ALER BG LC SO
Allegato A)
ALER BG LC SO
Lotto n. 1
Capitolato tecnico dell’assicurazione GLOBALE FABBRICATI
Cig 7933359EF0
Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2019 Scadenza ore 24.00 del 31/12/2023 (Durata 48 mesi)
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: contratto d'assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Atti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
Broker: Assiteca Spa, filiale di Lecco – Xxxxx Xxxxx,00 - 00000 - Xxxxx, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
Consumatore: così come definito dall'art. 3 D.lgs. 206/2005.
Contraente: A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale.
Contratto/Polizza: documento che prova l'assicurazione.
Cose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.
Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Danno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di un'obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Dipendenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box ecc.) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali, esercizi e/o attività commerciali o artigianali, escluso solo il valore dell'area, che possono anche essere vuoti e inoccupati e/o in attesa di demolizione.
Sono compresi:
• fissi ed infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• dipendenze e pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx;
• tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;
• ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti e pannelli fotovoltaici e solari ( non c’è distinguo tra integrati e non), tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi. Si precisa che in alcuni fabbricati esiste riscaldamento a gas per singolo appartamento, alimentato da gas di città e/o GPL oltre che il teleriscaldamento;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
• antenne e parabole radiotelericeventi centralizzate.
Fatto illecito: inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza della franchigia stessa.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Materiali Incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale.
Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
Regola proporzionale: quella derivante dall'art.1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora nella polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: Impresa assicuratrice.
Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Unità immobiliare: porzione di fabbricato (come definito alla relativa voce), compresa la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, si applica la regola proporzionale.
ATTIVITÀ SVOLTA
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:
- L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può:
a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/privati;
b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell’Azienda;
c) progettare programmi integrati, programmi e interventi di recupero urbano, programmi e interventi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, mediante stipula di convenzione nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale;
f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed
h) del presente articolo;
g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
h) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
i) formulare alla Regione ed agli altri Enti locali proposte sulla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
Art. 2 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Art. 4 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Ai sensi dell’Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del
D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 6 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.
L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 10 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio
Relativamente alla partita Fabbricati, eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.
Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l’effettivo valore consuntivo e la Società provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento della somma assicurata per l’anno successivo nonchè appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente
tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 14 – Relazione sui sinistri
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
Art. 15 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 16 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 17 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto –
con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 18 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
(valide per le sezioni Incendio ed altri
danni a beni, danni materiali diretti da acqua e Xxxxxx)
Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il settore competente la gestione del contratto del Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso al Broker incaricato o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell’Amministrazione del Contraente, ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 7 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività;
e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se l’Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".
Art. 21 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Si conviene che , in caso di sinistro che colpisca uno o più uffici o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta sulle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o uffici delle ubicazioni danneggiati.
Art. 22 – Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso solo il valore dell'area.
Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 23 - Valutazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita:
A) Incendio
a) Xxxxxxxx la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato o per riparare quelle soltanto danneggiate con deduzione del valore degli eventuali residui.
Il pagamento dell'indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro del fabbricato distrutto o danneggiato che si ottiene:
b) applicando alla stima di cui al precedente punto a) un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima del fabbricato a “Valore a nuovo” come al punto a) e la stima dello stesso a “Valore al momento del sinistro” come al punto b), verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda - entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti - al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato.
B) Perdita delle pigioni e mancato godimento dei locali
Stabilendo l'ammontare del danno in relazione al tempo strettamente necessario per il ripristino del fabbricato danneggiato con il massimo di 12 mesi.
L'unità immobiliare abitata dall'Assicurato viene compresa in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa.
L'indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare.
C) Lastre
Stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 24 - Unità immobiliare e fabbricato unifamiliare
Se l'assicurazione riguarda un'unità immobiliare o un singolo fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare l'evento garantito “furto e guasti di fissi ed infissi” di cui all'art. 2, lettera K) di cui alla “Sezione Incendio ed altri danni ai beni” e l'assicurazione “Sezione Lastre” riguardano soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
Art. 25 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
A parziale deroga delle condizioni di polizza , si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, le condizioni di polizza rimarranno operative per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e quanto previsto all'art. 6 di cui alla “Sezione Incendio ed altri danni ai beni”, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 8 punto c) “Rischi esclusi dall'assicurazione “ di cui alla “Sezione Incendio ed altri danni ai beni”.
Il Contraente o l'Assicurato può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell'importo minimo, determinato come previsto alla lettera A punto b) del precedente art. 23 “Valutazione del danno”, che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 250.000,00.
Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dei danni, i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 30 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per terzi interessati, restando escluso ogni loro facoltà di impugnativa.
Relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi l'indennità dovuta dalla Società sarà versata direttamente al danneggiato.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
(valide per tutte le sezioni di Responsabilità civile e Responsabilità civile per danni da acqua )
Art. 31 - Fabbricati in condominio
Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della “Sezione Incendio ed altri danni ai beni” e della “sezione responsabilità civile verso terzi per danni da acqua” di cui all'art. 23 punto b) con riferimento agli eventi di cui all'art. 24 della sezione stessa.
Art. 32 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino al momento della tacitazione del danneggiato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 33 - Assicurazione parziale
Premesso che il premio relativo alle sezioni “Responsabilità civile” e “Responsabilità civile per danni da acqua” è concordato in base al “Valore di ricostruzione a nuovo” del fabbricato, escluso solo il valore dell'area, stimato in base all'art. 23 “Valutazione del danno” delle “Norme per la Liquidazione dei Sinistri”, se al momento del sinistro risulta che tale valore eccede la somma assicurata, maggiorata del 20%, la Società corrisponderà l'indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro.
E' stabilito che i massimali assicurati rappresentano i limiti di risarcimento anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 1 - Rischio assicurato
Si intendono assicurati i fabbricati in proprietà, in gestione “per conto altrui e per conto di chi spetta” (art.1891 codice civile), in locazione, in sublocazione, in comodato, in uso, o comunque nella disponibilità del Contraente, compresi i fabbricati entrati nella disponibilità dell'assicurato successivamente alla stipulazione o rinnovo della presente polizza.
Con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 12 “copertura automatica nuovi enti e regolamento premio” delle “norme che regolano l'assicurazione in generale“, si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei fabbricati assicurati, che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i fabbricati in proprietà, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della medesima.
Per i fabbricati che verranno in proprietà, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo la stipulazione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i fabbricati alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di fabbricati che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. Del pari nell'ambito delle ubicazioni possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai fabbricati ed ai suoi impianti, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso alla Società. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.
Art. 2 - Eventi garantiti
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli eventi previsti in polizza, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e dei Locatari oltre che per dolo o colpa grave delle persone del cui fatto questi devono rispondere a norma di legge.
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti agli enti assicurati da:
a) incendio;
b) fulmine esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
f) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro;
h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri dallo stesso;
i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all’Assicurato o al Contraente, purchè in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d’acqua;
k) furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il
massimo di € 30.000,00 per singolo fisso e/o infisso;
l) caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
m) caduta di antenna o parabola radiotelericevente centralizzata, compresi i danni alla stessa.
Art. 3 - Fenomeni atmosferici – Eventi naturali
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati assicurati, compreso il contenuto di proprietà dei condomini, nel limite massimo di € 5.000,00 per ogni condomino, da:
A) trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. Sono compresi, fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a:
• installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati;
• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine
• impianti a servizio del fabbricato compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all’esterno del fabbricato stesso.
Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati all'aperto od all'esterno del fabbricato.
I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra,ad eccezione di quelli causati da occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine.
Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:
1. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il caso sopra considerato di occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine;
2. acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
3. fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde;
4. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
5. gelo e neve.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 80% del valore assicurato per ciascun fabbricato.
B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre valanghe, caduta di sassi e slavine.
Sono tuttavia esclusi i danni:
1. causati da gelo ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
2. ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.000,00.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascun fabbricato, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
C) i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
• causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
• causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
• a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all’aperto per natura e destinazione).
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 5.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 50% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.
D) smottamenti – franamenti – cedimenti del terreno – caduta di massi La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di:
1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
3. cedimento del terreno;
4. caduta di massi.
La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:
· errata valutazione dell'angolo di natura declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
· errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.
La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore di € 1.000.000,00.
Art. 4 Atti vandalici e dolosi
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio. Sono altresì compresi i danni materiali e diretti (esclusi gli imbrattamenti dei muri esterni) arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti e non dall'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Compresi quelli di sabotaggio.
La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
c) causati da atti di terrorismo;
d) da amianto e da inquinamento elettromagnetico.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 80% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.
Art. 4.1 - Atti di terrorismo
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo. Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 40% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.
Art. 5 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni :
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia :
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 15.000,00 per ogni sinistro.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 40% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.
Art. 6 - Xxxxx xxxxxxxxx ed elettronici ad impianti
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti al fabbricato da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione.
La garanzia è prestata, sino alla concorrenza di € 75.000,00 per sinistro e per anno, e con la franchigia di € 250,00 per sinistro.
