Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi
TITOLO V
Capitolo 1
Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi
Art. 18
Contrattazione bestiame - Usi generali
Nelle contrattazioni, xxxxx xxxxx contrari, non sono garantiti nè la buona qualità degli animali, nè l'assenza di difetti non redibitori, salvo quelli visibili.
Nelle vendite di animali da macello, salvo espresso patto speciale, è sempre intesa - anche se non detta - la garanzia di sanità, per l'assegnazione delle carni al libero smercio.
Costituisce vizio redibitorio, per tutti gli animali, qualsiasi difetto o qualsiasi malattia che renda l'animale inidoneo all'uso per il quale è stato venduto, anche se, al momento della vendita, il venditore ignorava che l’animale ne fosse affetto.
Al verificarsi di qualche vizio o malattia, il compratore deve farne denuncia al venditore, entro il termine di 40 giorni, se si tratta di epilessia, e di 8 giorni in tutti gli altri casi.
I termini decorrono dalla consegna dell'animale e la denuncia non è soggetta a forme particolari, semprechè venga portata a conoscenza del venditore.
Art. 19
Contrattazione bestiame – Aspetti sanitari
E' obbligo del venditore, provvedere al ritiro degli animali rifiutati, presso l’allevamento del compratore, salvo che gli animali non possano sopportare il viaggio; in tal caso, il venditore deve documentare detta impossibilità con un certificato sanitario, rendendosi responsabile per le spese di allevamento e per la sanità degli altri capi dell'allevamento del compratore. Il venditore deve procedere alla verifica del difetto entro 8 giorni dall'avvenuta denuncia.
Art. 20
Contrattazione bestiame – Accertamento vizi redibitori
Se il venditore, chiamato alla verifica del vizio redibitorio, riscontra che gli animali non sono più nello stato in cui furono vendute, per malattia sopravvenuta o per mal governo da parte del compratore, questi - a seguito di parere del veterinario o di persona esperta nel commercio del bestiame - deve mantenere e curare, nella sua stalla, gli animali sino al ritorno delle condizioni che esistevano al momento del contratto; soltanto allora, si procederà all'accertamento del vizio redibitorio.
Le spese delle cure, resesi necessarie, e le conseguenze della malattia, o della morte eventuale dell'animale, saranno a carico del venditore o del compratore, a seconda che il veterinario (o i veterinari periti) accerti che la malattia era preesistente o meno alla consegna. Qualora non fosse possibile accertare tale condizione, le spese saranno divise a metà tra venditore e compratore.
Art 21
Contrattazione bestiame – Modalità accertamento vizi redibitori
L'accertamento, per verificare i vizi redibitori, viene compiuto dalle parti e da due testimoni, con l’intervento del veterinario o dei veterinari di parte. Qualora non vi sia accordo tra gli stessi, viene interpellato un terzo veterinario, al cui giudizio i contraenti si rimetteranno.
Art. 22
Contrattazione bestiame – Xxxxxxxx “gravidanza garantita”
Quando si garantisce la gravidanza, si fa luogo ad un abbuono (ordinariamente prefissato e trattenuto sul prezzo) nel caso che non avvenga il parto.
La parte di prezzo trattenuta deve essere pagata entro quindici giorni dall'avvenuto parto o aborto. L'aborto e il parto di feto morto gravano sul compratore.
Art. 23
Contrattazione bestiame – Permuta
Le consuetudini, che regolano il contratto di compravendita di bestiame, valgono anche per la permuta.
a) bovini
Art. 24
Usi generali
I contratti per i bovini avvengono “a gruppo” o “a capo”.
Per il macello, si vendono “a peso vivo” o “a peso morto” o “a occhio”.
I contratti “a peso vivo” avvengono con l'indicazione della data e dell'ora di consegna, tempo in cui avviene la pesatura sopra la quale si calcola una tara del tre per cento. Esistono anche contratti in cui, espressamente, si tratta a “tutto peso” oppure pesando l’animale dopo dodici ore di digiuno; in tale ultimo caso, all’animale viene inibito l’accesso ad ogni alimento, ma non all’acqua.
Nei contratti a “peso morto”, la bestia viene scuoiata e svuotata; pesata, se ne deduce il due per cento del peso dei quattro quarti (il due per cento è per il calo naturale); la pesatura avviene immediatamente dopo la macellazione.
Qualora le carni dei quattro quarti vengano dichiarate commerciabili dal veterinario dell’Azienda U.S.L., eventuali vizi della parte ulteriore (cd. quinto quarto) non inficiano la validità del contratto e nemmeno danno luogo a risarcimento del danno.
I vitelli da latte si vendono a “peso vivo”, con la tara di Kg. 2 per capo o, a “peso morto”, con xxxx del due per cento.
Per i bovini, sono vizi redibitori:
1) l'epilessia;
Art. 25
Vizi redibitori
2) la “doglia vecchia” o “botta vecchia” (zoppia cronica che si mostra ad intervalli, senza causa esterna apparente);
3) “il lunatico” od “oftalmia periodica”;
4) il “dar di cozzo”;
5) la bronchite cronica o “tosse da danno”;
6) il “capostorno”;
7) la difficoltà di urinare da “calcoli”;
8) il prolasso della vagina, “mostrare la madre” o “specchiare”.
Art. 26
Tariffe di mediazione
La tariffa di mediazione viene corrisposta, da ciascuna parte, in egual misura pari all’1%, per partite inferiori a 10 capi. Per partite superiori, valgono gli accordi definiti tra le parti e il compenso è forfetizzato.
