Studio di Architettura Arch. Andrea Tavian
Progetto:
Studio di Architettura Arch. Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxx Xxxx 00 00000 Xxxxxx – XX
Committente:
Comune di Rubano
C – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DATA: GIUGNO 2017
FIRMA:…………………..
INDICE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA E POSA
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
art. 1 – oggetto dell’appalto art. 2 – ammontare dell’appalto
art. 3 – modalità di stipulazione del contratto
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
art. 4 – procedura di aggiudicazione, luogo di esecuzione, finanziamento art. 5 – documenti che fanno parte del contratto
art. 6 – disposizioni riguardanti l’appalto
art. 7 – domicilio dell’Appaltatore - persone autorizzate a riscuotere - rappresentante art. 8 – norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
art. 9 – consegna e inizio della fornitura
art. 10 – termini per l’ultimazione della fornitura art. 11 – sospensioni - proroghe
art. 12 – penali in caso di ritardo
art. 13 – programma della fornitura dell’Appaltatore e cronoprogramma art. 14 – inderogabilità dei termini di esecuzione
art. 15 – risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini art. 16 – premio di accelerazione
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
art. 18 – pagamenti in acconto art. 19 – pagamenti a saldo
art. 20 – modalità di fatturazione art. 21 – revisione dei prezzi
art. 22 – cessione del contratto e cessione dei crediti
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA
art. 23 – valutazione della fornitura a misura, a corpo, ed in economia e dei materiali in cantiere art. 24 – accertamento e misurazione della fornitura
art. 25 – cauzione provvisoria art. 26 – cauzione definitiva
art. 27 – riduzione delle garanzie
art. 28 – garanzia sull'anticipazione del prezzo art. 29 – polizza sulla rata di saldo
art. 30 – polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
art. 32 – ordini di lavorazioni
art. 33 – variazioni della fornitura
art. 34 – varianti dovute ad errori od omissioni progettuali art. 35 - prezzi applicabili a nuove forniture
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
art. 36 – norme di sicurezza generali art. 37 – sicurezza sul luogo di lavoro art. 38 – norme di tutela dei lavoratori
art. 39 – osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
art. 40 – divieto di subappalto
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
art. 41 – commissione per l’accordo xxxxxxx.
art. 42 – contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
art. 43 – risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio della fornitura con posa - recesso
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
art. 46 – presa in consegna della fornitura ultimata art. 47 – danni e difetti di costruzione
art. 48 – qualità e accettazione dei materiali in genere art. 49 – oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore. art. 50 – obblighi speciali a carico dell’Appaltatore art. 51 – tracciabilità dei flussi finanziari
art. 53 – spese contrattuali, imposte, tasse art. 54 – controversie
Parte seconda - NORME TECNICHE
CAPO XIII – SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
art. 55 – disposizioni generali e caratteristiche tecniche e costruttive dei serramenti Conto Termico 2.0 art. 56 – posa in opera dei serramenti
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA FORNITURA CON POSA
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la “fornitura con posa in opera dei serramenti esterni e degli scuri del Municipio di Rubano (parte antica), previa rimozione e smaltimento di quelli esistenti”
2. L’obbligazione a carico dell’Appaltatore è di risultato e, pertanto, il medesimo è tenuto a tutte le prestazioni necessarie alla perfetta realizzazione della fornitura con posa, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, e con tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati di progetto di cui l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. La fornitura con posa è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Questa Amministrazione con il presente intervento ritiene di iniziare l'efficientamento del fabbricato, pertanto il progetto rientra nei parametri richiesti dal GSE per poter far richiesta d'accesso al Contributo Conto Termico 2.0.
Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo della fornitura con posa posta a base dell’affidamento è definito come segue:
X.xx ordine | Importo fornitura | oneri sicurezza | Importo totale |
1 | € 60.754,60 | € 1100,00 | € 61.854,60 |
L’incidenza media della manodopera è pari al 28,76% dell’importo della fornitura oggetto d’Appalto, così come di seguito determinata:
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA | ||
u.m. | ||
Numero giorni di lavorazione consecutivi | gg | 39 |
Numero addetti | n. | 2 |
Ore di lavoro giornaliere previste | ore | 8 |
Totale ore di lavoro previste | ore | 624 |
Costo orario manodopera | €. | 28,00 |
Costo Totale manodopera | €. | 17472,00 |
Importo fornitura | €. | 60754,60 |
Incidenza manodopera (costo totale manodopera/importo fornitura) | % | 28,76% |
L’incidenza media della manodopera è pari al 28,76% dell’importo della fornitura con posa oggetto dell’appalto, calcolata sulla base della tabella del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini del territorio di Padova con decorrenza dal mese di maggio 2016 emanata dal Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 23 del 03/04/2017.