Art. 7 - Estensioni
Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:
a) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Ove tale percentuale si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, si ha a disposizione una ulteriore somma sino ad un massimo di € 500.000;
b) la perdita del canone di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo necessario al ripristino dello stesso, con il limite di dodici mesi e fino alla concorrenza del limite indicato all’art. 23 punto B) “valutazione del danno” delle “norme per la liquidazione dei sinistri (valide per le sezioni incendio ed altri danni a beni, danni materiali diretti da acqua e lastre)”;
c) le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 21 “mandato dei periti” delle “norme per la liquidazione dei sinistri (valide per le sezioni incendio ed altri danni a beni, danni materiali diretti da acqua e lastre)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto sino alla concorrenza di € 150.000,00;
d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 100.000,00;
e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo € 50.000,00;
f) fermo quando stabilito dall'art. 2 “eventi garantiti” delle Norme che regolano l’Assicurazione della presente Sezione, sono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.
g) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà per ogni sinistro una somma superiore all’1% della somma assicurata per il fabbricato.
h) i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:
- Affreschi;
- Bassorilievi;
- Ornamenti murari;
- Monumenti;
- Mosaici;
- Soluzioni architettoniche;
e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro quali ad esempio:
- costi dei materiali;
- spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
oppure nelle spese per abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di € 500.000,00.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente Danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
g) un’indennità aggiuntiva pari al 10% dell’ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore a € 50.000,00 fino alla concorrenza di € 400.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l'assicurazione non è comunque operante per i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
e) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto indicato nell'art. 2 punto k) della presente Sezione;
f) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto indicato nell'art. 5 della presente Sezione;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 6 della presente Sezione.
SEZIONE DANNI DA ACQUA AI BENI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 9 - Rischio assicurato
La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie della presente Sezione si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza, per la partita “Fabbricato” alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato stesso.
Art. 10 - Garanzia base fuoriuscita liquidi
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:
a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati;
b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo;
c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.
La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:
d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente articolo, sarà effettuato con l’applicazione della franchigia di € 250,00.
Art. 10.1 - Fuoriuscita di liquidi - Acqua piovana - Occlusione condutture
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da:
a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato;
b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, dei pluviali e degli apparecchi e/o impianti igienici. L'assicurazione (non operante se l’occlusione é determinata esclusivamente da grandine ed è operante la garanzia “Fenomeni Atmosferici” all'art. 3 della Sezione “Incendio ed altri danni ai beni”) é estesa ai danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della franchigia di € 250,00.
Art. 11 - Spese di ricerca e riparazione
La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 9 della presente Sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia fissa di € 250,00 con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 11.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni causati:
a) da usura, corrosione o difetto di materiali;
b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
d) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”.
SEZIONE LASTRE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 12 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo,mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti le parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi garantiti.
L'assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto” fino alla concorrenza della somma di € 75.000,00 per sinistro e per anno e con un limite di € 3.000,00 per lastra.
Art. 13 - Eventi garantiti
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da:
a) rottura accidentale determinata da fatto involontario dell'Assicurato o di terzi;
b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto;
c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve;
d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti vandalici.
Art. 14 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni causati da:
a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio;
b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) atti dolosi dell'Assicurato o del Contraente;
d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; nonché per i danni:
e) verificatisi in occasione dell'esecuzione di riparazioni e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso;
f) di scheggiatura o rigatura.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 15 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nonché i suoi dipendenti e amministratori in relazione all'attività svolta a favore dell'Assicurato stesso, nei limiti del massimale indicato in polizza, nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto nella sua qualità di proprietario e/o gestore e/o conduttore e/o amministratore.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalle persone del fatto delle quali debba rispondere.
Art. 16 - Eventi garantiti - Garanzia proprietà di fabbricati
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i locatari, in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati ed alla conduzione delle parti comuni - esclusi lo spargimento d'acqua ed il rigurgito di fogna -, comprendendo i danni derivanti:
a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino compresi alberi, strade private, cortili, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco e gli impianti di illuminazione esterna;
b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere;
c) dalla caduta dell'antenna o parabola radiotelericevente centralizzata;
d) da manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato assicurato;
e) da incendio, esplosione o scoppio dei fabbricati assicurati;
f) da scariche ed altri fenomeni elettrici, correnti;
g) dalla caduta accidentale di gronde, tegole, colmi, intonaci, cornici, frontalini, camini e frammenti vari a causa di vento, intemperie, bufere, tempesta ed altri eventi atmosferici.
La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12.6.1984 n. 222.
Art. 17 - Responsabilità civile per la committenza dei lavori
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:
a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante.
