CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Medico-Dentista – Odontoiatra – Igienista Dentale
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Glossario;
d) Questionario-Proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Mod.FascInfRCPOdontoiatria12.03
NOTA INFORMATIVA
Polizza Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista – Odontoiatra – Igienista Dentale
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Torus offre la totale copertura assicurativa e riassicurativa di prodotti relativi a rischi speciali, attraverso le proprie filiali situate in Europa, Stati Uniti d’America e Bermuda.
Negli Stati Uniti, mediante le proprie filiali Torus National e Torus Specialty Insurance Company, Torus offre coperture per i prodotti autorizzati, anche in eccesso di copertura.
Nel giugno 2008, Xxxxx ha stabilito i propri Uffici in Londra – Regno Unito – e alle Bermuda, con uffici ed uno staff 20 persone dedicate. Dall’iniziale specializzazione in fonti di energia e copertura di costruzioni e strutture, Torus ha puntato alla diversificazione dei prodotti assicurativi, indirizzando lo sviluppo di prodotti speciali in differenti classi di rischio, operando altresì in aree geografiche dove fino a quel momento risultava assente, assicurando così stabilità e bilanciamento del portafoglio in termini di raccolta e di rischio aziendale.
Dal termine del 2011, a seguito dell’acquisizione delle Operazioni di CV Xxxxx in Europa continentale, Xxxxx vanta uno staff di oltre 600 persone, distribuite in 16 uffici nel Mondo.
La sede legale di Torus è la seguente: Torus Insurance (UK) Ltd, 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.
La sede secondaria, nonché Rappresentanza Generale di Torus in Italia è la seguente: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX (XX).
Il referente, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Torus sono, rispettivamente:
Xxxxx Xxxxxxxx, Torus Insurance (UK) Ltd, Gustav Mahlerplein 76A - 11° piano – 1082 MA Amesterdam - Olanda; tel. x00 000000000; e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx oppure
Xxxxxxx Xxxxxxx, Tel. x000000000000; e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Sito web: xxx.xxxxx.xxx e-mail: xxxx@xxxxx.xxx
Torus Insurance (UK) Ltd, che assume rischi assicurativi, è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese e nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
Torus Insurance (UK) Ltd è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia (autorizzazione D896R del 19/07/2011) e svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento, Iscrizione al n° I.00095 del 19/07/2011 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Direttiva 92/49/ECC – art. 23 del Codice delle Assicurazioni private), attraverso gli uffici della Rappresentanza situati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Torus Insurance (UK) Ltd ha ottenuto la classificazione di rating A-(Eccellente) da A.M. Best, Agenzia di rating, sin dalla loro formazione del 2008. E’ la più alta classificazione di rating che una compagnia possa registrare all’inizio della propria attività.
Il report annuale al 31/12/2011 registra che il capitale di Torus Insurance (UK) Limited ammonta a 131.300.000 Dollari americani, mentre il capitale di Torus Insurance Holdings Limited ammonta a 845.700.000 Dollari americani.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Responsabilità civile professionale
Il presente Contratto di Assicurazione risponde per le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all’esercizio dell’attività professionale di Medico-Dentista, Odontoiatra, Igienista Dentale – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale - Oggetto dell’Assicurazione”, “Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale – Perdita di Documenti”, “Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale – Responsabilità solidale”, “Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale - Privacy”, “Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale
– Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio”.
Responsabilità civile verso i prestatori d’opera – Dipendenti (R.C.O.)
Vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - Responsabilità civile verso i prestatori d’opera – Dipendenti (R.C.O.)”, “Norme che regolano la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - Committenza”.
Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda al Testo di Polizza per una più attenta lettura.
Estensioni
Il Contratto di Assicurazione prevede alcune garanzie soggette ad espressa pattuizione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – A) Neolaureati in Odontoiatria”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – B) Garanzia Postuma”.
Inizio della garanzia – Retroattività illimitata
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto cha ha dato origine alla Richiesta di Risarcimento - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Inizio e limite all’oggetto della garanzia – Retroattività illimitata”.
Rinnovo del Contratto di Assicurazione
Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo; la durata del contratto è annuale.
AVVERTENZA – Rinnovo del contratto
Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Cessazione e rinnovo del Contratto”.
