Manuale del rappresentante sindacale dell’Unicobas scuola
Unicobas
Guida al contratto nazionale di lavoro ed al contratto nazionale integrativo.
Manuale del rappresentante sindacale dell’Unicobas scuola
impiegati spesso su ambiti superiori a causa della mancata sostituzione del Coordinatore Amministrativo. Riconoscimento del ruolo di coadiuzione educativa agli Assistenti Tec- nici ed ai Collaboratori Scolastici, a patto che si inseriscano nel loro mansionario competenze di supporto ai docenti (come avvenuto per gli AEC degli enti locali). Passaggio di tutto il personale ATA nei ruoli dello stato, Revisione dell’art.7 L.426/90 sulla sostituibilità degli ATA.
Precariato docente ed ATA.
Canale unico di reclutamento, nel quale “pesino” servizio e titoli culturali (ivi compresi i concorsi già superati). Abolizione dei concorsi ad esami. Per i docenti, corsi abilitanti (o, nelle elementari, per l’idoneità), per l’acquisizione del titolo, con tirocinio pratico e valutazione in itinere. In seguito laurea abilitante con tirocinio. Investimento per l’utiliz- zazione nella scuola del personale che ha maturato servizio e titoli (creazione della DOA di Circolo/Istituto). Riconoscimento degli scatti di anzianità a tutto il personale precario, come già avviene per gli insegnanti di religione. Valutazione piena del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Equiparazione normativa con il personale regolarmente assunto.
Xxxxxxx x’Xxxxxx
Cogliere l’occasione data dal calo delle nascite per arricchire l’offerta formativa. Destina- zione del grosso dell’esubero per la creazione di una dotazione organica aggiuntiva di Circolo/Istituto, gestita dal Collegio Docenti, funzionale alla riduzione del numero di alunni per classe ed a progetti mirati al recupero. Collegialità e non accentramento del potere nelle mani del “Dirigente Scolastico” (che avrebbe altrimenti piena discrezionalità nel decidere differenziazioni salariali ed attribuire il ruolo di “figura di sistema”). In contrasto con il tentativo di far costituire quasi ovunque cattedre a 22/24 h. tramite l’assorbimento degli “spezzoni” (proposta contrattuale ARAN - Confederali).
Nessun aumento d’orario obbligatorio ed a costo zero. Diversa retribuzione delle ore aggiuntive.
Retribuzione delle ore aggiuntive, sia di docenza che per l’organizzazione della didattica, secondo un eguale parametro, a carico del Tesoro e non del “Fondo di Circolo/Istituto”. Eliminazione, così, della truffa contrattuale del ‘95, che consentiva una retribuzione anche di molto inferiore alle tabelle: “l’autogestione della miseria” con la scusa che il “fondo è limitato”. Ore aggiuntive eventualmente deliberate dal Collegio Docenti e per progetti mirati, a patto che nessuno si “sganci” completamente dalla didattica.
Diversa formazione di base per i docenti. Laurea (abilitante) per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Laurea come titolo d’accesso per l’immediato futuro, con tirocinio pratico di almeno un anno, nozioni di psicologia dell’età educativa, biennio e tesi ad indirizzo metodologico- didattico.
Maggiorazione, ai fini pensionistici, di un anno ogni 5 a chi garantisce la continuità didattica, ma anche a chi non ha ottenuto la titolarità per analogo periodo.
In contrasto con il tentativo di triennalizzare i trasferimenti.
Ingresso gratuito a musei, mostre, cinema e teatri.
Non è certo una proposta “utopistica”. E’ già previsto in Europa.
Defiscalizzazione di una cifra standard per l’acquisto di libri per docenti ed alunni. Una proposta certo più qualificante della defiscalizzazione della rete per i diplomifici privati.
Istituzione della classe di concorso sul sostegno e riconoscimento di valore abilitante al titolo di specializzazione
Salvaguardia delle LL 517 e 104. L’integrazione dei portatori di handicap, legge più avanzata d’Europa, non può “deperire”, come la L.180, a causa di una politica di mero risparmio. No ai corsi-farsa per i soprannumerari ed all’utilizzo di personale non specia- lizzato sul sostegno.
Rivalutazione delle funzioni del personale ATA
Riconoscimento ai responsabili Amministrativi del ruolo di direttore amministrativo- contabile, retribuzione secondo le mansioni svolte per gli assistenti amministrativi,
GUIDA AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
ED AL CONTRATTO NAZIONALE INTEGRATIVO.
MANUALE DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE
DELL’UNICOBAS SCUOLA.
TITOLO I - RAPPORTO DI LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DELPRE- SENTE CONTRATTO
Comma 2 - In realtà c’è il rischio che la parte economica giunga sino al 31.12.2001: infatti nella finanziaria le risorse per il nuovo biennio 2000/2001 paiono assai scarse. Vi si dispone invece un ulteriore taglio dell’un per cento delle cattedre entro il 31.12.2000 (e quindi dei collegati posti ATA), operazione pari a complessivi 534 miliardi di risparmio per gli anni 2001 (123 mld), 2002 (per altri 320 mld) e 2003 (il resto). Xxxxxx che va ad aggiungersi a quello del 3% successivo alla finanziaria approvata a fine ‘97 (complici tutte le forze parlamentari all’epoca nell’area di governo, nonché di opposi- zione) che ha prodotto la riduzione relativa per gli anni ‘98 e ‘99. E’ evidente che i “risparmi” produrranno ulteriori aumenti del numero di alunni per classe e probabilmente un ennesimo “autofinanziamento” del contratto a scapito del lavoro dei precari (dall’a.s. 2000/2001 vengono eliminati persino gli “spezzoni”, da far digerire, con la truffa dell’organico cosiddetto “funzionale”, al personale di ruolo, tramite aumento delle ore-cattedra. L’autofinanziamento andrà probabilmente a coprire le futuribili spese per i “superdocenti”. Infatti non è per nulla definita la copertura per far fronte agli “aumenti” dei “seimilionisti” (Gennaio 2001) successivi ai fantomatici esami, per i quali è già saltata ogni scadenza prevista (il 15 Novembre era la data entro la quale si dovevano aprire le sessioni e precedenti erano i termini per la presentazione delle domande mentre, a fine Dicembre, non risultano formate neanche le commissioni di valutazione, sulla cui compo- sizione ancora non esiste un documento ufficiale definitivo). Al riguardo va detto quindi che non v’è alcuna certezza: dicono che ne sarà beneficiario il 20% della categoria, estendibile al 30%: in realtà non si vedono i fondi neanche per il 20%.
Comma 4 - Ergo, si prepara almeno una tornata senza contratto (ovvero senza nuove disposizioni).
Comma 5 - Si è visto come questi accordi vengano onorati (vedi scopertura di dieci mesi per questo stesso contratto, che produce i suoi effetti dal Novembre ‘98 anziché dal Gennaio dello stesso anno). Già il CCNL del ‘95 intervenne dopo quattro anni di vacanza contrattuale non recuperata, mentre dall’Aprile del ‘98 avremmo dovuto veder
corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale ben prima della stipula tardiva dell’ultimo contratto.
Comma 6 - Inflazione dichiarata che non è quella reale. Gli indicatori relativi alla definizione del tasso inflattivo comunicato al Paese, quelli contenuti in qualcosa di molto simile al vecchio paniere della già soppressa scala mobile, non hanno riferimento a tutti i più significativi prezzi al consumo, cosicché il dato finale è strutturalmente inferiore della metà rispetto al dato reale. Per altro, il tasso indicato dal Governo è stato recente- mente contestato persino dal governatore della Banca d’Italia Xxxxx.
Comma 7 - Bolzano e Trento godono di un trattamento più equo e rispondente ai canoni europei. L’Europa finisce lì? Di fatto non v’è alcun tentativo di equiparazione: questo CCNL continua ad allontanare i lavoratori della scuola italiana dalla media retributiva degli altri Paesi. Un docente francese di un Baccelierato (ultimo segmento del Liceo), percepisce al netto l’equivalente di £. 6.500.000. Ma la retribuzione, in Italia, non equivale solo ad un terzo di quella corrisposta in Francia, Germania e Svezia, essendo oltretutto sensibilmente inferiore persino a quella di Spagna, Portogallo e Corea. Per quanto riguarda il personale ATA, sarà significativo ricordare che lo stipendio di un educatore in Francia equivale a £. 3.000.000 mensili.
COMMENTO GIURIDICO. La pubblicazione ufficiale relativa a questo CCNL ha il pregio di riportare a fronte, sotto ogni sezione nella quale è diviso l’articolato, un riferimento a leggi e norme inerenti le materie trattate. Se ne consiglia comunque la lettura. La sezione del commento che fa riferimento a tali norme è, in quest’opera, sempre stesa in corsivo.
D.L. 29/93, art.5l, comma 6 “Il comitato di settore” (emanazione “mista” ARAN-MPI) non ha potere effettivo: se si “splafona” l’ARAN è titolata ad intervenire “riadeguando” d’ufficio il budget. In tal modo viene soppressa, a monte, ogni autonomia e libertà contrattuale. Con gli accordi sul costo del lavoro del Luglio ‘93, sottoscritti da CGIL, CISL e UIL e dalla confederazione “autonoma” CONFSAL (alla quale aderisce lo SNALS), governo e sindacati pronta-firma hanno sancito l’impossibilità per qualsiasi contratto di consentire aumenti superiori all’inflazione dichiarata e programmata. In tal modo, si è costruita una gabbia che impedisce di fatto la rivalutazione stipendiale di qualsiasi funzione professionale, appiattendo tutte le retribuzioni allo stesso modo. Ciò causa un danno particolare per i docenti, il cui specifico professionale, già omologato in basso dal punto di vista retributivo, non ha più speranze di venire riadeguato in termini equi. Inoltre, indipendentemente dalla funzione svolta, i lavoratori vengono, così, co- stretti ad eufemistici “aumenti” legati ad un’inflazione dichiarata che, come già affer- mato, è fatalmente inferiore a quella reale. Tale meccanismo perverso produce, con le scansioni contrattuali, un progressivo impoverimento del potere d’acquisto che, di contratto in contratto, non solo non può più crescere, ma è sempre destinato ad ulteriore riduzione.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
IL NOSTRO PROGRAMMA
SINTESI DELLA PIATTAFORMA CONTRATTUALE DELL’UNICOBAS
Uscita della scuola dal DL 29/93
L’impiegatizzazione forzata subita dalla Scuola, non è stata imposta all’Università, che rimane fuori dal DL 29/93. Eppure anche la Scuola non è un “servizio”, bensì un’istitu- zione. Il DL 29/93 ha eliminato il ruolo ed introdotto l’incarico a “tempo indeterminato”, la mobilità e la licenziabilità d’ufficio per “esubero”, la cassa integrazione. A causa del DL 29/93 sono stati eliminati gli scatti biennali d’anzianità ed introdotti i “gradoni” legati alla farsa dell’aggiornamento IRRSAE. Così il contratto del ‘95, che ha recepito il DL 29, è stato un contratto che ci ha dato meno di quanto avremmo avuto comunque, se il contratto non ci fosse stato ma avessimo conservato i vecchi automatismi salariali.
Reintroduzione dell’indennità di funzione docente. Contratto europeo.
Conseguita con il contratto delle gradi lotte del ‘98, l’indennità di funzione docente è stata eliminata dal contratto del ‘95. Così i docenti italiani sono retribuiti un terzo dei francesi, la metà di tedeschi e svedesi, ma anche sensibilmente di meno di spagnoli, portoghesi, greci .... e coreani. La rivalutazione ed il riconoscimento dell’atipicità della funzione docente è obiettivo fondamentale, anche perché “emerga” il lavoro sommerso (non quantificabile), da retribuirsi contrattualmente. Ci offrono 7.000 lire medie di “aumento” per il ‘98 e 35.000 circa per il ‘99, meno dell’indennità di vacanza contrattuale che avrebbero dovuto già averci corrisposto da Aprile ‘98. Noi vogliamo invece un contratto europeo: l’aggancio alla media delle retribuzioni nell’Unione.
Ruolo unico docente
Parità d’orario e salario dalla scuola dell’infanzia al superiore, per una scuola unitaria. Non si può altrimenti rivendicare la rivalutazione della funzione docente: negarla in parte significa negarla in toto.
Anno sabatico di aggiornamento
Un anno ogni 5 con distacco dal servizio, da fruirsi in sede universitaria ed europea. Smantellare i carrozzoni IRRSAE (i cui soci di maggioranza sono CGIL, CISL, UIL e SNALS), eliminare l’aggancio dell’aggiornamento alla “carriera”. Finanziare così l’anno sabatico, “coperto” economicamente anche dalla destinazione di una percentuale dell’esu- bero per favorirne, a rotazione, la fruizione.
Coordinatore Didattico elettivo
Elezione periodica, da parte del Collegio Docenti, del Coordinatore Xxxxxxxxx, scelto fra i colleghi con almeno 5 anni di ruolo e che abbiano partecipato a corsi ad hoc da istituirsi.
Docenti di progetto, non “figure che si sistemano”. Autonomia come decentramento, partecipazione democrazia/Massimo 20 alunni per classe (15 in presenza di porta- tore di handicap)
Presenza dei docenti a scuola nei periodi di interruzione delle lezioni (cfr. commento all’art. 24 del CCNL).
Schema sullo stato (attuale) della controriforma pensionistica. Tabella sui nuovi requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al trattamento pensionistico (tabella D di cui all’art. 59, comma 6, L. 27/12/97 n.° 449).
anno solare | Età anagra- fica e servizio richiesti | solo servizio (“età”contributiva), senza la richiesta età anagrafica | |
1999 | 53 | 35 | 37 |
2000 | 54 | 35 | 37 |
2001 | 55 | 35 | 37 |
2002 | 55 | 35 | 37 |
2003 | 56 | 35 | 37 |
2004 | 57 | 35 | 38 |
2005 | 57 | 35 | 38 |
2006 | 57 | 35 | 39 |
2007 | 57 | 35 | 39 |
2008 | 57 | 35 | 40 |
Il sistema delle relazioni sindacali viene articolato ai seguenti livelli: CCNL di livello nazionale; Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che discende dal primo e viene sempre elaborato a livello nazionale; Contratto Integrativo Decentrato, che discende dall’integrativo nazionale e si svolge, attualmente, a livello di ogni singolo Provveditorato
- vd. art. 4 comma 2 - (ad “autonomia” realizzata si creerà probabilmente un piano di contrattazione decentrata di ambito regionale e, forse, sopravviverà anche quello presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, USP - nuova denominazione data ai Provveditorati); trattativa a livello d’istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicati agli articoli 4 e 6 (pienamente operativa solo dal Settembre 2000, sempre con la “Autonomia”).
Nel sistema delle relazioni sindacali spiccano, anche, gli istituti dell’informa- zione, della “concertazione” e delle intese (vd. art. 5). Il primo è il diritto dei sindacati e delle loro sezioni ad ogni livello di conoscere, in anticipo o successivamente ( a seconda delle materie), le disposizioni, le circolari, la ripartizione del lavoro. La “concertazione” richiama uno spirito consociativo di stampo lobbystico che tende a sopravanzare la stessa contrattazione per “intese” fra amministrazione e sindacati di comodo.
Occorre soffermarsi, in particolare, sulla struttura della contrattazione. I livelli di contrattazione più importanti sono, ovviamente, quelli a carattere nazionale e provinciale. Per questi livelli è stato, però, creato un monopolio a tutto vantaggio di alcune
XX.XX., che decidono in proprio quali siano le loro delegazioni trattanti. La “autonomia”, il CCNL e la Legge Xxxxxxxxx sulla rappresentanza sindacale, prevedono, infatti, l’inter- vento elettorale diretto dei lavoratori per designare “Rappresentanze Sindacali Unitarie” unicamente per il livello di contrattazione più basso: quello di singola scuola, dove le linee generali arrivano preconfezionate a seguito delle contrattazioni precedenti. In tal modo, i lavoratori hanno titolo di intervenire direttamente solo sugli ultimi spiccioli degli istituti contrattuali. Quando, nell’ottobre ‘98, si sarebbe dovuto votare per le RSU, nella scuola così come nel resto del pubblico impiego, comunque entro il dicembre ‘98 come previsto dalla legge Xxxxxxxxx, e vennero dall’ARAN fissate consultazioni di ambito provinciale, perché la contrattazione di scuola non era (e non è) ancora prevista, CGIL, CISL e SNALS impugnarono la delibera dell’ARAN pretendendo elezioni su liste di singola scuola. La giustificazione addotta per tale scelta fu che altrimenti non vi sarebbero stati delegati sindacali a livello dell’istituzione scolastica. Ciò era palesemente falso e demagogico. Prima di tutto perché si sarebbe dovuto aspettare il settembre 2000 per instaurare il livello di contrattazione di scuola previsto dall’autonomia e, secondaria- mente, perché a tale livello sarebbero nel frattempo comunque rimasti i delegati sindacali indicati, ai sensi dello statuto dei lavoratori, dalle singole sezioni sindacali di scuola. Infine, sarebbe comunque stato possibile (come azzardò a proporre tardivamente persino la CGIL), fare almeno due livelli di elezioni: una provinciale ed una di scuola. In tal modo, i lavoratori avrebbero potuto indicare direttamente i loro delegati anche per la trattativa decentrata provinciale, dove si discutono importanti istituti contrattuali. Il risultato finale fu il rinvio delle elezioni RSU al dicembre 2000, cioè ad autonomia inoltrata (e solo con liste di scuola), e la permanenza dei delegati indicati dalle singole XX.XX. anche a livello di singolo istituto. Così, non solo veniva violata la stessa legge Xxxxxxxxx con un D.L che il Governo si prestò alacremente ad approvare, ma si concesse ai sindacati definiti “maggiormente rappresentativi”, una patente di rappresentatività
presunta, incardinata unicamente sul calcolo degli iscritti previa trattenuta sullo stipendio e mettendoli al riparo dai rischi di un risultato elettorale che avrebbe fatto risaltare il forte malcontento della categoria. Veniva, perciò, nullificato l’unico disposto positivo della legge Xxxxxxxxx che lega la validità dei contratti alla firma da parte di XX.XX. rappresen- tanti nel loro complesso almeno il 60% dei voti validi nelle elezioni RSU, cosicché il tasso di rappresentatività è stato calcolato, per questo CCNL, unicamente sul numero di iscritti, e purtroppo i firmatari posseggono più del 51% di quello scarso 39% di sindacalizzati che la categoria esprime. La maggioranza di un’esigua minoranza sovradetermina, quindi, una categoria che per altro non ha ancora capito l’importanza di un’iscrizione sindacale alternativa per la determinazione del proprio futuro.
Tornando alle norme sulla rappresentanza (Legge Xxxxxxxxx ‘97 e D.Lvo 80/98), non si può non far rilevare quanto sia faziosa ed illiberale una legge che da una parte non consente ai lavoratori di designare i propri rappresentanti per le trattative che contano, consegnando nelle mani delle burocrazie sindacali la definizione delle delegazioni (che potrebbero viceversa essere composte, per ogni singolo sindacato, dagli eletti di relative liste nazionali), mentre dall’altra nega ogni elementare principio di democrazia lasciando al capriccio di alcune sigle sindacali la definizione dei tempi delle elezioni e operando il calcolo della rappresentatività solamente sul dato nazionale, da Canicattì a Bolzano, di modo che vengono espunte, persino sul piano locale, dalle trattative provinciali, le sigle sindacali indipendentemente dal peso che hanno a livello decentrato.
L’episodio delle RSU negate nella scuola dimostra, d’altra parte, che il nostro comparto è terreno fertile per il sindacalismo alternativo, tanto da costringere presunte sigle “maggioritarie” ad un sacro terrore del confronto elettorale. Confederali e SNALS cercano in tutti i modi di sbarrare la strada all’Unicobas scuola ed all’alternativa sindacale, pericoloso concorrente, complicando il più possibile il meccanismo di elezioni che vengono, nel frattempo, negate. E’ emblematico il fatto che, mentre essi si straccia- vano le vesti di fronte alla prospettiva di elezioni provinciali di singolo Provveditorato, le loro confederazioni concordavano, invece, di tenere elezioni su lista unica a livello comunale. Così, mentre in una provincia come Roma l’Unicobas dovrà, ad esempio, presentare ottocento liste (una per scuola), le XX.XX. degli Enti Locali hanno potuto presentarsi, raccogliendo duecento firme per una sola lista, per un Comune con cinquanta- mila addetti, lo stesso numero di lavoratori dipendenti dal Provveditorato della capitale. I lavoratori dei Comuni di Roma, Milano, Napoli, etc. hanno così potuto eleggere diretta- mente i membri della delegazione trattante di un livello importante decentrato, mentre a docenti ed ATA ciò verrà negato, persino nel dicembre 2000. Pensate un po’ se tutto questo accadesse a livello politico. Pensate se ai partiti politici che non ottenessero una percentuale di voti pari al 10% fosse interdetto non solo l’accesso in Parlamento, ma persino nei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e circoscrizionali (il calcolo misto fra voti e deleghe implica il fatto impossibile che una nuova formazione dovrebbe avere già iscritti o altrimenti raccogliere il 10% dei voti per ottenere la “media” del 5%!). Pensate se le date delle elezioni venissero decise discrezionalmente solo dai 3 partiti maggiori e gli altri dovessero adeguarsi, facendosi nel frattempo calcolare la “rappresentatività” solo sul numero degli iscritti...
Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
Note aggiuntive sui diritti del personale precario. Rispetto alle questioni relative alle supplenze ed ai diritti del personale precario, va aggiunto che, ad inizio anno, quando vengono stipulati contratti in attesa della nomina del titolare, la revoca di tali stessi inca- richi è soggetta, nelle singole scuole, ad una graduazione. Fatto salvo che va revocato il supplente “in servizio sul posto ove verrà assegnato il docente neo-immesso in ruolo”
(cfr. CCDN ‘98 sulla mobilità del personale, art. 21), nel caso di concorrenza di più sog- getti con contratto a tempo determinato a fronte di più nominati in ruolo, verrà revocato prima il supplente con minor punteggio nella graduatoria di Xxxxxxx/Istituto, avendo il supplente con maggior punteggio diritto a conservare il lavoro anche si dovesse provve- dere ad un suo spostamento di classe.
Riduzione di dieci minuti sulle ore di lezione. La circolare MPI n.° 243, del 22.9.’79, dice testualmente: “Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”. La validità della citata circolare è stata ribadita ancora successivamente con le CM n.° 192/80, n.° 281/87 e 326/94. Infine, in proposito, l’interpretazione autentica del CCNL ‘95 (art. 41, comma 4), in sede ARAN ha ribadito lo stesso concetto: quando la riduzione d’orario si opera sulle ore iniziali (non necessaria- mente solo sulla prima) o finali (non necessariamente solo sull’ultima) contemplate per far fronte a motivazioni esterne come il trasporto degli alunni, l’assenza di mense, l’impossi- bilità di articolare orari pomeridiani, il recupero non è affatto dovuto. Occorre oggi sottolineare che anche la cosiddetta “autonomia” interferisce nella questione. Infatti, onorando la propensione ad essere quella “autogestione della miseria” utile ad aumentare surrettiziamente (ed a costo zero) i carichi di lavoro, si contempla, nell’ultimo dei suoi “segreti”, il famoso “allargamento dell’offerta formativa” (per 3 ore), da ottenersi (se siamo proprio ... xxxxx) grazie al recupero dei dieci minuti di riduzione delle ore di lezione. Ma bisogna approvare una delibera in tal senso. Ed anche se dal Ministero ci inducono a pensare che ciò che viene ivi concepito sia “obbligatorio”, il Ministero stesso sa bene quanto ciò non sia vero a fronte della libertà di insegnamento. Evitare quindi di entrare in tale ginepraio sarà ... d’uopo. Quantomeno approvando “moduli” e “sperimentazioni” che non obblighino altri che i proponenti e quanti siano con loro daccordo a darvi seguito.
Ore di contemporaneità nella scuola elementare. L'annosa vicenda della destinazione di queste ore, che inizia con la L.148/90, la quale introduce per la prima volta la vergogna della non sostituibilità per assenze sotto i sei giorni per la scuola elementare, che continua con le nostre lotte per destinare le ore di contemporaneità ai progetti anziché alle supplenza, lotte che ottengono la ratifica con l'art. 41 comma 2 del CCNL 1995, lotte vanificate poi dai soliti sindacati di stato con l'accordo decentrato nazionale che successi- vamente al contratto destina le ore eccedenti )110 ore annue) alle supplenze, dopo l'importantissimo accordo decentrato di Roma (firmato e voluto fortemente dall'Unico- bas), che a sua volta nullifica il decentrato nazionale, trova finalmente la conclusione (pare) con l'ultimo CCNL che riporta la situazione (non disapplicandolo) a quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del CCNL 1995. In sostanza tutti i collegi dei docenti che destinano ad inizio d'anno le ore di contemporaneità, tramite delibere contenenti progetti motivati volti al recupero scolare ed a interventi mirati di ambito metodologico-didattico, evitano di subire la prassi dequalificante del tappabuchismo volto alle supplenze.
cosiddette “trattative di istituto”.
Per tutto quanto suesposto, la scrivente O.S., si riterrà discriminata di fronte ad un’eventuale esclusione dalle relazioni sindacali di istituto.
Si fa, altresì, presente, che come la Legge 241/90 - capitolo III prevede, essendo la scrivente O.S. portatrice di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi, avendo il timore che nei provvedimenti che si intendono adottare circa le materie che verranno appresso specificate possa derivarne un pregiudizio, di volersi avvalere della facoltà di intervenire nei procedimenti detti, secondo le modalità previste dalla legge stessa.
I procedimenti su cui si dichiara di voler intervenire ai sensi della L. 241/90, rispetto ai quali, nei tempi previsti, si richiede piena trattazione, sono i seguenti:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
b) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contin- genti di personale previsti dall’art. 2 dell’accordo Amministrazione - XX.XX. sull’attuazione della L. 146/1990;
c) attuativa della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
e) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
f) ritorni pomeridiani, permessi, ferie (o anticipazione delle stesse);
g) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale A.T.A. e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individua- zione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con fondo di istituto;
h) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e per il diritto allo studio;
i) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
l) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti, anche derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da conven- zioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
Si sollecita, quindi, un incontro con la S.V., ai sensi della L.241/90 e delle norme specifiche contrattuali, al fine di ottenere informazioni rispetto alle questioni su esposte, nei termini di legge previsti.
Trascorsi inutilmente, gli stessi, la scrivente O.S., si riterrà autorizzate ad intra- prendere tutte le iniziative legali idonee a ristabilire la piena agibilità sindacale ed il rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90.
p. l’Unicobas scuola ( )
Questo articolo disciplina la contrattazione collettiva integrativa, dividendone le materie fra CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) e CCDP (Contratto Collet- tivo Decentrato Provinciale). Da questo articolo del CCNL discende il corposo CCNI, sottoscritto l’estate scorsa, parimenti allegato alla presente pubblicazione.
Comma 2 - livello d’Ufficio Scolastico Provinciale (USP). Vi vengono elencate le materie relative alla contrattazione decentrata provinciale, alcune delle quali esulano dal CCNL perché trattasi di “riserva di legge”, come nel caso del Diritto allo Studio. Tali materie verranno trattate anche a livello di singola scuola a partire dal Settembre 2000, con l’avvento del regime dell’Autonomia scolastica. Occorre ricordare che il soggetto sindacale della trattativa a livello di singola scuola sarà, ancora, la RSA (L.300/70, legge oggi vigente anche nel pubblico impiego - Rappresentanza Sindacale Aziendale: sezione sindacale di scuola), competente sino alla dichiarazione degli eletti relativi alle elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), attualmente previste nei giorni dal 13 al 16 Dicembre 2000. Questo dato di fatto smaschera la pretestuosità della posizione assunta da CGIL, CISL e SNALS nel novembre ‘98, laddove essi ottenevano il rinvio delle elezioni RSU “in tempi utili per la designazione di rappresentanti di scuola atti a trattare sulle materie decentrate dall’autonomia”. In realtà, l’obiettivo era quello di impedire ai lavoratori sia l’elezione di delegati di livello provinciale, che di singola istituzione scolastica, in modo da “sgovernare” senza alcun controllo democratico proprio tutta l’operazione relativa all’autonomia: altrimenti, perché rinviare le elezioni a quattro mesi dopo l’avvio delle procedure di decentramento?
Il tentativo illegittimo, esperito in altri articoli del CCNL, di riservare ai firmatari di contratto la titolarità a trattare in sede provveditoriale, confligge apertamente con il diritto che i sindacati “comunemente rappresentativi” hanno di intervenire con efficacia nella definizione di tutte le materie inerenti l’assetto normativo ed economico, indipen- dentemente dalla condivisione o meno degli accordi contrattuali nazionali. A maggior ragione, si sfiora il limite dell’assurdo giuridico, quando s’intende riservare ai soli firmatari persino materie come il diritto allo studio che non sono di derivazione contrat- tuale.
Ancora più destituita di fondamento sarebbe l’imposizione di una riserva relativa ai soli firmatari persino nella titolarità ad istituire sezioni sindacali di scuola, le quali sono invece, per definizione, l’emanazione diretta della libertà associativa di cui sono titolari i singoli lavoratori, e del loro diritto alla rappresentanza ed alla tutela sindacale nell'“unità produttiva”.
Comma 3 - validità accordi decentrati sino al 30.6.2000 (relazioni sindacali - diritti etc.). Positivo il fatto che sulle materie relative all’inizio dell’a.s. le contrattazioni debbano chiudersi entro il 30 Giugno. Entro il 30.6.2000 verranno stabilite, a livello decentrato nazionale, le materie sottoposte alla contrattazione di singola istituzione scolastica in regime di autonomia.
In tale comma si opera un ulteriore sterilizzazione del diritto di sciopero, laddove si afferma che “entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”. Tale limite interessa unicamente le organizza- zioni sindacali presenti nell’ambito delle delegazioni trattanti nazionali o provinciali.
D.Lvo 29/93, art.45.3: qui si istituisce l’area contrattuale autonoma relativa ai “Dirigenti Scolastici” (presidi, etc.). Con tale passaggio si acuisce l’imposizione all’isti-
tuzione scuola del ruolo di servizio-azienda. L’Unicobas scuola non muove una pregiudi- ziale “guerra di religione” ai Capi d’Istituto, ai quali è stata peraltro fornita sinora, dalla cosiddetta “Autonomia”, più che la “dirigenza”, una mera “diligenza” senza ruote atta a scaricare su di loro tutte le responsabilità possibili ed immaginabili, facendone spesso dei capri espiatori delle defaillances dell’Amministrazione centrale e periferica. Ciò non di meno, il nostro sindacato ritiene estremamente negativa la trasformazione di una figura inizialmente considerata quale “primus inter pares” in una sorta di presidio gerarchico ed onnicomprensivo. La nostra piattaforma contrattuale richiede, invece, il passaggio degli attuali DS nei ruoli ispettivi e di surrogare la funzione del Capo d’Istituto trasformandola in quella di Coordinatore Didattico Elettivo (CDE) da sce- gliersi, triennalmente, all’interno del Collegio dei Docenti, fra gli insegnanti con almeno cinque anni di ruolo che abbiano partecipato a corsi specifici a carattere metodologico, psicologico e gestionale ed uno sdoppiamento che assegni al Direttore Amministrativo (ex segretario), le competenze in campo economico-contabile. Qualcosa di molto simile alle richieste contrattuali dei sindacati confederali degli anni ‘70. La nostra posizione viene oggi, invece, ritenuta “utopistica”. Ciò qualifica la scala dei valori di CGIL, CISL e UIL e di quello SNALS che dopo aver costruito le sue fortune nella battaglia per l’eliminazione delle note di qualifica redatte, a fine anno, da presidi e direttori ed aventi per oggetto i docenti, nel ‘95 è arrivato addirittura a proporre la reintroduzione di forme di valutazione analoghe al vecchio “merito distinto” discrezionale definito dai Capi d’Istituto. Ma l’Unicobas è tacciato di “utopismo” persino quando chiede per i docenti il diritto all’ingresso gratuito nei musei (istituto presente in tutta Europa), uno sgravio fiscale standard per l’acquisto di libri, la gratuità dell’iscrizione a corsi di laurea, la liquidazione anticipata, uno “scivolo” pensionistico quinquennale senza penalizzazioni, come già ottenuto da tutti i lavoratori degli indotti in crisi d’esubero (nel settore privato) e nelle ferrovie, prima e dopo la privatizzazione...
D.Lvo 29/93, art.45.4: altro limite, che evidenzia la natura centralista di questa legge: non si possono superare le “compatibilità” nazionali. Sarebbe stato possibile inserire almeno una banda di oscillazione ed un apposito fondo per dare maggior autonomia alla contrattazione decentrata provinciale, elemento fondamentale, anche perché è ivi possi- bile regolare materie importanti che non sufficientemente considerate a livello nazionale. E’ evidente, per esempio, la necessità di un fondo di solidarietà atto a perequare le risorse fra province ricche e povere, fra scuole dotate di risorse e scuole carenti. Riguardo agli effetti della contrattazione decentrata provinciale, basti ricordare che è stato possibile all’Unicobas di Roma stipulare un contratto sul DIRITTO ALLO STUDIO estremamente originale nel panorama italiano (cfr. in appendice).
Art. 5 - PARTECIPAZIONE
Comma 1 - il richiamo all’art.9 limita persino il diritto all’informazione ai
Scheda costituzione in patrocinio (vd. commento all’art. 9 del CCNL). Si riproduce un fac-simile della comunicazione da fornire ai capi di istituto nel caso venga rifiutato l’accredito del delegato sindacale dell’Unicobas.
Spett. Dirigente Scolastico
Prot. n.
Oggetto: Accredito delegato sindacale - costituzione rappresentanza di scuola sindacato Unicobas.
Data
1) L’art. 39 della Costituzione di questo Paese, recita: ”L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condi- zione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono rappresentare gli interessi dei lavoratori unitariamente o singolarmente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge sono stati rispettati per tempo, e, si ritiene, che non aver sottoscritto gli ultimi contratti nazionali di lavoro, non pregiudichi il diritto della scrivente O.S. a rappresentare i lavoratori. Una corretta interpretazione delle norme costituzionali, dovrebbe portare a regolare la que- stione ambito per ambito: per i consensi ottenuti. Né in ambito della provincia di
, tantomeno, nello specifico, si ritiene si possa
mettere in discussione la rappresentatività della scrivente O.S.. Forse, al contra- rio, lo si dovrebbe fare per qualche altra struttura di quelle cosiddette “tradizionali”;
2) Secondo la L. 59/97, la cosiddetta “Bassanini - bis”, per verificare la rappresen- tatività di ogni singola O.S., si sarebbe dovuto votare per l’elezione delle rappre- sentanze sindacali unitarie - RSU - entro la fine dell’anno 1998. Nel comparto Scuola questo è stato impedito in base ad un accordo dell’ultima ora tra le organizzazioni sindacali tradizionali ed il Ministro della P.I.: si voterà entro il 2000, con ben due anni di ritardo rispetto agli altri comparti della P.I. La scrivente O.S., aveva predisposto le proprie liste di candidati, addirittura le scuole avevano istituito i seggi elettorali. Non votare ha fatto saltare l’unico sistema reale, adottato in tutto il sistema pubblico del lavoro, per verificare la reale rappresentatività delle singole O.S.;
3) La scrivente O.S., in ogni caso, ha sottoscritto
“firmatari del CCNL”. Viceversa persino il X.Xxx. 396 del 4.11.’97, che modifica il Dlvo
n. 29 del 3.2.’93, lo garantisce a tutti (cfr. art. 7, comma 12: “A tutte le XX.XX. vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legisla-
zione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla L. 31.12.’96, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative”). Si tratta di norme pattizie che stravolgono il diritto, sottoscritte tra parti aventi interessi in causa: in effetti, contro la Legge, si sono
;
4) Non esistono, a tutt’oggi, disposizioni precise dell’Amministrazione centrale e/o periferica circa l’eventuale esclusione di sigle sindacali legalmente costituite dalle
Le interruzioni previste dal calendario scolastico, segnatamente le festività natali- zie e pasquali, andranno considerate nel periodo di vigenza del contratto, qualora l’assenza del titolare (anche se supportate da più certificazioni anche a titolo diverso) inizi almeno sette giorni prima e si protragga senza soluzione di conti- nuità per almeno sette giorni dopo tale interruzione.
5) La proroga del contratto è dovuta nel caso in cui il docente abbia provveduto a giustificare l’ulteriore periodo di assenza in tempo utile rispetto all’inizio del periodo della supplenza da prorogare. Nel caso sia necessario coprire con supplenza “spezzoni” che non hanno concorso alla formazione di cattedra o di posto orario, il contratto va stipulato fino al termine delle attività didattiche.
IL PROVVEDITORE AGLI STUDI Xxxxx Xxxxxx
introdotti marchingegni giuridici che consentono, ad esempio, ad alcuni sindacati, in forza di una presunta rappresentatività assegnata loro di norma, di conculcare diritti costituzio- nalmente garantiti dei quali, fino a ieri, godevano anche gli altri sindacati. Così, diritti indisponibili, perciò non sottoponibili a contrattazione, divengono oggetto di trattativa fra l’Amministrazione ed alcune parti sindacali il cui interesse primario pare quello di sottrarre tali diritti ai sindacati concorrenti, i quali, esclusi dalla contrattazione, non hanno modo alcuno di tutelarsi.
Il richiamo all’art. 9 intenderebbe limitare persino la contrattazione integrativa di scuola ai firmatari del CCNL. In realtà il tentativo non riesce perché la sentenza n.244/96 della Corte Costituzionale allarga i benefici anche ai sindacati firmatari di contratti decentrati, sia al livello del territorio ove sono firmatari, che in ambito nazionale, qualora i contratti siano vari e firmati in varie province. Per questo motivo l’Unicobas non può venire escluso ed ha già provveduto ad adire la Magistratura. Va ricordato che fra un anno tali diritti spetteranno comunque ai rappresentanti eletti nelle singole scuole, quindi anche a quelli dell’Unicobas scelti dai lavoratori.
Comma 2 - idem come sopra
Comma 4 - anche la “CONCERTAZIONE” la si vorrebbe avocare ai firmatari. La concertazione sostituisce l’ESAME CONGIUNTO a livello di Provveditorato. E’ evidente che si tratta di un ennesimo abuso, sanzionabile, come in tutti i casi di violazione della L.300/70 già segnalati in precedenza (vd. monopolio dei firmatari di contratto). In ogni caso, l’istituto della concertazione (che già nel nome tradisce la propensione “accomodatoria” e lobbystica dei sindacati pronta-firma), serve al sindacato per porre in sede provveditoriale (ed in futuro anche in sede regionale), uno “stop” all’amministra- zione su pressoché tutte le materie normative ed economiche. Entro 48 ore dal ricevi- mento della richiesta, l’amministrazione deve dar luogo alla discussione, concordandone l’inizio con il/i sindacato/i richiedenti e convocando tutte le sigle. Il confronto deve chiudersi entro 15 giorni e delle riunioni e dell’esito va redatto verbale. Durante il lasso di tempo relativo al confronto, ogni atto dell’amministrazione contestato da parte sindacale viene “congelato” ed i soggetti in causa si astengono da qualsiasi iniziativa unilaterale. Il limite di quanto disposto in questo comma è che non viene ben esplicitato il fatto che le parti sono tenute a mettere a norma, a seconda delle disposizioni vigenti, i termini del contenzioso, come ci si attende da un vero e proprio giudizio di conciliazione. La distribuzione degli organici diviene materia di concertazione. Questo è un fatto positivo, sebbene venga vincolato ai limiti delle tabelle ministeriali (vd. D.L. 29/93, art.31, comma C).
Anche su questo punto la materia “verrà rivista per adeguarla al completamento dell’autonomia scolastica”, entro il 30.6.2000.
D.L. n.5 del 22/l/99, convertito in Legge il 24.3.99 con il n.6: quello che ha rinviato le elezioni RSU. Si ribadisce che le elezioni si terranno in “relazione” ai tempi di attuazione dell’autonomia, cioè dopo il Settembre 2000. Si sottolinea che la data verrà stabilita dalle XX.XX firmatarie o (a rigor di Legge - D.L. 80/97) “maggiormente rappresenta- tive”: sarebbe come dire che D’Xxxxx, Xxxx e Xxxxxxxxxx hanno titolo a decidere quando si convocano le elezioni politiche e che gli altri si adeguano. E’ esattamente quanto
successo nella scuola, dove non hanno fatto votare prima della firma di questo contratto. Si ribadisce che, in assenza di elezioni, si controlla la rappresentatività solo tramite gli
iscritti del l998 (dicembre). E il ‘99? Non se ne parla, quindi di tale anno cercano di “dimenticarsi” (non si sa mai... la categoria dovesse accorgersi della truffa e noi dovessimo crescere ancora...)
Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Comma 3 - il richiamo all’art. 9 intenderebbe limitare persino la contrattazione integrativa di scuola ai firmatari del CCNL. In realtà vale quanto già detto: il tentativo non riesce perché la sentenza n.244/96 della Corte Costituzionale allarga i benefici anche ai sindacati firmatari di contratti decentrati, sia al livello del territorio ove sono firmatari, che in ambito nazionale, qualora i contratti siano vari e firmati in varie province. Per questo motivo l’Unicobas non può venire escluso ed ha già provveduto ad adire la Magistratura.
Per il delegato sindacale le materie d’informazione preventiva sono fondamen- tali: qualora il delegato riscontrasse anomalie, ad esempio sulla proposta d’organico che deve essere inviata dal DS al Provveditorato, ha facoltà di chiedere ed ottenere la messa a norma della materia ai sensi del Comma 5 - del presente articolo, che disciplina l’istituto contrattuale dell'ESAME CONGIUNTO. La data d’esame deve venire concordata (non può essere decisa unilateralmente dal DS) entro gg.3. La richiesta d’esame deve venire effettuata per iscritto, e deve recare all’o.d.g. il punto o i punti controversi. La materia va adeguata ai sensi della normativa vigente e dei criteri (prioritari quelli previsti ovviamente dal Collegio dei Docenti) necessari al buon andamento dell'istituzione scolastica. Qualora non si trovi un accordo, la materia può venire riproposta in sede di GIUDIZIO DI CONCILIAZIONE presso il Provveditorato agli Studi. Il sindacato viene rappresentato dal o dai delegati sindacali di scuola che possono avvalersi del supporto di un membro dell’Esecutivo Provinciale dell’Unicobas. Di ogni seduta di esame va redatto verbale scritto, che viene firmato dalle parti immediatamente a conclusione di ogni seduta. Del verbale va inviata copia in Provveditorato che dovrà curarne la diffusione presso tutte le scuole della provincia. In caso di impedimento o malattia del DS questi è tenuto a farsi rappresentare e non può rinviare d’ufficio la seduta. Si sottolinea che l’esame congiunto è l’unico istituto in grado di bloccare un ordine di servizio del DS. Nel momento in cui giunga al capo di istituto la richiesta di esame con all’ordine del giorno il provvedimento in questione, il provvedimento stesso viene “congelato” ed il lavoratore al quale è indirizzato non è tenuto ad ottemperare sino a che non sia rimessa a norma la questione. Va da se che, qualora l’ordine di servizio fosse illegittimo dovrà decadere per forza. In assenza di intervento del sindacato tramite richiesta d’esame, il lavoratore sarebbe invece tenuto ad eseguire l’ordine, salvo poi poterlo contestare successivamente, con una lunga prassi dall’incerto esito. Agli ordini di servizio va infatti sempre dato esito, tranne nel caso vengano impugnati in sede di esame congiunto.
Con l’Autonomia, quindi dopo le elezioni RSU 2000, le sedute d’esame saranno demandate alle RSU elette affiancate dai “terminali associativi” (D.L. 80/97) delle XX.XX. firmatarie di contratti nazionali o decentrati. Tali terminali associativi non sono altro che i delegati sindacali, i quali possono essere anche rappresentati nella medesima persona della RSU eletta. Il “terminale associativo” non è anche la riproposizione sotto mentite spoglie dell’indecente clausola sulla quota riservata che nei primi accordi in materia di RSU destinava un terzo dei seggi ai sindacati firmatari di contratto, indipenden- temente dai voti presi. Il terminale associativo consente a Confederali e SNALS di
tutta la durata dell’assenza obbligatoria.
Per la scuola elementare si dà luogo alla sostituzione del docente assente per un periodo inferiore a cinque giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui alla C.M. 247/90 e all’art. 41 del C.C.N.L.
Per la sostituzione degli insegnanti di lingua straniera rimangono valide le indicazioni già fornite con nota di questo Ufficio n.° 25766 del 28/3/96.
Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, fermo restando la vigenza della C.M. n. 266 sopra citata, si potrà procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel caso in cui l’assenza del titolare sia superiore a giorni dieci (cfr. p.14 O.M. 371/94).
Al fine di garantire il più possibile la fruizione di un regolare ed efficace servizio scolastico agli alunni, potranno essere stipulati, per le scuole secondarie, contratti per un periodo di giorni anche inferiore, purché l’assenza del titolare si riferisca ad un periodo iniziale superiore a dieci, qualora oggettive difficoltà di tipo organizza- tivo non rendano possibile la nomina del supplente sin dal primo giorno di assenza del docente da sostituire.
3) I docenti di sostegno che, a norma dell’art.13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l’alunno portatore di handicap è assente giustificato. La sostituzione degli insegnanti che svolgano attività di integrazione a favore degli alunni in situazione di handicap per assenza superiore a dieci giorni (per la scuola secondaria) è disposta prioritariamente nei confronti di aspiranti forniti di titolo di specializzazione.
In assenza di aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto o di circolo si ricorrerà alle graduatorie dei circoli ed istituti nell’ambito distrettuale ove esiste la scuola o facente parte dei distretti viciniori (2° comma art. 22 O.M. 371/94).
In mancanza di aspiranti specializzati, si procede alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato mediante lo scorrimento contemporaneo (graduatorie “ad incastro”) di tutte le graduatorie d’istituto, per la scuola elementare e materna mediante lo scorrimento delle graduatorie di tipo comune.
Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado si dovrà tenere conto solo delle graduatorie relative alle classi di concorso appartenenti all’area disciplinare per la quale si deve procedere a supplenza.
I docenti con orario di cattedra costituito da diciotto ore settimanali di insegna- mento (v. insegnanti di religione cattolica, di sostegno, etc.....) non possono sostituire i colleghi assenti se non hanno dato la disponibilità ad effettuare ore di insegnamento eccedenti l’orario di cattedra. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli degli Enti locali (ITP dipendenti della provincia, insegnanti dipendenti dal Comune, etc ) non possono essere utilizzati in sostituzione di docenti appartenenti ai ruoli
statali.
4) Le domeniche, le festività infrasettimanali ed il giorno libero sono considerate servizio a tutti gli effetti se ricadenti nel periodo di durata del contratto.
Le interruzioni dell’attività didattica non previste dal calendario scolastico, ed a qualsiasi titolo verificatesi non danno luogo alla rescissione dei contratti a tempo determinato se intervengono nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della supplenza.
Nomina supplenze
Si riproduce integralmente la circolare esplicativa sulla casistica in oggetto, prodotta dal Provveditore di Roma su indicazione di parte sindacale (in particolare dell’Unicobas, unica organizzazione sindacale di base presente alle trattative provinciali). La circolare chiarisce le norme nazionali alle quali i DS si devono attenere in ogni circostanza.
Prot. n.° 2903
Circ.n.° 153
Roma, 13/10/97
Ai Capi delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado
ROMA E PROVINCIA
e p.c. Alle XX.XX.
LORO SEDI
Oggetto: Conferimento supplenze temporanee personale docente.
Pervengono a quest’Ufficio da parte delle SS.LL., quesiti relativi al conferimento delle supplenze al personale docente. Occorre pertanto richiamare alcuni aspetti già trattati, peraltro, in una precedente circolare (n.° 57 del 24/3/97) i cui contenuti si ripropongono all’attenzione delle SS.LL. perché ancora attuali.
“Premesso che l’istituto della supplenza temporanea è finalizzato, sia pure per il periodo strettamente necessario, a garantire la continuità, la regolarità e l’efficacia dell’offerta formativa degli alunni, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) Prima di procedere alla sostituzione di docenti assenti è fatto obbligo di utilizzare per l’intero orario di servizio di cui all’art. 41 del C.C.N.L. il personale assegnato alla scuola.
E’ appena il caso di ricordare che non si può ricorrere allo smembramento e/o all’abbinamento delle classi e sezioni. Al fine di evitare che gli alunni vengano privati della regolarità nello svolgimento delle lezioni sarà cura delle SS.LL. applicare le disposizioni contenute nella C.M. 266 del 23 settembre 1988, che si allega.
Si fa, altresì, presente che le sostituzioni devono comunque avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto nei piani attuali di attività.
Si precisa, altresì, che gli insegnanti non debbono essere utilizzati per supplenze brevi nel giorno libero fissato dal quadro orario.
Resta inteso che anche per l’applicazione dell’art. 1, comma 78 della Legge 23/12/96, n.662 è insostituibile il ruolo del Collegio dei docenti che ha competenza nella definizione del piano delle attività, stante la vigenza dell’art. 41 del C.C.N.L.
2) La stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato va effettuata prima dell’inizio della supplenza e per tutto l’effettivo periodo di assenza del docente da sostituire.
Le insegnanti in assenza obbligatoria per effetto dell’applicazione della L. 1204/71 saranno sostituite con la stipula di un unico contratto a tempo determinato per
nominare, discrezionalmente, un loro delegato interno alla contrattazione d’Istituto anche qualora non abbiano riportato eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.
A partire dalla stessa data divengono materia di CONTRATTAZIONE INTE- GRATIVA una parte delle materie d’informazione preventiva (i punti b, c, d, e, i, previsti dall’art.6 comma 3). Si tratta di argomenti assai importanti, nel merito dei quali si decide scuola per scuola fra DS e RSU/Delegati. Al momento, sugli stessi, si decide ugualmente tramite esame o a priori in incontri ad inizio anno calendarizzati fra DS e delegati sindacali: organici, permessi, sostituzioni, etc., devono venire regolati da criteri che si definiscono insieme, nel rispetto delle norme e delle indicazioni del Collegio dei Docenti. Dopo il 31.7.2000, le materie non sottoposte a contrattazione rimangono ugualmente subordinate al merito di riunioni ad hoc che la parte RSU/delegati può richiedere al DS per mettere a norma eventuali punti controversi.
Artt. 7 e 8 - ESAME DELLE RELAZIONI SINDACALI DECENTRATE - CLAU- SOLE DI RAFFREDDAMENTO
Questi due articoli stabiliscono semplicemente un monitoraggio delle relazioni sindacali decentrate (ristretto a firmatari ed Amministrazione) e la sterilizzazione delle stesse, dal momento che, per tutto il periodo in cui si svolge la “concertazione”, le parti non assumono iniziative unilaterali. Dove sono finiti sciopero e stato di agitazione, quale legittimo strumento di pressione sindacale verso la controparte? CGIL, CISL, UIL e SNALS ne fanno volentieri a meno e pongono le basi per la loro stessa sospensione
dalle trattative, qualora vi facessero ricorso.
Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
Comma 1, titolo I e titolo II, punti b - ennesimo tentativo di limitare le contrattazioni addirittura alle sole XX.XX. firmatarie del CCNL (in tal modo verrebbe esclusa anche la Gilda, nonostante venga ammessa persino dal D.L. 80/97, legge “Xxxxxxxxx”, che lega pur sempre la rappresentatività ad indici di iscritti e voti). Per la titolarità dell’Unicobas ad essere presente, vale quanto detto in precedenza.
Comma 1, titolo III - Per RSA s’intendono le rappresentanze sindacali aziendali contemplate nella L.300/70, il cui art.19 definisce sindacati rappresentativi i firmatari di contratto, clausola estesa dalla Sentenza n.244/96 della Corte Costituzionale anche ai firmatari di contratti decentrati. Xxxxxx, quindi, parlando dei delegati di scuola. Si fa riferimento alle RSU elette, affiancate dalle nuove RSA (“terminali associativi” secondo il D.L. 80/97) espresse dai firmatari. Ma, come si sa, non solo dai firmatari del CCNL, bensì anche di accordi decentrati, secondo la già richiamata sentenza n.244/96 della Corte Costituzionale. Occorre far rilevare che il tentativo palese di questo articolo concordato fra ARAN, Confederali e SNALS, è quello di lasciare solo a questi quattro sindacati la titolarità ad affiancare, nella contrattazione, le RSU dai propri rappresentanti. Cade, così, tutta la demagogia sui “rappresentanti elettivi”: in realtà, essi vogliono avere comunque titolo, indipendentemente dai voti presi. E’ una sorta di riedizione della quota riservata del 33% che CGIL, CISL e UIL avevano concordato nella prima intesa sulle RSU (un terzo dei seggi per le XX.XX. “maggiormente rappresentative”, indipendentemente dai consensi ricevuti). In questa nuova edizione appare così: agli altri la possibilità di concorrere alle elezioni e di cercare di avere eletti, a loro il diritto, comunque, a contrattare, indipendente-
mente dal risultato, tramite l’accreditamento di propri delegati da poter affiancare (solo loro) alle RSU elette. Ma tale titolo, in uno stato di diritto, spetta allora a tutti. Sicuramente alle XX.XX. firmatarie di contratti decentrati. In ogni caso la piena contrat- tualizzazione del rapporto di lavoro, destinando al giudice quasi tutto ciò che era prima di competenza del TAR, offre al lavoratore la possibilità di adire la magistratura per cause di lavoro. Questa possibilità va sfruttata al massimo, in patrocinio sindacale. Ogni sindacato ha titolo ad affiancare i propri iscritti, senza discriminazione alcuna. La prassi, da concordarsi con i nostri uffici legali, prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio presso l’Ufficio del Lavoro ed in caso di mancato accordo intervenuto nei termini previsti, il dibattimento di fronte al giudice. Argomenti particolarmente indicati sono il mancato rispetto dei diritti del lavoratore, la mancata o sottodimensionata retribuzione di attività od ore lavorative, il ritardo nella corresponsione della quota/parte del fondo di istituto dovuta al lavoratore. Che si accetti o respinga l’accredito della RSA Unicobas, il DS, equiparato al ruolo di “datore di lavoro”, non può sottrarsi dal riconoscere il sindacato in patrocinio e di fornire al suo rappresentante tutto quanto venga richiesto (vd. modulo tra gli allegati).
CAPO III NORME COMUNI
Art. 10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Comma 2 - Chi decide come vada contenuta “la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile”, nell’ambito degli Organi Collegiali?
Dietro un apparente richiamo alla “semplificazione”, si cela il tentativo di ridurre il peso e la decisionalità degli XX.XX. I nostri delegati devono, invece, tener presente che ogni membro di un Collegio dei Docenti conserva, comunque, il diritto a veder verbaliz- zata in modo esaustivo e coerente la propria posizione, così come le mozioni presentate e tutte le delibere sottoposte al voto, indipendentemente dalla loro approvazione o meno. Si ricorda che le mozioni d’ordine, preferibilmente presentate per iscritto, vanno votate con precedenza (devono riguardare questioni di ambito procedurale o tali da cambiare in modo radicale i termini della discussione). Se si vuole aggiungere un punto all'o.d.g., va presentata una mozione ad inizio seduta del Collegio (o del Consiglio). Tutti gli interventi hanno diritto a venire fedelmente verbalizzati. I verbali vanno sempre discussi e riletti prima di venire sottoposti ad approvazione, al massimo in apertura della seduta succes- siva. Le delibere hanno comunque un valore e vanno applicate, anche se il DS o altri non fossero daccordo sulla loro legittimità: in tal caso essi dovrebbero avviare un procedi- mento di interdizione della delibera in sede di Ufficio Organi Collegiali del Provvedito- rato ed aspettarne il pronunciamento. Tutti gli interventi attinenti all'o.d.g. hanno diritto di espressione. Ogni mozione presentata deve comunque venire sottoposta a votazione. Ad inizio di ogni seduta del Collegio (o del Consiglio), l’assemblea deve votare il verbaliz- zante. A richiesta, deve venire effettuato il voto a scrutinio segreto. Collegi e Consigli privi della presenza del numero legale (la metà più uno degli aventi diritto) è nullo. La convocazione deve venire effettuata almeno con gg.5 di preavviso. Esulano convocazioni con carattere di urgenza, che devono comunque contenere la espressa dicitura “convocazione a carattere di urgenza” ed una valida motivazione. Le convocazioni devono contenere anche l’ora di inizio e termine del collegio. In qualsiasi si può chiedere
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni e per tutte le attività connesse alla preparazione di esami, ricerche e tesi di laurea o di diploma, in quanto tutti finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto.
ART. 8) CERTIFICAZIONE.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami finali o intermedi sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata da un organo competente e presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e, qualora non fosse possibile, con autocertifica- zione, e comunque non oltre il termine dell’anno solare.
Mentre per la preparazione agli esami, per l’effettuazione di ricerche e per gli eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento dell’esame.
I dirigenti scolastici presenteranno la documentazione al Provveditore
agli Studi.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti
verranno computati come aspettativa senza assegni.
ART. 9) SOSTITUZIONE.
Per quanto riguarda la sostituzione degli insegnanti che hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione dei docenti (art. 20 e 21 dell’O.M. 371/94 - supplenze temporanee).
Per quanto riguarda le scuole secondarie di I e II grado, in presenza di permessi cumulativi superiori a 10 giorni i Capi d’Istituto potranno conferire supplenze temporanee con contratto di lavoro a tempo determinato, sempreché, ovviamente, non siano presenti docenti di ruolo parzialmente o totalmente a disposizione appartenenti alla medesima classe di concorso del docente benefi- ciario.
ART. 10) NORMA TRANSITORIA.
In sede di prima applicazione, per l’a.s. 1995/96, il termine previsto per la determinazione del contingente di cui all’art. 1 è fissato al 28 novembre 1995, il termine previsto per la presentazione della domanda di cui all’art. 3 è fissato al 5 dicembre 1995, il termine previsto per la pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 4 è fissato al 22 dicembre 1995.
Delegazione di parte pubblica:
Il Provveditore Xxxxx Xxxxxx
Delegazione di parte sindacale:
CGIL Scuola Xxxxxxxx Xxxxx
CISL Scuola Xxxxxxx Xxxxxxxxx
UIL Scuola Xxxxxx Xxxxx
SNALS Facheris
UNICOBAS Scuola Stefano d'Errico
ticata dal Capo d’Istituto.
Per i dirigenti scolastici la firma è autenticata dal Provveditore agli
Studi.
(*) Al tempo della prima stipula del contratto non era ancora vigente la legge sull'autocertificazione, alla quale oggi l'amministrazione è comunque tenuta ad attenersi.
ART. 5) CONCESSIONE DEI PERMESSI.
Il Provveditore agli Studi, ricevute le domande, forma una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri di cui all’art. 2, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado di un diploma di laurea;
3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pub- blico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (seconda laurea); frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un secondo diploma;
6) anzianità di ruolo;
7) età;
8) a parità di condizioni verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi;
9) Gli aspiranti iscritti fuori corso, nonché iscritti ad altri corsi di studio, potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni previsto della durata legale dei corsi di laurea o della durata legale del corso di studi.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studi e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art. 3 del DPR n.° 395/88.
I permessi vengono concessi sulla base della predetta graduatoria, fino alla concorrenza del contingente di cui all’art. 1.
La graduatoria viene pubblicata entro il 15/12 di ogni anno.
ART. 6) EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi sono predisposti dal Provveditore agli Studi per i Dirigenti scolastici, da questi ultimi per il restante personale, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Provveditore agli Studi, di norma entro il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 7) DURATA E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI.
I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
la verifica del numero legale. La calendarizzazione delle riunioni del Collegio va indicata e votata ad inizio d’anno nel Collegio stesso, il DS può fare solo eccezioni motivate.
Comma 3 - Garantire l’equa fruizione dell’aggiornamento anche al personale precario, significa che deve venire retribuito come il personale docente o ATA di ruolo e che, come questo, conserva il diritto di decidere se aderire all’aggiornamento proposto o meno.
Commi 4 e 5 - Garantire la semplificazione amministrativa, significa garantire la fruizione delle delibere degli XX.XX, delle circolari e quant’altro a tutto il personale, docente ed ATA, senza inutili e peregrinosi meccanismi di richiesta e procedure di rilascio, ivi contemplando sempre l’autocertificazione di qualsiasi cosa venga invece loro richiesta.
Art. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLESI- TUATE IN ZONE A RISCHIO
Con l’irrisoria somma di 93 miliardi di lire per tutto il territorio nazionale, s’intenderebbe far fronte a situazioni che avrebbero bisogno di ben altri investimenti. La maggiorazione stipendiale equivale a £. 346.153 lorde mensili (esclusa tredicesima) per docente presente almeno 180 gg. in servizio e che s’impegni a non far domanda per la durata del “progetto” e comunque per non meno di 3 anni, tredicesima compresa, da corrispondersi in unica soluzione a fine anno scolastico (5 milioni annui per i capi di istituto, due e mezzo per il responsabile amministrativo, unmilioneduecentomila per il restante personale ATA). Le scadenze per la presentazione del progetto sono indicate entro la fine di Settembre ‘99, in prima applicazione, ed entro Dicembre ‘99 per l’a.s. 2000/2001. La somma disposta è doppiamente risibile: sia per chi avrà il riconoscimento economico previsto, sia perché questi saranno pochissimi. Il quantum è tale da non poter far fronte alle esigenze reali espresse da un notevole numero di scuole. Ad esempio, a Roma, sono state “premiate” solo 15 scuole (delle quali 11 elementari, 3 medie ed 1 superiore) su 800. Un intervento “mirato” quantomai sospetto. Occorre sottolineare che, sul territorio nazionale, sono state indicate “aree a rischio” solo alcune regioni ed aree metropolitane. Il CCNI, infatti, così definisce solo Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e le realtà urbane di Roma, Milano, Genova e Torino. A Bologna o a Potenza, così come a Mestre o a Verona, non esiste problema alcuno. Nel resto d’Italia restano gli spicci per pochissime scuole di “eletti”. La posizione dell’Unicobas in merito è che, per garantire la continuità didattica nelle scuole ove arriva sempre l’ultimo dei nominati (ruolo o precario) ed un organico stabile, invece di procedere alla corresponsione di mance riconosciute solo a “qualcuno”, sarebbe stato certamente d’uopo garantire in tutte le scuole una maggiorazione del servizio utile ai fini pensionistici (un anno in più ogni 3) a quanti non facessero domanda di trasferimento. Occorre ricordare che per le scuole all’estero è previsto un incremento pensionistico, che premia personale, docente e non, retribuito in modo assai più remunerativo (al netto: collaboratore scolastico 3 milioni; collaboratore amministrativo 4 milioni e 500 mila; direttore amministrativo e docente elementare 7 milioni; docente di scuola media 9 milioni, docente di scuola superiore 11 milioni; capo di istituto 15 milioni). Fermo restando che un riconoscimento economico andrebbe fornito anche a quanti, perdenti titolarità o DOP a vita, sono costretti a variare sede di servizio ogni anno.
Art. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
Viene introdotta la riconversione professionale nell’ambito dell’aggiornamento in servizio, aprendo così la porta ad ulteriori occasioni per un’utilizzazione più o meno estemporanea del personale docente e “fiancheggiando” i successivi articoli sulla ricon- versione sic et simpliciter, fra gli elementi più controversi del contratto.
Art. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Si ribadiscono i 5 gg per anno scolastico di esonero dal servizio per i docenti per attività di aggiornamento “riconosciute dall’Amministrazione” a livello centrale (MPI) o periferico (Provveditorati - USP). Il richiamo alla normativa sulle supplenze brevi, evidenzia che il diritto a fruirne è inalienabile e non subordinato alle disposizioni dei DS e comporta anche possibile aggravio di spesa per l’Amministrazione. Il richiamo ai commi 12 e 13 del vecchio CCNL, per molte altre cose abrogato, evidenzia che solo per Capi di Istituto ed ATA (per 20 ore annue), la concessione della facoltà ad assentarsi è subordi- nata a previa autorizzazione (per i primi del Provveditore, per i secondi del Capo di Istituto), in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, che devono, comunque, venire esplicitate. Si evidenzia che, nel caso la sede del corso sia abbastanza lontana dalla sede di servizio (da Hm. 90 in poi), spetta l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
Art.14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
L’articolo introduce la possibilità di impiegare personale docente della scuola in attività di formazione e tutoraggio rivolte al personale docente, istituite presso le sedi universitarie. Preannuncia, inoltre, e disciplina le procedure di mobilità verso altre funzioni nell’università, nonché relative al tirocinio dei docenti in formazione. “In apposita sequenza contrattuale” successiva, amministrazione e sindacati concertativi si lasciano mano libera per poter portare presso l’Università i formatori IRRSAE (vd. qui commento all’art.29 del CCNL).
Comma 2 - Riguarda il personale in servizio, iscritto a corsi di laurea o a scuole di specializzazione, per il quale valgono i contratti decentrati provinciali sul diritto allo studio (150 ore per anno solare). Nel contratto relativo AL DIRITTO ALLO STUDIO vigente nella provincia di Roma ed ottenuto soprattutto grazie all’Unicobas scuola, si ha diritto ad un totale di giorni calcolati solo sul numero delle ore di insegnamento frontale (25-24-18 a seconda degli ordini e gradi di scuola), senza le ore relative alle altre attività. Si tratta di un diritto pieno, se necessario con la sostituzione da parte di personale supplente, diritto che è fruibile per il doppio del numero degli anni previsti dal corso di laurea. Unica certificazione richiesta, entro il mese di dicembre dell’anno in cui si è usufruito di tali permessi, uno o più attestati che acclarino l’avvenuto sostenimento di uno o più esami indipendentemente dall’esito. Il diritto allo studio può essere richiesto anche per la semplice preparazione della tesi di laurea e non v’è l’obbligo di frequenza alle lezioni universitarie. Per la rigidità dell’Amministrazione, sono purtroppo esclusi i precari. Ammessi, anche gli insegnanti di religione.
Il medesimo comma, infine, riguarda i docenti nell’anno di prova e le sedi dell’apposito corso di formazione.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DELLA PROVINCIA DI ROMA SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5, LETTERA E) DEL C.C.N.L. ‘95 DI COMPARTO
ART. 1) DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE.
Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica provinciale complessiva, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.
Il Provveditore agli Studi, sulla base di quanto predetto determina annualmente il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, con proprio atto formale, da affiggere all’Albo dell’Ufficio entro il 15/10.
ART. 2) SUDDIVISIONE DEL CONTINGENTE.
Il contingente complessivo viene diviso proporzionalmente, sulla base delle rispettive consistenze organiche, fra:
- dirigenti scolastici, personale docente distinto per grado d’istruzione, personale educativo;
- personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione di profilo professionale.
ART. 3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I dirigenti scolastici devono presentare la domanda di concessione dei permessi direttamente al Provveditore agli Studi, il restante personale per il tramite del Capo d’Istituto.
Le domande vanno presentate entro il 15/11.
ART. 4) FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE.
La domanda, redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:
a) nome, cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di
nascita;
b) tipo di corso da frequentare;
c) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e di sostenimento degli esami;
d) sede di servizio;
e) ruolo di appartenenza per il personale docente, profilo professionale per il personale A.T.A.;
f) anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
g) gli eventuali anni di permessi già fruiti per il diritto allo studio; indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto o della condizione di non aver mai usufruito in precedenza di permessi per lo stesso tipo di corso;
L’anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiara- zione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n.° 15.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma auten-
dell’ottenimento della dispensa dal servizio per motivi di salute. E’ sufficiente vantare un periodo lavorativo pari a 7 anni di contributi. A detto personale, se riconosciuto inidoneo ad ogni tipo di servizio lavorativo, spetta una pensione pari al periodo di servizio prestato, senza alcuna penalizzazione. Nel caso in cui l’accertamento medico-collegiale sia xxxxxx- sto al Collegio medico militare ai sensi della L. 335/95, ed il dipendente sia riconosciuto permanentemente inidoneo a svolgere una qualsiasi e proficua attività lavorativa, lo stesso, posto in quiescenza, può avere riconosciuto un servizio sino ad un massimo di 40 anni (deve avere un minimo di 5 anni di contributi). A mo’ di esempio si evidenzia quanto segue: dipendente a): 20 anni di contributi, 45 anni di età. Il calcolo viene così effettuato: ai 20 anni di contributi si aggiunge la differenza matematica dal massimo pensionabile (65 anni di età sia per maschi che per femmine) all’età anagrafica posseduta. In tal caso la differenza equivale a 20. Il totale sarà quindi di 40 anni riconosciuti a pensione. Tale calcolo varia quindi secondo i dati personali e comunque non può mai superare il riconoscimento di 40 anni.
Collocamento fuori-ruolo. Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato idoneo ad altro servizio - diverso da quello del profilo di appartenenza - lo stesso è collocato fuori ruolo e distaccato presso altre amministrazioni del Ministero della Pubblica Istruzione (vd. ex art. 113 L. 312/80).
Diritto allo studio
Si riproduce integralmente il Contratto Decentrato Provinciale sul Diritto allo Studio sottoscritto presso il Provveditorato di Roma dall’Unicobas scuola, unica organizzazione sindacale di base presente alle trattative decentrate provinciali.
Art. 15 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
Si sancisce la mobilità d’ufficio, demandandone l’attuazione a successive sedi di contrattazione decentrata nazionale. Prima si “favorisce” la riconversione (se in sedi distanti, anche tramite un rimborso spese), poi si dispone l’obbligatorietà dell’accetta- zione della sede assegnata “a domanda o d’ufficio”, per quanti abbiano frequentato gli stessi corsi di riconversione.
Comma 8 - Prevede la creazione di “dotazioni organiche funzionali” collegate allo “sviluppo dell’autonomia”; una sorta di organico territoriale fruibile da reti di scuole utilizzabile in “ambiti territoriali sub-provinciali”. Il personale docente in esubero intro- dotto in tale novero, verrà mobilizzato a piacimento in tali ambiti. I corsi di riconversione vengono effettuati in modo assai spregiudicato (abbiamo visto insegnanti tecnico-pratici di laboratori di ceramica destinati ad insegnare scienze della terra oltre al più noto “caso”
- solo da noi contrastato - degli insegnanti di educazione tecnica o fisica ricattati e “riconvertiti” sul sostegno) e dequalificante. La questione integrazione, trattata ragioneri- sticamente per ridurre le spese, sta riportando indietro il nostro Paese. Le leggi 517 e 104, che il mondo ci invidia, vengono costantemente sottoposte ad attacchi: fra qualche tempo ci verranno a dire che l’inserimento è fallito e che occorrerà reintrodurre la vergogna delle classi differenziali. Per assenza di spesa (vd. i tagli della Finanziaria approvata nel ‘97, che dispone un insegnante di sostegno ogni 138 alunni e che abolisce il tetto dei 20 alunni massimo in presenza di portatore di handicap), la legge viene fatta deperire e posta d’ufficio fra quelle “da cambiare”, come la L. 180 sulla chiusura dei manicomi. L’unico modo per ovviare all’utilizzazione indiscriminata di personale soprannumerario “riconvertito” sul sostegno (cosa prevista dalla Finanziaria del ‘95 per i docenti in esubero di ogni ordine e grado), per impedire che ciò nuoccia al settore più debole fra gli alunni, per riconoscere appieno la professionalità dei docenti specializzati, per impedire che vengano abbandonati i precari specializzati, occorre battersi per l’istituzione della classe di concorso sul sostegno, cosa che l’Unicobas sta facendo da solo da anni, con iniziative politiche e giudiziarie degne di nota.
Dalla riconversione selvaggia derivano spreco e svilimento delle professionalità acquisite ed un ovvio scadimento della qualità della scuola. Questo è lo scotto delle “riforme” striscianti e a costo zero.
Comma 10 - Prevede la restituzione al ruolo di provenienza, lasciato anche a seguito di procedure concorsuali (es. passaggio personale assunto a tempo indeterminato, tramite corso abilitante, ad altra cattedra od ordine di scuola). Ciò può avvenire a domanda o, “nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio”.
Comma 11 - Vi si dispone l’eventuale trattamento economico superiore rispetto a quello di titolarità, per il personale utilizzato a domanda o d’ufficio su cattedra o posto di livello superiore.
Art. 16 - PROGRESSIONE “PROFESSIONALE”
In realtà, si tratta della progressione economica di base. Vengono ribaditi i “gradoni” introdotti nel ‘95. La progressione può venire bloccata per chi sia incorso in “sanzioni definitive implicanti la sospensione dal servizio”. In tal caso sono previsti: a) 2
anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per più di un mese per capo d’Istituto e docenti e per più di 5 gg. per il personale ATA; b) 1 anno di ritardo in caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per capi d’Istituto e docenti e fino a 5 gg. per il personale ATA.
Si perpetua, col ribadire la progressione sancita col CCNL ‘95, la truffa ai danni della categoria. Infatti, il CCNL 95, firmato da CGIL, CISL, UIL ed un anno dopo (per la parte economica) dallo SNALS, trasformando i vecchi automatismi biennali in “gradoni”, il primo di tre anni, il secondo, il terzo ed il quarto di sei anni, il quinto, il sesto ed il settimo di sette anni, ha dato economicamente di meno di quanto avremmo avuto se il contratto non ci fosse stato. Con il ‘95 si sancisce, di fatto, la fine degli scatti di anzianità, e con il nuovo contratto si procede sulla stessa linea. Xxxx, sino ad una settimana dalla firma, la prima “bozza” conteneva un ulteriore raffreddamento degli automatismi salariali, che si voleva venissero ridotti a 5, con l’eliminazione del secondo e dell’ultimo gradone. Questo è il panorama che ci si presenterà con la prossima tornata contrattuale, allorché la quadruplice tenterà d’imporci un’ulteriore sterilizzazione stipendiale, quella che non è stata possibile attuare in questo contratto, anche grazie alla nostra opposizione.
Art. 17 - “SNELLIMENTO BUROCRATICO”
Viene istituito, secondo criteri che verranno definiti in successiva sede, un “libretto personale informatizzato aggiornabile”, utilizzabile anche ai fini della mobilità, ed utile a fini professionali e pensionistici.
Art. 18 - PARI OPPORTUNITÀ
Positiva l’attenzione posta su “percorsi di formazione sulla cultura delle pari
opportunità”. Bisogna, però, registrare l’anacronismo e la demagogia di un contratto rivolto ad un personale prevalentemente femminile (ove, ai fini formativi, sarebbe necessario un riequilibrio con la componente maschile, davvero in via di estinzione), che lascia la docenza italiana all’ultimo posto retributivo in Europa. Tale bassa considerazione sotto il profilo remunerativo è, infatti, indice ineludibile di un declassamento operato sulla categoria che appalesa uno scarso apprezzamento delle parti (sindacati firmatari ed Amministrazione) verso la professionalità al femminile: primo indice di una vera svolta nell’indirizzo delle pari opportunità sarebbe, infatti, un contratto degno della funzione docente, oggi esercitata da una determinante maggioranza femminile.
CAPO IV - NORME DI AREA SEZIONE I - CAPI DI ISTITUTO
Art.19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
Con la dizione “Norme di area”, viene immediatamente evidenziata la nuova natura del ruolo del capo d’Istituto, già appartenente ad un’area (quella dirigenziale) separata da quella del corpo docente o del personale ATA. I “dirigenti” avranno in futuro, anche nella scuola, un contratto specifico separato (intanto verrà creata una “specifica sequenza contrattuale” entro il 30.3.2000).
Ricostruzione carriera. Il dipendente neo-assunto, appena superato il periodo di prova (180 gg. di servizio per i docenti e 6 mesi per gli ATA), deve produrre presso la segreteria apposita domanda (in duplice copia) di ricostruzione di carriera, allegando alla medesima un certificato di nascita (o autocertificazione) ed un certificato di servizio complessivo dei certificati di ogni scuola ove si è prestato servizio “pre-ruolo”. Ogni anno è riconosciuto valido, se nello stesso si sono prestati almeno 180 gg. di servizio. La mancata presenta- zione della domanda determina il blocco della progressione economica della carriera; la ricostruzione della carriera ha effetti sullo stipendio da quando è stata completata, con recupero della maggiorazione eventualmente dovuta sullo stipendio base dal primo anno di assunzione in poi. Tutto il periodo “pre-ruolo” è riconosciuto nel seguente modo: i primi 4 anni per intero, il successivo periodo per due terzi (un anno è riconosciuto per 8 mesi).
Riscatti. Docenti ed ATA. Tutto il periodo “pre-ruolo” si riscatta a domanda (duplice copia presso le segreterie), appena assunti, senza attendere la conclusione del periodo di prova, ai sensi della L. 1092/73. Alla domanda vanno allegati un certificato di nascita (o autocertificazione) e tutti i certificati del servizio preruolo. Sempre con la medesima legge, possono essere riscattati gli anni accademici del corso di laurea, purché gli stessi non coincidano con periodi lavorativi. Attualmente il riscatto della laurea, se richiesto di recente, viene a costare circa 40 milioni, ed è possibile per tutti, docenti di scuola dell’infanzia ed elementare, nonché personale ATA, compresi. Si possono riscattare periodi retribuiti con indennità di maternità, aspettativa per motivi di famiglia e di studio, periodi scoperti per part-time, ai sensi della L. 29/97, sempre con domanda in duplice copia, allegando certificato di nascita (o autocertificazione), estratto contributivo INPS, certificato di servizio. La “tassa” sul riscatto della laurea, andrebbe, secondo l’Unicobas, abolita.
Riscatto buonuscita INPDAP. Docenti ed ATA possono, sin dal primo giorno di assunzione con contratto a tempo indeterminato, presentare domanda di riscatto del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della buonuscita INPDAP.
Ricongiunzioni. Docenti ed ATA, possono, sin dal primo giorno di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ricongiungere periodi di lavoro prestato presso privati, ai sensi della L. 29/79. La domanda va prodotta presso le segreterie in duplice copia, vanno allegati certificato di nascita (o autocertificazione) ed estratto contributivo dell’INPS.
Dichiarazione servizi pre-ruolo. Docenti ed ATA debbono produrre, entro il primo mese dall’assunzione con contratto a tempo indeterminato, la dichiarazione di tutti i servizi “pre-ruolo”, prestati sia alle dipendenze di stato, parastato etc., che di privati. La domanda è prodotta in duplice copia presso le segreterie ed alla stessa vanno allegati certificato di nascita (o autocertificazione) e certificati di servizio.
Quiescenza per motivi di salute. Docenti ed ATA. In qualsiasi momento, il dipendente, se affetto da gravi patologie, può chiedere un accertamento medico-collegiale ai fini
ritiene che l’interpretazione delle materie ivi disciplinate competa ai soggetti che hanno stipulato gli accordi, affinché le regole cui le parti devono attenersi risultino certe. Rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro. Cordiali saluti. Xxxxxx Xxxxxx”. La cosa è venuta a seguito di una durissima presa di posizione della CGIL Scuola di Roma, che in data 19.10.’99, giudica la suddetta nota ministeriale: “lesiva del diritto costituzio- nale riconosciuto a ciascun lavoratore in merito alle libertà sindacali... unilaterale rispetto al regime pattizio secondo il quale solo le parti contraenti e firmatarie possono dare interpretazioni in merito ai contratti sottoscritti frutto di un’erronea interpreta-
zione nel merito, in quanto estende arbitrariamente al diritto all’indizione di assemblee il requisito di rappresentatività previsto per le sedi di contrattazione ”. Quindi, anche una
delle OOSS firmatarie del CCNQ del 7.8.’98 si dissocia apertamente dall’interpretazione data dal Ministero della Pubblica Istruzione. Va detto anche, ad onor del merito, che la Gilda è completamente estranea alla emanazione della circolare di regime. La CGIL ha invece sottoscritto a livello confederale l’accordo nazionale quadro che avoca ai soli “rappresentativi” il diritto di assemblea.
Assemblee sindacali fuori orario di servizio. Qualsiasi gruppo di lavoratori, qualsiasi associazione o sindacato può chiedere i locali di un’istituzione scolastica per tenervi un’assemblea fuori orario di servizio, ma all’interno degli orari di apertura della scuola stessa. I locali devono venire concessi, salvo cause provate e riscontrabili di forza maggiore. Non vi sono limiti orari mensili o annui. La prassi comprende la richiesta dei locali e la comunicazione dell’ordine del giorno. Le scuole interessate all’assemblea sono tenute a darne informazione ai lavoratori, docenti ed ATA, con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nelle assemblee fuori orario di servizio, previo avviso alla scuola-sede, possono essere invitati anche genitori e cittadinanza. Sono un ottimo stru- mento per allargare la discussione e la protesta sulla vergognosa politica relativa a soppressioni, accorpamenti, verticalizzazioni dovute al piano di dimensionamento deri- vante dal regolamento dell’autonomia, tramite il quale s’intende eliminare 4.000 degli attuali 13.000 istituti italiani entro l’inizio dell’a.s. 2000/2001 (quelli sotto i 500 alunni). Funzionano bene anche per riunire gli iscritti ed i simpatizzanti delle sezioni sindacali di scuola o di comprensorio.
Corsi di aggiornamento a fini sindacali. Qualsiasi associazione professionale, anche in collaborazione con un sindacato, può realizzare corsi di aggiornamento sulle materie e sui diritti sindacali. L’Unicobas, unitamente all’Associazione “Unicorno - l’AltrascuolA”, ne ha proposti, con successo, diversi, sia di ambito nazionale che di ambito locale. Tali corsi, se approvati dal Ministero o dai Provveditorati, valgono ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento, sia per la normale retribuzione col fondo, che per il completamento delle ore ancora dovute ai fini del novero previsto dal CCNL ‘95 (il legame fra ore e “gradoni” è disapplicato, ma resta vigente l’onere di completare le ore eventualmente residue richieste entro il 1998). Questi corsi di aggiornamento possono essere effettuati anche in orario di servizio e danno luogo al diritto di fruire dei 5 gg. annui previsti a tal fine dall’ultimo XXXX (xxx. 00, xxxxx 0 - xx. nota esplicativa in questo stesso com- mento).
Si dà corpo alle imposizioni del D.L. 29/93, che ha privatizzato il rapporto di lavoro di docenti ed ATA e creato il ruolo separato per i dirigenti. Come si vedrà, tutto va nella direzione di una aziendalizzazione della scuola, contrabbandata per “Autonomia”, al centro della quale sta la figura del DS (preside manager). Il resto si vorrebbe gli ruotasse attorno e venisse fortemente influenzato dalla sua discrezionalità.
Comma 4 - Il capo d’Istituto “può avvalersi della collaborazione di docenti da
lui individuati”. Si tratta del o dei “fiduciari” e “coordinatori” che esulano dalle “funzioni obiettivo”, individuati secondo “criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico”. Il problema è che i criteri sono “ad libitum” del capo d’Istituto.
Comma 5 - Dopo la lunga battaglia che portò all’istituzione nel contratto del ‘95 dell’Assemblea del personale ATA, indicato quale elemento decisionale in relazione alla distribuzione delle mansioni, in questo nuovo contratto si sancisce un appannaggio quasi esclusivo del “Dirigente”, il quale “prima dell’inizio dell’anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA”. E questo “in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa”.
Comma 6 - Modalità, procedure e compensi relativi al conferimento degli incarichi (tutti, ivi compresi quelli individuati da parte del DS), sono definiti altrove, in sede di contrattazione integrativa nazionale (cfr. tabella CCNI). Degli incarichi viene data informazione preventiva alle XX.XX.
Art. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO D’ISTITUTO
In conformità con l’istituzione del ruolo dirigenziale, la valutazione del capo d’Istituto viene affidata ad un “nucleo” specifico e tolta al Provveditore, cui spetta al momento. La “ratio” è che il “dirigente” non ha superiori gerarchici (neanche il Provvedi- tore), bensì è un anello di riferimento (in prima istanza sperimentale) presso la istituenda Amministrazione Scolastica Regionale, che sostituirà attuali Provveditorati e Sovrinten- denze, i primi ridotti a meri Uffici Scolastici Periferici.
D.L. 29/93, art.25 bis. Come si vede, il D.L. 29/93 aveva abbondantemente preconizzato la “autonomia”. Da lì nasce la figura del “fiduciario” di “nomina dirigenziale” (comma 4).
Spettano al Dirigente “autonomi poteri di direzione”, ma fortunatamente nel rispetto delle “competenze degli XX.XX.” (comma 2).
Il Dirigente che ha la “legale rappresentanza” dell’istituzione scuola (comma 2), è titolare delle relazioni sindacali. Non a caso verrà indicato, più avanti in questo contratto, come “il datore di lavoro”.
La discrezionalità del DS viene ampliata dal D.L.29/93. Egli: “promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà d’insegna-
mento ”. Cosa vuol dire, che come questa si esercita lo deciderà il DS?
I Dirigenti sono inquadrati in ruoli regionali (comma l).
Al momento il regolamento attuativo della “autonomia” non è ancora in auge. Se non si riuscirà a modificarlo, lo sarà dal Settembre 2000.
Art. 21 - L’INDENNITÀ DI DIREZIONE
E’ l’elemento centrale dell’acquisizione del ruolo dirigente assegnato ai Capi di Istituto. In questo contratto, che pur nega l’indennità di funzione docente, vengono invece istituite specifiche indennità solo a capi d’Istituto e segretari (direttori amministrativi). Ne fruiscono anche vicedirettori degli istituti di educazione, direttori dei Conservatori e delle Accademie, nonché, per le stesse, il “personale incaricato della direzione”. La cosa vale anche per i sostituti esercitanti funzioni. Nel caso della reggenza, l’indennità viene divisa fra il cosiddetto reggente e il docente vicario.
Una ulteriore “indennità aggiuntiva” verrà stabilita in sede di contrattazione integrativa nazionale, per i capi di Istituto che abbiano superato positivamente la valuta- zione presso il nucleo di cui al precedente art.20.
Questa, insieme a quella concessa ai segretari (direttori amministrativi), è l’unica indennità prevista nel presente CCNL. L’indennità di funzione docente che, lungi dall’es- sere stata una graziosa concessione di CGIL, CISL, UIL e SNALS, venne strappata con le lotte sul finire degli anni ‘80 (sancita con il CCNL ‘88 - DPR 399/88), già proditoriamente eliminata con il CCNL ‘95, continua a rimanere un fantasma che indica al pubblico ludibrio un paese che considera la docenza un epifenomeno di carattere amministrativo. La mancanza di un riconoscimento adeguato dei rischi, degli impegni e delle responsabi- lità inerenti l’insegnamento ed un lavoro sommerso che non emerge mai in sede di CCNL, condannano gli insegnanti italiani ad un livello retributivo infimo. Solo nel primo quinquennio degli anni ‘90 (cfr. “ITALIA OGGI” del 30/11/99), mentre ad esempio in Turchia e Regno Unito i salari dei docenti hanno conseguito un aumento del 10%, in Italia sono scesi dell’11% rispetto all’inflazione e del 12% rispetto alla crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) pro capite. I docenti italiani hanno perso dall’89 più di un terzo del loro potere di acquisto, sono retribuiti un terzo di francesi, tedeschi e svizzeri, nonché sensibilmente meno di irlandesi, spagnoli, belgi, portoghesi, finlandesi e coreani.
Art. 22 - LA MOBILITA’ DEI CAPI D’ISTITUTO
E’ possibile “mobilità interna” fra capi d’Istituto di differenti ordini e gradi di scuola. Con la contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze sulla base della professionalità acquisita (comma a). Tale mobilità è subordinata anche ai “percorsi di formazione” che dovranno frequentare i futuri dirigenti. Ma la conquista dell’ambito ruolo di dirigente è subordinata, come ben ricorda il comma b) anche al piano di dimensionamento, previsto dall’autonomia, tramite il quale si vorrebbero tagliare quattromila istituti su tredicimila.
Vi sono, infine, anche le dolenti note della mobilità d’ufficio, alla quale non si sottraggono neanche i dirigenti, già prevista dal contratto decentrato nazionale sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS, il 20.1.99, che verrà, presumibilmente, confermato.
SEZIONE II - PERSONALE DOCENTE
Art. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE (POF - ORARIO - “FIGURE DISI- STEMA”)
Quest’articolo, apparentemente stringatissimo e quasi insignificante, rappresenta la “summa teologe” del nuovo CCNL. Per i docenti, per i quali non è prevista alcuna
sindacati devono avere questo stesso diritto. La Costituzione, in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, afferma, nell’art. 39, l’elemento della proporzionalità in ordine al numero di iscritti unicamente per la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro. Si cita: “...I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresen- tati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.” Anche nello specifico di detti contratti, avendo questi valore erga omnes, interviene il principio della responsabilità e del rispetto dei diritti costituzionali ed indisponibili dei lavoratori, di tutti i lavoratori, anche se iscritti a sindacati diversi da quelli firmatari. Quindi l’accordo nazionale quadro del 7.8.’98 richiamato dai fautori della circolare che si contesta, poiché al suo interno è riservato il diritto di assemblea per le OOSS autocitatesi a sottoscrittori dell’accordo stesso e riconosciute come “rappresentative” ai sensi del D. Lvo 80/98 (un minimo di iscritti pari al 4% nazionale in via transitoria, tuttora vigente), trasla una rappresentatività che la Costituzione richiede eventualmente solo per venire chiamati alle trattative nazionali, quale elemento per la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti, ribaditi senza eccezioni dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), non disponibili o sopprimibili tramite semplice contrattazione fra parti, una delle quali, quella sindacale, risulta avere interesse a inibire tali diritti ai propri concorrenti. La pubblica amministrazione risulta obbligata dal D. Lvo 29/93, art. 45, comma 5, a seguire le prescrizioni sancite con gli accordi ed i contratti: “le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti”, indiscriminatamente, quindi anche tale D. Lvo produce effetti di anticostituzionalità perché delega a parti contrattuali compiti di definizione “normativa” spettanti al legislatore e per di più non ne pone l’operato sotto controllo. Va quindi sollevata l’anticostituzionalità delle norme per aggirare la difesa dell’Amministrazione. Peraltro anche il D. Lvo 29/93, non può non considerare la necessità di garantire il rispetto della L. 300/70. In ogni caso, secondo alcune interpretazioni (vd. la posizione della CGIL Scuola, sotto riportata), sarebbe l’interpretazione del CCNQ operata dal MPI, ad essere sbagliata e di parte.
Si segnala altresì che nel comparto scuola le elezioni per la nomina delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie, previste per legge, sono state rinviate lo scorso anno per decreto e al momento non possono esistere altro che le Rappresentanze Sindacali Aziendali previste dallo Statuto dei Lavoratori, che verrebbero così discriminate, asse- gnando titolarità ad agire a quelle di alcuni sindacati a detrimento di quelle di altri. Ciò è ancora più grave se si considera che, stante tale situazione, le elezioni RSU atte a declarare la rappresentatività delle OOSS, previste per il Dicembre 2000, avrebbero come unici attori alcuni sindacati, non potendo gli altri neanche fare campagna elettorale tramite lo strumento principale consentito ai sindacati: le assemblee in orario di servizio.
Della confusione della situazione attuale in ambito normativo si prende a testimonio la presa di posizione della CGIL scuola nazionale che per mezzo del proprio segretario nazionale Xxxxxx Xxxxxx, con la nota prot. 28/2EP/gr del 20.10.’99, prende posizione contro la circolare del MPI che qui si contesta. Si cita: “Oggetto: Assemblea in orario di lavoro del personale della scuola. La circolare sulle assemblee emanata l’8.l0.’99 ripropone il tema dell’interpretazione-precisazione degli accordi sindacali e dei contratti collettivi nazionali. Quelli richiamati dalla circolare, Gabinetto MPI II prot. 42989/BL, sono contratti stipulati tra l’ARAN e le confederazioni sindacali, perciò, la scrivente OS
un’interpretazione rigorosa della fattispecie dell’art. l9, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipa- zione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è sufficiente la stipula- zione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.
L’art. l9 valorizza l’effettività dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva (sentenza 492 del l995) quale indica- tore di rappresentatività già apprezzato dalla sentenza n. 54 del l974 come non attribuibile arbitrariamente o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base a propri atti concreti e oggettiva- mente accertabili dal giudice. Respinto dalla volontà popolare il principio della rappre- sentatività presunta sotteso all’abrogata lettera a) l’avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b), esteso però all’intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale.”
b) titolare di sedicimila voti ottenuti su tutto il territorio nazionale nelle elezioni relative al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tenutesi nel 1997;
c) titolare del 10% dei voti e dei sindacalizzati nelle predette elezioni per la provincia di Roma, ove, pur essendo forte il doppio della UIL e della Gilda, non potrebbe più indire, come invece queste due OOSS possono, assemblee in orario di servizio.
Né può tenere giuridicamente il richiamo al D. Lvo 396 / 97, il quale non può confliggere con altre norme mai disapplicate. Tale D. Lvo infatti recita testualmente (art. 47 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro... “Nelle pubbliche amministra- zioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della Legge 20 Maggio l970, n. 300.” Invero il D. Lvo 396/97, nonché il D. Lvo 80/98 (che lo integra e modifica), leggi in materia di RAPPRESENTANZA SINDACALE, confliggono per altri versi con la L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) in più parti: Innanzitutto
1) Limitano il diritto di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sindacati “rappresentativi” sul piano nazionale, ma va notato esplicitamente che il diritto di riunione è un diritto costituzionale, indipendente da eventuali considerazioni numeriche pertinenti alla rappresentatività dei sindacati: si cita l’art. 17 della Costituzione:
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Rispetto a tale diritto costituzionale non sono ammissibili discriminazioni o privilegi tra i cittadini: se gli iscritti a CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS e Gilda- UNAMS hanno diritto di riunirsi in orario di servizio, allora anche gli iscritti ad altri
indennità di funzione (cfr. presente commento - art. 21), si preannunciano solo cambia- menti normativi estremamente negativi.
Andiamo con ordine.
Il “PEI”, introdotto con il contratto del ‘95 e quindi cassato dalla Terza Sezione del TAR Lazio perché giudicato “pervasivo” e lesivo della libertà d’insegnamento, viene riproposto con il nuovo titolo di Piano dell’Offerta Formativa. Così come il PEI, il “POF” che ne prende il posto, ha una collocazione di tutto riguardo nel regolamento dell’Autono- mia. Nel nuovo CCNL l’elaborazione del piano continua ad essere di competenza del Collegio dei Docenti, ma attenzione: dal 2000/2001, anno in cui andrà a regime l’autono- mia, il POF verrà adottato dal Consiglio dell’Istituzione (Consiglio di Circolo/Istituto). Un consiglio in cui la rappresentanza della componente docente è ancora più minoritaria a seguito della legge sul riordino degli organi collegiali, in via di approvazione. La cosa non è di poco conto, poiché, sempre secondo il regolamento dell'“Autonomia”, sarà competenza del piano dimensionare anche l’orario delle “scuole autonome” (tutte, dal 2000/2001). In tal modo si ottiene un singolare combinato-disposto che assegna ai docenti un ruolo dipendente da figure (genitori e studenti in particolare) prive delle competenze professionali atte a gestire l’ambito metodologico-didattico ma, al tempo stesso, interes- sate a manipolare il piano a seconda di incipit tagliati a seconda delle proprie esigenze. Può accadere, così, che dal Settembre 2000 il comma 5 di questo articolo cada, soggia- cendo al regolamento dell’autonomia che, essendo legge, è cogente rispetto al CCNL. Il piano verrà deciso in via ultimativa in sede di Consiglio dell’Istituzione e con esso l’orario dei docenti che, guarda caso, non trova più definizione nel CCNL (cfr. passaggi seguenti). E se la componente genitori-studenti riuscisse ad imporre, in forza dei numeri che la premiano, un orario maggiorato, corsi di recupero e quant’altro? Ai docenti non reste- rebbe altro che... l’obbedienza! “Autonomia”, quindi, come aumento degli oneri di lavoro a costo zero e libertà d’insegnamento posta “a servizio”.
In quanto all’eliminazione dei commi 7 e 8 dell’art.35 del CCNL ‘95, relativi alle “figure di sistema” e rimasti inattuati, si tratta solo di un bluff. Elementi assai più pesanti ed altrettanto discrezionali, di differenziazione, sono introdotti negli articoli successivi.
La questione dell’orario merita un approfondimento:
IL GIALLO DELL’ORARIO DEI DOCENTI, ovvero: che fine ha fatto l'art. 41 del
CCNL ‘95?
Sparisce il capitolo sull’orario dei docenti. Si introduce surrettiziamente il concetto di “monte ore annuo” programmato “plurisettimanalmente”, si può giungere così ad un effettivo aumento d’orario. E’ evidente il fatto che l’assenza di un orario definito settimanalmente demanda per “antonomasia” ad un orario annuale.
Certezza dell’orario: la legge Xxxxxxxxx parla, già, di “obblighi annuali di servizio dei docenti”: se si considera la possibilità di un’articolazione plurisettimanale del monte ore delle lezioni e della “flessibilità”, tutto dipenderà dal periodo previsto per lo svolgimento delle lezioni.
Calendario annuale: la definizione del calendario scolastico è stata sinora fissata a livello nazionale, ma con l'“Autonomia” (DL 112/98), l’indicazione del numero di settimane diventa di competenza delle Regioni: resta un numero minimo di giorni ma sparisce il tetto massimo; in tal modo si potrebbero creare importanti disparità (in una
regione si potrà decidere di aprire le scuole agli alunni il primo Settembre e chiuderle a fine Giugno mentre, sempre con eguale retribuzione, un’altra regione potrà continuare con il calendario attuale).
Il “connubio” orario-POF: viene lasciata alle scuole l’articolazione dell’orario, che verrà definito dal “POF”. Ma cosa succederà, visto che il POF verrà adottato ultimativamente dal Consiglio dell’Istituzione (nuova dizione per il Consiglio di Circolo/ Istituto introdotta con la riforma degli organi collegiali), organismo ove la componente docente sarà in minoranza? Come minimo si favorirà lo scontro fra i docenti e le altre componenti della scuola: se venissero richiesti corsi integrativi, recupero di “debiti”, arricchimenti dell’offerta formativa per acquisire “crediti”, la scuola potrebbe teorica- mente rimanere aperta tutto l’anno. Il contratto fissa un falso “paletto”, riconoscendo al Collegio dei docenti la titolarità a definire il “P.O.F.”: in realtà l’entrata in vigore del regolamento dell'Autonomia disporrà che il Collegio lo elabori, ma ne riserva ultimativa- mente al Consiglio l’adozione. Allo stesso tempo, anche l’art.48 - “Norma di salvaguar- dia” - che recita “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL restano in vigore in quanto compatibili”, unico istituto contrattuale al quale ci si potrebbe appellare, é in contraddizione con il fatto che nell’ultimo contratto, l’orario dei docenti non é più specificato mentre viene ribadito quello degli ATA e dei dirigenti. Una doppia contraddizione considerato che il regola- mento dell’Autonomia ha comunque il valore prioritario assegnato ad una legge rispetto ad una qualsivoglia disposizione contrattuale. Per altro, se si computasse nel periodo di apertura della scuola un orario comprensivo dei giorni non ricompresi nei 32 più 4 di ferie (unica salvaguardia contrattuale rimasta), avremmo un orario determinato in molte più ore (magari per coprire le supplenze). Attenzione perché il regolamento dell’Autonomia lega l’orario alle “esigenze del servizio”. Sia la legge Xxxxxxxxx che il regolamento fissano solo dei minimi: come conseguenza avremo la possibilità, persino, di orari differenziati da scuola a scuola con analoga retribuzione. La situazione pare avvicinarsi a quanto succede nei Centri di Formazione Professionale gestiti da agenzie a capitale misto pubblico- privato e dagli Enti Locali. Questi centri, che dovevano addirittura fungere da modello per l’Istruzione Professionale statale quando la si voleva regionalizzare (la nostra ferma opposizione fu determinante nell’impedire l’attuazione di tale progetto), hanno un singo- lare modus vivendi. I docenti sono impegnati in “attività formative” per 800/1000 ore annue, contro le 600 di media della scuola di stato. Ciò é possibile appunto perché nel contratto di lavoro dei centri non vi é definizione settimanale di orario, bensì un monte ore annuo. I centri chiudono un solo mese l’anno. L’ufficio legale dell’Unicobas sta studiando un ricorso contro la mancata definizione dell’orario dei docenti. Non é possibile sostenere giuridicamente un contratto privo di tale elemento. Vogliamo vedere riconosciuta legal- mente tale carenza e che si stabilisca a chiare lettere che l’art.41 del CCNL ‘95 é tuttora vigente, con estensione della titolarità dello stesso anche dopo l’Agosto 2000, perché altrimenti il rimando al “POF” potrebbe sancire la condensazione dell’orario estivo nel periodo di apertura della scuola agli studenti. Per la lotta sulla questione dell’orario e per ogni elemento inerente la gestione della problematica a livello di singola scuola, gli iscritti si mettano in contatto con le segreterie provinciali del sindacato.
Art. 24 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA
tale circolare viola apertamente e ripetutamente lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), il quale recita:
a) all’art. 1: “Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero...”
b) all’art. 14: “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”;
c) all’art. 15: “E nullo qualsiasi patto o atto diretto a: (omissis)...licenziare un lavora- tore, discriminarlo (omissis)...o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affilia- zione o attività sindacale...”;
d) all’art. 19: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: - delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; - delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva”;
e) all’art. 20: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione”;
f) al medesimo articolo: “Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contratta- zione collettiva”, mentre ritiene nulli accordi in peius, come si configura il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.’98, tramite il quale le stesse OOSS (CGIL, CISL, UIL, SNALS-CONFSAL), oggi uniche titolate secondo il Ministero della Pubblica Istruzione ad indire assemblee sindacali, si sono accordate il monopolio di tale istituto;
g) sempre allo stesso articolo: “Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva...”
Va peraltro segnalato che l’Unicobas scuola, sindacato dopo molti anni discrimi- nato improvvisamente nella propria titolarità ad indire assemblee sindacali, risulta:
a) firmatario di contratti collettivi decentrati presso i Provveditorati di numerose province del Paese, e che tale elemento figura tra i requisiti idonei ad indicare la rappresentatività
(addirittura a livello nazionale) e la titolarità a costituire Rappresentanze Sindacali
Aziendali nei posti di lavoro, non solo secondo la già richiamata L. 300 / 70, ma anche secondo la sentenza n.° 244 / 96 della Corte Costituzionale che esplicita, dopo il referendum abrogativo del Giugno ‘95 del primo comma dell’art. 19 della L. 300/70 e la validazione per converso (non abrogato da altro referendum) del secondo comma (su richiamato), che hanno titolo a costituire RSA i sindacati firmatari di contratti, anche decentrati, applicati nell’unità produttiva, aventi valore economico e normativo, contratti alla stesura dei quali il sindacato sottoscrivente abbia lavorato attivamente (come nel caso dell’Unicobas a livello di varie province). Si cita:
“Secondo l’art. l9, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresen- tatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell’unità produttiva. L’esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta
che la circolare confligge con le norme e con la Costituzione, e quindi ogni iniziativa presa contro la stessa è legittima. I capi di istituto che negassero il diritto di assemblea all’Unicobas scuola sarebbero passibili di denuncia ex art. 28 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), fungendo da “capri espiatori” a causa di una patente violazione del diritto da parte dell’amministrazione centrale. Sarebbero passibili di denuncia anche da parte dei singoli lavoratori, che possono far valere il loro buon diritto ad utilizzare le ore di assemblea che competono loro nel modo che meglio preferiscono. Le assemblee occorre continuare a richiederle e, qualora negate, adire la magistratura del lavoro, adottando parimenti forme di azione diretta come il tenere ugualmente l’assemblea di fronte alla scuola che la ha rifiutata, previo preavviso alla questura. Altra possibilità è quella di utilizzare, per la sede dell’assemblea, locali esterni e convocare le scuole. Il diritto di assemblea non si tocca!
