REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: CENTRALE ACQUISTI
Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G14803
del
30/11/2021
Proposta n. 45088 del 29/11/2021
Oggetto:
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio - Edizione 2
Proponente:
Estensore
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX firma elettronica
Responsabile del procedimento
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX firma elettronica
Responsabile dell' Area
F. METE
firma digitale
Direttore Regionale
A. SABBADINI firma digitale
Firma di Concerto
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, nomina del Responsabile unico del procedimento, approvazione atti e indizione della procedura di gara aperta per la stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio”. Edizione 2.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) Regolamento Regionale n. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1”, che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale;
VISTO l’atto di organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Xxxxxx Xxxx l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.
VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e s.m.i., con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 settembre 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 30/03/2021 con la quale è stato adottato il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stata prevista una procedura di gara finalizzata all’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente”;
VISTA la Determinazione n. G08809 del 02/07/2021 con cui è stata indetta la procedura gara aperta per la stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la Determinazione n. G13635 del 08/11/2021 con cui è stato aggiudicato il Lotto 1 - CIG 8807876934 - “Servizio di noleggio senza conducente di city car compatte Full Electric” al concorrente SIFA' Società Italiana Flotte Azienda S.p.A., e di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto;
VISTO altresì la Determinazione n. G12601 del 15/10/2021 con cui è stata dichiarata la gara deserta per i rimanenti lotti Lotto 2 - CIG 88078904C3 e Lotto 3 - CIG 8807897A88 per mancanza di offerte pervenute sulla piattaforma telematica di negoziazione regionale STELLA come constatato nel corso della prima seduta pubblica virtuale del 14/10/2021;
VISTA la Determinazione n. G12786 del 19/10/21 con cui è stata avviata, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., una “Consultazione preliminare di mercato” finalizzata alla raccolta tramite apposito questionario di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara dal momento che la precedente iniziativa è andata deserta per i Lotti 2 e 3 su indicati relativi al noleggio a lungo termine di “veicoli piccoli 4x4”, “veicoli multispazio” e “autocarri”, come rilevato con Determinazione n. G12601 del 15/10/2021;
CONSIDERATO che è rimasta invariata l’esigenza della Regione Lazio di rinnovare il parco autovetture di servizio in dotazione alle Strutture Regionali e degli Enti dipendenti e Società partecipate, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale di cui al il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PANGPP);
CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e per quanto di competenza, all’avvio di una nuova procedura di gara finalizzata all’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico” al fine di favorire il rinnovo del parco autovetture di servizio in dotazione delle Strutture Regionali e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO di individuare e di confermare il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 2 e 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la procedura di gara dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- suddivisione in n. 3 lotti funzionali sulla base della tipologia del veicolo di servizio e dell’alimentazione del veicolo richiesta (ibrida non plug-in). Non è previsto un limite alla partecipazione né un numero massimo di lotti di aggiudicazione;
- le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza non si sia esaurito l’importo massimo spendibile;
- i Contratti/Ordinativi di fornitura, stipulati in attuazione delle Convenzioni Quadro, avranno la durata di 36 mesi e che per questi è prevista la possibilità di proroga di 6 mesi nel caso di mancato esaurimento della percorrenza dei km previsti negli Ordinativi;
- è prevista altresì, per i Contratti/Ordinativi di fornitura, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di 6 mesi;
CONSIDERATO che sulla base dell’indagine sui fabbisogni per l’espletamento del servizio, realizzata nei mesi di maggio e giugno 2021 e dell’aggiornamento degli stessi fabbisogni realizzato nel mese di novembre 2021 e dell’esito della Consultazione di mercato sono stati individuati i seguenti lotti i cui importi sono riportati qui di seguito:
LOTTO | Categoria Veicolo e Tipologia Alimentazione | id | Dura ta | KM Complessivi | Quantità Base D’asta (n. veicoli) | Base D’asta 12 mesi | Base D’asta 36 mesi |
LOTTO 1 | Veicolo piccolo 4x4 - Ibrido | 2.1 | 36 | 60.000 | 13 | 74.880,00 € | 224.640,00 € |
2.2 | 36 | 90.000 | 3 | 18.360,00 € | 55.080,00 € | ||
2.3 | 36 | 120.000 | 2 | 13.680,00 € | 41.040,00 € | ||
LOTTO 2 | Veicolo multispazio – Ibrido | 2.4 | 36 | 30.000 | 4 | 14.400,00 € | 43.200,00 € |
2.5 | 36 | 60.000 | 36 | 155.520,00 € | 466.560,00 € | ||
2.6 | 36 | 90.000 | 12 | 59.760,00 € | 179.280,00 € | ||
2.7 | 36 | 120.000 | 2 | 10.440,00 € | 31.320,00 € | ||
2.8 | 36 | 150.000 | 20 | 120.000,00 € | 360.000,00 € | ||
LOTTO 3 | Veicolo autocarro – Ibrido | 2.9 | 36 | 60.000 | 7 | 37.380,00 € | 112.140,00 € |
2.10 | 36 | 90.000 | 4 | 23.520,00 € | 70.560,00 € | ||
2.11 | 36 | 120.000 | 15 | 97.200,00 € | 291.600,00 € | ||
TOTALI | 118 | 625.140,00 € | 1.875.420,00 € |
CONSIDERATO quindi che il valore complessivo della procedura è il seguente:
Importo Complessivo Base d’asta | |||||
LOTTO | Descrizione lotto | Totale Veicoli per lotto | Totale importo annuale | Totale importo triennale | Importo stimato incluso la proroga per il mancato esaurimento dei km contrattuali (6 mesi) + proroga tecnica (6 mesi) ex art. 106co.11 D.lgs 50/2016 |
LOTTO 1 | Veicolo piccolo 4x4 - Ibrido | 18 | 106.920,00 € | 320.760,00 € | 427.680,00 € |
LOTTO 2 | Veicolo multispazio - Ibrida | 74 | 360.120,00 € | 1.080.360,00 € | 1.440.480,00 € |
LOTTO 3 | Veicolo autocarro – Ibrido | 26 | 158.100,00 € | 474.300,00 € | 632.400,00 € |
118 | 625.140,00 € | 1.875.420,00 € | 2.500.560,00 € |
CONSIDERATO altresì, che:
- la procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma regionale STELLA;
- l’appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle singole amministrazioni contraenti;
CONSIDERATO che l’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con deliberazione
n. 1228 del 22/11/2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1 quale schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e che tale schema tipo sarà adeguato alle esigenze dell’Amministrazione ai fini dell’uso della Piattaforma telematica per la gestione della procedura e all’aggiudicazione secondo che il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice identificativo e ad ogni Lotto i seguenti CIG:
Numero di gara: 8356590
o Lotto 1 – CIG 8987611B37
o Lotto 2 – CIG 8987633D5E
o Lotto 3 – CIG 89876370AF
VISTI i documenti: Bando G.U.U.E., Bando G.U.R.I. ed Avviso per estratto, che dovranno essere pubblicati, rispettivamente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. e su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, allegati alla presente determinazione;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016” e, in particolare l’art. 2 comma 6, il quale prevede che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti;
VISTO inoltre l’art. 3, comma 1, lett. b) del richiamato Decreto del MIT del 02/12/2016 il quale prevede che, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
RITENUTO di dover assolvere, ai sensi della richiamata disciplina, all’obbligo di pubblicazione legale sulla GURI, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a diffusione locale del bando e dell’estratto della gara in questione.
