REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE E LA DICIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ FORMATIVE INTERNE E PER IL RECLUTAMENTO DEI DISCENTI
REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE E LA DICIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA’ FORMATIVE INTERNE E PER IL RECLUTAMENTO DEI DISCENTI
Indice
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Fonti normative Art. 3 Finalità
Art. 4 Definizioni
Art. 5 Trasparenza ed indipendenza da interessi commerciali Art. 6 Conflitto di interessi
Art. 7 Definizione del contratto di sponsorizzazione Art. 8 Il contenuto del contratto di sponsorizzazione
Art. 9 Condizioni di liceità del contratto di sponsorizzazione Art. 10 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor Art. 11 Criteri di scelta
Art. 12 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni Art. 13 Limiti alla sponsorizzazione
Art. 14 Verifiche e controlli sulle iniziative interne sponsorizzate Art. 15 Recesso
Art. 16 Reclutamento dei discenti Art. 17 Trattamento dei dati
Art. 18 Trasparenza Art. 19 Norma finale
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità operative per la gestione delle attività di sponsorizzazione delle attività formative.
Art. 2 Fonti normative
- Art. 43 della Legge 449/1997 - norme di legge in materia di sponsorizzazione con riguardo alla Pubblica Amministrazione in generale;
- D. Lgs. n. 502/92 – riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421;
- art. 4 comma 2, lettera c), punto 2 del C.c.n.l. del 03.11.2005 (area dirigenza medica e veterinaria del S.s.n.), art. 4, comma 2, lettera c) del C.c.n.l. del 03.11.2005 (area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del S.s.n.), dell’art. 4, comma 2, punto II, lettera a) del C.c.n.l. 7 aprile 1999 (comparto sanità);
- Accordi Stato- Regioni 19/04/2012 – 02/02/2017 come principale fonte di regolamentazione della sponsorizzazione;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Art. 3 Finalità
Il presente regolamento viene redatto in applicazione delle disposizione di cui all’art. 43 della legge 449/1997 e disciplina le modalità di gestione delle iniziative di sponsorizzazione per attività formative interne e per il reclutamento dei discenti e le procedure per l’affidamento dei relativi contratti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.
Le iniziative di sponsorizzazione sono dirette a favorire e promuovere l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati all’utenza.
Le iniziative di cui sopra devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
• per “contratto di sponsorizzazione” il contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, mediante il quale l’Azienda Ulss n. 6 “Euganea” (soggetto sponsorizzato o sponsee) - di seguito per brevità denominata Azienda - si impegna ad offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi (ma mai riferiti a nomi specifici di prodotti sanitari) in forme diverse entro appositi e predefiniti spazi pubblicitari, nei confronti di un altro soggetto (sponsor), a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi;
• per “sponsee” l’Azienda titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
• per “sponsor commerciale” qualsiasi soggetto privato che fornisca finanziamenti, risorse o servizi ad un provider ECM mediante la stipula di un contratto a titolo oneroso, in cambio di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante;
• per “manifestazione di interesse” la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
• per “professionista reclutato” il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici da parte delle imprese commerciali operanti in ambito sanitario;
• per “provider accreditato”: soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità che viene abilitato da un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regione o Province autonome direttamente o mediante organismi da questi individuati);
• per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dell’azienda per la pubblicità dello sponsor;
• per “conflitto di interessi” ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (E.C.M.) (Accordo 2017, art. 76).
Art. 5
Trasparenza ed indipendenza da interessi commerciali
La formazione dei professionisti sanitari si realizza tramite programmi finalizzati a migliorare le competenze e le abilità anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico: l’attività formativa deve essere infatti obiettiva, basata sulle più moderne
conoscenze scientifiche e non influenzata da interessi commerciali o di altro genere, con l’esclusiva finalità di educazione/formazione dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale.
L’erogazione della formazione si ispira al principio di trasparenza che deve essere garantito dal provider.
Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza sono previsti:
- la stipula di contratti formali tra il provider e lo sponsor;
- il pagamento ed i rimborsi nei confronti dei tutor e dei docenti da parte del provider e non dello sponsor. Nessun pagamento potrà essere assegnato ai familiari dei relatori o ad altre persone che non siano direttamente coinvolte nell’attività ECM;
- la trasparenza delle forme di finanziamento negli ultimi due anni da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella organizzazione, nella gestione e nella erogazione di eventi ECM, mediante apposita dichiarazione formale sottoscritta secondo le modalità definite nei Manuali di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M.;
- indipendenza da interessi commerciali dei contenuti formativi e degli obiettivi didattici.
Art. 6 Conflitto di interessi
Per conflitto di interessi si intende “la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro. Affinché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo ad interferenza (in quanto il conflitto può essere solo potenziale).
Si trova in una situazione di conflitto di interessi il professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura oppure che pur avendo dichiarato l’assenza di conflitto di interessi intrattenga collaborazioni, di qualsiasi natura, con una qualsiasi società o ente sponsorizzatore ed inerenti alla tematica dell’evento, tali da rischiare di compromettere la completezza e l’oggettività dell’informazione scientifica.
