá civile professionale e generale per gli avvocati ai sensi del DM 22/09/2016"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
II presente documento è predisposto a mero titoIo informativo aI fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principaIi deIIa Sua poIizza assicurativa. La preghiamo di Xxxxxxx attentamenteIe informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza. UIteriori coperture possono essere previste previo accordo con Ia Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale e relative spese di difesa
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità dell'avvocato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale
✓ Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato
✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti o ausiliari dell'assicurato
✓ Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e atti ad essa preordinati
✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli non al portatore
✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli al portatore ed effetti al portatore
✓ Responsabilità civile per perdite cagionate a terzi per errato trattamento dei dati personali
✓ Responsabilità derivante da interruzione dell'attività professionale
✓ Attività di tutore, curatore e amministratore di sostegno
✓ Attività di conciliatore
✓ Assistenza al cliente nelle attività stragiudiziali
✓ Assistenza al cliente nelle procedure di mediazione
✓ Attività di componente di consigli di amministrazione di società limitatamente alla responsabilità civile connessa alla qualità di avvocato
✓ Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC
✓ Attività di Amministratore di stabili condominiali
✓ Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
✓ Attività di delegato alle vendite per conto di terzi
✓ Responsabilità derivante da ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
✓ Responsabilità per danni derivanti dal mancato funzionamento dei Sistemi di sicurezza
✓ Attività di membro di Commissione Tributaria
✓ Consulenza legale in materia GDPR
Che cosa non è assicurato?
🗶 Attività professionale diversa
🗶 Funzioni pubbliche (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
🗶 Sindaco e/o revisore legale di società e enti (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
🗶 Amministratore di Società o Enti
🗶 Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
🗶 Valore futuro/rendimento
🗶 Atti dolosi
🗶 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
🗶 Visto leggero (attività di apposizione di visti di conformità)
🗶 Visto pesante (attività di certificazione tributaria)
🗶 Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'assicurato,…)
🗶 Attività svolta dall'Assicurato in qualità di Data
Protection Officer
Ci sono Iimiti di copertura?
• Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
• I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
• Le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta precedentemente o successivamente al periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha causato tali richieste di risarcimento
Dove vaIe Ia copertura?
La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada o Stati Uniti.
Che obbIighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che
comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o I'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degIi artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 deI codice civiIe
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro (o da quando ne ha avuto conoscenza) può comportare la perdita totale del diritto all'lndennizzo
• in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta
• in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare
origine ad una richiesta di risarcimento
L'omesso o ritardato avviso possono comportare Ia perdita totaIe deI diritto aII'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Quando comincia e quando finisce Ia copertura?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire Ia poIizza?
Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Generale per gli Avvocati
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.
Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.
Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:
• L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e
Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può
consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile. | |
Responsabilità Civile Professionale | Atti illeciti commessi nell'espletamento delle propria attività professionale dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile. |
Consulenza fiscale | Attività di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso. |
Rappresentanza e difesa processuale | Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni |
Collaboratori, sostituti, praticanti o dipendenti | Fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo. |
Costi di difesa | La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. |
Perdita documenti | Conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. |
D. Lgs. n. 196/2003 (privacy) | Non corretto trattamento di dati sensibili di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy), come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 |
Interruzione/sospensione attività | Interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata. |
Funzioni giudiziali | Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di |
scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno | |
Mediazione/conciliazione/ negoziazione assistita | Funzioni di mediatore o conciliatore ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistista di cui al D. L. 132/2014 |
Assistenza stragiudiziale | Attività di assistenza al cliente in ambito stragiudiziale. |
Redazioni di pareri o contratti | Attività d redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata |
Notifica di atti giudiziari | Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. |
Consulenza GDPR | Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR |
Componente di Consigli di Amministrazione | Attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori. |
Membro di Commissione Tributaria | Espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice. |
Amministratore di stabili | Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile. |
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento | Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. |
Delegato alle vendite | Attività di delegato alle vendite per conto di terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) |
Diffamazione/ingiuria | Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale. |
Sistemi di sicurezza | Responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza. |