Art. 27
Latte
I contratti fra i conduttori di fondi ed i caseifici si fanno, di regola, per la durata di almeno 1 anno. Il prezzo viene normalmente stabilito al litro, per il latte alimentare, ed a quintale per quello industriale.
In mancanza di patto diverso, oggetto del contratto è tutto il latte prodotto dalle vacche di un'azienda, almeno una quindicina di giorni dopo il parto, eccettuato il latte necessario alla famiglia del produttore ed agli altri aventi diritto.
Salvo patto contrario, il latte viene ritirato alla stalla, in appositi recipienti.
Sia il latte per consumo alimentare che quello venduto ad uso industriale deve essere garantito dal produttore “intero, sano e genuino”, quale viene ricavato dalla mungitura delle vacche, salva la normativa specifica in materia.
Art. 28
Letame
Il prezzo del letame viene fissato a metro cubo, in concimaia, o a peso. Con la denominazione “burro nero”, viene indicato il letame stagionato.
b) equini
Art. 29
Vizi redibitori
Per gli equini sono vizi redibitori:
1) l'epilessia;
2) la bronchite cronica, l’enfisema cronico, “la bolsaggine”, l'asma intermittente ovvero la continua;
3) la “doglia vecchia” o “botta vecchia” (zoppia cronica che si mostra ad intervalli, senza causa esterna apparente);
4) il “lunatico” od “oftalmia periodica”;
5) il “ticchio volante” e il “ticchio d’appoggio”
6) il “vizio d’animo”
Se nel contratto di compravendita di xxxxxx, viene aggiunta la frase “ sano e sincero”, s'intende che l'equino è esente da vizi redibitori, non è restio, non è ombroso, è docile, anche all'attacco, e risponde alla guida.
Quando l'equino viene contrattato con l’espressione “a piacimento”, il compratore ha facoltà di provare la bestia per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale è in sua facoltà di concludere o meno il contratto, sulla base convenuta.
Art.30
Tariffe di mediazione
La tariffa di mediazione, nella compravendita di equini da macello, viene corrisposta da ciascuna parte, in egual misura pari all’1% per capo.
a) suini
Art. 31
Usi generali
I contratti di suini si fanno “a peso vivo”, senza tara, direttamente alla produzione.
d) xxxxx e caprini
Non sono stati accertati usi.
e) animali da cortile
Non sono stati accertati usi.
f) uova
Art. 32
Usi generali
Nella compravendita all'ingrosso delle uova di gallina e di faraona, si ha speciale riguardo al grado di freschezza, alla provenienza ed alla grandezza.
Capitolo 2
Prodotti dell'agricoltura
a) frumento tenero
Art. 33
Usi generali
La caparra d'uso per un contratto a termine è di circa 1/5 del valore globale dello stesso; il pagamento si effettua alla consegna.
I contratti stipulati da commercianti sono “girabili”, ferma restando la responsabilità del primo acquirente.
b) mais ceroso
Art. 34
Usi generali
Viene venduto normalmente in campo, a superficie o a quintale.
Nel caso di vendita a quintale, viene, di regola, stabilito il termine entro cui deve essere effettuata la trinciatura o sfibratura.
b-1) mais da granella
Art. 35
Usi generali
Viene venduto a quintale, con prezzi riferiti al tasso di umidità.
c) riso
Non sono stati accertati usi.
d) cereali minori (segala, orzo, avena, ecc.)
Non sono stati accertati usi.
e) patate
Art. 36
Usi generali
Fra commercianti, è consuetudinaria la vendita “franco vagone stazione partenza” o “franco autocarro”.
Agli effetti della consegna, si scartano, prima della pesatura, dall'eventuale imballo, le patate rosicchiate, tagliate, verdi e quelle di peso inferiore a 40 gr. e, per le primaticce, quelle di peso inferiore a 30 gr., salvo che il contratto non venga concluso per “merce in natura”, nel qual caso non si procede a scarto.
La consegna ha luogo, per lo più, su veicoli del compratore. Le spese di carico gravano sul venditore.
La pesatura avviene nel luogo di produzione oppure ad una pesa pubblica ed è a carico del venditore.
Art.37
Fornitura seme al produttore
E’ d’uso anche fornire il seme al produttore e, conseguentemente, acquistarne la produzione. In tale caso, la fornitura vincola il coltivatore a vendere al fornitore del seme tutta la quantità prodotta. Il prezzo del seme viene preventivamente convenuto; è a carico del coltivatore e viene defalcato dall'importo totale, al momento della consegna della produzione.
f) ortaggi
XXXXXX, POMODORI, XXXX, CAVOLI
Non sono stati accertati usi.
FAGIOLI
Non sono stati accertati usi.
ASPARAGI
Art. 38
Asparagi – Usi generali
Gli asparagi si confezionano in mazzi. La lunghezza massima dei turioni è di cm. 25.
CIPOLLE
Art.39
Usi generali
Le contrattazioni di cipolle avvengono di solito previa “visita al monte”, pagamento alla consegna ed in sacchi del peso uniforme di 10 Kg.
Talvolta le contrattazioni vengono fatte con la semplice indicazione della circonferenza minima ammessa; in tal caso, essa viene, di solito, fissata in cm. 12/13.
I bulbi di circonferenza inferiore a quella contrattata costituiscono lo “scarto” di una determinata partita, che viene di solito venduto a prezzo ridotto.
Art. 40
Clausola “cipolle mercantili”
Le contrattazioni vengono fatte anche con l’indicazione della clausola “cipolle mercantili”.
In tal caso, si intendono quelle stagionate, “tosate” (col gambo cioè di 3-4 cm), sane e nette da maschi (e cioè da cavicchio, doppione e verde), oppure con gambo non reciso e tara sul netto del 4%.
Per gli imballaggi, casse, bins (box) o sacchi, viene tolto, quale xxxx, il peso reale.
Art. 41
Consegna prodotto
Quando la merce viene ritirata con mezzi del compratore o altri dallo stesso incaricati, si deve intendere merce sistemata sull'automezzo in via carreggiabile o “in corte”, nel luogo di produzione.
AGLI
Art. 42
Agli – Usi generali
Le contrattazioni di agli, fra commercianti, vengono fatte a quintale, con tele del venditore e in sacchi del peso uniforme di Kg.10; oppure, al “netto tara”, in casse fornite dal compratore.
Il pagamento viene fatto, di solito, alla consegna.
Salvo patto contrario, i bulbi piccoli od imperfetti costituiscono lo scarto, che viene commercializzato separatamente, con riduzione di prezzo.
g) uva
Non sono stati accertati usi.
h) olive
Non sono stati accertati usi.
i) agrumi
Non sono stati accertati usi.
l) frutta fresca
Art. 43
Luogo di contrattazione
Le contrattazioni di frutta fresca avvengono o nel luogo di produzione o presso i magazzini di conservazione.
Art. 44
Usi generali
Nelle contrattazioni con la clausola “a pianta pulita” oppure con quella “a scendi pianta”, si intende venduto tutto il prodotto, che all'epoca dell'accordo si trova attaccato alla pianta, con esclusione del “mal raccolto”; il prezzo convenuto è comprensivo delle spese di raccolta, di posa nell'imballaggio fornito dal compratore e di carico sul veicolo del compratore stesso, nel fondo.
Fra il momento della pattuizione e quello della raccolta, il venditore è obbligato ad eseguire, a sue spese, i trattamenti necessari; i rischi di avversità atmosferiche (siccità, eccessive precipitazioni, variazioni di temperatura, ecc.) sono a carico del compratore, ad eccezione del rischio per grandine, che provoca lo scioglimento del contratto.
Art. 45
Clausola “scarto d’uso”
Nelle contrattazioni con la clausola “scarto d'uso”, si intende venduto tutto il prodotto, con esclusione dei frutti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche merceologiche: danneggiato da insetti, macchiato da Psylla, ticchiolato, colpito da Alternaria o da cocciniglie, grandinato, caduto, scottato, deforme, mal raccolto (sgambonato, rotto e arrotato), privo di colore, gravemente arruginito, maturo fisiologico (per pere e pesche da esportazione) e circonferenza equatoriale inferiore al minimo previsto per singola varietà.
Art. 46
Xxxx, xxxx e drupacee (pesche)
Anche per le mele e le pere e le drupacee, le contrattazioni alla produzione si fanno a kg, peso netto, imballaggi del compratore, su mezzo dell'acquirente. Nelle contrattazioni “per consegna al raccolto” o “a piedi della pianta”, il compratore versa abitualmente una caparra.
Art. 47
Cocomeri
Le contrattazioni di cocomeri vengono fatte, di solito, a kg, consegna franco luogo di produzione su mezzo dell'acquirente, oppure “franco vagone stazione partenza”, trasporto a carico del compratore.
Negli acquisti fatti di volta in volta sul luogo di produzione, il pagamento viene eseguito in contanti. Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che risultassero poi di imperfetta o eccessiva maturazione e di scarso colore.
E’ concesso, dal venditore, lo sconto del 2% sul peso.
La “ pezzatura “ usuale è riferita a cm. 55 di circonferenza.
Se le contrattazioni vengono fatte con la clausola “per tutta la produzione”, oppure “per la prima”, o “seconda”, o “terza” raccolta o taglio, cui corrispondono prezzi diversi, l'acquirente versa una caparra.
Art. 48
Fragole
Le contrattazioni di fragole si fanno, di solito, a Kg., peso netto, nel luogo di produzione. La compravendita può essere fatta, altresì, a numero e per tipo di contenitore, oppure a peso lordo con imballaggio del venditore. Al momento della conclusione del contratto, viene di regola versata una caparra. Gli imballaggi sono, di solito, forniti al produttore dal compratore. In tal caso la vendita è fatta a “peso netto”.
Art. 49
Vendita diretta di prodotti ortofrutticoli
La vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli di produzione locale può essere praticata pure da parte di produttori agricoli, che li vendono direttamente anche a pezzo ed a collo.
m) frutta secca
NOCI, NOCCIUOLE, MANDORLE, CASTAGNE
Non sono stati accertati usi.
n) foraggi e sementi
Art. 50
Usi generali
I foraggi, di erba medica o di maggengo, si contrattano normalmente per merce essiccata e imballata, resa sul mezzo del compratore oppure nel campo. In questo secondo caso, le operazioni di carico avvengono a spese del compratore.
Sono in uso anche contratti per la cessione dei medicai in erba, per uno sfalcio o per tutti gli sfalci ottenibili nell'annata.
In ogni caso, nel contratto “in erba” il compratore ha l'obbligo di non danneggiare l’erbaio, con i mezzi di trasporto, e le radici, con sfalci troppo profondi.
Il prezzo viene stabilito, comunque, a superficie o a quintale.
Nei contratti “a tutt'erba”, la facoltà di falciare si protrae a tutto ottobre e il diritto di pascolo deve formare oggetto di accordi speciali.
Art. 51
Clausole “a peso” e “a superficie”
Quando si compra “a peso”, le spese di taglio, disseccamento e carico gravano sul venditore; se “a superficie”, tutte le spese gravano sul compratore.
Nei contratti “a peso”, il foraggio da consegnare deve essere disseccato, di buon odore e di bel colore.