VISTA la Determinazione n. G04027 del 14/04/2021, con cui la Regione Lazio ha disposto l’aggiudicazione dell’Appalto per l’affidamento del "Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio", in favore della VIVENDA SRL, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 269 in Roma;
CONSIDERATO che pertanto in virtù del suddetto Contratto, per l’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara da pubblicare sulla GURI e dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, si è proceduto alla trasmissione alla VIVENDA SRL della richiesta di preventivo;
VISTO il preventivo di spesa n. 3510 trasmesso il 23/11/2021 dalla VIVENDA SRL per l’importo totale di € 2.825,77 IVA compresa, dettagliato per i seguenti importi:
o GURI € 1.369,07 + IVA
o Controllo ed elaborazione testi €. 109,02+IVA
o Marche da bollo €. 16,00;
o Il Messaggero ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio, Avvenire Roma 7, € 825,00 + IVA;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di pubblicazione citato è garantito dall’impegno di spesa assunto in favore dell’operatore economico aggiudicatario di cui alla citata determinazione;
PRECISATO che le spese di pubblicazione verranno rimborsate dagli aggiudicatari in maniera proporzionale al valore a base d’asta del lotto, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016;
VISTI i documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati alla presente determinazione:
1) Documenti ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15, del Codice:
- Capitolato Tecnico
- Appendice A – Dettaglio Fabbisogni e Base d’asta
- Appendice B – Livelli di servizio e verifiche ispettive
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
• Allegato 1 – Domanda di Partecipazione e Schema Dichiarazioni amministrative
• Allegato 2 – DGUE - Operatori Economici (presente sul Sistema)
• Allegato 3 – Schema di Offerta Economica
• Allegato 4 – Schema di Convenzione
VISTO l’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina la concessione di incentivi per funzioni tecniche per appalti di lavori, servizi e forniture, svolte da dipendenti della Stazione Appaltante, stabilendone il limite massimo nella misura del 2% dell’importo a base di gara e rinviando, per quanto concerne le modalità e i criteri di attribuzione, alla Contrattazione Decentrata Integrativa e ad apposito Regolamento adottato dalle singole Amministrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, pubblicata sul BURL n. 19 del 06/03/2018, il quale disciplina, tra l’altro, le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli “Incentivi per funzioni tecniche”;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 383 sexies comma 2 del R.R. n.1/2002 la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento e in particolare per servizi e forniture di importo superiore a 750.000 euro è pari all’1,10%;
VISTO il valore stimato dell’appalto “procedura aperta, suddivisa in 3 Lotti, per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio” pari ad € 2.500.560,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che per la gestione delle attività inerenti alle fasi di programmazione e affidamento della procedura di appalto finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti Dipendenti della Regione Lazio e delle relative attività tecnico - amministrative, sono stati individuati i seguenti dipendenti regionali a cui sono affidate le attività a supporto del RUP, come di seguito riportato:
Incarico | Nominativo |
Responsabile del procedimento | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxx Xxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxx Xxxxx |
ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, comma 2 l’importo degli incentivi spettante verrà equamente distribuito tra i componenti del gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che, per il suddetto servizio, il fondo relativo all’incentivazione verrà quantificato sulla base del corrispondente valore dei Contratti/Ordinativi di fornitura e sarà costituito al momento dell’emissione degli stessi;
VISTO il comma 5 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, inerente alla contribuzione delle Amministrazioni aderenti alle convenzioni secondo i rispettivi ordinamenti;
CONSIDERATO che, ai fini della costituzione del fondo incentivante, della ripartizione, dell’accantonamento e della liquidazione, si applicherà quanto previsto nella Sezione III bis del Capo VII del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss. mm. ii., che disciplina le modalità di gestione del trattamento economico inerente agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, da parte del personale inquadrato giuridicamente nei ruoli dell’amministrazione della Regione Lazio, in attuazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche;
RITENUTO per tutto quanto sopra di determinare l’avvio di una procedura di gara aperta ai sensi art. 60 D Lgs 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio”, suddivisa in n. 3 lotti funzionali sulla base della tipologia del veicolo di servizio e dell’alimentazione del veicolo richiesta,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
• di procedere all’indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi art. 60 D. Lgs 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006 per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio”:
- la durata delle Convenzioni è di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza non si sia esaurito l’importo massimo spendibile;
- la durata degli Ordinativi di Fornitura è di 36 mesi oltre proroga di 6 mesi qualora alla suddetta scadenza non sia stata ancora raggiunta la percorrenza chilometrica massima prevista contrattualmente;
- è prevista ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, proroga per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 mesi;
- l’importo complessivo base d’asta incluso di proroghe per la procedura è pari a € 2.500.560,00 € IVA esclusa, suddivisa in 3 Lotti, come esposto in tabella:
Importo Complessivo Base d’asta | |||||
LOTTO | Descrizione lotto | Totale Veicoli per lotto | Totale importo annuale | Totale importo triennale | Importo stimato incluso la proroga per il mancato esaurimento dei km contrattuali (6 mesi) + proroga tecnica (6 mesi) ex art. 106 co.11 D.lgs 50/2016 |
LOTTO 1 | Veicolo piccolo 4x4 - Ibrido | 18 | 106.920,00 € | 320.760,00 € | 427.680,00 € |
LOTTO 2 | Veicolo multispazio - Ibrida | 74 | 360.120,00 € | 1.080.360,00 € | 1.440.480,00 € |
LOTTO 3 | Veicolo autocarro – Ibrido | 26 | 158.100,00 € | 474.300,00 € | 632.400,00 € |
118 | 625.140,00 € | 1.875.420,00 € | 2.500.560,00 € |
- la procedura sarà aggiudicata con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 2 e 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
• di conferire l’incarico di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx funzionario dell’Area “Pianificazione e gare strutture regionali ed enti locali” della Direzione regionale Centrale Acquisti che dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’espletamento dell’incarico;
• di nominare per la gestione delle attività a supporto del RUP inerenti alle fasi di programmazione e affidamento della presente procedura di appalto e delle relative attività tecnico - amministrative, i seguenti dipendenti regionali:
Incarico | Nominativo |
Responsabile del procedimento | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxx Xxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Collaboratore Amministrativo | Xxxxxx Xxxxx |
• di approvare il Bando G.U.U.E., il Bando G.U.R.I. e l’avviso per estratto e disporne la pubblicazione, rispettivamente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. e su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali allegati alla presente;
• di avvalersi del contratto per i servizi di pubblicazione stipulato con la ditta Vivenda s.r.l. aggiudicataria di tale servizio giusta determinazione G04027 del 14/04/2021, affidando l’esecuzione del servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani indicati il Bando G.U.R.I. e l’avviso per estratto della procedura di gara in oggetto;
di approvare il preventivo di spesa n. 3510 trasmesso il 23/11/2021 dalla VIVENDA SRL per l’importo totale di € 2.825,77 IVA compresa, dettagliato per i seguenti importi:
o GURI € 1.369,07 + IVA
o Controllo ed elaborazione testi €. 109,02+IVA
o Marche da bollo €. 16,00;
o Il Messaggero ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio, Avvenire Roma 7, € 825,00 + IVA;
• di disporre la pubblicazione degli avvisi sulla GUUE, sulla GURI e su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
• di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione:
- Documenti ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15, del Codice:
a) Capitolato Tecnico
b) Appendice A – Dettaglio Fabbisogni e Base d’asta
c) Appendice B – Livelli di servizio e verifiche ispettive
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
o Allegato 1 – Domanda di Partecipazione e Schema Dichiarazioni amministrative
o Allegato 2 – DGUE - Operatori Economici (presente sul Sistema)
o Allegato 3 – Schema di Offerta Economica
o Allegato 4 – Schema di Convenzione
• che la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla piattaforma telematica di e-procurement “STELLA”, sul sito della Regione Lazio xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Bandi ed Avvisi – Amministrazione Trasparente, sul sito del MIT – serviziocontrattipubblici;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 2
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni Amministrative
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , Prov.
, il , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di
e legale rappresentante della , con sede in
, Prov. , via , n. , CAP , codice fiscale n. e partita IVA n. , di seguito denominata “impresa”,
− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
CHIEDE
di partecipare alla “Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2”.
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) di presentare offerta per i lotti:
2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:
❑ impresa singola
❑ consorzio stabile
❑ consorzio tra imprese artigiane
❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
❑ GEIE
❑ capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
❑ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale x xxxx)
x (xxxxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
4) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di:
❑ autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
ovvero
❑ non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
7) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.
8) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267]
❑ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo aziendale, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di , come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;
ovvero
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
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❑ di trovarsi in stato di concordato preventivo, di cui all’art. 186-bis X.X. 00 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di , come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.
9) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
10) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero
❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Xxxx] e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
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❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
11) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
Impresa Attività e/o Servizi %
Impresa Attività e/o Servizi %
Impresa Attività e/o Servizi %
Impresa Attività e/o Servizi %
12) [in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
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13) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:
14)[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:
15) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
16) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
;
17)di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, ad integrazione del DGUE da compilare a Sistema, in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla legge 55/2019.