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) | RCT per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. RCO derivante da violazioni delle seguenti norme: • ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; |
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222 | |
Studio Associato e Società tra professionisti | Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e fermo il periodo di retroattività stabilito nel frontespizio di Polizza. La garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi nominativi siano riportati nel frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società. |
Attività fiscale, tributaria e di revisione degli Enti Locali | La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa: 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili; 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti. |
Perdita di una persona chiave | La Società rimborserà all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. |
Ripristino della reputazione | La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. |
Spese di salvataggio | Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale. |
Vincolo di solidarietà | L'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili nel caso in cui l'Assicurato sia responsabile solidalmente con altri soggetti. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Funzioni pubbliche | La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa: 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario |
Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi. 3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998, Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni | |
Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti | Attività di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, inclusa l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile. |
Che cosa non è assicurato? | |
Attività professionale diversa | Attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; |
Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione | Attività di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, ovvero incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto. |
C.A.A.F. | Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413. |
Valore futuro/rendimento | Xxxxxxxxx di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. |
Rischio contrattuale puro | Penalità contrattuali, sanzioni, multe o ammende. |
Atti dolosi | Atti di natura dolosa o fraudolenta anche dei dipendenti. |
Eventi noti preesistenti | Qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore. |
U.S.A./Canada | Qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato: (i) in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; (ii) a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada. |
Data Protection Officer | per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, alla eventuale attività svolta dall'Assicurato in qualità di DPO. |
Visto pesante | Qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante ) |
Assistenza fiscale | Xxxxx involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate s.m.i. |
Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo |
Esplosioni/radiazioni | Sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Inquinamento | Inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
Circolazione su strade di uso pubblico/natanti a motore/aeromobili | Sinistri connessi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili. |
Motivi disciplinari | Sinistri commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti: • Perdita di documenti: sottolimite di € 150.000,00 per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00 per i costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare i documenti • Responsabilità civile verso Terzi (RCT): massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00. • Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO): sottolimite di € 500.000,00 per sinistro. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. • Perdita di una persona chiave: massimale di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro. |
• Spese per il ripristino della reputazione: sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro. • Spese di salvataggio: sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00. • Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti: La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario Assicurativo - XXXXX S.p.A. o alla Direzione di AIG entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza: a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta; b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: - il contestato, supposto o potenziale Atto; - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; - i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 codice civile). La denuncia deve essere inoltrata all'Intermediario Assicurativo - MARSH S.p.A. con le seguenti modalità: ⮚ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: Xxxxx S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx In alternativa, direttamente alla Direzione di AIG con le seguenti modalità: ⮚ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: AIG Europe S.A. – Financial Lines Claims – Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. |
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L'assicurazione ha la durata di un anno o del maggior periodo indicato nel Frontespizio di Polizza. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ai sensi dell'art. 67 - duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (“Codice del Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per |
recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. | |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
L'Avvocato che vuole assicurarsi per la responsabilità civile professionale scaturente dall'esercizio della propria attività. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite |
mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER GLI AVVOCATI
ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell’11/10/2016
L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi al periodo di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.
“DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza”
Pol. N. XXX0000000.XXX
Broker: (Marsh PD 9012)
1) Contraente/Assicurato «NOME» «COGNOME» o «RAGIONE SOCIALE»
Sede Legale «INDIRIZZO» «CAP» «SEDE» «PV»
CF/P.IVA «CODICE_FISCALE» o «PARTITA IVA»
2) Attività Professionale: Attività di Avvocato
3) Periodo di assicurazione: Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>
Alle ore 24.00 del <<DATA SCADENZA >>
4) Massimale: € <<MASSIMALE>> per sinistro e per anno assicurativo
5) Franchigia: € <<FRANCHIGIA>> per sinistro
6) Oggetto dell’Assicurazione: attività di avvocato di cui all'Art.20 delle Cond. Particolari
7) Condizioni Aggiuntive: <<A>>; <<B>>
8) Formazione del premio alla firma: Dalle ore 24.00 del ………. alle ore 24.00 del ………..
