ALLEGATO A
ALLEGATO A
SETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI AREA MINORI E FAMIGLIE
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI MINORI 11-17 ANNI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE - PER ANNI 3.
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva assegnate ai Comuni dalla normativa vigente, funzioni trasferite all’Unione, il Settore dei Servizi socio-sanitari dell’Unione delle Terre d’Argine ha la necessità di garantire il servizio di pronta accoglienza a favore di minori in situazioni di emergenza e/o in stato di abbandono segnalati dai Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine, dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell’ordine del territorio dell’UTDA.
Il presente Capitolato è finalizzato ad individuare un soggetto gestore di strutture residenziali per minori che assicuri l’accoglienza in emergenza per 2 posti, elevabili a 3 in caso di fratelli, di minori (maschi e femmine) con età compresa tra gli 11 e 17 anni presso strutture residenziali per minori autorizzate al funzionamento ai sensi delle normative regionali in materia.
ART 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il servizio deve garantire l’accoglienza immediata 24 ore su 24 di minori (maschi e femmine) con età compresa tra gli 11 e i 17 anni provenienti dal territorio dell’Unione delle Terre d’Argine (Comuni di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano) presso strutture residenziali per minori autorizzate al funzionamento ai sensi della normativa regionale in materia
Per tale servizio, il soggetto proponente deve mettere a disposizione n. 2 posti, elevabili a 3 in caso di fratelli, in strutture residenziali gestite dal soggetto stesso, per un periodo di emergenza che si quantifica da 1 a 30 giorni ;
L’ammissione dei minori in pronta accoglienza può essere richiesta ed effettuata (nelle 24 ore) dai seguenti soggetti:
• Servizio sociale Area Minori e Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine;
• Forze dell’ordine;
• Operatore incaricato del progetto provinciale “Pronto intervento emergenza minori”; Durante il periodo di accoglienza del minore, gli operatori del Settore dei Servizi socio sanitari dell’UTDA, in collaborazione con gli operatori della Struttura di accoglienza, predispongono un piano di intervento a tutela del minore.
ART. 3 – UTENZA MEDIA E GIORNATE MEDIE DI PERMANENZA
Nel triennio 2013-2015 l’Unione ha avuto 18 minori inseriti in emergenza per una media di 16 giorni ognuno di permanenza.
Nel triennio 2016-2018 l’Unione ha avuto 10 minori inseriti in emergenza per una media di circa 26 giorni ognuno di permanenza.
Facendo una media dei due trienni, l’Unione ha inserito in emergenza circa 5 minori all’anno per una media di 21 giorni ciascuno di permanenza.
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Potranno partecipare alla procedura tutti i gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che gestiscano una o piu’ “Strutture residenziali per minori”, autorizzate al funzionamento ai sensi delle normative regionali in materia, purchè in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e di tutti i requisiti di seguito elencati.
Tali soggetti, gestori di strutture residenziali per minori, devono disporre di Strutture in grado di accogliere maschi e femmine e tali strutture devono essere raggiungibili entro un raggio massimo di Km. 50 dalla sede dell’Unione.
E’ consentita la partecipazione degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 03-07-2017 n. 117, incluse le Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), legge 8-11-1991 n. 381 ed i loro Consorzi, i quali dovranno rispettare le medesime modalità di presentazione delle offerte e dei documenti descritte nel Disciplinare di gara.
REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato, e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, c.3 D.Lgs.50/2016, è ammesso a partecipare conformemente alla legislazione vigente nello Stato di residenza.
Per la comprova del requisito l’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art.35 della Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e xx.xx.
Ai fini della verifica dei requisiti strutturali, di personale, gestionali, organizzativi si fa riferimento alla Direttiva Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e xx.xx.
La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell’autorizzazione stessa.
c) (per le strutture ubicate fuori territorio Regione Xxxxxx Xxxxxxx) Autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale di cui al
D.M. n.308/2001 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell’art.11 della legge 8 novembre 2000, n.328”.
Ai fini della verifica dei requisiti strutturali, di personale e gestionali si farà riferimento al richiamato D.M. n.308/2001, all’Atto n.1402 del 28.02.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “Adozione da parte della Conferenza Stato – Regioni dei criteri relativi agli standard minimi delle comunità di tipo familiare per i minori privi di ambiente familiare idoneo” e alla normativa specifica della regione di riferimento.
Art. 5 - PERSONALE UTILIZZATO
Ai fini dell’ammissione alla gara, il gestore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo, secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia, a garantire un adeguato espletamento del servizio richiesto.
Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.
Se la Ditta ha forma cooperativa si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi contrattuali e receda da essi.
Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l’operatore economico si obbliga comunque ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali vigenti per il personale utilizzato (es. CCNL e Contratti integrativi). L’operatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto Nazionale e gli Accordi di lavoro provinciali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, di formazione e, in particolare, si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale.
Il personale dell’operatore aggiudicatario del servizio deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), nonché alle norme fissate dal presente Capitolato, alle disposizioni concordate dall’Unione con i responsabili della Ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell’utenza.
L’aggiudicatario dovrà altresì ottemperare a quanto previsto dall’art 2 del Decreto legislativo n. 39/2014 che introduce l’obbligo per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori", di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'esistenza di condanne per reati connessi all'abuso sessuale di minori e la prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale) ovvero di interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il personale del soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
ART. 6 - DURATA
ll servizio verrà affidato per un periodo di 3 anni con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata del servizio.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106, comma 11 D.Lgs.50/2016 fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni.
ART. 7 - IMPORTO A BASE DI GARA
Per il servizio di pronta accoglienza il valore complessivo dell’affidamento è stimato come segue:
- un CANONE complessivo massimo annuale di euro 4.000,00 + IVA, pari ad euro 12.000,00 oltre IVA per anni tre;
- una tariffa massima giornaliera per le giornate di effettiva permanenza di ciascun minore presso la struttura residenziale di € 140,00 +IVA per un importo stimato di euro 63.000,00 oltre IVA per anni tre. Detto valore si ottiene moltiplicando la tariffa giornaliera di euro 140,00 + IVA per un numero ipotetico di 5 minori inseriti in emergenza all’anno (per 3 anni) per una durata di 30 giorni massimi di inserimento ciascuno.
L’importo complessivo posto a base di gara è pertanto complessivamente pari a 75.000, oltre IVA. Non sono previsti oneri della sicurezza come specificato al successivo articolo 12.
ART. 8 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato mediante Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera a) D.Lgs.50/2016.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da parte di apposita Commissione Giudicatrice come indicato al successivo articolo 9.
Nel caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo (qualitativo + economico) si procederà all’individuazione dell’affidatario ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.
Saranno assoggettate a verifica le offerte anomale, come disposto dall’art.97 comma 3 del D.lgs 50/2016.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerente dovrà presentare:
1. un’offerta tecnica costituita da un progetto relativo al servizio oggetto del presente appalto;
2. un’offerta economica.
Per ciascuno degli elementi di valutazione è attribuibile un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:
1. offerta tecnica: massimo punti 70;
2. offerta economica: massimo punti 30.
La valutazione delle offerte sarà operata da apposita commissione di gara, nominata con successivo atto.
I lavori di detta commissione avranno a riferimento l’efficacia gestionale dei servizi, il merito tecnico e la qualità dei progetti, le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti ed il prezzo, secondo i seguenti parametri:
OFFERTA TECNICA
a) “valutazione tecnico/qualitativa del progetto di gestione
dell’appalto e affidabilità imprese concorrenti” sino a punti 70
Quanto al merito tecnico/qualitativo del progetto di gestione del servizio globalmente inteso e le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti verranno applicati i seguenti parametri valutativi ai fini dell’attribuzione dei 70 punti a disposizione:
1. Modello organizzativo della/e Strutture per l'accoglienza in emergenza di minori: (descrivere la tipologia e localizzazione della/e struttura/e – il modello organizzativo del/delle struttura/e - Numero e qualifica educatori e altre figure professionali – Piano di formazione aggiornamento professionale - la modalità di coordinamento e supervisione – PAI /progetto di vita del minore ) - max punti 25
2. Capacità progettuale rispetto al Servizio di accoglienza in emergenza: descrivere in modo chiaro e specifico la proposta di dettaglio del servizio, indicando l’organizzazione e la metodologia d'intervento, le tecniche operative, le modalità specifiche di accoglienza in emergenza
- max punti 20
3. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali (descrivere le modalità con le quali viene assicurato il raccordo operativo con i servizi socio-sanitari, le scuole e con le risorse locali: associazioni, volontariato...) - max punti 10
4. Proposte migliorative del servizio. Proposte migliorative ed innovative del servizio offerto, idee ed azioni ulteriori, progetti di servizio, predisposizione di risorse umane e strumentali, attrezzature o dotazioni, senza oneri per l’amministrazione e coerenti con l’oggetto del servizio (A titolo esemplificativo si indicano l’assistenza sanitaria temporanea, la fornitura di vestiario, l’attività di mediazione linguistico-culturale, l’inserimento degli ospiti a scuola, nelle attività ricreative del territorio…) - max punti 10
5. Esperienza maturata nell’ambito specifico dell’accoglienza in emergenza nell’ultimo triennio - (descrizione di analoghe esperienze pregresse, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, maggiormente significative in relazione alla specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto a base di gara) - max punti 5
Non verranno ammesse alla fase successiva le ditte che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 35 punti su 70, prima di procedere alla c.d. riparametrazione, secondo le valutazioni dette in precedenza.