18) Relativamente alle casistiche di cui all’art. 2359:
❑ di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
❑ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
1 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.
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2
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3
❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta e di seguito chiarisce gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:
19) che questa Impresa:
❑ intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti , in relazione alle seguenti prestazioni
lotto prestazioni: lotto prestazioni:
❑ non intende ricorrere al subappalto
20) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;
21) che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
22) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
2 l’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.
3 Si veda nota 3
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
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, lì
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ALLEGATO A
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Residenza | Codice fiscale | Carica rivestita |
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Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
ALLEGATO B
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di , città , Prov.
, via , n. , CAP tel. , e-mail
, PEC .
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di , Ufficio , con sede xx
, xxx , x. , XXX , xxx. , xxx , e-mail
, PEC .
, lì
Il Documento deve essere firmato digitalmente
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
ALLEGATO C
INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2019 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019,
N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI”
Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
(N.B. PER LA COMPILAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE)
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): − Partecipazione a un’organizzazione criminale (4) − Corruzione (5) − False comunicazioni sociali − Frode (6); − Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); − Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8); − Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (9) − Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice) | |
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, | Risposta: |
(4) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(5) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(6) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(7) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(8) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(9) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0000/000/XXX (XX L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): | |
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 10-bis(10)? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][… ..……..…] (11) |
In caso affermativo, indicare (12): 1) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 2) dati identificativi delle persone condannate; 3) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: | a) Data: [..], durata [..], lettera comma 1, articolo 80 [..], motivi: [..] b) [……] c) durata del periodo d'esclusione [..], lettera comma 1, articolo 80 [..] |
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (13) (autodisciplina o “Self- Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della | 1) [ ] Sì [ ] No |
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Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
(10) il comma 10 bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019.
(11) Ripetere tante volte quanto necessario.
(12) Ripetere tante volte quanto necessario.
(13) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: | 2) [ ] Sì [ ] No 3) [ ] Sì [ ] No 4) [ ] Sì [ ] No 5) [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [..] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][…….…][……..…][……..…] [……..…] |
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (14)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. | |
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali | Risposta: |
[…] | […] |
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: | |
a) fallimento | [ ] Sì [ ] No |
(14) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo alla lettera a): | [ ] Sì [ ] No |
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita (articolo 110, comma 3) del Codice)? | In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [………..…] [………..…] [ ] Sì [ ] No |
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di altro operatore economico? | In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [… ] |
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale | [] Sì [ ] No |
In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3 del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di altro operatore economico? | [] Sì [ ] No In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento di ammissione/autorizzazione [………..…] rilasciato dal Tribunale [ ] [] Sì [ ] No |
L'operatore economico si è reso colpevole di | [ ] Sì [ ] No |
gravi illeciti professionali (15) di cui all’art. 80 | |
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) (16) e c-quater) (17) | |
del Codice? | |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: | [………………] |
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L’operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
(15) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(16) lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019.
(17) lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019.
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- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No |
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
[……..…][…….…][……..…][……..…] |
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001: | Risposta: |
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2, del Codice) (18)? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][ …..……..…](19) |
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1) […] 2) […] | 1) […] non compilare in quanto già previsto nel DGUE presente in piattaforma |
(18) comma modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019.
(19) Ripetere tante volte quante necessario.
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3) ha presentato in procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis) 4) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter) 5) […] 6) […] 7) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del c.p. (20)? In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)? | 2) […]non compilare in quanto già previsto nel DGUE presente in piattaforma 3) [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] 4) [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] 5) […] non compilare in quanto già previsto nel DGUE presente in piattaforma 6) […] non compilare in quanto già previsto nel DGUE presente in piattaforma 7) [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […..…][……….…][… ] [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […..…][……….…][… ] |
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio – EDIZIONE 2
(20) modifica introdotta dall’articolo 7 del D.lgs. n. 21/2018.
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Atto n. G14803 del 30/11/2021
FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S Numero: Data Pagina
Numero dell'avviso nella GU S:
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
Identità del committente
* Denominazione Giunta Regionale * Paese Italia
* Codice Fiscale 80143490581
Informazioni sulla procedura di appalto
* Titolo
Procedura aperta, suddivisa in 3 (tre) lotti, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico
* Breve descrizione dell'appalto
Procedura aperta, suddivisa in 3 (tre) lotti, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico al fine di favorire il rinnovo del parco autovetture in dotazione ai dipendenti delle Strutture della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio”
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore (ove esistente):
CIG 8197924
CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
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cofinanziato con fondi europei)
Atto n. G14803 del 30/11/2021
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati Identificativi
* Nome/denominazione:
Partita IVA, se applicabile:
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice
Fiscale), se richiesto e applicabile
Indirizzo postale: * Via e numero civico
* Città
* Paese
Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):
Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1
* Persona di contatto:
* Telefono:
* PEC o e-mail:
* L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media? si no
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del
Codice ?
si no Non applicabile
* L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri? si no
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:
Elenco Lotti
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario
Legali rappresentanti #1
* Nome: * Cognome:
* Data di nascita: * Luogo di nascita:
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Via e numero civico: E-mail:
Atto n. G14803 del 30/11/2021
Codice postale: Telefono:
Città: Posizione/Titolo ad agire:
Paese:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice -
Avvalimento)
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della
parte V?
si no
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi? si no
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
* I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o Pi nagsiengau i3t1o /a2l l0a1quale sia ancora applicabile un
si no
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi
dell’art. 80 comma 10?
Atto n. G14803 del 30/11/2021
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)
* L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
si no
La documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o tasse è disponibile elettronicamente? si no
Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)
* L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?
si no
La documentazione pertinente relativa al pagamento di
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente? si no
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
* L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
si no
* L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?
si no
* L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di diritto sociale?
si no
* L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro?
si no
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma5, lett. b), del Codice :
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* a) fallimento
si no
* b) liquidazione coatta
si no
* c) concordato preventivo
si no
* d) è ammesso a concordato con continuità
Atto n. G14803 del 30/11/2021
aziendale si no
* L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80
comma 5 lett. c) del Codice?
si no
* L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
si no
* L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)
del Codice)?
si no
* L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
si no
* b) non avere occultato tali informazioni?
si no
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
* Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
si no
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
* 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
si no
* 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,
lettera g);
si no
* 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,
lettera h)?
si no
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* 4. l'operatore economico è tenuto alla
disciplina legge 68/1999? si
Atto nn.oG14803 del 30/11/2021
* 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203?
si no
* 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).
si no
* 7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?
si no
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:
a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che
* Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti si no
A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
* È iscritto in un registro professionale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no
* È iscritto in un registro commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no
Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?
si no
È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il Paginase3rv4iz/io20d1i cui trattasi nel paese di stabilimento
si no
dell'operatore economico?
Atto n. G14803 del 30/11/2021
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Fatturato annuo medio
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:
Numero di Esercizi
Fatturato Medio
Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico:
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
* L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?
si no
Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
* L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?
si no
Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no
PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara: di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:
Documenti richiesti #1
Descrizione Disponibile
si no
Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si
PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI
Atto nno. G14803 del 30/11/2021
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.
