Contratto di Assicurazione Malattia
Condizioni di Assicurazione
Polizza Proteggi Salute
Contratto di Assicurazione Malattia
Mod. 186262 - Ed. 06/2020
Società del Gruppo
Indice
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. Che tipo di assicurazione è Proteggi Salute Art. 2. Quando e come è possibile pagare
Art. 3. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
3.1 Tacito rinnovo
3.2 Carenza
Art. 4. Quando e come è possibile disdire la polizza
4.1 Disdetta della polizza
4.2 Recesso della compagnia in caso di emissione polizza a persona non assicurabile Art. 5. Variazione del contratto
Art. 6. Dichiarazione del contraente e dell’assicurato Art. 7. Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
Art. 8. Che cosa succede se non si è più correntisti della Banca Art. 9. Che cosa è assicurato con le garanzie Standard
9.1 Oggetto dell’assicurazione
9.1.1 Garanzie Standard
9.1.2 Garanzie Plus
Art. 10. Che cosa è assicurato con le Garanzie Accessorie
10.1 Tutela Legale
10.1.1 Insorgenza del caso assicurativo
10.2 Telesalute e Assistenza Viaggi
10.3 Assistenza domiciliare Art. 11. Che cosa non è assicurato
11.1 Persone non assicurabili
11.2 Che cosa non è assicurato con le Garanzie Standard e Plus
11.3 Che cosa non è assicurato con le Garanzie Accessorie
11.3.1 Tutela Legale
11.3.2 Telesalute e Assistenza Viaggi Art. 12. Limiti di copertura
12.1 Limiti di copertura per Garanzie Standard
12.2 Limiti di copertura per Garanzie Accessorie
12.2.1 Telesalute e Assistenza viaggi
12.2.2 Rinuncia al diritto di rivalsa Art. 13. Dove valgono le coperture
Art. 14. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente Art. 15. Verifica Servizi Contrattuali
Art. 16. Altre assicurazioni
Art. 17. Modalità di denuncia del sinistro
17.1 Modalità di denuncia del sinistro per le Garanzie Standard e Plus
17.2 Denuncia del sinistro per Tutela Legale
17.2.1 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
17.2.2 Gestione del caso assicurativo
17.2.3 Recupero di somme
17.3 Denuncia del sinistro per Telesalute, Assistenza viaggi e Assistenza Domiciliare Art. 18. Obblighi dell’assicurato – Accertamenti della Società per le Garanzie Standard e Plus Art. 19. Rinuncia al recesso per sinistro
Art. 20. Rinvio alle norme di legge
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GLOSSARIO pag. 1 di 3
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 1 di 7
Polizza Proteggi Salute
Condizioni
di Assicurazione
Articolo 1
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È PROTEGGI SALUTE
Con la sottoscrizione della Polizza Proteggi Salute (nel seguito “Assicurazione”) il Contraente (nel seguito il “Cliente”) acquista una copertura assicurativa che prevede il rimborso o il Pagamento Diretto delle spese mediche sostenute a seguito di malattie o infortunio.
Ai fini delle definizioni contenute nell’Assicurazione fa fede il Glossario che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicurazione può essere sottoscritta esclusivamente dal titolare di un conto corrente presso una banca del gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto (nel seguito la “Banca”).
Per titolare del conto corrente si intende il Contraente o, se presente, il Terzo Pagatore.
Articolo 2
QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
Il Premio annuo è determinato sulla base dell’età dei singoli Assicurati e delle garanzie selezionate dal Contraente in sede di sottoscrizione.
Il versamento del Premio indicato nel modulo di Polizza avviene mediante autorizzazione irrevocabile, per tutta la durata della Polizza, all'addebito sul conto corrente del Contraente presso una filiale della Banca.
Il Premio verrà addebitato con cadenza mensile, senza applicazione di alcun interesse. È comunque data facoltà di provvedere al pagamento del Premio annuo in una unica soluzione. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, pre- senti e futuri, sono a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Articolo 3
QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE E BUONA FEDE
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, a condizione che il Contraente o il Terzo Pagatore abbia pagato il Premio.
Se il Contraente o il Terzo Pagatore non paga il Premio o la prima rata mensile di Premio, l’Assicurazione resta so- spesa fino alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il Premio.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima rata mensile, anche in caso di rinnovo tacito, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sca- denza della rata e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e salvo il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, secondo quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno; ove la durata del contratto sia inferiore all’anno il periodo di assicurazione si intende coincidere con la durata del contratto medesimo.
3.1 Tacito rinnovo
Salvo che il Cliente decida di disdire la Polizza nelle modalità di cui al successivo art. 4 “Quando e come è possibile disdire la Polizza”, la scadenza della stessa si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, a con- dizione che il Cliente o il Terzo Pagatore abbia ancora un conto corrente presso la Banca sul quale adde- bitare il Premio o le rate di Premio. In base alla scelta effettuata dal Cliente nel Modulo di Polizza, non è più possibile rinnovare tacitamente la Polizza alla scadenza del quinto o del decimo anno a partire dalla de- correnza dell’Assicurazione.
3.2 Carenza
La copertura diventa effettivamente operante dalle ore 24:
• del giorno di decorrenza dell’assicurazione per gli infortuni;
• del 60° giorno successivo alla decorrenza dell’Assicurazione o della sostituzione di cui all’art. 5 “Variazioni del contratto”, per tutte le malattie comprese quelle della gravidanza, a condizione che per quest’ultima venga certi- ficato che il concepimento sia avvenuto dopo la decorrenza dell’Assicurazione;
• del 270° giorno successivo alla decorrenza dell’Assicurazione o della sostituzione di cui all’art. 5 “Variazioni del contratto”, per il parto e per le malattie da puerperio.
Le malattie manifestatesi nel periodo di Carenza non danno diritto alla prestazione assicurativa anche se la diagnosi viene certificata a periodo di Carenza compiuto.
Parimenti il Ricovero iniziato durante il periodo di Carenza e proseguito oltre lo stesso non dà diritto alla prestazione prevista dalla Polizza.
Articolo 4
QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA
4.1 Disdetta della Polizza
Il Contraente può disdire la Polizza comunicandolo alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza del- l’Assicurazione.
La disdetta può essere effettuata recandosi direttamente in Filiale o inviando comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
4.2 Recesso della Compagnia in caso di emissione Polizza a persona non assicurabile
In caso di emissione di una Polizza per una persona non assicurabile al momento della sottoscrizione, la Polizza sarà annullata ed il Premio pagato sarà restituito al Contraente al netto delle imposte.
Qualora una delle cause indicate all'art.11.1 “Persone non assicurabili” si manifestasse successivamente alla sot- toscrizione della Polizza, l’Assicurazione cesserà dalla data di manifestazione e, con riferimento alla parte residua del periodo di Assicurazione, il Premio eventualmente pagato sarà restituito al Contraente al netto delle imposte.
