CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DIRETTO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL VENETO
Tra
La Regione del Veneto (P.I. 80007580279) con sede legale in Venezia – Xxxxxxxxx 0000, nella persona del Presidente Xxxx. Xxxx Xxxx
La Corte d’Appello di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo Corner Contarini dai Cavalli, X. Xxxxx n. 3978, nella persona della Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Corte d’Appello, domiciliato per la propria carica presso la sede di Venezia, Palazzo Corner Contarini dai Cavalli, X. Xxxxx n. 3978, di seguito congiuntamente “le parti”,
Premesso che
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 15 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- è ancora, possibile, ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. n. 468 del 1997 e dal D.Lgs. n. 150 del 2015, per le Pubbliche Amministrazioni, chiedere ai servizi per l’impiego pubblici l’assegnazione di lavoratori percettori dell’indennità di mobilità e iscritti nella relativa lista detenuta dai servizi per l’impiego, oppure lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, e poterli utilizzare nel periodo previsto e comunque nei limiti in cui i lavoratori percepiscono il trattamento previdenziale dell’INPS;
- che, sempre ai sensi del medesimo combinato disposto, agli stessi lavoratori, se utilizzati per 20 ore settimanali, non compete alcun importo integrativo;
- è stata ravvisata la necessità di attivare forme di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Uffici giudiziari presenti nel territorio, allo scopo di trovare parziale rimedio alle criticità funzionali di questi ultimi, dovute ad una situazione di carenza di personale amministrativo;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1. Oggetto
1. La premessa accettata dalle parti fa parte integrante del presente atto.
2. La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” e la Corte d’Appello di Venezia, di seguito denominata “Ufficio giudiziario” stabiliscono di realizzare forme di collaborazione al fine di trovare una soluzione alle criticità funzionali di questi ultimi, dovute ad una situazione di carenza di personale amministrativo.
3. Oggetto specifico dell’accordo è l'avvio di lavoratori socialmente utili da destinare all’Ufficio giudiziario per un impegno massimo individuale di 20 ore settimanali: tale utilizzo non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né il pagamento di una retribuzione.
Art. 2.
Numero, mansioni ed inserimento dei lavoratori coinvolti
1. Lavoratori coinvolti - “Lavoratori socialmente utili”.
Il numero di lavoratori che verranno coinvolti dalla Regione ai fini indicati nella presente convenzione sarà fino ad un massimo di 10 unità; gli stessi lavoratori dovranno essere iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità.
2. Mansioni ed inserimento.
Le mansioni ed attività che saranno chiamati a svolgere riguardano l'ambito dei lavori d’ufficio, ovvero: il protocollo, l'archiviazione di documenti, l'uso di sistemi informatici di scritturazione e di registrazione dati, la trasmissione di atti e documenti via posta elettronica e posta elettronica certificata, l’effettuazione di fotocopie.
3. Requisiti morali. Privacy e riservatezza.
I lavoratori di cui alla presente convenzione dovranno possedere i requisiti delle qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall'art. 35 comma 6, d.lgs. n. 165/2001; il personale che opererà presso l’Ufficio giudiziario dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegnerà a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Art. 3.
Impegni dell’Ufficio giudiziario
1. L’Ufficio giudiziario si impegna a fornire alla Direzione Lavoro della Regione il fabbisogno relativo all’avvio dei lavoratori socialmente utili, con le seguenti informazioni: numero lavoratori, durata dell’utilizzo, contenuti dell’attività, qualifica e requisiti richiesti, Ccnl applicato.
2. L’Ufficio giudiziario si impegna a comunicare alla Direzione Lavoro della Regione, responsabile dell’esecuzione della convenzione e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione Personale della Regione, entro e non oltre una settimana prima dell’avvio, della conclusione e dell’eventuale proroga, i seguenti elementi, utili per effettuare la denuncia nominativa nel sistema informativo CoVeneto:
a) dati anagrafici, codice fiscale, residenza dei lavoratori utilizzati;
b) data di inizio, di conclusione o di eventuale proroga dell’incarico;
c) profilo del lavoratore;
d) articolazione dell’orario di lavoro;
e) ogni altro elemento informativo utile per consentire alla Regione la copertura assicurativa Inail contro le malattie professionali e la responsabilità civile presso terzi.
3. L’Ufficio giudiziario, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, si impegna a comunicare alla medesima Direzione Lavoro della Regione il riepilogo annuale relativo ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili nell'anno precedente, notiziando per conoscenza la Direzione Organizzazione e Personale della Regione che provvederà alla compilazione del modello 770.
4. L'impiego di lavoratori socialmente utili determina, da parte dell’Ufficio giudiziario, il rispetto delle norme della sicurezza negli ambienti di lavoro con oneri a loro carico. In particolare, nel caso il lavoratore venga adibito a mansioni previste nel documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto dalle amministrazioni utilizzatrici, le stesse devono provvedere a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e dal relativo DVR e, quindi, alla formazione, all’addestramento, all’espletamento delle visite mediche di idoneità, all’utilizzo di misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale e quant'altro.
5. Per ciascun lavoratore attivato la scadenza della missione non potrà essere successiva al 31 dicembre di ogni anno.
6. L’Ufficio giudiziario dovrà comunicare formalmente alla Direzione Lavoro e alla Direzione Organizzazione e Personale della Regione eventuali proroghe dei lavoratori in essere, nel rispetto della scadenza massima delle proroghe stesse al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di mancata proroga gli stessi cesseranno alla data stabilita.
Art. 4.
Impegni della Regione
1. La Direzione Lavoro della Regione, sulla base del fabbisogno di cui al precedente art. 3, comma 1, si impegna ad individuare ed assegnare all’Ufficio giudiziario i lavoratori suddetti, selezionati tra quelli in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i domiciliati nel comune in cui è ubicata la sede di lavoro e secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.
2. La Direzione Lavoro della Regione, si impegna, conseguentemente all'avvio dei lavoratori suddetti e, per il tramite della Direzione Organizzazione e Personale, ad attivare la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Detta copertura dovrà sussistere al momento dell'avvio dell'attività presso gli Uffici.
3. La Regione si impegna, sulla base del riepilogo di cui all'art. 3 comma 3, ad effettuare la compilazione del modello 770.
Art. 5. Durata
1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. La presente Convenzione, alla scadenza, non potrà essere tacitamente rinnovata.
3. La stessa potrà essere rinnovata, prima della sua scadenza, mediante atto scritto anche nella forma dello scambio di lettere sottoscritte digitalmente tra il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione e il sottoscrittore del presente atto per conto dell’ Ufficio giudiziario.
Art. 6.
Rapporti finanziari
1. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, a carico della Regione e salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, a carico dell’Ufficio giudiziario.
Art. 7.
Tutela dei dati personali
1. I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell’esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.
Art. 8.
Controversie
1. Ogni e qualsiasi questione che dovesse insorgere tra le parti in relazione al contenuto della presente convezione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
La presente convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. All. B al D.P.R. 642/72.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Venezia,
Regione del Veneto Xxxx. Xxxx Xxxx
Il Presidente
Corte d’Appello di Venezia Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Il Presidente