Fatto e diritto (note sulle norme):
in data 8 Xxxxxxx ‘99 il Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione emanava una nota nella quale si afferma: “attualmente le Organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire le assemblee durante l’orario di lavoro sono CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS e Gilda-UNAMS”, in seguito alla quale le assemblee sindacali, concesse da sempre, vengono negate all’Unicobas scuola;
tale circolare sequestra di fatto le 10 ore pro-capite di assemblea sindacale delle quali godono i lavoratori della scuola, che in tal modo, anziché poter scegliere liberamente come utilizzarle, sarebbero costretti a seguire unicamente le assemblee sindacali di 5 OOSS. Il sindacato Unicobas è in possesso di varie dichiarazioni sottoscritte da lavoratori della scuola che testimoniano della negazione del diritto in questione in occasione di assemblee indette dall’Unicobas;
tale circolare lede quindi il diritto di libera scelta del singolo lavoratore che, senza alcun aggravio di spesa per l’Amministrazione, ha invece un potere, sia contrattuale che sancito anche dall’art. 20 della L. 300 / 70 (più giù riportato), di scegliere liberamente come utilizzare il proprio monte ore annuo di assemblee;
tale circolare lede il diritto di quanti sono iscritti a sindacati che non siano CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, di poter fruire di assemblee sindacali del proprio sindacato, e si pone quindi in contrasto con la libertà di scelta in campo sindacale, libertà costituzional- mente tutelata;
tale circolare è inaudita in un Paese ove vige lo stato di diritto, perché impedisce di fatto la libertà di espressione e di parola (Cost. art. 21), discrimina i lavoratori rispetto al disposto Cost. art. 17 (diritto di riunione) e Cost. art. 3 (eguaglianza dei cittadini: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”), danneggiando i non iscritti ai sindacati richiamati nella nota MPI, nonché Cost. art. 18 (libertà di associazione), diritti indisponi- bili ed inalienabili, costituzionalmente tutelati, impedendo ai rappresentanti di altri sindacati di svolgere il proprio compito di tutela sindacale e di esprimere le proprie idee; tale circolare viola apertamente l’art. 39 della Costituzione: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione”;
FUNZIONE DOCENTE
Questo è l’articolo ove viene abrogato (comma 5) l’automatismo che dal ‘95 legava aggiornamento e progressione di carriera. Ma è l’unico aspetto positivo. Il resto ci parla di un “piano annuale delle attività” predisposto prima dell’inizio delle lezioni dal
dirigente scolastico, “che può prevedere attività aggiuntive” e ci segnala senza mezzi termini che “gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze” (flessibilità, etc.). E se il piano annuale delle attività resta comunque – sebbene in ultima istanza – di competenza del Collegio dei Docenti, l’organizzazione della didattica, invece, dipenderà dal POF dall’1/9/2000, come sancito dal regolamento dell'“Autonomia”. Un POF adottato dal Consiglio dell’Istituzione (ex Consiglio di Circolo o d’Istituto), organo ove la componente docente è in minoranza. Rimane la divisione fra attività di insegnamento (ore frontali) ed attività funzionali alla prestazione di insegna- mento (preparazione, presenza ed attuazione delle delibere degli organi collegiali, pro- grammazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione). Per la divisione delle ore, rimangono vigenti i parametri disposti nell’art. 42 del CCNL ‘95: a) 40 ore per riunioni, programmazione e verifica d’inizio e di fine anno, consegna schede o informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nella scuola dell’infanzia; b) consigli di classe, interclasse ed intersezione (massimo 40 ore); c) obblighi di funzione non quantificati: scrutini, esami, compilazione schede. Delle ore di “attività funzionali” eventualmente svolte in più va chiesta la retribuzione. Il CdD, deve programmare le riunioni ad inizio d’anno, considerando una spazio libero per “varie ed eventuali” ulteriori riunioni (mai coprendo quindi, tutte le 40 ore). Tutte le attività devono venire decise in sede di Collegio, unico titolato a farlo. Non può essere richiesta la presenza a scuola, nei periodi di interruzione delle lezioni, se non per attività program- mate dal Collegio. La prassi, invalsa a volte, di far andare i docenti “a firmare” nei mesi di Giugno e Settembre, anche nei giorni non comprendenti attività programmate, è total- mente illegittima (cfr. CCDP di Roma sulle relazioni sindacali).
Rimangono, altresì, gli obblighi relativi al ricevimento individuale, stabiliti dal Consiglio di Istituto (rinominato nella legge di riforma degli Organi Collegiali “Consiglio dell’Istituzione”) sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, nonché l’obbligo per i docenti di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e di assistere all’uscita degli alunni. Per quanto riguarda tali oneri, l'Unicobas ha sempre dato indica- zione di sostenere l’approvazione di delibere del Consiglio dell’Istituzione (Istituto o Circolo Didattico) tese a sancire l’ingresso contestuale di alunni e docenti e l’onere di vigilanza per il solo personale rimasto in servizio (ad esempio personale ausiliario), in caso di mancato ritiro degli alunni da parte delle famiglie al momento dell’uscita. Solo in tal caso chi ha terminato l’orario di lavoro viene liberato da impegni e responsabilità ulteriori, non retribuite.
Va segnalata la lettura dell’art.2l della l.59/97 sulla “autonomia”, ove si parla, fra l’altro, di obblighi annuali di servizio dei docenti. Infatti, la mancata definizione di un orario settimanale demanda necessariamente ad un orario annuale: di quello non coperto dai 32 giorni più 4 di ferie annui. In tal modo, si potrebbero addirittura “spalmare” le ore del periodo estivo estranee alle ferie sul periodo di apertura della scuola agli alunni, realizzando così un aumento d’orario senza alcuna retribuzione
aggiuntiva.
Il presente articolo della L.59/97 è, inoltre, responsabile del piano di dimensionamento con il quale si intendono sopprimere, fondere, accorpare, verticalizzare tutte le scuole al di sotto dei 500 alunni. Infine, vi si vaticina la riforma degli XX.XX., l’attribuzione della dirigenza ai Capi d’Istituto e tutte le altre interessanti amenità che stanno via via divenendo norma nella logica dell’aziendalizzazione della scuola pubblica.
Art. 25 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
Rimane la differenza fra ore frontali e “funzionali”: resta, cioè, l’assurdo di due retribuzioni orarie diverse, a seconda che si tratti di ore di insegnamento o di riunioni collaterali ed altro. Le ore aggiuntive devono venire deliberate dal Collegio dei Docenti e sono volontarie. L’integrativo nazionale ha fissato, al lordo, in £.50.000 la retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento (£.53.000 per i docenti di Accademie e Conserva- tori) ed in £.28.000 quelle delle ore “funzionali” (£.34.000 per Accademie e Conserva- tori). Per il personale educativo vi é un solo compenso di £.28.000 (TABELLA D). Per quanto riguarda le ore funzionali, il CCNL considera, per la retribuzione aggiuntiva, solo quelle relative a Collegi dei Docenti, programmazioni e verifiche d’inizio e fine anno, informazioni alle famiglie, quadrimestrali e finali, sull’andamento delle attività educative.
I compensi relativi alle collaborazioni di cui all’art.19, comma 4, riguardano i collaboratori scelti, discrezionalmente, dai capi d’Istituto. La retribuzione equivale a quelle succitate e non é cumulabile con la retribuzione delle funzioni-obiettivo. Rimane la logica di una “autonomia” intesa come autogestione della miseria: tutto viene retribuito dal fondo di Circolo/Istituto. In tal modo, se non si “programma” con attenzione, le retribuzioni vere, terminato il fondo, possono scendere sino ad annullarsi. E’ opinione dell'Unicobas che ciò rappresenti un assurdo contrattuale: non si può prevedere una tabella e poi costruire le basi per un suo mancato rispetto. Qualora ciò succedesse il singolo lavoratore dovrebbe, a nostro avviso, intentare una causa di lavoro per pretendere la retribuzione piena delle ore aggiuntive, così come previsto nella Tabella D dell’integra- tivo nazionale. Xxxxxx sarebbe stato, come il nostro sindacato ha sostenuto ai tempi del rinnovo del contratto, slegare la retribuzione delle ore aggiuntive dal fondo e renderla di competenza del Ministero del Tesoro, come le retribuzioni ordinarie. Da segnalare anche che mentre per gli ATA é previsto l’istituto del recupero eventuale di ore aggiuntive, per i docenti ciò non é dato. Da segnalare che l’esatto importo del fondo non é mai perfettamente calcolabile.
Art. 26 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Con tale articolo viene, in sostanza, affermato che dal momento che i docenti italiani sono i peggio retribuiti d’Europa, è consentito loro di fare lezioni private utilizzando i locali scolastici. Le “deliberazioni” si riferiscono a quanto consentito dal Consiglio di Circolo/Istituto. Sono esclusi i “propri alunni”, ma solo per le materie comprese nel curriculum scolastico.
Art. 27 – COLLABORAZIONI PLURIME
La retribuzione aggiuntiva del lavoro svolto presso altre scuole segue le indica-
APPENDICI
Assemblee sindacali in orario di servizio. Ogni lavoratore della scuola, docente o ATA, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ha diritto a 10 ore di assemblea sindacale retribuita per anno scolastico. All’assemblea possono partecipare, senza retribuzione, anche coloro i quali abbiano turni di servizio non rientranti nell'orario previsto. La fruizione delle assemblee non può in nessun caso venire impedita. Ogni lavoratore ha diritto di scegliere presso quali sigle seguire le assemblee sindacali. Le OOSS non possono indire più di due assemblee sindacali nella stessa scuola nell’ambito del medesimo mese. Il DS ha il dovere di portare a conoscenza di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica (a meno che l’assemblea non sia espressamente destinata solo a particolari tipologie di personale) la circolare inviata dalla OS richiedente, dettata o inviata per fax, completa e senza aggiunte od omissioni, entro il giorno successivo a quello della ricezione. Per avere la certezza che tutti siano stati avvisati, certezza che il DS è tenuto ad avere per non incorrere nei rigori della norma, la circolare deve essere posta alle firme e fatta circolare tramite il personale addetto. Tale procedura è necessaria anche perché il DS deve avere esatta cognizione delle ore utilizzate dal personale al fine del computo annuo del monte-ore previsto. L’onore della “giustificazione” firmata dal relatore dell’assemblea che attestava la presenza del lavoratore alla stessa, non è più richiesto dal 1988. L’onere dell’avviso alle famiglie compete al personale docente, il quale è tenuto a produrlo due giorni prima dell’assemblea, onde avere riscontro firmato dalle famiglie degli alunni. Ma l’onere del preavviso a carico del docente decade qualora il DS non abbia pubblicizzato la circolare. Il DS è tenuto a fornire alla OS richiedente i locali indicati dalla stessa, salvo cause di forza maggiore verificate e verificabili. Non è, ad esempio, del resto sufficiente che la scuola sia sprovvista di aula magna, dal momento che sicuramente in uno dei plessi scolastici amministrati avvengono le riunioni del Collegio dei Docenti. L’assemblea sindacale, salvo differenti accordi provinciali o di scuola (che non possono stabilire un limite maggiore), non può venire dalla OS richiesta se non almeno 6 gg. prima della data prevista ed alla richiesta dei locali (necessaria solo per la scuola sede di assemblea), deve seguire il modello d’indizione di assemblea sindacale, un modello libero che deve comprendere l’ordine del giorno previsto. Sono possibili assemblee provinciali o territoriali, in tal caso deve essere calcolato un tempo aggiuntivo di tolleranza per consentire ai lavoratori il raggiungimento della sede. Il tempo di percorrenza va stabilito in sede di contrattazione decentrata provinciale o di singola scuola, come parimenti se farlo rientrare nelle 10 ore annue o darlo in aggiunta, cosa giuridicamente più corretta, dato che, altrimenti, i lavoratori interessati occuperebbero parte del proprio monte ore destinato alle assemblee sindacali in tempi di percorrenza.
E’ noto che il giorno 8.10.’99 il Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione emanava una circolare che di fatto sequestrava le 10 ore pro-capite dei lavoratori a vantaggio esclusivo di alcune sigle, lavoratori che di diritto sono gli unici a disporre della titolarità a decidere quale uso farne. Su tale atto gravissimo ed antidemocratico, è aperta una grande battaglia legale da parte del nostro sindacato. Se ne elencano di seguito i motivi. Di quanto riportato occorre tenere conto al fine del comportamento che i nostri delegati sindacali ed i nostri iscritti e simpatizzanti dovranno tenere. Innanzitutto va detto
zioni previste nella Tabella D dell’integrativo nazionale. La prestazione deve essere autorizzata dal capo d’Istituto della scuola di provenienza e non è previsto alcun esonero, neanche parziale, dall’insegnamento.
Art. 28 – FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMA- TIVA
Viene introdotto il primo livello di differenziazione fra docenti: le ormai famose, “funzioni-obiettivo”. Possono essere 4 nelle scuole “dimensionate” secondo i parametri del regolamento dell’autonomia o 3 nelle scuole con meno di 500 alunni (il personale di queste scuole è, evidentemente, da “punire”!). Ci dicono che dovremmo essere contenti, perché le “funzioni–obiettivo” verranno elette dal Collegio dei Docenti e non indicate in proprio dai Capi d’Istituto, come Amministrazione e sindacati pronta–firma pensavano all’inizio. Non siamo invece contenti, perché l’aumento a costo zero dei carichi di lavoro introdotto con la cosiddetta “Autonomia” non grava solo su tre o quattro colleghi per scuola.
Le funzioni obiettivo sono poi elette sì dal Collegio dei Docenti, ma solo in parte: una figura viene indicata, discrezionalmente dal Dirigente Scolastico. Si tratta del fiduciario, che può essere scelto anche quale ultimo dei votati (consigliamo comunque ai Collegi di deliberare che si auspica che il DS rispetti le indicazioni di voto, così da creare un clima “politico” che determini una scelta non discrezionale).
I Xxxxxxx eleggeranno le funzioni-obiettivo, ma si rischia di eleggerle per un solo anno, visto che il regolamento dell’autonomia afferma che tutte le funzioni (di coordina- mento, etc.) verranno, dal 2000/2001, scelte discrezionalmente dai DS: staremo a vedere cosa emergerà da tale conflitto fra una legge dello stato ed il CCNL.
Che fare? In un discreto numero di Xxxxxxx, laddove è forte la consapevolezza della negatività di un’operazione del tutto tesa al divide et impera, non si sono avanzate candidature per le funzioni-obiettivo, in altri casi si è direttamente deliberato (basta la maggioranza) di non procedere all’elezione. In tali situazioni, i fondi dovevano, secondo il CCNL, rimanere “congelati” sino all’anno successivo, ma MPI e sindacati di stato, lividi contro i “ribelli”, hanno poi varato una disposizione che destina i fondi non utilizzati alle scuole in regola con i loro dettami.
Si consiglia di votare comunque delibere critiche rispetto al contratto da inviare al nostro sindacato ed al Ministero della Pubblica Istruzione.
Si decida come si decida, spetta al Collegio indicare i criteri ai quali informare l’operazione, anche se scegliesse di adottare le funzioni-obiettivo. Tale scelta può essere dettata anche dalla necessità di usufruire dell’istituto contrattuale, magari segnalando colleghi che effettivamente costituiscano un valido apporto professionale per la scuola, al di là delle eventuali “clientele”, o per ribaltare sedimentati gruppi di potere. La partita sui criteri è importante: il Collegio può stabilire, ad esempio, incompatibilità fra percezione del fondo d’Istituto e funzione-obiettivo o la rotazione delle stesse. Va da sé che l’incarico dovrà essere, in tal caso, annuale.
Che sia una manovra demagogica, una presa in giro generale, anche per chi dovesse divenire funzione-obiettivo, lo si spiega conti alla mano: se un Collegio dovesse, come può fare, stabilire che chi viene nominato funzione-obiettivo deve svolgere anche solo due ore d’insegnamento in più, si andrebbe a retribuire le funzioni-obiettivo di meno
di quanto percepisce chi fruisce delle cinquantamila lire lorde orarie previste per le ore aggiuntive! Il compenso per le funzioni-obiettivo è, infatti, anch’esso risibile: tre milioni lordi l’anno equivalgono a £. 1.800.000 nette esentasse (retribuite a fine anno scolastico, da Giugno ad Agosto). Una somma che non vale certo il carico di responsabilità e d’impegni richiesti.
Altre informazioni: per Accademie e Conservatori il numero delle funzioni- obiettivo è ridotto al minimo.
Non può essere funzione-obiettivo chi è in part-time o autorizzato alla libera professione. Le 4 aree previste per le funzioni-obiettivo dal CCNL sono un’evidente e patente violazione della libertà d’insegnamento e di progettazione da parte dei Collegi dei Docenti, tanto che il contratto integrativo fa marcia indietro negando la tassatività espressa nel CCNL. Le funzioni-obiettivo non possono fruire di esoneri totali dall’inse- gnamento. Con i corsi specifici ai quali devono sottostare, le funzioni-obiettivo vengono poste in pool-position per l’acquisizione del ruolo di “super-docente” previsto per i “seimilionisti” che dovessero superare l’esame previsto all’art. 29, visto che tali corsi costituiranno “uno specifico credito” (contratto integrativo).
La sedimentazione perenne contrasta con il richiamo ad un a verifica di fine anno, cosa che il Collegio deve esercitare. Del resto che si debba invece, eventualmente, trattare di incarichi flessibili ed a termine, lo suggerisce il fatto che gli stessi obiettivi metodologico-didattici devono essere necessariamente flessibili essi stessi.
Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
La prima assurdità di questo passaggio contrattuale è che viene demagogica- mente contrabbandato per “progressione di carriera”. Ma come può non risultare una contraddizione in termini una progressione di carriera chiusa d’ufficio al 20 % della categoria? In Inghilterra, dove esiste un istituto simile che impone a tutti i docenti con anzianità di dieci anni, un esame, dopo il quale si ha diritto ad uno scatto stipendiale, il superamento di detto esame è consentito a tutti coloro i quali vengano valutati idonei, senza alcun limite percentuale. Il sistema nazionale di valutazione inglese conosce ed accompagna l’insegnante dal suo primo giorno di lavoro in un’aula, non sottoponendolo quindi ad una verifica estemporanea che non ha un retroterra di conoscenza e di scambio reciproco, come il nostro contratto vorrebbe. Peraltro il sistema inglese, pur con forti limiti, si pone come struttura “super partes”: è estraneo al Ministero, ai ranghi degli ispettori e dei presidi, alle consorterie sindacali e delle loro associazioni professionali. Va poi segnalato che l’ipotesi di un futuro allargamento al 30%, ventilata nel CCNL, risulta al momento assai peregrina, visto che i fondi attualmente disponibili non basterebbero neanche per il 20%.
La chiusura percentuale è oltremodo offensiva: sarebbe come dare per scontato che la categoria dei docenti non sia in grado di superare un qualsivoglia esame in misura superiore al 20%. Del resto quale sarebbe l’alternativa? E se superasse l’esame, ad esempio, il 70% degli insegnanti? Si pubblicherebbero, forse, liste per mettere “gli idonei” in attesa che qualcuno vada in pensione o altri cada sul campo, visto che in pensione non ci si va quasi più?
Una sequela di paradossi indotti da un contratto paradossale.
tassativamente obbligati a seguire le indicazioni delle leggi solo i più deboli (lavoratori e sindacati di base), mentre la pubblica amministrazione è spesso la prima ad autoesentarsi da un comportamento coerente con le regole. I tentativi di conciliazione, qualora venis- sero esperiti, obbligherebbero l’Amministrazione ad astenersi “dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto”, per la durata dei tentativi stessi, anche nel caso in cui si trattasse di iniziative di lotta che esulassero dalle norme restrittive sul diritto di sciopero, e qualora queste fossero sostenute da valide motivazioni, non sarebbe certo ininfluente il valore politico di tali incontri che costringerebbero giocoforza l’Amministrazione a fornire risposte alle richieste dei lavora- tori.
completamente lo sciopero sugli scrutini finali, consentendo quindi che tali operazioni possano venire differite per lo stesso termine stabilito per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali. Era, infatti, totalmente illegittimo, persino a fronte di una legge fortemente restrittiva come la 146/90, impedire del tutto l’esercizio del diritto di sciopero su di un’attività lavorativa. In ogni caso, l’invenzione del “bisogno primario” della pagella è assolutamente paradossale e, facendo coppia con l’avvenuto inserimento nel CCNL ‘88/89 delle ore per gli scrutini negli obblighi di funzione docente - cosa che determina la possibilità di convocazioni ad oltranza e ad libitum, non retribuite contrattualmente - tradisce, in modo evidente, la volontà di smussare l’arma più efficace a disposizione della categoria, tramite la quale, alla fine degli anni ‘80, era stata vinta la battaglia della scuola. Anche per gli scrutini di fine anno vale quanto detto in precedenza. La trattenuta per lo sciopero sugli scrutini può essere operata solo per le ore di effettiva astensione dal lavoro. L’astensione può avvenire non partecipando affatto alle riunioni convocate o dichiaran- dosi in sciopero all’inizio delle operazioni. Uno sciopero dell’intera giornata convocato in concomitanza con operazioni di scrutinio copre, se non differentemente specificato, l’astensione dal lavoro anche per queste ultime; h - i) qualsiasi genere di sciopero deve venire sospeso dall’OS che lo ha proclamato “in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”. Le disposizioni relative ai tempi di preavviso circa l’indizione degli scioperi e la loro durata “non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolu- mità e della sicurezza dei lavoratori”.
Art. 0 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX
Xx tratta della solita disposizione contrattuale, più volte proposta ma rimasta sino ad oggi inevasa: la creazione di organismi di conciliazione, istituiti d’intesa tra le parti sindacali e l’Amministrazione, che qui si dice debbano venire creati “entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente contratto” (ma... dal 9/6/99 siamo giunti al Dicembre!). Secondo questo CCNL, commissioni di tal genere andrebbero create presso il Ministero ed i singoli Provveditorati per prevenire e comporre i conflitti, ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto. Vale a dire che, prima di qualsiasi dichiara- zione di illegittimità di un’azione di sciopero e delle relative sanzioni o precettazioni, andrebbe esaminata la validità politica delle richieste di parte sindacale, tramite un tentativo di conciliazione atto ad evitare lo sciopero, rimuovendo le cause dello stesso. Va da se che, in molte occasioni, come nel caso di contratti scaduti da tempo (ad esempio, quattro anni di vacanza contrattuale non recuperata, in occasione del CCNL ‘95), sarebbe stato impossibile dare torto all’Unicobas che protestava per il mancato rispetto dei termini sanciti contrattualmente e dei relativi diritti dei lavoratori della scuola. Tali situazioni avrebbero messo in grave imbarazzo Amministrazione e sindacati di comodo che hanno quindi evitato ogni tentativo di conciliazione. Va ricordato che tutto ciò viola in modo patente la L.146/90, la quale dispone, a chiare lettere, l’obbligatorietà di tali passaggi preliminarmente ad ogni sciopero. La mancata applicazione del disposto di legge, in sede contrattuale, non esime in nessun caso il MPI (per le controversie a carattere nazionale) ed i Provveditorati (per quelle di origine locale) dall’operare a termini di legge convocando le parti prima dell’effettuazione di qualsiasi iniziativa di sciopero. Come è noto, però, in questo Paese il rispetto delle norme è quantomai “opzionale” ed a senso unico: sono
Nel merito, poi, gli “esami” rappresentano un elemento ulteriormente inaccetta- bile. I docenti hanno già dovuto affrontare e superare varie prove d’esame: diplomi, lauree, specializzazioni, abilitazioni o idoneità. E’ giuridicamente corretto pensare di poter sottoporre gli insegnanti al vaglio di fantomatiche “commissioni” non facenti parte del sistema nazionale dell’istruzione, non titolate, peraltro a rilasciare diploma alcuno?
I professionisti dell’educazione sarebbero gli unici a non poter definire, tramite propri organi specifici, il codice deontologico della propria professione. Vale a dire che i medici vengono “giudicati” dall’ordine dei medici, gli avvocati non vengono sottoposti al vaglio di figure esterne o “giudicati” dai magistrati: ogni contenzioso a carattere profes- sionale si dirime nell’ambito di organismi elettivi costituiti all’interno degli ordini professionali che, pur tra limiti e contraddizioni, assolvono al ruolo di strumento di difesa delle categorie. Nel nostro caso è, invece, esclusa ogni possibilità di vaglio o controllo elettorale a carattere professionale persino sulle commissioni d’esame per i “superdocenti”. La domanda, assai pertinente, del - “chi valuta i valutatori?” - non trova che una risposta: i valutatori hanno piena discrezionalità e sono nominati, tutti, dall’alto, dall’amministrazione (con il placet e la connivenza dei sindacati “pronta-firma” e delle loro associazioni professionali). Inizialmente è stato scritto che avrebbero potuto far parte delle commissioni unicamente ispettori, presidi distaccati presso Ministero e Provvedito- rati ed i famosi non meglio identificati “universitari”. Ora, visto che si tratterebbe di far fronte a 530.000 domande (per circa 150.000 posti), complice il parere espresso dal CNPI, si è allargato il novero dei membri anche ai docenti, soprattutto a quelli in pensione: a riposo da non più di 3 anni e che abbiano svolto servizio per almeno 15 anni dopo la nomina in ruolo, sottoposti preliminarmente ad un corso di formazione. Il motivo è molto semplice: non si sarebbe altrimenti formato un numero adeguato di commissioni! Verranno scelti dal Provveditore in base ai titoli posseduti: soprattutto “l’esperienza certificata nel campo della ricerca didattica e disciplinare”. Xxxxxxx retribuiti secondo le stesse tabelle dei concorsi ordinari. Ma presumibilmente non sarebbe sufficiente il ricorso a tale ristretta parte del personale in quiescenza, quindi la “selezione” verrebbe scaglio- nata in due o più fasi: adoperando nella prima i pensionati, nella seconda anche (o solo) quelli che hanno già superato la prova. La presidenza della commissioni sarà comunque riservata a capi di istituto, ispettori ed “universitari”. Il numero dei membri delle commissioni sarà di 3 per scuole dell’infanzia, elementari e medie, 5 per le scuole superiori.
Se la presenza di componenti dirigenziali ed ispettive è foriera di un intendi- mento gerarchicamente segnato (quindi autoritario), dell’amministrazione centrale e periferica, del CNPI e dei sindacati pronta-firma, il capitolo relativo agli “universitari” è il più denso di significati criptici. Si pensa davvero che i docenti universitari, assai meglio remunerati e garantiti nell’integrità della libertà d’insegnamento, tanto da non aver subito la privatizzazione del rapporto di lavoro, siano realmente interessati alla valutazione dei docenti di serie “Z” (i peggio retribuiti d’Europa) della scuola pubblica? In realtà il marchingegno escogitato sembra molto più plausibile se si rivolge lo sguardo nella direzione di quei colleghi che, forse fugacemente conosciuti molti anni addietro, quando per l’ultima volta misero piede in un’aula scolastica, passati poi sotto l’auge iperprotettiva ed il “comando” (con astensione dal servizio) delle associazioni professionali-dependance delle XX.XX. firmatarie dell’attuale CCNL vennero, già a suo tempo, presi in carico da
quei “carrozzoni” IRRSAE i cui soci di maggioranza sono sempre gli stessi sindacati. Premiati più volte, in particolare dal CCNL ’95 ove, mentre si riduceva il quantum dei nostri salari si triplicavano i fondi per gli IRRSAE e si collegava la fruizione dei “gradoni” sessennali e settennali - una brillante invenzione atta a darci meno di quanto avremmo conseguito se il contratto non ci fosse stato, tramite l’eliminazione degli scatti biennali - ad un monte ore di cosiddetto aggiornamento. Ora che tale collegamento non c’è più, si ricava per un prossimo futuro (forse non nell’immediato), per i formatori, un ruolo maggiormente privilegiato. Fino a ieri essi si premiavano innalzandone i compensi (£.80.000 lorde l’ora per i formatori diplomati, £.120.000 per i laureati - ben di più delle duemila lire nette medie di premio per gli “aggiornandi” distribuite dal fondo “disincentivante”, il cui premio diminuisce col crescere delle ore - inoltre si obbligavano i docenti a rivolgersi, persino a pagamento, ad IRRSAE ed associazioni professionali. Oggi si ricava per i “formatori” un ulteriore ruolo, ancora più remunerativo ed autorevole: il contratto consente la creazione di una nicchia ecologica inserita nel sistema universita- rio che potrà venire riempita da loro stessi, per tramite di un ascensore proveniente dagli IRRSAE, con la scusa della “valutazione” e del “tutoraggio” dei docenti in servizio attivo.
Ma analizziamo questa sorta di “concorso interno”, così come disposto dal contratto integrativo.