Tale estensione di garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 18 - Responsabilità derivante dalla conduzione delle unità immobiliari
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali cagionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato e dello svolgimento nelle medesime e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata o professionale.
La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel
fabbricato.
Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza.
Art. 19 - Xxxxxxx xxxxx – Xxxxx xxxxxxxxx di Terzi - RC Inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:
a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese di giudizio si applica l'art. 32 delle “Norme per la liquidazione dei sinistri (valide per tutte le sezioni di Responsabilità civile e Responsabilità civile per danni da acqua)”.
Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 20 - Persone non considerate “Terzi”
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchè qualsiasi altra persona con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore del fabbricato, purchè non condomino, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.
Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare
risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”;
b) da furto salvo che per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 ;
c) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
e) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
f) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
g) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
h) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI DA ACQUA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 22 - Rischio assicurato
La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie della presente Sezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, per la “Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato” ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
Art. 23 - Fuoriuscita liquidi, occlusione condutture
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:
a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati;
b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile;
c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile.
d) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, dei pluviali e degli apparecchi e/o impianti igienici.
Il pagamento dell’indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente articolo, sarà effettuato con l’applicazione della franchigia di € 250,00.
Art. 24 - Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”, per danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua. La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.
Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della franchigia fissa di € 150,00.
Art. 25 - Persone non considerate “Terzi”
Relativamente alle garanzie della presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a).
Art. 26 - Estensioni
Relativamente alla presente sezione, l'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Art. 27 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni causati:
e) da usura, corrosione o difetto di materiali;
f) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
g) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
h) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”.
SCHEDA DI POLIZZA
della polizza globale fabbricati n° ................................
Contraente e Assicurato: A.L.E.R. DI BERGAMO LECCO SONDRIO – AZIENDA
LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Xxx Xxxxxxx, 00/X 00000 XXXXXXX (XX)
P.I. C.F. 00225430164
durata del contratto: anni 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto effetto dal: 00/00/2019
scadenza il: 00/00/2023 scadenza prima rata il: 00/00/2020
Partite/Somme Assicurate/Massimali e conteggio del premio
Sezioni Incendio ed altri danni e danni materiali da acqua ai beni | |||
Partite | Somme assicurate € | Tasso lordo %° | Premio lordo € |
Fabbricati Bergamo (con la sola esclusione delle “Torri di Zingonia”) | € 522.963.380,00 | ||
Fabbricati Lecco | € 280.852.536,00 | ||
Fabbricati Sondrio | € 129.695.428,00 | ||
TOTALE | € 933.511.344,00 | ------------------------- | |
Sezione Lastre | |||
Partita | Somme assicurate | Tasso lordo %° | Premio lordo € |
Danni materiali e diretti alle lastre | € 75.000,00 per sinistro e per anno e con un limite di € 3.000,00 per lastra | ||
Sezione Responsabilità Civile Terzi e R.C. danni da acqua | |||
Partite | Somme assicurate | Tasso lordo %° | Premio lordo € |
Fabbricati civili, come sopra descritti | € 933.511.344,00 | ||
Massimale per sinistro | € 15.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per persona |
Premio lordo complessivo
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | euro .............................. |
Imposte | euro .............................. |
TOTALE | euro ............................. |
La Società Il Contraente / Assicurato
Atto di finanziamanto n. 124646 del 03 maggio 2011 Bergamo
Si prende atto tra le Parti che la presente polizza si intende vincolata come segue:
<<La presente polizza, limitatamente al fabbricato sito nel comune di Bergamo - Via Borgo Palazzo ricadente su area identificata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 56, mappali 16049, 16051 e 16053, meglio descritta nell’atto di finanziamento del 03 maggio 2011 n. 124646 di rep. a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx, si intende vincolata sino alla complessiva somma di € 8.600.000,00, per tutta la durata del finanziamento stesso, a favore di “INTESA SANPAOLO SPA” (Già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.).
Per effetto del presente vincolo, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:
1) in caso di sinistro, a darne avviso alla Banca nel più breve tempo possibile;
2) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso ed il consenso scritto della Banca;
3) a pagare direttamente alla banca l’importo della liquidazione dell’indennizzo, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa;
4) a notificare alla banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
5) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
6) a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all’art. 1898 Cod. Civ., qualora le circostanze g del rischio non fossero conoscibili all’Assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
7) in deroga all’art. 1900 del Cod, Civ. la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Qualora in sede di liquidazioni di danni risulti che , oltre alla presente polizza di assicurazione, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze con venne denunciata la coassicurazione, la presente Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.
