Accordo tra la Confederazione Svizzera
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera
0.742.140.316.32
e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’ArIberg
(Buchs-Salzburg)
Conchiuso il 22 luglio 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19572 Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957
La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria,
considerato di quanto momento sia, per le comunicazioni ferroviarie tra la Svizzera e l’Austria e per il traffico di transito, la sistemazione della linea dell’Arlberg,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella con- dizione di eseguire, nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore del presente accordo, i lavori di sistemazione descritti nella convenzione del 22 luglio 19573 tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs-Salzburg), qui allegata, e menzionati nell’articolo 3, che segue.
Art. 2
La Confederazione Svizzera s’impegna a concedere alla Repubblica d’Austria, alle condizioni definite qui appresso, un mutuo di 55 (cinquantacinque) milioni di fran- chi svizzeri, al fine di permettere alla medesima di finanziare i lavori di sistemazione menzionati nell’articolo 3.
Art. 3
Il mutuo svizzero sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs-Salzburg), per i seguenti lavori:
RU 1957 931; FF 1957 III 297 ediz. ted. 315 ediz. franc.
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RU 1957 929
3 RS 0.742.140.316.321
Milioni di scellini | Milioni di franchi | 4 | |
1. Rifacimento e sistemazione della soprastruttura del | 84,0 | 14,1 | |
tratto Buchs-Salzburg | |||
2. Ponte sulla Trisanna | 35,0 | 5,9 | |
3. Rifacimento di altri ponti | 5,0 | 0,8 | |
4. Opere di premunizione contro le valanghe e | 9,2 | 1,6 | |
protezione delle gallerie (in corso di esecuzione) | |||
5. Miglioramento degli impianti di incrocio | 25,0 | 4,2 | |
6. Impianti di telecomunicazioni e di sicurezza a ovest di | 22,1 | 3,7 | |
Innsbruck (in costruzione) | |||
7. Rinnovamento del materiale mobile, compresa la | 60,0 | 10,1 | |
messa in servizio di due nuovi treni di elettromotrici, | |||
allo scopo di accelerare il traffico in modo adeguato ai | |||
bisogni presenti sul tratto Vienna-Arlberg-Svizzera. | |||
8. Ampliamento del bacino imbrifero dello Spullersee e | 86,7 | 14,6 | |
costruzione del bacino d’accumulamento del Forma- | |||
rinsee | |||
Totale | 327,0 | 55,0 |
La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella con- dizione di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.
Art. 4
Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (BuchsSalzburg), la Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali au- striache nella condizione di assegnare, nello spazio di 4 anni, 200 milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.
Art. 5
La Confederazione Svizzera trasferirà, in una sola volta, alla Repubblica d’Austria l’ammontare del mutuo, dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
Il mutuo frutterà interessi a contare dal giorno del trasferimento. L’interesse annuo sarà del 41/8 per cento (quattro e sette ottavi per cento).
Gli interessi sono pagabili annualmente, secondo il piano d’ammortamento, qui alle- gato, la prima volta dopo un anno dal pagamento dell’ammontare del mutuo.
4 Calcolati secondo la parità di 100 scellini = 16,8185 franchi.
Art. 6
La Repubblica d’Austria s’impegna a estinguere il mutuo in dodici rate annuali, se- condo il piano d’ammortamento, qui allegato. Il primo pagamento scadrà quattro anni dopo il trasferimento dell’ammontare del mutuo.
La Repubblica d’Austria si riserva la facoltà di estinguere innanzi tempo, intiera- mente o in parte, il suo debito verso la Confederazione Svizzera, con un preavviso di sei mesi.
Art. 7
L’ammontare del mutuo sarà trasferito nel servizio disciplinato dei pagamenti ossia nell’ambito dell’accordo di pagamento, in vigore tra la Svizzera e l’Austria5.
Gli ammortamenti e il servizio degli interessi saranno fatti ordinariamente fuori di qualunque servizio disciplinato di pagamento, in franchi svizzeri liberi.
Art. 8
La Repubblica d’Austria dà facoltà alla Confederazione Svizzera oppure alle Ferro- vie federali svizzere di compensare gli interessi e gli ammortamenti del mutuo con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache posse- dessero presso le Ferrovie federali svizzere.
Art. 9
I due Governi s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per le stazioni di Buchs e di St.Margrethen. Questi valichi di confine non saranno in alcun caso sottoposti a un ordinamento meno favorevole di quello applicato in ciascuno dei due paesi agli altri valichi di frontiera. 1 due Governi si asterranno da ogni misura che ingenerasse di- sparità di trattamento rispetto alle formalità doganali. Essi si impegnano, inoltre, a prendere, nel loro traffico reciproco, tutte le disposizioni idonee affinché le formalità doganali, di polizia confinaria e amministrative siano eseguite nel più breve spazio di tempo e nelle condizioni più favorevoli.
Art. 10
La convenzione del 22 luglio 19576 tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs-Salz- burg), qui allegata, fa parte integrante del presente accordo.
5 RS 0.946.291.631
6 RS 0.742.140.316.321
Art. 11
Il presente accordo entra in vigore dopo lo scambio degli istrumenti di ratificazione. Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.
Per la Per la
Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria:
X. Xxxxxxxx Kamitz
Allegato
Piano d’ammortamento
Anno | Interesse (47/8%) | Ammortamento | Rata annuale | Debito residuo |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
1 | 2 681 250.— | — | 2 681 250.— | 55 000 000.— |
2 | 2 681 250.— | — | 2 681 250.— | 55 000 000.— |
3 | 26 81 250.— | — | 2 681 250.— | 55 000 000.— |
4 | 2 681 250.— | 3 479 750.— | 6 161 000.— | 51 520 250.— |
5 | 2 511 612.20 | 3 649 387.80 | 6 161 000.— | 47 870 862.20 |
6 | 2 333 704.55 | 3 827 295.45 | 6 161 000.— | 44 043 566.75 |
7 | 2 147 123.90 | 4 013 876.10 | 6 161 000.— | 40 029 690.65 |
8 | 1 951 447.40 | 4 209 552.60 | 6 161 000.— | 35 820 138.05 |
9 | 1 746 231.75 | 4 414 768.25 | 6 161 000.— | 31 405 369.80 |
10 | 1 531 011.80 | 4 629 988.20 | 6 161 000.— | 26 775 381.60 |
11 | 1 305 299.85 | 4 855 700.15 | 6 161 000.— | 21 919 681.45 |
12 | 1 068 584.45 | 5 092 415.55 | 6 16 1000.— | 16 827 265.90 |
13 | 820 329.20 | 5 340 670.80 | 6 161 000.— | 11 486 595.10 |
14 | 559 971.50 | 5 601 028.50 | 6 161 000.— | 5 885 566.60 |
15 | 286 921.35 | 5 885 566.60 | 6 172 487.95 | — |