ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (C.F. 80188230587), con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxx, x. 0, x.x.x. 00000 Xxxx (in seguito denominato DIPE) rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, giusta delega del Capo del Dipartimento in data 8 novembre 2019;
E
l’Università degli Studi della Tuscia (in seguito denominata Università) nella persona del Rettore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia (PG) il 09/07/1974 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università in Via S. Xxxxx in Gradi, 4 – 00000 Xxxxxxx (XX) con codice fiscale 80029030568 e partita iva 00575560560
d’ora innanzi le Parti;
PREMESSO CHE
- il DIPE è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. Svolge, altresì, le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura anche le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all’art. 00 xxx xxx xxxxxxx – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Dipartimento, inoltre, svolge attività di analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici nonché funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici;
- con DPCM 15 febbraio 2019, adottato in attuazione dell’articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”) è stata
costituita la Cabina di Regia Strategia Italia, quale organo di raccordo politico, strategico e funzionale dell’azione di Governo;
- l’Agenda ONU 2030, adottata all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel 2015, tra cui anche l’Italia, e il perseguimento degli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) costituiscono il quadro di riferimento obbligato per lo sviluppo del prossimo futuro. L'Agenda comprende 17 Obiettivi e 169 target o traguardi. Gli obiettivi, interconnessi tra loro, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. Il Piano d’azione, parimenti sottoscritto da tutti i Paesi membri dell’ONU, costituisce la cornice finanziaria dell’Agenda: esso delinea un nuovo modello di sviluppo sostenibile incentrato sulla buona governance e sulla condivisione delle responsabilità a tutti i livelli e sottolinea il carattere prioritario dell'azione a livello nazionale, compresa la mobilitazione delle risorse.
- la Commissione UE, adottando l’11 dicembre 2019 la Strategia del Green Deal, ha di fatto indicato il percorso che dovrà portare l’Unione europea e i suoi Stati membri all’adozione di politiche pubbliche sempre più marcatamente orientate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale;
- gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e della Strategia verde europea hanno assunto un’importanza ancora maggiore nella fase attuale, in cui è ampiamente diffusa e profondamente condivisa l’idea che ci debba essere una convergenza tra le risposte messe in campo per la crisi indotta dalla pandemia COViD-19 e le scelte utili al perseguimento dei SDGs.
- a livello nazionale, l’art. 1 bis del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha dettato una espressa previsione al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
- l’Università è un’istituzione pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla
Costituzione, come disposto dallo Statuto emanato con decreto rettorale 8729 del 29 luglio 1996;
CONSIDERATO CHE
● risulta di fondamentale importanza istituzionale procedere ad una collaborazione scientifica tra le parti volta ad integrare e coordinare le rispettive linee di attività in vista dello sviluppo di progetti di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi indicati nell’Agenda 2030, tra i quali la transizione verso un'economia pulita e circolare, la realizzazione di una mobilità sostenibile e intelligente, la riduzione dell'inquinamento, la riduzione delle diseguaglianze, la promozione di città e comunità sostenibili, il miglioramento della qualità della giustizia e delle istituzioni;
● l’art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede espressamente che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione;
● in virtù di quanto disposto dal citato art. 64 del citato decreto-legge, i principali obiettivi da raggiungere in ambito nazionale risultano essere:
i) transizione verso un’economia pulita e circolare;
ii) integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
iii) accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente;
iv) promozione di una mobilità multimodale automatizzata e connessa idonea a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti;
v) sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, mediante progetti di digitalizzazione;
● risulta di importanza fondamentale lo sviluppo di metodologie ed indicatori che potrebbero fornire assistenza alle garanzie per i progetti sopra specificati;
● l’art. 5 bis del citato art. 64, nel dettato di cui alla legge di conversione, prevede che, ai fini della concessione delle garanzie atte a sostenere programmi specifici di investimento, possono essere finanziati, anche attraverso l’intervento di università e organismi privati di ricerca, progetti economicamente sostenibili;
● le attività della ricerca sono ricomprese nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti e risultano complementari e sinergiche all’adempimento delle rispettive funzioni delle Parti, le quali hanno pertanto un reciproco interesse ad addivenire ad un accordo di collaborazione scientifica finalizzata alle attività di ricerca precedentemente descritte;
● l’Università possiede le competenze e gli strumenti idonei per affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività di ricerca.
● l’ateneo ha una consolidata esperienza e specifiche competenze scientifiche in materia di green economy, fa parte della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) ed è socio fondatore del Global Compact Network delle Nazioni Unite.