L’IVA resta a carico della Stazione Appaltante a norma delle disposizioni vigenti.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato a MISURA per l’esecuzione di tutte le prestazioni ed interventi previsti e conteggiati a consuntivo in base ai prezzi unitari di elenco a cui sarà applicato il criterio del minor prezzo offerto dall'Appaltatore, come definito all’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
art. 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, LUOGO DI ESECUZIONE, FINANZIAMENTO
a) Procedura di aggiudicazione:
La fornitura con posa sarà affidata con procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, mediante:
-aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto con base di gara, determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi unitari come indicato nell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività
Fornitura ad elevata ripetitività:
Il progetto prevede la installazione di finestre il cui abaco è standardizzato per più dell’80% dei serramenti in progetto. Come si denota dalla tabella riportata nell’elaborato grafico di progetto e nell’abaco, non si tratta di servizio o fornitura di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
b) Criterio di scelta dell’operatore economico
Procedura negoziata previa consultazione (nel caso di servizi e forniture) di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art.95 comma 4, del D.Lgs.50/2016),
possibilità di svincolo dall’offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
non sono ammesse offerte in aumento né varianti.
c) Luogo di esecuzione della fornitura con posa: Municipio di Rubano (PD)
d) L’opera è finanziata mediante: FONDI PROPRI per € 90.000,00
art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’Appalto:
a) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) L’Elenco dei Prezzi unitari;
c) Relazione di progetto;
d) DUVRI;
e) Il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR 207/10;
f) le polizze di garanzia,
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
3. Si applicano, inoltre, al contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il D.Lgs 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, nonchè delle Linee Guida Anac;
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica, anche su indicazione del Direttore dell’Esecuzione.
5. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
art. 6 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. La sottoscrizione del contratto sarà effettuata con firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura.
3. In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, anche a norma dell’articolo 1341 del codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, fatte salve le ipotesi di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non espressamente escluse dal presente Capitolato.
5. Con l’accettazione della fornitura con posa, l’Appaltatore dichiara esplicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per poter procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi, nessuno escluso.
6. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza delle medesime opere, o parti di esse, alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge o di regolamento vigenti.
7. Le disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna della fornitura all’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
8. Si precisa inoltre che per evitare le interferenze con le attività lavorative proprie degli impiegati comunali le lavorazioni saranno svolte nei giorni di chiusura del Municipio stesso e cioè nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio, sabato e domenica nell’arco dell’intera durata (vedasi cronoprogramma)
9. Non saranno previste aree di cantiere o deposito di materiali di risulta né di fornitura, tranne la possibilità di riservare nel piazzale del Municipio o nell’area retrostante una zona per il carico/scarico.
10. L’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa di un adeguato cartello di cantiere secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione con il logo del Comune di Rubano e provvedere alla sua rimozione alla fine della fornitura.
11. Alla fine di ogni giornata lavorativa la zona di lavoro dovrà essere restituita perfettamente sgombera e pulita mentre durante le fasi di montaggio e smontaggio dovranno essere adottate tutte le precauzioni per la protezione da polvere o detriti di quanto presente nei singoli uffici.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
art. 7 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE - PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE - RAPPRESENTANTE
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di avere domicilio presso la sede municipale del Comune di Rubano.
2. Entro la data fissata per la stipula del contratto o con la firma del medesimo, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi del comma precedente, dove la Stazione Appaltante e il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
3. L’Appaltatore ha, altresì, l’obbligo di comunicare il nominativo della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto a saldo, entro la medesima data fissata al comma precedente.
4. L’Appaltatore che non conduce personalmente la fornitura con posa dovrà farsi rappresentare, a mezzo di apposito mandato, da persone fornite dei requisiti d’idoneità tecnica e morali, l’operato dei quali rimane nella responsabilità dell’Appaltatore.