Data e Luogo * Data Luogo
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio - EDIZIONE 2
Si richiede di compilare unicamente i campi evidenziati in giallo, come richiesto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara
SERVIZI A PAGAMENTO NON INCLUSI IN BASE D'ASTA | |||||||||||||||||||||||||||||
LOTTO | CATEGORIA DEL VEICOLO | TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE | id | DURATA CONTRATTUALE | KM COMPLESSIVI | QUANTITA' STIMATA IN GARA | VEICOLO OFFERTO | ALIMENTAZIONE | SISTEMA DI IBIDAZIONE DEI VEICOLO OFFERTO | CANONE A BASE D'ASTA (A) | CANONE OFFERTO (B) | RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (C) | PRONTO INTERVENTO PER FORATURA PNEUMATICI IN STRADE A VIABILITA' ORDINARIA | PRONTO INTERVENTO PER FORATURA PNEUMATICI IN AUTOSTRADE | CONSUMO DEL VEICOLO OFFERTO | EMISSIONI DI CO 2 DEL VEICOLO OFFERTO | SOSTITUZIONE PNEUMETICI INVERNALI | AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO DI LIVELLO SUPERIORE | COPERTURA ASSICURATIVA SENZA FRANCHIGIA R.C.A. | COPERTURA ASSICURATIVA SENZA FRANCHIGIA KASKO, INCENDIO, FURTO | PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA PICCOLA | PREASSEGNAZIONE FACOLTATIVA MEDIA | ROTTAMAZIONE/ VEICOLO | CONSEGNA A DOMICILIO se nr veicoli < 10 | RICONSEGNA A DOMILICIO se nr veicoli < 10 | CONSEGNA A DOMICILIO se nr veicoli ≥ 10 | RICONSEGNA A DOMILICIO sse nr veicoli ≥ 10 | DISPOSITIVI GESTIONE FLOTTA BASE | DISPOSITIVI GESTIONE FLOTTA AVANZATO |
indicare marca, modello, numero di omologazione europea come risultante nella Scheda Tecnica | (benzina/elettrica o diesel/elettrica) | (full hybrid o mild hybrid) | €/mese | €/mese | C = (A-B)/A | €/km (massimo €2,60) | €/km (massimo €2,40) | valore espresso in l/100km, corrispondente al VL ciclo "high" | valore espresso in g/km, corrispondente al VL ciclo "high" | contributo una tantum | canone mensile extra | canone mensile extra | canone mensile extra | contributo una tantum | contributo una tantum | contributo una tantum | contributo una tantum | contributo una tantum | contributo una tantum | contributo una tantum | canone mensile extra | canone mensile extra | |||||||
3 | Autocarro | Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) | 3.1 | 36 | 60.000 | 7 | 445,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 7,50 € | 10,00 € | |||||||||
3.2 | 36 | 90.000 | 4 | 490,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 7,50 € | 10,00 € | ||||||||||||
3.3 | 36 | 120.000 | 15 | 540,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 7,50 € | 10,00 € | ||||||||||||
TOTALE | ∑B x 36 mesi | (∑B x 36 mesi) /BdA | |||||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 2
Allegato 4 Schema di Convenzione
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 2
LOTTO
TRA
La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di , nato/a
, Prov. , il , in qualità di , autorizzata alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con
,
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di _ , di seguito definita “Fornitore” o “Fornitore Aggiudicatario”, nella persona di , nato a
, il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da
, congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. La Regione Lazio, con Determinazione n. del , ha indetto una Procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n. del
;
B. Con Determinazione n._ del della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto/i della procedura di gara, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente;
C. Il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
D. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dagli art.80 e 83 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
E. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione o, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
F. Il Fornitore Aggiudicatario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
G. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
H. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante con la stipula della Convenzione, il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 22 del Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a a favore della Regione Lazio e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale; il Fornitore si impegna, altresì a provvedere alle integrazioni previste dal Disciplinare e dal sopracitato articolo 103 al momento della stipula dell’Ordinativo di Fornitura;
I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore Aggiudicatario, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con la
stipula dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. Contratti attuativi) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
X. X singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore Aggiudicatario, dall’altra parte, attraverso la stipula degli Ordinativi di Fornitura, mediante l’utilizzo del Sistema X.XXX.XX;
K. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente sarà considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna stipulata;
L. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati e l’Offerta Tecnica ed Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
a) Stazione Appaltante: la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio (di seguito anche “Regione Lazio”);
b) Amministrazioni Contraenti: si intendono le Strutture della Giunta Regionale, gli Enti Dipendenti e le Società Partecipate dalla Regione Lazio che possono emettere Ordinativi di Fornitura in attuazione della Convenzione stipulata dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti;
c) Fornitore e/o Operatore Economico Aggiudicatario: impresa aggiudicataria, singola ovvero quale capogruppo di imprese riunite, con la quale la Regione Lazio stipulerà la Convenzione di cui al presente Appalto;
d) Ordinativo di Fornitura (OdF) o Contratto di noleggio: il Contratto attuativo stipulato tra l’Amministrazione interessata ad aderire alla Convenzione e il Fornitore Aggiudicatario;
e) Veicolo (di seguito anche “autoveicolo”, “autovettura”, “vettura”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di loro competenza, avente le caratteristiche tecniche nel presente Capitolato;
f) Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore Aggiudicatario garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza ricompresi nell’Appalto;
g) Conducente: la persona fisica alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Contraenti che utilizza il veicolo oggetto di noleggio;
h) Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l’Amministrazione Contraente devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo;
i) Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.);
j) Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.);
k) Sito (o “Sistema”): lo spazio web dedicato alla piattaforma telematica di e-procurement della Regione Lazio “X.XXX.XX.”.
Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono, pertanto, regolati:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dall’Offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dalla normativa sull’obbligo di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati;
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore Aggiudicatario (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni).
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui al successivo articolo 11 “Verifiche e controlli sulla qualità del servizio” della presente Convenzione;
6. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione:
- emissione di Ordinativi di fornitura;
- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
- richiesta e custodia delle cauzioni definitive costituite a favore delle Amministrazioni contraenti ai fini della stipula degli Ordinativi di Fornitura
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui al successivo articolo 11 “Verifiche e controlli sulla qualità del servizio” della presente Convenzione;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.
Articolo 4 Oggetto del servizio
1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile agli Ordinativi di Fornitura concernenti l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante la stipula degli Ordinativi di fornitura, il tutto nel rispetto delle condizioni e dei prezzi offerti in sede di gara, per un importo massimo spendibile pari a € .
3. Il noleggio a lungo termine di ciascun veicolo comprende l’erogazione di un pacchetto di “servizi base”, i quali dovranno intendersi inclusi e remunerati nel canone di noleggio offerto in sede di gara, ed in particolare:
a) la fornitura in noleggio del veicolo offerto in sede di gara;
b) la consegna del veicolo con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
c) l’espletamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) la fornitura e sostituzione degli pneumatici sulla base della percorrenza registrata;
e) le riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
f) la fornitura di un veicolo sostitutivo al verificarsi delle fattispecie di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
g) il servizio di soccorso stradale su richiesta;
h) la copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri.
4. Nel perimetro della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere l’attivazione di uno o più servizi a pagamento, nelle modalità e ai costi individuati nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
Articolo 5 Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema telematico X.XXX.XX. da parte delle Amministrazioni Contraenti, tramite proprio rappresentante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante la stipula di Ordinativi di fornitura, nei quali sarà indicato il numero dei veicoli richiesti in noleggio, la tipologia, la percorrenza chilometrica massima, l’eventuale attivazione di servizi a pagamento e il valore complessivo del servizio oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore Aggiudicatario dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore Aggiudicatario ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore Aggiudicatario dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di stipula degli Ordinativi di Fornitura
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore Aggiudicatario in forza della Convenzione, il Fornitore si obbliga a dare riscontro e soddisfare le richieste formulate da parte delle Amministrazioni interessate con la stipula dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e stipulati in modalità elettronica, esclusivamente mediante l’utilizzo del Sistema. Il Fornitore Aggiudicatario non potrà dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella sopra descritta.
3. Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo, a dare riscontro alle Amministrazioni Contraenti, attraverso l’utilizzo del Sistema.
4. Per l’esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad eseguirlo con le modalità, nei termini e ai costi di seguito stabilite e comunque descritte negli atti di gara e nell’Offerta tecnica ed economica.
Articolo 7 Durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura
1. La Convenzione che sarà stipulata all’esito dell’aggiudicazione dell’Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabili di 12 mesi qualora alla scadenza non sia raggiunto l’importo massimo spendibile fino al raggiungimento del medesimo.
2. Per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione stessa, la quale tuttavia è da intendersi valida, efficace e vincolante per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura.
3. Le Amministrazioni Contraenti avranno la possibilità di stipulare i propri contratti attuativi tramite l’emissione di Ordinativi di Fornitura dalla durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio.
4. Ferma restando la durata prevista per gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere diverse percorrenze chilometriche massime in base alla tipologia di veicolo.
5. L’Amministrazione Contraente, nel caso ipotizzasse una differenza in merito al monte chilometrico previsto e ritenesse di dover variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore Aggiudicatario, secondo le modalità descritte nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.
6. L’Amministrazione Contraente ha facoltà di chiedere una proroga per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale dell’Ordinativo di Fornitura, qualora a tale data non sia stata raggiunta la percorrenza massima prevista dallo stesso, formulando in forma scritta tale domanda ed inviandola al Fornitore entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di scadenza dell’Ordinativo.
7. Nel caso di attivazione della proroga di cui al precedente comma 6, la percorrenza massima prevista contrattualmente non sarà modificata.
8. L’Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere la proroga dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 (sei) mesi.
Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. L’Amministrazione Contraente si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno e osservi tutte le istruzioni previste nel Manuale Operativo, fornito in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.
10. L’Amministrazione Contraente si impegna affinché i veicoli siano condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e nel rispetto delle norme del Codice della strada.
11. L’Amministrazione Contraente sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore Aggiudicatario è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato.
Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) eseguire i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica, ove migliorativa;
b) attivare entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione il servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico;
c) fornire veicoli conformi alle caratteristiche e dotazioni minime richieste nel Capitolato Tecnico e dotati di polizze assicurative in corso di validità;
d) consegnare i veicoli nel rispetto delle tempistiche indicate nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
e) garantire un minimo di nr. 6 Centri di Servizio nella provincia di Roma, di cui almeno nr. 4 nel Comune di Roma, e un minimo di nr. 1 Centro di Servizio per ciascuna delle altre provincie della Regione Lazio e per i comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
f) erogare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, i servizi a pagamento nelle modalità e costi indicati nel Capitolato Tecnico;
g) dare immediata evidenza alla Stazione Appaltante dell’eventuale sostituzione di un modello di veicolo offerto in sede di gara e formulare una proposta di sostituzione;
h) Predisporre ed inviare con cadenza semestrale il report di monitoraggio richiesto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico;
i) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio;
j) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Struttura della Giunta Regionale e dell’Ente Dipendente della Regione Lazio e dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione;
k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e dei Responsabili del servizio coinvolti nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione
1. Per l’esecuzione dei servizi richiesti in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità e tempistiche descritte nel Capitolato Tecnico e in ogni altro documento in esso richiamato.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 “Penali”.
Articolo 11 Verifiche e controlli sulla qualità del servizio
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione e/o fornire le informazioni e i documenti necessari per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e nelle modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato e all’Allegato B – Livelli di servizio e verifiche ispettive, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
Articolo 12 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore Aggiudicatario in relazione all’esecuzione dei “servizi base” richiesti in ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base del canone mensile offerto in sede di offerta economica per ciascuna categoria di veicolo e tipologia contrattuale, come di seguito riportato:
Categoria veicolo | Marca e modello del veicolo offerto | Percorrenza chilometrica massima | Canone mensile offerto |
2. I corrispettivi relativi ai “servizi base” saranno fatturati da parte del Fornitore Aggiudicatario con cadenza mensile.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda la proroga per il mancato raggiungimento della percorrenza massima prevista, durante i primi tre mesi di proroga, il Fornitore applicherà il
canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
4. Alla scadenza del contratto di noleggio, verranno addebitati o rimborsati all’Amministrazione Contraente i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia, nelle modalità descritte al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.
5. Nel caso di percorrenze superiori a quelle previste contrattualmente, l’addebito avverrà per il 100% dell’importo; Nel caso di percorrenze inferiori a quelle previste contrattualmente, il rimborso avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto.
6. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo; pertanto, il rimborso o l’eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.
7. Nel caso di attivazione da parte dell’Amministrazione Contraente dei servizi a pagamento questi saranno remunerati in conformità agli importi previsti al paragrafo 6 del Capitolato e riportati nello Schema di Offerta.
Articolo 13 Revisione dei prezzi
1. Il canone base offerto dal Fornitore Aggiudicatario in sede di gara sarà soggetto ad adeguamenti e rivalutazioni, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti e con le modalità previsti nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico, sulla base di un’istruttoria condotta da parte della Stazione Appaltante e/o Amministrazione Contraente. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraenti si avvalga della facoltà di proroga per il mancato raggiungimento della percorrenza massima, durante i primi tre mesi di proroga, il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al
consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione 3 giugno 2014, n. 326 “Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione Lazio e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale” e a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
2. Le fatture relative ai servizi prestati dovranno essere emesse mensilmente.
3. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; nel caso di utilizzo per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero.
4. I corrispettivi relativi al servizio di fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali, di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno fatturati dal Fornitore solo dopo l’espletamento del servizio.
5. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
6. Resta salva la facoltà per ciascuna Amministrazione Contraenti di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
8. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato n.
, dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso e con le seguenti coordinate bancarie IBAN . Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate
nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Amministrazione contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
10. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Amministrazioni contraenti.
Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore Aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a comunicare alle Amministrazioni Contraenti ed alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti ed alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Inadempimenti e penali
1. Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le penali di cui oltre.
2. Si considera inadempimento il caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione di gara; in tale circostanza, le penali potranno essere applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, la Regione Lazio o l’Amministrazione Contraente è tenuta a contestare l’inadempimento per iscritto, a mezzo PEC e il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate
accoglibili – a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Amministrazione contraente – ovvero non siano state prodotte controdeduzione o non siano state fornite nel rispetto del termine indicato, potranno essere applicate le penali di cui oltre.
5. Nel caso di inadempimenti verificati contestati da parte della Regione Lazio, questa potrà applicare le seguenti penali:
- nel caso di mancata attivazione del servizio di ricezione chiamate che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di riferimento al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nell’invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling in conseguenza di eventi non controllabili dal Fornitore
Aggiudicatario rispetto ai termini di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio Convenzionati che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 5.10 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,75% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contrenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell’Allegato B, potrà essere applicata una penale pari all’ 1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le seguenti penali:
- nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli ordinati rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogati sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli in preassegnazione obbligatoria o facoltativa rispetto ai termini di cui ai paragrafi 5.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nel ritiro dei veicoli da rottamare rispetto ai termini di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,3% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua la fornitura e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, con riferimento ad esempio ai requisiti di conformità dei veicoli di cui ai paragrafi 4 e 5.1 del Capitolato Tecnico, alla stipula e al rinnovo delle coperture assicurative di cui al paragrafo
5.8 del Capitolato Tecnico, alla fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di fornitura parzialmente difforme sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà / inizieranno ad essere eseguita/ i in modo conforme;
- nel caso di ritardo nello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi rispetto ai termini di cui al paragrafo
5.6 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento;
- nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari all’1% della quota parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento;
- nel caso di ritardo nell’invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a
€ 250,00 per ogni giorno di ritardo.
7. L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene:
- per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva; in ogni caso la Regione Lazio non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del lotto;
- per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica; ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di Fornitura.
8. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo della Convenzione. In tal caso la Regione e/o l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti.
Articolo 18 Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Inadempimenti e penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi / Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga, fin da ora, a prestare, ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi
1. In caso di inadempimento del Fornitore Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione o che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Amministrazione Contraente e/o dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) nei casi previsti dall’articolo 13“Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione;
i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo 21;
j) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione;
k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente Convenzione;
l) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016.
m) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
n) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore Aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti della Regione Lazio.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraente hanno diritto di richiedere un risarcimento del danno.
6. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Xxxxxx sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 22 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Amministrazioni contraenti e/o la Regione Lazio, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Aggiudicatario;
b) qualora il Fornitore Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Aggiudicatario medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi X.Xxx. 81/2008;
f) cessione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. Le Amministrazioni Contraenti possono altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore Aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti e queste potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 23 Subappalto
[Se previsto in sede di offerta]
1. Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni, nella misura di seguito indicata:
• ( %)
• ( %)
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 2, lett. c) del D.L. Semplificazioni-bis, il Fornitore Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti della perfetta esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
5. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1 del Dlgs 50 2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
8. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore Aggiudicatario non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 24 Divieto di Cessione della Convenzione e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 25 Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore Aggiudicatario individua nel Sig. il
Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Aggiudicatario, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare , indirizzo
PEC, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti.
