CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LE IMPRESE
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LE IMPRESE
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale e perdite pecuniare per le imprese
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS in Azienda
DIFESA LEGALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione ami- chevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investiga- tive, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 100.000 euro per sinistro, o diminuirla a 15.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ ambito penale: difesa in caso di procedimento penale;
✓ ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge di- verse da quelle di natura fiscale e tributaria. Include inoltre alcune garanzie di perdite pe- cuniarie in caso di attacco cyber che provochi un danno reputazionale, in caso di violazione dei dati personali (Data Breach) che comporti l’avvio di un procedimento penale o ammini- strativo o in caso di presunta violazione del D. Lgs. 231/2001 per ridurre l’impatto delle san- zioni interdittive.
È possibile estendere la garanzia, con il paga- mento di un premio aggiuntivo, ai seguenti am- biti:
- danni extracontrattuali;
- ambito civile contrattuale, scegliendo fra un pacchetto contrattuale completo e un pacchet- to contrattuale “light”;
- controversie con i clienti, scegliendo fra tre di- verse opzioni di copertura;
- ambito penale, per la retroattività della garan- zia;
- ambito fiscale-tributario e per le controversie con enti e istituti previdenziali e assistenziali (pacchetto fisco e previdenza);
- ambito proprietà intellettuale e concorrenza;
- ambito circolazione stradale.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione è esclusa per:
x i soci nelle società di capitali; x le imprese edili e alberghiere;
x gli eventi che derivano da fatti dolosi dell’assicurato: in caso di proce- dimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa so- stenute solo se l’assicurato è assolto o prosciolto con sentenza defini- tiva, o se il procedimento si conclude con un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento o se interviene la pre- scrizione del reato;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conse- guenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, serrate e eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
x le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mez- zi nautici a motore e aerei a motore.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! se il valore economico di una controversia, di un procedimento o se il valore della sanzione amministrativa è inferiore a 500 euro;
! per la materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto esplici- tamente indicato nelle garanzie;
! per controversie e procedimenti che riguardano immobili che non ri- entrano fra i beni assicurati e in ogni caso per quelle che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili o contratti di leasing immobiliare;
! le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori e fra so- cietà e amministratori;
! le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d’azienda o di quote societarie;
! per controversie nei confronti di DAS;
! per controversie e procedimenti che derivano dal reato di diffamazione a mezzo stampa.
DAS non copre le seguenti spese:
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
! spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri fo- rensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! spese di viaggio e soggiorno dell’avvocato;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tenta- tivo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la contro- parte non autorizzate da DAS;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA indetraibile nelle fattu- re dei professionisti incaricati.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’attività aziendale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
✓ In tutto il mondo: per le garanzie di tutela legale della circolazione stradale.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per opposizione a sanzione amministrativa e per le restanti garanzie.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Xxxx denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assi- curatori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni pre- viste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l’azione. Se le tue pretese non presen- tano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione “rimozione contenuti lesivi della reputazione” devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio Linkiller incaricato a eseguire la prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, qua- drimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell’apposito spazio a di- sposizione, è indicato “indicizzazione operativa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.