5. Il mandato di cui al comma precedente deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione committente.
6. Il rappresentante dovrà garantire la propria presenza sul luogo della fornitura.
art. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, comprese nell’Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. I prodotti e i materiali da impiegare per la fornitura di cui all’Appalto dovranno essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE e corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito sia dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, sia dalle norme UNI, CEI, CNR che a quanto indicato nei successivi articoli.
3. In mancanza di particolari condizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
4. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla X.XX.
5. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondenti ai requisiti di cui sopra.
6. Quando la D.EC.abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della stessa Impresa.
7. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della X.XX., l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
8. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove di qualità dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione o l’invio dei campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati dalla Stazione Appaltante, nonchè alle spese per le corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati dal Direttore dell’esecuzione alla presenza del "Rappresentante dell’Appaltatore", con preavviso anche fax di due giorni, o in assenza di questi, alla presenza di due testimoni. Dei campioni prelevati potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla X.XX.., previa apposizione di sigilli e firme della X.XX.. e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali (Istituti Universitari, ecc.). I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente Appalto.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
art. 9 - CONSEGNA E INIZIO DELLA FORNITURA
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale della fornitura, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitiva anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna della fornitura, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l’Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione Appaltante provvede all’incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento della fornitura, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.
6. In caso di accoglimento dell’istanza di recesso, ai sensi del comma precedente, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di registro ed accessorie, nonché al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute.
7. Ove l’istanza di recesso dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
8. L’Appaltatore darà inizio al contratto dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna.
art. 10 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura con posa dei serramenti e degli scuri deve essere completata entro 129 giorni (in lettere centoventinove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura, comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole. Di questi, sono previsti 90 (novanta) giorni per il rilevo delle misure e la fornitura e 39 (trentanove ) giorni per la posa (come da cronoprogramma).
2. Il termine previsto può essere sospeso, a discrezione dal Direttore dell’Esecuzione, e rimanere sospeso qualora ricorrano le cause indicate dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa della fornitura; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma della fornitura con posa.
art. 11 - SOSPENSIONI - PROROGHE
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’esecuzione d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione della fornitura redigendo apposito verbale; cessate le cause della sospensione la Direzione dell’esecuzione ordina la ripresa della fornitura redigendo l’apposito verbale.
2. Resta stabilito che normali periodi di avversità atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del personale addetto alla fornitura non costituiranno motivo di sospensione.
3. L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura con posa nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell’Esecuzione entro 30 gg. dal suo ricevimento.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura con posa o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte a imprese o forniture.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
5. I verbali per la concessione di sospensioni redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell’Esecuzione e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione, ai sensi dell’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento.
7. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
art. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione della fornitura con posa ovvero in caso di ritardo rispetto all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale per il quale è stabilito un termine, viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale.
2. Le scadenze inderogabili fissate nel programma della fornitura sono le seguenti:
- ritardo sull'esecuzione delle disposizioni della Direzione della Esecuzione superiore a 3 giorni
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate sul pagamento relativo allo stato finale della fornitura con posa, con espressa accettazione da parte dell’Appaltatore della compensazione delle somme ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile.
4. In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
art. 13 - PROGRAMMA DELLA FORNITURA
1. Trattandosi di esecuzione di manutenzione straordinaria, cioè definiti nel contenuto prestazionale ed esecutivo, l’esecuzione verranno eseguiti dall'impresa appaltatrice nella sede municipale (parte antica).
2. Gli ordini saranno impartiti dalla X.XX., secondo le modalità, le esigenze ed i fabbisogni che di volta in volta verranno individuati dall'Amministrazione e/o dal RUP.
3. La fornitura con posa dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa tecnica e delle leggi vigenti.
4. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi, fatto salvo quanto detto sopra, in:
🟃 - lievo dei serramenti e scuri esistenti;
🟃 - fornitura e posa dei nuovi serramenti e scuri;
🟃 - assistenze murarie e opere di finitura;
5. La fornitura e posa dovranno essere effettuate indipendentemente dalle quantità ordinate per ogni intervento, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.