AVVERTENZA - Esclusioni
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Esclusioni”.
AVVERTENZA - Limiti di risarcimento
Il presente Contratto di Assicurazione prevede un Massimale di copertura, il cui ammontare sarà specificato nel Modulo di polizza, sulla base di quanto concordato in sede di valutazione del rischio, tra l’Assicurato e gli Assicuratori.
Tale Massimale di copertura, rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere per l’insieme di tutti i reclami pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Massimale di copertura”.
AVVERTENZA - Franchigia
Con Franchigia si intende l’ammontare fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun danno risarcibile a termini di polizza; tale ammontare non potrà essere assicurato da altri Assicuratori - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Franchigia”.
Le condizioni particolari, al loro interno, possono prevedere franchigie differenziate da quella indicata nell’articolo sopra menzionato.
Esempio applicazione franchigia
Sinistro il cui importo della franchigia è inferiore alla richiesta di risarcimento
Massimale di copertura Euro 500.000,00
Richiesta di risarcimento Euro 100.000,00
Franchigia per sinistro Euro 3.000,00
Importo risarcimento per sinistro rientrante in garanzia Euro 97.000,00
Sinistro il cui importo della franchigia è superiore alla richiesta di risarcimento
Massimale di copertura Euro 500.000,00
Richiesta di risarcimento Euro 1.000,00
Franchigia per sinistro Euro 3.000,00
Non è dovuto alcun risarcimento
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione del risarcimento dovuto – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio”, “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Inizio e limite all’oggetto della garanzia – Retroattività illimitata”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione
– Aggravamento o diminuzione del rischio”.
Ai fini esemplificativi, può comportare aggravamento del rischio, l’effettuazione di Interventi di Implantologia se non dichiarati in sede di compilazione del Questionario-Proposta.
6. Premi
Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale, salvo eccezioni da concordare tra le Parti.
In caso di frazionamento semestrale, lo stesso viene concesso dietro autorizzazione da parte degli
Assicuratori, che si riservano di valutare l’autorizzazione in funzione del premio annuo lordo complessivo. In caso di autorizzazione al frazionamento semestrale, il frazionamento stesso verrà concesso previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%.
Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;
• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli Assicuratori o l’intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;
• contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il premio del presente Contratto di Assicurazione non è soggetto a regolazione.
AVVERTENZA
Il presente Contratto di Assicurazione prevede la possibilità di applicare sconti - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Norme che regolano la responsabilità civile professionale – Condizioni particolari di assicurazione soggette a pattuizione espressa – A) Neolaureati in Odontoiatria”.
7. Rivalse
Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti/collaboratori dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se questi ultimi hanno agito con dolo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Diritto di Surrogazione”.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
Il contratto assicurativo, salvo diversa pattuizione, ha una durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Quindi il contratto assicurativo decade alla sua naturale scadenza senza nessun obbligo da parte del Contraente di comunicare l’eventuale intenzione di recedere dal contratto stesso.
Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione
– Recesso in caso di reclamo”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorni in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).
10. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana – vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Rinvio alle norme di legge.”
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente copertura assicurativa sono a carico del Contraente; attualmente sono previsti nella misura del 22,25% sul premio imponibile (di cui 1% quale addizionale antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA – Denuncia del sinistro
In caso di Xxxxx che possano dar luogo a Richieste di Xxxxxxxxxxxx, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ne viene a conoscenza, lo stesso deve presentare denuncia agli Assicuratori al seguente indirizzo: ALL RISKS s.r.l. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – Tel. x000000000000, fax x000000000000, e-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx.
Per gli aspetti di dettaglio vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento”
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri potrà essere indirizzato alla All Risks s.r.l. per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Torus – Rappresentanza Italiana
All’attenzione del Rappresentante Generale Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX XX
Fax n. x00 00 00000000
Oppure a
Torus Insurance (UK) Ltd 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx XX0X 0XX – Xxxxxx Xxxxxxx All’attenzione del “Complaints Manager” Fax n. x00 0000000000
Oppure a I.S.V.A.P.
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX Fax n. 0000000000/353
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@financial- xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
Il presente Contratto non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.
AVVERTENZA – Conciliazione
In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un “tentativo amichevole di Conciliazione” in conformità al D.Lgs n. 28/2010, da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, e prima di adire le vie legali, gli Assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.