Quando si sia trattato “a superficie”, tutti i rischi sono a carico del compratore.
Art. 52
Tolleranza e pesatura
Durante e dopo il raccolto, quando alla quantità è aggiunta l'espressione “circa”, si intende ammessa la tolleranza fino al 5%, in più o in meno, non come facoltà del venditore, ma soltanto come sua cautela, per le eventuali differenze di peso risultanti alla consegna della partita venduta. La pesatura avviene nel luogo della consegna od alla pesa pubblica più vicina ed è a carico del venditore.
Art. 53
Xxxxxxxx “su campione”
E' d'uso contrattare le sementi “su campione”, che viene formato prelevando delle piccole quantità, in diversi punti, del monte della merce. Se si tratta di prodotto in sacchi, si procede alla formazione del campione prelevando il seme con sonda metallica da un congruo numero di sacchi, scelti a caso. Il campione, da conservare presso il compratore, deve essere sigillato.
Gli usi per i contratti delle sementi sono comuni a quelli dei contratti del frumento.
La garanzia della germinabilità non deve essere inferiore all'85%. La purezza è al 97-98%.
o) fiori e piante ornamentali
Non sono stati accertati usi.
p) piante da vivaio e da trapianto
Non sono stati accertati usi.
q) piante officinali e coloniali
Non sono stati accertati usi.
r) xxxxxx e spezie
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 3
Prodotti della silvicoltura
a) legna da ardere
Non sono stati accertati usi.
b) carbone vegetale
Non sono stati accertati usi.
c) legname rozzo
Non sono stati accertati usi.
d) sughero
Non sono stati accertati usi.
e) piante
Art. 54
Usi generali
Usualmente gli alberi si vendono con la clausola “in piedi” e quindi tutte le spese per abbattimento, taglio e assicurazione operai, sono a carico del compratore.
Il lavoro di colmatura buche e accomodamento terra è sempre a carico del venditore, salvo che nel contratto non sia precisato il contrario.
Alla stipulazione del contratto, precede sempre una visita alle piante da parte del compratore. Abitualmente, il compratore versa una caparra la cui entità viene fissata di comune accordo; qualora il pagamento della merce sia stabilito in modo frazionato, la caparra viene scontata sull’ultimo versamento.
Dopo la consegna, ogni rischio della merce resta ad esclusivo carico del compratore.
Capitolo 4
Prodotti della caccia e della pesca
a) pesce fresco
Art. 55
Usi generali
La compravendita di pesce all'ingrosso, nei mercati di Porto Garibaldi e di Goro, si fa col sistema dell'asta pubblica in senso discendente.
I pagamenti vengono effettuati attraverso la Cassa del mercato.
Salvo le speciali condizioni in cui può trovarsi talvolta la produzione, il pesce fresco viene venduto, di solito, a peso netto.
La condizionatura del pesce morto è fatta, generalmente, con ghiaccio finemente triturato misto alla merce.
Le anguille vendute vive vengono confezionate in ceste o casse non piene.
Il pesce, che forma oggetto di compravendita, si divide, di solito, in pesce di prima, di seconda e di terza qualità, in base alla specie cui appartiene ed ai requisiti particolari.
a-1) pesce conservato
Art 56
“stoccafisso” e “baccalà”
Il merluzzo essiccato è conosciuto sotto la denominazione di “stoccafisso”; quello salato è conosciuto come “baccalà”.
a-2) pesce marinato
Art 57
Usi generali
Le anguille marinate vengono classificate in diversi tipi, secondo la loro grossezza. Ogni tipo viene distinto con una sigla.
La quantità non ha alcuna influenza nella determinazione del tipo.
Per “scacco”, s’intende il numero medio di anguille necessarie per formare un chilogrammo. La caratteristica dello “scacco” delle anguille di un dato tipo è unica: in base ad essa, viene fissato il tipo e quindi il prezzo di vendita.
Per “frittura” s'intendono le acquadelle fritte e marinate.
b) cacciagione
Non sono stati accertati usi.
c) pelli da pellicceria
Non sono stati accertati usi.
Non sono stati accertati usi
Capitolo 5
Prodotti delle industrie estrattive
Capitolo 6
Prodotti delle industrie alimentari
a) riso brillato
Non sono stati accertati usi.
b) farine, semola e sottoprodotti della macinazione
Art. 58
Usi generali
Il prezzo delle farine s'intende xxxxxx magazzino del compratore, in sacchi di carta da Kg. 50 o alla rinfusa.
L’eventuale deficienza di peso è constatata all’atto del ricevimento, se la vendita è franco arrivo; è constatata alla partenza, se la vendita è franco partenza.
Per le contrattazioni dei cruscami, si osservano gli stessi usi in vigore per le farine.
c) paste
Non sono stati accertati usi.
d) prodotti della panetteria
Non sono stati accertati usi.
e) zucchero e prodotti dolciari
Art. 59
Pasticceria e gelateria – Usi generali
Le paste, budini, creme caramel, cannoli, krapfen, brioches, croissant, merendine, meringhe, tartine, plum cake, profiterol, ravioli, pizzette, sandwich, fior di latte, vengono venduti a pezzo, mentre le torte, strudel, cioccolatini e bonbons vengono venduti sia a peso che a pezzo.