Per gli elementi qualificanti il progetto e le potenzialità aziendali, la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascun elemento del progetto, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:
- insufficiente da 0 a 0,24
- scarso da 0,25 a 0,49
- sufficiente da 0,50 a 0,74
- buono da 0,75 a 0,89
- ottimo da 0,90 a 1,00
Tale coefficiente sarà ottenuto trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in relazione a ciascuno dei sub-elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’elemento a), in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).
La media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in fase di valutazione per ogni sub- elemento riparametrata come sopra descritto verrà moltiplicata per il valore massimo previsto per il relativo sub-elemento.
Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.
OFFERTA ECONOMICA
b) “prezzo” sino a punti 30
L’offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso da applicare al canone annuale massimo e alla tariffa massima giornaliera (cfr. modulo offerta economica di cui all’Allegato 4 e precedente articolo 7) Per ciascuna componente del prezzo può essere applicata una percentuale di ribasso differente, tenendo conto della seguente attribuzione di punteggio:
a) canone complessivo annuale
Il coefficiente 15 sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto la percentuale più alta di ribasso. Alle altre Ditte si attribuirà il punteggio mediante la seguente formula:
X = Po * 15
Pb
dove:
- X = punteggio da attribuire alla Ditta concorrente
- Po = percentuale di ribasso offerta
- Pb = migliore (più alta) percentuale di ribasso offerta.
b) tariffa giornaliera
Il coefficiente 15 sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto la percentuale più alta di ribasso. Alle altre Ditte si attribuirà il punteggio mediante la seguente formula:
X = Po *15
Pb
dove:
- X = punteggio da attribuire alla Ditta concorrente
- Po = percentuale di ribasso offerta
- Pb = migliore (più alta) percentuale di ribasso offerta.
Applicato quanto espressamente descritto per l’offerta tecnica e per l’offerta economica nel presente articolo, il punteggio definitivo per la formulazione della graduatoria verrà quindi ottenuto, per ogni concorrente, sommando i punteggi rispettivamente ottenuti. La Commissione procede all’esame delle offerte tecniche in seduta riservata. Le valutazioni sono di esclusiva discrezionalità della Commissione. Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.
Ove vengano riscontrate difformità fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria prodotta, l’ente appaltante ha facoltà di provvedere alla revoca o all’annullamento dell’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la gara all’impresa che segue in graduatoria.
ART.10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PROGETTO TECNICO
Le modalità di presentazione della documentazione di gara, comprendente la documentazione amministrativa di ammissione e la documentazione di offerta tecnica ed economica, sono dettagliatamente riportate nel bando di gara e nel Disciplinare di gara ivi allegato.
Con particolare riferimento al progetto tecnico, si specifica che l’elaborato dovrà essere redatto in modo esaustivo ma al tempo stesso ragionevolmente sintetico.
ART.11 GARANZIA PROVVISORIA
Gli operatori che intendono partecipare alla gara devono presentare, a pena di esclusione, offerta corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto, di importo pari al 2% dell’importo totale della fornitura a base di gara, da prestare sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le previsioni di cui all’art.93 D.Lgs.50/16.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art.93, c.7 del D. Lgs.50/2016.
Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai fini del rilascio della garanzia si precisa l’esatta denominazione della Stazione appaltante: Unione delle Terre d’Argine.
ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi del D.Lgs.81/2008, per i servizi oggetto di affidamento, non sussiste interferenza tra il personale del committente e quello dell’aggiudicatario fatte salve alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti, né oneri della sicurezza connessi. Ne consegue l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art.13 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Impresa Aggiudicataria dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto medesimo.