6. L’esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
art. 14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono, in ogni caso, motivi di proroga dell’inizio della fornitura, della sua mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell’Appaltatore, sui termini per l’ultimazione della fornitura o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal CSA, produce l’attivazione delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 .
2. La Stazione Appaltante potrà procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto con la procedura prevista all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 decorsi inutilmente 10 (dieci) giorni dalle scadenze inderogabili fissate all'art.12 del CSA.
3. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni cagionati dall’Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto.
art. 16 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
1. Non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sulla ultimazione della fornitura con posa.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
art. 17 – ANTICIPAZIONI
1. La Stazione Appaltante potrà corrispondere un'anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, alle condizioni e modalità stabilite dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016
art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che la fornitura con posa eseguita, contabilizzata al netto del ribasso d’asta, comprensiva della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono la quota del 40% e dell’80%
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma bis, del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore della Esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento della fornitura, che deve recare la dicitura: «fornitura e posa a tutto il ………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento della fornitura di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora la fornitura con posa rimanga sospesa per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo della fornitura è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 19. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla eventuale Cassa Edile, o in caso di ritardo di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
9. Qualora l'Appaltatore si avvalga dell'anticipazione del prezzo, sulla rata di acconto dovuta sarà decurtata proporzionalmente dell'importo dell'anticipazione erogata ai sensi dell'art.17 del CSA.
art. 19 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale delle attività di fornitura con posa è redatto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione della fornitura, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.
2. Il conto finale della fornitura con posa, è sottoscritto dall’Appaltatore entro 15 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui all'art. 29, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, calcolata ai sensi dell'art. 29 del presente Capitolato, deve avere validità ed efficacia per il periodo di due anni, e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
art. 20 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, così come modificato dal D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito in Legge 23.06.2014 n. 89, dal 31/03/2015 il Comune di Rubano accetta e paga solo fatture trasmesse in forma elettronica.
2. Il Comune di Rubano ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice univoco che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito:
– Codice Univoco Ufficio: UF8F8C
– Denominazione Ente: Comune di Rubano
– Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
– Cod. fisc del servizio di F.E.: 80009970288
– Cod. IPA Comune di Rubano: C_h625
– Indirizzo PEC: xxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx
3. Al fine di consentire l'accettazione della fattura elettronica e di permettere la tempestiva liquidazione dovrà essere riportato sulla stessa il codice CIG e i riferimenti alla determinazione di affidamento.
art. 21 - REVISIONE DEI PREZZI
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore della Esecuzione.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA
art. 23 - VALUTAZIONE DELLA FORNITURA CON POSA A MISURA, A CORPO, ED IN ECONOMIA E DEI MATERIALI IN CANTIERE
1. La misurazione e la valutazione della fornitura a misura sono effettuati secondo le enunciazioni delle singole voci in elenco ed applicando, pertanto, i relativi prezzi di elenco offerti, al netto del ribasso di contratto, alle quantità rilevate.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alle disposizioni di progetto, o alla normale buona esecuzione della fornitura, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore della Esecuzione.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle forniture a misura è effettuata applicando i prezzi di elenco offerti, al netto del ribasso d’asta, alle quantità rilevate.
5. Solamente in caso di sospensione delle attività per oltre 90 (novanta) giorni, per cause indipendenti dalla volontà e responsabilità dell’appaltatore, su indicazione della Direzione della Esecuzione, i materiali ed i manufatti approvvigionati in cantiere e già accettati possono essere compresi negli stati di avanzamento delle attività; la valutazione viene effettuata a misura, con i relativi prezzi di elenco o in mancanza di questi, a stima della Direzione della Esecuzione, fermo restando che non possono essere presi in considerazione materiali o manufatti che non siano destinati ad essere sicuramente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.
art. 24 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DELLA FORNITURA
1. La Direzione della Esecuzione potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e alla misurazione delle opere compiute.
2. L’Appaltatore è invitato ad intervenire alle misure al fine di eseguire in contraddittorio tali operazioni.
3. Ove egli si rifiutasse di presenziare, il Direttore della Esecuzione procede alla presenza di due testimoni, ed i maggiori oneri che si dovranno per forza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
4. In tal caso, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella compilazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
5. L’Appaltatore è tenuto alla sottoscrizione degli atti contabili, compilati dal Direttore della Esecuzione o da un suo assistente.
6. La Direzione della Esecuzione, una volta approvati tali elementi, provvederà alla redazione della contabilità della fornitura.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
art. 25 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, pari al 2 (due) per cento dell’importo progettuale della fornitura con posa da appaltare, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, si fa riferimento al disciplinare di gara.
art. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, costituita a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
all’art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
5. La polizza dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente:
a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
c) l'operatività della polizza entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante all'istituto garante.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di regolare esecuzione, il termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall'istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. L'istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del garantito da opporre alle richieste della Stazione Appaltante.
9. La cauzione definitiva, come previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
10. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. Sono fatti salvi ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
12. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante.
13. la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura con posa nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 103 comma 5 del d.Lgs 50/2016.
art. 27 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L’importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità della serie ISO e per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee ai sensi dell’art. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
2. Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della certificazione di qualità;
art. 28 – GARANZIA SULL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. L'Appaltatore che intende avvalersi dell'anticipazione del prezzo, è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività, come stabilito dall’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo della garanzia viene automaticamente ridotto nel corso della fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
3. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità previste nel presente CSA all'art. 26 comma 1 e dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente quanto stabilito allo stesso art. 26 comma 5 e 6.
4. La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, ovvero, in caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'art. 9 del CSA, la garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della consegna della fornitura con posa in opera.
5. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà l'impossibilità di usufruire dell'anticipazione del prezzo.
art. 29 – XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX
0. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (due anni), come stabilito dall’articolo 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
2. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità prevista nel presente CSA all'art. 26 comma 1 e dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente quanto stabilito allo stesso articolo.
3. Nel caso in cui la fornitura e posa siano pagati in un'unica soluzione senza rate di acconto, la somma garantita dalla polizza sulla rata di saldo di cui ai commi precedenti, sarà pari al 20% dell'importo fornitura con posa IVA inclusa e maggiorata del tasso d'interesse legale per la durata di due anni.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa la garanzia fideiussoria suddetta, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi del l'art. 1666, comma 2 del codice civile. Tale termine è ridotto a trenta o sessanta giorni dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
art. 30 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della fornitura con posa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con massimale di norma corrispondente all'importo del contratto stesso.
2. E' richiesta la polizza assicurativa per danni di esecuzione, di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, per un totale di € 60.000.
3. Tale polizza deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura con posa; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000; la polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
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rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al luogo dell’esecuzione, della Direzione della Esecuzione e dei Collaudatori in corso d’opera.
4. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs 406/91 e dal D.Lgs 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. La copertura decorre dalla data di consegna della fornitura alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura con posa risultante dal relativo certificato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna della esecuzione.
art. 31 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI A COPERTURA DEI RISCHI DI ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL'OPERA
1. Non sono richieste la polizza indennitaria decennale e la polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, di cui all’art. 103 comma 8 D.Lgs. 50/2016, perchè l'opera è di importo inferiore agli ammontari stabiliti.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
art. 32 - ORDINI DI LAVORAZIONI
La Direzione della Esecuzione impartirà tutte le disposizioni e iscrizioni all'appaltatore mediante ordini di servizio verbali o inviati anche via e-mail o fax, corredati eventualmente da disegni e prescrizioni progettuali di dettaglio.
L'Appaltatore, prima di iniziare le attività restituirà detti ordini firmati per conoscenza ed accettazione.
art. 33 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio della fornitura con posa eseguita in più o in meno e con l’osservanza delle prescrizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione della Esecuzione e preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva da parte dell’Appaltatore, deve essere presentato per iscritto alla Direzione della Esecuzione prima dell’inizio dell’opera oggetto della contestazione; non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
art. 34 - VARIANTI DOVUTE AD ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la
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sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del D.Lgs. 50/16, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. Al di fuori dei casi di cui al punto precedente la Stazione Appaltante può procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento della fornitura con posa eseguite ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico della progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 106 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
art. 35 - PREZZI APPLICABILI A NUOVE FORNITURE
1. Quando sia necessario eseguire categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
• desumendoli dal prezzario regionale vigente;
• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
• quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
4. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore della esecuzione e l’esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità della fornitura.