Articolo 26 Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
• Regione Lazio: Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, PEC
xxxxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• Fornitore: ……………………. PEC……………………
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata
b) Posta elettronica certificata (PEC);
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 27 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore Aggiudicatario e la Direzione regionale Centrale acquisti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore Aggiudicatario e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. La sottoscrizione della Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore Aggiudicatario, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio o le Amministrazioni contraenti risultino titolari, il Fornitore Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Qualora il Fornitore Aggiudicatario venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà consentire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere alla Regione Lazio e/o alle Amministrazioni Contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire alla Regione Lazio e/o alle Amministrazioni Contraenti, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
h) Il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto,
conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore Aggiudicatario.
Articolo 30 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 31 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi impiegati nella prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi. La predetta copertura assicurativa potrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza pena la risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 32 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 33 Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto , in qualità di e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto del servizio; Art. 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 - Modalità di stipula degli Ordinativi di Fornitura; Art. 7 - Durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 - Modalità e termini di esecuzione; Art. 11 - Verifiche e controlli sulla qualità del servizio; Art. 12 - Corrispettivi; Art. 13 - Revisione dei prezzi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art. 16 - Trasparenza; Art. 17 - Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto; Art. 20 - Riservatezza; Art. 21 – Risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi; Art. 22 - Recesso; Art. 23 – Subappalto; Art. 24 - Divieto di Cessione della Convenzione e dei crediti; Art. 25 - Responsabile del Servizio; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 Foro competente; Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento;
Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 32 - Clausola finale.
, lì
La Direzione Regionale Centrale Acquisti* Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 2
Capitolato Tecnico
SOMMARIO
PREMESSA 5
1. DEFINIZIONI 5
2. OGGETTO DELL’APPALTO 6
2.1 Servizi esclusi dall’Appalto 8
3. DURATA DELL’APPALTO 8
3.1 Opzioni e rinnovi 9
3.2 Proroga Tecnica 10
4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI VEICOLI 10
4.1 Specifiche tecniche minime per categoria di veicolo 11
4.2 Varietà dei colori disponibili dei veicoli 13
4.3 Dotazioni minime ed allestimenti dei veicoli 13
Kit livree 14
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 14
5.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 15
5.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria di un veicolo 17
5.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 18
5.4 Fornitura e cambio degli pneumatici 20
5.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 21
5.6 Fornitura del veicolo sostitutivo 22
5.7 Servizio di soccorso stradale 24
5.8 Copertura assicurativa e gestione dei sinistri 26
5.9 Servizio di ricezione chiamate 31
5.10 Disponibilità di Centri di servizio 32
5.11 Restituzione dei veicoli 33
6. SERVIZI A PAGAMENTO 36
2
6.1 Veicolo sostitutivo di pari livello 36
6.2 Copertura assicurativa senza franchigia 37
6.3 Preassegnazione facoltativa 37
6.4 Rottamazione di veicoli da dismettere 39
6.5 Consegna e restituzione del veicolo a “domicilio” 40
6.6 Personalizzazione dei veicoli 40
6.7 Optional 41
6.8 Dispositivi per la gestione della flotta 42
Dispositivi di livello base 42
Dispositivi di livello avanzato 43
7. ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE 43
7.1 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti 43
7.2 Responsabile del Servizio 44
7.3 Reportistica 45
8. OBBLIGAZIONI IN CAPO ALLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI 46
8.1 Servizio di elezione di domicilio 48
8.2 Gestione delle sanzioni amministrative 48
9. MODALITA’ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 49
9.1 Percorrenze chilometriche 50
9.2 Revisione dei prezzi 51
Revisione del canone durante la vigenza della Convenzione per variazione dell’indice dei prezzi al
consumo 51
Revisione del canone durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura per variazione dell’indice dei
prezzi al consumo 52
9.3 Adeguamento del canone durante la vigenza della Convenzione per variazioni di listino 52
Variazioni di listino del veicolo offerto o sostituzione di un veicolo con un nuovo restyling 53
Sostituzione di un veicolo con un nuovo modello 53
9.4 Variazioni dei canoni e oneri straordinari durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura 54
10. VERIFICHE E CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 54
11. PENALI 55
3
12. ALLEGATI 59
12.1 Allegato A – Dettaglio fabbisogni e base d’asta 59
12.2 Allegato B – Livelli di servizio e verifiche ispettive 59
4
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico al fine di favorire il rinnovo del parco autovetture in dotazione alle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale di cui al “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PANGPP).
Lo svolgimento del servizio in oggetto deve essere assicurato in conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, anche in caso di modifiche e/o integrazioni intervenute in corso di esecuzione contrattuale.
1. DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico, si adottano le seguenti definizioni:
• Stazione Appaltante: la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio (di seguito anche “Regione Lazio”);
• Amministrazioni Contraenti: si intendono le Strutture della Giunta Regionale, gli Enti Dipendenti e le Società Partecipate dalla Regione Lazio che possono emettere Ordinativi di Fornitura in attuazione della Convenzione stipulata dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti;
• Fornitore e/o Operatore Economico Aggiudicatario: impresa aggiudicataria, singola ovvero quale capogruppo di imprese riunite, con la quale la Regione Lazio stipulerà la Convenzione di cui al presente Appalto;
• Contratto/Ordinativo di Fornitura (OdF) o Contratto di noleggio: il Contratto attuativo stipulato tra l’Amministrazione interessata ad aderire alla Convenzione e il Fornitore Aggiudicatario;
• Veicolo (di seguito anche “autoveicolo”, “autovettura”, “vettura”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di loro competenza, avente le caratteristiche tecniche nel presente Capitolato;
5
• Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore Aggiudicatario garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza ricompresi nell’Appalto;
• Conducente: la persona fisica alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Contraenti che utilizza il veicolo oggetto di noleggio;
• Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l’Amministrazione Contraente devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo;
• Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.);
• Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio, nonché di eventuali ulteriori servizi a pagamento nel prosieguo disciplinati.
Il numero complessivo stimato di veicoli da acquisire in noleggio è riportato nella tabella seguente.
Lotto | Categoria del veicolo | Tipologia di alimentazione | Fabbisogno complessivo |
1 | Veicolo piccolo 4x4 | Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) | 18 |
2 | Vettura multispazio | Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) | 74 |
6
3 | Autocarro | Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) | 26 |
TOTALE VEICOLI | 118 |
Il dettaglio del numero di veicoli richiesti per categoria e percorrenza chilometrica massima è riportato nell’Allegato A – Dettaglio fabbisogni e base d’asta.
Il noleggio a lungo termine di ciascun veicolo comprende l’erogazione del seguente pacchetto di “servizi base”, i quali dovranno intendersi inclusi e remunerati nel canone mensile di noleggio offerto in sede di gara:
▪ la fornitura in noleggio del veicolo offerto in sede di gara, avente le caratteristiche tecniche minime di cui al successivo paragrafo 4;
▪ la consegna del veicolo nelle modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 5.1, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
▪ l’espletamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 5.3;
▪ la fornitura e sostituzione degli pneumatici sulla base della percorrenza registrata ed entro i limiti di cui al successivo paragrafo 5.4;
▪ le riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico nelle modalità di cui al successivo paragrafo 5.5.;
▪ la fornitura di un veicolo sostitutivo al verificarsi delle fattispecie di cui al successivo paragrafo 5.6;
▪ servizio di soccorso stradale su richiesta, come disciplinato al successivo paragrafo 5.7;
▪ copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri, come disciplinato al successivo paragrafo 5.8.
In aggiunta ai “servizi base” sopra individuati, le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere l’attivazione di uno o più servizi a pagamento, disciplinati nel successivo paragrafo 6.
7
2.1 Servizi esclusi dall’Appalto
Non sono inclusi nell’Appalto e, pertanto, da intendersi non remunerati nel canone mensile di noleggio offerto in sede di gara:
▪ il pagamento della tassa automobilistica del veicolo, ai sensi del Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019. La definizione della modalità di pagamento della suddetta tassa potrà tuttavia essere oggetto di accordo tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore Aggiudicatario;
▪ la fornitura del carburante (non sono richieste fuel-card per veicolo);
▪ il lavaggio interno ed esterno del veicolo.
3. DURATA DELL’APPALTO
La Convenzione che sarà stipulata all’esito dell’aggiudicazione dell’Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
Per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione stessa, la quale tuttavia è da intendersi valida, efficace e vincolante per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura.
