ACCORDO COLLABORATIVO EX ART. 15 legge 241/1990
ACCORDO COLLABORATIVO EX ART. 15 legge 241/1990
per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per finalità istituzionali (PROGETTO ERASMUS + 2023 - ERASMUS- JMO-2023-OFET-TT— XXXX XXXXXX TEACHER TRAINING GRANT AGREEMENT N. 101127733 — EUROPEAN EDUCATION
AKADEMY EUREKA) – I annualità
TRA
[INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA], con sede legale
in , alla Via/P.zza
, C.F.
, P.IVA n.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , giusta provvedimento di nomina del , posta elettronica certificata
(di seguito indicata anche come “Scuola”)
E
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area di Campus di Forlì, con sede legale in Xxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, rappresentata dalla Dirigente, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizzata alla stipula del presente Contratto, ai sensi dell’art. 8 co. 2 lett. a) del Regolamento di Funzionamento dei Campus dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in base a autorizzazione Prot. N.121299 del 02/05/2024 del Responsabile della U.O.S. del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, posta elettronica certificata
(di seguito indicata anche come “Università”);
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)
LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE PREMESSO CHE:
• L’Università è una pubblica istituzione che si occupa di ricerca, di didattica e della loro ricaduta pubblica e sociale attraverso apposite iniziative di terza missione, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell’insegnamento;
• La Scuola è una pubblica istituzione a carattere sociale che, attraverso un'attività didattica organizzata e strutturata, tende a dare un'educazione, una formazione umana e culturale, una preparazione specifica in una determinata disciplina, arte, tecnica, professione;
• Agli esiti dell’Avviso pubblico Prot. n. del , la Scuola è stata selezionata dall’Università come partner per la stipula di un accordo ex art. 15 L. 241/1990 che le Parti hanno interesse a concludere per realizzare in collaborazione attività di interesse comune volte a favorire la formazione degli insegnanti delle scuole pubbliche italiane secondarie di I e II grado sulle tematiche della UE attraverso lo svolgimento di viaggi-studio. In particolare, scopo della collaborazione è:
• rafforzare le conoscenze sull'UE e le competenze trasversali degli insegnanti delle scuole pubbliche italiane secondarie di I e II grado;
• favorire l’elaborazione di nuovi metodi didattici, dotando gli insegnanti di strumenti necessari a tenere corsi di educazione civica efficaci;
• creare una comunità di insegnanti provenienti da diversi contesti e aree geografiche per condividere buone pratiche e facilitare le discussioni incentrate sull'UE;
• ridurre la distanza percepita tra le istituzioni europee e le comunità locali, in particolare migliorando l'insegnamento delle tematiche relative all'UE nelle scuole attraverso l'apprendimento "peer-to- peer" (educazione non formale), nuovi strumenti didattici e il coinvolgimento della consulenza EUJE e dell'esperienza del Punto Europa del Campus di Forlì;
• L’art. 15 L. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra di loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• Ai sensi del comma 4 articolo 7 D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, la cooperazione volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella
eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 (Oggetto dell’accordo collaborativo)
Oggetto del presente accordo collaborativo è lo svolgimento, in collaborazione, di una attività di terza missione volta a favorire la formazione sulle tematiche della UE, a beneficio di nr. insegnanti individuati dalla Scuola, attraverso la loro partecipazione a viaggio/i-studio organizzato/i dall’Università presso Istituzioni europee nei seguenti termini:
1. Nr. insegnanti al viaggio-studio presso in data
;
2. Nr. insegnanti al viaggio-studio presso in data
;
3. …
Art. 3 (Responsabili della collaborazione)
Responsabile della collaborazione è il soggetto, designato da ciascuna parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra parte per quanto concerne l’esecuzione del presente accordo. A tale fine l’Università designa quale
Responsabile della collaborazione la Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, mentre la Scuola designa il Prof./Dott. . Il Responsabile della collaborazione designato può essere sostituito in ogni momento. In tal caso, il nuovo nominativo deve essere comunicato tempestivamente all’altra parte tramite posta elettronica certificata.
Art. 4 (Modalità di attuazione della collaborazione)
4.1 Ciascuna Parte partecipa allo svolgimento del progetto di interesse comune mettendo a disposizione le proprie risorse (umane e/o strumentali e/o finanziarie).
4.2 Le Parti specificano come segue le attività rispettivamente da svolgere per dare attuazione alla collaborazione e le relative modalità.
L’Università, in relazione ai viaggi-studio di cui al precedente art. 2, organizzerà il programma delle visite, comporrà il gruppo dei partecipanti e prenoterà le visite presso gli Enti; organizzerà inoltre una riunione preparatoria in modalità on-line, per fornire le informazioni fondamentali relative al centro/istituzione che i partecipanti andranno a visitare e prepararli sulle attività che svolgeranno in loco. In particolare, 1
L’Università erogherà inoltre anticipatamente alla Scuola un contributo fuori campo IVA a titolo di rimborso forfettario delle spese per la partecipazione del/degli insegnante/i al viaggio/viaggi-studio di cui al precedente art. 2: tale onere economico è dettagliato al successivo art. 7.
1 Il dettaglio delle attività in capo all’Università per ciascun viaggio-studio sarà meglio descritto in base al tipo di viaggi-studio cui gli insegnanti della Scuola firmataria dell’Accordo saranno ammessi, secondo quanto già previsto nell’Avviso e relativo Allegato 1 – DESCRIZIONE VIAGGI STUDIO PROGETTO EUREKA.