I coni, coppe, pezzi duri, cassate, zuccotti, frutti ripieni, gelati tipo frutto o tartufo, gelati da passeggio vengono venduti a pezzo. I semifreddi e torte gelato vengono venduti sia a peso che a pezzo.
f) carni fresche
f-1 ) carni bovine
Art. 60
Usi generali
La carne bovina viene venduta con le seguenti denominazioni, alle quali corrispondono prezzi diversi:
a) primo taglio (quarto posteriore), che comprende: la coscia tutta meno il muscolo della gamba; la spalla (quadro magro pulito da alia e xxxxxxx), le braciole (costate);
b) secondo taglio (quarto anteriore), che comprende il collo fondo e le braciole di schiena, il filetto “matto”, la punta di petto, la scortatura di braciola, il doppione, la spalla, i muscoli della spalla e della coscia;
c) tagli pregiati, che comprendono: il filetto, il controfiletto e le fiorentine senz'osso;
d) frattaglie (quinto quarto alimentare) che comprendono: il cervello, il midollo e le animelle, il fegato, il rognone (reni), il cuore, la lingua, la trippa, i polmoni, la milza, gli intestini, le mammelle, la testa, la coda e le zampe.
Art. 61
Xxxxxxxx “senz’osso” e “con osso”
Il primo taglio ed il secondo taglio vengono venduti tanto “senz’osso” quanto “con osso”. In questo ultimo caso, l’osso e la giunta non devono entrare in misura superiore al 30% del peso.
f-2) carni suine
Art. 62
Usi generali
La vendita della carne fresca di maiale viene fatta sotto le seguenti voci o tagli: “lonza”, dalla quale vengono ricavate le braciole di costa e lombo nonchè il filone di suino, “polpa di tracullo e di coppone e polpotto di spalla”, “frattaglie”, cioè cervello, fegato, cuore, lingua, reni, polmoni, zampetti e testa; “pancetta, lardo e ossa”. Per ogni taglio varia il prezzo di vendita.
f-3 ) ovini
Art. 63
Usi generali
Si vendono scuoiati interi oppure a metà od a quarti, con le seguenti voci: quarto anteriore (spalla e collo); quarto posteriore (coscia e lombata); costolette, frattaglie di ovini: corata o fritto (cervella, fegato, cuore, polmone, milza, esofago, testina).
f-4) conigli
Art. 64
Usi generali
Si vendono al minuto scuoiati; interi o a metà per il lungo, senza zampetti.
f-5) pollame
Art. 65
Usi generali
Il pollame viene proposto spennato negli spacci di vendita, già pulito e cioè senza il “pacchetto intestinale”. I piccioni si vendono eviscerati e spennati. Le faraone, i capponi, le anitre, i piccioni e la selvaggina vengono venduti soltanto interi. I polli novelli, le galline, i tacchini e le oche si vendono anche a pezzi.
f-6 carni congelate, preparate e frattaglie
Non sono stati accertati usi.
g) pesci preparati
Non sono stati accertati usi.
h) prodotti surgelati
Non sono stati accertati usi.
i) conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)
Non sono stati accertati usi.
l) latte e derivati
l-1) burro
Non sono stati accertati usi.
l-2) formaggi
Art. 66
Usi generali
Le contrattazioni di formaggi avvengono con le clausole “franco caseificio”, a peso netto e con pagamento alla consegna.
Nel silenzio del contratto, è d’uso prestare una caparra.
Il prezzo, anche di grosse partite, viene sempre fissato per chilogrammo.
Art. 67
Verifica qualità
La prova della qualità del formaggio non si esegue mai tagliando la “forma”, bensì mediante trapanazione, con appositi strumenti, e con battitura.
Art. 68
Xxxxxx e clausola “partita intera estiva”
Il formaggio si vende per partite, convenendo o meno una percentuale di scarto, determinata d'accordo fra produttore e compratore. Per “partita intera estiva” di un caseificio, s'intende il formaggio prodotto in quel caseificio dal 1° aprile al 15 novembre.
La partita viene, di solito, pesata nel magazzino del venditore.
Salvo patto contrario, si intende che il formaggio venduto debba essere ritirato dal compratore in una sola volta, alla pesatura.
Art. 69
Clausola “visto ed assaggiato”
Quando il formaggio è stato visto ed assaggiato e, in prova del contratto stabilito, sia stato anche bollato dal compratore, i danni eventuali gravano totalmente sullo stesso, nè si ammettono dal compratore richieste per abbuoni, tranne nel caso di difetti occulti, quale l'ammuffimento interno e la margarinatura.
m) olio dl oliva
Non sono stati accertati usi.
n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
Non sono stati accertati usi.
o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali
Non sono stati accertati usi.
p) pelli grezze e residui della macellazione
Non sono stati accertati usi.
q) vini e vermouth
q-1) vino
Art 70
Xxxxxxxx “assaggio alla cantina” o “su campione”
Quando il vino viene venduto a gradazione alcolica e viene fissato il prezzo unitario del grado alcolico, il vino si contratta per “assaggio alla cantina” o “su campione”.
Art. 71
Usi generali
II vino sfuso viene venduto a gradazione alcolica per quintale, a peso netto. La pesatura si effettua normalmente su una pesa pubblica, salvo diverso accordo fra le parti. La gradazione alcolica viene accertata presso Laboratori ufficiali autorizzati. All’atto del carico, vengono suggellati, con ceralacca, almeno quattro campioni: due restano al venditore e due sono consegnati al compratore. Ciascuna parte invia un campione ad un Laboratorio; in caso di lieve differenza, vale la gradazione media; altrimenti, si invia uno dei campioni presso un terzo Laboratorio la cui determinazione è inappellabile. E’ in uso la vendita “a litro” solo in recipienti di capacità inferiore ai 60 litri (damigiane o botticelle).
Art. 72
Xxxxxxxx “su campione”
Se il contratto non avviene a seguito di “visita ed assaggio sul luogo”, si suole contrattare “su campione”, che viene predisposto in doppio, chiuso con due suggelli e consegnato al compratore. Ove una parte soltanto del vino corrisponda al campione e non l'intera partita contrattata, il compratore può rifiutare o la sola parte non corrispondente al campione o tutta la partita.
Art. 73
Clausola “assaggio sul luogo”
Nei contratti fatti per “assaggio sul luogo”, si usa suggellare le botti.
Suggellata la botte, il venditore non risponde più delle avarie a cui possa andare soggetto il vino, se il prodotto è stato venduto “franco magazzino”, eccettuate quelle causate dalla rottura del recipiente o da colpa del venditore stesso nella custodia. Nel caso in cui la consegna sia a carico del venditore, il medesimo è responsabile del prodotto sino al luogo di destinazione.
Art. 74
Caparra e modalità verifica campione
Nel contratto, si fissano il termine e le modalità per la consegna ed il pagamento. Normalmente, si stabiliscono anche i due Laboratori, a cui ciascuna parte invierà il campione per la determinazione ufficiale del grado alcolico, nonchè il terzo Laboratorio da interpellare in caso di notevole discordanza.
Si usa dare una caparra alla stipulazione del contratto.
Le spese di misurazione e di facchinaggio del vino, fino alla consegna, gravano sul venditore, salvo che nel contratto non sia diversamente pattuito.
q-2 ) vermouth
Non sono stati accertati usi.
r) alcool e liquori
Non sono stati accertati usi.
s) birra
Non sono stati accertati usi.
t) acque minerali, gassose
Non sono stati accertati usi.
t-1 ) ghiaccio artificiale
Art.75
Usi generali
Le contrattazioni di ghiaccio artificiale vengono fatte in forma scritta, soprattutto quando si tratta di forniture fisse o di notevoli quantità.
Trattandosi di ghiaccio artificiale fabbricato con acqua pura, non si distinguono qualità.
I pagamenti del ghiaccio vengono fatti in accordo tra fornitore e venditore, in considerazione della quantità di prodotto acquistato.
E' ammesso un calo naturale non superiore al 5%.
u) rosticceria - gastronomia
Art. 76
Usi generali
Le pizze, pizze al taglio, pizzette, panini, sandwich, tartine e simili, vengono venduti a pezzo e/o a peso; le lasagne e altre minestre cotte sono vendute a peso; polli e quaglie vengono venduti a peso.
Capitolo 7
Prodotti dell'industria del tabacco
Non sono stati accertati usi.
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 8
Prodotti dell'industria delle pelli
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 9
Prodotti delle industrie tessili
Capitolo 10
Prodotti delle industrie dell'abbigliamento
e dell'arredamento
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 11
Prodotti delle industrie del legno
a) legno comune
Art. 77
Legnami “nostrani” – Usi generali
I legnami nostrani vengono generalmente contrattati con le seguenti denominazioni e misure:
a) tavole segate da mm. 20 e oltre;
b) “murali” o “mezzi murali”, usualmente di abete e altre essenze, con le misure di cm. 2x4 e oltre.
Nei legnami nostrani, si tiene conto dello scarto, del marcio, del “ventato”, del “nodo passante”, del “tarlo” e della cattiva lavorazione. Per il pioppo in piedi, si tiene conto anche della “farfalla”.
Per lo spessore del legname stagionato nostrano, è ammessa la tolleranza di 2-3 millimetri.
Pioppo “in piedi” (svettato a cm. 12 di 0; circonferenza a m. 1.50 dalla base), oltre cm. 60 di circonferenza.
Tronchi di pioppo per ricavare:
- legno da trancia;
- legno da sega.
Tronchi selezionati senza ramaglia, caricati sul mezzo di trasporto dell'acquirente.
La misurazione di tavole e tavoloni, non lavorati, viene fatta a metro cubo e, di regola, a metà smusso della tavola o tavolone.
I morali si vendono a metro cubo oppure a numero.
Le travi hanno una misura nominale: cm. 9/9 - 9/11 - 11/13 - 12/14- 13/16 - 14/17 - 14/19 - 16/21 - 17/22 - 20/25 - 22/28 -25/30.
Art 78
Altri legnami
L'abete, il pino e il larice si contrattano a metro cubo. I prodotti del legno e i sottoprodotti si vendono a metro cubo.
Art 79
Clausola di vendita
Di solito, il legname si vende “franco su mezzo di trasporto dell'acquirente” nei depositi del venditore.
b) compensati
Non sono stati accertati usi.
c) mobili e infissi
Non sono stati accertati usi.
d) carri da strada
Non sono stati accertati usi.
e) lavori in sughero
Non sono stati accertati usi.
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 12
Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche
e fotofono- cinematografiche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 13
Prodotti delle industrie metallurgiche
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 14
Prodotti delle industrie meccaniche
Capitolo 15
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche
Non sono stati accertati usi.
b) marmo, pietre ed alabastro lavorati
Non sono stati accertati usi.
c) calce, cemento e gesso
Art. 80
Usi generali
La voce “cemento”, senz'altra specificazione, indica il cemento a lenta presa.
Il cemento, la calce ed il gesso sono venduti in sacchi di carta, usualmente da 25 kg. Il prezzo è riferito a quintale, xxxxxx xxxxxxxxx venditore, salvo indicazioni contrarie.
Grosse partite di cemento e calce idrata vengono, solitamente, vendute “franco cantiere acquirente” e ivi trasportate mediante speciali veicoli di proprietà del venditore e conservate nel cantiere, in speciali contenitori forniti in comodato gratuito, dal venditore al compratore.
d) materiali da costruzione
d-1) laterizi
Art. 81
Definizione aspetti qualitativi
Nella compravendita dei laterizi, la qualità viene determinata sia “su campione” sia in base alle denominazioni usuali che sono le seguenti: mattoni comuni, forati, tavelle comuni, tavelloni, tegole piane o marsigliesi, tegole curve x xxxxx, tegole in cemento colorate, forati per tramezze, elementi per solai a struttura mista, comignoli ed altri prodotti.