Durante il periodo di validità della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno stipulare i propri contratti attuativi mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura dalla durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di attivazione del servizio.
Ferma restando la durata prevista per gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere diverse percorrenze chilometriche massime per tipologia di veicolo:
Durata contrattuale massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 30.000 km |
60.000 km | |
90.000 km | |
120.000 km | |
150.000 km |
Il dettaglio delle percorrenze massime attivabili, per ciascun servizio, è riportato nell’Allegato A – Dettaglio fabbisogni e base d’asta.
8
Si precisa a tal fine che le Amministrazioni Contraenti potranno acquisire con il medesimo Ordinativo diverse tipologie di veicoli con differenti percorrenze massime, nonché richiedere eventuali servizi a pagamento.
Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o a stime sui chilometri da percorrere fino alla scadenza del termine di validità dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ipotizzi uno scostamento dal monte ore chilometrico previsto e ritenga di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore Aggiudicatario nelle modalità di cui al successivo paragrafo 9.1.
3.1 Opzioni e rinnovi
La durata della Convenzione può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l’importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
L’Amministrazione Contraente ha facoltà di chiedere una proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza naturale dell’Ordinativo di Fornitura, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dallo stesso.
La richiesta di proroga dovrà essere formulata in forma scritta ed inviata al Fornitore entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di scadenza dell’Ordinativo.
La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).
L’Amministrazione Contraente, prima di procedere con l’eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell’estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.
Durante i primi tre mesi di proroga, il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
9
La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 (venti) giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
3.2 Proroga Tecnica
Ove necessario in relazione ai singoli Ordinativi di Fornitura, troverà applicazione l’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in virtù del quale la durata del Contratto attuativo potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 (sei) mesi.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI VEICOLI
Tutti i veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 100 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna e conformi alle norme riguardo alle emissioni pari almeno ad Euro 6.
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli oggetto di noleggio nonché degli eventuali dispositivi di equipaggiamento richiesti dovranno essere conformi alle norme vigenti e il Fornitore Aggiudicatario si impegna a sollevare l’Amministrazione Contraente da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi che ne pregiudichino il normale utilizzo.
Il Fornitore Aggiudicatario ha comunque l’obbligo di garantire che i veicoli offerti siano efficienti ed idonei all’uso cui sono destinati per l’Amministrazione Contraente, fornendo tutti i “servizi base” previsti nel presente Capitolato.
Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.
I veicoli dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di cui al D.M. 8 maggio 2012, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 “Attuazione della Direttiva 1009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”.
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4.1 Specifiche tecniche minime per categoria di veicolo
Si riportano di seguito le caratteristiche strutturali minime e gli equipaggiamenti minimi ed obbligatori richiesti per ciascuna categoria di veicolo.
A tal fine, si specifica che:
- per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc) e non le motorizzazioni indicate dalla Casa Costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello;
- i valori relativi alle emissioni di CO2 sono da considerarsi relativi al ciclo “High” del protocollo di omologazione WLTP. Per ogni Tipo, Variante, Versione qualora sia previsto un range relativo a VL e VH, il dato da considerare sarà quello del “VL ciclo High”;
- con il termine “alimentazione ibrida”, si fa riferimento ai veicoli ad alimentazione benzina/elettrica o diesel/elettrica. Sono esclusi dal perimetro di gara e pertanto non potranno essere offerti da parte degli Operatori Economici partecipanti i veicoli dotati di sistema ibridazione plug-in.
Vettura piccola 4x4 ad alimentazione ibrida
Caratteristiche strutturali | |
Alimentazione | Ibrida |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 175 |
Potenza massima (kW) | Non inferiore a 65 (5% di tolleranza) |
Cilindrata (cc) | Non superiore a 1.6001 |
Lunghezza (mm) | Non superiore a 4.250 (estremi inclusi) |
Nr. Porte | 5 |
Nr. di posti | Non inferiore a 4 (incluso conducente) |
Trazione | Integrale (permanente, automatica o inseribile) |
Equipaggiamenti minimi ed obbligatori | |
1. Servosterzo | 2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
3. Airbag anteriore conducente + airbag anteriore passeggero + airbag laterali anteriori | 4. Climatizzatore |
5. Sistema audio con radio e Bluetooth® | 6. Chiusura centralizzata |
7. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera posteriore | 8. Porta USB |
1 Disposizione prevista in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
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9. Alzacristalli elettrici anteriori |
Veicolo multispazio ad alimentazione ibrida
Caratteristiche strutturali | |
Alimentazione | Ibrida |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 150 |
Consumo combinato (l/100km) | Non superiore a 7 |
Potenza massima (kW) | Non inferiore a 65 |
Cilindrata (cc) | Non superiore a 1.6002 |
Lunghezza (mm) | Non inferiore a 4.000 |
Altezza (mm) | Non inferiore a 1.550 |
Xx. Xxxxx | 0 |
Xx. di posti | 5 (incluso conducente) |
Equipaggiamenti minimi ed obbligatori | |
1. Servosterzo | 2. Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
3. Airbag anteriore conducente + airbag anteriore passeggero + airbag laterali anteriori | 4. Climatizzatore |
5. Sistema audio con radio e Bluetooth® | 6. Chiusura centralizzata |
7. Sensori di parcheggio posteriori e/o retrocamera posteriore | 8. Porta USB |
9. Alzacristalli elettrici anteriori |
Autocarro ad alimentazione ibrida
Caratteristiche strutturali | |
Alimentazione | Ibrida |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Cilindrata (cc) | - |
Potenza massima (kW) | Non inferiore a 70 |
Lunghezza (mm) | Non inferiore a 4.900 (estremi inclusi) |
Nr. Porte | - |
Nr. di posti | Non inferiore a 2 (incluso conducente) |
Equipaggiamenti minimi ed obbligatori | |
1. Servosterzo | 2. Cassone fisso |
2 Disposizione prevista in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
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3. Airbag anteriore conducente + airbag anteriore passeggero | 4. Climatizzatore manuale |
5. Sistema audio con radio e Bluetooth® | 6. Chiusura centralizzata |
7. Alzacristalli elettrici anteriori |
4.2 Varietà dei colori disponibili dei veicoli
Tutti gli veicoli oggetto di noleggio dovranno essere disponibili in almeno un colore pastello e due colori metallizzati o micalizzati (o equivalenti), tra cui almeno uno dovrà essere obbligatoriamente il bianco.
Il Fornitore Aggiudicatario potrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti che ne facciano richiesta anche colori a pagamento, come previsto nel successivo paragrafo 6.7.
4.3 Dotazioni minime ed allestimenti dei veicoli
Tutti i veicoli dovranno essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni minime previste dal Codice della Strada nonché della Cassetta di Pronto Soccorso, secondo le disposizioni di cui all’Allegato 2 del D.M. del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.”.
Tutti i veicoli dovranno essere dotati di un Manuale Operativo, fornito anche su supporto informatico, il quale dovrà contenere come minimo:
1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell’eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e-mail, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore Aggiudicatario dovrà fornire un numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti ai Centri di servizio convenzionati;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore Aggiudicatario e dell’organizzazione deputata all’attività di assistenza su strada;
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5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni complete su tutto quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
L’Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere al Fornitore Aggiudicatario di dotare uno o più veicoli di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall’Amministrazione separatamente.
I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
Non potranno essere richiesti allestimenti differenti da quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico.
Kit livree
I veicoli potranno essere personalizzati con l’allestimento grafico e/o il logo dell’Amministrazione Contraente, realizzato in pellicola rifrangente o ad alta rifrangenza, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale di riferimento.
La scelta della tipologia, della grafica, delle forme e della posizione dei componenti delle livree sarà rimessa all’Amministrazione Contraente: la fornitura del materiale e l’affissione delle livree sui veicoli oggetto di noleggio sarà a totale carico dell’Amministrazione Contraente.
Sarà invece responsabilità del Fornitore Aggiudicatario, senza ulteriori oneri in capo all’Amministrazione Contraente, la rimozione delle livree alla data di scadenza dell’Ordinativo di Fornitura.
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di rendere operativa l’erogazione del servizio oggetto d’Appalto, il Fornitore dovrà attivare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della Convenzione, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo paragrafo 5.9.
