Art.1 – Oggetto
“Linee guida del contratto”
Art.1 – Oggetto
L’Advisor dovrà predisporre e gestire il piano analitico di marketing della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), realizzare e gestire gli eventi speciali in accordo con la FIP, reperire sponsor, e valorizzare il logo FIP, secondo quanto indicato nel “Progetto Esecutivo” predisposto dalla FIP e nelle relative schede allegate, nel progetto-offerta presentato dall’Advisor stesso ed in base all’esito della contrattazione con il soggetto affidatario.
L’Advisor sarà responsabile - nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto e quindi anche nei confronti dei soggetti con i quali stipulerà contratti di sponsorizzazione – del rispetto dei vincoli e delle linee guida stabiliti dalla FIP, delle normative CONI, CIO e FIBA in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.
L’Advisor dichiara di conoscere la normativa regolamentare nazionale e internazionale che FIP è tenuta ad applicare e rispettare e si obbliga ad eseguire la prestazione in oggetto in conformità a tale disciplina e a quella eventuale successivamente emananda, anche se ciò dovesse comportare limitazioni nelle facoltà e nei diritti attribuiti all’Advisor con il contratto.
Le analisi di mercato, le analisi preventive dei dati televisivi e da carta stampata, gli studi, i format di sponsorizzazione, il monitoraggio (televisivo, stampa e internet), le immagini prodotte, la banca dati ed ogni altro strumento o servizio utilizzato dall’Advisor per realizzare la strategia marketing della FIP, alla scadenza del contratto resteranno di esclusiva proprietà della FIP.
L’Advisor prende altresì atto che la Federazione Italiana Pallacanestro nell’ambito della propria struttura, ha istituito un’Area Marketing Eventi e Comunicazione.
L’Advisor prende atto anche che la FIP ha in vigore i seguenti contratti con scadenza 31.12.2012 per l’attribuzione della qualifica di:
1. “Sponsor Tecnico e fornitore esclusivo per il settore abbigliamento sportivo” con l’Azienda Champion Europe spa;
2. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore scarpe da basket” con l’Azienda NIKE EUROPEAN OPERATION NETHERLANDS B.V.;
3. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore palloni da basket” con ditta Molten Corporation e l’azienda AD Advanced Distribution.
L’Advisor prende atto altresì che la FIP ha sottoscritto contratti anche con le seguenti aziende, con le scadenze a fianco di ciascuno indicate:
Edison | scadenza 01.03.2011 | Main Sponsor Maglia Azzura |
Iveco | scadenza 30.09.2010 | Fornitore Ufficiale |
Junkers | scadenza 30.06.2011 | Fornitore Ufficiale |
Sixtus | scadenza 30.04.2011 | Fornitore Ufficiale |
L’importo complessivo lordo dei contratti sopraelencati non farà parte del volume del fatturato che concorrerà alla determinazione della commissione.
Art. 2 – Durata
Il contratto avrà decorrenza dal 01.09.2010 al 30.09.2013. Non è ammessa alcuna forma di tacita proroga.
Art. 3 - Corrispettivo
La FIP riconoscerà alla Advisor, sui contratti di sponsorizzazione da quest’ultimo stipulati, una commissione secondo le percentuali di seguito riportate nella simulazione che segue, da intendersi integrata con quelle indicate nell’offerta economica:
FASCIA | INTERVALLO | % (come da aggiudicazione) |
1 | 1.200.000 | |
2 | 1.200.001 - 1.800.000 | |
3 | 1.800.001 - 2.500.000 | |
4 | 2.500.001 - 3.200.000 | |
5 | 3.200.001 - 3.800.000 | |
6 | 3.800.001 - 4.500.000 | |
7 | oltre 4.500.001 |
Gli intervalli si intendono come valore (competenza economica) annua delle sponsorizzazioni
In caso di accordi di partnership con scambio merce il valore massimo dei beni oggetto di scambio valorizzato in base ai costi di produzione al netto dell’IVA, non potrà superare il 10% del valore complessivo dell’accordo stesso, compresa la eventuale contribuzione in comunicazione. Eventuali deroghe per le forniture tecniche dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
In caso di accordi con Partner Media la valorizzazione della eventuale contribuzione in comunicazione dovrà essere al 10% del prezzo di listino e dovrà concorrere al massimo per il 10% rispetto all’ammontare totale del contratto. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
Art.4 – Competenza economica, modalità e termini di pagamento
Il pagamento delle quote di sponsorizzazione di competenza della FIP avverrà con le seguenti modalità e termini, coincidenti con la competenza economica della relativa prestazione:
Entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascuno degli anni 2011-2012-2013 ed entro il 10 ottobre 2013, l’Advisor dovrà produrre un documento riepilogativo dei corrispettivi, di competenza del periodo di riferimento, al netto d’IVA (in merce o in denaro) stabiliti nei contratti conclusi ed accettati dalla FIP, secondo gli scaglioni e le percentuali di cui al precedente art.3. Contestualmente provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto, a prescindere dall’effettivo incasso delle somme da parte dell’Advisor, al netto della commissione.