La Scuola rimborserà al/i proprio/i insegnante/i le spese sostenute dal/i medesimo/i durante il/i viaggio/i-studio di cui al precedente art. 2 secondo i propri Regolamenti interni, utilizzando a tal fine il contributo erogato dall’Università, cui potranno aggiungersi eventuali risorse messe a disposizione dalle Scuole, a loro discrezione.
La Scuola trasmetterà inoltre all’Università, entro 15 giorni dal termine di ogni viaggio-studio, le relazioni finali, redatte in italiano, prodotte dagli insegnanti partecipanti sulla valutazione della loro esperienza formativa, in particolare sui punti di forza e di debolezza affrontati, nell’ottica di sviluppare attività didattica innovativa in classe coi propri studenti.
Art. 5 (Durata e recesso)
5.1 Il presente accordo è valido e efficace a far data dalla stipula, coincidente con la data di apposizione dell’ultima firma digitale, e verrà a scadenza il 15/10/2024, salva la possibilità per le Parti di concordare per iscritto eventuali proroghe o rinnovi, nel rispetto della normativa vigente.
5.2 Le Parti, adeguatamente motivando le ragioni della loro decisione, possono recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno 15 giorni. In tal caso, previo invio dei giustificativi di spesa, potrà essere riconosciuto un rimborso alla Parte che, alla data del recesso, avrà sostenuto maggiori spese.
Art. 6 (Personale)
6.1 Ai fini dell’esecuzione del presente accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, xxxxxxxx, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere.
6.2 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo collaborativo, in qualsivoglia sede, nonché all’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
6.3 Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell’altra per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 7 (Oneri economici)
7.1 Scopo del presente accordo è lo svolgimento di attività di interesse comune alle Parti nell’ambito della terza missione e, pertanto, non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte.
7.2 L’Università si impegna a riconoscere anticipatamente alla Scuola l’importo complessivo di euro , fuori campo IVA, a mero titolo di rimborso forfettario delle spese che saranno sostenute dai nr
insegnanti della Scuola partecipanti al/i seguente/i viaggio/i-studio, nei sottostanti termini di dettaglio:
1. Centro Europa Experience a Roma: n. partecipanti per Euro 140,00 cadauno;
2. Parlamento europeo a Bruxelles: n. partecipanti per Euro
560,00 cadauno;
3. Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx - XXX xx Xxxxx (XX): n. partecipanti per Euro 50,00 cadauno;
4. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA di Parma: n.
partecipanti per Euro 50,00 cadauno;
5. European Training Foundation - ETF di Torino: n. partecipanti per Euro 140,00 cadauno.
7.3 L’importo riconosciuto alla Scuola in forza della disposizione di cui al precedente comma sarà versato in un’unica soluzione anticipata secondo le modalità indicate dalla Scuola medesima, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo di collaborazione.
In caso uno o più insegnanti individuati dalla Scuola non partecipino al viaggio/i o qualora la relazione finale prevista dall’art. 4 comma 2 non sia trasmessa dalla Scuola all’Università entro 15 giorni dal termine di ogni viaggio-studio, l’importo già versato, riferito al viaggio/i non partecipato/i o non relazionato/i entro le tempistiche di cui sopra, dovrà essere restituito dalla Scuola all’Università non oltre 30 giorni dalla scadenza del presente accordo di collaborazione.
In caso l’Università debba annullare uno o più viaggi-studio per cause di forza maggiore o altre circostanze sopravvenute o mancato raggiungimento di numero minimo di partecipanti, l’importo già versato riferito al viaggio/i- studio annullato/i dovrà essere restituito dalla Scuola all’Università non oltre 30 giorni dalla scadenza del presente accordo di collaborazione.
Art. 8 Relazioni finali
Le relazioni finali di cui al comma 2 dell’art. 4, redatte dal/gli insegnante/i
partecipanti al/i viaggio/i e trasmesse dalla Scuola all’Università, saranno messe a disposizione della comunità degli insegnanti che hanno partecipato alle attività tramite condivisione sulla piattaforma virtuale del progetto disponibile al seguente link xxxxx://xxxxxxxxx-xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxx?xxx000, a cura
dell’Università.
Art. 9 (Presentazione dei risultati)
9.1 Le Parti si riservano il diritto di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all’altra parte della bozza della presentazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della presentazione stessa.
9.2 Le Parti si impegnano a dichiarare, all’interno delle eventuali presentazioni, che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo.
Art. 10 (Uso dei segni distintivi)
Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. La Scuola non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università. Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell’informativa di
cui all’art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda l’Università all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-x-xxxx-
legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali e, per
quanto riguarda la Scuola, all’indirizzo .
Art. 12 (Codice Etico e Normativa anticorruzione)
Le Parti, nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, si impegnano a osservare e rispettare le normative in materia di anticorruzione (in particolare, le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012), nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e dalle norme di legge.
Art. 13 (Controversie)
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Art. 14 (Comunicazioni)
14.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
Per la Scuola:
Per l’Università:
14.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra parte. Fino all’avvenuta comunicazione
della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati sono da considerarsi validamente effettuate.
Art. 15 (Varie)
15.1 Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna.
15.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano, in forza dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Art. 16 (Registrazione e spese)
Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale interamente a carico dell’Università, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
Elenco Allegati:
A) Programma di attività collaborativa.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti, in conformità al disposto di cui all’art.15 comma 2- bis della legge 241/1990 e s.m.i.
Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Campus di Forlì La Dirigente
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. Per la Scuola…………………………….
Il legale rappresentante
Prof./Dott
FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.