Articolo 5
VARIAZIONI DEL CONTRATTO
In caso di variazione della residenza o del recapito del Cliente, deve esserne dato avviso a Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx- cura S.p.A., inviando comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Per le altre variazioni o modifiche contrattuali si procederà alla sostituzione del contratto, prevista nei seguenti casi:
• variazione delle persone assicurate;
• variazioni delle coperture prestate (è possibile procedere all’inserimento di nuove prestazioni per ampliare le co- perture scelte al momento della sottoscrizione di Polizza, mentre non è consentito ridurle).
La sostituzione dovrà essere eseguita per il tramite della Filiale che ha in gestione la Polizza, mantenendo ferma la scadenza originaria.
Inoltre nell’attuare la sostituzione verrà applicata la tariffa in vigore al momento della sostituzione.
Si precisa che per i nuovi Assicurati, le nuove prestazioni assicurate e l’aumento eventuale delle somme assicurate sono applicate le delimitazioni di cui agli art. 3.2 “Carenza” e art. 11 ”Che cosa non è assicurato”; queste trovano applicazione a partire dalla decorrenza della sostituzione.
Articolo 6
DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI
Premesso che il contratto e il relativo Premio di Polizza sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Cliente e/o dell’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e anche la cessazione dell’Assicurazione.
Articolo 7
AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A.
La Compagnia mette a disposizione dei Clienti un’apposita area riservata (area clienti) sul sito internet www.inte- xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nell’area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodot- to sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere
la propria posizione assicurativa.
Inoltre, l’area clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Cliente. I codici di accesso garantiscono, durante l’utilizzo dell’area clienti, un adegua- to livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.
Articolo 8
CHE COSA SUCCEDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DELLA BANCA
In caso di richiesta di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il Cliente o il Terzo Pagatore non apre un nuovo conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto senza necessità di disdetta e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art. 1901, 2° comma del Codice Civile. Al momento della chiusura del conto saranno addebitate le residue rate successive di Premio fino alla scadenza del Periodo Assicurativo annuo in corso.
Articolo 9
CHE COSA È ASSICURATO CON LE GARANZIE STANDARD E PLUS
9.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione garantisce il Pagamento Diretto o il rimborso delle spese mediche accertate e documentate rese necessarie da Infortunio occorso o da Malattia manifestatasi successivamente alla decorrenza dell’Assicurazione, sulla base delle garanzie scelte dal Cliente e indicate sul Modulo di Polizza previo pagamento del Premio corri- spondente.
9.1.1 Garanzie Standard
L’Assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza pari a € 520.000 per per- sona e per annualità assicurativa, prevede le seguenti prestazioni assicurative:
In caso di Ricovero o Day Hospital o Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale reso necessario da Infor- tunio o da Malattia, il Pagamento Diretto o il rimborso delle spese indennizzabili, sostenute.
Prima del Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale per:
a) visite specialistiche, accertamenti diagnostici e Trattamenti Specialistici effettuati nei 60 giorni precedenti alla data del Ricovero o della degenza per il Day Hospital o Day Surgery o dell’Intervento Chirurgico Ambulatoriale, purché ad essi inerenti;
b) trasporto dell'Assicurato con ambulanza all’Istituto di Cura nei limiti previsti dall’art. 12.1 “Limiti di copertura delle Garanzie Standard”.
Durante il Ricovero Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico Ambulatoriale:
c) rette di degenza;
d) onorari dell’Equipe Medica che effettua l’Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le protesi applicati durante l'intervento o da applicarsi, per necessità medica, in un momento successivo all'intervento stesso;
e) assistenza medica ed infermieristica, cure, medicinali e accertamenti diagnostici;
f) trasporto dell'Assicurato, laddove venga certificata l'urgenza, con qualsiasi mezzo da un luogo di cura all'altro
nei limiti previsti dall’art. 12.1 “Limiti di copertura delle Garanzie Standard”;
g) vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell’Istituto di Cura per un massimo di 30 giorni per ciascuna annualità assicurativa, nei limiti previsti dall’art. 12.1 “Limiti di copertura delle Garanzie Standard”;
h) cure e protesi dentarie rese necessarie in conseguenza di neoplasia maligna o di Infortunio comprovato da re- ferto della prestazione di Pronto Soccorso Pubblico, indennizzabili.
Dopo il Ricovero, Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico Ambulatoriale:
i) visite specialistiche, accertamenti diagnostici e Trattamenti Specialistici effettuati nei 120 giorni successivi alla data alla data del Ricovero o della degenza per il Day Hospital o Day Surgery o dell’Intervento Chirurgico Am- bulatoriale, purché ad essi inerenti.
L’Assicurazione comprende inoltre:
j) in caso di trapianto: il rimborso delle spese per l’espianto e il trasporto degli organi o parte di essi nonché, in caso di donazione tra viventi, il rimborso delle spese per il Ricovero del donatore (anche se il donatore è l’As- sicurato) e per i connessi accertamenti di compatibilità;
k) in caso di dialisi effettuata presso strutture private o con intervento di medici privati, il rimborso delle spese so- stenute fino a un massimo di 30 applicazioni per anno assicurativo;
l) in caso di decesso dell’Assicurato all’estero in conseguenza di un evento previsto dal 1° comma del presente articolo il contributo alle spese per il rimpatrio della salma nei limiti previsti dall’art. 12 “Limiti di copertura”;
m) in caso di Xxxxxxxx da gravidanza o puerperio, di aborto spontaneo o post-traumatico o terapeutico il rimborso delle spese per relative cure o interventi a condizione che sia comprovato che il concepimento è avvenuto dopo la decorrenza dell’Assicurazione;
n) nei confronti dei nati da genitore Assicurato in corso di validità del contratto e dopo la Carenza stabilita dall’art.
3.2 “Carenza” il rimborso delle spese sostenute nei primi 180 giorni di vita del neonato anche per interventi fi- nalizzati alla correzione o alla eliminazione di malformazioni congenite. L’estensione della garanzia vale anche successivamente ai 180 giorni dalla nascita purché il neonato sia inserito in Polizza senza soluzione di continuità temporale e con tempestivo pagamento del Premio entro 60 giorni dalla nascita;
o) l’integrale rimborso dei ticket sanitari.
9.1.2 Garanzie Plus
In aggiunta alla Garanzie Standard, l’Assicurazione è estesa, se resa operante mediante l’indicazione del Premio corrispondente nel modulo di Polizza, al rimborso delle spese relative alle seguenti prestazioni mediche, non con- nesse agli eventi descritti all’art. 9.1.1 “Garanzie Standard”, manifestatesi successivamente alla decorrenza di Polizza e dopo il compimento del periodo di Carenza:
a) visite specialistiche;
b) accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio prescritti dal medico curante;
c) trattamenti riabilitativi prescritti dal medico curante resi necessari da Infortunio.
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza, pari a € 2.000 o €
4.000 a scelta del Contraente, per persona e per annualità assicurativa. Le Garanzie Plus, sono valide per tutti gli Assicurati indicati in Polizza.
Articolo 10
CHE COSA È ASSICURATO CON LE GARANZIE ACCESSORIE
Tali coperture possono essere acquistate singolarmente da ogni persona assicurata se sono state sottoscritte al- meno le Garanzie Standard.
Le garanzie operanti per ogni singolo Assicurato, sono quelle espressamente richiamate nel Modulo di Polizza con l’indicazione del corrispondente Premio.
Le coperture acquistabili sono le seguenti:
• Tutela Legale
• Assistenza Viaggi e Telesalute
• Assistenza domiciliare.
Le coperture vengono prestate a favore del Contraente e delle persone facenti parte del suo nucleo familiare alla condizione che siano indicate come “persone assicurate” sul Modulo di Polizza.
10.1 Tutela Legale
La Società, entro il limite del massimale annuo e per persona assicurata di € 10.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transa- zione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 17 “Modalità di denuncia del Sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 17 “Modalità di denuncia del Sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 17 “Modalità di denuncia del Sinistro”.
Le prestazioni in merito alle quali è possibile ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per risarcimento dei danni, sono le seguenti:
• Ricoveri con e senza intervento, Day Hospital o Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale reso necessario da Infortunio o da Malattia;
• Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e Trattamenti Specialistici effettuati nei 60 giorni precedenti alla data del Ricovero o della degenza per il Day Hospital o Day Surgery o dell’Intervento Chirurgico Ambulatoriale, purché ad essi inerenti;
• Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e Trattamenti Specialistici effettuati nei 120 giorni successivi alla data alla data del Ricovero o della degenza per il Day Hospital o Day Surgery o dell’Intervento Chirurgico Ambu- latoriale, purché ad essi inerenti.
10.1.1 Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della copertura Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe co- minciato a violare norme di legge o di contratto;
• in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità dell’Assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra- contrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• in tutte le restanti ipotesi, trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità (dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione) e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad ARAG, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chie- sta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• Vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• Indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
10.2 Telesalute e Assistenza Viaggi
A) Telesalute
L’ Assicurato che si trovi all’estero, in caso di emergenza in seguito ad un Infortunio o Malattia, potrà usufruire dei seguenti servizi di Telemedicina forniti dalla Centrale Medica di Medic4all:
• Videoconsulto medico medicEye: in caso di necessità, l’Assicurato ha la possibilità di parlare con un medico ita- liano della Centrale Medica Operativa di Medic4all e di poterlo vedere attraverso un Video Consulto. Il medico secondo l’esigenza riscontrata, potrà inviare una prescrizione per farmaci e/o una lettera di referto in più lingue;
• Tele-farmacologia internazionale–sms medicale: ovunque l’Assicurato si trovi all’estero e nel caso abbia bisogno di conoscere il nome commerciale locale di un farmaco di libera vendita o del corrispondente principio attivo, è a disposizione il servizio “Tele-farmacologia Internazionale” che permette di ottenere questa informazione sempli- cemente con una telefonata alla Centrale Medica;
• Ricetta medica all’estero: tale servizio può essere utilizzato nel caso in cui, nel corso di un viaggio all’estero, si presenti la necessità della ricetta per un farmaco. La ricetta sarà disponibile in diverse lingue;
• Lettera di referto medico all’estero: attraverso questo servizio, la Struttura Organizzativa di Medic4all, potrà sup- portare in caso di necessità di cure mediche, eventuali difficoltà derivanti dalle differenze linguistiche durante un viaggio all’estero. Sarà possibile avere un consulto medico in video conferenza o via telefono con un medico ita- liano della Centrale Medica Operativa e che, in caso di necessità di ricorso a una struttura ospedaliera locale, garantisce l’invio di un Referto Medico, scritto in lingua locale, da presentare presso la struttura medica.
Ogni Assicurato ha a sua disposizione una cartella medica personale, uno spazio web protetto e dedicato che con- sente la conservazione e l’aggiornamento della propria storia medica, inoltre avrà la possibilità di ricevere diretta- mente al proprio domicilio la “Card servizi medici” di Medic4all.
La card, la descrizione dettagliata di tutti i servizi delle loro modalità di attivazione, saranno inviate al Contraente, successivamente alla sottoscrizione di Polizza.
B) Assistenza Viaggi
All’Assicurato che si trovi in difficoltà all’estero, a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi durante il periodo di validità della Polizza, sono garantite le seguenti prestazioni sanitarie secondo le modalità descritte all'art. 17.3 contat- tando preventivamente la Struttura Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A. a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24.
Le prestazioni sono le seguenti:
a) Collegamento con la struttura sanitaria per informazioni sulla degenza
Qualora l'Assicurato, mentre è in viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia, debba essere ricoverato d'urgenza in una struttura sanitaria ed i suoi familiari richiedano d'essere informati sulle sue condizioni anche da casa, la Struttura Organizzativa effettua un collegamento telefonico diretto tra i propri medici ed il medico curante sul posto. Le notizie cliniche saranno poi comunicate telefonicamente alla famiglia dell'Assicurato.
b) Trasmissione di messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato, mentre è in viaggio, abbia necessità di trasmettere a persone in Italia messaggi urgenti che rivestano carattere di oggettiva necessità e non sia in grado di farlo, la Struttura Organizzativa, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio, compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'As- sicurato, provvede a trasmetterlo.
La Struttura Organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
c) Segnalazione di un medico specialista all'estero
Qualora l'Assicurato richieda una Visita Specialistica all' estero, la Struttura Organizzativa provvede a segnalare il nominativo di un medico il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le di- sponibilità locali.
d) Consulenza sanitaria per viaggi all'estero
Qualora l'Assicurato debba intraprendere un viaggio in paesi tropicali o comunque definiti a Rischio dal punto di vista sanitario, la Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su:
• vaccinazioni e profilassi necessarie prima del viaggio;
• consigli igienico-sanitari e norme d'adottare durante il viaggio;
• segnalazioni di medici o centri specializzati in medicina tropicale od infettivologia in Italia.