5. I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
art. 36 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. Le attività appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare l’attività qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
art. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L’Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna della fornitura, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 D.Lgs n. 81/08, recante altresì le notizie di cui all’art. 18 comma 1 della stessa norma, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una attestazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
art. 38 – NORME DI TUTELA DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di curare che nell’esecuzione della fornitura con posa vengano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette alla posa, nonché evitare danni a beni pubblici e privati restando comunque sollevato l’Ente Appaltante.
3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti comprese le casse Edili di riferimento e la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti anche ai fini dell’acconto successivo.
4. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nell’area di lavoro, in coerenza con il DUVRI redatto dalla stazione Appaltante.
art. 39 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEL DUVRI
1. Il DUVRI forma parte integrante del contratto di Appalto; le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
art. 40 –SUBAPPALTO
1. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
art. 41 - ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE - ARBITRATO
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico della fornitura con posa comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura massima complessiva del 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure, dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti all’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000,00 euro, è necessario il parere di un legale interno alla struttura, se esistente, o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il funzionario competente, sentito, il R.U.P. esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ove può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa autorizzazione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
5. In caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 saranno devolute alla competenza del giudice ordinario come riportato al successivo art. 54 del presente CSA.
6. Non si applica l'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
art. 42 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza, nonché altre norme eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività, e in particolare:
a) nell’esecuzione della fornitura con posa che formano oggetto del presente Appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura o delle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle notizie anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, ed a trasmettere, con periodicità quadrimestrale, alla Stazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme indicate nei commi precedenti la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo della fornitura con posa ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
art. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DELLA FORNITURA CON XXXX - RECESSO
1. Le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi di una o più condizioni previste dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le Stazioni Appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 108 comma 2, 3 e 4 del D.Lgs. 60/2016.
3. Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procede in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre ad un importo non superiore al 10% dell'importo delle opere non eseguite a titolo di utile perso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
5. Nei casi di recesso del contratto la Stazione Appaltante procede in conformità di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
6. La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura con posa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
art. 44 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA CON POSA E GRATUITA MANUTENZIONE DELLE OPERE
1. Al termine della fornitura e posa il Direttore della Esecuzione redige il certificato di ultimazione e procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi o difformità della fornitura e posa che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore della Esecuzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno che può essere richiesto da parte dell’ente Appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per il ritardo prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all’importo della parte di fornitura e posa che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello della attività di ripristino.
4. L’ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione della Esecuzione ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione della fornitura e posa decorre il periodo di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria; tale periodo cessa con l’approvazione dal certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.
6. Per tutto il periodo che intercorre tra l’esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del RUP, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.
7. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini descritti dalla Direzione della Esecuzione.
8. Per cause stagionali o per altre cause di forza maggiore, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni a regola d’arte, appena possibile.
art. 45 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il Certificato di regolare esecuzione viene redatto e sottoscritto dal RUP.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione della esecuzione.
3. Durante l’esecuzione della fornitura e posa la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura e posa in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.
4. Il certificato di regolare esecuzione avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
6. Approvato il certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, si farà luogo del pagamento a saldo dei crediti ed allo svincolo e restituzione del deposito cauzionale sotto deduzioni di eventuali penali, e salvo quanto previsto dal C.S.A. in materia di garanzie assicurative.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
art. 46 - PRESA IN CONSEGNA DELLA FORNITURA E POSA ULTIMATE
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione della fornitura e posa.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà che viene comunicata dall’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo ne può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore della Esecuzione o per mezzo del R.U.P. in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione della fornitura e posa l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
art. 47 – DANNI E DIFETTI DI COSTRUZIONE
1. In caso di danni causati a impianti e/o ad opere anche preesistenti o in caso di danni a terzi, verificatisi in corso di esecuzione, si rinvia al precedente art. 30 del presente Capitolato.