Qualora decidano di non partecipare al tentativo di conciliazione amichevole, gli Assicuratori si impegnano a considerare valida anche nei loro confronti la decisione assunta in sede di conciliazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione – Conciliazione”.
Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo
Per la consultazione dell’aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx
I Sottoscrittori di Torus sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il testo della Nota informativa è aggiornato al 07/2012.
TORUS
Il Procuratore
POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale Medico Dentista
Odontoiatra Igienista Dentale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CondPolRCPOdontoiatria12.03
DEFINIZIONI
Le parti attribuiscono il seguente significato alle parole usate nella presente Polizza:
Assicurato in caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di Studio Associato si intendono i professionisti che compongono lo Studio Associato indicato nel Modulo di Polizza, ed i cui interessi sono protetti dall’Assicurazione.
Assicuratori Torus per il tramite della propria Rappresentanza Generale per l’Italia
Collaboratori qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, collaboratore, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, in periodo di formazione per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’Assicurato, nello svolgimento delle attività previste nell’Art. 21 – Oggetto dell’Assicurazione.
Contraente la persona fisica o lo Studio Associato indicati nel Modulo di Polizza, che stipula l’Assicurazione per conto dell’Assicurato.
Cose sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Danno Patrimoniale è il danno alla sfera patrimoniale di terzi.
Franchigia l’ammontare percentuale o fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascuna Xxxxxxx e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente Contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
Massimale l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione. Tale importo é specificatamente indicato nel Modulo di Polizza.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “Sottolimite di Risarcimento” questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.
Modulo di Polizza il documento allegato all’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, la Scadenza, il Premio, gli eventuali altri dettagli dell’Assicurazione.
Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto.
Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Polizza il documento che prova l’Assicurazione.
Questionario-Proposta il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile.
Il Questionario-Proposta forma parte integrante del contratto.
Risarcimento la somma dovuta dagli Assicuratori ai sensi della presente Xxxxxxx.
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la presente Polizza.
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PREMESSA
Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto in collaborazione con All Risks s.r.l., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx e Torus Insurance (UK) Ltd autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese e nel Regno Unito di Gran Bretagna, ed è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
Torus Insurance (UK) Ltd è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia (autorizzazione D896R del 19/07/2011) e svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento, Iscrizione al n° I.00095 del 19/07/2011 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Direttiva 92/49/ECC – art. 23 del Codice delle Assicurazioni private), attraverso gli uffici della Rappresentanza situati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
Gli Assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato relative a Circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’Indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente polizza.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque, contratte per lo stesso rischio, questo contratto opererà in 2° rischio e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nel Modulo di Polizza e ferma la Franchigia/Scoperto a carico dell’Assicurato.
Art. 3 – Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.
Art. 4 – Modifiche / Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’Assicurato e accettate dagli Assicuratori con relativa emissione di una appendice alla Polizza.
Art. 5 – Aggravamento o diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di fatti o circostanze che aggravino il rischio e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile.
Se l’Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Cessazione e rinnovo del Contratto
Alla scadenza indicata nel Modulo di Polizza, il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le Parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall’art. 1899 del Codice Civile.
Se il Contraente intende rinnovare l’Assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo Contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dal Contraente stesso agli Assicuratori. In assenza di Reclami da parte di Terzi é concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo; in caso di accettazione della proposta da parte del Contraente e dietro versamento del premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza, in caso contrario il Contraente dovrà versare il premio conteggiato in pro-rata.
Art. 7 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione Questa polizza cesserà nel caso di:
- decesso dell’Assicurato;
- cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione per pensionamento e/o cancellazione dall’Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale.
Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell’Assicurato o di cessazione dell’attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall’Albo di appartenenza.
Art. 8 – Recesso in caso di reclamo
Dopo ogni denuncia di qualunque reclamo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, sia il Contraente che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni.
In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.
Art. 9 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Estensione Territoriale
L’Assicurazione vale per le attività professionali svolte in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 11 – Foro competente
Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 12 – Conciliazione
In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un “tentativo amichevole di Conciliazione” in conformità al D.Lgs n. 28/2010, da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, e prima di adire le vie legali, gli Assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.