In caso di Malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Struttura Orga- nizzativa sono a disposizione per consigli telefonici all'Assicurato o per un consulto con i medici che l'hanno in cura.
e) Rientro del convalescente da strutture sanitarie
Qualora l'Assicurato, convalescente a seguito di Ricovero o Day Hospital, richieda di rientrare alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvede a:
• organizzare il trasferimento dell'Assicurato alla sua residenza nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), au- toambulanza od altri mezzi adatti alla circostanza;
• assistere l'Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici giudicato necessario, con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico che accompagna l'Assicurato e le spese dei biglietti del viaggio dell'eventuale familiare, sono posti a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
f) Rientro sanitario
Qualora l'Assicurato trovandosi in viaggio richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso o presso la sua stessa residenza, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede:
• A organizzare il trasferimento dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente barellato), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sa- nitario può avere luogo da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;
• Assistere l'Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, con per- sonale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l'Assicurato, sono a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Non danno luogo al trasferimento:
• malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
• malattie e gli infortuni che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che possano essere curate sul posto.
La prestazione viene fornita:
• dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione per trasferimenti resi necessari da Infortunio;
• dal 60° giorno successivo a quello di decorrenza dell'Assicurazione, per trasferimenti resi necessari da Malattia.
g) Rientro con un familiare
Qualora l'Assicurato in viaggio necessiti della prestazione "Rientro sanitario" o della prestazione "Rientro del convalescente da strutture sanitarie" e qualora non occorra l'assistenza medica o infermieristica, la Struttura Organizzativa provvede a fare rientrare un familiare in viaggio con lui, con il mezzo utilizzato per il trasferimento dell'Assicurato. L'eventuale costo del trasporto è a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con il limite di € 780.
h) Rientro funerario
Nel caso di decesso in viaggio dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro adeguato al trasporto e il trasporto stesso sono a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto del corpo o l'Assicurato ha espresso il desiderio d'essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, per presen- ziare alle esequie, ponendo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la relativa spesa.
Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede inoltre a mettere a di- sposizione di un familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, ponendo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la relativa spesa.
i) Rientro anticipato per decesso di un familiare.
Qualora l'Assicurato sia in viaggio, a seguito di decesso di un suo familiare, più precisamente il coniuge/convi- vente, fìglio/a, fratello/sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a sua disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, per rientrare alla propria residenza o per recarsi nel luogo dov'è deceduto il familiare o dove viene inumato, po- nendo il costo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L'Assicurato è tenuto a fornire al più presto il certificato di morte rilasciato dall'anagrafe.
j) Rientro dei passeggeri trasportati
Qualora l'Assicurato, in viaggio come conducente di un autoveicolo, necessiti della prestazione "Rientro sanitario" e non possa pertanto proseguire e qualora nessuno dei passeggeri a bordo sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli stessi passeggeri un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, per rientrare in Italia fino alla loro residenza. Il relativo costo è a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con il limite per Assicurato di € 780.
k) Rientro anticipato e posticipato
Qualora l'Assicurato in un viaggio organizzato, a seguito di Infortunio o Malattia, come certificato dal medico cu- rante, debba rientrare alla propria residenza anticipatamente o successivamente alla data prevista per il ritorno, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a sua disposizione, ponendo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A. il relativo costo, un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altra mezzo di trasporto. L'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.
l) Viaggio di un familiare
Qualora l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in una struttura sanitaria e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del Ricovero e qualora, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, richieda di essere raggiunto da questi, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione dì quest'ultimo un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, ponendo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la relativa spesa.
L'eventuale costo del trasporto è a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con il limite di € 1.550.
m) Assistenza a minorenni
Qualora l'Assicurato in viaggio sia nell'impossibilità, a seguito di Infortunio o Malattia, d'occuparsi di figli xxxx- xxxxx che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato o dagli stessi figli minorenni per prendersi cura di loro, un biglietto d'andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Il costo del trasporto è a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di € 1.550.
n) Invio di medicinali urgenti all'estero
Qualora medicinali regolarmente registrati in Italia, prescritti dal medico curante e indispensabili all'Assicurato per il proseguimento di una terapia in corso, siano introvabili sul posto, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici di guardia concordino che le specialità ivi reperibili non siano equivalenti, provvede ad inviare al- l'Assicurato i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
o) Interprete a disposizione all'estero
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero sia degente in una struttura sanitaria e richieda un interprete per favorire
il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato stesso e i medici curanti, la Struttura Organizzativa, com- patibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, ponendone i costi a carico di Intesa Sanpaolo Assi- cura S.p.A. con il limite di € 520.
p) Prolungamento del soggiorno
Qualora l'Assicurato, in un viaggio organizzato, sia costretto, a seguito di Infortunio o Malattia come certificato dal medico curante, a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Struttura Organizzativa provvede a prenotargli un albergo ponendo a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. esclusivamente il costo relativo alla camera e alla prima colazione per un massimo di tre giorni e con il limite giornaliero di € 55.
L'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.
q) Anticipo di spese mediche e ospedaliere
Qualora l'Assicurato in viaggio debba sostenere spese per cure o interventi chirurgici non rimandabili ricevuti sul posto a cui non possa fare fronte immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le fatture relative a spese da sostenere per:
• Xxxxxxx xxxxxx
• Ricoveri, Day Hospital ed eventuali interventi chirurgici, onorari medici, accertamenti diagnostici e medicinali durante la degenza.
Tale anticipo avrà il limite complessivo di € 5.200 per ogni anno di validità della Polizza.
Poiché il pagamento delle fatture rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.
L'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Struttura Organizzativa la somma anticipata e, comunque, entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.
Tutti i massimali previsti dalla lettera B) sono per persona e per annualità assicurativa.
10.3 Assistenza domiciliare
All’Assicurato che abbia necessità di assistenza - presso la propria residenza o il proprio domicilio - a seguito di un Ricovero di almeno 7 giorni presso un Istituto di Cura, sopportandone il costo, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., tramite la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A., eroga le seguenti prestazioni:
• Invio di un medico: qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica;
• Invio di un infermiere: qualora l'Assicurato abbia necessità di Assistenza Infermieristica;
• Invio di un assistente socio-sanitario: qualora l'Assicurato abbia necessità di assistenza socio domiciliare. L’Assicurato potrà scegliere in base alle proprie necessità quali e quante volte desidera attivare le prestazioni, ri- spettando esclusivamente il limite massimo di € 2.000 per persona e per annualità assicurativa.
Per le modalità di erogazione delle prestazioni si rimanda all'art. 17.3 “Modalità di denuncia del sinistro per Telesalute, Assistenza Viaggi e Assistenza Domiciliare”.
Le prestazioni dovranno essere richieste con un preavviso di due giorni lavorativi ed entro 30 giorni dalla data di dimis- sione previa presentazione della documentazione che attesti il ricovero
Articolo 11
CHE COSA NON È ASSICURATO
11.1 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V. – AIDS o sindromi correlate. L’Assicurazione non vale per le persone che al momento della sottoscrizione abbiano compiuto il 70° anno di età, per le polizze di durata pari a 5 anni o il 65° anno di età, per le Polizze di durata pari a 10 anni.