Pertanto il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l’eventuale diritto di rivalsa da parte della presente Compagnia ne confronti sia dell’Assicurato che delle altre Compagnie.>>
Atto di finanziamanto n. 123592 del 05 novembre 2010 Calusco D’Adda
Si prende atto tra le Parti che la presente polizza si intende vincolata come segue:
<<La presente polizza, limitatamente al fabbricato sito nel comune di Calusco D’Adda (BG) - Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 32 e via Adda n. 376 ricadente su area identificata al locale Catasto Terreni al Foglio 9, mappale 7680, meglio descritta nell’atto di finanziamento del 05 novembre 2010 n. 123592 di rep. a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx, si intende vincolata sino alla complessiva somma di € 2.200.000,00, per tutta la durata del finanziamento stesso, a favore di “INTESA SANPAOLO SPA” (Già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.).
Per effetto del presente vincolo, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:
1) in caso di sinistro, a darne avviso alla Banca nel più breve tempo possibile;
2) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso ed il consenso scritto della Banca;
3) a pagare direttamente alla banca l’importo della liquidazione dell’indennizzo, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa;
4) a notificare alla banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
5) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
6) a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all’art. 1898 Cod. Civ., qualora le circostanze g del rischio non fossero conoscibili all’Assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;in deroga all’art. 1900 del Cod, Civ. la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Qualora in sede di liquidazioni di danni risulti che , oltre alla presente polizza di assicurazione, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze con venne denunciata la coassicurazione, la presente Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.
Pertanto il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l’eventuale diritto di rivalsa da parte della presente Compagnia ne confronti sia dell’Assicurato che delle altre Compagnie.>>
Atto di finanziamanto n. 124304 del 28 febbraio 2011 Romano di Lombardia
Si prende atto tra le Parti che la presente polizza si intende vincolata come segue:
<<La presente polizza, limitatamente al fabbricato sito nel comune di Romano di Lombardia (BG) – Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ricadente su area identificata al locale Catasto Terreni al Foglio 9, mappale 10580 meglio descritta nell’atto di finanziamento del 28 febbraio 2011 n. 124304 di rep. a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx, si intende vincolata sino alla complessiva somma di € 4.500.000,00, per tutta la durata del finanziamento stesso, a favore di “INTESA SANPAOLO SPA” (Già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.).
Per effetto del presente vincolo, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:
1) in caso di sinistro, a darne avviso alla Banca nel più breve tempo possibile;
2) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso ed il consenso scritto della Banca;
3) a pagare direttamente alla banca l’importo della liquidazione dell’indennizzo, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa;
4) a notificare alla banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
5) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
6) a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all’art. 1898 Cod. Civ., qualora le circostanze g del rischio non fossero conoscibili all’Assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
7) in deroga all’art. 1900 del Cod, Civ. la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Qualora in sede di liquidazioni di danni risulti che , oltre alla presente polizza di assicurazione, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze con venne denunciata la coassicurazione, la presente Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.
Pertanto il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l’eventuale diritto di rivalsa da parte della presente Compagnia ne confronti sia dell’Assicurato che delle altre Compagnie.>>
Atto di finanziamanto n. 124305 del 28 febbraio 2011 Trescore Balneario
Si prende atto tra le Parti che la presente polizza si intende vincolata come segue:
La presente polizza, limitatamente al fabbricato sito nel comune di Trescore Balneario (BG) - Via Moro ricadente su area identificata al locale Catasto Terreni al Foglio 9, mappali 9263, 9265 e 9266, meglio descritta nell’atto di finanziamento del 28 febbraio 2011 n. 124305 di rep. a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx, si intende vincolata sino alla complessiva somma di € 1.740.000,00, per tutta la durata del finanziamento stesso, a favore di “INTESA SANPAOLO SPA” (Già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.).
Per effetto del presente vincolo, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:
1) in caso di sinistro, a darne avviso alla Banca nel più breve tempo possibile;
2) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso ed il consenso scritto della Banca;
3) a pagare direttamente alla banca l’importo della liquidazione dell’indennizzo, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa;
4) a notificare alla banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
5) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione;
6) a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all’art. 1898 Cod. Civ., qualora le circostanze g del rischio non fossero conoscibili all’Assicurato ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia;
7) in deroga all’art. 1900 del Cod, Civ. la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Qualora in sede di liquidazioni di danni risulti che , oltre alla presente polizza di assicurazione, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze con venne denunciata la coassicurazione, la presente Compagnia non potrà eccepire, nei riguardi della Banca, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del danno.
Pertanto il danno verrà in tal caso, a richiesta della Banca, liquidato come se le altre polizze non esistessero, salvo l’eventuale diritto di rivalsa da parte della presente Compagnia ne confronti sia dell’Assicurato che delle altre Compagnie.