Il provider deve garantire l’indipendenza da interessi commerciali nell’ambito delle seguenti attività:
- rilievo dei fabbisogni formativi;
- individuazione degli obiettivi formativi;
- individuazione dei contenuti formativi;
- definizione delle tecniche didattiche;
- nomina dei docenti/tutor;
- reclutamento dei partecipanti;
- valutazione degli effetti della formazione.
Art. 7
Definizione del contratto di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione per iniziative formative interne inserite di norma nel piano formativo dell’Azienda sono attuabili mediante la stipula di appositi contratti, anche nella forma di accordi di collaborazione, con soggetti privati, società, imprese individuali, fondazioni e associazioni costituite con atto notarile, singoli cittadini, oppure enti pubblici. Le iniziative di sponsorizzazione possono esser effettuate anche da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario, purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell’evento.
Il contratto di sponsorizzazione e l’accordo di collaborazione possono riguardare tutte le attività, i beni, i servizi e le opere inseriti nella programmazione della formazione da parte dell’Azienda.
Il contratto può avere ad oggetto la sponsorizzazione tecnica o pura (altrimenti detta di puro finanziamento).
Per sponsorizzazione tecnica si intende la progettazione e la realizzazione di lavori, servizi o forniture, a cura e a spese dello sponsor.
Per sponsorizzazione pura si intende la erogazione di un contributo in denaro.
Al contratto di sponsorizzazione è allegato il preventivo di spesa che può prevedere tariffe per docenze concordate tra le parti.
In caso di sponsorizzazione possono essere previste spese anche per coffee break o lunch che altrimenti non sono autorizzati.
Art. 8
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra sponsee (Azienda Ulss n. 6) e sponsor per iniziative formative interne inserite di norma nel piano formativo aziendale deve contenere:
- l’oggetto della sponsorizzazione;
- il diritto dello sponsor all’utilizzazione di uno spazio pubblicitario;
- la durata;
- il corrispettivo della sponsorizzazione, che dovrà essere versato dallo sponsor a prescindere dalla realizzazione del ritorno economico atteso;
- gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor;
- le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.
Il contratto è sottoscritto per lo sponsee (Azienda Ulss n. 6) dal Direttore Generale o da un suo delegato e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o da un suo delegato.
Art. 9
Condizioni di liceità del contratto di sponsorizzazione
Possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l’Aulss n. 6 Euganea, di norma, solo le iniziative formative inserite nel Piano Formativo Aziendale.
La sponsorizzazione è lecita qualora siano rispettate le seguenti regole di trasparenza:
- presenza di contratto formale che indichi in modo esplicito termini, condizioni ed obblighi tra l’Azienda, in quanto Provider, e lo Sponsor, come previsto all’art. 8;
- lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti ed ai moderatori dell’evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider;
- gli elenchi e gli indirizzi dei partecipanti non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati ai fini commerciali;
- gli aspetti di carattere organizzativo e scientifico (es. individuazione e contatti con docenti e/o partecipanti) sono demandati alla UOS Formazione ed al responsabile scientifico dell'evento;
- il responsabile scientifico deve garantire l’obiettività scientifica delle informazioni presentate, conformi agli standard generalmente accettati.
Non è consentito indicare lo sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi. E’ consentito indicare il logo dello sponsor commerciale, secondo le modalità previste nel Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M., esclusivamente:
a) prima dell’inizio e dopo il termine dell’evento;
b) nell’ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell’evento.
Il Provider non può condividere con lo sponsor i risultati acquisiti dalla scheda di valutazione dell’evento formativo, compilata in modo anonimo da parte dei partecipanti, in cui si chiede di valutare la rilevanza degli argomenti trattati nel percorso formativo, la qualità educativa, l’efficacia dell’evento, etc.
Art. 10
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
La scelta dello/degli sponsor per il finanziamento di eventi formativi inseriti di norma nel piano formativo aziendale è effettuata mediante una selezione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l’oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità ed i termini entro i quali i terzi possono manifestare all’Azienda l’interesse e la volontà di attivare contratti di sponsorizzazione.
All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale.
L’avviso deve contenere:
- gli obiettivi del contratto, ovvero la sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento;
- l’oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
- l’esatta determinazione dell’offerta;
- le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
- le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta.
L’offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazione richieste nell’avviso.
Art. 11 Criteri di scelta
Per ogni bando sono fissati i criteri di selezione rispondenti al principio secondo cui il contratto è stipulato con il soggetto che presenti l’offerta giudicata più conveniente o migliore secondo i parametri contemplati nel bando.
La scelta tra più sponsor sarà effettuata da una Commissione così composta:
- Responsabile scientifico dell’iniziativa;
- Direttore/Responsabile della struttura interessata o suo delegato;
- Responsabile della UOS Formazione;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Segretario verbalizzante.
La scelta tra più sponsor, qualora necessaria, verrà effettuata dalla Commissione, sulla base di criteri basati sul rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e sul rispetto di altri
criteri che saranno predefiniti dalla Commissione stessa in relazione agli obiettivi dell’iniziativa.
Art. 12
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali;
• ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative;
• la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale.
Art. 13
Limiti alla sponsorizzazione Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• pubblicità che possa offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni di razza, nazionalità, sesso, indurre comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza e l’ambiente e comportamenti pregiudizievoli per salute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione e la distribuzione di tabacco o di prodotti alcolici.
In nessun caso gli impianti pubblicitari potranno essere installati nelle stanze adibite alla degenza ed alla cura dei pazienti, a visite ambulatoriali, nelle sale operatorie e di rianimazione, nei locali di pronto soccorso, negli studi medici.
Art. 14
Verifiche e controlli sulle iniziative interne sponsorizzate
Gli interventi di sponsorizzazione per eventi formativi interni sono soggetti a verifiche a campione da parte della UOS Formazione, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.
Art. 15 Recesso
In ogni contratto di sponsorizzazione è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell’Azienda, rechi danni all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Art. 16 Reclutamento dei discenti
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM e non ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico e non (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità.
Il reclutamento dei discenti da parte dello sponsor commerciale è limitato ad un terzo (50 crediti su 150 nel triennio) del debito formativo di ciascun professionista della sanità.
Si considera reclutato, il professionista che per la partecipazione ad eventi formativi beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese operanti in ambito sanitario.
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017, prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider ECM (organizzatore dell’evento, esterno all’Azienda Aulss 6 Euganea) il proprio reclutamento ed il mancato superamento del limite di cui sopra. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall’ente accreditante all’Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto.
Gli sponsor che desiderano invitare dipendenti dell’Azienda Ulss 6 Euganea ad iniziative formative esterne (non organizzate dall’Azienda Ulss 6) devono far pervenire l’invito alle Strutture interessate via pec, e non ai singoli professionisti, con allegato il programma dell’iniziativa.
L’invito dell’organizzatore/sponsor, non deve essere nominativo e deve riportare:
- la dichiarazione di disponibilità ad assumersi gli oneri economici specificando le voci di spesa che intende sostenere;
- numero dei partecipanti e caratteristiche professionali richieste ai partecipanti per la tipologia di evento formativo.
L’invito stesso sarà inoltrato al Direttore/Responsabile dell’unità operativa interessata e per conoscenza all’UOS Formazione.
La partecipazione all’attività formativa fuori sede non comprende l’attività di docente, relatore e moderatore a congressi/convegni/seminari retribuita, in quanto quest’ultima si configura come incarico conferito da soggetti terzi e rientra nell’ambito degli incarichi extra istituzionali (art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.).
All’atto della richiesta di partecipazione ad evento formativo esterno (non organizzato dall’Aulss 6 Euganea) sponsorizzato, il dipendente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’evento, utilizzando lo specifico modulo.
Il Direttore/Responsabile che autorizza la partecipazione deve inoltre precisare, utilizzando la specifica modulistica, quanto segue:
- la partecipazione all’evento formativo non preclude la realizzazione delle attività lavorative previste;
- con riguardo alla sponsorizzazione, non sussistono conflitti di interessi legati ad aspetti tipicamente gestionali, ivi comprese le procedure di acquisizione beni e servizi in atto e/o programmate;
- l’iniziativa formativa è coerente con gli obiettivi formativi aziendali e permette l’acquisizione di specifiche competenze.
I Direttori/Responsabili di Unità Operativa sono autorizzati dal Direttore di Dipartimento, i Direttori di Dipartimento sono autorizzati dai Direttori di struttura tecnico funzionale di riferimento e questi ultimi sono autorizzati dai Direttori Sanitario, Amministrativo, dei Servizi Socio- Sanitari, secondo le specifiche aree di competenza.
Il Direttore/Responsabile che autorizza la partecipazione effettuerà inoltre, ove richiesto, la comunicazione scritta allo sponsor con l’indicazione del partecipante, informando per conoscenza la UOS Formazione.
Ciascun professionista non potrà partecipare, in qualità di discente, a più di tre iniziative formative a carico di uno stesso soggetto/ditta che sponsorizza, nel corso di un biennio.
L’UOS Formazione verificherà la presentazione della modulistica relativa all’assenza del conflitto di interessi del dipendente reclutato ed autorizzato ed invierà un report di partecipazioni selezionate casualmente (almeno 40 casi/anno) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che potrà effettuare anche controlli autonomi.
Il personale dipendente autorizzato potrà partecipare all’iniziativa formativa esterna sponsorizzata usufruendo, nell’ambito dell’aggiornamento facoltativo, dell’istituto del permesso retribuito, oppure, per il personale dell’area della dirigenza, delle ore destinate ad attività di aggiornamento professionale.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
I dati personali degli sponsor raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda, in persona del Direttore Generale, che può nominare uno o più responsabili del trattamento di dati in conformità alla legge citata.
I dati sono trattati in conformità alle leggi vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alla finalità del regolamento.
In ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 20.09.2006, l’Azienda nell’ambito del contratto di sponsorizzazione:
- si asterrà dal comunicare a sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell’Ente;
-ha la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire un nome, ditta, logo, o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
- si asterrà dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall’utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
Art. 18 Trasparenza
Il presente regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito aziendale xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/atti amministrativi generali.
Art. 19 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel contratto di sponsorizzazione si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.