CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE PANIFICAZIONE QUADRIENNIO 2022-2025
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE PANIFICAZIONE QUADRIENNIO 2022-2025
Addì, Grassobbio, 14 marzo 2022
TRA
la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentata dal
presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, assistito dal segretario dell’Unione Regionale Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente Associazione Panificatori di Como;
Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario associazione Panificatori Milano, Monza e Brianza; Xxxxxxxx Xxxxxxxx, vice segretario Associazione Panificatori della provincia di Varese; Xxxxx Xxxxxx, segretario Associazione Panificatori della provincia di Como;
ASS. PANIFICATORI DI BERGAMO, SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA, ASS. PANIFICATORI DI COMO, GRUPPO PANIFICATORI CREMONA, ASS. PANIFICATORI DI LECCO, ASS. PANIFICATORI DI LODI, SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI DI MANTOVA, ASS. PANIFICATORI DI MILANO MONZA e BRIANZA e provincia, ASS. PANIFICATORI DI PAVIA, ASS. PANIFICATORI DI SONDRIO, ASS. PANIFICATORI DI VARESE;
• la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nella persona del presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx;
• ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia nella persona di Xxxxxxxx Xxxxx.
E
• la FAI-CISL Lombardia rappresentata da Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxx;
• la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx;
• la UILA-UIL Lombardia rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx.
PREMESSO CHE
a) le parti riconfermano l’impianto dell’accordo del 18/01/2011 e le relative integrazioni avvenute successivamente (l’accordo PROV 2014, l’accordo PROV 2015, l’accordo del 25 giugno 2013 e l’accordo del 14 marzo 2016 “protocollo regionale Panificazione Lombardia”, il contratto regionale integrativo del 19 luglio 2018; l’accordo regionale panificazione del 2 dicembre 2021 su inquadramento professionale e apprendistato), che qui si intendono integralmente richiamati;
b) che è in essere a livello nazionale il confronto per il rinnovo del CCNL di settore siglato in data 17 maggio 2017 fra le XX.XX. dei lavoratori di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e delle
Associazioni imprenditoriali: Fippa-Federpanificatori, Assopanificatori aderenti a FIESA- Confesercenti, il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. E che pertanto, per i temi, gli argomenti e le norme di seguito trattate, eventualmente in concorrenza con norme del CCNL di riferimento, vanno interpretate secondo il principio di miglior favore e maggior tutela per i lavoratori del settore.
CONVENGONO E STIPULANO
il CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA del “Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari” del 17 maggio 2017 e successive modifiche.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Considerata la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e agli accordi regionali sottoscritti, le parti ritengono utile dare continuità al lavoro sinora svolto per lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di Lavoro Regionale e per il consolidamento del sistema bilaterale.
Tale esperienza ha rafforzato il sistema di relazioni e grazie al miglioramento continuo delle sue dotazioni consentirà, al sistema bilaterale regionale, di perseguire adeguatamente alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
⮚ l’attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
⮚ alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
⮚ alla continuità dell’impresa, salvaguardando l’esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
⮚ il sostegno della genitorialità, attraverso contributi specifici (asilo nido, borse di studio, acquisto libri scolastici);
⮚ l’attenzione verso l’evoluzione del sistema di sicurezza sociale anche attraverso l’implementazione di forme di sostegno a favore dell’adesione alla previdenza complementare contrattuale di settore (ALIFOND).
Con l’obiettivo di implementare ulteriormente il sistema di relazioni, il ruolo funzionale del sistema bilaterale e allo stesso tempo rafforzare la competitività del settore, le parti:
⮚ Xxxxxxxxxxxx l’impegno alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa attraverso il sistema già definito del “bollino etico di qualità”.
⮚ S’impegnano ad attivare partnership con enti e/o istituzioni di ricerca al fine di migliorare l’apporto di analisi e la proiezione delle possibili evoluzioni del comparto anche in virtù delle dinamiche legate all’implementazione tecnologica/digitale e della transizione ecologica che potrebbero interessare il settore con le sue ricadute sulla
filiera, sui processi e l’organizzazione del lavoro. A tale proposito viene istituito un incontro annuale, di norma nel quarto trimestre di ogni anno per condividere analisi e strategia da proporre al sistema delle imprese del settore e favorire il miglioramento continuo in termini di organizzazione del lavoro, crescita professionale e occupabilità.
⮚ Concordano sul perfezionamento di un “Testo Unico sulla contrattazione e sul sistema bilaterale regionale della Panificazione” al fine di riordinare la normativa contrattuale regionale di settore a partire dalle intese del 2011, entro e non oltre giugno 2023, impegnando l’Ente Bilaterale alla cura della stampa e a provvedere alla divulgazione ai firmatari del presente accordo, agli assistiti e associati, insieme allo Statuto dell’Ente Bilaterale, le relative prestazioni e provvidenze per i lavoratori e per i datori di lavoro, nonché alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ente.
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti riconoscono come una necessità reciproca quella di definire un sistema di inquadramento coerente tra attività, mansione e ruolo e giusto riconoscimento professionale ed economico delle lavoratrici e dei lavoratori, in grado di rispondere efficacemente anche alle evoluzioni dei modelli di produzione e vendita, in un mercato sempre più competitivo. Pertanto, le parti s’impegnano ad incontrarsi anche durante il vigente contratto regionale per raccogliere e definire eventuali integrazioni e/o modifiche del sistema classificatorio anche in coerenza con le indicazioni del contratto nazionale di settore e degli accordi interconfederali che dovessero intervenire sul tema. In tale contesto le parti confermano quanto sottoscritto con l’accordo del 2 dicembre 2021, che sostituisce integralmente il paragrafo “Inquadramento professionale” contenuto nell’accordo del 25 giugno 2013, e la relativa definizione dei profili formativi in merito all’istituto dell’apprendistato.
.
ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE
E POTENZIAMENTO DEL PRESIDIO DI SALUTE E SICUREZZA
Le Parti, stipulanti il presente accordo, ritengono opportune ed utili le implementazioni e l'universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali per lo sviluppo e la promozione del settore della panificazione, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore ed in ogni singola provincia, senza che per questo diventino strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti a livello regionale.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell’economia della Regione Lombardia e quindi del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell’occupazione assicurata.
In tal contesto le Parti intendono confermare il modello esistente e rilanciare, ampliandola, l'attività del sistema bilaterale del settore.
Ciò premesso, le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di
prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dal 1° maggio 2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:
DESTINAZIONE FONDO | A carico IMPRESA | A carico LAVORATORE | TOTALE |
Fondo comune e di gestione | 0,35% | 0,35% | 0,70% |
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio | 0,70% | 0,70% | |
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND | 0,05% | 0,05% | |
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) | 0,55% | 0,55% | |
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Assistenza Contrattuale | 0,15% | 0,15% | 0,30% |
TOTALE | 1,85% | 0,55% | 2,40% |
Alla luce del potenziamento del presidio degli RLST regionali, i quali saranno individuati pariteticamente da Fai, Flai e Uila della Lombardia, secondo le modalità in essere, le parti si rincontreranno per ratificare entro il 31 maggio 2022, un nuovo protocollo di azione territoriale basato sulla reciproca collaborazione delle Parti stipulanti il presente accordo, anche attraverso un rafforzamento del ruolo gestionale di EBIPAL, al fine di rendere effettivo ed efficiente il sistema delle visite previste dalla normativa di riferimento e il ruolo degli RLST orientato a generare cultura in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano a garantire la continuità funzionale, amministrativa e patrimoniale dell’Ente Bilaterale.
FINANZIAMENTO BILATERALITA'
Come previsto nell’accordo del 18 gennaio 2011, le parti rinnovano l’impegno ad attivare una convenzione INPS per la raccolta tramite Agenzia delle Entrate (modulistica F24) del finanziamento della bilateralità regionale con una soluzione tecnica semplificata, trasparente, meno onerosa ed in grado di garantire con una contribuzione omnicomprensiva le specifiche destinazioni dei flussi e fondi.
CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI
Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all'Ente e pertanto non va erogato.
SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ FACOLTATIVA
Le Parti Sociali stipulanti il presente accordo, riconoscono il godimento dell’istituto della maternità e paternità facoltativa come atto di civiltà a tutela e promozione della genitorialità in quanto investimento in favore delle attuali generazioni di lavoratori.
A tale proposito, per le imprese di panificazione regolarmente iscritte ad EBIPAN, viene corrisposto per il periodo di maternità e paternità facoltativa un’integrazione economica in aggiunta a quanto previsto dagli istituti previdenziali, su richiesta del genitore.
Per le aziende non aderenti al sistema bilaterale nazionale è previsto che la provvidenza sopra richiamata è a totale carico economico delle imprese.
Se a livello nazionale dovesse venir meno tale tutela, le parti a livello regionale s’incontreranno per verificare la fattibilità e/o sostenibilità dell’istituto sul sistema della bilateralità regionale.
PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE (di seguito PROV)
A seguito delle evoluzioni normative Nazionali e in riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente, in riferimento alla promozione della contrattazione di secondo livello, le parti confermano il premio Regionale per obiettivi variabile (sinteticamente PROV), con la finalità di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici strettamente legati a concordati obiettivi di miglioramento della produttività e dell’efficienza delle aziende del settore.
Le parti concordano di individuare due parametri, produttività e assiduità, suddivisi in due modalità di calcolo, disgiunte tra loro, che insieme compongo il valore totale del PROV.
Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:
a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE anno 2022 €. 376,00 per il livello B4, base 100
anno 2023 €. 411,00 per il livello B4, base 100 anno 2024 €. 440,00 per il livello B4, base 100 anno 2025 €. 451,00 per il livello B4, base 100
c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE anno 2022 €. 482,00 per il livello 6°, base 100
anno 2023 €. 521,00 per il livello 6°, base 100
anno 2024 €. 553,00 per il livello 6°, base 100
anno 2025 €. 566,00 per il livello 6°, base 100
Modalità applicative
Il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento (vedasi tabelle in calce) e verrà corrisposto con le seguenti modalità: obiettivo produttività (vedi tabelle) dopo verifica da effettuarsi anche con l’eventuale supporto della commissione paritetica regionale successivamente al 31 dicembre di ogni anno, da erogarsi alle scadenze del 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di erogarlo anche in quattro tranche tra i mesi di luglio e novembre.
Misura l’incremento del rapporto percentuale tra fatturato lordo e numero di dipendenti in termini di FTE dell’anno di riferimento registrato rispetto all’anno precedente e determina l’erogazione della relativa Quota di PROV:
• al 100% in caso di risultato pari o superiore a +10%;
• all’ 85% in caso di risultato compreso tra 7% e 9,9%.
• al 70% in caso di risultato tra il 5% e 6,9%
A livello aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, con il coinvolgimento dell’osservatorio regionale di settore, le Parti possono in alternativa al parametro di
produttività indicare uno o più parametri fermo restando la finalità di riconoscere nell’ambito dell’invarianza minima della quota indicata obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività e di innovazione.
Allo stesso modo, le parti stipulanti il presente contratto, durante la vigenza del contratto stesso s’incontreranno con cadenza annuale entro il primo trimestre di ogni anno, per proporre ulteriori indicatori al parametro di produttività - eventualmente in sostituzione del rapporto percentuale tra fatturato lordo e numero di dipendenti in termini di FTE - al fine di trovare ulteriori parametri, indicatori e/o strumenti più coerenti alla performance aziendali e allo stesso tempo leggibili e verificabili.
• obiettivo assiduità (vedi tabella) verrà erogato nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, con possibilità di erogarlo anche in quattro tranche tra il mese di febbraio e maggio.
Parametro assiduità | |
% sulla quota dedicata | assenza annuale in giorni |
110% | 0>3 |
105% | 4>6 |
100% | 7>11 |
85% | 12>15 |
70% | 16>20 |
60% | 21>25 |
40% | 26>30 |
Ai fini del Calcolo del premio non verranno conteggiate le seguenti causali di assenza:
⮚ Congedi parentali di maternità e paternità (obbligatoria e facoltativa), maternità anticipata e malattia del figlio;
⮚ Ulteriori periodi di congedo nella misura massima di 5 gg.
⮚ Day Hospital e Degenze ospedaliere e post ospedaliere
⮚ Infortuni in occasione del lavoro
⮚ Malattie oncologiche e/o degenerative
⮚ Permessi donazione sangue
⮚ Permessi elettorali e sindacali
⮚ Permessi previsti dalla L.104/92;
Il PROV verrà liquidato a tutti i lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che ai lavoratori a tempo determinato, purché abbiano superato il periodo di prova.
Gli importi del PROV saranno rapportati pro-rata in ragione dei dodicesimi di servizio nell’anno solare di riferimento, e per le lavoratrici e lavoratori part-time rapportati alla percentuale dell’orario di lavoro.
Ai lavoratori che lasceranno l'azienda prima del mese di erogazione del conguaglio finale verrà erogato un saldo fino al raggiungimento del 80% dell'importo massimo previsto per l’anno in corso.
Per gli apprendisti il premio massimo di riferimento per ogni anno è determinato nel 80% del valore della categoria d'inquadramento finale per i primi tre anni, per i successivi il 95%.
CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO RELATIVA A PANIFICI AD INDIRIZZO INDUSTRIALE
In considerazione della consolidata impostazione attuata da decenni in regione Lombardia sulla contrattazione di secondo livello settoriale anche per le Aziende e panifici ad indirizzo industriale, le Parti confermano la validità di tutto quanto determinato nel presente contratto integrativo e nelle disposizioni previste in tema di Premio Regionale per Obiettivi Variabile. Inoltre si conviene che per salvaguardare nelle aziende industriali la facoltà di ulteriori sviluppi della contrattazione sul premio di risultato finalizzata alla ricerca di parametri più specifici e caratterizzanti l'azienda stessa e per favorire una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori, successivamente alla sottoscrizione del presente integrativo regionale, potranno svilupparsi contrattazioni migliorative, anche su richiesta delle RSU o RSA, che in ogni caso salvaguardino quale condizione minima da garantire quanto convenuto a livello regionale dal presente accordo.