Innanzitutto va ribadito che i professionisti dell’educazione sono concepiti da questo contratto come l’unica categoria professionale a non aver diritto ad organismi atti a definire in proprio il codice deontologico che li riguarda. Tutte le categorie hanno, viceversa, un ordine professionale che le garantisce: è l’ordine dei medici che dirime e valuta le questioni inerenti la funzione medica; gli avvocati non vengono certo “giudicati” dai magistrati Nel nostro caso, invece, le commissioni di valutazione concepite per gli
esami per i “superdocenti”, passata la tornata iniziale che recepisce le indicazioni del CNPI (espressamente mirate solo alla “prima applicazione”), saranno aperte a tutti tranne che agli insegnanti: ispettori, dirigenti scolastici distaccati presso Provveditorati o Mini- stero e i non meglio definiti “universitari” dei quali abbiamo già trattato, tutti nominati discrezionalmente dall’Amministrazione in regime consociativo con gli IRRSAE e le associazioni professionali “dependances” dei sindacati firmatari di questo contratto, al massimo con l’aggiunta di quanti abbiano già superato l’esame (l’élite perpetua se stessa). Tali commissioni non sono, naturalmente, sottoposte ad alcun controllo della base, né si tratta di organismi elettivi come nel caso di strutture analoghe presenti negli Ordini Professionali. E’ evidente che l’Unicobas, PERALTRO IMPEGNATO NELLA CAMPA- GNA PER LA CREAZIONE DELL’ORDINE DEI DOCENTI, molto critico rispetto all’operazione, provvederà a pubblicare i nominativi dei membri delle commissioni, avendo cura di sottolinearne gli aspetti meno pubblicizzati. In particolare, la provenienza sindacale di ognuno dei personaggi in questione, così che sia possibile vaticinare preventi- vamente sull’equa distribuzione proporzionale dei posti destinati ai fortunati “superdocenti”.
Il Contratto Integrativo prevede la costituzione di una commissione per ogni distretto scolastico con a disposizione dieci punti complessivi. Due punti e mezzo per valutare il curricolo (validato presumibilmente dal comitato di valutazione eletto dal Collegio dei Docenti); altrettanti punti per la valutazione di una scheda informatica elaborata sui logos della “autonomia” da quel Vertecchi - resosi famoso per il cosiddetto
tale attività); b) scioperi che superino complessivamente il limite di 40 ore annue
individuali per le scuole materne ed elementari, equivalenti ad 8 gg. per anno scolastico, e
di 60 ore, equivalenti a 12 gg. negli altri ordini e gradi. La differenziazione fra scuola dell’infanzia ed elementare da una parte e gli altri ordini e gradi dall’altra, tradisce, da parte degli estensori e dei sottoscrittori di questo regolamento, l’idea di una scuola di base concepita in funzione meramente custodialistica, creando una disparità assolutamente inaccettabile; c) scioperi che superino i 2 gg. consecutivi due giorni consecutivi anche se
trattasi di sciopero breve od orario. Tra un’azione e la successiva deve intercorrere un
intervallo di almeno sette giorni. In questo modo si impedisce, di fatto, un’azione incisiva di astensione dal lavoro. Inoltre, pare assolutamente assurdo vietare persino l’attuazione di scioperi orari per più di due giorni consecutivi; d) gli scioperi orari possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione con riferimento all’orario di
apertura dell’istituzione scolastica. In caso di organizzazione su più turni lo sciopero può essere effettuato soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno. Se le attività si protraggono in orario pomeridiano, lo sciopero sarà effettuabile nella prima ora del turno
antimeridiano o nell’ultima del turno pomeridiano. Sono effettuabili scioperi orari solo nella prima o nell’ultima ora di attività educative e di servizio per i Capi d’Istituto ed il personale ATA. Al fine del computo del monte ore annuale di sciopero possibile, cinque
ore corrispondono ad una giornata. Non sono effettuabili due ore continuative di sciopero perché, in tal caso, la trattenuta verrebbe operata per l’intero giorno di servizio: questo il CCNL non lo afferma e si tratta di una norma palesemente illegittima invalsa, nel comparto scuola, dai tempi del famigerato decreto del Ministro Xxxxxx Xxxxxxxx sulla cosiddetta “ultrattività”; e) le azioni di sciopero del personale amministrativo e di quello
che garantisce l’ingresso nelle istituzioni scolastiche, se “effettuati in concomitanza con le
iscrizioni degli alunni” non potranno comportare un differimento, superiore a tre giorni, di tali operazioni (per le scadenze si tiene conto delle disposizioni ministeriali); f) possono effettuarsi azioni di sciopero in concomitanza con gli scrutini del primo quadrimestre o
del primo trimestre, purché queste non differiscano la conclusione degli stessi per più di
cinque giorni “rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico”. Va tenuto presente che il calendario scolastico fissa anche delle date relativamente all’inizio delle operazioni, e che gli scrutini non possono, quindi, venire anticipati dai Capi di Istituto per sottrarli alle azioni di sciopero. In caso lo sciopero degli scrutini venga indetto da più XX.XX, di modo che si vada a coprire un periodo superiore ai cinque giorni, i docenti che partecipano al blocco degli scrutini, non sono sanzionabili se non hanno scioperato per più di cinque giorni. Va, infine, tenuto presente che i Capi di Istituto non possono comunque operare sugli scrutini in assenza di uno o più docenti, essendo sempre richiesto il “collegio perfetto”, né compete loro la precettazione dei docenti in sciopero o la sostituzione delle loro funzioni, poiché gli unici soggetti che hanno facoltà di disporre in tal senso, sono i Prefetti su esclusivo mandato del Ministro per la Funzione Pubblica. In assenza di un ordinanza di tale Ministero, avallata dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, cosa che interviene solo se l’indizione di sciopero supera i cinque giorni, i capi di Istituto non hanno alcun potere d’intervento; g) possono effettuarsi azioni di sciopero in concomitanza con gli scrutini finali, purché queste non differiscano la conclusione degli stessi per più di cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico. Questo contratto recepisce le forti proteste contro le disposizioni precedenti che vietavano
Commi 1 e 2 - Proclamazioni di sciopero. Le XX.XX. sono tenute ad indire scioperi nazionali presso il MPI e il Ministero per la Funzione Pubblica e scioperi di carattere locale, anche di singolo Istituto, presso i relativi Provveditorati agli Studi competenti. L’eventuale revoca di azioni di sciopero segue la stessa prassi.
Scioperi validi solo per il comparto scuola vanno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo. Scioperi intercompartimentali con almeno dieci giorni di anticipo.
Il MPI ed i Provveditorati agli Studi sono tassativamente tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata, la notizia dello sciopero, i tempi, le modalità ed anche l’eventuale revoca e devono assicurarsi “che gli organi d’informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi”.
La L. 146/90 fa obbligo esplicito al MPI ed ai Provveditorati (non alle XX.XX.) di trasmettere immediatamente l’indizione di sciopero emanata dalle XX.XX interessate di modo che giunga a tutte le scuole almeno dieci giorni prima dell’effettuazione dello sciopero stesso. I capi d’Istituto, e non i lavoratori, hanno parimenti l’obbligo di avvertire famiglie ed alunni. Per i trasgressori sono previste sanzioni disciplinari ed ammende che variano da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di duemilioni.
Richiamo di norme generali. In caso di sciopero orario o dell’intera giornata, le classi degli insegnanti aderenti allo sciopero vanno dismesse. Se, nonostante l’avviso alle famiglie, alunni minori si presentino ugualmente a scuola, essi, se accompagnati, vanno respinti. Disposizioni in merito vanno date al portiere. In caso contrario, se sono soli, vanno accolti, ma non si può disporre per loro altro che mere forme di vigilanza. A tal fine, dal momento che non si possono dividere classi e sezioni al di fuori di quanto stabilito dal Progetto d’Istituto, la vigilanza va assicurata tramite personale a disposizione, anche perché l’inserimento in altre classi surrogherebbe la lezione perduta con un’altra. La vigilanza può essere assicurata anche da qualsiasi maggiorenne in servizio nel plesso scolastico, il cui mansionario contempli l’onere della vigilanza. In caso di sciopero della prima ora, le classi interessate entreranno alla seconda ora. Nel caso di sciopero dell’ul- tima ora, le medesime verranno dimesse con un’ora di anticipo. Qualora sulla medesima classe insistano più docenti in contemporaneità nella prima ora o nell’ultima ora ed uno dei due non scioperi, la classe entrerà regolarmente o non uscirà anticipatamente, ma la lezione di competenza dell’insegnante assente per sciopero non potrà essere svolta dall’altro, il quale per le materie di competenza del collega, dovrà limitarsi alla mera vigilanza. Non può quindi, in nessun caso, surrogarsi la lezione degli insegnanti in sciopero, perché ciò vanificherebbe lo sciopero stesso e comporterebbe un comporta- mento antisindacale nella accezione sanzionata dall’art. 28 della L. 300/70.
Comma 3 - Scioperi considerati illegittimi: a) scioperi a tempo indeterminato (in tal modo si rende impossibile, ad esempio, l’attuazione di scioperi sulle attività non d’insegnamento, quali collegi dei docenti, programmazioni, etc., perché è richiesta la data esatta dell’azione di sciopero ed è improponibile che il sindacato possa conoscere la calendarizzazione delle attività collegiali di ogni scuola d’Italia, cosa invece statuita al punto d del comma 3 del presente articolo. In ogni caso, uno sciopero dell’intera giornata all’interno della quale cada un’attività collegiale, copre anche l’astensione dal lavoro per
“aggiornamento a distanza” - che, pur lontano dal mondo della scuola, usufruisce, grazie al recente contratto, di indubbi vantaggi; i rimanenti cinque punti sono destinati alla “prova in situazione” o alla presentazione di una unità didattica. Quest’ultimo passaggio merita un approfondimento. Risulta evidente che, per chi è capace di insegnare, è preferibile una valutazione di merito relativa alla pratica, piuttosto che una prova meramente accademica. Le competenze in campo metodologico-didattico non si limitano, certamente, a quanto acquisito attraverso lo studio (eventuale) di testi e manuali, bensì richiedono capacità atte a realizzare quel rapporto “empatico” tra docente e discente che si intende come pre-requisito fondamentale. I problemi legati a tale “esame” sono relativi alla discrezionalità del “valutatore”. Cosa significa, ad esempio, giudicare l’ambito “relazionale”? La libertà d’insegnamento è omologabile a discrezionali elementi di metodo? A queste ed altre domande è difficile fornire risposte oggettivamente valide, almeno che non si voglia seguire pedissequamente alcune delle corbellerie sancite, ad esempio, nella Carta dei Servizi, vergognosamente riattualizzata dal Contratto, ove lo studente veniva definito come “cliente” ed il cliente, si sa, “ha sempre ragione”.....
Tornando alla prova d’esame va poi segnalato che per quanti non possiedano eventual- mente le sopracitate capacità, è pronto l’escamotage che relega l’attribuzione del punteg- gio alla produzione (da parte di chi?) di una unità didattica Vedremo, così, fiorire il
mercato di testi preconfezionati atti a suggerire il “viatico” per il superamento del concorso per i “seimilionisti”.
Vediamo, in dettaglio, come argomenta la bozza di decreto del Ministro.
Ordinanza Ministeriale
(Bozza alla firma del Ministro della PI)
Sviluppo della Professionalità Docente
Art. 29 CCNL Scuola 1999 e art. 38 CCNI Scuola 1999
VISTO l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999
e l'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo il 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento econo- mico accessorio connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeter- minato con almeno dieci anni di anzianità nel ruolo;
VISTO in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, che prevede una procedura selettiva, ai fini dell'assegnazione della maggiorazione retributiva;
VISTO il D.M. con cui sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, prevista per l'assegnazione del trattamento economico accessorio;
VISTO il D.M. con cui sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli Provvedito- rati, sulla base del numero dei docenti in servizio e in proporzione al 20% del numero complessivo degli stessi; RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità, ai fini della partecipazione alle suddette procedure selet- tive;
O R D I N A
Art. 1
Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole
Il Provveditore agli studi, sulla base delle domande di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a cia- scuno dei quali assegna tra i 300 e i 500 partecipanti.
Il Provveditore agli studi ripartisce le risorse assegnate alla Provincia ai sensi del D.M. citato in premessa, tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno dei quali le risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti di ruolo in servizio nelle scuole comprese nel gruppo e, comunque, con l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione provinciale.
Art. 2
Indizione procedura
E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni
ordine e grado, con dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio.
Art. 3
Requisiti di ammissione
I docenti e gli educatori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presenta- zione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano in servizio, al 31 dicembre 1999, nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane al- l'estero e nelle istituzioni educative, sono ammessi a partecipare alla selezione in parola.
Art. 4
Articolazione della procedura
La procedura di cui all'art. 2 si articola in tre fasi distinte, in sequenza, a conclusione delle quali viene attri- buito un punteggio complessivo di 100 punti, suddivisi come segue:
I fase
Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 297/ 1994.
II fase
Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel D.M. citato in premessa. A tale prova, il cui riscontro inizia entro i
15 giorni successivi al suo svolgimento, viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti.
tuto, la cui dichiarazione è obbligatoria. Ciò appare una forzatura illegale, anche perché il Capo d’Istituto è l’unico che, in caso scioperi, viene sostituito d’ufficio nell’ordine: dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio. E’ evidente come questo nullifichi il diritto di sciopero dei capi d’Istituto. Il diritto di sciopero, costituzio- nalmente garantito, è un diritto indisponibile ed universale: per tale motivo ne sono titolari tutti i lavoratori, inclusi quelli nell’anno di prova, così come anche i supplenti annuali o temporanei e gli insegnanti di religione. La non adesione allo sciopero intervenuta dopo una dichiarazione di adesione allo sciopero stesso “equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto o dal Provveditore agli Studi”. Tale disposizione che interviene per la prima volta con questo contratto, peggiora la situazione statuita precedentemente dal CCNL ‘95, tramite il quale si prevedeva la possibilità per il Capo d’Istituto di rifiutare un ripensamento dopo la dichiarazione volontaria di non adesione allo sciopero, ma non si dichiarava la stessa “offerta tardiva di prestazione di lavoro”. Chi scrive ritiene che il diritto di sciopero sia esercitabile anche qualora si sia determinata nel soggetto di diritto una revisione della precedente comunica- zione la quale, non a caso, non ha carattere prescrittivo, bensì volontario. In ogni caso, qualora si volesse evitare qualsiasi tipo di controversia, sarebbe d’uopo dichiarare, quanto prima, di aderire allo sciopero.
Comma 4 - Contingenti di personale di cui al comma 2
L’unico personale contingentabile dal capo d’Istituto è, secondo quanto dispone il comma 2, il personale ATA. Infatti, in caso di astensione dal lavoro in tempi non corrispondenti alle operazioni di scrutinio o di esame e per scioperi che non superino i due giorni consecutivi e che non siano intervenuti prima di sette giorni da uno sciopero precedente indetto dal medesimo sindacato e per un novero complessivo di giorni di sciopero che non superi gli otto per anno scolastico nella scuola dell’infanzia o elementare ed i dodici per le scuole medie e superiori, lo sciopero è palesemente legittimo. La dichiarazione eventuale di illegittimità interviene, peraltro, da parte della Commissione di Garanzia o del ministro per la Funzione Pubblica, l’unico titolato a precettare il personale docente. In parole povere, il capo d’Istituto ha il solo strumento del contingentamento, che contrattualmente è limitato al personale ATA e mai quello della precettazione.
Il contingentamento di cui al comma 2 viene deciso dal capo d’Istituto “sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione”, per cui il lavora- tore ATA che aderisce allo sciopero può essere contingentato solamente se tutti i suoi
xxxxxxxx, con pari mansioni, hanno parimenti aderito. Nel caso in cui non vi siano state dichiarazioni né di astensione, né di adesione allo sciopero, il contingentamento può essere effettuato, ma i soggetti individuati hanno comunque il diritto di esprimere entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di contingentamento, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione. Va ricordato che i nominativi del perso- nale contingentato devono essere comunicati direttamente agli interessati, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.
Tutti gli organi dell’Amministrazione, dal Ministro ai Provveditori, ai capi d’Istituto, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alle adesioni dopo l’effettuazione dello sciopero.
Art. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
Art. 2
Il numero delle unità di personale, appartenenti a ciascuna delle figure profes- sionali di cui al precedente art. l che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene determinato dal Capo di Istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui all'art. 6 del CCNL del 26 maggio l999.
Art. 3
l. A norma del comma 3 dell'art. 5l del decreto legislativo n. 29/l993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottopo- sta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'A.RA.N.
3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall'art. 2 comma 2 dell’allegato al CCNL del 26 maggio l999 del Comparto scuola sull'attuazione della legge l46/90 diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'appo- sizione del visto, da parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti (cfr. è stato sottoscritto).
4. Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai Capi di Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente previsto dall'art. 6 comma 5.
Comma 3 - Comunicazione volontaria adesione sciopero. I capi d’Istituto invitano in forma scritta il personale a dichiarare l’adesione allo sciopero indetto non più di dieci giorni dopo la proclamazione presso il MPI, in caso di scioperi del solo comparto scuola, o non più di cinque giorni dopo, per scioperi proclamati per più comparti. Richieste tardive sono nulle. Il personale ha diritto di non rispondere e la mancata risposta non può pregiudicare, in alcun modo, la titolarità di ogni singolo lavoratore di aderire allo sciopero in questione, infatti ogni singolo lavoratore può decidere di aderire allo sciopero anche il giorno stesso previsto per l’astensione dal lavoro e non è richiesta alcuna comunicazione obbligatoria dato che la mancata presenza in servizio, nel giorno dello sciopero, se non accompagnata da preavviso di indisposizione per malattia, deve venire rubricata automaticamente come adesione allo sciopero. Immediatamente, il Capo d’Isti- tuto valuta l’entità della riduzione del servizio scolastico: in caso non abbia alcuna comunicazione dai lavoratori tale valutazione, ovviamente, non può essere espletata. In presenza di comunicazioni volontarie, i Capi d’Istituto comunicano, cinque giorni prima l’effettuazione dello sciopero, al Provveditorato competente, in quale misura verrà sospeso il servizio. La comunicazione che “causa sciopero non si garantisce il servizio” deve, comunque, essere inviata alle famiglie tramite circolare del capo di istituto, con analogo preavviso di cinque giorni. L’onore non compete all’iniziativa dei lavoratori. Non sono ammesse deroghe, persino nel caso in cui tutti i lavoratori della scuola avessero dichiarato, volontariamente, di non aderire allo sciopero. Dalla comunicazione al Provve- ditore dovrà risultare anche l’eventuale adesione allo sciopero da parte del Capo d’Isti-
III fase
Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge me- diante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato può essere assegnata, su sua richiesta, la trattazione di un’unità didattica destinata agli alunni senza la presenza dei medesimi.
A tal fine, nel giorno che sarà fissato dal Ministero per la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione alternativa dell'unità didattica, dovranno farne esplicita richiesta.
La commissione formula il proprio giudizio assegnando alla discussione del curricolo, sulla base di criteri di omogeneità adottati in occasione del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del D.M citato un massimo di 25 punti e alla prova in situazione o alla trattazione alternativa dell'unità didattica fino al massimo di 50 punti.
A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura medesima.
Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello asse- gnato al territorio di competenza della commissione.
Art. 5
Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione alla procedura debbono essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato mo- dello A, che comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale redatto secondo le pre- scrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 403/98 entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordi-
xxxxx nella G.U., al capo di istituto della scuola di titolarità che provvederà a conservarle presso la scuola me- desima e ad inviare nei dieci giorni successivi al Provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candi- dati inclusi, quando previsto, nei settori e sottosettori.
I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero e quelli che hanno perso la titolarità, che intendono parte- cipare alla selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di titolarità.
Art. 6
Ammissibilità delle domande - Regolarizzazioni ed esclusioni
Non è ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva della firma del candidato.
E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete entro i dieci giorni successivi alla scadenza del ter- mine di presentazione delle domande medesime.
Viene a tal fine comunicato dal capo di istituto un termine per la regolarizzazione; in mancanza di adempi- mento si procede all'esclusione.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo la conclusione della prova selettiva, il Prov- veditore agli Studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del trattamento economico accessorio.
Art. 7
Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova
I Provveditori agli Studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni conte- nute nel D.M..........
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle di- stinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica.
In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura il Provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio uno o più gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. .
I provveditori agli studi avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e
siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza.
Art. 8
Ricorsi
Avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione è ammesso ricorso in opposizione al competente Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento stesso.
Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva, approvato dalla competente Autorità scola- stica, è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 68 del d.lvo n. 29 del 3 febbraio 1993.
A tal fine l'interessato ha titolo a prendere visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.
Art. 9
Comunicazioni
La prova strutturata nazionale, di cui alla seconda fase del precedente art. 4, si svolgerà il marzo 2000
Art. 10
Trattamento dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1966, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente procedura selettiva.
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indi- spensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività ammi- nistrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rap- porto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più collaboratori scolastici.
Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici appartenenti all'area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le attività connesse.
Per garantire la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola dell’impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della specifica abilitazione professionale.
Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dell’assistente del reparto o del labora- torio e del collaboratore scolastico per consentire l’accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: respon- sabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.
Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa
ALLEGATO - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
L’appendice contrattuale relativa alla legge cosiddetta di regolamentazione del diritto di sciopero ha, se non altro, il pregio di elencare con chiarezza tutte le disposizioni (e le storture) individuate dal legislatore e dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero istituita dalla L.146/90. La lettura di tali disposizioni é fondamentale.
Art. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Il primo articolo identifica a grandi linee quali sono i servizi pubblici da considerare essenziali. Parimenti illuminante é l’appendice ove si riporta integralmente l’art.1 della L.146/90. Il problema della regolamentazione del diritto di sciopero non é certo nel negare la necessità di una regolamentazione atta a tutelare la salute dei diritti minimi del cittadino. E’ un bene, ad esempio, che il malato possa trovare cure adeguate in un pronto soccorso anche in caso di sciopero. Altra cosa é comprimere il diritto di sciopero a tal punto che nelle scuole questo possa venire esercitato in maniera ridotta persino rispetto all’unità coronarica di un ospedale. L’accanimento con il quale la L.146/90 colpisce i lavoratori dell’istruzione tradisce, infatti, uno scopo diverso da quello apparentemente conclamato dal legislatore. Ne é dimostrazione attendibile, ad esempio, l’invenzione del paradosso del “bisogno primario” della pagella. Il fine è colpire il sindacalismo di base, nella scuola molto forte.
La cosa che si vuole, innanzitutto, evidenziare, ben al di là delle forzature specifiche relative alla funzione docente che vengono operate negli articoli che segui- ranno, é intanto la parificazione della Istituzione Scuola - e peraltro non si parla di Università - alla stregua dei cosiddetti servizi pubblici.
Art. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
Comma 1 - Vengono elencate, genericamente, le prestazioni da garantirsi. Nell’ordine: scrutini ed esami finali ed idoneità (ivi comprese le attività amministrative e di vigilanza connesse); vigilanza sui minori durante i servizi di refezione ove non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio; vigilanza di impianti ed apparecchiature ove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; conduzione, nelle aziende agricole, dei servizi relativi all’allevamento del be- stiame; raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici nocivi e radioattivi; adempimenti relativi al pagamento di stipendi e pensioni, per il tempo strettamente necessario; adempimenti relativi a cucina, mensa e vigilanza (anche notturna) nelle istituzioni educative.
Comma 2 - Contingentamento personale educativo ed ATA
Si riporta integralmente la Contrattazione Integrativa Nazionale chiusa l’8/10/99 tra MPI e XX.XX. CGIL, CISL, UIL e SNALS
Art. 1
In attuazione dell'art. 2, comma l, dell'accordo nazionale del settore della scuola per l'attuazione della legge l46/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.l (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio l999, le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di personale educativo ed ATA necessario ad assicurare nelle istituzioni
Decreto Ministeriale
(Bozza alla firma del Ministro della PI)
Sviluppo della Professionalità Docente
Art. 29 CCNL Scuola 1999 e art. 38 CCNI Scuola 1999
- CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI -
VISTO l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integra- tivo del C.C.N.L. sottoscritto il 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico connesso allo svi- luppo della professione docente per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci
anni di anzianità nel ruolo;
VISTO in particolare, il comma 10 del suddetto articolo 38, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istru- zione la competenza a definire i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, per la selezione del perso- nale docente delle scuole di ogni ordine e grado, e degli educatori dei convitti ed educandati, ai fini dell'asse- gnazione della maggiorazione retributiva;
RITENUTO di dover fissare per i componenti delle commissioni giudicatrici sopracitate specifici requisiti cul- turali, professionali e di servizio, coerenti con la specificità dell'istituto contrattuale, al fine di garantire mas- simo rigore e trasparenza alla procedura selettiva;
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
D E C R E T A
Art. 1
Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici per la procedura di individuazione del
personale docente cui assegnare un trattamento economico accessorio, in relazione alle professionalità acqui- site, debbono appartenere ai ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia, o ai ruoli degli
ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi d'istituto e appartenere o provenire dal settore scolastico o dall'area discipli- nare, come individuata nel successivo art. 7, per la quale si svolge la predetta procedura.
Può aspirare alla nomina anche il personale appartenente alle sopra distinte categorie, collocato a riposo da non più di tre anni alla data di indizione della procedura selettiva.
Art. 2
Possono aspirare ad essere nominati quali componenti le suddette commissioni giudicatrici:
- i docenti in attività di servizio, che abbiano partecipato con esito positivo alle prove, di cui agli
artt. 29 del CCNL e 38 del CCNI citati in premessa, e siano assegnatari del relativo trattamento eco- nomico accessorio;
- i docenti collocati a riposo da non più di 3 anni, alla data di indizione della procedura, che ab- biano svolto servizio per almeno 15 anni dopo la nomina in ruolo;
- il personale di cui all'articolo 1.
Art. 3
In aggiunta alle condizioni previste nel precedente art. 2 i docenti collocati a riposo, devono possedere almeno due dei seguenti titoli professionali e di cultura:
- esperienza professionale nel campo della ricerca didattica o disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della P.I.;
- pubblicazioni attinenti lo svolgimento della funzione docente anche in forma multimediale;
- inclusione in graduatoria di merito o vincita di concorso a cattedre per esami e titoli;
- titoli di specializzazione e/o di perfezionamento post lauream;
- dottorato di ricerca;
- diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli previsti per l'accesso all'ultimo ruolo di appartenenza;
- attività di coordinatore o docente in iniziative di formazione;
- membro di commissioni in altre procedure concorsuali;
- vincita del concorso per merito distinto.