DIP Danni DAS in Azienda mod. DIPD-DIA 1909 - Documento aggiornato a settembre 2019
Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: DAS in Azienda
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 30/09/2019 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 40,42 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,25 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,91 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 8,96 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 50,27 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 252%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente derivanti da: a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l’utilizzo del servizio “Linkiller”. DAS rimborsa le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d’identità che comporti l’accesso non autorizzato a: i. sistemi informatici aziendali; ii. account aziendali di posta elettronica; iii. profili aziendali su siti web o social media. b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, DAS rimborsa le spese per: i. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione; ii. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative; iii. la consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato. c) Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali: i. redigere un piano di azioni di rimedio all’evento di Data Breach e di mitigazione del rischio; ii. la consulenza necessaria per l’implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CHE PREVEDONO UNA RIDUZIONE DEL PREMIO |
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Elevazione valore in lite da 500 a 3.000 euro | Il contraente sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le controversie e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro. | ||||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||||
Retroattvità della garanzia per procedimenti penali | La garanzia di tutela legale in sede penale opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. | ||||
Xxxxxxxxx danni extracontrattuali | La garanzia opera per: a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi; b) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell’assicurato; c) richiedere l’eventuale citazione in giudizio dell’assicuratore della responsabilità civile. | ||||
Pacchetto contrattuale completo | Questa garanzia può essere sottoscritta in alternativa al “pacchetto contrattuale light”. La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere controversie per: 1. forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati a fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, i lavoratori somministrati, gli agenti e i rappresentanti che prestato la propria attività nei confronti del contraente; 3. controversie riguardanti gli immobili assicurati. | ||||
Pacchetto contrattuale light | Questa garanzia può essere sottoscritta in alternativa al pacchetto contrattuale completo e non consente di sottoscrivere le garanzie aggiuntive di “controversie contrattuali con i clienti”. La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere controversie per: 1. forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati a fornitori; 2. forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, per presunti inadempimenti propri o di controparte, comprese le controversie che riguardano il recupero di crediti. La garanzia vale per un massimo di due casi avvenuti in ciascun anno assicurativo per la sola risoluzione amichevole delle controversie. In uno dei due casi sopra menzionati per anno assicurativo la garanzia vale anche per l’azione in giudizio. | ||||
Controversie con i clienti | Questa garanzia può essere acquistata se è stata acquistata anche la garanzia aggiuntiva “pacchetto danni extracontrattuali”. La garanzia opera per le controversie contrattuali con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. Il contraente può scegliere fra una o più delle seguenti opzioni: | ||||
Opzione numero casi | Fase di risoluzione amichevole delle controversie | Fase giudiziale | |||
5 casi | Con il limite di 5 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 5 previste | |||
10 casi | Con il limite di 10 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 10 previste | |||
3 casi senza azione in giudizio | Con il limite di 3 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | La garanzia non opera in questa fase | |||
Pacchetto fisco e previdenza | La garanzia opera per: a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997, se il contraente necessita dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato tra quelli indicati dall’art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente; b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi. | ||||
Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale | La garanzia opera per agire o resistere in giudizio in una controversia che riguarda il risarcimento di danni subiti o causati dall’assicurato per presunto fatto illecito, in tema di diritto di proprietà industriale, e in materia di opere dell’ingegno creativo, diritto d’autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale. La garanzia opera se le richieste dell’assicurato siano integralmente accolte o se le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo. | ||||
Pacchetto difesa circolazione | La garanzia opera anche per la tutela dei diritti dell’assicurato in relazione alla proprietà, alla guida e circolazione stradale di veicoli: 1. in caso di procedimento penale; 2. in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; 3. in caso di controversie per inadempimento contrattuale propri o di controparte; 4. per presentare istanza di dissequestro del veicolo; 5. per presentare ricorso contro una sanzione amministravia accessoria di rito, sospensione o revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale; 6. per presentare opposizione contro una sanzione amministrativa. |
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DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’assicurato:
a) rimborso per corso di aggiornamento o per riesame patente di guida in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza;
b) rimborso spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina.
c) rimborso spese di custodia e dissequestro nella forma di una diaria di 15 euro per ogni giorno di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale.
d) indennità di 100 euro complessivi per duplicazione della patente o di altro documento di guida, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti e rimborso spese di re-immatricolazione del veicolo.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Per la garanzia pacchetto base valgono i seguenti limiti:
La garanzia di tutela legale non copre:
- anticipi di spese in caso di procedimento penale per delitto doloso in attesa del provvedimento defintivo oltre i 5.000 euro.
La garanzia di perdite pecuniare sicurezza, privacy e cyber non copre:
- spese per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo dei contenuti lesivi della reputazione oltre i 3.000 euro, purché il contraente abbia denunciato l’attacco informatico, il furto d’identità o l’accesso non autorizzato alle autorità competenti;
- spese per redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione o per predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative oltre i 5.000 euro;
- spese per il piano di rimedio a un Data Breach oltre i 5.000 euro per sinistro.
Per la garanzia retroattività della garanzia nei procedimenti penali valgono i seguenti limiti:
- se a favore dell’assicurato opera un’altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta;
- se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
La garanzia tutela legale danni extracontrattuali opera con i seguenti limiti:
Danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi:
- in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che copre l’evento: a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile;
- in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo del massimale indicato in polizza;
- se l’assicurato non ha un’assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, salvo il dolo dell’assicurato, o perché prevede una franchigia o uno scoperto: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo massimo di 5.000 euro per evento.
Citazione in giudizio dell’assicuratore di responsabilità civile:
- la garanzia opera con il limite di 2.500 euro per evento.
La garanzia tutela legale pacchetto contrattuale light 2 casi di cui 1 in giudizio non copre:
- le controversie che superano il numero dei casi scelti dall’assicurato;
- l’azione in giudizio se la controversia ha un valore economico inferiore a 3.000 euro.
La garanzia controversie con i clienti non copre:
- le controversie che superano il numero dei casi scelti dall’assicurato;
- l’assistenza in fase giudiziale se nei cofronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
La garanzia pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza opera fino alla metà dell’importo del massimale indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.
Per la garanzia pacchetto difesa circolazione valgono i seguenti limiti: La garanzia tutela legale non vale:
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- se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l’esclusione non vale se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non c’è accoglimento almeno parziale dell’opposizione. Questa limitazione non vale se la sanzione prevede il ritiro o la sospensione del documento di guida dell’assicurato.
La garanzia perdite economiche circolazione prevede i seguenti limiti:
- rimborso spese per corso di recupero punti o riesame della patente: fino a 1.000 euro;
- rimborso spese per corso di recupero punti o riesame per la CQC: fino a 2.000 euro;
- rimborso spese per traino: fino a 500 euro e per gli importi non già liquidati da altra assicurazione;
- diaria da fermo per sequestro per veicolo: fino a 30 giorni e solo se il sequestro è disposto in conseguenza di incidente stradale, con richiesta di intervento di DAS per l’istanza di dissequestro;
- rimborso spese di re-immatricolazione del veicolo: fino a 400 euro.
Per le garanzie recupero punti e riesame patente di guida e recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente, i rimborsi previsti per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica vengono corrisposti nella misura del 50% se:
- l’assicurato al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
- la decurtazione dei punti avviene per: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS); guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l e in tutti i casi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna: a) a pagare l’indenizzo all’assicurato entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare il sinistro; b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia non opera per: a) i primi 180 giorni dalla stipula della polizza per le garanzia “pacchetto fisco e previdenza”; b) i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie di natura contrattuale. Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 180 (per le sanzioni tributarie) e di 90 giorni (per le controversie contrattuali). |
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Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione. |
Il prodotto è rivolto ad aziende con partita iva e sede legale italiana ad esclusione delle aziende edili e alberghiere per la tutela legale della propria attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 27,50% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’Ivass, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 2 | |
GARANZIE PACCHETTO BASE | Art. 1 | Pg. 3 |
RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI | Art. 2 | Pg. 5 |
GARANZIE TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI | Art. 3 | Pg. 5 |
GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO | Art. 4 | Pg. 6 |
GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT | Art. 5 | Pg. 7 |
GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO | Art.6 | Pg. 8 |
GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO | Art. 7 | Pg. 9 |
GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO | Art. 8 | Pg. 9 |
GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA | Art. 9 | Pg. 10 |
GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA | Art. 10 | Pg. 11 |
OPZIONE “ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO” | Art. 11 | Pg. 12 |
GARANZIE A TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE | Art. 12 | Pg. 12 |
SPESE NON COPERTE | Art. 13 | Pg. 14 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE | Artt. 14-18 | Pg. 14 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 19-33 | Pg. 15 |
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DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Documento di guida | È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC). |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Franchigia | Quota di spese che restano a carico dell’assicurato. |
Libro unico del lavoro | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Patteggiamento | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero circa l’entità della pena da irrogare (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Prescrizione del reato | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l’imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161. |
Proprietà industriale | L’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale (CPI). |
Risoluzione amichevole della controversia | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell’assicurato ma che sarebbero onere della controparte. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
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SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - GARANZIE PACCHETTO BASE - SEMPRE OPERANTE
1.1 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE
1.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa svolta dal contraente.
1.1.2. La garanzia opera per difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 1.6 lettera h) per i delitti dolosi.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la fase giudiziale in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
1.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto un procedimento penale e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per delitto doloso, con il limite di 5.000 euro per evento in attesa della definizione del giudizio, con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L’importo anticipato andrà restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia;
c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale,
sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.2 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI TUTELA LEGALE CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.2.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa svolta dal contraente.
