CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per i comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
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NORME DI PARTECIPAZIONE
Procedura aperta
PROCEDURA DI GARA
Concessione di lavori
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Sotto soglia comunitaria
VALORE DI SOGLIA
Offerta economicamente più vantaggiosa
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I76J18000000009
CUP
7701548E73
CIG
Stazione Unica Appaltante........................................ La Centrale unica di Committenza che può operare
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate
Amministrazione aggiudicatrice .............................. La Centrale unica di Committenza o le
amministrazioni convenzionate per conto delle quali la Centrale opera
Concorrente Il soggetto che partecipa alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
1. SOGGETTI CONCORRENTI 3
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 3
3. QUALIFICAZIONE 7
3.1. Avvalimento 7
3.2. AVCPass 8
3.3. Operatori economici stranieri 8
3.4. Raggruppamenti temporanei e consorzi 8
4. DOMANDA DI AMMISSIONE 8
4.1. Compilazione dei quadri A, B e C 9
4.2. Compilazione del Quadro E 9
4.3. Modalità di compilazione 9
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 10
5.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria 10
5.2. Attestato di versamento del contributo ANAC 11
5.3. PASSOE 11
5.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 11
5.5. Attestazioni SOA 11
5.6. Documentazione per le imprese straniere 12
5.7. Offerta tecnica 12
5.8. Offerta economica 12
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 13
6.1. Domanda di ammissione 14
7. OPERAZIONI DI GARA 14
7.1. Seduta pubblica di ammissione 14
7.2. Commissione giudicatrice 14
7.3. Offerte anormalmente basse 14
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 14
9. AGGIUDICAZIONE 16
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 16
10.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 17
10.2. Società 17
11. NORME FINALI 19
1. SOGGETTI CONCORRENTI
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di seguito denominato codice dei contratti.
Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio.
I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti contrattuali concernenti l’attività del concorrente
(01) Il concorrente deve essere in regola con l’esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
(02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività.
(03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;
Regolarità fiscale
(04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Le violazioni s’intendono definitive qualora non siano più esperibili mezzi di impugnazione amministrativa o giurisdizionale che possano sospendere e/o annullare le conseguenze della violazione.
L’irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento ovvero si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine della presentazione delle offerte.
Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
(05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali dello stato italiano o dello stato di appartenenza.
Le violazioni sono considerate gravi quando sono ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, salvo che l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante, a pagare i contributi previdenziali dovuti compresi eventuali interessi o multe purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
(06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
(07) Il concorrente non deve avere commesso infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute sicurezza sul lavoro e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.
Per infrazioni s’intende l’applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.
In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.
Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
(08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale, nonché ai sensi dell’articolo 80, comma 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016.
Ogni condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321,
322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356, 416, 416 bis, 648 bis, 648 ter e 648 ter – 1 del codice penale, comporta l’esclusione dalla gara.
(09) Non possono concludere contratti di appalto, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.
L’autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
(10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.
(11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(13) Non possono partecipare alla gara e in caso di aggiudicazione sottoscrivere il conseguente contratto gli operatori economici che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il divieto permane per tutta la durata di esecuzione del contratto.
(14) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all’articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:
(14.a.) l’interdizione dall'esercizio dell'attività;
(14.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
(14.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Moralità professionale
(15) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per ciascuno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 50/2016.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo del direttore tecnico , del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.
Restano salvi gli effetti dell’applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione), della depenalizzazione del reato, della dichiarazione di estinzione del reato e della revoca della condanna. Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.
La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l’esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.
Intestazioni fiduciarie
(16) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).
I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
L’amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.
Situazioni di controllo
(17) Le offerte devono essere formulate autonomamente. Sono esclusi i concorrenti le cui offerte possano essere ricondotte ad un centro decisionale comune ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento per effetto di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto.
False dichiarazioni
(18) Sono esclusi i concorrenti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. Per l’accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel casellario informatico dell’ANAC.
Affidabilità professionale
(19) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave illeciti professionali, tali rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
Configurano questa fattispecie i comportamenti gravemente colposi (grave negligenza) o intenzionalmente dolosi (malafede) che giustificano un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia verso l’operatore economico privato, a prescindere dalla risoluzione del contratto o dal fatto che l’inadempimento abbia pregiudicato la realizzazione della causa della prestazione.
La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.
I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine generale).
I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Sono inoltre esclusi i concorrenti che si trovino in una qualsiasi delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a), b), c) d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), ed m) del decreto legislativo 50/2016.
3. QUALIFICAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di ammissione, fatte salve indicazioni diverse contenute nel bando.
Su richiesta della stazione appaltante i concorrenti devono dimostrare quanto dichiarato mediante il sistema AVCPass.
3.1. Avvalimento
È consentito l’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 89 del codice dei contratti.
In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
(a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
(b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
(c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
(d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
(e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.
3.2. AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, con le modalità indicate nella Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’articolo 6-bis del codice dei contratti.
I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare alla domanda di ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
3.3. Operatori economici stranieri
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell’esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando.
3.4. Raggruppamenti temporanei e consorzi
Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), e g), del codice dei contratti, il bando individua i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per partecipare alla procedura, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti. La mandataria (ovvero l’impresa capogruppo) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4. DOMANDA DI AMMISSIONE
I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato A/1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
Quadro A dichiarazioni concernenti i dati relativi all’impresa;
Quadro B dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all’operatore economico;
Quadro C dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica, come indicati nel Quadro A o risultanti dalla visura camerale;
Quadro D dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione; Quadro E dichiarazioni precontrattuali e relative agli oneri della sicurezza generali; Quadro G dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la domanda di ammissione (modello Allegato A/1) deve essere presentata da ciascuno dei componenti.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.
In caso di partecipazione nelle forme previste dalle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del codice dei contratti, l’operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.
4.1. Compilazione dei quadri A, B e C
Le dichiarazioni di cui al quadro C si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L’omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l’esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.
Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal Quadro C a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A sottoscrivendo la domanda di ammissione.
Se il rappresentante legale non vuole assumere la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, deve produrre per ciascuno di essi un Quadro C aggiuntivo sottoscritto dal soggetto interessato.
In caso di omissione della compilazione e sottoscrizione del Quadro C da parte di uno o più soggetti indicati nel Quadro A o nella visura camerale, le relative dichiarazioni sono comunque soddisfatte, ai fini dell’ammissione, per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante, che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.
Le dichiarazioni di cui al quadro B e C comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4.2. Compilazione del Quadro E
Tra le dichiarazioni di cui al Quadro E è compresa quella relativa ai cosiddetti oneri della sicurezza interni o aziendali, che devono essere specificatamente indicati a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, comma 4, del codice dei contratti.
Gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli evidenziati nella lettera d’invito, non soggetti a ribasso d’asta (oneri della sicurezza esterni - da interferenze), e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell’operatore economico offerente e dell’attività propria dell’impresa, ovvero i costi sostenuti dall’impresa per assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori (spese per consulenze, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
4.3. Modalità di compilazione
Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta bollata.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro G, con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.
5.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, per l’importo indicato nel bando, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.
Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione provvisoria indicato nel bando è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazione, ovvero autocertificare il possesso del requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.
La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Valbrevenna, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, intestata al Comune di Valbrevenna, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune di Valbrevenna, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169.
I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria del Comune di Valbrevenna ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.
La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo.
La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.
Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
5.2. Attestato di versamento del contributo ANAC
I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’entità del contributo è stabilita dall’Autorità. L’importo da versare è comunque segnalato sul bando. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011, reperibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.
5.3. PASSOE
Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCPASS consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.
5.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l’amministratore o il direttore tecnico dell’impresa, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto di concessione.
La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall’amministrazione aggiudicatrice di accompagnare il rappresentante dell’impresa, dopo l’effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all’Allegato C.
L’obbligo di effettuare il sopralluogo è indicato sul bando.
5.5. Attestazioni SOA
Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori di riqualificazione direttamente con la propria organizzazione d’impresa deve produrre anche l’attestazione SOA nelle categorie OG1, OG 10 e OG11 per classifica adeguata all’importo dei lavori da eseguire. Per i soli lavori rientranti nella categoria OG11, la qualificazione potrà avvenire presentando le dichiarazioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del DPR 207/2010, corredate da copia di valido documento di identità.
Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.6. Documentazione per le imprese straniere
Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.
Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando.
5.7. Offerta tecnica
L’offerta tecnica riguarda tutti gli elementi di valutazione che possono essere oggetto di apprezzamento discrezionale da parte della commissione giudicatrice.