Qualora decidano di non partecipare al tentativo di conciliazione amichevole, gli Assicuratori si impegnano a considerare valida anche nei loro confronti la decisione assunta in sede di conciliazione.
Art. 13 – Diritto di Surrogazione
Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
Art. 14 – Obblighi delle Parti in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento
L’Assicurato, entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato:
a) a trasmettere agli Assicuratori, anche tramite la ALL RISKS s.r.l., ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
b) a notificare agli Assicuratori, per iscritto, anche a mezzo fax, anche tramite la ALL RISKS s.r.l., ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. Si concorda comunque che eventuali ed involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.
Art. 15 – Gestione delle vertenze
In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile e penale, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile).
Art. 16 – Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx, egli perderà il diritto ad ogni
Risarcimento ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto degli Assicuratori alla rivalsa contro l’Assicurato per i risarcimenti già effettuati.
Art. 17 – Variazioni e Comunicazioni
Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte degli Assicuratori di apposito documento (allegati/appendici).
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks S.r.l. – tramite la quale è stata effettuata l’assicurazione – od al Rappresentante Generale per l’Italia di Torus;
b) per quanto riguarda le comunicazioni all’Assicurato e/o al Contraente: all’ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
Art. 18 – Gestione della Polizza
Gli Assicuratori dichiarano che l’emissione e la gestione dei contratti vengono affidati alla ALL RISKS s.r.l..
Art. 19 – Delimitazione dell’Assicurazione - Qualifica di Terzi
Ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza, non sono comunque considerati liquidabili i danni provocati:
a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell’Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine a lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità limitata, all’amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell’Assicurato, salvo che a titolo oneroso per prestazioni regolarmente fatturate.
Ai fini della sola garanzia R.C.T., i dipendenti rientranti nella garanzia R.C.O., sono considerati terzi esclusivamente quando subiscano un danno in qualità di pazienti per prestazioni regolarmente fatturate.
Art. 20 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato e per l’interpretazione del presente Contratto, valgono le norme di Legge italiana in materia.
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NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(Sempre operanti)
Art. 21 – Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all’esercizio dell’attività professionale esercitata e dichiarata nel Modulo di Polizza.
La garanzia è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all’Assicurato che appartenga ad una delle seguenti categorie:
1. Medici-Dentisti ed Odontoiatri: a seguito dell’iscrizione al relativo Albo per l’esercizio della professione;
2. Igienisti Dentali: a seguito dell’esercizio della professione conseguente alla Laurea in Igiene Dentale (D.M. 270/04).
Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx, si precisa che è compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 ex 626/94 di cui l’Assicurato debba rispondere.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile dell’Assicurato derivante da:
a) effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l’attività dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
b) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve e grave, anche nella ipotesi che l’attività professionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art. 2236 del Codice Civile);
c) attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l’intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
d) l’impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico e attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici;
e) i danni estetici e fisionomici conseguenti a medicina esclusivamente ripartiva (esclusa quindi quella rigenerativa) ed interventi di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie, purché non effettuati in anestesia totale.
f) i fatti dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
g) i danni conseguenti all’implantologia praticata, se richiamata nel Modulo di Xxxxxxx e se è stato pagato il relativo premio. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di EUR 500,00 per ogni sinistro;
h) l’attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito dell’attività professionale stessa;
i) proprietà, uso, installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori dalla sede dell’Assicurato; se l’installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l’assicurazione opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente i lavori e sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelle, le targhe o le insegne;
j) tutte le operazioni complementari e/o connesse all’attività dichiarata;
k) danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con il Sottolimite di EUR 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il “ricorso terzi” e/o il “rischio locativo”, si applica il disposto dell’Art. 2 – Altre assicurazioni;
l) danni a cose di Xxxxx in consegna o custodia.
Nel caso l’attività del Professionista assicurato sia svolta all’interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti ugualmente in responsabilità, la presente Polizza si intende operante in secondo rischio, oltre il Massimale assicurato dall’Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa da parte dell’Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l’Ente Ospedaliero, ovvero i loro Assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Professionista assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente Xxxxxxx si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata.
Art. 22 – Inizio e limite all’oggetto della garanzia – Retroattività illimitata
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione della Polizza.