1.2.2. La garanzia opera per presentare opposizione, davanti all’autorità competente, contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, purché non riguardi la materia fiscale e tributaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:
a) Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy - Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche);
b) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche);
c) Responsabilità amministrativa da reato (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche);
d) Controlli in materia di sicurezza alimentare (“HACCP” – Decreto Legislativo 193/2007, successive integrazioni e modifiche);
e) Codice dell’ambiente (“Testo unico in materia ambientale”, Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche).
1.2.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per presentare l’opposizione e affrontare il procedimento amministrativo in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
1.2.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
1.3 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE “SICUREZZA, PRIVACY E CYBER”
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente derivanti da:
a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l’utilizzo del servizio “Linkiller”. DAS rimborsa le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d’identità che comporti l’accesso non autorizzato a:
i. sistemi informatici aziendali;
ii. account aziendali di posta elettronica;
iii. profili aziendali su siti web o social media.
DAS rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro; la garanzia opera a condizione che il contraente abbia denunciato l’attacco informatico, il furto d’identità o l’accesso non autorizzato alle autorità competenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:
i. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
ii. richiedere la chiusura di profili falsi;
iii. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
iv. svolgere attività di “positive SEO” ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.
b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:
i. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
ii. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
iii. la consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato.
La garanzia rimborsa complessivamente fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro.
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c) Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro, per:
i. redigere un piano di azioni di rimedio all’evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
ii. la consulenza necessaria per l’implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente.
1.4 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
1.4.1. Per le ditte individuali e le imprese familiari le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) il titolare;
b) i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell’attività;
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
d) i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
1.4.2. Per le società di persone le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) i soci;
b) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
c) i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
1.4.3. Per le società di capitale, le garanzie operano a favore delle seguenti persone:
a) il legale rappresentante e gli amministratori;
b) i soci lavoratori;
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
d) i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
1.4.4. Le garanzie di tutela legale contro sanzioni amministrative vengono inoltre prestate a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell’organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
1.4.5. Le garanzie di perdite pecuniarie “sicurezza, privacy e cyber” operano a favore del contraente, indipendentemente dalla forma giuridica.
1.4.6. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente e per tutti gli altri immobili, all’interno dei quali viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
1.5 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
1.5.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
1.5.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
1.5.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato nelle altre ipotesi.
1.5.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
1.6 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) per controversie di diritto civile;
b) per la materia amministrativa, salvo per i procedimenti penali e per l’opposizione a sanzioni amministrative come previsto dall’articolo 1.2;
c) per l’opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
d) se il valore della sanzione amministrativa al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
e) per fatti relativi alla circolazione di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
g) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
h) se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso. In questo caso la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da doloso a colposo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento;
i) per procedimenti che riguardano il reato di diffamazione a mezzo stampa.
1.7 - DOVE VALE LA COPERTURA
1.7.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa, in caso di procedimento penale;
b) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
1.7.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
1.7.3. Le garanzie di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber” operano per gli eventi
denunciati presso l’autorità competente in Italia.
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ARTICOLO 2 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
2.1 - COSA È ASSICURATO
2.1.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all’articolo 1.1. opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.
2.1.2. Per determinare quando è avvenuto il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato.
2.2 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
2.2.1. Se a favore dell’assicurato opera un’altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta prima del presente contratto con un altro assicuratore, questa garanzia opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta.
2.2.2. Se le condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch’essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
ARTICOLO 3 - GARANZIA TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
3.1 - COSA È ASSICURATO
3.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa svolta dal contraente.
3.1.2. La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
b) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
i. in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che copre l’evento: a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile;
ii. in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo del massimale indicato in polizza;
iii. se l’assicurato non ha un’assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, salvo il dolo dell’assicurato, o perché prevede una franchigia o uno scoperto: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo massimo di 5.000 euro per evento.
c) richiedere l’eventuale citazione in giudizio dell’assicuratore della responsabilità civile, nel limite di 2.500 euro per evento.
