COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI Presidente
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Nella seduta del 01/07/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di novembre 2006 il ricorrente sottoscriveva con uno dei due convenuti un contratto di finanziamento per un importo lordo di euro 24.096,00, rimborsabile – mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile – in novantasei rate da euro 251,00 ciascuna. Al momento della stipula del contratto venivano trattenute dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 615,63 per commissioni finanziarie (pari al 2,554900% del capitale lordo); euro 2.832,34 per commissioni di intermediazione, comprensive delle provvigioni per l’agente/mediatore (pari all’11,754400 % del capitale lordo) ed euro 974,11 per oneri assicurativi.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di febbraio 2009, in corrispondenza della ventisettesima rata di ammortamento.
Con distinte lettere di reclamo, inoltrate per il tramite di un legale di fiducia ad entrambi gli intermediario odierni convenuti, il ricorrente lamentava il mancato rimborso di quota parte di queste voci di costo connesse al finanziamento, per complessivi euro 3.600,00 (di cui euro 2.440,00 per commissioni ed euro 689,00 per premio), comprensive di interessi legali, onorari e spese.
Invocava, al riguardo, il principio di equa riduzione del costo del finanziamento di cui all’art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla giurisprudenza di questo Arbitro, nonché dalle indicazioni rivenienti dai comunicati della Banca d’Italia del 2009 e del 2011; richiamava altresì, quanto al premio assicurativo, l’accordo Abi-Ania del 2008 e il regolamento Isvap n. 35/2010.
In riscontro al reclamo, rispondeva solo uno dei due intermediari (con il quale era stato sottoscritto il finanziamento), il quale deduceva di aver già provveduto all’abbuono di quota parte degli interessi corrispettivi non maturati, secondo quanto previsto dal contratto; quanto al premio, invitava il cliente a rivolgere la propria richiesta direttamente all’indirizzo della compagnia di assicurazioni con la quale era stata stipulata la relativa polizza.
L’altro intermediario non riscontrava il reclamo.
Nel mese di giugno 2007, lo stesso ricorrente stipulava con uno dei due intermediari convenuti, nella sua qualità di mandatario dell’altro, un contratto di finanziamento per un importo lordo di euro 27.840,00 da rimborsare – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate mensili da euro 232,00 ciascuna. Al momento della stipula del contratto venivano trattenute dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 3.481,88 per commissioni di intermediazione (pari al 12,506746% del capitale lordo), comprensive delle provvigioni per l’agente/mediatore, ed euro 1.936,96 per oneri assicurativi.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2010, in corrispondenza della quarantunesima rata di ammortamento.
Con distinte lettere di reclamo, inoltrate per il tramite di un legale di fiducia ad entrambi gli intermediario odierni convenuti (evidentemente nella loro rispettiva qualità di mandante e mandatario), il ricorrente lamentava il mancato rimborso di quota parte di queste voci di costo connesse al finanziamento, per complessivi euro 4.500,00 (di cui euro 2.291,00 per commissioni ed euro 1.275,00 per premio), comprensive di interessi legali, xxxxxxx e spese, sostenendo le medesime motivazioni del reclamo relativo al precedente finanziamento.
In riscontro al reclamo, l’intermediario mandatario deduceva di aver già provveduto all’abbuono di quota parte delle commissioni, come da conteggio estintivo, per un importo di euro 126,40 (oltre agli interessi corrispettivi non maturati); quanto al premio, invocava le disposizione della legge n. 221/2012, ritenendo così che l’unico soggetto tenuto all’obbligo di rimborso fosse la compagnia di assicurazioni, nei cui confronti invitava il ricorrente a rivolgere la domanda.
L’intermediario mandante, invece, non riscontrava il reclamo.
Insoddisfatto delle risposte ottenute, il ricorrente – sempre per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Xxxxxxx.
Quanto al primo contratto chiedeva il rimborso di quota parte non maturata degli oneri relativi: in particolare, euro 2.444,00 con riferimento alle commissioni ed euro 689,00 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre interessi legali.
Quanto al secondo contratto chiedeva il rimborso di quota parte non maturata degli oneri relativi: in particolare, euro 2.291,00 con riferimento alle commissioni ed euro 1.275,00 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre interessi legali.
Chiedeva, inoltre, la rifusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 500,00.
Si costituivano ritualmente entrambi gli intermediari convenuti.
Con riferimento al primo contratto, uno dei due intermediari formulava in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del termine di cui al par. 4, sez. 1 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” che statuisce
l’impossibilità di sottoporre all’ABF “controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 01.01.2009”.
Nel merito sosteneva di aver provveduto alla restituzione degli interessi corrispettivi non maturati, conformemente alle disposizioni contrattuali.
In ordine alla domanda di restituzione del premio, rilevava che l’unico soggetto tenuto a detto obbligo fosse la compagnia con la quale era stata stipulata la relativa polizza assicurativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2012. A sostegno della propria tesi, invocava un precedente di questo Collegio.