2. Vale inoltre quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, come previsto dall'art. 102 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
CAPO XII - NORME FINALI
art. 48 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
1. I materiali da impiegare per la fornitura posa compresi nell’Appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione a cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione della Esecuzione, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione della esecuzione rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitario (dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuali della fornitura e posa possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione della Esecuzione ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Dopo la consegna della esecuzione e in data antecedente al loro utilizzo, nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore presenta alla Direzione della Esecuzione, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti a necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’Appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione della Esecuzione non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
art. 49 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri derivanti dalle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alle lettere che seguono:
a) Il deposito presso gli Uffici Comunali della documentazione relativa alle certificazioni dei prodotti e materiali impiegati;
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
b) La delimitazione delle aree di lavoro in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate per consentire un’accurata esecuzione delle stesse, compresa la protezione con teli del mobilio e delle attrezzature degli uffici comunali durante le lavorazioni, nonché la completa pulizia dei locali a fine esecuzione.
c) L’apprestamento di protezioni, e quanto altro necessario per garantire l'accessibilità e la disponibilità dei luoghi di lavoro degli impiegati comunali negli uffici interessati dalla fornitura con posa e con esonero dell’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.
d) deve essere garantito nell’area di lavoro un telefono o un cellulare a disposizione degli operai sia per permettere contatti con la Direzione della Esecuzione che per poter effettuare chiamate di emergenza in caso di incidenti;
e) La presenza di persona tecnicamente idonea a dirigere le attività per conto dell’impresa che possa ricevere, eseguire e fare eseguire gli ordini degli incaricati della Stazione Appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente dall’impresa qualora non fosse di gradimento.
f) Il rilievo dello stato di fatto prima dell'inizio delle attività e i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni riguardanti le operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo della fornitura e posa;
g) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.; in difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni.
h) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore della Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore della Esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla direzione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile.
i) Il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone; restano liberi ed indenni la Stazione Appaltante e la Direzione della Esecuzione; in particolare la fornitura e posa dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli arredi interni del Municipio e le altre opere già eseguite; diversamente l’Appaltatore sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese.
j) L’impresa sarà tenuta a modificare o a rifare, a tutte sue spese, quelle forniture e pose che in seguito a errori o ad arbitrarie variazioni, fossero ritenuti eventualmente inaccettabili dalla Direzione della Esecuzione.
k) Le riparazioni, fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione, di ogni danno o guasto delle opere in corso d’opera, nonché alle opere provvisionali, provocati da qualsiasi causa, anche indipendente dall’operato dell’Appaltatore, esclusi i casi di forza maggiore per i quali si procederà a norma dell’art. 30 del presente Capitolato Speciale.
l) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento nel luogo dell’esecuzione, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell’area dell’esecuzione ed a piè d’opera secondo le disposizioni della Direzione della Esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di materiali, forniture ed opere escluse dal presente Appalto, rispettivamente provvisti ed eseguite da altre ditte per conto della Stazione Appaltante; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero recati ai materiali forniti ed alle attività svolte da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
m) le spese inerenti a prove ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione della Esecuzione per riconoscere la qualità e resistenza dei materiali da impiegarsi nella posa anche dopo la loro provvista a piè d’opera;
n) Il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell’Appaltatore e di terzi che sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento della fornitura e posa.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
o) Lo sgombero, a posa ultimata, di tutte le provviste, mezzi d’opera, rottami, detriti, materiali di scarto provenienti da scavi o demolizioni od altro, il tutto entro 5 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.
p) L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione della Esecuzione ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nelle aree di lavoro o produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
q) La documentazione dell’avanzamento della fornitura e posa, in modo particolare dei falsitelai prima della copertura, a mezzo di foto in formato digitale .jpg, restandone la proprietà dell’Appaltatore, in numero indicato dalla Direzione della Esecuzione.
r) Comunicare alla Direzione della Esecuzione, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative all’impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.
s) Le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
t) L’assunzione in proprio, tenendone idonee la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
u) Provvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e l’azione del fulmine per tutte le opere e il cantiere e a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nelle cose e persone dall’inizio della fornitura fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte.
v) Adempiere agli obblighi del D.Lgs 81/08, in particolare alla tenuta a disposizione della documentazione su macchine, attrezzature e opere provvisionali, e alla redazione del proprio documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 16 e 28 del decreto citato, documento che l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione della Stazione Appaltante prima dell’inizio della fornitura, senza sollevare eccezione alcuna o pretendere qualsiasi tipo di compenso.
w) Comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del Responsabile della S.P.P., del rappresentante dei lavoratori e del medico competente, sempre ai sensi del D. Lgs. 81/08.
x) Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi presso discariche autorizzate ed adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 27/97 e ss.mm.ii.