L’offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:
(a) deve essere redatta in lingua italiana;
(b) deve essere compilata secondo quanto infra indicato nel presente documento;
(c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
5.8. Offerta economica
L’offerta economica contiene tutti gli elementi di valutazione che riguardano il prezzo offerto e gli elementi di valutazione il cui punteggio è determinato applicando formule matematiche. Nessun dato che possa direttamente o indirettamente consentire la conoscenza dell’offerta economica deve essere inserito nell’offerta tecnica.
L’offerta deve essere compilata sulla base del modello Allegato C nel rispetto delle seguenti indicazioni:
(a) deve essere redatta in lingua italiana;
(b) deve essere predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane);
(c) deve essere incondizionata;
(d) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
Il ribasso sull’importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere, con indicazione di tre decimali.
Se sono previsti altri elementi di offerta da dichiarare in percentuale, devono essere espressi in cifre e in lettere, con indicazione del numero di decimali indicati nel modello offerta e/o disciplinare di gara relativo alla compilazione del progetto offerta.
In ogni caso tutti i prezzi e/o i valori richiesti devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.
Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l’offerta tecnica presentata.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara.
All’interno del plico devono essere inserite tre buste identificate dalle lettere A, B, e C, contenenti:
Busta A: domanda di ammissione e documentazione amministrativa richiesta (garanzia a corredo dell’offerta, attestazione di versamento all’ANAC del contributo indicato nel bando, PASSOE, verbale di sopralluogo, documentazione di qualificazione ecc.);
Busta B: offerta tecnica; Busta C: offerta economica.
Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A “documentazione amministrativa”, Busta B “offerta tecnica”, Busta C “offerta economica”.
L’indicazione della denominazione del mittente, dell’oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell’interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l’omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l’esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.
Il plico deve pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termine indicato nel bando.
I plichi contenenti le offerte e la documentazione dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara: a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busalla – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 16012 Busalla (GE), da lunedì a venerdì – ore 9,00 – 12,00.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il giorno:
22-02-2019 ore 12.00 presso Ufficio Protocollo Comune di Busalla– Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXXX (XX).
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La stazione appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
6.1. Domanda di ammissione
I consorzi stabili devono compilare la domanda di ammissione secondo il modello Allegato A/1.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.
In caso di partecipazione nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del codice dei contratti, l’operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.
Per quanto riguarda la compilazione del Quadro C si rinvia a quanto precedentemente precisa.
7. OPERAZIONI DI GARA
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza.
7.1. Seduta pubblica di ammissione
Nella prima seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione, con esclusione di quelle non regolarmente presentate, nonché all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine dare conoscenza a tutti i concorrenti del loro contenuto.
7.2. Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte è effettuata, in una o più sedute riservate, da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La commissione giudicatrice, provvederà all’apertura delle offerte economiche e definizione dell’esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.
7.3. Offerte anormalmente basse
Sono anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
In caso di offerte risultanti anormalmente basse sulla base dei criteri previsti dal codice dei contratti, prima dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell’offerta presentata e rimetterà all’amministrazione aggiudicatrice la valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti, quali in particolare:
(A) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
(B) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione;
(C) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito;
(D) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione (cfr. Quadro C dei modelli allegati) o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito per tutti i soggetti, in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente;
(E) la mancanza delle dichiarazioni indicate all’articolo 80, del codice dei contratti;
(F) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando;
(G) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando mediante autocertificazione o presentazione della documentazione idonea comprovante il possesso del requisito;
(H) l’omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione;
(I) l’omessa registrazione al sistema AVCPASS entro il termine indicato dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’articolo 6-bis del codice dei contratti (cfr. relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione);
(J) la mancanza dell’attestazione di versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando ovvero il versamento del contributo in misura inferiore a quella indicata nel bando e/o con causale omessa o errata;
(K) la mancanza della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) ovvero la mancata osservanza di quanto previsto dall’articolo 93 del codice dei contratti;
(L) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando, a prescindere dalle cause del ritardo;
(M) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto da codice dei contratti, l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
(N) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali della domanda di ammissione.
Le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
In ottemperanza all’ art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 si precisa che le carenze della documentazione di cui alle lettere C) D) E) G) H) I) J) K) ed N) possono essere sanata attraverso alla procedura di soccorso istruttorio.
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché diano rese integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono motivo di esclusione le seguenti fattispecie che configurano casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
(O) i plichi e le buste non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura;
(P) le domande di ammissione e le offerte presentate non in lingua italiana;
(Q) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
(R) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
(S) la documentazione di accompagnamento dell’offerta e la documentazione di qualificazione, in lingua straniera, non corredata della traduzione asseverata;
9. AGGIUDICAZIONE
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l’amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione della concessione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione è richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale autocertificati dal concorrente.
Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di da codice dei contratti.
Il soggetto risultato aggiudicatario deve compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta, per consentire l’effettuazione dei controlli previsti dal Codice delle leggi antimafia.
Qualora non sia possibile e/o opportuno effettuare le verifiche dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione prima dell’adozione dell’aggiudicazione, il provvedimento è subordinato a condizione risolutiva rispetto all’esito delle stesse.
10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:
(1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
(2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico;
(3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
(4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.
Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
10.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio
Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo del contratto.
I consorzi devono presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo del contratto.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10.2. Società
Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:
(a) la composizione societaria;
(b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
(c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un’associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente devono essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
Il soggetto aggiudicatario deve comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.
13.1. Criterio di aggiudicazione
Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
13.2. Fattori ponderali
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali, come di seguito indicato.
13.2.1. Elementi di valutazione discrezionale
(a) Valore tecnico della proposta punti 25
(a.1) Xxxxxxxxx tecnico progettuali finalizzate ad ulteriori ottimizzazioni dei risparmi energetici sulla pubblica illuminazione…………………………………………………………………………………….... punti 5 (a.2) Completezza dei dati riferiti alla consistenza ed allo stato degli impianti………………………..punti 8 (a.3) migliorie relative all’xxxxxxxx xxxxx 00
(x) Organizzazione del servizio e qualità della gestione Punti 30
(b.1) Sistema organizzativo previsto, eventualmente supportato da specifiche attestazioni ISO 14001 e ISO 18001, mezzi d’opera e personale che saranno impiegati punti 20
(b.2) Completezza della relazione contenente le caratteristiche del servizio e della gestione punti 10
(c) Contenuto e completezza della convenzione Punti 20
(c.1) Proposte migliorative e/o integrative della convenzione massimo punti 20
(d) Offerta economica Punti 25
(d.1) Percentuale di ribasso sul corrispettivo di concessione a base di gara massimo punti 20
(d.2) Durata della concessione da esprimere in mesi di riduzione rispetto al dato a base di gara pari a mesi 180..........................................................................................................................................massimo punti 2
13.3 Valutazione degli elementi (a), (b), (c)
La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1, con un massimo di due decimali, sulla base dei seguenti parametri di giudizio:
da 0,76 a 1,00 profilo alto proposta tendenzialmente completa, con caratteri originali e innovativi; da 0,51 a 0,75 profilo medio alto proposta soddisfacente con margini di miglioramento;
da 0,26 a 0,50 profilo medio basso proposta con contenuti aggiuntivi non particolarmente qualificanti;
da 0 a 0,25 profilo basso proposta tendenzialmente allineata sui contenuti del capitolato speciale d’oneri. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = C f x V p
laddove s’intende:
P = punteggio relativo all’elemento di valutazione
Cf = coefficiente di valutazione
Vp = valore ponderale dell’elemento.
La valutazione è espressa per ciascuno dei sub criteri previsti.
13.4. Riparametrazione dell’offerta tecnica
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a), (b), (c).
13.5. Valutazione elemento (d)
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di tre decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo coefficiente pari ad uno all’offerta più conveniente e coefficiente pari a zero attribuito ai valori offerti pari a quelli posti a base di gara la seguente formula:
(Ribasso offerto diviso ribasso massimo) moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Offerta economica
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando il modello Allegato B delle Norme di partecipazione, in cui devono essere indicati:
(1) il ribasso sul corrispettivo annuale a base di gara
(2) il numero di mesi di riduzione della durata della concessione, che può essere anche equivalente a zero,
(3) i giorni di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori.
All’offerta economica deve essere allegato il piano economico finanziario asseverato con eventuale relazione o note illustrative.
Il piano economico finanziario in quanto tale non è oggetto di valutazione ma fornisce gli elementi
per apprezzare la fattibilità, la compatibilità e la coerenza dell’offerta presentata. Costituisce pertanto il fondamento della congruità dell’offerta.
L’offerta economica dovrà, inoltre, indicare i costi della manodopera dell’impresa riferiti al cantiere di cui si tratta e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione.
11. NORME FINALI
Gli atti definitivi della stazione appaltante e dell’amministrazione aggiudicatrice sono impugnabili ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.
Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, reperibile sul sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell’interessato.
Le presenti norme formano parte integrante e sostanziale del bando.