11.2 Che cosa non è assicurato con le Garanzie Standard e Plus
Premesso che l’Assicurazione prevista dalla presente Polizza è prestata per le alterazioni dello stato di sa- lute degli Assicurati insorte dopo l’efficace decorrenza della garanzia, l’Assicurazione non vale per:
a) conseguenze di infortuni occorsi prima della sottoscrizione della Polizza e conseguenze, ricadute o re- cidive di malattie in atto o preesistenti alla stipula del contratto;
b) malformazioni congenite, malattie genetiche o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
c) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a gare motoristiche e alle relative prove, dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;
d) infortuni subiti dall’Assicurato a causa della sua partecipazione ad atti di terrorismo o atti di guerra;
e) infortuni derivanti da stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti e/o psicofarmaci;
f) le prestazioni sanitarie e la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i
comportamenti nevrotici e loro conseguenze e complicanze;
g) prestazioni sanitarie e le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depres- sione, stati d’ansia o fenomeni comportamentali in genere;
h) prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità, impotenza, fecondazione assistita;
i) paradontopatie, cure e protesi dentarie (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera h) art. 9.1.1 “Ga- ranzie Standard”;
j) prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche o malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti, dietetiche, chirurgia bariatrica, cure termali;
k) aborto volontario non terapeutico;
l) terapie oncologiche (chemioterapia, radioterapia) effettuate successivamente al primo Ricovero in Isti- tuto di Cura relative alla patologia oncologica;
m) occhiali e lenti a contatto, interventi o cure per correggere o eliminare vizi di rifrazione (miopia, iperme- tropia, astigmatismo);
n) conseguenze di:
• atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
• guerre ed insurrezioni;
• contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo o atti di guerra;
• movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche);
• partecipazione ad imprese di carattere eccezionale quali, ad esempio, spedizioni esplorative o artiche o himalayane o andine; regate oceaniche, sci estremo;
o) accertamenti diagnostici, psicoterapia, terapie mediche e chirurgiche, legati ai disturbi d’identità sessuale;
p) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o pa- ramedici non abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
q) in caso di parto cesareo o non cesareo avvenuto in struttura privata, servizio sanitario nazionale oppure a domicilio; non è previsto il rimborso di altre spese intervenute durante il parto cesareo o non cesareo;
r) limitatamente alle Garanzie Plus non sono coperte le spese per visite pediatriche, ortodontiche, odon- toiatriche, ginecologiche, oculistiche per il controllo della vista e le spese degli accertamenti per il con- trollo della gravidanza.
11.3 Che cosa non è assicurato con le garanzie accessorie
11.3.1 Tutela Legale
La Compagnia non si assume il pagamento di:
• Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi. Le garanzie non sono valide per:
a) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b) fatti dolosi delle persone assicurate;
c) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
d) le controversie con la Compagnia e/o ARAG.
11.3.2 Telesalute e Assistenza Viaggi Rientro sanitario
Non danno luogo al trasferimento:
• malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
• malattie e gli infortuni che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che possano essere curate sul posto.
Rientro funerario
Nel caso di decesso in viaggio dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.
Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro adeguato al trasporto e il trasporto stesso sono a carico di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quello relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.
Articolo 12
LIMITI DI COPERTURA
12.1 Limiti di copertura per Garanzie Standard
Si precisa che:
1) prima del Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale:
• non sono rimborsate le spese effettuate per visite specialistiche di chemioterapia e radioterapia;
• in caso di trasporto dell'Assicurato con ambulanza all’Istituto di Cura sono indennizzabili le spese nei limiti di € 1.050 per ciascuna annualità assicurativa.
2) durante il Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale non sono indennizzabili:
• le spese per telefono, tv, generi di conforto effettuate durante il Ricovero Day Hospital, Day Surgery, Inter- vento Chirurgico Ambulatoriale;
• è previsto un limite di € 1.050, per il trasporto dell'Assicurato, laddove venga certificata l'urgenza, con qual- siasi mezzo - da un luogo di cura all'altro, per annualità assicurativa;
• è previsto un limite per il vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell’Istituto di Cura per un massimo di 30 giorni per ciascuna annualità assicurativa, con il limite di € 55 al giorno.
3) dopo il Ricovero, Day Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico Ambulatoriale:
• non sono rimborsate le spese effettuate per visite specialistiche di chemioterapia e radio-terapia.
In caso di parto cesareo o non cesareo avvenuto in struttura privata, servizio sanitario nazionale oppure a do- micilio eroga un contributo forfettario di € 1500; non è previsto il rimborso di altre spese intervenute durante il parto cesareo o non cesareo.
Limitatamente al caso di aborto spontaneo o post-traumatico o terapeutico Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A si impegna a rimborsare le spese per cure o interventi fino a un massimo di € 1500.
In caso di dialisi effettuata presso strutture private o con intervento di medici privati, il rimborso delle spese sostenute fino a un massimo di 30 applicazioni per anno assicurativo.
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero in conseguenza di un evento previsto dal 1° comma del presente articolo il contributo alle spese per il rimpatrio della salma fino alla concorrenza di € 3.000.
12.2 Limiti di copertura per garanzie accessorie
12.2.1 Telesalute e Assistenza Viaggi Rientro Sanitario
La prestazione viene fornita:
• dal giorno di decorrenza dell'Assicurazione per trasferimenti resi necessari da Infortunio;
• dal 60° giorno successivo a quello di decorrenza dell'Assicurazione, per trasferimenti resi necessari da Malattia.
Rientro funerario
Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quello relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.
Rientro dei passeggeri trasportati
Sono escluse le spese di soggiorno e qualsiasi altra spesa.
Invio medicinali urgenti all’estero
È a carico dell'Assicurato il solo costo dei medicinali, che andrà rimborsato al rientro in Italia.
12.2.2 Rinuncia al diritto di rivalsa
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa, verso i responsabili del Sinistro, che le compete secondo quanto previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Articolo 13
DOVE VALGONO LE COPERTURE
Le coperture dell’Assicurazione hanno validità in tutto il mondo.
La copertura Tutela Legale vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Articolo 14
SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di mediazione può essere inviata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente
contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle con- seguenze della Malattia o sulla valutazione della diagnosi, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di co- mune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’i- stituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere inviata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo x-xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Articolo 15
VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI
La Compagnia, nell’ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre all’Assicurato questionari volti a verificare la correttezza dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
Articolo 16
ALTRE ASSICURAZIONI
La Polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l’obbligo dell’Assicurato, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno le altre Compagnie, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Qualora l’Assicurato abbia per lo stesso Xxxxxxx, più Polizze in essere con la Compagnia, si procederà all’annul- lamento delle ultime polizze sottoscritte in ordine di tempo, con restituzione dei premi pagati al netto delle imposte.