Limitatamente ai danni che traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione della Polizza per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale, stipulata precedentemente con altri Assicuratori, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altro polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.
Art. 23 – Massimale di copertura
Il Massimale indicato nel Modulo di Polizza rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Reclami pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami e delle persone assicurate coinvolte e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l’obbligazione degli Assicuratori non potrà in nessun caso, essere maggiore di tale Massimale.
Il Massimale di un periodo di assicurazione non si cumula con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Art. 24 – Studi Associati - Persone assicurate
Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale di risarcimento indicato nel Modulo di Polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati.
Tale Massimale, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli Professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Questionario-Proposta.
Il premio di polizza è pari a quello individuale, moltiplicato per in numero degli Associati e ridotto del 10% a partire dal secondo Associato.
Art. 25 – Franchigia
Per ogni Richiesta di Risarcimento relativa a qualunque tipo di danno, resta a carico dell’Assicurato coinvolto la Franchigia di EUR 500,00 (cinquecento/00) indicata nel Modulo di Polizza.
Qualora gli Assicuratori abbiamo anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione.
In caso di Studio Associato, la franchigia di cui sopra si applica a ciascun sinistro che coinvolga ogni Associato.
Art. 26 – Esclusioni L’Assicurazione non opera:
- in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel Questionario-Proposta;
- con riferimento all’Assicurato che abbia dichiarato di effettuare attività di Medico-Dentista (titolo di laurea in Medicina e Chirurgia), si intendono esclusi i danni derivanti da attività esercitata in qualunque branca medica diversa da quella Odontoiatrica, compresa l’esclusione per l’attività di Medico Generico, Medico di Medicina Generale, Continuità Assistenziale e Pediatria di libera scelta;
- per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- a favore di un Assicurato che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario-Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione.
Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:
I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
II. mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti dall’effettuazione di Interventi Chirurgici effettuati in anestesia totale;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti dall’effettuazione di pratiche estetiche e Medicina Estetica, salvo quanto indicato all’Art. 21 – Oggetto dell’Assicurazione, lettera e);
- per le Richieste di Risarcimento derivanti dall’effettuazione di Interventi di Implantologia, salvo quanto indicato all’Art. 21 – Oggetto dell’Assicurazione, lettera g);
- per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;,
- per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
- per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
- per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la Perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;
- per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare);
II. qualsiasi atto terroristico.
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’Assicurato. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
- per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Art. 27 – Perdita di Documenti
Qualora l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato od ai suoi predecessori, sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di indennizzo pari ad € 200.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.
Art. 28 – Responsabilità solidale
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, l’assicurazione vale anche per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.
Art. 29 – Privacy
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, l’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un sottolimite di risarcimento pari al 50% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza ed è esclusa in caso di Atto Illecito continuato.
Art. 30 – Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituito, praticanti, dipendenti.
Questa specifica garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale di EUR 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita d’acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell’Assicurato.
Si intendono altresì esclusi i seguenti danni:
a) danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell’Assicurato o che questi detenga;
b) lavori di manutenzione straordinaria;
c) la proprietà di fabbricati diversi da quelli nei quali viene svolta l’attività assicurata e loro strutture fisse;
d) circolazione di qualunque veicolo.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA
(valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza o dietro emissione di apposita Appendice e dietro versamento del relativo premio)
A) NEOLAUREATI IN ODONTOIATRIA
Ai neo-laureati viene riconosciuto uno sconto del 35% sul premio di Polizza, limitatamente alla opzione che non prevede la copertura per gli Interventi di Implantologia.
Tale agevolazione viene riconosciuta ai Professionisti laureati che si iscrivono all’Ordine Professionale entro l’età anagrafica di anni trenta e questo beneficio può essere richiesto per i primi quattro anni dalla data di iscrizione all’Ordine Professionale, ma prima del compimento del 34° anno di età.
La data di nascita del Professionista e la data di iscrizione all’Albo Professionale, dovranno essere dichiarati nel Questionario-Proposta e la loro veridicità potranno essere verificati dagli Assicuratori.
B) GARANZIA POSTUMA
In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività.
In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta.
Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso.
In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto.
Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga.
Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni:
- se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale;
- se è stato pagato il premio richiesto;
- se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanzia.
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NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
(Sempre operanti)
Art. 31 – Responsabilità civile verso i prestatori d’opera – Dipendenti (R.C.O.)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965
n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
La garanzia R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o a quelle rietnute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell’assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella dell’inizio della copertura assicurativa indicata nel Modulo di Polizza.
L’Assicurato è tenuto a denunciare agli Assicuratori, anche tramite la ALL RISKS s.r.l., eventuali sinistro solo ed esclusivamente:
a) In caso di infortunio per il quale abbia luogo un’inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) In caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’I.N.A.I.L. qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965;
c) In caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’Ente previdenziale I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
Art. 32 – Committenza
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per:
a) Xxxxx causati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall’Assicurato, in usufrutto o locazione od allo stesso intestate al P.R.A.. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
b) Xxxxx causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso le sedi di proprietà o condotte dall’Assicurato (da questa garanzia si intendo esclusi gli studi la cui conduzione è affidata a terzi e all’interno dei quali il professionista utilizza una parte dello stesso “in affitto”).
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INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003)
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a ALL RISKS s.r.l., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito “Dati”).
1. Finalità del trattamento dei Dati
I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l’eventuale successiva stipula della Polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di ALL RISKS s.r.l.:
a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del Premio di Polizza, per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui ALL RISKS s.r.l. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi;
b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms.
2. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di ALL RISKS s.r.l.
3. Dati sensibili
In caso di sinistro, ALL RISKS s.r.l. potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a).
4. Comunicazione dei Dati
a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
• agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di ALL RISKS s.r.l;
• ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
• ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione. I suoi Dati circoleranno all’interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione.
b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.
5. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato.
6. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri.
L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l’impossibilità da parte di ALL RISKS s.r.l. di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.
7. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è ALL RISKS s.r.l. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è il Rappresentante Legale. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da ALL RISKS s.r.l. è disponibile presso la sede del titolare.
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GLOSSARIO
Assicurato in caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di Studio Associato si intendono i professionisti che compongono lo Studio Associato indicato nel Modulo di Polizza, ed i cui interessi sono protetti dall’Assicurazione.
Assicuratori Torus per il tramite della propria Rappresentanza Generale per l’Italia
Collaboratori qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, collaboratore, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, in periodo di formazione per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’Assicurato, nello svolgimento delle attività previste nell’Art. 21 – Oggetto dell’Asicurazione.
Contraente la persona fisica o lo Studio Associato indicati nel Modulo di Polizza, che stipula l’Assicurazione per conto dell’Assicurato.
Cose sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Danno Patrimoniale è il danno alla sfera patrimoniale di terzi.
Franchigia l’ammontare percentuale o fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascuna Xxxxxxx e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente Contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
Massimale l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione. Tale importo é specificatamente indicato nel Modulo di Polizza.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “Sottolimite di Risarcimento” questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.
Modulo di Polizza il documento allegato all’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, la Scadenza, il Premio, gli eventuali altri dettagli dell’Assicurazione.
Il Modulo di Polizza forma parte integrante del contratto.
Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Polizza il documento che prova l’Assicurazione.
Questionario-Proposta il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile.
Il Questionario-Proposta forma parte integrante del contratto.
Risarcimento la somma dovuta dagli Assicuratori ai sensi della presente Xxxxxxx.
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la presente Polizza.
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QUESTIONARIO – PROPOSTA
Proposta di assicurazione R.C. Professionale per Medici-Dentisti – Odontoiatri – Igienisti Dentali
Proposal Form – Professional Indemnity Insurance of Dentist and Dental Hygienist
AVVERTENZE UTILI
USEFUL INFORMATION
A - Gli Assicuratori non possono esaminare costruttivamente le proposte che presentino risposte mancanti o insufficienti; si prega quindi di rispondere in modo completo ed esaustivo ad ogni domanda.
A - Underwriters cannot constructively examine proposals with insufficient or missing answers. Please anser each question in a complete and exhaustive manner.
B - Alcune domande presuppongono una consultazione con tutti i Professionisti da assicurare (“assicurandi”) e richiedono una risposta articolata; si prega di fornirla su foglio separato, datato e firmato.
B - Some questions entail that all Professional sto be insubre (“listed Professionals”) be consulted, and require an articulated answer. Please provide your answer on a separate sheet, duly dated and signed.
C – Le risposte e le informazioni fornite costituiscono dichiarazioni sulle quali si baserà il contratto, nel caso in cui questo venga stipulato. Si raccomanda di tener conto dei disposti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
C – Answers and information given hereby shall constitute declarations on which the contract, if it is made, will be xxxxx.Xxx are recommended to bear in mind the provisions of Articles 1892, 1893 e 1894 of the Civil Code.
D - La sottoscrizione di questo Questionario-Proposta non impegna né il Proponente né gli Assicuratori a stipulare il Contratto di Assicurazione.
Signing this form shall not bind either the Proposer or Underwriters to make the insurance contract.
1. IL PROPONENTE ‐ INFORMAZIONI GENERALI Proposer ‐ General Information | |||
Cognome e Nome / Ragione Sociale (in caso di Studio Associato) Name of Proposer | |||
Indirizzo Completo (Via – Città – Prov. – CAP) Head Office Address | |||
P.IVA | CODICE FISCALE (obbligatorio) | ||
Anno di inizio attività Year when Licens obtained | Anno di iscrizione all’Albo Year of enrolment | ||
Attività dichiarata Profession | |||
Titolo di studio Licence type | |||
In quale delle tre figure che seguono (A, B, C) rientra il Proponente di questa assicurazione? Under which of the following three cases (A, B, C) does the Proposer fall? | |||
A | ❑ Professionista Individuale che intende stipulare l’assicurazione per se stesso Individual Professional who wishes to take out insurance for his own benefit only | ||
B | ❑ STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l’assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti che lo compongono (elencati alla voce 2 che segue) Partnership which wishes to take out insurance for its own benefit and on behalf of all Professionals (as listed under Section 2) who are members thereof | ||
C | ❑ Dipendente di Ente Pubblico o Azienda sanitaria pubblica. Indicare il nome dell’Ente/Azienda Public or Ealth Company Employee. Indicate the name of the Company |
2. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA ASSICURARE (IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO) Informations about Proposers insured (IN CASE OF PARTNERSHIP) | |||
Titolo Title | Cognome e Nome e Data di Nascita Name and Date of Born | Anno di inizio attività Year when Licens obtained | Anno di iscrizione all’Albo Year of enrolment |
3. SEDI SECONDARIE Subsidiary Offices |
Se lo Studio ha anche sedi secondarie, precisare le località ove ciascuna è situata (se lo spazio non è sufficiente, provvedere con foglio separato, datato e firmato). Please state location of each subsidiary office, if any (if this space is not sufficient, please use a separate sheet, duly dated and signed). |
4. ATTIVITÀ ESERCITATA ACTIVITY | ||
Attività Activity | SI o NO (Yes or No) | |
1 – Medico‐Dentista, con esclusione dell’effettuazione di Interventi di Implantologia (Doctor) Dentist – exclusion Implantology | ❑ SI | ❑ NO |
1 – Medico‐Dentista che effettua Interventi di Implantologia (Doctor) Dentist – with Implantology | ❑ SI | ❑ NO |
2 – Odontoiatra, con esclusione dell’effettuazione di Interventi di Implantologia Dentist – exclusion Implantology | ❑ SI | ❑ NO |
2 – Odontoiatra che effettua Interventi di Implantologia Dentist – with Implantology | ❑ SI | ❑ NO |
3 – Igienista dentale Dental Hygienist | ❑ SI | ❑ NO |
5. INFORMAZIONI SUL FATTURATO (solo per liberi professionisti e studi associati) Inserire l’ammontare complessivo del cumulo degli introiti, onorari e altre spettanze (al lordo di qualunque spesa, onere, imposta o contributo, percepiti o percepibili dall’Assicurato e dall’insieme di tutti gli assicurandi) Please state total amount of combined income, fees and other compensation (gross of any cost, burden, tax or contributions) collected or collectable by both the Office and all listed Professionals). | ||
Attività Activity | Nel passato esercizio In prior year | Stima per l’esercizio corrente In current year |
6. INFORMAZIONI PRECEDENTI ASSICURATIVI Information about previous policies | |
Il proponente ha mai sottoscritto o è mai stato assicurato per la Responsabilità Civile Professionale? Has the Proposer previously proposed for or been insured by a professional indemnity policy? | ❑ NO ❑ SI ❑ NO ❑ YES |
Se la risposta è SI If “yes” | |
Compagnia / Company | |
Data di inizio / Inception Date | |
Data di scadenza / Expiry Date | |
Massimale / Limit of Indemnity | |
Franchigia / Deductible | |
Retroattività prevista nell’ultima polizza stipulata Retroactive cover in the last policy | |
Totale ultimo premio pagato Amount last premium payed | |
N. di anni di copertura precedente continua Number of years continuous previous insurance | |
Sono mai state rifiutate coperture assicurative? Has any such proposal been declined | ❑ NO ❑ SI / (❑ NO ❑ YES) |
Se si fornire dettagli (data sinistro, tipo evento, quantificazione richiesta risarcimento, stato del sinistro) If “yes” please provide details |
CONTRATTI ANCORA IN VIGORE / CONTRACTS STILL IN FORCE |
7. INFORMAZIONI EVENTUALI PRECEDENTI SINISTRI Information about claims | ||||
Il proponente ha risarcito danni o ha ricevuto richieste di risarcimento, accettate o respinte, relative ad errori, omissioni o negligenze professionali? Has the Proposer settled or received request of indemnification, accepted or rejected, or errors, omissions or professional negligence in the last five years? | ❑ NO | ❑ SI / | (❑ NO | ❑ YES) |
Se si fornire dettagli If “yes” please provide details | ||||
Il Proponente è a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento per errori, omissioni o negligenze professionali, ritardi nella presentazione di ricorsi, trasmissione di documenti, ecc.? Is the Proposer aware of fact or circumstances that could cause request of indemnification for professional negligence, error or omission in the last five years? | ❑ NO | ❑ SI / | (❑ NO | ❑ YES) |
Se si fornire dettagli If “yes” please provide details | ||||
8. RICHIESTA APPLICAZIONE SCONTO PER NEO‐LAUREATI IN ODONTOIATRIA | |
L’Assicurato richiede l’applicazione della Clausola di Sconto per Neo Laureati in Odontoiatria? Application discount for “Neo‐Laureati”? | ❑ SI ❑ NO |
In caso affermativo, l’Assicurato dichiara che al momento dell’Iscrizione all’Albo Professionale non aveva superato l’età anagrafica di anni 30 e che al momento della stipula della Polizza non ha superato l’età anagrafica di anni 34. |
9. MASSIMALE DI COPERTURA RICHIESTO Limit of Indemnity required | ||
❑ € 750.000,00 * Franchigia / Deductible € 500,00 * Massimale non concesso per Neo‐Laureati ed Igienisti Dentali | ❑ € 1.000.000,00 Franchigia / Deductible € 500,00 | ❑ € 1.500.000,00 Franchigia / Deductible € 500,00 |
❑ € 2.000.000,00 Franchigia / Deductible € 500,00 |
DICHIARAZIONE |
Il Proponente autorizzato alla firma del presente Questionario-Proposta, dichiara:
(I) di aver compreso le caratteristiche della polizza;
(II) che le informazioni contenute nella presente Proposta corrispondono a verità e che
(III) nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detta proposta e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli ASSICURATORI presteranno l’eventuale consenso alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.
Dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare il presente Questionario-Proposta per conto degli altri assicurandi e che gli stessi hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.
Si impegna ad informare tempestivamente gli ASSICURATORI di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione del presente QUESTIONARIO-PROPOSTA e riconosce che la sottoscrizione della presente proposta non impegna in alcun modo gli ASSICURATORI alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.
Nome e Cognome di chi firma in nome e per conto dei soggetti assicurati
……………………………………….................................................................................................................................................
Ruolo aziendale ……………………….....................
Firma ........................................................................ Data …….…../……..…/…………
“Codice della Privacy” (Art. 13 del d.lgs. n. 196/03) - Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” comunicatici ai fini della Proposta che precede, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa di cui al Codice delle Assicurazioni e del Regolamento ISVAP in materia di intermediazione assicurativa. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici.
Nel confermarvi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “titolare” del “trattamento” è ALL RISKS s.r.l..
La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.