Art. 82
Dimensione prodotti
I mattoni pieni o multifori sono, di solito, delle seguenti dimensioni: il “ferrarese” di cm.6x14x28; il “ferroviario” di cm. 6x13x26; il tipo “unificato” di cm. 5,5x12,5x25. Di solito, i mattoni forati con 6 fori sono delle dimensioni di cm.10x15x30 e di cm.8x25x25; con 3 fori di cm. 6x14x28; con 4 fori di cm.8x13x26 e di cm.6x25x25.
I “foratoni” o “blocchi da muro” sono delle dimensioni di cm.14x28x28, oppure di cm. 13x26x26; i “bimattoni” di cm. 12x12,5x25, oppure di cm. 13x13x26, oppure di cm. 13x14x28.
Le “tavelle forate” sono, comunemente, delle dimensioni di cm. 3x25x50/60, oppure di cm. 4x25x50/60.
I “tavelloni (o hourdis)” sono della lunghezza da cm. 60 a cm. 220, larghi cm. 25, spessore cm. 5 oppure cm. 6.
Gli elementi per solai a struttura mista sono alti da cm. 12 a cm. 25.
Art. 83
Aspetti quantitativi del contratto
I mattoni, le tegole, i mattoni forati e le “tavelle comuni” si contrattano a numero di pezzi (migliaia).
I “tavelloni”, le “tavelle forate”, i “forati per tramezze”, gli elementi per strutture miste in cemento armato si contrattano a metro quadrato.
Art. 84
Usi generali
La consegna di tale materiale viene fatta, di solito, “franco fornace”.
Le spese per il carico, su veicolo fornito dal compratore, gravano sul venditore.
Le spese per il trasporto sono a carico del venditore, nel solo caso di merce resa franco cantiere acquirente.
d-2) prodotti in cemento
Art. 85
Definizione aspetti qualitativi
Nella compravendita di manufatti in cemento, la qualità viene determinata sia “su campione” sia in base alle determinazioni usuali che sono le seguenti: “marmette da pavimento”, tubi di cemento, fogne ovoidali per fognature stradali, bordi stradali e vasche biologiche in cemento a più elementi, paletti per l'agricoltura e pali per linee elettriche.
Art 86
Dimensione prodotti
Di solito, le “marmette” ed i “marmettoni per pavimenti” sono delle seguenti dimensioni: cm. 20x25, 25x25, 30x30 e 40x40, di granulati di marmo.
I tubi di cemento, solitamente, sono del diametro interno da mm. 100 a mm. 1000 e della lunghezza di m. 1; così pure le fogne ovoidali, per quanto riguarda la lunghezza.
Art. 87
Aspetti quantitativi del contratto
Le “marmette per pavimento”, di qualsiasi tipo e dimensione, si contrattano a metro quadrato. I tubi di cemento e le fogne ovoidali, invece, a metro lineare e così pure i bordi stradali. Le vasche biologiche, i paletti per l'agricoltura ed i pali per le linee elettriche si trattano, invece, a dimensione.
Art. 88
Usi generali
La consegna di tali materiali viene fatta, di solito, “franco fabbrica”. Le spese per il carico su veicoli forniti dal compratore gravano sul venditore, mentre le spese di trasporto sono a carico del compratore.
d-3) sabbia, ghiaia e pietre naturali
Art. 89
Sabbia e ghiaia – Usi generali
La sabbia e la ghiaia si distinguono in qualità “di fiume” e di “cava”; sono vendute a metro cubo, franco cantiere.
Art. 90
Pietre naturali – Usi generali
Il pietrisco, il sasso trachitico “coppacane” ed i “ciottoloni” sono venduti a metro cubo; le lastre di marmo, per rivestimento e per gradini, sono vendute a metro quadrato.
e) porcellane, maioliche e terraglie e ceramiche
Art. 91
Ceramiche - Unità di base della contrattazione
L'unità di misura di contrattazione è il metro quadrato, calcolato sulla misura nominale; nel caso di piastrelle montate su rete si intende “vuoto per pieno”, comprensivo della fuga già predisposta. Per rivestimenti esterni, si usa come misura di contrattazione il numero dei pezzi; quando si impiegano moduli che nella posa includono una larghezza di giunto (es.: cm. IOx20 modulari), la misura a metro quadrato si intende “vuoto per pieno”. Nel caso di pezzi speciali (es. listelli), l'unità di misura di contrattazione è il numero di pezzi o il metro lineare.
Art. 92
Ceramiche - Imballaggio, consegna, rischio nel trasporto
L'imballaggio, generalmente usato, è costituito da scatole di cartone posate su pallet idoneo e il tutto rivestito di termoretraibile o altra pellicola impermeabile.
Per i prodotti greificati, è prevista la possibilità di produrre lotti di materiale che abbiano calibri diversi tra lotto e lotto; vale a dire, piastrelle aventi dimensioni controllate e selezionate all' interno dello stesso lotto di produzione. I pezzi, appartenenti a lotti di produzione diversi, che presentano calibri diversi tra loro, al momento della posa sono accuratamente mantenuti separati. La consegna avviene generalmente “franco magazzino di partenza”. In tal caso, la merce viaggia a rischio dell'acquirente, anche se il vettore è scelto dal venditore.
Art. 93
Ceramiche - Tolleranze dimensionali.