Articolo 17
MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
17.1 Modalità di denuncia del Sinistro per le Garanzie Standard e Plus
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si avvale della collaborazione di Medic4all, compagnia di servizi specializzata nel set- tore sanitario per la stipula di convenzioni in Italia e all’estero con strutture sanitarie e con medici chirurghi in esse ope- ranti, affidandole anche la gestione dei Sinistri.
L’Assicurato potrà scegliere di fruire della prestazione sanitaria, presso strutture convenzionate con Medic4all oppure presso strutture non convenzionate.
Prima di accedere alle Strutture Sanitarie Convenzionate occorre sempre preventivamente contattare Medic4all, chia- mando il numero:
• 800.124.124 dall’Italia
• x00 00 00000000 dall’estero.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 08.30 alle ore 13.30.
Medic4all, entro le 24 ore successive alla telefonata di attivazione, provvede alla prenotazione delle strutture sanitarie scelte dall’Assicurato tra quelle convenzionate. Al momento dell’accettazione presso la struttura sanitaria l’Assicurato deve compilare la richiesta di prestazione che, contenendo i motivi della prestazione sanitaria richiesta, costituisce la denuncia di Xxxxxxxx. Medic4all, preso in carico il Sinistro, provvederà:
• al pagamento di fatture e ricevute (fiscalmente regolari) emesse dagli operatori sanitari convenzionati;
• a raccogliere dalla rete sanitaria convenzionata in Italia e in Europa tutta la documentazione sanitaria di spesa, sol- levando l’Assicurato dalle relative incombenze amministrative; qualora ciò non fosse possibile a causa di particolari situazioni giuridico-normative di paesi extra europei, Medic4all informerà l’Assicurato che dovrà produrre personal- mente copia conforme della cartella clinica;
• Medic4all provvederà, inoltre, alla restituzione della documentazione relativa alle spese sostenute, con annotazione dell’avvenuta liquidazione.
È comunque essenziale consultare, prima di effettuare qualsiasi prestazione sanitaria, la Struttura Organizzativa di Medic4all, per verificare se medico e/o struttura risultano convenzionati, in modo tale da poter usufruire del Pagamento Diretto e non incorrere nella liquidazione secondo le modalità prevista e descritta al successivo paragrafo ”Strutture non convenzionate”.
Tali strutture sono consultabili presso il sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, alla voce “Cliniche Convenzionate”.
Il convenzionamento dei medici incaricati può essere verificato esclusivamente chiamando il numero:
• 800.124.124 dall’Italia
• x00 00 00000000 dall’estero.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 08.30 alle ore 13.30.
L’ Assicurato che si è rivolto a strutture sanitarie o medici chirurghi non convenzionati, pagando le relative prestazioni, per ottenere il rimborso deve rivolgersi entro 10 giorni dalla avvenuta guarigione clinica ad una qualsiasi delle filiali di una delle Banche distributrici del prodotto appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, per dare avviso del Sinistro a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., compilando il modulo di denuncia sinistro reperibile presso la filiale; sarà la stessa filiale a inoltrare la denuncia completa della documentazione necessaria. Alla denuncia deve essere allegata la certificazione medica sulla natura della patologia e copia conforme della cartella clinica, la diagnosi accertata in caso di Visita Spe- cialistica o gli esiti degli accertamenti diagnostici, il dettaglio delle terapie eseguite.
La denuncia potrà anche essere presentata dall’Assicurato, inviando comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria provvederà al rimborso delle spese inden- nizzabili ai termini di Polizza, applicando i criteri stabiliti al successivo paragrafo “Strutture non convenzionate”.
Gli originali delle fatture, delle notule, fiscalmente regolari e quietanzati, saranno restituiti con l’indicazione dell’avvenuta liquidazione.
Struttura sanitaria convenzionata e medici non convenzionati
Se l’Assicurato utilizza una struttura convenzionata, ma si avvale di medici chirurghi non convenzionati, Medic4all pa- gherà direttamente la struttura convenzionata, mentre l’Assicurato dovrà provvedere personalmente al pagamento dei medici. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata secondo quanto stabilito dal paragrafo “Utilizzo di strutture e/o medici non convenzionati”; nella compilazione del modulo di denuncia di Sinistro è necessario far riferimento al nu- mero di protocollo assegnato al Sinistro trattato direttamente da Medic4all nel momento in cui viene effettuata la richiesta di prestazione tramite la Struttura Organizzativa.
Utilizzo di strutture sanitarie convenzionate senza aver contattato Medic4all
L’Assicurato che, pur utilizzando strutture sanitarie convenzionate non rispetta l’obbligo del preventivo accordo telefonico con la Struttura Organizzativa di Medic4all, dovrà provvedere al pagamento delle spese, e successivamente richiederne il rimborso, seguendo la procedura descritta; il rimborso sarà effettuato applicando i criteri (Scoperto e Franchigia minima) stabiliti dal successivo paragrafo “Strutture non convenzionate”.
Strutture non convenzionate
Se l’Assicurato, per le prestazioni coperte dalle condizioni di assicurazione e indicate nel modulo di polizza si avvale
di strutture e/o medici non convenzionati, deve pagare le prestazioni ricevute e richiedere il rimborso che sarà effettuato nella misura del 70% del loro importo restando il rimanente 30% (scoperto) a carico dell’Assicurato. Inoltre la parte di spesa in valore assoluto che resta a carico dell’Assicurato, non potrà essere inferiore per le Garanzie Plus a € 36,00 per ogni visita specialistica, per ogni accertamento diagnostico, o serie di accertamenti e per ogni ciclo di trattamento riabilitativo previsti da un'unica prescrizione medica.
Servizio sanitario nazionale
In caso di Ricovero, Day Hospital, Day Surgery avvenuto presso il servizio sanitario nazionale, l’assicurato potrà sce- gliere in alternativa tra:
• il rimborso delle spese relative di cui all’art. 9.1.1 “Garanzie Standard” secondo i criteri di liquidazione di cui il paragrafo “Strutture non convenzionate”. Sarà comunque previsto il rimborso integrale dei ticket sanitari;
• una diaria pari a € 105,00 per ogni pernottamento in istituto di cura o per ogni giorno di degenza diurna, per un mas- simo di 180 pernottamenti/giorni per anno assicurativo e per Assicurato.
Spese pre e post Ricovero
Limitatamente alle spese sostenute nei 120 giorni successivi al Ricovero (accertamenti diagnostici, Trattamenti Specialistici, visite specialistiche) è previsto il Pagamento Diretto dopo aver contattato preventivamente la Struttura Organizzativa di Medic4all, se le prestazioni sono effettuate da medici convenzionati operanti presso le strutture convenzionate con Intesa Sanpaolo Assicura. In tutti gli altri casi saranno rimborsate con le mo- dalità previste al paragrafo “Strutture non convenzionate”. Per quanto riguarda le spese sostenute nei 60 giorni precedenti al Ricovero (accertamenti diagnostici, Trattamenti Specialistici, visite specialistiche) non è possibile attivare il Pagamento Diretto, ma saranno rimborsate integralmente senza scoperti e senza franchigie purché le prestazioni siano state effettuate da medici convenzionati operanti presso strutture convenzionate con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
In tutti gli altri casi saranno rimborsate con le modalità previste al paragrafo “Strutture non convenzionate”.
Malattia improvvisa all’estero
Per i ricoveri resi necessari da Infortunio accaduto o Malattia improvvisa manifestatosi mentre l’Assicurato si trova al- l’estero, il rimborso delle spese è effettuato nella misura del 100% anche in caso di ricorso a strutture non convenzionate con Medic4all. Per Malattia improvvisa si intende una Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a cono- scenza e non sia una manifestazione di un precedente morboso dell’Assicurato. L’Assicurato deve provvedere perso- nalmente al pagamento delle spese sostenute, che saranno poi rimborsate da Medic4all al 100%. Resta inteso che i rimborsi saranno eseguiti in Italia al rientro dell’Assicurato.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute estere diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici di ti- ratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spese è stata sostenuta.
La data in cui si è verificato il Sinistro coincide con quella in cui si è verificato il Ricovero o il Day Hospital o l’Intervento Chirurgico Ambulatoriale o altre prestazioni assicurate.
17.2 Denuncia del Sinistro per Tutela Legale
La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 – 00000 Xxxxxx, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
• fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
• mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia o ad ARAG. notizia di ogni atto a lui notificato,
entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Compagnia o ad ARAG con- temporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve con- ferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Com- pagnia o ARAG.
17.2.1 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• Informare immediatamente la Compagnia o ARAG. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
17.2.2 Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della con- troversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia neces- saria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 17.2 “Denuncia del Sinistro per Tutela Legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizza- zione di ARAG.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
La Compagnia o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
17.2.3 Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giu- diziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
17.3 Denuncia del Sinistro per Telesalute, Assistenza Viaggi e Assistenza Domiciliare
Le prestazioni di Telesalute, Assistenza Viaggi e Assistenza Domiciliare devono essere richieste direttamente alle ri- spettive strutture organizzative di Medic4all e IMA Italia Assistance S.P.A. chiamando il numero:
• 800.124.124 dall’Italia
• x00 00 00000000 dall’estero
Il servizio informazioni e supporto è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.
Articolo 18
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO – ACCERTAMENTI DELLA SOCIETÀ PER LE GARANZIE STANDARD E PLUS
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
Rispettare la procedura stabilita dal paragrafo “Utilizzo di strutture e medici convenzionati” all’art. 17.1 “Mo- dalità di denuncia del Sinistro per le Garanzie Standard e Plus” in caso di utilizzo di Strutture e medici con- venzionati; Presentare la denuncia di Xxxxxxxx secondo le modalità previste dall’art. 17.1 Modalità di denuncia del Sinistro per le Garanzie Standard e Plus.
In caso di utilizzo di Strutture e medici non convenzionati entro 10 giorni dall’avvenuta guarigione clinica. Ov- vero relativamente al Ricovero o al Day Hospital o al Day Surgery o all’Intervento Chirurgico Ambulatoriale, alla conclusione del periodo di 120 giorni post evento. L’eventuale richiesta del rimborso presentata prima di detto termine implica che l’Assicurato riconosce di aver completato la documentazione medica delle spese e di non aver altre pretese di indennizzo in relazione al Sinistro considerato; di conseguenza la presentazione di ulteriori richieste sarà considerata come denuncia di nuovo Sinistro. L’Assicurato deve sottoporsi agli even- tuali accertamenti e controlli medici disposti da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., fornire alla stessa ogni infor- mazione e produrre la documentazione medica del caso; inoltre l'Assicurato e, se del caso, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire la visita dei medici di Medic4all incaricati da Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A. e qualsiasi indagine o accertamento che vengano ritenuti necessari, a tal fine sollevando dall’obbligo del segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Il costo relativo alla documentazione medica è a carico dell’Assicurato.
Qualora per lo stesso Xxxxxxx siano stipulate altre assicurazioni, l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'Assicurato che si avvale delle prestazioni di Medic4all delega Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. a pagare o a far pagare, in nome e per Suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute per prestazioni previste dal contratto. Qualora il Sinistro risultasse non risarcibile dall'esame della documentazione sanitaria effettuato a posteriori da Medic4all, l'Assicurato si impegna a restituire a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. gli importi eventualmente liquidati direttamente per Suo conto entro 15 giorni dalla richiesta.
Eventuali accertamenti e controlli devono essere predisposti dalla Compagnia entro 30 giorni lavorativi dal ri- cevimento della denuncia di Xxxxxxxx. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. provvede al pagamento dell’indennizzo.
Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di Xxxxx, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 19
RINUNCIA AL RECESSO PER SINISTRO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si impegna a mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza pattuita in base al cri- terio fissato con l’art. 3 “Quando cominciano e quando finiscono le coperture”, indipendentemente dai Sinistri che po- tessero verificarsi nel corso della durata prescelta del contratto (di 5 o 10 anni).
Articolo 20
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa, verso i responsabili del Sinistro, che le compete, secondo quanto previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Polizza Proteggi Salute
Glossario
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale.
ASSICURATO
Il soggetto, residente nell’Unione Europea, e appartenente al nucleo familiare del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di Assicurazione.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma riconosciuto e valido in Italia.
IMA Italia Assistance S.p.A.
Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga i servizi e le prestazioni delle garanzie “Assistenza domiciliare” e “Assistenza in viaggio” tramite la Stuttura Organizzativa.
CARD SERVIZI DI MEDIC4ALL
Card contenente i dati anagrafici dell’Assicurato e le principali informazioni sul suo stato di salute.
CARD DI BENVENUTO
Card spedita successivamente alla sottoscrizione della Polizza, contenente i dati principali del contratto (numero di Polizza, scadenza, numero verde ecc..).
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra, 3 – 00000 Xxxxxx.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'Assicurazione e che risiede stabilmente in Italia.
CARENZA
Il periodo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’effettiva decorrenza della garanzia.
DAY-HOSPITAL
Degenza diurna in Istituto di Cura, senza pernottamento, per terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
DAY SURGERY
Intervento Chirurgico che richiede la compilazione della cartella clinica effettuato in Istituto di Cura, in regime di de- genza diurna, senza pernottamento.
DIARIA
Indennizzo definito con riferimento ad ogni pernottamento o ad ogni giorno di degenza diurna (Day Hospital, Day Surgery) in Istituto di Cura.
EQUIPE MEDICA
Per Equipe Medica si intende il gruppo di medici chirurghi e operatori sanitari che effettua l’Intervento Chirurgico (1° operatore, aiuti, assistenti, anestesisti, ostetriche, strumentisti e ogni altro soggetto che partecipa all’intervento).
FRANCHIGIA
La somma eventualmente stabilita nel contratto, in cifra fissa, che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile rimanendo comunque a carico dell'Assicurato.
GESSATURA
Applicazione di mezzo di contenzione costituito da fasce, docce confezionate con gesso o schiuma di poliuretano o di vetro associate a resina poliuretanica. I coattori di Xxxxxxx, i metodi di contenzione Xxxxxxxx, F.E.A. (fissatore esterno assiale) e analoghi coattori esterni sono considerati Gessatura.
Polizza Proteggi Salute - Glossario
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INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente consta- tabili. Sono considerati infortuni indennizzabili, anche le lesioni derivanti da: a) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; b) atti di terrorismo (ferma l’esclusione della contaminazione biologica o chimica ad essi connessa di cui all’art. 16. lettera m) o tumulti popolari subiti dall’ Assicurato; c) atti di temerarietà compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa; d) stato di malore o incoscienza; e) avvelenamento o lesioni derivanti da ingestione/assorbi- mento involontario di sostanze nocive; f) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole ca- lore o freddo; g) conseguenze di morsi o punture di animali; h) l’incidente aereo che coinvolge l’Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili di linea regolare.
INTERVENTO CHIRURGICO
Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali cruente.
INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
Intervento Chirurgico eseguito senza Ricovero, Day Hospital o Day Surgery; sono comprese le gessature.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lun- godegenza o per soggiorni in strutture sanitarie.
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di Assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli inter- mediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare ri- guardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e Assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge
n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prece- dentemente facevano capo all'ISVAP.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MALFORMAZIONE-DIFETTO FISICO
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico.
MASSIMALE PER PERSONA
L'importo massimo indicato nel frontespizio di Polizza, fino alla concorrenza del quale Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si è impegnata ad erogare le prestazioni assicurate a favore del singolo Assicurato per ciascun anno assicurativo.
MEDIC4ALL
Gruppo internazionale specializzato nei servizi e nel supporto medico a distanza; provvede alla gestione dei rapporti con i medici chirurghi convenzionati e le strutture convenzionate, alla gestione dei Sinistri del ramo Malattia che coin- volgono gli operatori sanitari convenzionati, per il tramite della centrale operativa di assistenza ai clienti e conse- guentemente alla liquidazione degli stessi.
PAGAMENTO DIRETTO
Il pagamento che la Società, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua nei confronti delle Strutture Sanitarie Con- venzionate per le prestazioni previste dalle garanzie di Polizza e prese in carico dalla Centrale Operativa di Medic4all.
POLIZZA
Documento che prova il contratto di Assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO
Permanenza in Istituto di Cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da Infortunio o Malattia.
RISCHIO
La possibilità che si verifichi l’evento assicurato.
SCOPERTO
L’importo eventualmente stabilito nel contratto, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, che deve essere dedotto da quest’ultimo rimanendo comunque a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Struttura di IMA S.c.a.r.l. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di una specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE
Le strutture sanitarie (policlinici universitari, ospedali, case di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici, Day ho- spital, Day Surgery) e i medici chirurghi presso i quali l'Assicurato, previo accordo telefonico con Medic4all, può fruire del Pagamento Diretto per prestazioni mediche, interventi e ricoveri resi necessari dal suo stato di salute.
TRATTAMENTI SPECIALISTICI
Fisiokinesiterapia prescritta dal medico curante praticata in strutture ambulatoriali specialistiche regolarmente auto- rizzate o in strutture ambulatoriali di istituti di cura autorizzati all’erogazione di detti trattamenti.
TUTELA LEGALE
L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati (c.d. Codice delle Assicurazioni) i cui Sinistri sono gestiti da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
VISITA SPECIALISTICA
Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titoli di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata.
Polizza Proteggi Salute
Informative sul trattamento dei dati personali
Informative aggiornate Luglio 2018
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell’assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo con- senso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valu- tazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la ge- stione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e sog- getti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche am- ministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finan- ziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trat- tamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle fi- nalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove inter- venga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Re- golamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplifi- cativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere infor- mato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è pre- sentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Re- golamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'e- sercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto- matico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizza- zione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’e- secuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regola- mento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
51. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) ri- chiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
2. Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”) – FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e- mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministra- tivi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi. Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trat- tamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Polizza Proteggi Salute - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge
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SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle fi- nalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpaoloassi- xxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’in- dirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in que- stione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla So- cietà in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle fi- nalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
Polizza Proteggi Salute - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche
per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge
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- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
Polizza Proteggi Salute
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazio- ne e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
ADDENDUM ALLE CONZIONI DI ASSICURAZIONE
PROTEGGI SALUTE PER LE POLIZZE SOTTOSCRITTE
DAL 23 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2020
della
assicurazione
Limitatamente al primo anno di durata
sono integrate come segue:
STANDARD
dopo
seguente
• all‘art. 9.1.1 - GARANZIE
periodo:
le
condizioni
di
polizza
lettera
inserito
o) è il
la
p) in caso accertamento positivo di Sindrome Influenzale di natura pandemica Covid 19 con obbligo di quarantena, imposto dall’Autorità Sanitaria competente, Intesa Sanpaolo Assicura liquida un’indennità forfettaria una tantum pari a 500,00 3 per Assicurato e per anno assicurativo a condizione che non sia stata liquidata l’indennità sostitutiva prevista dall’ art. 17.1.
PLUS
all’art. Servizio
sanitario
nazionale
inserito
seguente
• 17.1 - MODALITA’ DI DENUNCIA DELLE GARANZIE STANDARD E
- – è il periodo:
In caso di ricovero avvenuto presso il Servizio Sanitario Nazionale o struttura accreditata o convenzionata autorizzata dalle ordinanze governative (ad. es ospedali privati, militari e da campo) per Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid 19 la diaria da ricovero viene elevata da 105 a 150 3 nei primi 30 giorni per ciascun anno assicurativo a condizione che non sia stato liquidato indennizzo forfettario previsto dall’ art. 9.1.1. Se il ricovero si prolunga oltre 30 giorni, l’assicurato riceverà per ogni pernottamento un’ulteriore diaria pari a 3 105 per un massimo di 180 giorni per ciascun anno assicurativo.
Restano ferme le carenze previste dalla polizza nonché le esclusioni diverse dalla Sindrome Influenzale di natura pandemica Covid 19.
Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nelle Condizioni di assicurazione.
Documento redatto il 22 maggio 2020