Contract
LAVORO TEMPO DETERMINATO | |
Tipologia | Lavoro subordinato |
Caratteristiche | Il lavoro a tempo determinato si caratterizza per l’inserimento del termine finale di durata del rapporto di lavoro. |
Applicazione | In base al Dlgs 368/2001 il ricorso al contratto a termine può avvenire a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferite all’ordinaria attività del datore di lavoro (D.L. 112/2008). Con la nuova riforma (Legge 92/2012), in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 368/2001, non è richiesta l’indicazione della causale alla base dell’assunzione nel caso di primo rapporto a termine e prima missione nell’ambito di un contratto in somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi; in queste ipotesi non è possibile la proroga del contratto. Il contratto a tempo determinato può essere stipulato anche qualora l'assunzione a termine o la missione del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un particolare processo organizzativo determinato da specifiche ragioni. |
Durata | La durata complessiva dei contratti non può superare i 36 mesi; nel conteggio rientrano anche i periodi di lavoro svolti, in favore dello stesso datore, con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il D.L. 112/2008 ha previsto però che la contrattazione collettiva possa estendere il termine di durata. Il contratto a termine può prevedere: - la prosecuzione: il datore può concordare con il lavoratore la prosecuzione del contratto dopo la sua scadenza, per una durata massima di 30 o 50 giorni (a seconda se la durata del contratto iniziale e' inferiore o superiore ai sei mesi). - la proroga: Il contratto può essere prorogato per una sola volta se il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. In questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga non può essere superiore a tre anni. - la riassunzione: la nuova riforma ha aumentato l’intervallo minimo tra un contratto e l’altro per cui il datore può stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore se sono passati 60 o 90 giorni (a seconda |
se la durata del primo contratto e' inferiore o superiore ai 6 mesi). L’intervallo può essere ridotto a 20 o 30 giorni in caso di motivazioni organizzative previste dal contratto collettivo di riferimento. Nel caso in cui non vengano rispettati tali intervalli di tempo, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Alla scadenza del termine prefissato il rapporto si conclude senza necessità di preavviso. Il licenziamento può avvenire solo in presenza di una giusta causa. | |
Formalità contrattuali | Il datore deve specificare nel contratto scritto la data di scadenza e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne giustificano il ricorso. In mancanza di atto scritto, il termine non ha nessun valore ed il contratto si considera a tempo indeterminato. Il contratto deve essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione. |
Trattamento economico e normativo | Il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato, alle ferie, alla tredicesima, all’indennità di rapporto ecc. |
Note | E' vietato assumere lavoratori con contratto a termine: • per sostituire altri lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; • in unità produttive in cui vi siano stati, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni (a meno che non vi siano accordi sindacali che prevedano diversamente); • in unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro con il diritto di integrazione salariale nei confronti di lavoratori con le stesse mansioni; • nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. |
Normativa di riferimento | • Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 • Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 • Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 |
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Decreto ministeriale 31 marzo 2008 • Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 • Legge 6 agosto 2008, n. 133 • Circolare ministeriale 7 aprile 2003, n. 12 • Circolare ministeriale 1 agosto 2002, n. 42 • Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7 • Circolare ministeriale 2 maggio 2008, n. 13 • Legge n.92 del 28 giugno 2012 • Circolare n.18 del 18 luglio 2012 |