Contract
INFORMATIVA AL CLIENTE SUI CONTENUTI DELL’ACCORDO ABI- ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL
MUTUO (nell’ambito del più ampio programma di intervento a sostegno del mercato del credito retail denominato “PIANO FAMIGLIE”)
La Banca Sella S.p.A. aderisce all’Accordo ABI – Associazioni consumatori per la sospensione delle rate dei mutui con l’obiettivo di accrescere la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie al verificarsi di determinati eventi, ampliando la piattaforma base fissata dall’Accordo, con particolare riguardo alle finalità del mutuo, all’importo erogato, ai limiti di reddito e gli eventi necessari per presentare richiesta.
Le richieste di sospensione possono essere presentate dal 1°febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono INCLUSI i mutui:
a) anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca indipendentemente dalla finalità e dal bene concesso in garanzia;
b) a tasso fisso, variabile o misto;
c) a rata fissa e durata variabile;
d) a persone fisiche senza considerare alcun limite di reddito
e) di importo non superiore a 300.000 euro.
Sono ESCLUSI i mutui:
a) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda;
b) per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
c) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di fa scattare la sospensione dell’ammortamento ai sensi dell’Accordo;
d) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;
e) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
f) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che consentono di far scattare la sospensione purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
2. EVENTI CHE DETERMINATO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE
Gli eventi possono essere relativi ad almeno uno dei cointestatari, devono essersi verificati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ed essere relativi a:
▪ cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa
▪ cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 cpc (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuata e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa
▪ morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
▪ sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà.
La banca può accordare la sospensione in presenza di ulteriori eventi, che hanno comportato comprovate situazioni di temporanea difficoltà economica, in ogni caso connessi alla crisi finanziaria.
3. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
3.1 Modalità di sospensione
Il Cliente può richiedere la sospensione delle rate del mutuo per almeno 12 mesi e una sola volta, al verificarsi di uno o più eventi fra quelli descritti alla sezione “2. EVENTI CHE DETERMINANO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE”.
La modalità di sospensione è concordata tra la Banca e il Cliente in base alla informazioni fornite dallo stesso Cliente; è consentita alternativamente la sospensione della sola quota capitale della rata del mutuo oppure la sospensione dell’intera rata del mutuo.
In presenza di rate scadute e non pagate al momento della richiesta, la sospensione è retroattiva e opera a partire dalla prima di queste.
La sospensione deve essere resa operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del Cliente.
La Banca comunica, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda al Cliente, le motivazioni in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa per non sussistenza dei requisiti previsti.
3.2 Interessi da corrispondere nel periodo di sospensione
Nel periodo di sospensione maturano a favore della Banca gli interessi contrattuali pattuiti. In caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale della rata del mutuo:
• in assenza di rate scadute e non pagate: gli interessi saranno addebitati alle scadenze originarie previste nel contratto di mutuo.
• in presenza di rate scadute e non pagate: gli interessi saranno addebitati alle scadenze originarie previste dal contratto di mutuo, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione accordato in relazione alle rate scadute e non pagate saranno addebitati unitamente alla prima rata in scadenza durante il periodo di sospensione.
In caso di sospensione del pagamento dell’intera rata del mutuo gli interessi saranno addebitati con la stessa periodicità e le stesse scadenze delle rate di ammortamento a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento stesso per un numero di rate definito dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal Cliente (e comunque entro l’ultima rata del rimborso prevista dal piano di ammortamento).