In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione Contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest’ultima, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Ente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa.
ART. 15 - STIPULA DELLE CONVENZIONI
Per ogni utente inserito in comunità si regolarizzeranno i rapporti in essere attraverso la sottoscrizione di una Convenzione, secondo lo schema approvato dalla delibera Giunta UdTA n. 137 del 28/11/2018, allegato al presente Capitolato (Allegato 2)
ART. 16 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Come previsto dall’art. 106, c.1 lett. a) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2018), i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
In applicazione del dettato normativo sopra riportato ed in relazione alla particolare natura del servizio affidato, la durata del singolo inserimento potrà eccezionalmente essere superiore al termine massimo previsto di 30 gg, qualora ciò si rendesse necessario per la temporanea impossibilità di individuare tempestivamente una comunità di accoglienza per il successivo inserimento ordinario, fermo restando l’importo della tariffa giornaliera a cui è stato aggiudicato l’appalto.
ART. 17 - XXXXXX E LORO REVISIONE
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi, ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell’Ente dietro richiesta documentata dell’impresa aggiudicataria.
Potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell’offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell’offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell’incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti.
In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante comunicazione inoltrata a mezzo pec e produrrà effetto dal giorno dell’esecutività dell’atto formale dell’Amministrazione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Aggiudicatario dovrà emettere, in relazione ad ogni ospite e per i rispettivi giorni di accoglienza in emergenza, apposite fatture elettroniche mensili posticipate, in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.
Tali fatture dovranno essere corredate del relativo ordine di fornitura dei servizi di riferimento oltre ad indicare il CIG e l’impegno di spesa.
La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con l’Aggiudicatario.
L’Unione delle Terre d’Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.
Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA (ove dovuta) secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.
L’Unione Terre d’Argine si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; ci si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l’importo dai pagamenti. Il corrispettivo è soggetto ad aliquota iva in misura di legge (ove dovuta). In caso di accertata inadempienza contributiva dell’esecutore, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall’art.30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Art. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:
• si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
• si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente ed quo;
• è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.
ART. 20 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentito all’appaltatore concedere in qualsiasi modo, anche di fatto o parzialmente, in subappalto l’esecuzione del servizio se non previamente autorizzato alle condizioni e nei limiti di cui all’art.105 D. Lgs.50/2016. L’eventuale subappalto non può superare la quota definita nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Fatte salve le vicende soggettive dell’affidatario del contratto previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
L’impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni recate dall’art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza da parte dell’impresa degli obblighi di cui al presente articolo il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’aggiudicatario mediante raccomandata a.r. o PEC (posta certificata), nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara;
- cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti, previsti all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione;
- ogni altra grave inadempienza ai sensi dell’art.1453 del codice civile.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
L’impresa sarà tenuta nei confronti dell’Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:
a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall’impresa;
b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa del servizio;
c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
d) violazione degli orari concordati con l’Ente per l’effettuazione dei servizi;
e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio.
In tali casi l’impresa conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di affidare a terzi lo svolgimento del servizio/fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
ART. 22 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari dell’Unione, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi per tipologia indicativa ed esemplificativa:
1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo del canone annuo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza verrà applicata una penale di €. 1.500,00;
3. inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del canone annuo.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione.
Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Committenza.
Se l’Impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il contratto ed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione (fideiussione), senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016, sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le previsioni di cui all’art.103, comma 5 D.Lgs.50/16.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art.93, comma 7 del D. Lgs.50/2016.
Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART. 24 - RECESSO
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’Aggiudicatario. In tal caso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo le condizioni del Contratto.
L’Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese inerenti al contratto, oneri fiscali e tributari relativi alla stipulazione del contratto, nonché ogni altro onere connesso alla fornitura o comunque discendente dall’applicazione del contratto stesso, senza di diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Sulla base del D.lgs 50/2016 e dell’art. 133 del D.Lgs N. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. Xxxxxx Xxxxxxx - sede di Bologna.
Le controversie tra committente e aggiudicatario del servizio/fornitura, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Civile. Il foro competente è quello di Modena.
ART. 27 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto nella presente procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Funzionario Coordinatore dell’Area Minori e Famiglie del Settore Servizi Socio Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine.
ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY
Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all’indirizzo mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente
Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell’Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.
Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l’Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato alla Convenzione.