● è l’unico ateneo italiano ad avere un Dipartimento che mette insieme Economia e Ingegneria con una specializzazione sulle tematiche green. La classifica internazionale Green Metric, che mette a confronto le Università del mondo in termini di sostenibilità, ha riconosciuto la sensibilità dell’Ateneo per le tematiche collegate al green che hanno portato negli anni a declinare gran parte delle attività di ricerca verso la sostenibilità, in tutti i campi (agraria, economia circolare, biologia, ingegneria, foreste, diritto, tecnologie alimentari, biotecnologie, chimica verde) in modo interdisciplinare e a sviluppare percorsi formativi specifici;
● l’Ateneo ha promosso diversi progetti sulla generazione di energia verde basata sull’energia rinnovabile come sostituto per i combustibili fossili e il risparmio energetico grazie all’efficienza energetica;
● l’Ateneo ha partecipato al Progetto europeo SCREEN (Synergic Circular Economy Across European Regions) che ha visto la partecipazione di 17 Regioni Europee confrontarsi sui temi della Circular Economy per lo sviluppo di un quadro di riferimento europeo di sostegno alla transizione verso nuovi modelli di business eco-innovativi;
● in seno al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) è stato costituito un Gruppo di Ricerca specializzato in Industrial Symbiosis and Circular Economy;
● l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ove per collaborazione si deve intendere l’esecuzione congiunta di compiti di interesse pubblico, così come esplicitato dalla relativa giurisprudenza comunitaria e definito dal “Documento di lavoro dei Servizi della Commissione concernente l’applicazione del diritto UE in
materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici (“cooperazione pubblico-pubblico”) del 4 ottobre 2011;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
tale attività di ricerca:
> riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro svolto per acquisire conoscenze sui fondamentali fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
> non è riconducibile ai servizi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, art. 14 e D. Lgs. n. 50/2016 in quanto i risultati non appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;
> è diretta a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell’interesse della collettività;
> si realizza nell’ambito di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria dell’Università che risulta, contestualmente, complementare e sinergica all’adempimento di una funzione propria del DIPE;
> viene realizzata interamente dall’Università senza alcun apporto di operatori economici privati;
RITENUTO
pertanto, di interesse comune, sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali, sviluppare congiuntamente le proprie competenze nelle materie oggetto della collaborazione scientifica di cui trattasi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (PREMESSA)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge n. 241/1990 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 2
(FINALITA’ E OGGETTO DELL’ACCORDO)
a) Il presente accordo, è finalizzato all’attuazione di una attività di ricerca scientifica congiunta tra il DIPE e l’Università avente il seguente oggetto: “Sviluppo di metodologie ed indicatori volti a fornire assistenza alle garanzie sui finanziamenti di cui al DL n. 76/2020, nonché assistenza alla PCM-DIPE per la partecipazione a progetti europei in materia di governance e green deal europeo ”;
b) La ricerca si svilupperà attraverso l’approfondimento, la condivisione, lo scambio di informazioni e l’attivazione di modalità operative congiunte, ciascuno con le proprie competenze e con le proprie strutture.
c) Sottoscrivendo il presente accordo, l’Unitus si impegna a svolgere in collaborazione con il CIPE le seguenti attività di ricerca, studio e formazione:
1) Progettazione di uno strumento di supporto alle decisioni in tema di valutazione delle iniziative di investimento pubblico eleggibili ai fini del rilascio delle garanzie statali sulla base di un cruscotto di indicatori valorizzato sia dagli indicatori BES che da altri indicatori ritenuti significativi allo scopo;
2) Sviluppo di una metodologia per verificare se il progetto, ai fini del rilascio della garanzia statale, sia conforme agli indicatori di sostenibilità (ambientale, sociale ecc.), tale da rivestire, in particolare, le seguenti caratteristiche:
a) progetto teso ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetto teso ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
3) Attività di scouting in relazione ad avvisi, calls e bandi per la partecipazione congiunta a bandi e progetti nazionali ed europei in tema di sviluppo sostenibile e green new deal (art. 64 D.L 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120).
ART. 3
(MODALITÀ ATTUATIVE)
1. Il Progetto sarà svolto dall’Università in collaborazione con il DIPE. Entro 15 giorni dal conseguimento dell’efficacia del presente Accordo, l’Università e il DIPE realizzano un piano delle attività evidenziando il contributo di ciascuna parte al progetto;
2. L’Università presenterà al DIPE, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, per quanto riguarda le attività previste dal Progetto di cui all’art. 2, una relazione avente come output l’analisi dei temi trattati;
3. Nel caso in cui si verifichino eventi imprevedibili o per far fronte a esigenze di carattere tecnico-scientifico debitamente motivate i termini di cui al precedente comma 2) potranno essere rimodulati d’intesa con il DIPE su richiesta dell’Università a mezzo PEC.
Art. 4
(ONERI FINANZIARI)
1. Le Parti opereranno, ciascuna nell’ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2 destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.