Art.5 – Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e quale condizione essenziale per la stipula del contratto, l’Advisor dovrà costituire, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale di importo pari ad € 500.000,00 per ciascuno degli anni di contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo il disposto dell'articolo 113 del d.lgs.n. 163/2006.
La fideiussione dovrà avere validità fino al 31.12.2013, dovrà essere a prima e semplice richiesta di FIP, ogni eccezione esclusa ivi comprese l’esclusione del beneficio delle preventiva escussione del debitore principale.
Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 113, comma 3, del d.lgs.12 aprile 2006 n. 163.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del d.lgs.12 aprile 2006 n. 163 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art.6 – Contratti con gli Sponsor
La FIP dovrà esprimere il proprio preventivo gradimento sugli sponsor, i cui contratti non potranno avere validità superiore al 30 settembre 2013, scadenza del presente accordo. A tal fine l’Advisor dovrà sottoporre alla FIP per la sua sottoscrizione per accettazione, gli schemi di contratto completi e definitivi tra Advisor e sponsor, prima della loro stipula tra le parti.
La FIP sarà pertanto sollevata da ogni responsabilità, anche verso terzi, in relazione a contratti per i quali non abbia espresso il necessario preventivo gradimento con le modalità sopraindicate.
La conclusione di contratti, tra Advisor e sponsor, privi della necessaria sottoscrizione per accettazione di FIP, oppure modificati rispetto al testo preso in visione e sottoscritto dalla FIP stessa, costituirà grave inadempimento ai fini di quanto previsto al successivo art.9.
Qualunque contratto di sponsorizzazione legato ad un preciso evento dovrà essere stipulato almeno due mesi prima della data di inizio dell’evento cui la fornitura/visibilità oggetto del contratto si riferisce, così da consentire alla FIP di concordare ed accettare in
tempo utile gli standard tecnici e di qualità dei beni, produrre i materiali per la visibilità e allo sponsor di fornire i beni stessi e tutte le informazioni utili, nelle sedi che saranno indicate dalla FIP non oltre il quindicesimo giorno precedente la medesima data di inizio dell’evento. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
L’Advisor provvederà all’emissione delle fatture agli sponsor alle scadenza stabilite contrattualmente, e quindi all’incasso delle stesse.
Art.7 – Responsabilità dell’Advisor
La FIP è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall’Advisor in attuazione dell’incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente l’Advisor stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.
A tal fine l’Advisor dovrà provvedere, entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni, qualora non ne sia già provvisto, a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi d’incendio, furto, danneggiamenti e responsabilità civile, derivanti dalle attività oggetto del contratto, per un valore assicurato non inferiore ad € 3.000.000,00. La predetta polizza dovrà essere esibita in originale alla FIP, che provvederà ad acquisirne copia.
Art.8 – Riservatezza
Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l’Advisor e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell’incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell’incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall’Advisor e/o dagli sponsor nell’esecuzione dell’incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della FIP, senza alcun limite temporale.
L’Advisor è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell’obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o colaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l’uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:
1) Informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
2) Informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
3) Informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.
E’ fatto altresì divieto all’Advisor di emettere comunicati stampa riguardanti l’appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con la FIP.
La presente obbligazione ha natura essenziale.
Art.9 – Penali e Risoluzione
La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di:
1) Mancato pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previsti dal precedente articolo 4, decorsi i 30 giorni dal termine del pagamento;
2) Eventuale sanzione comminata da parte della F.I.B.A. o del C.I.O. alla FIP per violazione delle norme della F.I.B.A. in materia di pubblicità e sponsorizzazione, con riferimento all’attività svolta dall’Advisor;
3) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall’Advisor ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo all’Advisor di una delle situazioni di cui all’art.38 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
4) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
5) Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell’Advisor.
La FIP avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora l’Advisor si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo.
In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIP avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.5, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento del maggior danno.
Fatto salvo ed impregiudicato il diritto alla risoluzione ed ogni azione per il risarcimento del maggiore danno in caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previsti dal precedente articolo 4, decorsi i 30 giorni dal termine del pagamento, per ogni giorno di ritardo, FIP applicherà all’Advisor una penale pari al doppio dell’interesse legale.
Art. 10 – Marchi
L’uso dei marchi della FIP e la loro relativa attività di valorizzazione da parte dell’Advisor non potranno in nessun modo essere difformi da quanto indicato nel “Progetto esecutivo” e nelle relative schede informative.
Alla scadenza del contratto, l’Advisor non potrà più fare uso di detti marchi, che resteranno di proprietà della FIP.
Art. 11 – Foro Competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 12 – Varie
La concessione di biglietti di invito a partite o eventi agli sponsor federali, prima di essere inserita nei relativi contratti, dovrà essere autorizzata dalla FIP.
Le imposte e tasse per la registrazione del contratto sono a carico dell’Advisor.
Per quanto non espressamente previsto dalle parti, il contratto sarà regolato dalla legge italiana e segnatamente dal Codice Civile.