E' ammessa una differenza fra le dimensioni nominali, dimensioni di fabbricazione (calibro) e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno, riferita alle dimensioni reali.
Art. 94
Ceramiche - Criteri di scelta: estetico e funzionale.
I requisiti qualitativi sono previsti soltanto per i prodotti della miglior qualità commerciale; in altri termini, per la prima scelta.
I criteri di scelta, per le qualità inferiori alla prima, vengono decisi autonomamente dai singoli produttori, sulla base di propri criteri interni.
1° scelta
Art. 95
Ceramiche - Criteri estetici.
La superficie di esercizio delle piastrelle deve apparire integra in ogni sua parte; per una valutazione estetica, deve essere sottoposto a prova un campione, di almeno 1 m2 ed un numero minimo di 30 piastrelle.
La valutazione viene effettuata esclusivamente osservando, in direzione perpendicolare, la superficie di esercizio delle piastrelle dalla distanza di 1 m, sotto l'intensità luminosa di 300 lx.
Per difetti della superficie, sempre che non costituiscano una voluta caratteristica estetica, si intendono i seguenti:
▪ fratture
▪ cavilli
▪ ritiri di smalto
▪ disuniformità
▪ crateri
▪ buchi
▪ devetrificazione dello smalto
▪ punti e macchie
▪ difetti sotto smalto
▪ difetti di decorazione
▪ tonalità
▪ scagliature di bordi
▪ scagliature di angoli.
Art. 96
Ceramiche - Esclusione della garanzia.
La garanzia di resistenza agli acidi, al gelo ed all'abrasione, cagionata da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per i materiali specificamente garantiti, per i quali deve essere espressamente dichiarata ed oggetto di accordo tra le parti.
f) lavori del vetro e cristallo
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 16
Prodotti delle industrie chimiche
a) concimi chimici
Art. 97
Usi generali
I concimi chimici, di qualsiasi natura, si vendono a quintale.
I concimi devono essere asciutti e vengono forniti in sacchi di peso uniforme.
Art. 98
Parametri per determinazione prezzo
Il prezzo dei concimi, fosfatici e azotati, è fissato sulla base della percentuale di anidride fosforica, solubile nell'acqua, e citrato ammonico. Per le scorie Xxxxxx, viene garantita la finezza al vaglio di Xxxx n. 100 e la solubilità minima al reattivo Xxxxxx.
In caso di contestazione sul titolo, se questo è contenuto entro la mezza unità, si liquida sulla media, purchè entro il minimo dichiarato. Se la differenza è superiore alla mezza unità, viene fatta l'analisi in contraddittorio e il soccombente è tenuto al pagamento delle spese di analisi.
Art. 99
Unità fertilizzanti
Le unità fertilizzanti, nei concimi fosfatici, potassici ed azotati, sono comprese generalmente tra le seguenti percentuali:
- perfosfato minerale 19-21
- solfato ammonico 20-21
- calciocianamide 20-21
- nitrato di calcio 15-16
- nitrato anmonico 26-27
- solfato potassico 50-52
La merce è confezionata in sacchi di plastica da Kg. 40 e 50, fatta eccezione per la “Nitrophoska gold”, confezionata in sacchi di plastica da Kg. 25, resa xxxxxx xxxxxxxxx rivenditore, caricata su mezzo di trasporto del compratore.
b) anticrittogamici
Non sono stati accertati usi.
c) saponi, glicerina, profumeria
Non sono stati accertati usi.
d) prodotti farmaceutici
Non sono stati accertati usi.
e) colori e vernici
Non sono stati accertati usi.
f) materie plastiche
Non sono stati accertati usi.
g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)
Non sono stati accertati usi.
h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
Art. 100
Contrattazione, consegna e pagamento
L'ossigeno, l'anidride carbonica, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas, utilizzati per le diverse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica. Se la consegna avviene presso un magazzino dello stesso venditore, situato in altra località, le maggiori spese connesse gravano sul compratore.
Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.
Il pagamento delle forniture di gas è effettuato per contanti, alla consegna.
Art. 101
Misurazione e tolleranza
La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10%.
Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 di acetone per metro cubo di acetilene, viene addebitata la differenza.
Art. 102
Cauzione e restituzione bombole
Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e, pertanto, rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore. Il compratore del gas deve versare una cauzione, proporzionata alla quantità e al valore del giorno delle bombole.
Il compratore deve restituire le bombole, xxxxxx xxxxxxxxx di provenienza, non appena vuote e
,comunque, non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60, a decorrere dalla data della consegna.
Trascorso, peraltro, un periodo di 15 giorni dalla data della consegna al compratore o al vettore, il venditore applica una penalità giornaliera, per ogni bombola, fino all’avvenuta riconsegna al proprio magazzino della bombola stessa. L'ammontare della penalità di ritardata resa è determinata fra le parti ed è diversa, a seconda del valore delle bombole.
Art 103
Responsabilità ed obblighi del compratore
Il compratore del gas è limitatamente responsabile delle bombole, dal momento dell’avvenuta consegna fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.
Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60, il compratore è, altresì, responsabile di conseguenza dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.
Il compratore è, inoltre, responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto dallo stesso utilizzati.
Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire, presso fornitori diversi dal proprietario, le bombole acquisite in comodato nè può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi; deve, inoltre, renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.
Art. 104
Bombole di proprietà del compratore o di terzi
Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, essere conformi alle disposizioni di legge e, in particolare, non devono contenere o avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo al contatto con il gas, per il quale risultano abilitate.
Non sono stati accertati usi.
Capitolo 17
Prodotti delle industrie della gomma elastica, pneumatici ed altri lavori
Non sono stati accertati usi
Capitolo 18