3.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
3.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
3.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
3.2.1. Per le ditte individuali e le imprese familiari le garanzie operano a favore del contraente e delle seguenti persone:
a) il titolare;
b) i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell’attività;
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
d) i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
3.2.2. Per le società di persone le garanzie operano a favore del contraente e delle seguenti persone:
a) i soci;
b) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
c) i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
3.2.3. Per le società di capitale, le garanzie operano a favore del contraente e delle seguenti persone:
a) il legale rappresentante e gli amministratori;
b) i soci lavoratori;
c) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro.
3.2.4. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente e per tutti gli altri immobili, all’interno dei quali viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
3.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
3.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
3.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
3.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per danni extracontrattuali subiti o causati dall’assicurato;
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b) la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell’assicuratore di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto.
3.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
3.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
3.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile;
c) per controversie e procedimenti di diritto amministrativo;
d) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato;
e) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l’assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi;
f) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
g) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
h) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
i) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
j) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
k) per controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
l) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
m) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa.
3.4.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
3.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
3.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tali Stati.
3.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 4 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE “PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO” – OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
4.1 – COSA È ASSICURATO
4.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
4.1.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del contraente;
c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
4.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
4.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
4.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
4.2.1. Le garanzie operano a favore del contraente.
4.2.2. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente e per tutti gli altri immobili, all’interno dei quali viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
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4.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
4.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
4.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
4.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
4.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per procedimenti di diritto amministrativo;
c) per controversie che riguardano la fornitura di beni o di servizi a clienti;
d) per controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del contraente dati in locazione;;
e) per controversie che riguardano l’affitto d’azienda o contratti di leasing immobiliare;
f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
g) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
h) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
i) per controversie che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
j) per controversie nei confronti di DAS;
k) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato;
l) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
m) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.
4.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
4.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
4.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 5 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE “PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT 2 CASI DI CUI 1 IN GIUDIZIO” - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
5.1 - COSA È ASSICURATO
5.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
5.1.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:
a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
b) forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.
5.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, in uno (1) dei due (2) casi sopra indicati per ciascun anno assicurativo, a condizione che il valore economico della controversia sia superiore a 3.000 euro.
5.1.4. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
5.1.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
5.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
5.2.1. Le garanzie operano a favore del contraente.
5.2.2. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente e per tutti gli altri immobili, all’interno dei quali viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
5.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
5.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
5.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
5.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
5.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
5.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro; tale valore sale a 3.000 euro per l’azione in giudizio;
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b) per procedimenti di diritto amministrativo;
c) per controversie di lavoro;
d) per controversie che riguardano i diritti reali, l’affitto d’azienda, la locazione di immobili, i contratti di leasing immobiliare;
e) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
f) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
g) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
h) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
i) per controversie nei confronti di DAS;
j) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato;
k) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
l) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.
m) per l’azione in giudizio nelle controversie con i clienti, se nei confronti del debitore dell’assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS. In questi casi vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.
5.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
5.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
5.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 6 - GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO” - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
6.1 - COSA È ASSICURATO
6.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
6.1.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
6.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali, e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di cinque (5) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei cinque (5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
6.1.4. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
6.1.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
6.2 - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente.
6.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
6.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
6.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
6.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
6.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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6.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per controversie che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
c) per controversie che riguardano i diritti reali, l’affitto d’azienda, la locazione di immobili, i contratti di leasing immobiliare;
d) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
e) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
f) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
g) per l’azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell’assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni
o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS. In questi casi vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito;
h) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
i) per controversie con i fornitori;
j) per controversie di lavoro.
6.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
6.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
6.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 7 - GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO” - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
7.1 - COSA È ASSICURATO
7.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
7.1.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
7.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali, e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di dieci (10) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei dieci (10) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
7.1.4. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
7.1.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
7.2 - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente.
7.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
7.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
7.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
7.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
7.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
7.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per controversie che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
c) per controversie che riguardano i diritti reali, l’affitto d’azienda, la locazione di immobili, i contratti di leasing immobiliare;
d) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
e) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
f) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
g) per l’azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell’assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS. In questi casi vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito;
h) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
i) per controversie con i fornitori;
j) per controversie di lavoro.
7.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
7.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
7.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
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ARTICOLO 8 - GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO” - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
8.1 - COSA È ASSICURATO
8.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
8.1.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).
8.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
8.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
8.2 - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente.