2. L’Università, nell’attuazione di tutte le attività oggetto del presente Accordo, non utilizzerà mezzi finanziari e strutture riconducibili a qualsiasi titolo a soggetti privati.
3. Le parti prendono atto che il progetto le impegna a sostenere costi diretti per euro 100.000,00, conseguenti all’utilizzo di personale dell’Università per specifiche elaborazioni, nonché per l’acquisizione di beni e servizi specificatamente necessari alle attività congiunte. Le relative spese sono impegnate, liquidate e pagate dall’Ateneo per conto di entrambi i firmatari del presente Accordo.
4. Ai predetti costi, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica partecipa per euro 70.000,00, a valere sul Cap. 632
p.g. 30 - CR11 esercizio finanziario 2020.
Art. 5
(MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DIPE)
1. La somma di competenza del DIPE di cui al comma 4 dell’art. 4 sarà trasferita sul conto di Contabilità Speciale n. 0037046 intestato all’Ateneo con le seguenti modalità:
a) Euro 30.000,00 entro 30 giorni dal conseguimento dell’efficacia del presente Accordo e comunque successivamente alla definizione del piano delle attività di cui all’art. 3, comma 1;
b) Euro 40.000,00 entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all’art. 2 del presente accordo, previa trasmissione del rendiconto da parte dell’Università e previa condivisione dei risultati conseguiti;
ART. 6 (SPESE DI MISSIONE)
1. Le spese di missione (vitto, viaggio e alloggio) necessarie ai fini dell’espletamento delle attività sono a carico di ciascuna delle Parti cui competono.
Art. 7 (EFFICACIA E DURATA)
1. Il presente accordo acquisirà efficacia dalla data di riscontro della regolarità amministrativo-contabile del provvedimento di approvazione da parte dei competenti organi di controllo del DIPE ed avrà durata di 12 mesi e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi per iscritto almeno sessanta giorni prima della scadenza.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di almeno 15 gg non lavorativi. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Il DIPE può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
3. Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui l’Università senza un giustificato motivo, non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegni gli output nei termini previsti dal precedente art. 3 e il ritardo superasse la durata di 60 gg lavorativi, il DIPE ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.
4. Il caso di recesso ai sensi del presente articolo, il DIPE si impegna a rimborsare agli organismi di ricerca le quote relative ai costi delle attività già compiute e debitamente documentate.
Art. 8 (REFERENTI DELLE PARTI)
1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, il referente e responsabile del procedimento del DIPE è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxx.xx, e, per L’Università, il referente è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
ART. 9
(OBBLIGHI E RESPONSABIITÀ DELLE PARTI)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti assumono la responsabilità esclusiva della organizzazione delle risorse umane impiegate e dei rapporti con gli assegnisti di ricerca selezionati dall’Università.
2. Le Parti, pertanto, rispondono nei termini di legge, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione o a causa della esecuzione del presente Accordo e che dovessero scaturire dal comportamento del personale e degli assegnisti coinvolti, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo degli stessi.
3. L’Università si obbliga, in ogni caso, nei termini di legge, a sollevare e tenere indenne il DIPE da qualsiasi responsabilità, onere o pregiudizio che dovesse occorrere al personale e agli assegnisti coinvolti in esecuzione o a causa delle attività, o durante l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati.
Art. 10 (SICUREZZA)
1. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, viene chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiva eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risultino esposti. Il responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti
nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, è rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali assegnisti e collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, deve essere informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza
ART. 11
(FORO COMPETENTE)
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo è competente il foro di Roma, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 12 (NORME GENERALI)
1. Alla scadenza dell’Accordo i soggetti responsabili sono incaricati delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme nazionali in materia, in quanto applicabili.
ART. 13
(INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI)
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precedente alla stipula del presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.
ART. 14
(PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE)
1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle parti che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
2. É vietata da parte dell’Università l’utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolta.
Art. 15 (RISERVATEZZA)
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo per la durata del presente Accordo, ovvero acquisite dal DIPE da terze parti senza espresso consenso alla diffusione.
2. Eventuali accessi a banche dati o consultazioni di dati che il DIPE ha ottenuto da terze parti titolari di tali informazioni, tramite accordi o protocolli che non ne prevedano la diffusione esterna, devono avvenire presso la sede del DIPE e non costituire la base per successive pubblicazioni suscettibili di violare gli accordi con i fornitori, al di fuori di casi in cui detti soggetti titolari abbiano espressamente dato assenso in forma scritta.
ART. 16 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)
1. Il presente Accordo di collaborazione è redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241 del 1990.
2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del DPR n°131 del 26 aprile 1986, con spese a carico della Parte che la richiede.
3. In ottemperanza all’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, il DIPE si accolla l’onere in parola secondo le modalità del DM 17 giugno 2014.
4. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente