SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI
SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI
(A cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera)
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) | |
Protocollo siglato il 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali (Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA- FITA, AICAI, XXXXX, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le XX.XX. Filt-Cgil, Fit- Cisl e Uil Trasporti). | |
SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 marzo 2020, ) | Il protocollo si estende ad ogni settore dei trasporti e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE, che è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto. Adempimenti comuni in linea con il Protocollo generale, adottato il 14 marzo 2020 per tutte le categorie: 🞏 obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); 🞏 sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità); 🞏 ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri. 🞏 Per il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti); 🞏 nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 🞏 per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile; 🞏 per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità; 🞏 sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto; |
🞏 predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio; 🞏 nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio. Nell’allegato sono riportate le regole distinte per settori: • SETTORE AEREO; • SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI • SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE • SETTORE FERROVIARIO • SETTORE MARITTIMO E PORTUALE • Servizi di trasporto non di linea | |
CANTIERI EDILI (19.03.2020) | PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il protocollo allo scopo di incrementare nei cantieri edili l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia di COVID-19. Le misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. Viene raccomandato che: • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; • siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio; • siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; • si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; |
Oltre a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. 1 - INFORMAZIONE •tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. • il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 🞏 IL DATORE DI breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità LAVORO, ANCHE CON sanitaria; L’AUSILIO DELL’ENTE • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in UNIFICATO cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, BILATERALE sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o FORMAZIONE/SICURE contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità ZZA DELLE impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; COSTRUZIONI, • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in INFORMA cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; • l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; |
2 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI • I fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; • se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metros 🞏 ACCESSO • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il AL divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; CANTIERE • se presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 3 – PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE • la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; • la verifica della corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo 🞏 IL DATORE anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della DI LAVORO prestazione di lavoro; ASSICURA • verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere; • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi |
di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); • Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; 4 – PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI 🞏 IGIENE • è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare PERSONALE assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni; • il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • le mascherine (se disponibili) dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; • in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf); • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri 🞏 DISPOSITIVI DI dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e PROTEZIONE sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso INDIVIDUALE se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; |
6 – GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
• nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
7 – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
8 – GESTIONE DII UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
9 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI Sono rappresentate cinque tipizzazioni che portano alla sospensione del cantiere esse non devono intendersi esaustive (cfr. protocollo). | |
REGIONE VENETO ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO SOTTOSCRITTO A ROMA IL 14.3.2020 (DGR n.346 del 17.03.2020) | ACCORDO PER L’APPLICAZIONE NELLA REGIONE VENETO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO A ROMA IL 14.3.2020. (DGR n.346 del 17.03.2020 in BUR n. 36 del 20.03.2020) le parti si impegnano: 1. a dare al protocollo nazionale la massima diffusione e informazione nell’ambito della propria rappresentanza; 2. a supportare imprese e lavoratori per la sua concreta ed immediata applicazione; 3. a monitorare congiuntamente, per il periodo dell’emergenza, la corretta e puntale applicazione del protocollo nazionale; 4. a collaborare tra di loro, e con la regione per garantirne il rigoroso rispetto; 5. a valorizzare il protocollo nazionale anche per il tramite degli organismi paritetici bilaterali di settore per i compiti loro spettanti ai sensi dell’art.51 del d.lgs.81/08. La Regione Veneto si impegna a favorire, supportare e vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza di cui trattasi. le segnalazioni in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza, delle imprese, dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori vanno effettuate ai numeri verdi già istituiti dalla regione del veneto e dalle aziende sanitarie locali. I dipartimenti di prevenzione e gli SPISAL raccolgono e valutano le segnalazioni anche al fine di dare informazioni, istruzioni e indicazioni ovvero collaborare con le autorità pubbliche competenti al fine di supportare e vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione. in tale ambito, inoltre, gli SPISAL diffondono attraverso i canali istituzionali indirizzi operativi al fine di promuovere l’adozione delle misure di prevenzione. |
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ROMA 14 MARZO 2020
PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO,
(Roma 14 marzo 2020)
Sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute
• La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
• Il covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
• Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
· sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
· siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
1 - INFORMAZIONE
🞏 In particolare le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
🞏 L’AZIENDA, EROGA L’INFORMAZIONE ATTRAVERSO LE MODALITÀ PIÙ IDONEE ED EFFICACI
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 🞏 IL PERSONALE, PRIMA DELL’ACCESSO AL Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà LUOGO DI LAVORO POTRÀ ESSERE consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. le persone in tale SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - TEMPERATURA CORPOREA1. saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 🞏 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’oms2 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI • individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 🞏 per l’accesso di fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 🞏 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono • non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. rimanere a bordo dei propri mezzi: per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro |
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si
ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
🞏 per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno • individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera • qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 🞏 va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 🞏 ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 🞏 le norme del presente protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 🞏 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 🞏 Nel caso di presenza di una persona con covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute nonché alla loro ventilazione. 🞏 Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 🞏 L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del ministero della salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 🞏 È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 🞏 L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 🞏 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone |
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità. b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del 🞏 L’adozione delle misure di igiene e dei virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia dispositivi di protezione individuale indicati nel corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria presente protocollo di regolamentazione è c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido fondamentale e, vista l’attuale situazione di detergente secondo le indicazioni dell’OMS emergenza, è evidentemente legata alla (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/xxxxx_xx_xxxxx_xxxxxxxxxx.xxx) disponibilità in commercio. per questi motivi: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTERIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 🞏 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense • Occorre provvedere alla organizzazione degli aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è spazi e alla sa n i f i ca zi o n e degli spogliatoi per contingentato, con la previsione di una ventilazione lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro all’interno di tali spazi e con il mantenimento della idonee condizioni igieniche sanitarie. distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, |
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI
PRODUTTIVI)
🞏 In riferimento al dpcm 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai ccnl e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
• Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
🞏 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
🞏 Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni. 10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 🞏 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali 🞏 Non sono consentite le riunioni in presenza. laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali 🞏 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 🞏 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 🞏 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il covid-19 forniti dalla regione o dal ministero della salute. 🞏 L’azienda collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone covid-19. ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria. 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS |
🞏 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute (cd. decalogo). 🞏 Xxxxx privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 🞏 La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 🞏 Xxxx’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 🞏 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie. 13 – AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE 🞏 È costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. |