2. Dei corrispettivi obblighi di cui al presente Capitolato si è tenuto conto nei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi allegato.
art. 50 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture dell’area di esecuzione e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento della fornitura: condizioni metereologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato della fornitura ed esecuzione eventualmente affidate dall’Appaltatore ad altre ditte,
2. Per le opere non più ispezionabili, l’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione della Esecuzione adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione della esecuzione; la documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
art. 51 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e derivanti dal presente appalto si fa rinvio al disciplinare di gara ed allo schema di contratto.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
art. 52 – SQUADRA TIPO
1. Per l’esecuzione di tutte le opere di fornitura con posa dei serramenti e lievo degli esistenti, la squadra operante deve essere obbligatoriamente sempre composta da n° 2 soggetti, qualificati per l’esecuzione della fornitura di serramentistica richiesti e mai inferiore, forniti di cartellino di identificazione e idoneamente preparati in materia di sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
art. 53 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione della fornitura e posa dei serramenti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell’area di esecuzione della fornitura;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.
2. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell’Appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che resta a carico della Stazione Appaltante.
art. 54 - CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione dell’Appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione competente.
2. Foro competente è quello di Padova.
Parte seconda – NORME TECNICHE
CAPO XIII – SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
art. 55 – DISPOSIZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERRAMENTI CONTO TERMICO 2.0
I vecchi serramenti verranno smontati e portati a discarica.
Gli scuri saranno realizzati in multistrato di OKUME’ sp. mm.40 con doppia battuta e spalletta snodabile, con fughe verticali sul lato esterno ed orizzontali sul lato interno, colore identico a quelli esistenti.
Chiusure con n. 1 asta rotante e n. 2 maniglie in ferro per foro, sostegno con n. 6 lame per foro finestra per scuri di altezza cm.150, n. 4 lame per scuri di altezza inferiore a cm. 130 e con n. 8 lame per foro portafinestra, bandella snodata con cardine alla padovana. La ferramenta di chiusura e di sostegno della serie TECNOSTAMP o OMAD e uguali a quelle esistenti, verrà fornita zincata e verniciata nera. I serramenti verranno verniciati con n. 3 passaggi, secondo cicli e modalità XXXXX seguendo le schede tecniche, al fine di garantire la durata massima del serramento, con ciclo all’acqua Highres, rispettando i requisiti richiesti dalle normative EN 927:2006.
I serramenti, finestre, saranno realizzati in legno lamellare di larice da mm. 68, verniciatura impregnante all’acqua, gocciolatoio in alluminio, maniglia Colombo Robotre cromo satinato, anta ribalta a due o unica anta, completi di ferramenta d’uso, doppie guarnizioni in gomma, cornici interne ad “L” da mm.70X15, ed esterne da mm.25X10. CE UNI14351-1, abbattimento acustico 32/34 db., tripla battuta del serramento.
Trasmittanza serramenti (superficie <=2,3 w/m K 1,30) (superficie >2,3 w/m K 1,30).
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Vetro camera basso emissivo + gas Argonal al 90%ug. (w/m 1,1) costituito da una lastra di vetro stratificato esterno 3+3, intercapedine 16 con gas Argon (psi 0,056) e lastra interna mm 4.
Permeabilità all’aria (UNI EN 1026-2001): classe 4 – Perdite a 100 Pa= 0,81mc/mqh Tenuta all’acqua (UNI EN 1027-2001) E750
Resistenza al carico del vento (UNI EN 12211-2001): Classe C4 – Deformazione 0,9 mm
Verniciatura a 3 mani con ciclo all’acqua Highres: 1 mano di impregnante, 1 mano di fondo neutro, 1 mano di finitura.
Sarà opportuno, al fine di ridurre la possibilità di formazione di muffe sulle pareti, che ogni stanza sia dotato di almeno una finestratura con apertura a vasistas.
art. 56 – POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI
1. L’intervento deve prevedere assistenze murarie per interventi di ripristino di piccole sbrecciature, ripristini della murature e dell'intonaco ritocchi della pittura e ripristino di danni ai davanzali per fornire un lavoro finito alla regola d'arte, utilizzando malte speciali tipo Emaco 55 o simili.