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Il noleggio a lungo termine di ciascun veicolo comprende l’erogazione di un pacchetto di “servizi base”, i quali dovranno essere erogati nelle modalità e tempistiche di cui al presente paragrafo.
5.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio
Il Fornitore Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:
▪ 180 giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura per i veicoli ricompresi nei lotti 1 e 2;
▪ 240 giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura per i veicoli del lotto 3.
I tempi massimi di consegna sopra indicati possono essere estesi di massimo 15 (quindici) giorni solari, se il periodo che intercorre tra la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1)) o il mese di agosto.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore Aggiudicatario dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione Contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell’estensione temporale di cui sopra). Nella stessa comunicazione, il Fornitore Aggiudicatario comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Contraente, in cui avverrà la consegna.
Il Fornitore Aggiudicatario invierà comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente (a mezzo PEC o e-mail) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo all’orario concordato tra Amministrazione Contraente e Fornitore Aggiudicatario.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Contraente dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Contraente.
Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà automaticamente dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Al momento del ritiro tutti i veicoli dovranno essere dotati, oltre che degli equipaggiamenti e delle dotazioni minime previste nel precedente paragrafo 4.3:
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▪ della copia del certificato assicurativo,
▪ della carta verde,
▪ della carta di circolazione,
▪ del Manuale Operativo,
▪ di xxxxxx xxxxxx e chiave master (se prevista),
▪ della documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza,
▪ del duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto),
▪ dell’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza come previsto dal Codice della strada.
La persona delegata al ritiro da parte dell’Amministrazione Contraente dovrà constatare, all’atto del ritiro, che i veicoli siano conformi a quanto previsto dall’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente, il verbale di consegna del Fornitore.
Il verbale, messo a disposizione da parte del Fornitore Aggiudicatario, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza massima contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo,
- presenza di chiave master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore Aggiudicatario, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo. Si precisa che la trasmissione dei documenti potrà avvenire anche in formato digitale.
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Il verbale di consegna costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
5.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria di un veicolo
Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente l’Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.
In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali a titolo meramente esemplificativo scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo.
Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (segmento A o B) allo stesso importo di canone di quello ordinato.
L’Amministrazione Contraente, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
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Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Contraente, etc.).
I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).
Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.
Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base. In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente a tale titolo.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario si avvalga di altra società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico.
Il Fornitore Aggiudicatario si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Contraente da ogni problema.
Sarà cura dell’Amministrazione Contraente comunicare al Fornitore Aggiudicatario il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
5.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
È a totale carico del Fornitore Aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti dell’Amministrazione Contraente, fatti salvi gli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione stessa gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
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Per le attività di manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 (quarantotto) ore di anticipo.
Per le attività di manutenzione straordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso. In tal caso, restano fermi gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
All’atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Contraente provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore Aggiudicatario è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa eventualmente sostenuta dall’Amministrazione Contraente sarà rimborsata da parte del Fornitore Aggiudicatario, previo invio, entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore sull’intero territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada.
Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 6 (sei) interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Restano a carico dell’Amministrazione Contraente:
▪ il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
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▪ la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
▪ l’utilizzo di additivi particolari non richiesti dal costruttore.
Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).
5.4 Fornitura e cambio degli pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove disponibile e ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato. Si specifica che nel numero totale di pneumatici indicati devono considerarsi inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna.
Durata contrattuale massima | Percorrenza massima | Nr. totale pneumatici |
36 mesi | 30.000 km | 4 |
60.000 km | 8 | |
90.000 km | 12 | |
120.000 km | 12 | |
150.000 km | 12 |
Si presa che il numero totale di pneumatici indicato nella tabella soprastante non tiene conto dei 4 pneumatici invernali che il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto a fornire e montare su richiesta dell’Amministrazione Contraente, alle condizioni di cui oltre.
Nel caso di attivazione di tale richiesta, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta alla remunerazione di
€ 20,00, IVA esclusa per la fornitura e il cambio del treno di pneumatici invernali (4 pneumatici), a titolo di rimborso spese onnicomprensivo.
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso – con gli pneumatici da sostituire – 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
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Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo.
In ogni caso, l’Amministrazione Contraente potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza, anche superiore a quella prevista contrattualmente. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
5.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Amministrazione Contraente, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore Aggiudicatario, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore Aggiudicatario qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo,
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incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione stessa gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
I servizi di riparazione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore sull’intero territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada.
Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore Aggiudicatario. L’Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Amministrazione Contraente. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.
5.6 Fornitura del veicolo sostitutivo
All’interno del “pacchetto base” del servizio di noleggio è inclusa la fornitura di un veicolo sostitutivo al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a) quando per la riparazione del veicolo sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative;
b) per furto del veicolo noleggiato;
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c) quando, anche a seguito della riparazione, il veicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
d) per danno grave del veicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra alle lettere a), b) e c), il Fornitore Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni.
Il veicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle società di noleggio.
Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui alla lettera d) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorrerà dal momento di messa a disposizione del medesimo.
Il veicolo sostitutivo potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione o di differente tipologia di alimentazione, purché il Fornitore si impegni a fornire un veicolo tra quelli di cui dispone con similari caratteristiche rispetto alle caratteristiche tecniche indicate per il veicolo offerto in sede di gara.
Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi prioritariamente di veicoli sostitutivi di sua proprietà, tuttavia potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite altre società di noleggio.
Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.
Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna.
Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di altra società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare
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l’Amministrazione da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 (un) giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita.
Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 (sessanta) giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo al decorrere dei quali, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cc. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di categoria piccola.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).
Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo di pari livello rispetto a quello sostituito richiedendo l’attivazione del suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, nelle modalità previste al successivo paragrafo 6.1.
5.7 Servizio di soccorso stradale
Per tutta la durata di validità degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
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▪ traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
▪ in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
▪ qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione Contraente, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione presso il Centro dedicato più vicino alla sede della stessa.
▪ nei soli casi in cui l’Amministrazione Contraente si trovi a riscontrare un guasto concernente la foratura di pneumatici dell’auto che non ne consenta la prosecuzione della corsa o la sostituzione del pneumatico per assenza della ruota sostitutiva di dimensioni normali, sarà cura del Fornitore Aggiudicatario predisporre di un servizio di pronto intervento che operi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 3 (tre) ore dal momento di ricezione della segnalazione di guasto. In particolare, il pronto intervento deve essere garantito sia nei casi in cui l’intervento possa essere svolto, in tempi non superiori a 30 minuti, sul luogo del veicolo fermo sia nelle ipotesi in cui l’intervento sul luogo del veicolo fermo ne comporti il traino fino al Centro di Servizio più vicino. Il pronto intervento per foratura di penumatici dovrà essere garantito e considerato incluso nel canone per un intervento a veicolo; eventuali richieste di intervento eccedenti il primo saranno remunerati da parte dell’Amministrazione Contraente sulla base del prezzo indicato dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta. Tale indicazione non verrà valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio economico.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica del conducente al Fornitore Aggiudicatario e dovrà essere reso disponibile entro 3 (tre) ore dalla richiesta, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le 6 (sei) ore dalla ricezione della chiamata, il servizio si considera prestato in ritardo con la conseguente applicazione delle penali di cui oltre.
Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 (sei) ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato, la prestazione si considererà come non eseguita.
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Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.
Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente.
Il servizio di soccorso stradale descritto nel presente paragrafo dovrà essere garantito dal Fornitore sull’intero territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
5.8 Copertura assicurativa e gestione dei sinistri
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo oggetto di noleggio, incluse le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.
In particolare, le polizze assicurative dovranno riguardare la copertura dei rami di rischio di seguito indicati. Si precisa in particolare che con il termine franchigia si intende il costo che l’Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo.
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata di validità dell’Ordinativo di Fornitura il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
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La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a € 150,00 per sinistro passivo. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione.
Si precisa che l’accertamento della responsabilità dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
La copertura assicurativa per la responsabilità civile dei trasportatori dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata di validità dell’Ordinativo di Fornitura il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a € 400,00 per sinistro.
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna
La copertura assicurativa dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
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- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli
La copertura assicurativa dovrà riguardare:
- eventi sociopolitici quali gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali quali uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo e danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli – in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.
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