Art. 4
Nella costituzione delle commissioni giudicatrici deve essere, possibilmente, assicurata la presenza di compo- nenti appartenenti a diverse categorie di aspiranti, previste dai precedenti articoli 1 e 2. In ogni caso deve es- sere garantita in esse la presenza di almeno un docente del comparto scuola in attività di servizio o in quie- scenza, come previsto dall'art. 2.
Art. 5
Costituiscono motivo di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. n. 492 del T.U. di cui al d.lvo. n. 297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall'art. n. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto
1933, per i docenti universitari.
Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilita- zione, di cui all'art. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina;
d) aver superato il settantesimo anno d'età al momento dell'inizio della procedura selettiva (art. n. 404 del T.U. n. 297/94);
e) essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o più concorrenti (art. 433 del T.U. n. 297/94).
Art. 6
La nomina delle commissioni giudicatrici è effettuata dai Provveditori agli studi, attingendo i nominativi dagli elenchi formulati sulla base delle domande pervenute entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gaz- zetta Ufficiale, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 1, 2 e. 3 e tenendo in particolare conto le esperienze pro- fessionali maturate nel campo della valutazione.
I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici, prima di assumere le funzioni, debbono frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 38 del CCNI e organizzato dal Ministero della P.I.
Art. 7
Le commissioni giudicatrici sono costituite per gruppi di scuole e per aree disciplinari.
Le commissioni di scuola materna sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti, provenienti dai ruoli della scuola materna.
Le commissioni giudicatrici della scuola elementare sono costituite da tre membri, un Presidente e due compo- nenti, provenienti dai ruoli della scuola elementare.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria di I grado sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti, provenienti dai ruoli della scuola media, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di
concorso presenti per ciascuno dei sottoelencati sottosettori, nell'area disciplinare linguistico-storico-artistico- espressiva:
I) linguistico-espressivo
II) artistico-musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei seguenti sottosettori:
I) scientifico
II) tecnico
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria superiore sono costituite da cinque membri, un Presidente
diritto a tutte le nomine che le spettano, conservandone validità ai fini giuridici (solo per il punteggio delle graduatorie per le supplenze). Tali periodi sono riscattabili (ai sensi della L. 29/97) ai fini pensionistici ma non per la futura ricostruzione di carriera. La lavoratrice madre con contratto a tempo determinato, può usufruire di 6 mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, limitatamente alla vigenza del contratto. Il pagamento è limitato al 30% della retribuzione ordinaria. Entro il terzo anno di vita del bambino, si può chiedere un mese di assenza per malattia del figlio pagabile al 100%. Si può chiedere altresì l’astensione facoltativa per tutto il periodo (secondo e terzo anno di vita del bambino), senza assegni, riscattabili solo ai fini pensionistici ai sensi della
L. 29/97. Ovviamente la domanda va reiterata in costanza di contratto a tempo determi- nato. Entro il primo anno di vita del figlio, si può chiedere la riduzione d’orario per allattamento: per il personale ATA per due ore giornaliere, per il personale docente solo per un’ora, lo stipendio non subisce alcuna contrazione se in costanza di rapporto d’impiego. Gli istituti relativi ad allattamento ed astensione facoltativa, sono fruibili, in alternativa, anche dal padre. Per le adozioni valgono le norme previste per l’astensione obbligatoria per puerperio, nonché per astensione facoltativa ed allattamento. Tutti gli istituti sin qui trattati valgono anche per gli IRC temporanei di prima nomina, e prima della ricostruzione che dà luogo all’adeguamento stipendiale sull’anzianità di servizio (quinto anno).
Le ferie del personale precario sono proporzionali al servizio prestato (coefficiente di 2.66 gg. ogni 300 gg. maturati di lavoro, comprese festività retribuite).
Art. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Quest’articolo si premura di salvaguardare la posizione delle centinaia di distac- cati sindacali retribuiti dall’Amministrazione (all’Unicobas non ne viene concesso nean- che uno), di funzionari collocati in aspettativa retribuita dal sindacato (ulteriore diritto tolto, nel ‘98, all’Unicobas), dei mille comandati per progetti relativi ad associazioni professionali, affinché non solo venga ribadito che tali prestazioni valgono ad ogni fine contrattuale (compreso l’accesso ai concorsi per “superdocente seimilionista”), ma anche il diritto di questo personale ad accedere ai compensi accessori, così come regolamentato da contrattazione integrativa.
non rientranti nel part-time di docenti o ATA con contratto a tempo indeterminato. La nomina su tale servizio deve essere disposta dal capo di istituto, tranne nel caso in cui in una stessa istituzione scolastica insistano più part-time per un numero equivalente a cattedre intere o a un posto ATA (poiché in tale occasione la competenza della nomina a tempo determinato è del Provveditore agli studi).
Legge 104/92 (tutela dei lavoratori portatori di handicap). Docenti ed ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. Portatori di handicap con un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi (dal 67% in su), certificati dalla competente ASL quali beneficiari della L 104/92, art. 21 - handicap grave, hanno diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per 3 gg. al mese, senza produrre alcuna giustificazione o certificazione al capo di istituto, fornendo unicamente preventiva comunicazione. Lo stesso personale non può essere in alcun caso dichiarato soprannumerario, poiché è escluso dalla graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. Altresì ha la precedenza assoluta sui trasferimenti nel caso lo richieda (scripta manent). I lavoratori che assistano un parente o affine, sino al terzo grado, purché convivente, portatore di handicap al 100%, riconosciuto dalla competente ASL beneficiario della L. 104/92, art. 33 - handicap grave, hanno gli stessi diritti dei portatori di handicap..
Per il personale precario, docente ed ATA, se nominato dal capo di istituto, il diritto alla retribuzione è di 30 gg. pagati al 50%, dopodiché perde anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale precario assunto dal Provveditore per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto al 100% della retribuzione nel primo mese di assenza, ed al 50% nel secondo e terzo mese, nonché alla conservazione del posto per un ulteriore periodo non superiore a 9 mesi in un triennio (senza assegni). Tale istituto è però aleatorio, poiché fornisce solo il diritto a riprendere servizio nel caso in cui la durata della nomina lo consenta: si ricorda infatti che tali periodi non valgono né ai fini economici, né ai fini giuridici (per una futura ricostruzione della carriera o per la maturazione del punteggio per le graduatorie delle supplenze) o pensionistici. Viceversa, le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio (cfr. il vigente art. 25 CCNL ‘95, comma 9).
Al personale precario di qualsiasi tipologia sono concessi un massimo di 6 gg. di permesso per partecipazione ad esami e concorsi, per lutto, per motivi personali o di famiglia, per ferie anticipate, ma senza retribuzione alcuna, a tutti gli effetti non validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (cfr. i vigenti comma 10 art. 25 e commi 1 e 2 art. 21 CCNL ‘95). Il lavoratore con contratto a tempo determinato, docente ed ATA, ha diritto, “entro i limiti della durata del rapporto”, a gg.15 retribuiti per matrimonio, che non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Per le lavoratrici madri assunte con contratto a tempo determinato, la L. 1204/71 garantisce l’assegno per l’indennità di maternità, gestazione e puerperio se abbiano prestato servizio almeno per un giorno nei 60 gg. antecedenti l’interdizione obbligatoria per gestazione. Occorre ricordare che va prodotta esplicita domanda al capo di istituto, entro i 30 gg. successivi l’interdizione obbligatoria, sia per gestazione che per puerperio. Esiste anche l’istituto dell’interdizione anticipata per complicanze della gestazione: anche in questo caso, se la dipendente, avendo prestato un giorno di servizio, non può più prestare servizio sino all’interdizione obbligatoria, ha diritto (sempre a richiesta) all’asse- gno dell’indennità di maternità. La precaria in gestazione o puerperio, ha comunque
e quattro componenti, provenienti dai ruoli della scuola secondaria superiore, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti, per ciascuno dei seguenti sottosettori, nell'area linguistico-storico- filosofico-artistico-espressiva:
I) letterario
II) artistico
III) storico-filosofico
IV) musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati:
I) discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali
II) discipline tecnologiche
III) discipline economico-amministrative
IV) discipline chimico-agrarie.
Nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze per la valutazione di do- centi titolari di specifiche classi di concorso, il Presidente procede alla nomina di membri aggregati con i re- quisiti professionali necessari, che esplicano la loro attività limitatamente alla fase di valutazione della prova in situazione o simulata.
Art. 8
Ai fini della nomina dei componenti le commissioni giudicatrici e della definizione delle aree disciplinari, pre- viste dall'art. 38 del contratto integrativo citato in premessa, si ripartiscono le classi di concorso nel modo se- guente:
I AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA PER LA SCUOLA MEDIA:
Sottosettore linguistico-espressivo :
Classi 00/X - 00/X
Xxxxxxxxxxxx artistico-musicale :
Classi 28/A - 32/A
Il AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA MEDIA:
Sottosettore scientifico :
CL. 59/A
Sottosettore tecnico :
Classi 30/A - 33/A
III AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO ESPRESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
Sottosettore linguistico espressivo :
Classi 44/A - 46/A - 50/A - 51/A - 52/A - 61/A Classe 3/ C
Sottosettore storico-filosofico :
Classi 36/A - 37/A - 73/A Classe 45/C
Sottosettore artistico :
Classi 3/A - 4/A - 5/A - 6/A - 7/A - 8/A - 9/A - 10/A - 18/A - 21/A - 22/A - 24/A - 25/A- 27/A
Classi 6/C - 7/C - 10/C - 12/C - 33/C - 38/C - 49/C
Classi 1/D - 2/D- 3/D -4/D - 5/D - 6/D - 7/D - 8/D - 9/D - 10/D - 11/D - 12/D -13/D -14/D - 15/D - 16/D - 17/D - 18/D - 19/D - 20/D - 21/D
Sottosettore musicale :
Classe 31 /A
IV AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
Sottosettore scienze matematiche, fisiche, geografiche e naturali :
Classi 2/A - 29/A - 38/A - 39/A - 40/A - 47/A - 48/A - 49/A - 54/A - 60/A
Classi 20/C - 28/C - 29/C 35/C - 44/C:
Sottosettore chimico-agrario:
Classi 12/A- 13/A- 57/A- 58/A- 74/A Classi 5/C - 24/C
Sottosettore discipline tecnologiche:
classi 1/A - 11/A - 14/A - 15/A - 16/A - 20/A - 23/A - 34/A - 35/A - 42/A - 53/A - 55/A - 56/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 66/A - 67/A - 68/A - 69/A - 70/A - 71/A - 72/A
Classi 1/C - 2/C - 4/C - 8/C - 9/C - 13/C - 14/C - 16/C - 17/C - 18/C -19/C -21/C -22/C -23/C -
25/C - 26/C -27/C - 30/C - 31 /C - 32/C - 34/C - 36/C - 37/C - 39/C - 4O/C - 41/C - 42/C - 43/C -
46/C - 47/C - 48/C
Classe 22/D
Sottosettore economico-amministrativo : Classi 17/A - 19/A - 75/A - 76/A
Classi 11/C - 15/C - 50/C - 51/C - 52/C.
donatori di sangue. Rimane, come sempre, il diritto a partecipare a cause e processi in qualsiasi veste, anche in caso di nomina in qualità di giudice popolare, con retribuzione piena.
Per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato si ricorda che l’astensione facoltativa entro l’anno di vita del bambino può essere al massimo di 6 mesi. La retribuzione spettante è del 100% il primo mese, e del 30% per il restante periodo. Entro il terzo anno di vita del bambino, si può chiedere un mese di assenza per malattia del figlio pagabile al 100%. Si può chiedere altresì l’astensione facoltativa per tutto il periodo (secondo e terzo anno di vita del bambino), senza assegni, riscattabili solo ai fini pensionistici ai sensi della L. 29/97. Entro il primo anno di vita del figlio, si può chiedere la riduzione d’orario per allattamento: per il personale ATA per due ore giornaliere, per il personale docente solo per un’ora, lo stipendio non subisce alcuna contrazione. Gli istituti relativi ad allattamento ed astensione facoltativa, sono fruibili, in alternativa, anche dal padre. Per le adozioni valgono le norme previste per l’astensione obbligatoria per puerperio, nonché per astensione facoltativa ed allattamento. Tutti gli istituti sin qui trattati valgono anche per gli IRC.
Infortuni sul luogo di lavoro. Personale docente ed ATA, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato. I lavoratori della scuola che incorrono in infortunio sul lavoro hanno diritto ad un periodo di riposo sino alla completa guarigione (vd. prognosi certificata). Per tale periodo di assenza spetta l’intera retribuzione e lo stesso non è da calcolarsi nei 18 mesi di malattia fruibili nel triennio. Ai fini del riconoscimento del danno per causa di servizio e del relativo equo indennizzo, il dipendente, entro 6 mesi dall’infortunio, deve chiedere al capo di istituto (con domanda scritta) di essere sottoposto a visita medico-collegiale presso la propria ASL. Stessa procedura vale per il personale precario.
Part-time (docenti ed ATA). Il personale con contratto a tempo indeterminato può chiedere sin dall’assunzione di essere collocato in part-time. La domanda deve essere presentata dopo l’uscita della circolare annuale del Provveditore (generalmente mesi di febbraio - marzo). La durata di tale contratto è necessariamente biennale. La riduzione del rapporto di lavoro può raggiungere al minimo il 50% dell’orario ordinario di lezione su base settimanale (analogamente, per gli ATA vd. orario settimanale di servizio). Può essere organizzato in senso orizzontale (diminuzione d’orario giornaliera per tutta la settimana) o verticale (riduzione dei giorni di lavoro rispetto alla settimana o dei mesi rispetto all’anno). La retribuzione è proporzionale all’orario svolto: per i docenti si fa riferimento alle sole ore di lezione (non vi sono ore a disposizione; quelle relative agli OOCC sono proporzionali all’orario di lavoro svolto. Nel caso si sia optato per il part-time verticale, il docente è tenuto a partecipare alle ore relative agli OOCC solo nei giorni in cui presta servizio. E’ comunque richiesta in ogni caso la partecipazione agli scrutini.). Gli effetti pensionistici sono da valutarsi sempre proporzionalmente. I periodi non coperti dal part-time sono riscattabili ai fini pensionistici, sempre ai sensi della L. 29/97. Il personale docente in part-time (anche di origine sindacale) non può venire nominato funzione obiettivo. Analogamente la figura aggiuntiva ATA non può essere in part-time. Per il part-time non sono proponibili riduzioni ulteriori d’orario, tranne che per i casi previsti da leggi speciali come la L 1204/71. Il personale precario non può fruire dell’istituto del part-time, ma può essere nominato per coprire le ore a completamento,
Un’altra novità riguarda le ferie non godute (per il personale ATA e direttivo): queste possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo e non più entro il mese di febbraio.
In caso di interruzione delle ferie a causa di malattia, le stesse possono venire recuperate. Lo dispone il punto A del presente articolo del CCNL. “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didat- tica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale ATA può fruire delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo, non oltre il mese aprile”. La cosa è completata dal Comma 13 dell’art. 19 del CCNL ‘95, rimasto vigente: “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni L’amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.”
Per le ferie, va ricordato che rimane in vigore il vergognoso comma 3 dell’art. 19 del CCNL ‘95, che dispone che per i primi 3 anni dall’assunzione i dipendenti della scuola hanno diritto ad un numero ridotto di ferie (30 gg., anziché 32). A questi giorni, vanno aggiunti, per tutti, i 4 giorni delle festività soppresse. Tali giorni possono essere goduti dal personale Direttivo ed ATA in qualsiasi periodo dell’anno (tranne i periodi critici già segnalati). Il personale docente ha diritto indiscusso a fruirne nel periodo di chiusura della scuola agli alunni. Generalmente si consiglia di approvare delibere dei Collegi dei Docenti che aggancino i 4 gg. alle ferie estive, in particolare nei primi giorni di Settembre. Il singolo docente può comunque scegliere di riservarsi la fruizione dei 4 gg. anche in altri periodi dell’anno solare ove la compatibilità con gli oneri di servizio lo consenta. Nel caso la fruizione richiesta sia stata negata per motivi di servizio, a fine anno solare deve venire effettuato il pagamento dei giorni non goduti (si consiglia ovviamente di produrre richiesta scritta).
Si ricorda, per quanto attiene alle ferie anticipate per il personale docente (6 gg.), che le stesse possono essere richieste ai sensi del vigente art. 21 CCNL ‘95, comma 2, e computate come permessi per motivi personali o di famiglia con sostituzione tramite personale a disposizione o, in assenza di questo, personale supplente. Vanno documentati tramite autocertificazione. Non sono quindi dipendenti dall’assenza di aggravio di spesa, ma dovuti al dipendente (vd. la casistica di cui al prossimo capoverso). Viceversa, se richiesti come ferie anticipate, devono venire concessi, ma solo a condizione che vi sia personale a disposizione.
Rimangono poi 3 gg. per motivi personali o familiari, il cui godimento non è affatto discrezionale (periodi relativi alla valutazione ed agli esami, a parte). Vale a dire che devono venire concessi anche se ciò comportasse la nomina di personale supplente e possono venire documentati anche al rientro o autocertificati. Si segnala che non si tratta di “gravi motivi”, bensì di normali motivi anche solo a carattere personale. Vi sono infine 3 gg. per ogni lutto entro il secondo grado di parentela ed affini (entro il primo grado), 8 gg. per concorsi ed esami (compresi viaggi relativi), 15 gg. per matrimonio, 1 gg. per i
In mancanza di aspiranti alla nomina dello specifico sottosettore si attinge agli elenchi dei docenti appartenenti agli altri sottosettori compresi, comunque, nell'area disciplinare.
Art. 9
Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, alla costituzione delle commissioni giudicatrici per la selezione del personale dei convitti ed educandati.
Qualora in relazione al numero di candidati alla procedura di selezione, gli elenchi predisposti dai Provveditori agli studi non consentano di costituire commissioni giudicatrici per tutte le aree sopra indicate, il Ministro si riserva di integrare i criteri contenuti nel presente decreto.
Decreto Ministeriale
(Bozza alla firma del Ministro della PI)
Sviluppo della Professionalità Docente
Art. 29 CCNL Scuola 1999 e art. 38 CCNI Scuola 1999
- CONTENUTI DELLA PROVA STRUTTURATA A LIVELLO NAZIONALE -
VISTO l’art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l’art. 38 del contratto collet- tivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di anzianità nel ruolo;
VISTO in particolare, il comma 6 del suddetto articolo 38, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione la competenza a definire i contenuti della prova strutturata, per la selezione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell’assegnazione della maggiorazione retributiva;
RITENUTO di dover fissare i criteri di svolgimento di detta prova selettiva, al fine di accertare le conoscenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento;
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
DECRETA
Articolo unico
Sono approvati i contenuti della prova strutturata relativa alla selezione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, delle Accademie e dei Conservatori di musica e degli educatori dei Convitti e degli Edu- candati, con almeno dieci anni di anzianità, cui assegnare il trattamento economico accessorio, ai sensi del- l’art. 38 del contratto integrativo al C.C.N.L., citato in premessa.
I programmi e le modalità di svolgimento della prova strutturata sono allegati al presente decreto.
ALLEGATO
PROYA STRUTTURATA NAZIONALE
La prova strutturata a carattere nazionale è finalizzata all’accertamento delle competenze metodologiche- pedagogico-didattiche del candidato, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento
professionale relativo alle discipline d’insegnamento. Essa intende in particolare verificare il livello di compe- tenza raggiunto con l’attività di insegnamento nella classe.
La prova consiste nella risposta a quesiti a risposte multiple che verteranno sulle competenze specifiche con- nesse, nella scuola materna, con le diverse attività educative e i "campi" di esperienze e, nella scuola elemen- tare, sugli insegnamenti previsti dai programmi, oltre che sulle modalità di programmazione e organizzazione di tempi e spazi idonei allo svolgimento di attività curriculari ed extracurriculari.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i quesiti riguarderanno sia le competenze generali connesse agli elementi costitutivi di metodologie didattiche trasversali, sia le competenze specifiche collegate ai conte-
xxxx e alle implicazioni didattico-pedagogico-metodologiche delle discipline di insegnamento, che saranno rag- gruppate all’interno delle due seguenti aree omogenee e degli aspetti riguardanti l’aggiornamento delle disci-
xxxxx xxxxxxxx:
1. linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva;
2. scientifico-tecnica.
Nella prova saranno pertanto oggetto di verifica oltre gli aspetti più aggiornati ed innovativi dell’ambito disci- plinare, le competenze relative a:
- le modalità di raggiungimento degli obiettivi formulati in termini di conoscenze, competenze e capacità da far acquisire agli alunni (obiettivi pluridisciplinari, disciplinari specifici e trasversali
riferiti ad operazioni cognitive o pratico-strumentali non direttamente connesse a processi discipli- nari);
- l’articolazione dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari per la predisposizione di unità didatti- che o di moduli a scansione temporale o lungo percorsi formativi ipotizzati in coerenza con le carat- teristiche di livello e di attitudini degli allievi in relazione alle fasce d’età;
- le modalità di realizzazione di concrete interazioni docenti-alunni (lezione frontale, gruppi di la-
resta per molti aspetti in vigore, è il comma 8 bis. Il ricovero ospedaliero ed in day hospital, nonché le cure per fisioterapia per gravi patologie ed handicap dichiarati dalla competente ASL, patologie temporanee e/o permanenti, non rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia (18 mesi nel triennio) e sono retribuite al 100%. Ad esempio, rientrano fra le patologie certificabili, il diabete in forma grave, le cardiovasco- lari gravi, il cancro, l’epatite C, tubercolosi, sifilide, AIDS... Ma anche le “terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” (punto E), rientrano nel novero. Per tale variazione occorre ringraziare quanti si sono mossi per denunciare l’anticostituzionalità di una norma contrattuale (CCNL ‘95) che negava di fatto il diritto al lavoro per quanti fossero soggetti a malattie croniche, non garantendoli né per le terapie, né per le assenze ed esponendoli oltretutto al rischio dell’assenza di retribuzione e del licenziamento. In prima linea si sono schierati il nostro sindacato ed il Comitato “Ammalarsi non è una scelta” di Ciampino (Roma).
Il certificato medico per malattia deve pervenire in direzione/presidenza entro i 5 gg. successivi l’inizio della malattia (precedentemente il termine era disposto entro i 2gg. successivi) o all’eventuale prosecuzione della stessa (in caso il termine coincida con un giorno o un periodo festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo). Il certificato da prodursi non deve contenere la diagnosi, che è soggetta alle garanzie del diritto alla riservatezza ed alla privacy. Le visite fiscali non sono obbligatorie, ma discrezionali (punto G: ...“l’amministrazione di appartenenza può disporre il controllo”). Le fasce orarie entro le quali il dipendente deve essere reperibile sono le seguenti: h.
10.00 - 12.00; h. 17.00 - 19.00, sia per i giorni feriali che per quelli festivi. La visita di controllo non può essere disposta nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o convenzionate. Il dipendente è giustificato se si è dovuto recare dal proprio medico curante o se si è dovuto assentare per cure ed accertamenti, anche se in tal caso sarebbe tenuto a comunicare preventivamente all’istituzione scolastica la necessità di assentarsi dall’abitazione (tranne che in casi di forza maggiore).
Ricordiamo che il dipendente può usufruire, in un triennio, di 18 mesi per malattia, dei quali 9 pagati al 100% (con esclusione di ogni compenso accessorio, che compete invece, se a carattere fisso e continuativo - vd indennità di funzione per i capi di istituto e per i direttori amministrativi - per malattie superiori a 155 gg., in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero), 3 mesi retribuiti al 90% e 6 mesi al 50%. Il conteggio del triennio parte, con calcolo retroattivo, dall’ultimo episodio morboso. Il dipendente, terminato il periodo di 18 mesi, può chiedere ulteriori 6 mesi senza retribuzione per gravi patologie non riconducibili a quelle su menzionate.
Il dipendente ha diritto di fruire di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o per motivi di studio, sino ad un massimo di 12 mesi in un triennio (fruibili in un’unica soluzione o per periodi).
Da questo CCNL, anche i docenti di religione cattolica (IRC) ed i precari incaricati annuali del Provveditore, limitatamente alla durata dell’incarico, possono usufruire dell’aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e di studio.
Tutti i periodi non retribuiti, ivi compresi quelli per malattia, non sono valutabili ai fini della progressione economica di carriera (“gradoni”) ed ai fini pensionistici o per quanto attiene alla liquidazione/buonuscita INPDAP, a meno che il dipendente non riscatti tale periodo ai sensi della L. 29/97.
MINISTERIALI 26.146.300
AZIENDE AUTONOME 23.446.100
ENTI LOCALI 23.315.000
UFFICIALI GIUDIZIARI 23.061.800
DOC. ELEMENTARI 22.088.300
(*) Dal sesto posto in giù, la retribuzione pensionistica delle categorie penalizzate (sottoposte a privatizzazione del rapporto di lavoro) diminuirà drasticamente nel corso dei prossimi anni.
Art. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
Viene, finalmente, esplicitato il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita per i docenti dell’attuale scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia, impe- gnati in sezioni funzionanti a tempo pieno, a tempo prolungato o tramite moduli che prevedano la mensa per gli alunni. Ciò non di meno, il CCNL si fa scrupolo di ricordare che tale diritto vale unicamente per l’insegnante assegnato al turno pomeridiano, “derubricando” quindi quella “attenzione ai momenti non strettamente curricolari” che, almeno i nuovi programmi delle elementari (1985) raccomandavano.
Art. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Quest’istituto contrattuale vale solo per istituzioni scolastiche con “consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi”. Con soli 10 miliardi per tutto il territorio nazionale sarà altrettanto difficile che per le scuole insite in aree a rischio rispondere alle esigenze reali di tutte le istituzioni scolastiche che effettivamente avrebbero bisogno di un intervento specifico. Entro il 30 Ottobre ‘99 vengono individuate le scuole che corrispondano ai criteri rientranti nella categoria. Per l’erogazione di somme volte ad “una significativa maggiorazione del fondo, volta a sostenere la progettazione e le strategie necessarie all’accoglienza ed all’integrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi” (cfr. CCNI), verrano individuate, più o meno arbitrariamente, da amministrazione e sindacati firmatari, ben poche fra le scuole che ne avrebbero diritto. Per gli anni successivi entro il primo Marzo. Il fondo di Circolo/Istituto viene incrementato nella misura stabilita dal CCNI, la qual cosa consentirà di finanziare i progetti formativi richiesti per questa tipologia di scuole. Verrà elaborato un piano di specifica formazione del personale; verrà sostenuta la presenza di mediatori linguistici “attraverso convenzioni con gli Enti Locali”.