Da ultimo, sottolineava la trasparenza di tutta la documentazione contrattuale, ivi compresa la disposizione che prevedeva – in caso di estinzione anticipata – la restituzione dei soli interessi corrispettivi non maturati, conforme al testo dell’art. 125 t.u.b. allora vigente.
Respingeva anche la richiesta delle spese legali. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
L’altro intermediario, dal canto suo, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere intervenuto ad alcun titolo nella vicenda negoziale; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio, in ragione delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2102, la quale aveva imposto l’obbligo restitutorio esclusivamente in capo alle imprese di assicurazione; a sostegno della propria eccezione richiamava una pronuncia di questo Collegio.
Con riferimento al secondo contratto, uno dei due intermediario, l’intermediario mandatario riproponeva le medesime eccezioni preliminari formulate con riferimento al primo contatto; nel merito sosteneva di aver provveduto all’abbuono degli interessi corrispettivi non maturati, nonché dell’ulteriore importo di euro 126,40, come risultava dal conteggio di estinzione, corrisposto a titolo di policy di rimborso.
Reiterava, peraltro, le medesime deduzioni sia con riferimento all’obbligo restitutorio del premio in capo alla compagnia di assicurazioni ex lege n. 221/2012, sia con riferimento alla trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali, coerenti con l’art. 125 t.u.b. all’epoca vigente.
Opponendosi anche alla domanda di rifusione delle spese legali, chiedeva il rigetto del ricorso.
Dal canto suo l’altro intermediario, che nella vicenda negoziale aveva assunto il ruolo di mandante, nel ricostruire i differenti ruoli assunti nell’operazione, deduceva che le commissioni di intermediazione fossero stati incamerati direttamente dalla società mandataria e che, in ogni caso, al ricorrente fosse già stato riconosciuto un abbuono delle stesse in occasione del conteggio di anticipata estinzione.
Quanto alle commissioni bancarie, invece, sottolineava che l’accordo distributivo intercorso tra questa e la mandataria non prevedeva l’applicazione di alcun onere economico a carico del cliente, in quanto “la redditività della banca si basava esclusivamente sul TAN applicato al prestito”.
Quanto al premio, anch’esso riteneva che la compagnia fosse l’unico oggetto tenuto all’obbligo restitutorio della quota non maturata, ai sensi del a legge n. 221/2012.
Respingeva, altresì, la richiesta di rifusione delle spese legali in quanto l’assistenza difensiva non è necessaria in un procedimento di natura stragiudiziale.
DIRITTO
A parere del Collegio appare necessario muovere dalle diverse eccezioni preliminari sollevate dagli intermediari convenuti.
In primo luogo, giova metter conto all’eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché entrambi i contratti sono stati stipulati prima del termine fissato come dies a quo per la determinazione della cognizione di questo Arbitro.
L’eccezione è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
Sul punto, appare appena sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza dei tre Collegi, in virtù della quale si è stabilito che – laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data – occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell’ABF)” (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, dec. n. 3155/2012).
Xxxxxx, non pare dubbio che la domanda avanzata dal ricorrente sia relativa al rimborso della quota non maturata degli oneri economici connessi a due contratti i quali, pur essendo stati stipulati prima del mese di gennaio 2009, si sono estinti entrambi in epoca successiva; è, quindi, proprio l’estinzione anticipata del finanziamento a costituire il fondamento della domanda del ricorrente, non potendo assumere alcun rilievo – ai fini della cognizione di questo Arbitro – il momento in cui i due negozi siano stati stipulati.
Parimenti, deve essere ritenuta infondata, e quindi deve essere rigettata, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione del premio assicurativo.
Anche sul punto il consolidato ed uniforme orientamento di questo Arbitro ha più volte ribadito che, contrariamente alla ricostruzione dell’intermediario, la disposizione contenuta nell’art. 22 della legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280,
1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979,
491/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012).
Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un’operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, infatti, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l’integrale restituzione dell’importo finanziato.
Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884).
Nel caso di specie, l’anticipata estinzione di entrambi i finanziamenti determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua degli stessi, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.
In virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.
Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge
n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza.
Da ultimo, il Collegio rileva l’inconferenza del richiamo effettuati dal resistente ad un proprio precedente, assunto in relazione a diversa fattispecie, non assimilabile a quella in esame, poiché relativa alla copertura assicurativa garantita da un ente previdenziale pubblico, così determinandosi l’applicabilità dell’art. 38 d.p.r. n. 180/1950.
Nel merito, con riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto il contratto di cessione del quinto, uno dei due convenuti ha sollevato un’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché questi non ha svolto alcun ruolo ella vicenda negoziale che occupa.
Dall’esame della documentazione versata in atti, il Collegio rileva che l’eccezione merita accoglimento, posto che tale intermediario non risulta essere stato parte (né in senso formale, né in senso sostanziale) del contratto de quo, con la conseguenza che sia privo della legittimazione a resistere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente.
Esse, invero, sono relative al riconoscimento del proprio diritto all’equa riduzione del costo di due finanziamenti e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata degli stessi.
In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all’effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile; nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell’ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d’Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l’identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un’esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d’Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall’ordinamento.
Ciò rilevato in premessa, dall’esame della documentazione versata in atti relativamente alla delegazione di pagamento emerge che – effettivamente come rilevato dall’intermediario mandante – il contratto non prevede la corresponsione da parte del mutuatario di alcuna somma a titolo di commissioni bancarie, bensì solo di quelle di intermediazione, le quali sono state destinate a remunerare attività che non possono essere tutte collocate esclusivamente nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, né a quella esecutiva del rapporto negoziale (1. l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, della notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati e di rimessa del netto ricavo al cliente; 2. la definizione dei relativi rapporti contabili; 3. l’eventuale estinzione dei precedenti prestiti contratti dal mutuatario; 4. la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” (se ed in quanto dovuta); 5. la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6. le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7. ogni altra attività svolta dall’Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede”, cfr. lett. a2 del contratto).
L’opaca formulazione della norma, la quale non consente né di identificare la quota riservata alla copertura di attività recurring, né quella destinata a corrispondere le provvigioni all’agente/mediatore effettivamente intervenuto nel collocamento di entrambi i prestiti, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata di tali commissioni, in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto; al riguardo non sfugge al Collegio che l’intermediario mandatario abbia già abbuonato in favore del ricorrente la somma di euro 126,40 come risulta dal relativo conteggio estintivo, ove compare la voce “deduzione commissioni soggette a maturazione nel tempo”.
Al riguardo, sempre l’intermediario mandatario ha dedotto che tale importo sia stato determinato in applicazione delle norme vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché in ragione della policy aziendale di rimborso: in merito all’adeguatezza dei criteri di calcolo adottati dall’intermediario, il Collegio deve richiamare i propri precedenti arresti con i quali ha precisato che in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti.
Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (cfr. ex multis dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). I calcoli effettuati dall’intermediario convenuto, tuttavia, appaiono apodittici ed incoerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti ed in quanto tali censurabili, con la conseguenza che l’importo abbuonato nel conteggio di anticipata estinzione possa essere considerato quale acconto sulla quota non maturata delle commissioni di intermediazione, proporzionalmente quantificate in euro 2.292,23.
Va, quindi, riconosciuto, il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.165,83.
Per le ragioni dinanzi esposte, va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’ulteriore importo di euro 1.275,16 a titolo di quota parte del premio assicurativo non maturato in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento.
Con riferimento al contratto di cessione del quinto, dall’esame della documentazione versata in atti dalle parti, emerge che le commissioni finanziarie siano state corrisposte a copertura di attività sostanzialmente up front, in quanto riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito (quali: l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione o per la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc., cfr. lett. a1 del contratto).
Quanto alle commissioni di intermediazione, invece, valgono le medesime considerazioni spiegate in relazione al primo contratto, dovendosi così riconoscere il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle stesse, proporzionalmente quantificata in ragione della vita residua del finanziamento.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 2.035,74.
Inoltre, essendo stata rigettata l’eccezione formulata dall’intermediario resistente, deve altresì essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quota parte del premio assicurativo, per un ulteriore importo di euro 700,14.
In relazione al contratto di delegazione di pagamento al datore di lavoro, l’obbligo restitutorio può essere solidalmente posto in capo ad entrambi gli intermediari convenuti: il ricorrente, infatti, ha inteso estendere il contraddittorio tanto nei confronti dell’intermediario mandatario, quanto nei confronti dell’intermediario mandate della medesima operazione economica e contrattuale.
Quanto al primo, sembra evidente che il ricorrente abbia comunque individuato nell’intermediario collocatore la propria controparte in ragione di un principio di apparenza; quanto al secondo, invece, l’individuazione del mandante appare del tutto coerente con i principi codicistici del contratto di mandato.
Xxxxxx, è incontestabile la circostanza che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un’articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell’intermediario mandante; pertanto, seppure deve riconoscersi che il contratto di mandato comporti l’assunzione del rischio economico in capo al mandatario, il quale ha posto in essere determinati atti per conto del mandante incassandone i relativi compensi commissionali, resta comunque fermo che la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all’erogante (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012). Parallelamente, tuttavia, alla luce dell’apparentia juris ed in ragione di una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi coinvolti, può essere imposto l’obbligo restitutorio anche in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 2441/2012).
Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo; inoltre dispone la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da intendersi quale componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinate in euro 200,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara gli intermediari tenuti, nei sensi di cui in motivazione, alla restituzione dell’importo complessivo di € 6.176,87,
oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato nella misura di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano alla Banca d’Italia la sommadi € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1