8.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
8.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
8.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
8.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
8.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
8.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per l’azione in giudizio;
c) per controversie che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
d) per controversie che riguardano i diritti reali, l’affitto d’azienda, la locazione di immobili, i contratti di leasing immobiliare;
e) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
f) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
g) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
h) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
i) per controversie con i fornitori;
j) per controversie di lavoro.
8.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
8.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
8.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 9 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA” - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA
9.1 - COSA È ASSICURATO
9.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa svolta dal contraente.
9.1.2. La garanzia opera per:
a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera se il contraente necessita dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall’art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
9.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
9.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
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9.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
9.2.1. Le garanzie operano a favore del contraente.
9.2.2. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente e per tutti gli altri immobili, all’interno dei quali
viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
9.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
9.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
Fa eccezione la garanzia di opposizione a una sanzione di natura tributaria e fiscale, per la quale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 180 giorni.
9.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
9.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni tributarie;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato per tutte le altre ipotesi.
9.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
9.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore della sanzione applicata al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
b) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni;
c) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
d) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato, o, nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave (come definito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 472/97);
e) per controversie riguardanti il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;
f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
g) per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);
h) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
i) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere.
9.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
9.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
9.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 10 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE “PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA” - OPERANTE SE RIPORTATA IN
POLIZZA
10.1 - COSA È ASSICURATO
10.1.1. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa da questi svolta.
10.1.2. La garanzia opera per:
a) sostenere un’azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell’ingegno creativo, diritto d’autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, purché le richieste dell’assicurato siano integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;
b) resistere a un’azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell’assicurato, in tema diritto di proprietà industriale, opere dell’ingegno creativo, diritto d’autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, purché le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.
10.1.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l’azione in giudizio, fino alla metà dell’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto e comunque con il limite di 25.000 euro. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
10.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
10.2 - CHI È ASSICURATO
10.2.1. Le garanzie operano a favore del contraente.
10.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
10.3.1 Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
10.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
10.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una
norma di legge o di contratto da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
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10.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
10.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico della controversia è inferiore a 500 euro;
b) se le richieste dell’assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
c) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell’azione in giudizio per il risarcimento danni;
d) per controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell’azione in giudizio;
e) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall’inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell’ingegno creativo, diritto d’autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
f) per controversie di diritto civile non indicate all’articolo 10.1.2. lettera a) e b).
10.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
10.5.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
10.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 11 - OPZIONE “ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO” - VALIDA SE RIPORTATA IN POLIZZA
11.1. Con questa opzione, che prevede una riduzione del premio, il contraente sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le
controversie e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.
11.2. Di conseguenza, le garanzie previste dalla polizza non valgono se il valore economico della controversia o se il valore della sanzione amministrativa (al netto di oneri accessori) è inferiore a 3.000 euro.
SEZIONE TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
ARTICOLO 12 - GARANZIE PACCHETTO “DIFESA CIRCOLAZIONE” - OPERANTI SE RIPORTATE IN POLIZZA
12.1 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA DI TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
12.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.
12.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale;
b) presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
c) presentare opposizione all’autorità competente contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
d) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia vale per danni alla persona, a cose di sua appartenenza e al veicolo;
e) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale per inadempimenti propri o di controparte;
f) presentare opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa.
12.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 13 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
12.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
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12.2 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’assicurato:
1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l’assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro.
2. Recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente. Nel caso in cui l’assicurato subisca la decurtazione di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del documento di guida, fino a un massimo di 2.000 euro.
3. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina, fino a un massimo di 500 euro. Se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato dall’altra compagnia di assicurazione.
4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto
durante il periodo di validità della polizza, DAS rimborsa le spese di custodia e dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l’assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente o di altro documento di guida, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.
12.3 - CHI È ASSICURATO
12.3.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
12.3.2. Se in polizza sono indicati uno o più veicoli (assicurazione su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
12.3.3. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del contraente quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l’aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).
12.3.4. Se in polizza sono indicati uno o più documenti di guida, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.
12.4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
12.4.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
12.4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
12.4.3. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
12.4.4. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
12.4.5. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
12.5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
12.5.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o se il valore della sanzione amministrativa applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 250 euro;
b) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi;
c) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
d) per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non c’è accoglimento almeno parziale dell’opposizione. Questa limitazione non vale se la sanzione prevede il ritiro o la sospensione del documento di guida dell’assicurato;
e) per controversie nei confronti di DAS;
f) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l’esclusione non vale se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro.
12.5.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
12.5.3. Per le garanzie “recupero punti e riesame patente di guida” e “recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente”, i rimborsi previsti per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica vengono corrisposti nella misura del 50% se:
a) l’assicurato al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
b) la decurtazione dei punti avviene per: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS); guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l e in tutti i casi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).
12.6 - DOVE VALE LA COPERTURA
12.6.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli eventi che avvengono in tutto il mondo.
12.6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
12.6.3. La garanzia “traino” opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa.
12.6.4. Le altre garanzie di perdite economiche circolazione operano per gli eventi che avvengono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
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ARTICOLO 13 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
SPESE NON COPERTE
DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 15 e 16;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale
n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 14 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE
14.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”.
14.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
14.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
14.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
14.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
14.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
14.7. Per ottenere le prestazioni previste dalle garanzie “perdite economiche circolazione”, l’assicurato deve inviare a DAS:
a) una copia del provvedimento sanzionatorio;
b) una copia delle fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi che provano i costi sostenuti.
14.8. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione”, l’assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio Linkiller incaricato a eseguire la prestazione, per individuare i contenuti da rimuovere.
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ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
15.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
15.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
15.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 18, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
15.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
15.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
15.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
15.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a pagare l’indennizzo all’assicurato, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 16 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente;
f) per la garanzia di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione” deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio Linkiller secondo le indicazioni fornite da DAS.
ARTICOLO 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
17.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
17.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 18 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
18.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
18.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
18.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
18.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
ARTICOLO 19 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
19.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data
successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
19.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
19.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
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ARTICOLO 20 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all’articolo 28.2.
ARTICOLO 21 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
21.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate di premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
21.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
21.3. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.
21.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 22 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
22.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
22.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 23 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ
23.1. Il premio annuo indicato in polizza costituisce il minimo dovuto.
23.2. Alla scadenza di ciascuna annualità il premio viene ricalcolato in base al parametro variabile riportato in polizza e/o nelle appendici di regolazione premio. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle parti.
23.3. A tale scopo, se intervengono variazioni al valore del parametro variabile, il contraente dovrà inviare a DAS o all’intermediario a cui è assegnato il contratto, nel termine di 60 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità di contratto, una dichiarazione scritta che aggiorna il dato valido per la nuova annualità, fermo il pagamento tempestivo del premio di rinnovo provvisorio richiesto da DAS e calcolato sui dati riferiti all’annualità precedente.
23.4. In caso di variazione del parametro, DAS provvederà:
a) a emettere una appendice di regolazione del premio, indicando il nuovo premio per l’annualità in corso e la differenza tra quanto pagato in sede di rinnovo e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo;
b) ad aggiornare il premio per le annualità successive in base all’ultima regolazione effettuata.
23.5. Se la regolazione comporta un aumento del premio, il contraente deve pagare le differenze di premio risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell’appendice di regolazione; se si tratta di regolazione in diminuzione, DAS si impegna a restituire le differenze di premio a favore del contraente nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento della dichiarazione scritta di aggiornamento dei parametri variabili, salvo il minimo dovuto di cui al punto 23.1.
23.6. Se al termine dell’annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il contraente non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l’aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del premio, DAS non deve emettere alcuna appendice di regolazione del premio. In entrambi i casi il premio dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma della polizza.
23.7. Se il contraente non comunica l’aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di premio a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.
23.8. DAS si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal contraente, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il Libro unico del lavoro o l’ultimo bilancio approvato).
ARTICOLO 24 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS
possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
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ARTICOLO 25 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
25.1. Il contraente deve a fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
25.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono
comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 26 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
26.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
26.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
26.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
26.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 27 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
28.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
28.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
28.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 14.
28.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’art. 21.2.
28.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 29 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
29.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
29.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
29.3. Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.
ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 31 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 32 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO
32.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
32.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
ARTICOLO 33 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI
DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone DAS a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Condizioni di assicurazione modello CA2019/DIA - Documento aggiornato a settembre 2019
Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000 D.A.S.difesalegale@pec.D.A.S..it - www.D.A.S..it
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234 Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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