AZIENDE E PANIFICI AD INIDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (Parametro Produttività)
Parametro Produttività (Artigiani) | Parametri | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO |
livello B4=100 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
GRUPPO A | |||||
A1 Super | 193 | 234 | 266 | 293 | 303 |
A1 | 170 | 206 | 235 | 258 | 267 |
A2 | 149 | 180 | 206 | 226 | 234 |
A3 | 128 | 155 | 177 | 195 | 201 |
A4 | 113 | 137 | 156 | 172 | 177 |
GRUPPO B | |||||
B1 | 188 | 227 | 259 | 286 | 295 |
B2 | 126 | 152 | 174 | 192 | 198 |
B3 Super | 118 | 143 | 163 | 179 | 185 |
B3 | 112 | 136 | 155 | 170 | 176 |
B4 | 100 | 121 | 138 | 152 | 157 |
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (Parametro Assiduità)
Parametro Assiduità (Artigiani) | Parametri livello B4=100 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
GRUPPO A | |||||
A1 Super | 000 | 000 | 000 | 556 | 568 |
A1 | 170 | 434 | 464 | 490 | 500 |
A2 | 149 | 380 | 407 | 429 | 438 |
A3 | 128 | 326 | 349 | 369 | 376 |
A4 | 113 | 288 | 308 | 325 | 332 |
GRUPPO B | |||||
B1 | 188 | 479 | 513 | 541 | 553 |
B2 | 126 | 321 | 344 | 363 | 370 |
B3 Super | 118 | 301 | 322 | 340 | 347 |
B3 | 112 | 286 | 306 | 323 | 329 |
B4 | 100 | 255 | 273 | 288 | 294 |
AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (Parametro Produttività)
Parametro Produttività (Industria) | Parametri | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO |
livello 6^=100 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Livelli | |||||
1° | 200 | 308 | 346 | 378 | 390 |
2° | 184 | 283 | 318 | 348 | 359 |
3°A | 000 | 000 | 000 | 319 | 330 |
3°B | 000 | 000 | 000 | 297 | 306 |
4° | 133 | 205 | 230 | 251 | 259 |
5° | 119 | 183 | 206 | 225 | 232 |
6° | 100 | 154 | 173 | 189 | 195 |
Importi Premio Produzione Variabile Regionale (Parametro Assiduità)
Parametro Assiduità (Industria) | Parametri | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO |
livello 6^=100 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Livelli | |||||
1° | 200 | 656 | 696 | 728 | 742 |
2° | 184 | 604 | 640 | 670 | 683 |
3°A | 169 | 554 | 588 | 615 | 627 |
3°B | 157 | 515 | 546 | 571 | 582 |
4° | 133 | 436 | 463 | 484 | 493 |
5° | 119 | 390 | 414 | 433 | 441 |
6° | 100 | 328 | 348 | 364 | 371 |
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo del Premio Regionale per Obiettivi Variabile in senso omnicomprensivo, poiché in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto detto Premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.
Le Parti si danno atto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 297/1982, che l’importo del PROV è escluso dal computo del TFR.
Le Parti si danno atto che le quote salariali regolate dal presente accordo sono legate esclusivamente al raggiungimento di miglioramento di produttività e competitività e pertanto posseggono i requisiti per l’accesso ai benefici della detassazione.
Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti della L.402/96, L137/97 e successive integrazioni, il deposito del presente accordo presso gli uffici competenti sarà effettuato a cura della Unione Regionale Panificatori.
PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE
Alla luce della normativa in materia di welfare, che favorisce e indirizza alcune scelte di ordine sociale, le parti hanno deciso di normare la possibilità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di destinare volontariamente tutto o quota parte del valore del premio ad obiettivi raggiunto, all’implementazione economica della propria posizione individuale presso il fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND.
Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.
In tale ambito negoziale, le parti hanno voluto sottolineare l’importanza per le lavoratrici e i lavoratori del settore di operare una scelta essenziale per il loro futuro pensionistico al fine di garantire un adeguato tenore di vita.
Inoltre, le Parti, considerata la scelta negoziale, impegneranno l’EBIPAL ad avviare una rinnovata campagna informativa, presso le oltre 4.000 realtà produttive del settore in Lombardia, sull’importanza di costruire un secondo pilastro pensionistico accanto al sistema pubblico, con l’adesione ad ALIFOND.
DECORRENZA, VALIDITA', DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO
Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal 1° gennaio 2022 ed ha validità quadriennale per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025.
Il contratto integrativo regionale ha durata quadriennale, pari a quella prevista per il CCNL. La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della proposta di rinnovo e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta proposta.
Letto, confermato e sottoscritto
Grassobbio (BG), 14 marzo 2022 (ore 19:01)
UNIONE REGIONALE PANIFICATORI FAI – CISL
ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESECENTI LOMBARDIA
FLAI – CGIL
ASSIPAN - CONFCOMMERCIO UILA - UIL