Premio Imponibile Euro <premio>/122,25*100 Imposte 22,25% Euro <premio/122.25*22.25> Totale Euro <premio lordo>
9) Estensione Territoriale: Mondo Intero esclusi Usa e Canada (vedere art.23 delle Cond. Particolari)
10) Retroattività: Illimitata
11) Assicurati Addizionali (Art.28) Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX
Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX
Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX
Pol. N. XXX0000000.XXX
Il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiara anche a nome degli Assicurati, che l’Assicurato o gli Assicurati :
- Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del Set Informativo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469; Allegato 3 e Allegato 4 di Xxxxx Spa; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Leg 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
- Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Professionale Avvocati Vers. gennaio 2019)
- Che alla domanda « Hai ricevuto richieste di risarcimento danni, chiuse e liquidate , negli ultimi tre anni?” ho risposto:
🞎 No
🞎 SI e senza esborso
🞎 SI per l'importo di €
- Che alla domanda “Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni tutora in fase di definizione (aperte) e/o sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?” ho risposto: 🞎 Si 🞎 No
- Dichiaro a tal fine che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 29 di polizza)
- che alla domanda “Sei o sei stato Sindaco/Revisore in società/enti che durante o dopo l'espletamento dell'incarico siano/siano state sottoposte in stato di insolvenza, fallimento o procedure concorsuali ex RD 267/42 (fallimento etc.) o Legge 95/79 (amministrazione straordinaria etc.) o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana?” ho risposto:
- DICHIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA B)-
🞎 NO 🞎 SI
Se SI, le Società oggetto di tali procedure sono XXXXX P.IVA XXXXX
Prende inoltre atto che:
- l'assicurazione non è operante, relativamente all'attività di Sindaco/Revisore dei Conti, per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale Avvocati con AIG contente l'estensione all'attività di Sindaco/Revisione dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG
- l'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore dei conti presso Istituti Bancari e/o Finanziari, Società Sportive e Società quotate in borsa.
CONTRAENTE/ASSICURATO LA SOCIETA’ AIG EUROPE SA
Rappresentenza Generale per l’Italia
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificatamente le seguenti clausole della polizza: : Art. 3 (Altre assicurazioni). Art.5 (Modifiche dell'Assicurazione). Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 10 (Disdetta in caso di sinistro). Art. 13 (Foro competente). Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 21 (Inizio e termine della garanzia). Art. 22 (esclusioni). Art. 25 (Arbitrato), Art. 33 (dichiarazioni contenute nel questionario).
CONTRAENTE/ASSICURATO
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Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.
La presente polizza é emessa a Milano, il XXXX Fanno parte integrante nr. 8 pagine.
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Il versamento di € «premio lordo» è stato effettuato a mie mani il
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono :
▪ per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
▪ per Assicurazione si intende il contratto di Assicurazione ;
▪ per Contraente si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione ;
▪ per Xxxxx si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall'esercizio dell'attività professionale;
▪ per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
▪ per Xxxxxxx si intende il documento che prova l'Assicurazione ;
▪ per Premio si intende la somma dovuta dall'Assicurato alla Società ;
▪ per Richiesta di Risarcimento si intende:
(a) la prima Richiesta scritta di Risarcimento presentata da un terzo all'Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale per la quale è prestata l'Assicurazione;
(b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
(c) qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell'esercizio dell'attività professionale;
▪ per Xxxxxxxx si intende la notifica alla società di una richiesta di risarcimento;
▪ per Società si intende l'impresa assicuratrice che ha assunto il rischio;
▪ per Spese per il ripristino della reputazione: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
▪ per Spese per la perdita di persona chiave: si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) della Società, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di validità della polizza di ogni amministratore, sindaco o dirigente del Contraente nonché di ogni altra persona chiave del Contraente.
▪ Per Sistema di sicurezza si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni.
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le variazioni o modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker
Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Insurance, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento
Art. 4 - Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio e la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ( art. 1915 C.C.)
Salvo restando tutto quanto sopra l'Assicurato potrà dar notizia alla Società per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.
Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.
Art. 11– Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell’assicurazione
1. Il Contratto può essere stipulato accedendo al portale internet dedicato seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione del Contratto.
2. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza richiesta dall'Assicurato solo in caso di ricezione del pagamento entro tale data.
3. Avvenuto il pagamento del Premio, la Società emetterà e trasmetterà all'Assicurato, per il tramite del broker, la Polizza ed il Contratto si intenderà definitivamente perfezionato.
4. L'Assicurato è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia della Polizza (via e-mail o posta cartacea, secondo la modalità prescelta). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora l'Assicurato omettesse di eseguire tale adempimento.
5. A parziale deroga dell'art. 1899 c.c. l'Assicurazione ha durata di un anno o del maggior periodo come indicato nel frontespizio di Polizza.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 13 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.
Art. 14 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale
f) Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Art. 15 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d). Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 17 - Delimitazione dell’Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :
a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti, praticanti e sostituti processuali – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale.
Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 20 Oggetto dell’Assicurazione –Avvocato
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell'11/10/2016, derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
(d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.
f) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, nell'esercizio della attività professionale di Avvocato;
g) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 132/2014;
k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata L'Assicurazione vale inoltre:
1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 3) della presente polizza, per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
8. Per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza.
9. Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR
Art. 21 - Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (retroattività illimitata).
Qualora l'Assicurato abbia polizza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di decorrenza della presente polizza, quest'ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Se alla scadenza della presente polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, cosi come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 30 (trenta) dopo la scadenza della presente polizza, senza dovere pagare un premio addizionale. Questo periodo di estensione della garanzia di 30 (trenta) sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso. Questo periodo di estensione di garanzia vale solo se la Contraente non ha stipulato altro contratto con altra compagnia assicurativa per i medesimi rischi.
Art. 22 - Rischi esclusi
L'Assicurazione non vale:
a) Attività professionale diversa
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
b) Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione
per qualsiasi sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l'incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all'art.
20) punto 1.;
c) CAAF
per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
d) Valore futuro/rendimento
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
e) Rischio contrattuale puro
per qualsiasi sinistro riconducibile ad una :
a) penalità contrattuale in genere.
b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato delle quali l'Assicurato sia coobligato o obbligato in solido al pagamento.
f) Atti dolosi
per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.
g) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:
i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
l) Visto pesante
per qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante )
m) Assistenza fiscale
i danni involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge
n) DPO (Data Protection Officer)
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, alla eventuale attività svolta dall'Assicurato in qualità di DPO.
Art. 23 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.
Art. 24 Limiti di indennizzo.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per sinistro per l'attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.
Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.
L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie)
Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 25 Arbitrato
In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti hanno la facoltà, se di comune accordo, di rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri scelti fra gli Avvocati in esercizio sul territorio nazionale, con almeno tre anni di anzianità.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato, o il Vicepresidente qualora il Presidente stesso sia parte in causa.
Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo.
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 26 Cessazione dell’attività – decesso – mancato rinnovo della polizza
Cessazione dell'attività
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso.
In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.
Il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 20- Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Decesso
In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.
Il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 20- Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Mancato rinnovo della polizza
In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza.
L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 350% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 20- Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
L'Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.
Art. 27 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.
1. RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00
Ferme le esclusioni di cui al punto 14. di polizza – Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:
a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
a) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
b) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
2. Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
▪ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38
▪ INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale Rc Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.
Precisazioni:
Novero dei terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.
Per prestatori di lavoro si intendono:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38
I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
3. Rivalsa INPS
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
4. Committenza auto
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
Art. 28 – Studio Associato o Società tra professionisti
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e fermo il periodo di retroattività stabilito nel frontespizio di Polizza.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi nominativi siano riportati nel frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.
La retroattività per l'attività svolta dal Professionista socio con propria partita IVA è definita come all'articolo 21 del testo di polizza. È facoltà della Società verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.
