TRA
Allegato “B” al disciplinare di gara
REPERTORIO N. ……..
CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE.
Numero Gara 4400209 - CIG 4451292A5A
L'anno duemiladodici il giorno ……….. del mese di …………..
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Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere ad ogni effetto di legge
TRA
- l'UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del proprio Direttore amministrativo dott.ssa Luisiana Sebastianelli, nata in Ancona il 30 marzo 1951, domiciliato per la carica in Ancona, xxxxxx Xxxx 00, in esecuzione di quanto stabilito con ………….. n…… del , legittimato alla stipula del presente atto ai
sensi dell’art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dell’art.68, comma 4, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università Politecnica delle Marche, approvato con decreto rettorale n.1870 del 9 giugno 1997 (cfn.00382520427);
E
- ………………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a ......................., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, l'appalto del servizio in epigrafe, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d’appalto, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché agli elaborati di gara approvati con n…… del…… che, con
la sottoscrizione del presente atto, l’Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva.
ART. 2 – LUOGO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli immobili oggetto del presente contratto sono quelli individuati e dettagliati, unitamente con le relative superfici, all’art. 1 del Capitolato speciale d’Appalto, già allegato sub “A”, per una superficie complessiva interessata dal servizio pari a mq. 100.742.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dall’1 gennaio 2013 e termine il 31 dicembre 2017. E’ vietato il rinnovo tacito del presente contratto.
ART. 4– ORARIO DI SERVIZIO
Il servizio di pulizia dovrà svolgersi dal lunedì al sabato esclusi i giorni di festività infrasettimanale, in fasce orarie concordate con l’Università, fuori dall’orario di servizio dei dipendenti o comunque compatibilmente con il regolare svolgimento della loro attività lavorativa, preferibilmente nelle seguenti fasce orarie: dalle 5,00 alle 7,30 nonché dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Per esigenze connesse al regolare funzionamento degli uffici, è facoltà dell'Università modificare in qualsiasi momento gli orari concordati, previo preavviso all'Impresa.
Per l’espletamento del servizio l’Impresa è tenuta a garantire gli interventi con un contingente di ore ritenuto adeguato a realizzare il servizio a regola d’arte con piena soddisfazione del committente.
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’Università corrisponderà all’Impresa, per l’espletamento del servizio di pulizia, oggetto del presente contratto, un compenso annuo di € XX (euro XX virgola XX) oltre l’IVA, determinato in base ai seguenti prezzi metro quadro mese:
€ XX (euro XX virgola XX) per area coperta,
€ XX (euro XX virgola XX) per area scoperta.
L’Università si riserva il diritto di ridurre od aumentare le superfici oggetto del presente atto, così come individuate nel precedente art. 2, comunicando ciò all’Impresa con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Relativamente alle eventuali quantità in diminuzione o in aumento, si rimanda al disposto dell’art. 311 del
d.P.R. 207/2010. In questo caso all’Impresa verrà pagato l’importo corrispondente al servizio effettuato, calcolato sulla base dei prezzi unitari per metro quadro mese sopra indicati, in rapporto alla nuova consistenza della superficie interessata dal servizio. Il compenso pattuito verrà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili posticipate, con mandati bancari emessi dietro presentazione di regolare fattura e quietanzati dal……..
L’Impresa si impegna a rendere nota all’Università qualsiasi variazione che si verificasse nella quietanza dei pagamenti di cui sopra e solleva l’Università medesima da qualsiasi responsabilità per pagamenti fatti nel modo sopra indicato anche se la comunicazione della variazione avvenuta sia fatta nei modi di legge.
Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto. Nessuna revisione del prezzo è prevista per i primi due anni di esecuzione dell’appalto, a partire dal terzo anno di vigenza del contratto, dietro richiesta scritta dell’Impresa, il prezzo di aggiudicazione sarà adeguato, in base ai costi standardizzati forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 115 e 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in subordine, nelle more dell’applicazione delle su citate norme, nella misura del 100% dell’indice ISTAT.
Le parti concordemente escludono l’applicabilità dell’art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.
ART. 6 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno disposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti, all’Impresa saranno dovuti gli interessi legali. L’Università provvederà a pagare direttamente i subappaltatori. L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con
modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
L’affidamento non autorizzato del servizio in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’Università per la ritardata esecuzione del servizio e/o per l’eventuale maggior costo dello stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. L’Impresa risponde direttamente all’Università dell’operato del subappaltatore ed è l’unica responsabile dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l’Università da qualsiasi altra pretesa del subappaltatore. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/06.