Art. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Gli articoli rimasti in vigore del CCNL precedente sono compresi in questo libro. Rimane la forte perplessità, già abbondantemente trattata, relativamente all’orario dei docenti. Perché l’orario del personale direttivo ed ATA viene ribadito, mentre quello dei docenti no? Le norme non espressamente abrogate “restano in vigore in quanto compati- bili”. La dizione sibillina non convince xxxxxxx. Vedi in proposito il capitolo relativo.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
L’unica variazione di rilievo rispetto al CCNL precedente, che su questa materia
voro, percorsi individualizzati);
- la programmazione ed attuazione di interventi di recupero, sostegno, integrazione e approfondi- mento;
- la predisposizione ed organizzazione di attività didattiche ed educative finalizzate all’orienta- mento;
- la individuazione e l’utilizzo di sussidi e strumenti, anche multimediali, in coerenza con le caratte- ristiche didattico-metodologiche delle attività educative e delle aree disciplinari interessate;
- la indicazione delle tipologie di prove di verifica della preparazione degli alunni (prove scritte, verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, prove grafiche, esercitazioni di laboratorio);
- la definizione dei criteri e degli strumenti della misurazione (punteggi e livelli della standardizza- zione) e della valutazione (indicatori e descrittori utilizzabili per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti);
- la dinamica dei processi di innovazione in atto nella scuola italiana (autonomia delle istituzioni scolastiche, elevamento dell’obbligo, introduzione dell’obbligo formativo, riforma degli ordina- menti degli studi).
- gli aspetti relazionali ed organizzativo-didattici nella scuola dell’autonomia.
La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dell’istruzione e in settori specifici strutturati in modo da consentire l’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche e dell’aggiorna- mento professionale nelle discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari costituiti all’interno delle due aree individuate. Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni co- muni e 70 ai settori specifici di riferimento.
Per la predisposizione della prova strutturata il Ministro si avvarrà della consulenza di agenzie fornite delle ne- cessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione.
I contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicano, con i necessari adatta- menti, alla prova strutturata relativa alla selezione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, nonché degli educatori dei Convitti e degli Educandati.
Infine, la differenziazione stipendiale prefigurata dallo screening effettuato tra- mite gli esami confligge con l’art.16 della L.300/70 “Trattamenti economici collettivi discriminatori”, che vieta espressamente la concessione di trattamenti economici di maggior favore per qualifiche analoghe. Inoltre, pare addirittura paradossale un contratto costruito in modo da configurare un aumento di 250.000 lire lorde mensili (1.800.000 lire l’anno) per “funzioni obiettivo” alle quali può essere richiesto, a discrezione del Collegio Docenti, un incremento d’orario, mentre si predetermina la possibilità di remunerazioni aggiuntive per sei milioni lordi l’anno (3.600.000 lire nette) dopo il superamento di un esame ai fini dell’esercizio della medesima professione, stessa qualifica e senza alcun incremento d’orario.
Pare quanto mai evidente la truffa operata ai danni di coloro i quali non abbiano già gli 11 anni richiesti (la truffa sui gradoni, contemplando lo scatto a Gennaio, impone una anno in più dei dieci sanciti dal CCNL). Attenzione. Innanzitutto i firmatari hanno deciso che non bastava l’inganno già operante sulla “ricostruzione della carriera”, per la quale si valutano appieno solo i primi 4 anni di quello che un tempo veniva definito “ruolo”, mentre gli anni successivi vengono ridotti. Xxxxxxxxx, infatti, 11 anni dall’assun- zione, cosicché chi è stato precario per 15 anni e sia stato assunto 5 anni fa, non ha 20 anni o 14 ca. (come avrebbe di ricostruzione di carriera) e deve aspettare ancora 6 anni per poter fare domanda solo per venire “esaminato” ai fini della “superdocenza”. Si sa che la cosa riguarda tutta una categoria il cui pregresso precario è di 8 anni di media pro-capite. Per quanti non abbiano il servizio richiesto si prospetta quindi un trattamento iper- paradossale. Cosa produrranno a fare la domanda per l’esame, visto che il 20% famoso sarà già saturato quando potranno presentarsi? Per loro non v’è alcuna possibilità di “progressione di carriera”, e... scusate se è poco!
Occorrerebbe, poi, chiedere ai firmatari del CCNL, cosa sarà bene rispondere al genitore dell’alunno-medio, allorquando pretendesse per il figlio lo spostamento di sezione, non avendo “super-docenti” nella sua classe. Questo è uno degli elementi più gravi di dequalificazione della categoria operato dal presente CCNL: fare apparire gli esclusi dal novero dei “seimilionisti” (fra i quali non possono certo annoverarsi neanche i precari, esclusi d’ufficio), come docenti di serie B!
In ogni caso, ammesso e non concesso che le procedure d’esame vengano messe in atto, FAR TUTTI DOMANDA (anche quelli che non raggiungano gli 11 anni) e FAR TUTTI RICORSO (tutti coloro i quali non venissero ammessi a sostenere le prove, così come i “bocciati”). I sei milioni annui spetterebbero a tutti, visto il misero livello retributivo italiano (per i ricorsi rivolgersi al nostro sindacato)!
SEZIONE III - PERSONALE ATA
(Articoli da 30 a 38)
ricordare che tale trattamento, non certo riservato, ad esempio, a docenti universitari, militari di carriera e magistrati (ai quali il personale docente era, un tempo, “agganciato”), è improprio già secondo la stessa Costituzione che, identificando nella scuola una istituzione (proprio come per l’Università), prevederebbe, invece, un trattamento auto- nomo e differenziato rispetto all’area dei “servizi”.
Procede la manovra di destrutturazione del sistema pensionistico, che ha già ridotto, di gran lunga, i propri benefici, aumentando i limiti richiesti per il pensionamento, sia in termini di età contributiva che anagrafica, nonché diminuito il quantum dell’inden- nità di quiescenza con il calcolo della stessa sull’intero iter lavorativo di tutti gli anni dal ‘93 in poi. L’obiettivo dichiarato del CCNL è quello di elevare la percentuale della quota di contribuzione dovuta dal lavoratore, prevedendo la creazione di un fondo integrativo e, parimenti, la trasformazione della buonuscita (oggi salario differito) in TFR (trattamento di fine rapporto), una cui quota, assai rilevante, verrà gestita direttamente dai sindacati “pronta-firma”, i quali realizzeranno, così, un ulteriore lucroso affare, dopo quello già consumato relativamente alla creazione dei CAAF. Il tutto tramite una nuova contratta- zione intercompartimentale fra le confederazioni tradizionali ed il Governo. Al momento, quali destinatari del fondo pensioni, vengono indicati i lavoratori che avranno aderito al fondo stesso. Per i nuovi assunti, il sistema diventerà automatico, senza possibilità di opzione. Tale disposizione viene indicata mentre non sono ancora stabiliti statuto, regolamento o scheda di adesione ed in assenza dello stesso accordo istitutivo del fondo pensione complementare.
Il personale della scuola, il quale non ha avuto, mai, accesso all’istituto della liquidazione anticipata, verrà cooptato in un sistema che di fatto, dopo aver ridotta l’entità delle pensioni, calcolate, per tutti gli anni dal ‘93 in poi, in base alla media dell’intero iter lavorativo (cosa che imporrà ai più giovani in servizio l’equivalente di una pensione sociale, non certo più calcolata sul parametro degli ultimi cinque anni di lavoro), ne ridurrà anche quella di ciò che, fino ad oggi, veniva chiamata liquidazione. Le categorie protette hanno ben diverso trattamento. Quegli stessi sindacati che esortavano il personale della scuola ad “accontentarsi” del 3.00-3.5% di “aumento” (contratto del ‘95), o dell’1.6% (presente CCNL), perché “non ci sono i soldi”, hanno infatti firmato contratti con aumenti medi del 10/11% per docenti universitari e dipendenti della Banca d’Italia, i quali, ad esempio, vanno in pensione con una retribuzione analoga all’ultimo stipendio.
A titolo esemplificativo, per dimostrare le disparità fra “lobby protette” e non, si produce un elenco del quantum medio pensionistico, differenziato per categoria.
RETRIBUZIONE PENSIONISTICA MEDIA ANNUA (fonte: Ragioneria Ge-
nerale Stato)
MAGISTRATI 112.621.000
DIP. ASL 48.908.500
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è suddiviso in quattro aree | MILITARI | 34.601.800 |
comprendenti ciascuna uno o più profili professionali. I profili professionali sono indivi- | POLIZIA | 31.757.700 |
duati dalla Tabella A, i requisiti culturali sono elencati nella Tabella B e le aree nella | DOC. UNIVERSITA’ | 30.125.600 |
Tabella C. | DOC. MEDIE E SUP. | 28.922.000 |
All’art.36 vengono individuati i criteri relativi alle retribuzioni accessorie ed alla | FERROVIE | 26.585.000 |
mente operative, è uno dei pochi passaggi felici dell’ultimo dicastero della Pubblica Istruzione).
Viene rivalutata la specificità professionale degli addetti al settore, tramite l’istituzione di una precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio, destinata a chi abbia maturato esperienza didattica in tale campo e/o frequentato corsi di formazione attinenti. Viene stabilito che l’articolazione dell’orario di lavoro frontale deve ricomprendere nel computo tutti i rapporti diretti con i discenti: attività di accoglienza ed ascolto ed analisi dei bisogni dei singoli. Al personale è garantita la tutela sanitaria a differenti livelli: informazione, prevenzione e controllo. Tramite contrattazione integra- tiva nazionale dovrebbe venire prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per questa tipologia di personale, che al momento non appare nell’integrativo, se non per l’aggiunta già disposta in passato di risorse economiche a livello di fondo d’Istituto per ogni cattedra attivata a livello dei centri territoriali permanenti. Le attività funzionali all’insegnamento rimangono quelle definite, per tutti i docenti, all’art.25.
Va, comunque, segnalata una carenza strutturale alla quale il CCNL non ha voluto porre rimedio: le circolari applicative del Ministro disponevano, nella creazione dei centri, la necessaria presenza di almeno quattro insegnanti elementari (provenienti dall’educazione per gli adulti o meno); in realtà, invece, la distribuzione dei posti, operata dai singoli Provveditorati in accordo con CGIL, CISL, UIL e SNALS, ha attuato una realtà ben diversa che ha assorbito tutti posti di scuola media delle vecchie 150 ore, mentre ha ridotto, di gran lunga, l’espansione delle cattedre di derivazione elementare ed ha subordinato i centri, prevalentemente, alle Presidenze di scuola media.
Artt. da 40 a 44 - PARTE ECONOMICA “STANDARD”
Questi articoli si spiegano da soli. Per quanto attiene agli aumenti della retribu- zione di base e dei nuovi stipendi, questi si possono ricavare agilmente dalle tabelle del CCNL e del CCNI. Rispetto alle disponibilità finanziarie ed alle loro fonti, i disposti contrattuali non fanno altro che indicare origini e finalità general-generiche immediata- mente riscontrabili. Per le sequenze contrattuali occorre dire semplicemente che il CCNL fa voto di definire entro il 30.6.99 istituti specifici e modalità applicative per alcuni segmenti di personale dimenticati: personale di Accademie e Conservatori; personale delle scuole italiane all’estero e delle istituzioni educative. Per quanto riguarda IRRSAE, CEDE e BDP, la dilazione nella trattativa è concepita come utile strumento promozionale.
Chiudono i voti sull’ultima contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro (la definitiva privatizzazione ed ulteriori elementi di destrutturazione contrattuale). Delle procedure di conciliazione ed arbitrato abbiamo già parlato altrove.
Art. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Viene istituito il Fondo Nazionale Pensioni complementari. Tale fondo potrà essere unificato a quello dei lavoratori appartenenti ad altri comparti, e ciò è un ulteriore passo verso l’impiegatizzazione, ormai palese e non più “strisciante”, del corpo docente e dei lavoratori della scuola. L’inserimento improprio del comparto scuola nel calderone del pubblico impiego - cosa contro la quale è, da sempre, impegnato il nostro sindacato - raggiunge qui un apice inaudito, dopo la vergognosa privatizzazione del rapporto di lavoro introdotta con il DL 29/93 e già disposta con il CCNL ‘95. Non sarà superfluo
costituzione di “crediti professionali” valutabili ai fini della mobilità. Con tale dispositivo viene trovato il modo per “flessibilizzare” al massimo le competenze di tutto il personale ATA con l’assegnazione di responsabilità ulteriori (art.32) e con l’adeguamento dell’ora- rio alle necessità del servizio (art.33).
Negli artt. 37 e 38 si fissano, en passant, elementi drastici e decisivi. I contingenti del personale ATA sono attribuiti “senza incrementi di spesa” (si procede con il sottodimensionamento degli organici). Si portano a compimento le procedure concor- suali interne, già programmate, ma nel frattempo, con la riduzione delle scuole dovuta al “dimensionamento” dell’Autonomia, i posti scarseggiano. Viene soppresso il profilo di aiutante cuoco. La determinazione dei posti relativi ai nuovi profili di Direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca, viene lasciata alla discrezionalità del Ministero. L’assistente di biblioteca viene retribuito come il responsabile amministra- tivo. Con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, si introduce il “cottimo” tramite le “collaborazioni plurime” presso altre scuole, senza esoneri nella scuola di servizio.
Art. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
Comma 2 - Passaggi di area. Sono consentiti passaggi del personale ATA “da un’area inferiore all’area immediatamente superiore”, per il tramite di procedimenti selettivi previa frequenza di corsi ad hoc disposti dall’Amministrazione, a seguito di contrattazione integrativa nazionale. A tali prove è ammesso anche il personale privo del titolo di studio previsto per il profilo professionale di destinazione, a condizione che questi sia in possesso di quello ricompreso nella Tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza “o che comunque vi abbia consentito, in passato, l’accesso” (art. 32, titolo A, punto b). Per quanto attiene al passaggio dalla qualifica di assistente amministrativo a quella di direttore dei servizi generali ed amministrativi, la specifica disciplina verrà definita più avanti, sotto il regime dell’autonomia, sempre in ambito di contrattazione integrativa nazionale.
I passaggi all’interno di una data area sono effettuabili tramite “percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti professionali e/o culturali richiesti”.
Tutti i passaggi sono possibili solo nei limiti della dotazione organica e nell’ali- quota di posti prevista.
Art. 33 - ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro massimo giornaliero viene innalzato a nove ore, con una pausa di trenta minuti (art.33, comma 3). Tale elemento piega alle esigenze identificate nell’ambito della cosiddetta autonomia l’espletamento dell’orario, ben oltre le sei ore di massima, che ormai rimangono solo un ricordo. L’unico elemento positivo, che non ricambia certo regimi d’orario articolati su più turni, oscillazioni e particolari gravosità, è la riduzione a trentacinque ore settimanali in presenza di turni particolarmente pesanti (art.33, comma 5). Tale riduzione, però, rimane aleatoria, dal momento che viene subordinata, nel suo realizzarsi, “alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario”, oppure tramite impossibili “stabili modifiche degli
assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento” (art.33, comma 5). Inoltre, la discrezionalità che apre tale definizione, consentirà disparità clientelari.
Artt. 34 e 35 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Con il regime dell’autonomia, dall'1.9.2000 è definito “nel quadro dell’unità di conduzione affidata al DS”, il ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado. I titoli richiesti sono indicati nella Tabella B del CCNL. In prima applicazione accedono a tale ruolo tutti gli attuali responsabili amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso di formazione con valutazione finale. A tale corso è ammesso anche il personale di cui all’art. 21 della L.463/78 che opti per il nuovo profilo professionale. Per coloro i quali siano in possesso di “esperienza professio- nale almeno decennale” in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore ammini- strativo e segretario ragioniere economo, maturata presso scuole già dotate di autonomia amministrativo-contabile, “possono essere previsti corsi formativi abbreviati, ferma re- stando la valutazione finale”.
Contenuti e modalità di corsi e crediti culturali sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale, così come i criteri di sostituzione del direttore amministrativo, sostituzione realizzata tramite incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei titoli richiesti, o attuata per reggenza.
L’indennità di amministrazione, introdotta con questo contratto, viene concessa nel primo biennio sia ai direttori amministrativi di Accademie e Conservatori che ai responsabili amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. L’indennità è differenziata a seconda della grandezza della scuola e verrà, poi, corrisposta unicamente al direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Nei Conservatori e nelle Accademie, ove siano presenti due direttori amministra- tivi, l’indennità di amministrazione è corrisposta al direttore senza responsabilità di firma nella misura del 50% rispetto a quella spettante a chi ha tale responsabilità. Al responsa- bile amministrativo di queste istituzioni scolastiche, l’indennità viene corrisposta in cifra pari alla metà di quanto percepisce il direttore amministrativo senza responsabilità di firma (la metà della metà). In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui sopra, l’indennità di amministrazione viene corrisposta al personale ATA che lo sostituisca, con detrazione del compenso individuale accessorio già spettante (art. 34 Contratto nazionale integrativo).
Gli articoli qui citati, che dispongono apparentemente un equanime trattamento relativamente all’indennità di amministrazione, confliggono, invece, con una realtà effet- tuale che disporrà il taglio (fusioni, soppressioni, accorpamenti e verticalizzazioni...) di
4.000 degli attuali 13.000 istituti italiani, da operarsi entro l’Agosto 2000 ad effetto del piano di dimensionamento disposto dal regolamento dell’autonomia (eliminazione del- l’autonomia di tutte le scuole sotto i 500 alunni). Va da sé che il ruolo di direttore dei servizi amministrativi verrà ristretto ad un numero unitario più basso di quello oggi previsto per i responsabili amministrativi, e che quindi il passaggio da un ruolo all’altro non sarà affatto “automatico” né indolore.
L. 463/78, art. 21 - INSEGNANTI ELEMENTARI UTILIZZATI COME “SEGRETARI”
laboratorio, di manutenzioni e di conduzione di impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata sulla base dei seguenti requisiti: 1) idoneità a concorsi a posti di assistente amministrativo o assistenti tecnici (12 p.; per ogni ulteriore idoneità ad altro concorso 3p.); 2) studi previsti dalla tabella B allegata al CCNL per l’accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico (3 p.); 3) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di collaboratore scolastico.
Quanto verranno retribuiti in più? Due milioni lordi (ca £.1.200.000 nette) i “coordinatori” e unmilioneduecentomila lordi (ca. £.850.000 nette) i collaboratori che svolgano mansioni aggiuntive.
In più, a completamento dell’opera di destrutturazione contrattuale, dopo aver ridotto gli organici, distrutto i trasferimenti 1999/2000, si intaccano le titolarità ed il diritto alla certezza della sede di servizio. Il MPI riceve delega contrattuale perché, secondo quanto dispone la già tanto decantata “autonomia”, possa rideterminare “funzionalmente” gli organici. Il CCNL (art. 36) fornisce alcune illuminanti ipotesi esemplificative: ridistribuzione del personale ATA fra una scuola e l’altra indipendente- mente dall’ordine e grado; possibilità di destinare unità di personale ATA su base consortile o a reti di scuole; modificabilità dei contingenti e/o delle tipologie di posto. Queste disposizioni, cui darà il via una futura contrattazione decentrata nazionale, troveranno sostanza nell’incontro fra i sindacati firmatari e l’amministrazione a partire dall'Aprile 2000.
Xxxxxx in fundo, come si diceva, il personale ATA, con esclusione del direttore e del responsabile amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola, senza alcuna riduzione d’orario, venendo retribuito per le ore eccedenti secondo quanto disposto dalle misere tabelle contrattuali.
La situazione di grande incertezza determinata nella categoria, prevede un aggravamento a seguito della trasposizione delle centinaia di migliaia di ATA in passato dipendenti degli Enti Locali nel comparto scuola: questi colleghi, ai quali (eccezion fatta per i segretari) è stato negato il diritto di opzione, troveranno una situazione totalmente destrutturata e assai precaria per quanto attiene alla certezza della titolarità e della scuola di appartenenza, aggravata, ovviamente, da una prevedibile crescita dell’esubero dovuta ad organici ridotti d’ufficio.
Va detto, infine, che per il personale ATA non si risolve minimamente il problema relativo al diritto di mensa per il personale in servizio, anzi, pur introducendo un orario lungo di 9 h. continuate con una pausa di mezzora, tale aspetto non viene affatto trattato.
CAPO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CORSI
Art. 39 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ’ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ’ DIDATTICA
Per questo personale vengono introdotti istituti migliorativi (l’attenzione di Xxxxxxxxxx all’educazione degli adulti ed all’educazione permanente, dimostrata con la creazione dei centri territoriali permanenti, che assorbono tutte le distinte fasi precedente-
zione impropria previsti per il corpo docente.
I “Coordinatori di area o di progetto” (assistenti amministrativi e tecnici), e “Funzioni aggiuntive” (collaboratori scolastici).
Come vengono decise le differenziazioni? In ogni provincia vengono contrattati, a livello decentrato, i criteri per stabilire il finanziamento alla provincia stessa, istituto per istituto, ed il numero dei coordinatori di area e di progetto per ogni scuola. Riportiamo qui di seguito l’allegato 7 del CCNI che indica i criteri per formare le graduatorie di istituto al fine dell’individuazione delle funzioni di cui si tratta.
Criteri:
A - Graduatoria d’Istituto per l’assistente amministrativo
1) anzianità di servizio (12 punti per anno ed 1 punto per mese o frazione superiore ai 15 giorni); 2) idoneità in concorsi a posti di responsabile (11 punti, per ogni ulteriore idoneità 3 punti); 3) possesso di titoli di studio previsti dalla tabella del CCNL per l’accesso al profilo di responsabile amministrativo (3 p.); 4) diploma di laurea diversa (1 p.); 5) attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli artt. 54 (punti a, d) e 71 del CCNL ‘95 (1 p.anno scolastico); 6) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di assistente amministrativo.
Dal 1 Settembre 2001, la presente graduatoria sarà integrata:
7) dal servizio prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (12 p. anno); 8) dalla valutazione relativa alla partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione positiva (12 p.).
B - Graduatoria degli assistenti tecnici
1) insegnamento come ITP (attraverso specifica certificazione - 12 p. per almeno 360 gg. nell’ultimo quinquennio); 2) diploma di laurea tecnico-scientifica (1 p.); 3) eventuali attività di coordinamento, certificate e con retribuzione ai sensi degli artt. 54 (punti a, d) e 71 del CCNL ‘95 (1 p.anno scolastico); 4) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di assistente tecnico.
Dal 1 Settembre 2001, la presente graduatoria sarà integrata con la valutazione relativa alla partecipazione a corso di formazione specialistica per coordinatore di area e/o di progetto, conclusosi con una valutazione positiva (12 p.).
C - Graduatoria di cuoco
1) servizio svolto effettivamente nell’ambito del precedente profilo di cuoco (12 p. anno).
D - Graduatorie dei collaboratori scolastici
a) per il conferimento dell’incarico di assistenza agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso, la graduatoria di istituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli: 1) attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap, organizzati dagli EE.LL., Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato (6 p. per ogni corso); 2) attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da EE.LL., Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato (6 p. per ogni corso); 3) eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli artt. 54, let. b e 71 del CCNL ‘95 (1p. per anno scolastico);
b) per gli incarichi di supporto all’attività amministrativa, gestionale e/o didattica di
Gli insegnanti elementari inquadrati o da inquadrarsi nei ruoli provinciali dei segretari (art. 28.3, DPR del 3l.5.74 n.420), ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei Circoli Didattici e che abbiano o meno optato, a suo tempo, per la qualifica di segretario, sono ammessi ai corsi per direttore amministrativo di cui all'art. 34 del CCNL.
Art.36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE ATA (COMPLESSITÀ ED INTRECCIO DI COMPETENZE DEL PERSONALE ATA)
Con tale articolo “Valorizzazione della professionalità del personale ATA”, il CCNL concepisce un modo singolare per aumentare i carichi di lavoro ed allargare il mansionario e le responsabilità, ben oltre le competenze precedentemente disposte. Ad un allargamento delle responsabilità e delle mansioni dovuto già all'“autonomia”, che ha introdotto obblighi di lavoro in passato destinati ad altri uffici (ricostruzioni di carriera, stipendi, etc...), non corrisponde una revisione adeguata dell'art. 7 della L. 426/90 che rende assai precaria la sostituzione del personale ATA, né un ampliamento delle piante organiche, né un’adeguata retribuzione del lavoro svolto sulla base del mansionario e delle competenze aggiuntive o superiori imposte agli ATA dal mancato “rimpiazzo” dei colleghi assenti.
Il CCNL allarga oltre modo le competenze tramite la possibilità dell’assegna- zione “a tempo determinato” di funzioni fuori mansionario. Per piccoli “compensi accessori”, gli assistenti amministrativi possono sostituire, naturalmente anche nelle responsabilità, sia i direttori che i responsabili amministrativi, possono assurgere a funzioni di “coordinamento” ed essere piegati ad una riconversione perenne relativa alle nuove tecnologie; gli assistenti tecnici potranno essere chiamati a soprassedere all’acqui- sto ed al collaudo di attrezzature o a coordinare più addetti della medesima area; i cuochi, anche con “rilievo esterno”, potranno essere chiamati a mansioni complesse di organizza- zione e coordinamento (fra più scuole?); i collaboratori scolastici potranno essere chia- mati indifferentemente all’assistenza degli alunni portatori di handicap così come al “supporto all’attività amministrativa e didattica..... manutenzione di beni mobili ed immobili. attività di pronto soccorso e primo intervento”.
Anziché risolvere in modo preciso, in sede contrattuale, il problema della retribuzione di mansioni superiori e/o aggiuntive, riqualificando il personale ATA in base a competenze e professionalità in linea con i differenti mansionari, si slargano i mansio- nari tanto che uno va ad invadere il campo dell’altro, secondo i canoni di una flessibilità portata al limite di ogni certezza contrattuale. Così, anziché retribuire gli assistenti amministrativi come direttori amministrativi nel caso svolgano competenze appartenenti a questi ultimi, anziché assegnare agli assistenti tecnici quel ruolo di coadiuzione educativa che oggettivamente svolgono o anziché attribuire ai collaboratori scolastici analogo ruolo prevedendo per contratto che essi vengano riqualificati e retribuiti a dovere per l’assi- stenza dei portatori di handicap, si consente l’attribuzione di ruoli e funzioni improvvi- sate, imposte sia da parte del direttore amministrativo che del Dirigente Scolastico, aprendo la strada anche alla possibilità dell’arbitrio e dell’assegnazione di ruoli pesanti o da “fact totum” ai meno protetti, così come di ruoli privilegiati per “figure che si sistemano” scimmiottate da quanto avviene per quanto riguarda gli ambiti di differenzia-