Art. 29 Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 30 Perdita di una persona chiave
La Società rimborserà all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.
Art. 31 Spese per il ripristino della reputazione
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro
Art. 32 Spese di salvataggio
Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i) La Società sia stata tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) La Società sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.
Art 33 - Dichiarazioni contenute nel questionario
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società , allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.
Art. 34 Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Xxxxx S.p.A.
La gestione amministrativa e contabile è affidata a Xxxxx X.x.X. (Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Spett.le Xxxxx S.p.A., la quale tratterà con la Società.
La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il “Broker”) alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare:
a) in riferimento alla stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker; il Broker è autorizzato a ricevere la conferma di copertura dalla Società;
b) in riferimento all' incasso dei Premi assicurativi, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società;
c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker l'Assicurato si intenderà come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero la Società ed l'Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall'altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Art. 35 Vincolo di solidarietà
Xxxxx restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
A) Funzioni pubbliche
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide esclusivamente se espressamente richiamate)
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 lettera h):
1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998, Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni
B) Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti.
A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 22 punto b) delle Condizioni Particolari, l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società.
L'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.
Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.
Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell'art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra.
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.
S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha I’obbIigo di consegnare aI contraente iI presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza deII’obbIigo di consegna è punita con le sanzioni previste daII’art. 324 deI Decreto LegisIativo n. 209/2005 Codice deIIe Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I – lnformazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con iI contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Qualifica | Responsabile dell'attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B |
No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica | 28/05/2008 nr.B000013270 |
Telefono | 00.00000.000 |
Sito Internet | |
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Xxxxx S.p.A. Sede LegaIe: XxxXx Xxxxx, 00 – 00000 XxXxxx Iscritta daI 12.03.2007 aIIa Sez. B deI R.U.I. con iI nr. B000055861 Sito internet: xxx.xxxxx.xx | |
AItre sedi operative | |
Via Xxxxxxx Xxxxxxx snc – 60131 Ancona Tel. 000 0000000 Fax 000 0000000 | Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 000 – 00000 Xxxxxxx Tel. 000 0000000 Fax === |
Xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 40121 BoIogna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 | Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 09125 CagIiari Tel. 000 000000 Fax === | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 |
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 50144 Firenze Tel. 000 0000000 Fax === | Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 | Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20158 MiIano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx Tel. 049 82854.11 Fax 000 0000000 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 90141 PaIermo Tel. 000 000000 Fax 000 0000000 |
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06 54516.1 Fax 00 0000000 | Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 011 56547.1 Fax 000 000000 |
Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx XxXxxxxx Tel. 0000 000000 Fax 0000 000000 |
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L'autorità che in ltalia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Xxxx 00000 - Xxx xxX XxxxxxxXx, 00.
GIi estremi identificativi e di iscrizione degIi intermediari sopra indicati possono essere controIIati visionando iI Registro Unico degIi Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.l.) sul sito internet dell'lVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II – lnformazioni sull'attività svolta dall'intermediario
a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione
da parte dell' intermediario persona fisica sopra indicato:
- conferma di agire su incarico del cliente;
b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.
Sezione III – Informazioni reIative aIIe remunerazioni
Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.
Sezione IV – Informazioni reIative a potenziaIi situazioni di confIitto di interessi
Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta
l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, conferma che:
- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;
- ha o potrebbe avere rapporti di affari con le imprese di assicurazione indicate all'interno della sezione V, lettera
g) del presente documento;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione V – Informazioni sugIi strumenti di tuteIa deI contraente
a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Xxxxx S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all'indirizzo:
Xxxxx S.p.A. - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx XX
All'attenzione della Funzione Reclami
via e-maiI alla casella di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xxx
a mezzo posta certificata alla casella PEC: xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxx.xx
c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Xxxxx S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esisto del reclamo stesso.
e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
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f) E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. x00 00 000000 – email: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
g) Marsh S.p.A.:
🗹 è autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione AIG EUROPE SA. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□ non è autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Xxxxx S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
h) Xxxxx prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.
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