ART. 8 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dai responsabili degli uffici interessati, previa contestazione per iscritto all’Impresa, queste daranno luogo all’applicazione di una penale pari a:
- € 500,00 a segnalazione, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni giornaliere;
- € 300,00 a segnalazione, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni giornaliere;
- € 1.000,00 a segnalazione, in caso di mancato espletamento del servizio inerente le prestazioni periodiche;
- € 600,00 a segnalazione, in caso di espletamento del servizio non conforme inerente le prestazioni periodiche;
- € 1.000,00 per mancato invio nei termini dell’elenco del personale in servizio come da art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
- ritardo nell’inizio dell’esecuzione del contratto: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell’immobile;
- ritardo nella consegna del Piano dettagliato delle attività: € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato speciale d’appalto;
- mancato utilizzo da parte del personale dell’Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento: €50,00 per ogni dipendente non in regola;
- mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di tre giorni dalla richiesta dell’Università.
Il Direttore dell’esecuzione renderà tempestivamente edotta l’Impresa (con messaggio telefax) dell’applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate; l’importo delle penalità sarà trattenuto all’atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di reiterazione di gravi inadempienze, di abbandono ingiustificato del servizio o di inadempimento comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto potrà essere dichiarato risolto con atto unilaterale dell’Università, senza necessità di diffida o di altro atto giuridico, e l’appaltatore sarà soggetto ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Impresa ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo la polizza fideiussoria n. …., rilasciata in data …… da ……………………………
n. …………… per l’importo di € …………………...
La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/06.
In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione dell'Università. L’Università darà l’assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra l’Università stessa e l’Impresa, tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.
Art. 10– DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITA’
Ai sensi del combinato disposto dell’art.119 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 299 del d.P.R. 207/2010, il direttore dell’esecuzione per il contratto in questione è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Capo Ripartizione Economato, servizi assicurativi e cassa, tel 000 0000000, xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, il quale collaborerà con il responsabile del servizio individuato dall’Impresa (di cui al successivo art. 11).
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
L’Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l’Impresa delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell’Università, diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente articolo 8, l’Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo Direttore o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.
Art. 11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’IMPRESA
L’Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti dell’Università il sig. …………………….
Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile, presso il domicilio di cui al successivo art. 19.
ART. 12 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo gli accorgimenti della tecnica e dell’arte per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l’esecuzione del servizio, per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l’Università da ogni responsabilità. In particolare:
- l’Impresa si obbliga a garantire la conformità delle macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- il personale sarà dotato di indumenti appositi e di mezzi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L’impresa risponde direttamente dei danni diretti alle persone e cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Università.
A tal fine, l’Impresa ha depositato presso l'Università la polizza assicurativa n , stipulata con la
……………….., con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 10.000.000,00, per i danni derivanti all’Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 10.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di
lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Eventuali inadempienze contributive accertate , incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dall’Impresa.
Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall’Università o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Università medesima comunica all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio.
Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l’Impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto. L’Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l’Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del presente contratto.
A mente dell’art. 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’Università opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.
Art. 15 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle pattuizioni disposte agli artt. 4, 7, 12, 13, 14 e 15 del presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente contratto a danno e spese dell’Impresa. La risoluzione avrà effetti con lo scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’Impresa, della raccomandata a.r. con la quale l’Università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento.
Comunque, qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l’Impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatole. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
Inoltre, a mente dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o dell’Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 17 - RECESSO
L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento dal presente contratto dandone avviso all’Impresa con lettera raccomandata x.x. xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di richiesta di cessazione del servizio.
ART. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, si allegano al presente atto sotto la lettera da “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, n.8 (otto) documenti unici di valutazione dei rischi, che prevedono oneri per la sicurezza pari a complessivi € 810,00.
ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai fini del presente contratto l’Impresa elegge il proprio domicilio presso la sua sede operativa, sita in : Ancona, via …… n. ... (recapito telefonico ……; recapito telefax ).
Le comunicazioni all’impresa dovranno essere inviate all’indirizzo ed ai recapiti telefonici sopra indicati.
Art. 20 – FORO COMPETENTE
Il Foro di Ancona è competente in via esclusiva per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono ad esclusivo a carico dell’Impresa. II presente atto è soggetto a I.V.A.
ART. 22 – RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l’appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 163/06 ed al d.P.R. 207/2010.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO L’IMPRESA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente gli artt. 4 (orario di servizio); 5 (importo del contratto); 6 (pagamenti); 7 (divieto di cessione del contratto – subappalto); 8 (inadempienze e penalità); 12 (oneri a carico dell’Impresa); 13 (responsabilità dell’Impresa); 14 (tutela dei lavoratori e regolarità contributiva); 15 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 16 (clausola risolutiva espressa); 17 (recesso); 19 (elezione di domicilio); 20 (foro competente); 21 (spese contrattuali).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO L’IMPRESA