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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7984/19. Subject Codes: ACP 33 WTO 92 RELEX 311 COASI 51. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico. Commission Document Number: COM(2019) 154 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 28 marzo 2019. Interinstitutional Files: 2019/0085(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4660016749413893370_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2019/0085(NLE)
Bruxelles, 28 marzo 2019 (OR. en)
7984/19
ACP 33
WTO 92
RELEX 311
COASI 51
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 27 marzo 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2019) 154 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 154 final.
All.: COM(2019) 154 final
7984/19 pdn
RELEX.1.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.3.2019
COM(2019) 154 final 2019/0085 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la raccomandazione del comitato per il commercio alle parti in merito alle modifiche dell'accordo per tener conto delle adesioni di nuovi Stati del Pacifico all'accordo.
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo di partenariato interinale1, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "APE") tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Figi e lo Stato indipendente di Samoa applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.
L'accordo di partenariato economico persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dalla CE;
b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;
c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;
d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; e
e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.
2.2. Comitato per il commercio dell'APE
L'articolo 68 dell'APE istituisce un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti (l'UE e gli Stati del Pacifico).
Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ed è co-presieduto da un rappresentante della parte CE e da un rappresentante degli Stati del Pacifico. I due co- presidenti si alternano nel presiedere le riunioni. La persona che presiede una riunione è considerata "co-presidente in carica" ai fini dell'accordo fino al momento in cui ha inizio la riunione successiva e il ruolo di co-presidente in carica viene assunto dall'altra parte.
Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:
1 Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).
a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo;
b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
c) esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e
d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo.
Il comitato per il commercio delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo, in particolare al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.
L'articolo 78 (clausola di revisione) stabilisce che il comitato per il commercio, se del caso, può riesaminare l'accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportune raccomandazioni alle parti al fine di modificarlo.
2.3. La raccomandazione prevista del comitato per il commercio dell'APE
L'articolo 80 dell'APE prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994.
Lo Stato indipendente di Samoa ha aderito di conseguenza all'accordo il 21 dicembre 20182. Sono inoltre in corso le procedure delle parti per quanto riguarda l'adesione delle Isole Xxxxxxxx e del Regno di Tonga all'accordo. Anche altri Stati del Pacifico hanno manifestato il loro interesse ad aderire all'accordo.
Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio dell'APE, svoltasi il 24 ottobre 2018, i rappresentanti della Commissione e degli Stati del Pacifico hanno riesaminato l'accordo e redatto un elenco di modifiche tecniche dello stesso che sono necessarie per tener conto dell'adesione di Samoa all'accordo. Il comitato ha concluso che tali modifiche comporterebbero l'iscrizione di Samoa come parte dell'accordo e l'aggiunta della sua offerta di accesso al mercato all'allegato II dell'accordo. Modifiche analoghe dell'accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo Stato del Pacifico all'accordo.
Di conseguenza nel corso della sua settima riunione, che si svolgerà il 24 luglio 2019, il comitato per il commercio dell'APE dovrà adottare la propria raccomandazione alle parti, secondo la quale è opportuno modificare l'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali misure transitorie o di modifica che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di una nuova parte in futuro ("la raccomandazione prevista").
3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE
La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione per quanto riguarda l'adozione delle modifiche proposte dell'accordo, per tenere conto della recente adesione dello Stato indipendente di Samoa, nonché delle successive adesioni, adempiendo in tal modo gli obblighi dell'UE a norma delle disposizioni dell'APE.
Tale posizione si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio in merito alle modifiche dell'accordo, che è allegato al progetto di decisione del Consiglio.
L'oggetto della raccomandazione prevista riguarda un settore per il quale l'Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE.
2 GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di partenariato economico.
Le modifiche che il comitato per il commercio raccomanda alle parti di adottare hanno effetti giuridici. Una volta adottate dalle parti, le modifiche previste avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 68, in combinato disposto con gli articoli 78 e 80 dell'accordo.
Le modifiche previste non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto della raccomandazione prevista su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se la raccomandazione prevista persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto della raccomandazione prevista riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO
La raccomandazione del comitato per il commercio, una volta approvata dalle parti, apporterà modifiche all'accordo di partenariato economico e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2019/0085 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 30 luglio 2009 l'Unione (all'epoca la Comunità europea) ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra3, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "l'accordo"). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(2) L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Di conseguenza, il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994.
(3) Il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa4. Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e applica in via provvisoria l'accordo dal 31 dicembre 2018.
(4) Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio dell'APE, svoltasi il 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell'UE e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell'accordo che sono necessarie per tener conto dell'adesione di Samoa all'accordo. Essi hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l'iscrizione di Samoa come parte dell'accordo e l'aggiunta della sua offerta di accesso al mercato all'allegato II dell'accordo. Modifiche analoghe dell'accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo Stato del Pacifico all'accordo.
(5) A norma dell'articolo 68 dell'accordo, il comitato per il commercio dell'APE si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. È
3 GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.
4 GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.
necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali misure transitorie o di modifica che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di una nuova parte.
(6) La prossima (settima) riunione del comitato per il commercio dell'APE si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato, conformemente all'articolo 78 dell'accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico all'accordo.
(7) L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione che dovrà essere assunta per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella prossima riunione del comitato per il commercio dell'APE per quanto riguarda le modifiche dell'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sull'allegato.
Articolo 2
Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione europea è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente