Condizioni generali della Banca WIR soc. cooperativa
Condizioni generali della Banca WIR soc. cooperativa
del 1° novembre 2020
Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR del 1° gennaio 2021
Regolamento della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR del 1° gennaio 2021
Indice
A. Condizioni introduttive 3
B. Condizioni usuali 4
C. Condizioni di partecipazione alla rete WIR 8
D. Condizioni per i servizi elettronici 11
E. Condizioni del WIRmarket 12
F. Condizioni per il traffico dei pagamenti 13
G. Condizioni per le carte 14
H. Condizioni per punti di vendita con carta WIR 15
I. Condizioni per il deposito 17
X. Xxxxxxxxxx per il commercio di parti ordinarie 19
K. Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR 20
L. Regolamento della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR 24
M. Disposizioni transitorie 27
Ingresso
1 Le presenti Condizioni generali della Banca WIR soc. cooperativa («di seguito CG») si compongono delle Condi- zioni introduttive (Sezione 1), delle Condizioni usuali (Sezione B) e delle Condizioni particolari per singoli servizi (Sezioni C - J). Le Condizioni generali disciplinano i rapporti tra il cliente e la Banca WIR soc. cooperativa (di se- guito «Banca»), fatta riserva di accordi specifici di tenore divergente.
2 È considerato cliente ogni persona che si avvale dei servizi della Banca in qualità di titolare di un conto o di un deposito, di procuratore o di utente.
3 Il regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR e della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR (Sezione K e L) si applica quando dette fondazioni concludono un rapporto previdenziale con il cliente.
A. Condizioni introduttive
A. 1. Segreto bancario e protezione dei dati
1 Con la sottoscrizione del contratto di base il cliente autorizza per principio il trattamento di informazioni sulla re- lazione tra cliente e Banca e i dati del cliente da parte della Banca, nonché la trasmissione di detti dati e informa- zioni a terzi in Svizzera e all'estero, segnatamente nei seguenti casi:
a. Accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito al cliente (registro d'esecuzione, banche dati fi- nanziarie e di solvibilità, ufficio controllo abitanti, ecc.).
b. Tutela degli interessi della Banca.
c. Pagamenti in valuta estera e pagamenti in Svizzera e all'estero.
d. Trattamento e trasmissione di dati per l'incremento del fatturato (WIR) e il marketing, in particolare alle società affiliate della Banca (ad es. IG Leasing AG) e partecipanti WIR.
e. Geolocalizzazione e interconnessione di dati con fonti accessibili alla Banca, al fine di facilitare e mi- gliorare i servizi bancari per il cliente.
f. Identificazione e legittimazione mediante dati biometrici.
2 Oltre agli scopi concordati con la Banca, senza il consenso della Banca i dati trasmessi a terzi non possono es- sere da essi utilizzati per scopi propri o per altri scopi.
3 Il cliente rinuncia completamente alla tutela del segreto bancario.
4 La Banca si impegna a prendere le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la protezione dei dati.
5 Per adempiere agli obblighi di informazione e di notifica legali o regolamentari, come anche per lo scambio di informazioni per questioni fiscali, i dati possono essere comunicati direttamente o indirettamente ad autorità in Svizzera e all'estero.
6 Il cliente è a conoscenza del fatto che i dati possono essere comunicati a Paesi con un livello di protezione dei dati anche inferiore rispetto a quello vigente in Svizzera.
A. 2. Comunicazione
È consentita la comunicazione tra Banca e cliente, tra Banca e procuratore oppure tra Banca e terzi autorizzati attraverso mezzi di comunicazione elettronici criptati e non criptati, quali e-Banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, social media, applicazioni per cellulari e altri strumenti basati su Internet, indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia luogo in Svizzera o all'estero oppure attraverso la Svizzera o l’estero. La Banca è autorizzata ad utilizzare qualsiasi canale di comunicazione sopra elencato che il cliente oppure il procura- tore hanno indicato alla Banca. Per quel che riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici e di altre piatta- forme, i messaggi della Banca al cliente si ritengono notificati dal momento in cui essi si trovano nella sfera di ac- cesso e di influenza del cliente.
A. 3. Onestà fiscale
Il cliente conferma di avere dichiarato e di dichiarare in futuro correttamente alle autorità (fiscali) competenti i va- lori patrimoniali e i redditi depositati presso la Banca. Il cliente dichiara inoltre di attenersi a tutte le norme (fiscali) e a tutti gli obblighi di notifica che lo riguardano relativi a patrimonio, reddito e singole transazioni vigenti in Sviz- zera e all'estero.
A. 4. Partecipazione alla rete WIR
1 Il cliente può chiedere alla Banca di partecipare alla rete WIR.
2 Il cliente si dichiara d'accordo con il fatto che la Banca pubblichi il rapporto tra Banca e cliente così come i rela- tivi dati. La pubblicazione, il trattamento e la trasmissione di dati riguarda in particolare il nome della società o del cliente, l'indirizzo, la solvibilità, il fabbisogno di fatturato (WIR) e la quota di accettazione WIR. Tutto ciò è neces- sario per la gestione della rete WIR. Il cliente è consapevole altresì della possibilità che i dati siano ulteriormente trattati, diffusi o comunicati da parte di terzi e che pertanto non sono sottoposti al controllo della Banca.
3 Nel caso in cui il cliente che partecipa alla rete WIR dovesse estinguere il conto WIR, il cliente può utilizzare un eventuale saldo residuo WIR a suo favore mediante prodotti e piattaforme messi a sua disposizione dalla Banca in misura limitata. Il conto WIR del cliente rimane disponibile fino alla liquidazione completa del saldo WIR residuo, tuttavia massimo fino a dieci anni dopo la dichiarazione di estinzione del conto da parte del cliente oppure della Banca. Se dovesse rimanere un saldo WIR residuo a favore della Banca a carico del cliente, l’importo corrispon- dente diventa esigibile tramite la Banca in CHF insieme agli interessi alla data dell'estinzione.
A. 5. Diritto applicabile e foro competente
Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell'adempimento, foro d'esecuzione per i clienti domiciliati all'estero, e foro competente – fatto salvo le disposizioni legali imperative – è Basilea. La Banca è libera di procedere nei confronti del cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
B. Condizioni usuali
B. 1. Obbligo di diligenza del cliente
Il cliente custodisce diligentemente la sua documentazione bancaria e i suoi strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali finalizzate a impedire l’utilizzo indebito da parte di terzi non autorizzati. Quando conferisce ordini esso si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il ri- schio di abusi e atti fraudolenti. Il cliente si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.
B. 2. Verifica della legittimazione
La Banca verifica la legittimazione del cliente o della persona che agisce a nome del cliente nel quadro della con- sueta prassi di settore e prende le misure adeguate volte a individuare e impedire abusi e atti fraudolenti. La Banca ne risponde nell’ambito dell’obbligo di diligenza consueto nella prassi di settore.
B. 3. Responsabilità
1 In caso di colpa lieve, la Banca non si assume di norma alcuna responsabilità.
2 Il cliente non può pretendere alcun risarcimento per i danni risultanti dalla mancata esecuzione o dal ri- fiuto di un ordine, dal blocco di una carta o di un mezzo di pagamento, in seguito alla mancata accetta- zione di un mezzo di pagamento o a disfunzioni tecniche o interruzioni di esercizio che impediscono la transazione.
3 In caso di responsabilità della Banca per l’imperfetta, tardiva o mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.
4 In caso di danno per il quale il cliente o la Banca non abbiano violato l’obbligo di diligenza, ne sarà responsabile
la parte alla cui sfera d'influenza è ascrivibile tale sinistro.
B. 4. Incapacità civile
Il cliente dovrà informare tempestivamente la Banca per iscritto qualora il suo rappresentante perdesse l’incapa- cità di agire. In caso contrario risponderà dei danni derivanti dalle azioni del suo rappresentante. Sono a carico del cliente i danni imputabili alla sua incapacità civile, a meno che la Banca non avesse dovuto riconosciuto tali carenze nel quadro del consueto obbligo di diligenza.
B. 5. Procure
1 Il regolamento delle procure comunicato dalla Banca è valido fino alla revoca scritta notificata alla Banca, a pre- scindere da iscrizioni mancanti o contrastanti in registri pubblici, segnatamente iscrizioni contrastanti esistenti o future nel registro di commercio, cancellazioni dal registro di commercio o pubblicazioni.
2 Il cliente ha in qualsiasi momento la facoltà di revocare una procura o di conferirne una nuova. Il procuratore ha il potere di conferire e revocare una procura unicamente se ne è stato autorizzato dal cliente.
3 Senza menzione specifica del diritto di firma collettiva, nei confronti della Banca si applica il diritto di firma indivi- duale del cliente e di tutti i procuratori del cliente. Le procure si applicano senza restrizioni, anche dopo il decesso e fino alla revoca esplicita notificata per iscritto alla Banca.
B. 6. Conto cointestato e deposito cointestato
1 Qualora un conto o un deposito fosse intestato a più clienti, ognuno dei clienti è di norma autorizzato a disporne e ha la facoltà di conferire e revocare individualmente una procura. La revoca di una procura è anche possibile da parte di uno dei clienti cointestatari che non l’ha conferita. In caso di decesso di uno dei clienti, il rapporto con- trattuale prosegue con il cliente o i clienti cointestatari superstiti, fermo restando che il diritto a disporre del saldo e dei titoli spetta esclusivamente al cliente o ai clienti superstiti. Le procure conferite rimangono valide indipen- dentemente dal partner contrattuale che le ha conferite. È fatto salvo il diritto d’informazione legale degli eredi del cliente defunto.
2 Ognuno dei clienti ha la facoltà di disporre dei conti e dei depositi cointestati (inclusi addebiti e prelievi) da solo e
indipendentemente dagli altri contitolari. L’adempimento degli obblighi della Banca nei confronti di uno dei clienti
la libera nei confronti di tutti gli altri clienti. Nel caso in cui più clienti abbiano aperto il conto o il deposito, essi as- sumono solidalmente diritti e obblighi nei confronti della Banca.
3 Nel caso di un deposito cointestato, tutte le entrate risultanti dai valori e oggetti ivi custoditi devono essere ac- creditate a un conto cointestato dei clienti aventi diritto al deposito. In assenza di un’istruzione divergente espli- cita del cliente, la Banca è autorizzata ad accreditare anche valori e importi a favore di uno dei clienti a un conto o deposito cointestato, senza bisogno d’informarne specificatamente i clienti.
4 Questi accordi riguardano esclusivamente i rapporti tra il cliente e la Banca, a prescindere dei rapporti giuridici tra i clienti, come segnatamente i diritti di proprietà o gli aventi diritto.
B. 7. Cambiamento dei dati del cliente, comunicazioni, assenza di contatto e notizie
1 Il cliente comunica immediatamente per iscritto alla Banca ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Banca: nome, indirizzo, domicilio, cittadinanza, numero di telefono, numero di cellulare, e-mail, nome di utente per media sociali, avente diritto economico e status fiscale. Le comunicazioni della Banca sono considerate validamente tra- smesse se inviate all’ultimo indirizzo comunicatele dal cliente.
2 Il cliente si impegna a permettere alla Banca la possibilità di contattarlo in qualsiasi momento. La Banca racco- manda pertanto al cliente di designare dei procuratori. Se il contatto dovesse interrompersi, la relazione d’affari sarà ritenuta senza contatto e la Banca cercherà di venire a conoscenza del nuovo indirizzo del cliente, con la usuale diligenza e un dispendio adeguato. In questo caso la Banca può anche incaricare terzi della ricerca dell’in- dirizzo. La ricerca di indirizzi come pure il trattamento particolare e il monitoraggio di valori patrimoniali in gia- cenza sono soggetti a spese e i costi saranno addebitati al cliente sotto forma di spese e diritti. Le relazioni d’af- fari senza notizie continuano a essere gestite dalla Banca. Quest’ultima si riserva tuttavia il diritto di estinguere tali relazioni con un saldo debitore.
B. 8. Custodia elettronica
La Banca è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.
B. 9. Esecuzione di ordini
1 In casi fondati, la Banca si riserva il diritto di non eseguire ordini.
2 Qualora il cliente dovesse conferire diversi ordini che superano interamente o parzialmente il suo avere disponi- bile o un credito a lui concesso, la Banca decide a sua discrezione, a prescindere dalla data o dal momento del ricevimento degli ordini, quali ordini eseguirà interamente o parzialmente oppure non eseguirà.
3 Se il cliente impartisce l’ordine dopo il termine di accettazione, di regola il pagamento viene eseguito il giorno lavorativo bancario o di negoziazione successivo.
B. 10. Reclami
1 I reclami del cliente inerenti all’esecuzione o mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immediatamente dopo il ricevi- mento della rispettiva comunicazione, al più tardi entro un mese. Trascorso inutilizzato detto termine gli estratti conto e di deposito, le conferme d’ordine e altre comunicazioni vengono considerati accettati.
2 Se il cliente non effettua per tempo il reclamo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere costretto ad assumersi il danno risultante.
B. 11. Contabilizzazioni errate o effettuate erroneamente
La Banca ha la facoltà di revocare contabilizzazioni errate o effettuate erroneamente (ad es. registrazioni o accre- diti errati, esecuzioni doppie). Il cliente prende atto che tali rettifiche vengono effettuate dalla Banca senza previa consultazione con il cliente.
B. 12. Giorno di valuta
Accrediti, addebiti e interessi avvengono con valuta del giorno civile nel quale la Banca può disporre o non più disporre del rispettivo importo.
B. 13. Diritto di pegno e di compensazione
1 I valori patrimoniali del cliente custoditi presso la Banca non possono essere costituiti in pegno o ceduti
a terzi senza l’autorizzazione della Banca.
2 La Banca vanta un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che custodisce per conto del cliente presso la sua sede o terzi così come vanta un diritto di compensazione su tutte le pretese, a prescindere dalla loro valuta. Ciò vale anche per crediti con garanzie speciali o non garantiti. La Banca è autorizzata, a sua discrezione, a procedere alla realizzazione dei pegni ricorrendo alla via esecutiva o alla libera vendita. All'atto del realizzo, la Banca è autorizzata a entrare in prima persona nel contratto.
B. 14. Diritti, tassi, spese
1 Per i servizi da lei erogati, la Banca ha la facoltà di riscuotere tassi e diritti. I diritti vengono percepiti in partico- lare per la gestione dei conti e dei depositi, l’utilizzo del WIRmarket, il traffico dei pagamenti, la conversione di valuta estera, i servizi elettronici, l’emissione e il blocco di carte, la custodia e la gestione dei valori di deposito, le operazioni di courtage, la sottoscrizione e il rimborso dei depositi a termine e dei conti a termine, le commissioni sui crediti, gli indennizzi per scadenza anticipata o solleciti.
2 Le spese sono esborsi della Banca derivanti dal suo rapporto con il cliente. Le spese sono segnatamente tasse e diritti per atti amministrativi (registri fondiari, autorità di perseguimento penale, autorità fiscali, servizi ammini- strativi, ecc.). Le spese vengono addebitate al cliente. Per l’addebito delle spese la Banca si riserva la facoltà di riscuotere dei diritti.
3 Diritti, tassi e spese sono percepiti in CHF e sono immediatamente esigibili (giorno di scadenza). Essi possono essere addebitati a un conto del cliente o fatturati separatamente. La Banca può addebitare diritti, tassi e spese in valuta estera al rispettivo conto in valuta estera.
4 I diritti e tassi applicabili ai diversi servizi erogati dalla Banca sono riportati sul suo sito web (xxx.xxx.xx) nel do- cumento «Tassi e condizioni» («tassi e condizioni») o in altra forma appropriata. I «Tassi e condizioni» sono parte integrante delle presenti CG.
5 La Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di adeguare diritti e tassi alle mutate condizioni del mercato o di modificarli in altro modo nonché di introdurre nuovi diritti e tassi per i servizi erogati. Le modifiche saranno co- municate al cliente sul sito web della Banca (xxx.xxx.xx) o in altra forma appropriata, fermo restando che la Banca ha la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.
6 La Banca ha la facoltà di addebitare al conto del cliente i tassi negativi o penali a lei stessa addebitati e
diritti sull’avere.
B. 15. Interessi debitori e di mora
Su tutti i crediti della Banca arrivati a scadenza, la Banca ha diritto a degli interessi debitori e di mora pari al 10% dei rispettivi crediti.
B. 16. Conti in valuta estera
Gli importi in valuta estera vengono accreditati o addebitati al cliente sul suo rispettivo conto in valuta estera. In assenza di un conto nella rispettiva valuta, l’accredito o l’addebito avviene su un conto in CHF. Per la conversione si applica il corso al momento del bonifico o addebito. Il cliente si assume, in misura proporzionale alla sua quota, tutte le conseguenze economiche e legali che interessano l’avere complessivo della Banca nel Paese della mo- neta o dell’investimento in seguito a provvedimenti delle rispettive autorità.
B. 17. Cambiali, assegni e altri titoli
La Banca ha la facoltà di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli già scontati o accreditati. Fino al pagamento del saldo debitore, essa conserva nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli i propri diritti cambiari, re- lativi all'assegno o ad altre pretese di pagamento per l'ammontare totale delle cambiali, degli assegni o degli altri titoli, compresi i crediti accessori.
B. 18. Versamento in contanti, disponibilità degli averi e sorpassi di conto
1 Il cliente non ha diritto al versamento in contanti dei suoi averi – indipendentemente dalla valuta – da parte della Banca.
2 La Banca può subordinare la disponibilità degli averi all’osservanza di un termine di disdetta. In caso di prelievo anticipato di averi, la Banca può detrarre una percentuale da lei stabilita dall’avere complessivo del cliente (inden- nizzo per scadenza anticipata).
3 Il cliente non ha diritto a sorpassi di conto.
B. 19. Comunicazione
1 Il cliente prende atto del fatto che nel quadro dell’utilizzo di piattaforme e supporti elettronici non è ga- rantita la confidenzialità dei dati trasmessi (p. es. dati personali del cliente o dati che riguardano il rapporto del cliente con la Banca).
2 Il cliente si dichiara d’accordo che, per motivi di qualità e di archiviazione di prove, la Banca possa regi- strare colloqui telefonici e i dati trasmessi attraverso i supporti elettronici.
B. 20. Depositi a termine e conti a termine
L’apertura di un deposito o di un conto a termine avviene alla data stabilita dal cliente. Tra la data di ricevimento dell’ordine presso la Banca (data di stipulazione) e la data di valuta desiderata sul deposito e conto a termine (ini- zio della remunerazione) devono trascorrere almeno due giorni lavorativi bancari. Qualora la data non sia indicata o non possa essere rispettata, l’ordine viene eseguito di norma entro due giorni lavorativi bancari dalla data del suo ricevimento. Il tasso d’interesse viene fissato alla data di stipulazione del deposito o conto a termine. Per mo- tivi tecnici è possibile aprire un conto provvisorio sul quale saranno contabilizzati accrediti e addebiti nonché po- tranno essere accreditati e addebitati tassi e diritti.
B. 21. Conto di risparmio deposito cauzionale
1 L’importo che il locatario versa o deve versare serve a garanzia (art. 257e Codice delle obbligazioni) di tutti i di- ritti del locatore derivanti dal rapporto di locazione con il locatario. Il locatario può disporre liberamente dei pro- venti da interessi. La Banca stabilisce il termine di disdetta nel documento «Tassi e condizioni».
2 La Banca può consegnare tale garanzia al locatario solo se il locatario e il locatore acconsentono espressamente alla consegna, oppure se esiste, in relazione al rapporto di locazione, una sentenza o un surrogato di sentenza di un Tribunale o di un'autorità di conciliazione passati in giudicato o un'ingiunzione di pagamento passata in giudi- cato. Se il locatore non ha fatto giuridicamente valere, entro un anno dal termine del rapporto di locazione, alcun diritto nei confronti del locatario, quest'ultimo può esigere dalla Banca la restituzione della garanzia. Il locatario deve comprovare alla Banca il momento in cui ha avuto fine la locazione. l locatore deve comunicare e compro- vare alla Banca entro un anno dal termine del rapporto di locazione l'esercizio legale dei suoi diritti.
3 Nel caso in cui vi siano più locatari per lo stesso oggetto in locazione, ognuno di loro ha il diritto di disporre degli interessi e di rivendicare la garanzia. Consegnando gli interessi e/o la garanzia ad uno dei vari locatari nel senso summenzionato, la Banca è legittimamente liberata da qualsiasi ulteriore pretesa di consegna nei confronti di tutti gli altri locatari. Lo stesso dicasi se la Banca consegna la garanzia al locatore in base all'autorizzazione di uno solo dei vari locatari o in presenza di una sentenza, un surrogato di sentenza o un'ingiunzione di pagamento pas- sati in giudicato che è in relazione con almeno uno dei locatari. In caso di più locatori, la succitata disposizione si applica per analogia.
B. 22. Esternalizzazione di settori operativi e servizi
Nel rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza, la Banca può delegare a terzi in tutto o in parte determinate mansioni, segnatamente traffico dei pagamenti, operazioni su titoli e altri strumenti finanziari nonché loro custo- dia, compliance, IT e invio di stampati. Il cliente si dichiara d’accordo che la Banca, nel quadro dell’esternalizza- zione di settori operativi e servizi, trasferisca a terzi i dati personali del cliente e dati che riguardano il rapporto tra cliente e Banca.
B. 23. Sabati e giorni festivi
Nell’ambito delle operazioni con la Banca i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi riconosciuti dallo Stato. Quando la data di un bonifico o di un addebito cade di sabato o un giorno festivo, la Banca ha il diritto di eseguire il bonifico o l’addebito il giorno lavorativo bancario precedente o successivo.
B. 24. Modifica delle Condizioni
La Banca può modificare le Condizioni usuali e tutte le altre condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente sul sito web della Banca (xxx.xxx.xx) o in altra forma appropriata e sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
B. 25. Lingua
1 Le CG, «Tassi e condizioni», moduli, schede, condizioni, regolamenti («documenti») sono di regola pubbli- cati in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
2 Nei documenti la forma maschile comprende anche quella femminile e il singolare comprende anche il plurale.
B. 26. Nullità parziale
L’invalidità, l’illegalità o la mancata attuabilità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali o di altre
condizioni della Banca non compromette la validità delle altre condizioni.
B. 27. Disdetta delle relazioni d’affari o di singoli servizi
1 Il cliente e la Banca possono disdire in qualsiasi momento e senza un termine di disdetta le relazioni d'affari in essere o singoli servizi, in particolare annullare crediti accordati o conferiti. Eventuali crediti diventano esigibili im- mediatamente in CHF (data di scadenza). Sono fatti salvi accordi di diverso tenore (in particolare scadenze conve- nute per crediti o per depositi e conti a termine).
2 In caso di revoca delle relazioni d’affari o di singoli servizi, il cliente è tenuto a restituire tempestivamente alla Banca tutti i mezzi di pagamento inutilizzati e le carte bancarie nonché tutti i dispositivi tecnici messi a disposi- zione.
3 I diritti relativi a periodi di prestazione già iniziati al momento della disdetta di un servizio non sono rimborsati e
sono esigibili per l’intero periodo di prestazione iniziato.
B. 28. Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (SAI)
La Banca è un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi delle disposizioni della Legge fede- rale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Il SAI vincola gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione a identificare i conti oggetto di segnalazione e a notificare gli stessi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). È considerato come conto oggetto di comunicazione soltanto un conto il cui titolare o le cui persone che esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Per “persone oggetto di comunicazione” si intendono le persone fisiche o le entità giuridiche con residenza fiscale negli Stati con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI (stati partner). Se un conto di una persona fisica o di un’entità giuridica diversa da un istituto finanziario è detenuto a titolo fiduciario a beneficio di una persona terza, tale soggetto o il rispettivo avente diritto economico è considerato come titolare del conto ai sensi SAI. Per i conti di entità giuridi- che, l’obbligo di identificazione e di notifica include in determinate circostanze anche le persone che esercitano il controllo. Nella fattispecie, lo scambio avviene annualmente tramite l‘AFC e unicamente con Stati partner. La lista di tali Stati partner può essere consultata su internet (xxx.xxx.xxxxx.xx o xxx.xxx.xxxxx.xx). Le informazioni soggette all’obbligo di comunicazione contengono il nome della Banca, dati personali e indicazioni sul conto og- getto di comunicazione. I dati personali comprendono nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice d’identifi- cazione fiscale e data di nascita del titolare del conto o dell’avente diritto economico, oppure della persona che esercita il controllo. Sono inoltre comunicati il numero di conto, il reddito complessivo lordo da dividendi, interessi e altri proventi, il ricavo complessivo lordo derivante dalla vendita o dal riacquisto di valori patrimoniali e il saldo o il valore complessivo del conto alla fine dell’anno civile in questione. Di principio le informazioni trasmesse pos- sono essere rese accessibili soltanto alle autorità fiscali dello Stato partner di residenza della persona oggetto di comunicazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali. Nei confronti della Banca lei può avanzare una pretesa ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (u. a. Auskunft und Berichtigung).
Nella fattispecie, il cliente può richiedere maggiori indicazioni su quali informazioni rilevate a suo carico sono state comunicate all’AFC. Nei confronti dell’AFC, il cliente può soltanto far valere il suo diritto all’informazione ed esi- xxxx la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Qualora la trasmissione dei dati comporti per lei svantaggi non sostenibili dovuti all’assenza di garanzie dello stato di diritto, vengono concessi a suo favore i diritti secondo l’articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa. Qualora il cliente non sia il titolare del conto ai sensi del SAI oppure un’entità giuridica a cui sono estesi gli obblighi di identificazione e di notifica nei confronti di una o più persone che esercitano il controllo, il cliente deve informare le rispettive persone.
C. Condizioni di partecipazione alla rete WIR
C. 1. Servizio
La Banca organizza per i propri clienti la cosiddetta «rete WIR» mirante fondamentalmente alla promozione e al sostegno degli interessi delle piccole e medie aziende. Nell’ambito di questo sistema, i partecipanti alla rete WIR (di seguito «partecipante WIR») possono pagare merci e servizi utilizzando un mezzo di pagamento senza contanti appositamente creato e messo a disposizione dalla Banca, il cosiddetto franco WIR (di seguito «WIR», «CHW»), laddove compito della Banca è provvedere all'addebito e all'accredito degli averi in WIR (di seguito «avere WIR») sui relativi conti dei partecipanti WIR secondo le istruzioni da essi impartite di seguito («sistema WIR»). Il parteci- pante WIR può utilizzare il suo avere WIR esclusivamente per il bonifico degli importi parziali desiderati su conti di
compensazione di altri partecipanti WIR. La Banca mette a disposizione dei partecipanti WIR il mezzo di paga- mento WIR. Il WIR non è considerato una valuta estera.
C. 2. Conto WIR
1 La Banca gestisce per ogni partecipante WIR un conto in CHW (di seguito «conto WIR») e un conto in CHF. Sul conto WIR vengono contabilizzate le entrate e uscite in WIR del partecipante WIR. La Banca non remunera gli averi WIR.
2 Se un sorpasso di conto in WIR non viene pagato entro il termine fissato dalla Banca, il partecipante WIR
deve alla Banca, entro suddetto termine, l’intero saldo in CHF (giorno di scadenza).
3 Il partecipante WIR non ha diritto al pagamento di WIR in CHF o in altra valuta da parte della Banca.
C. 3. Principi della rete WIR
I partecipanti WIR si impegnano a rispettare i seguenti principi:
a. Principio dell’accettazione di WIR
I partecipanti WIR accettano dagli altri partecipanti WIR i WIR a titolo di pagamento parziale o intero di merci e servizi in un limite predefinito (quota di accettazione WIR generalmente accettata) oppure possono conve- nire liberamente la quota di WIR che accettano nell’ambito di una transazione («quota di accettazione WIR Flex»).
b. Principio della parità di trattamento
I partecipanti WIR mettono a disposizione di tutti gli altri partecipanti WIR la stessa offerta di merci e servizi destinata a tutti gli altri partner commerciali che non pagano in WIR.
c. Principio della parità di prezzo
I partecipanti WIR offrono a tutti gli altri partecipanti WIR – a prescindere dalla ripartizione dell’importo pa- gato in WIR o CHF – le stesse condizioni e gli stessi prezzi e accordano in particolare gli stessi sconti e ri- bassi applicati ai partner commerciali che non pagano in WIR.
C. 4. Quota di accettazione WIR
Un partecipante WIR può dichiarare alla Banca di accettare i WIR a titolo di pagamento secondo una quota di ac- cettazione da esso stabilita («quota di accettazione WIR generalmente accettata»). In questo caso, per tutta la sua offerta di merci e servizi il partecipante WIR si impegna ad accettare WIR dagli altri partecipanti WIR, a titolo di pagamento, almeno fino a concorrenza di tale quota. La Banca pubblica la quota di accettazione WIR general- mente accettata.
In questo caso, la quota WIR non può superare 5000 CHW per transazione. Questo limite massimo vale indipen- dentemente dalla quota di accettazione WIR e dall’importo complessivo della transazione. I partecipanti WIR pos- sono tuttavia convenire individualmente una quota WIR superiore a 5000 CHW.
C. 5. Partner prodotti WIR
La Banca può concludere accordi con singoli partner su prodotti WIR. L’offerta è aperta a tutti o a determinati partecipanti WIR e deve essere particolarmente vantaggiosa e nell’interesse di tutto il sistema WIR. I partner ac- cettano WIR esclusivamente per l’offerta convenuta con la Banca e non per tutta la loro gamma di merci e servizi.
C. 6. Cooperazioni
Con il consenso della Banca, i partecipanti WIR possono concludere accordi sull’impiego di averi WIR.
C. 7. Contributo alla rete, spese e tassi
1 Il destinatario del pagamento versa un contributo alla rete per la contabilizzazione dei pagamenti WIR. Il contributo alla rete si calcola in percentuale dell’importo pagato in WIR ed è esigibile immediatamente in CHF (giorno di scadenza).
2 Le spese e i tassi relativi al conto WIR sono esigibili immediatamente in CHF (giorno di scadenza). Nel caso di chiusura e successiva riapertura di un conto WIR da parte del cliente o della Banca, la Banca ha la facoltà di fat- turare le spese di gestione e amministrazione del conto WIR in vigore anche per il periodo compreso fra la dichia- razione di revoca e la riattivazione.
C. 8. Pagamento a un non partecipante WIR
1 Nel caso di un pagamento (parziale) in WIR (e CHF) a un destinatario sprovvisto di conto WIR, il destinatario del pagamento deve aprire un conto WIR (e in CHF) entro un termine stabilito dalla Banca in modo da poter disporre dell’avere in WIR (e in CHF).
2 Qualora il destinatario del pagamento non dovesse aprire il conto entro il termine prescritto, il pagamento in que-
stione diventa caduco e l’importo riservato viene di nuovo messo a disposizione di chi ha effettuato il pagamento
– a decorrenza di un eventuale termine supplementare deciso dalla Banca. Tutte le conseguenze risultanti dall’im- perfetto o mancato adempimento del contratto o da altre violazioni dello stesso da parte dell’emittente o del de- stinatario del pagamento (come p. es. mora del debitore per chi effettua il pagamento o mora del creditore per il destinatario del pagamento) riguardano solo il rapporto giuridico tra emittente e destinatario del pagamento. In nessun caso alla Banca incombono degli obblighi di informazione o di indennizzo nei confronti dell’emittente o del destinatario del pagamento.
C. 9. Scadenza e sollecito
Salvo accordi di diverso tenore tra i partecipanti WIR, si applica quanto segue:
a. I crediti in WIR tra i partecipanti WIR devono essere compensati in WIR entro 30 giorni dalla fatturazione.
b. Se il pagamento in WIR non viene effettuato entro il termine previsto, il partecipante WIR che ha emesso la fattura deve concedere al partner contrattuale per iscritto una proroga di 7 giorni per il pagamento del debito in WIR. Se il pagamento in WIR non viene effettuato entro 7 giorni dal ricevimento del sollecito, il credito in WIR diventa esigibile interamente in CHF (cambio 1:1 tra CHW e CHF). La Banca consiglia di inviare il solle- cito per iscritto con accertamento del recapito ed eventualmente di avviare una procedura di esecuzione per l’importo dovuto al più presto 5 giorni dalla decorrenza del termine di 7 giorni dal ricevimento del sollecito.
C. 10. Violazione delle regole WIR
1 Non sono ammesse violazioni delle regole WIR.
2 I partecipanti WIR violano le regole WIR quando, in modo diretto o indiretto:
a. Contravvengono al principio dell’accettazione di WIR, della parità di trattamento o della parità di prezzo.
b. Acquistano od offrono WIR in cambio di CHF o altra valuta.
c. Effettuano, emettono o ricevono pagamenti in WIR o mezzi di pagamento WIR senza che alla base di tale prestazione vi sia un rapporto di scambio contrattuale diretto di merci o servizi.
d. Forniscono, effettuano o offrono contro pagamento in WIR merci o servizi a persone, senza che il pagamento WIR provenga da queste persone.
e. Cedono o accettano la cessione di WIR senza il consenso della Banca.
f. Prendono o concedono un prestito in WIR senza il consenso della Banca.
g. Costituiscono in pegno o accettano in pegno WIR senza il consenso della Banca.
h. Emettono o accettano mezzi di pagamento WIR senza iscrizione del nome del destinatario.
i. Fungono da prestanome nei confronti della Banca per mettere a disposizione di terzi il conto WIR o mezzi di pagamento WIR.
j. Non iscrivono nella contabilità o nella dichiarazione delle imposte il CHW in un rapporto di 1:1 con il CHF.
3 Anche il tentativo di compiere una delle suddette azioni è considerato una violazione delle regole WIR.
In deroga alla lettera b, l’acquisto di WIR in aste o mediante trattativa libera nell’ambito di procedimenti di esecu-
xxxxx forzata non rappresenta una violazione delle regole WIR.
C. 11. Provvedimenti contro le violazioni delle regole WIR
1 A scopo di controllo la Banca ha la facoltà di:
a. Acquistare o far acquistare da terzi dei WIR, fermo restando che le registrazioni contabili possono es- sere immediatamente annullate.
b. Esigere dai partecipanti WIR indicazioni sugli affari relativi ai pagamenti WIR e di richiedere i re- lativi giustificativi e prove. Se il partecipante WIR rifiuta di cooperare, i pagamenti sono considerati violazione delle regole WIR. Durante la fase di accertamento la Banca ha il diritto di bloccare il conto WIR interessato.
2 La Banca ha la facoltà di rifiutare gli ordini di contabilizzazione di WIR che potrebbero essere oggetto di una vio- lazione delle regole WIR e di revocare immediatamente e senza ulteriore avviso le contabilizzazioni già avvenute nonché annullare il WIR negoziato.
3 La Banca ha la facoltà di escludere con effetto immediato dalla rete WIR il partecipante WIR che viola le regole WIR e/o esigere il pagamento di una pena convenzionale:
a. L'esclusione determina l'estinzione di tutti i conti WIR del partecipante in questione. Il parteci- pante non vanta nei confronti della Banca nessun diritto di versamento o contabilizzazione del saldo residuo WIR né di altro risarcimento. Un eventuale saldo debitore WIR a carico del parteci- pante WIR deve essere immediatamente rimborsato alla Banca in CHF (giorno di scadenza). La Banca ha la facoltà di pubblicare l’esclusione di partecipanti WIR.
b. La pena convenzionale ammonta al 10 percento dell'importo WIR in questione, al minimo co- munque CHF 5000.00. La pena convenzionale è esigibile immediatamente in CHF (giorno di scadenza)
e può essere addebitata al conto del partecipante WIR. Il pagamento della pena convenzionale non libera il partecipante WIR dai suoi obblighi contrattuali.
4 In caso di esclusione dalla rete WIR, i partecipanti WIR che sono anche soci cooperatori della Banca, perdono con effetto immediato anche i loro diritti statutari (ma non quelli patrimoniali) nei confronti della Banca.
5 La Banca si riserva il diritto di prendere provvedimenti meno severi.
C. 12. Estinzione del conto WIR
1 Il partecipante WIR o la Banca possono in qualsiasi momento dichiarare l’estinzione del conto WIR. Il fallimento,
la successione e il decesso sono considerati dichiarazione di estinzione.
2 In caso di saldo positivo in WIR a favore del cliente, la Banca gli invia ogni anno a fini fiscali una conferma del saldo finale in WIR. L’utilizzo del saldo residuo WIR e la conferma ai fini fiscali non sono considerati una riapertura del conto WIR o una ripresa del rapporto tra cliente e Banca né un’interruzione del periodo di 10 anni entro il quale deve essere utilizzato il saldo residuo WIR.
D. Condizioni per i servizi elettronici
D. 1. Servizi
1 La Banca offre al suo cliente una gamma di piattaforme e servizi elettronici («servizi elettronici»), come p. es. l’e- banking o il WIRmarket.
2 Il cliente non ha diritto all’attivazione, utilizzo o disponibilità dei servizi elettronici.
3 La Banca ha la facoltà di modificare, limitare o cessare in qualsiasi momento e senza motivazione o ulteriore av- viso singoli servizi o tutti i servizi offerti.
4 I dati trasmessi nell’ambito del servizio elettronico non rappresentano offerte vincolanti, a meno che non siano
espressamente contrassegnati come tali.
5 Il cliente utilizza i servizi elettronici esclusivamente dalla Svizzera.
D. 2. Legittimazione, addebiti e rischi
1 Chiunque effettui la legittimazione mediante l’immissione dei dati di accesso (come p. es. numero di contratto, password, codice di sicurezza, dati biometrici, ecc.) viene riconosciuto dalla Banca quale persona avente diritto all’uso del rispettivo servizio elettronico; ciò vale anche se tale persona non è il cliente. La Banca ha il diritto di concedere a tale persona l’accesso a tutte le possibilità d’impiego del rispettivo servizio elettronico. La Banca ha in particolare il diritto di addebitare tutte le transazioni effettuate in tal modo al conto e al deposito del cliente. Il cliente si assume pertanto fondamentalmente il rischio di un utilizzo indebito dei dati di accesso.
2 La Banca si riserva il diritto di rifiutare in qualsiasi momento e senza motivazione o ulteriore avviso l’accesso al
rispettivo servizio elettronico e di pretendere che il cliente utilizzi altre forme di legittimazione.
D. 3. Obblighi di diligenza
Il cliente che utilizza i servizi elettronici osserva in particolare i seguenti obblighi di diligenza:
x. Xxxxxxxx e segretezza dei dati di accesso: Tutti i dati di accesso devono essere custoditi con particolare cura e protetti contro l’utilizzo indebito da parte di terzi. La password non deve essere annotata né archiviata o memorizzata su nessun supporto.
b. Modifica dei dati di accesso: Il cliente deve modificare a intervalli regolari i dati di accesso. La password scelta dal cliente non deve essere una combinazione di facile deduzione (quali p. es. i numeri di telefono, i dati anagrafici, le targhe automobilistiche).
c. Notifica in caso di smarrimento o sospetto di uso indebito: In caso di smarrimento dei dati di accesso, di conoscenza da parte di terzi non autorizzati dei dati di accesso o in caso di sospetto di uso indebito del ser- vizio elettronico, il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca e a modificare i dati di accesso.
d. Obbligo di controllo e notifica delle inesattezze: Il cliente è tenuto a controllare al ricevimento gli estratti conto e a comunicare immediatamente alla Banca eventuali inesattezze, in particolare gli addebiti prove- nienti dall’uso indebito dei servizi elettronici, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto.
e. «Phishing»: I messaggi nei quali il cliente viene invitato a fornire o modificare i propri dati di accesso non provengono mai dalla Banca. Il cliente non segue tali istruzioni né link e non risponde a detti messaggi.
f. Misure di sicurezza tecnica: Il cliente è tenuto ad adottare sufficienti misure di sicurezza tecnica, come p. es. l’utilizzo di software sicuri, affidabili e attuali nonché protezioni da programmi dannosi, come software antivirus o firewall.
g. Notifica alla polizia: In caso di azioni illecite il cliente deve sporgerne denuncia alla polizia e deve collabo- rare in buona fede alla delucidazione di un eventuale danno o alla riduzione dello stesso.
D. 4. Responsabilità della Banca
1 La Banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e completezza dei dati da essa trasmessi nell'ambito del servizio elettronico; nella fattispecie sono ritenuti non vincolanti i dati relativi a conti e depositi (saldi, estratti, transazioni ecc.).
2 La Banca declina ogni responsabilità per la sicurezza o affidabilità del software da essa consigliato, fornito od
offerto nell’ambito dei servizi elettronici.
D. 5. Modifica e aggiornamento del software
La Banca ha il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento il software da lei fornita. Il cliente è tenuto a
installare tempestivamente l’aggiornamento fornitogli dalla Banca.
D. 6. Blocco
La Banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento l'accesso del cliente al servizio elettronico senza addurre ragioni e senza preavviso. Prima dell’attivazione del blocco, la Banca ha la facoltà di addebitare al rispettivo conto eventuali contabilizzazioni in sospeso entro i termini consueti per il settore.
E. Condizioni del WIRmarket
E. 1. Servizi
1 La Banca offre ai propri clienti e ad altri utenti il servizio elettronico di mercato online «WIRmarket», mediante il quale i clienti possono comunicare insieme e fra di loro nonché proporre, acquistare e vendere merci e servizi.
2 Il servizio della Banca si limita a mettere a disposizione detto mercato e alla pubblicazione di pubblicità e inser- zioni. I rapporti giuridici tra acquirente e venditore di un prodotto o di un servizio sono di responsabilità degli stessi. La Banca non si presenta – a meno che non lo indichi espressamente – come fornitrice, venditrice o acqui- rente di un qualsiasi prodotto proposto sulla piattaforma o di un qualsiasi servizio proposto sulla piattaforma né come intermediaria, incaricata o altrimenti rappresentante diretta o indiretta del venditore o dell’acquirente né può essere ritenuta responsabile di un qualsiasi ritardo, dell’imperfetto o mancato adempimento del contratto o di al- tre violazioni dello stesso da parte dell’acquirente o del venditore.
3 Il cliente non ha diritto all’utilizzo o alla disponibilità del WIRmarket.
4 La Banca ha la facoltà di riservare l’utilizzo di funzioni specifiche o di tutte le funzioni della piattaforma di mer-
cato ai partecipanti WIR o di limitarlo a determinati gruppi di utenti.
5 La Banca si riserva il diritto di modificare o limitare in qualsiasi momento e senza motivazione o ulteriore avviso funzioni specifiche o tutte le funzioni del mercato o di non offrire più funzioni specifiche o tutte le funzioni del mer- cato.
6 In caso di reclamo da parte di utenti della piattaforma per azioni da parte del cliente di carattere immorale, con- trarie al contratto, illecite e/o rilevanti sotto il profilo penale, la Banca può bloccare senza indugio l’accesso del cliente alla piattaforma. In tali casi la Banca si riserva il diritto di sporgere denuncia presso le autorità competenti.
E. 2. Pubblicità e inserzioni
1 La pubblicità e le inserzioni dal contenuto immorale, contrario al contratto, illecito e/o rilevante sotto il profilo pe- nale non sono ammesse.
2 La responsabilità per il contenuto delle inserzioni spetta esclusivamente al cliente, unico soggetto a dover ri- spondere di eventuali pretese di terzi.
3 La Banca si riserva il diritto di rifiutare o annullare in qualsiasi momento senza motivazione o ulteriore avviso la pubblicazione di pubblicità e inserzioni. Il rifiuto o la rimozione di pubblicità o inserzioni non conferisce al cliente il diritto a pretese nei confronti della Banca.
4 Le inserzioni possono riguardare sia merci o servizi specifici sia quantitativi indeterminati di merci o servizi.
5 La Banca è autorizzata, ma non tenuta a verificare la legalità o l’ammissibilità del contenuto e delle immagini pre-
senti nelle inserzioni pubblicate sulla sua piattaforma.
6 Dopo la pubblicazione, il cliente non ha più diritto a modificare una pubblicità o inserzione. In caso di annulla- mento della pubblicità o inserzione da parte del cliente, il cliente non ha diritto al rimborso di eventuali spese.
7 La pubblicazione deve soddisfare i requisiti e i modelli di formato stabiliti dalla Banca.
E. 3. Obblighi di diligenza del cliente
Il cliente è tenuto a fornire indicazioni veritiere e a rispettare le pertinenti disposizioni legali, direttive e regole di comportamento del settore e, nella misura consentita dalla legge, esonera la Banca, i suoi organi e il suo
personale ausiliario da qualsiasi pretesa di terzi. In caso di citazione in giudizio della Banca, il cliente è tenuto a prendere parte al processo dopo la chiamata in causa. Il cliente ha in ogni caso l'obbligo di assumersi tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziarie correlate a pretese di terzi.
E. 4. Responsabilità della Banca
La responsabilità della Banca si limita ai danni risultanti da azioni intenzionali o da negligenza grave da parte della Banca. La Banca declina qualsiasi responsabilità per danni indiretti o successivi. La Banca declina altresì ogni responsabilità per azioni immorali, contrarie al contratto, illecite o rilevanti sotto il profilo penale messe in atto da utenti della piattaforma.
E. 5. Condizioni contrattuali per gli utenti
Il cliente prende atto che in caso di acquisto di merci e servizi attraverso il WIRmarket deve eventualmente accet- tare le Condizioni generali del venditore per concludere il contratto di compravendita. Tali Condizioni generali non sono identiche alle Condizioni generali della Banca e la Banca non può influenzarne il contenuto.
E. 6. Diritti
Tutti i diritti relativi a programmi, prestazioni, procedure, design, software, tecnologie, marchi, ditte, invenzioni e a tutti i materiali correlati in qualsivoglia modo alla piattaforma della Banca appartengono alla Banca.
F. Condizioni per il traffico dei pagamenti
F. 1. Servizi
1 La Banca mette a disposizione del cliente mezzi di pagamento fisici, elettronici e di altra natura.
2 Il cliente non ha diritto all’offerta, utilizzo e disponibilità di determinati mezzi di pagamento. La Banca è autoriz- zata in qualsiasi momento a modificare o limitare l’entità o la disponibilità di determinati mezzi di pagamento o a non metterli più a disposizione.
F. 2. Ordini di pagamento
1 La Banca stabilisce le valute accettate per gli ordini di pagamento.
2 Per l’esecuzione di un ordine di pagamento, il mezzo di pagamento deve essere completo, preciso e non con- traddittorio. La Banca è autorizzata, ma non tenuta e eseguire pagamenti anche se i dati sono errati o mancanti, laddove questi possano essere corretti o completati senza indugio dalla Banca.
3 Se i requisiti sono soddisfatti, la Banca esegue l’ordine di pagamento nel giorno indicato nel mezzo di paga- mento. In mancanza di una data di esecuzione, la Banca ha la facoltà di eseguire il pagamento alla prossima data possibile e ad addebitarlo al conto del cliente.
4 Se dopo l’addebito del conto il bonifico viene rifiutato da una parte terza coinvolta nel pagamento (p. es. ufficio di compensazione, l’istituto finanziario del beneficiario del pagamento), la Banca è autorizzata a ripetere l’esecu- zione senza consultare il cliente.
F. 3. Pagamenti in entrata
I pagamenti in entrata che presentano un numero di conto mancante o sbagliato o il cui accredito non è possibile per altri motivi (p. es. regolamenti sul traffico dei pagamenti, disposizioni legali o regolamentari, disposizioni delle autorità, relazioni estinte), vengono respinti e girati all’istituto bancario che ha impartito l’ordine. La Banca può decidere a sua discrezione di accreditare il pagamento a un altro conto del cliente, se ciò è nell’interesse del cliente. In tutti i casi di rifiuto la Banca ha la facoltà di comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione il mo- tivo del mancato accredito.
F. 4. Rinuncia al confronto dei dati
1 Il cliente, in qualità di beneficiario, è d’accordo che l’accredito dell’importo del bonifico avvenga unicamente in base al numero di conto indicato, senza che venga svolto un confronto con il nome e l’indirizzo del destinatario. La Banca si riserva il diritto di procedere a sua discrezione a tale confronto e di rifiutare l’ordine di pagamento se rileva delle discordanze.
2 La Banca può decidere a sua discrezione, prima di decidere il rifiuto, di richiedere presso l’istituto finanziario del
committente delle istruzioni di pagamento corrette o complementari in vista di un possibile accredito.
3 Il cliente, in qualità di committente, è d’accordo che l’accredito da parte dell’istituto finanziario del beneficiario avvenga unicamente in base al numero di conto indicato, senza che venga svolto un confronto con il nome e l’in- dirizzo del destinatario. Anche l’istituto finanziario del beneficiario può riservarsi il diritto di procedere a sua
discrezione a tale confronto e di rifiutare l’ordine di pagamento se rileva delle discordanze. In caso di un paga- mento sbagliato sul numero di conto indicato nell’ordine impartito dal cliente, spetterà al cliente esigerne il rim- borso dal destinatario.
G. Condizioni per le carte
G. 1. Servizio
1 La Banca può fornire al cliente, su richiesta, una carta di pagamento (di seguito «carta»). Il cliente non ha diritto alla disponibilità della carta.
2 In funzione del tipo di carta, la carta può essere utilizzata per il pagamento di merci e servizi nonché per il pre- lievo di contanti in Svizzera e all’estero. La Banca ha la facoltà in qualsiasi momento e senza motivazione o ulte- riore avviso di modificare o limitare le possibilità di impiego della carta o di non offrire più determinati tipi di carta.
G. 2. Conto
La carta si riferisce a un conto del cliente presso la Banca. Se il cliente è un partecipante WIR, la carta può riferirsi anche a un conto WIR del cliente. I conteggi in valuta estera vengono convertiti nella valuta del rispettivo conto.
La carta può essere utilizzata solo se sul rispettivo conto vi è la necessaria copertura.
G. 3. Carta e titolare della carta
La carta è e rimane di proprietà della Banca. Essa è intestata al cliente o a un suo procuratore (di seguito «titolare della carta»). Il cliente e il titolare della carta possono essere identici. Il titolare della carta è tenuto a rinviare imme- diatamente la carta alla Banca se questa glielo richiede.
G. 4. Legittimazione, addebito e assunzione del rischio
La Banca considera legittimata a compiere un pagamento con una carta ogni persona che s'identifica inserendo la rispettiva carta e il relativo mezzo di legittimazione (p. es. codice PIN o firma di una ricevuta di transazione) in un apposito lettore o che avvicina la carta a un lettore che consente il pagamento senza contatto; ciò vale anche qualora la persona che s'identifica non è l'effettivo titolare della carta. La Banca è autorizzata ad addebitare al conto del cliente l’importo delle transazioni così effettuate e registrate elettronicamente. Per principio spetta quindi al titolare assumersi i rischi di eventuali utilizzi illeciti della carta. Il titolare della carta si dichiara d’accordo che in caso di utilizzo della carta possa essere richiesta la presentazione di un documento personale ai fini dell’identificazione.
G. 5. Diritto di addebito della Banca
1 La Banca ha il diritto di addebitare sul rispettivo conto del cliente tutti gli importi risultanti dall’impiego della carta. Il diritto di addebito della Banca rimane valido in modo illimitato anche in caso di contenziosi tra il titolare della carta e terzi.
2 In alcune situazioni di impiego della carta, il pagamento può essere eseguito nonostante un’insufficiente coper- tura del conto. Gli impegni così assunti sono esigibili con l’impiego della carta in CHF (giorno di scadenza). Il cliente e il titolare della carta rispondono in modo solidale.
G. 6. Limite d’uso
La Banca ha la facoltà di fissare un limite d’uso per singola carta emessa o singolo conto.
G. 7. Ricevuta di transazione
In caso di prelievo di contanti presso un distributore automatico e di pagamento di merci o servizi, il titolare della carta riceve di regola su richiesta una ricevuta di transazione. La Banca non invia avvisi di addebito separati.
G. 8. Obblighi di diligenza
Quando utilizza la carta, il titolare della carta deve ottemperare in particolare ai seguenti obblighi di diligenza:
a. Custodia: La carta WIR e il codice PIN devono essere custoditi con cura e separatamente.
b. Firma: Il titolare della carta deve apporre sulla carta, subito dopo averla ricevuta, la sua firma nell’apposito
campo.
c. Segretezza del codice PIN: Il codice PIN deve essere tenuto segreto. In particolare il codice PIN non deve essere né annotato sulla carta o altrove in qualsivoglia forma nello stesso luogo in cui si conserva la carta. Il codice PIN deve essere immesso nei lettori di carte al riparo dagli sguardi indiscreti.
d. Modifica del codice PIN: Il titolare della carta deve modificare il codice PIN subito dopo aver ricevuto la carta e in seguito a intervalli regolari. Il codice PIN scelto dal titolare della carta non deve essere una combi- nazione di facile deduzione (quali p. es. i numeri di telefono, i dati anagrafici, le targhe automobilistiche).
e. Trasferimento della carta a terzi non autorizzati: Il titolare della carta non deve dare la sua carta a terzi non autorizzati.
f. Notifica in caso di smarrimento o sospetto di uso illecito: Se il titolare della carta ha smarrito la carta o il codice PIN, ha dimenticato la carta in un terminale o se sospetta un uso illecito, è tenuto ad avvisare imme- diatamente la Banca.
g. Pagamento senza contatto (contactless): Il titolare della carta tiene la carta lontano dai lettori per il paga- mento senza contatto se non vuole utilizzarla per il pagamento senza contatto che non richiede l’immissione del codice PIN.
h. Obbligo di controllo e notifica delle inesattezze: Il titolare della carta è tenuto a controllare al ricevimento gli estratti conto e a comunicare immediatamente alla Banca eventuali inesattezze, in particolare gli addebiti provenienti dall’uso indebito dei servizi elettronici, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto.
i. Notifica alla polizia in caso di danno: In caso di azioni illecite il titolare della carta deve sporgerne denuncia alla polizia e deve collaborare in buona fede alla delucidazione di un eventuale danno o alla riduzione dello stesso.
G. 9. Copertura dei danni in caso di non colpevolezza
Il danno deve essere immediatamente notificato alla Banca non appena viene riscontrato, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto sul quale è riportata la contabilizzazione considerata irregolare. A condi- zione che il cliente abbia rispettato tutti i punti delle presenti e delle altre condizioni della Banca e che non gli si possa imputare alcuna colpa, la Banca si fa carico, dopo detrazione di una franchigia del 10 per cento (massimo però 300 CHF per carta ed evento), dei danni derivanti al cliente dall’uso illecito della carta da parte di terzi che hanno utilizzato la carta per il prelievo di contanti o il pagamento. Ivi inclusi sono anche i danni derivanti da falsifi- cazione o contraffazione della carta. Non sono da considerarsi «terzi» il cliente e i suoi procuratori, il suo coniuge e le persone che vivono insieme a loro. L’importo di responsabilità della Banca è limitato al rispettivo limite d’uso fissato. La Banca non rimborsa i danni che sono coperti da un’assicurazione, né i danni conseguenti di qualsiasi natura essi siano. Con il ricevimento dell’indennizzo il cliente cede alla Banca qualsiasi pretesa legata al danno.
G. 10. Durata di validità e rinnovo della carta
La carta è valida fino alla fine del mese e anno stampati sulla medesima. In caso di svolgimento ordinario degli affari e in assenza di un’esplicita rinuncia, la carta viene sostituita automaticamente con una nuova carta prima della scadenza del termine riportato sulla carta stessa.
G. 11. Blocco
La Banca ha la facoltà di bloccare la carta in qualsiasi momento e senza ulteriore avviso al cliente o al titolare della carta. La Banca blocca la carta quando il cliente o il titolare della carta lo richiede espressamente, quando notifica lo smarrimento della carta o del codice PIN o in caso di disdetta. La Banca è autorizzata ad addebitare sul rispettivo conto tutti gli importi riconducibili all’uso della carta anteriore all’attivazione del blocco nei termini con- sueti per il settore.
G. 12. Disdetta
1 La disdetta è possibile in qualsiasi momento. La revoca di una procura è equivalente alla disdetta.
2 Anche in caso di disdetta, la Banca rimane autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi riconducibili a un
utilizzo della carta anteriore all’effettiva restituzione della carta.
H. Condizioni per punti di vendita con carta WIR
H. 1. Servizio
La Banca offre al cliente la possibilità di accettare pagamenti con carta nei punti di vendita che accettano la carta WIR (di seguito «punto di vendita»).
H. 2. Infrastruttura
1 Il punto di vendita dispone di uno o più terminali di pagamento (di seguito «infrastruttura») in grado di elaborare le carte emesse dalla Banca (di seguito «carte»). L’infrastruttura può comprendere terminali di tipo hardware e/o software e altre tecnologie utilizzate per l'accettazione delle carte.
2 La responsabilità e i costi per l’acquisto, l’installazione, la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura nonché i
provvedimenti tecnici di sicurezza contro gli usi impropri dell’infrastruttura sono a carico del punto di vendita. Lo
stesso dicasi per gli adeguamenti dell'infrastruttura ad opera della Banca. Il trasferimento di dati al sistema utiliz-
zato dalla Banca tramite l’infrastruttura avviene a rischio del punto di vendita.
H. 3. Impiego della carta
1 Il punto di vendita non impone un importo minimo o massimo per l’utilizzo della carta WIR.
2 Il punto di vendita si assicura che le carte vengano sempre utilizzate esclusivamente per il pagamento di merci e servizi in WIR, CHF o in una combinazione di CHW/CHF. La Banca può autorizzare altre valute.
3 Le obiezioni, i reclami e le contestazioni tra il punto di vendita e il titolare della carta devono essere regolati diret- tamente dagli stessi.
H. 4. Verifica della carta da parte del punto di vendita
1 Con l’approvazione del contratto, il punto di vendita si impegna ad accettare come mezzo di pagamento tutte le carte emesse dalla Banca e a verificare l’ammissibilità della carta riguardo alla sua data di validità (non deve supe- rare il mese/anno di scadenza), alla firma (le carte dotate di apposito campo per la firma devono essere firmate) e a danneggiamenti (le carte non devono essere alterate, né visibilmente difettose o palesemente falsificate).
2 Il titolare della carta non è autorizzato a utilizzare una carta scaduta, bloccata o alterata/falsificata ed è persegui- bile penalmente in caso di inottemperanza. Il punto di vendita è tenuto a ritirare dette carte e a rispedirle alla Banca.
3 In caso di dubbio, è necessario verificare l’identità del titolare della carta mediante un documento d’identità uffi-
ciale.
H. 5. Esecuzione
1 Il titolare della carta deve effettuare il processo di pagamento nel lettore e, se necessario, immettere il PIN, per- sonalmente senza che il personale del punto di vendita o terzi possano prenderne visione.
2 Se l’autorizzazione di pagamento non avviene mediante immissione del PIN, il titolare della carta deve tassativa- mente firmare la ricevuta di transazione. Il personale del punto di vendita deve raffrontare la firma sulla carta con quella apposta sulla ricevuta di transazione.
3 Il punto di vendita conserva in un luogo sicuro tutti i documenti originali delle transazioni per almeno 6 mesi dalla data della transazione. Se il titolare della carta contesta un conteggio o la correttezza, i giustificativi dovranno es- sere inviati su richiesta alla Banca. La violazione dell’obbligo di conservazione da parte del punto di vendita ha come conseguenza il riaddebito degli accrediti già effettuati per un importo pari a quello dei giustificativi non con- servati.
H. 6. Assistenza
1 La Banca supporta il sistema sotto un profilo tecnico, organizzativo e amministrativo. Ha il diritto di sospendere il funzionamento del sistema a propria discrezione, quando ciò le appare assolutamente indispensabile come ad es. per modifiche e integrazioni del sistema, guasti, pericolo di uso improprio. Eventuali adeguamenti dell’infra- struttura che si rendano conseguentemente necessari devono essere effettuati dal punto di vendita a proprie spese seguendo le istruzioni della Banca. L’arresto del sistema per ragioni puramente tecniche viene eseguito, nei limiti del possibile, al di fuori dei consueti orari di apertura degli esercizi commerciali.
2 Il punto di vendita non ha diritto alla disponibilità del sistema e al suo utilizzo ineccepibile.
H. 7. Rifiuto di accredito e autorizzazione al riaddebito
1 Il punto di vendita è tenuto ad adottare provvedimenti appropriati e ragionevoli per evitare che la Banca debba provvedere a un riaddebito. Al punto di vendita non spetta alcun diritto di accredito per gli affari che ha concluso disattendendo le CG o qualsivoglia altra disposizione. In particolare non sussiste alcun diritto di accredito quando si trascura di controllare la firma o quando i pagamenti sono stati effettuati con carte scadute o non valide.
2 Al punto di vendita non spetta inoltre alcun diritto di accredito quando il titolare della carta contesta la transa- zione e la presenza della carta presso il punto di vendita al momento della transazione non può essere dimostrata. La presenza della carta non è dimostrata quando il punto di vendita non esegue la lettura dei dati della carta con il chip EMV o la banda magnetica, ma li inserisce manualmente tramite la tastiera del terminale.
3 Se il punto di vendita non ha alcun diritto all’accredito, la Banca è autorizzata a negargli il pagamento oppure ad addebitargli gli importi già accreditatigli (importi in WIR, CHF o misti WIR/CHF) o ancora a compensarli o a richie- derne in qualsiasi momento la restituzione.
4 Se il titolare della carta contesta la correttezza di un conteggio, come p. es. la contabilizzazione in CHF al posto
di CHW, l’autorizzazione di xxxxxx e correzione deve essere inviata per iscritto dal punto di vendita alla Banca.
5 La Banca è autorizzata ad addebitare al punto di vendita le spese in cui è incorsa in queste circostanze (p. es. spese di correzione e di riaddebito) oppure a compensarle o a esigerne il pagamento.
6 Se la Banca esegue un riaddebito, il punto di vendita dovrà far valere il proprio credito direttamente nei confronti del titolare della carta.
I. Condizioni per il deposito
I. 1. Servizio
La Banca mette a disposizione dei propri clienti un deposito. Nel deposito la Banca custodisce o fa custodire su ordine del cliente presso la sua sede o presso terzi i valori e gli oggetti del cliente, come titoli, titoli contabili o parti ordinarie della Banca (di seguito «valori in deposito»). La Banca ha il diritto di limitare l’ambito dei valori assunti in deposito.
I. 2. Presa in consegna di valori in deposito
1 La Banca assume esclusivamente in un deposito aperto titoli e diritti su titoli di credito, la cui cartolarizzazione sia stata posticipata o annullata, a scopo di custodia, contabilizzazione e gestione, nonché investimenti sui mer- cati monetari e dei capitali, non incorporati in titoli, a scopo di contabilizzazione e gestione, e documenti probatori a scopo di custodia.
2 La Banca può in qualsiasi momento rifiutare di assumere valori in deposito o esigerne il ritiro senza motivazione o ulteriore avviso.
I. 3. Forma di custodia
1 Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a custodire i valori in deposito centralmente e secondo catego- rie nel proprio deposito collettivo o a farli custodire in depositi collettivi. Sono fatti salvi i valori in deposito che per la loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente.
2 La Banca è autorizzata a far custodire, singolarmente o in depositi collettivi, i valori in deposito presso una cen- trale di deposito collettivo terza di sua scelta in Svizzera o all’estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del titolare del deposito. Se il deposito collettivo si trova in Svizzera, al titolare del deposito spetta un diritto di com- proprietà sulla consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori da lui depositati. Se il cliente prescrive alla Banca una centrale di deposito terza, che però non gli viene raccomandata dalla Banca stessa, quest’ultima non si assume alcuna responsabilità per l'operato di tale centrale di deposito.
3 Di norma, i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all’estero vengono depositati ed even-
tualmente trasferiti nei rispettivi paesi per conto e a rischio del titolare del deposito.
4 I valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. I valori in deposito oggetto di sor- teggio saranno distribuiti tra i titolari dei depositi per mezzo di un secondo sorteggio. Il metodo utilizzato al ri- guardo garantisce a tutti i titolari dei depositi la possibilità di essere presi in considerazione in modo equivalente al primo sorteggio.
5 I valori custoditi all’estero sottostanno alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Qualora la Banca avesse difficoltà o fosse impossibilitata a restituire i valori in deposito custoditi all’estero o a trasferire il ricavo della ven- dita a causa della legislazione estera o di interventi da parte delle autorità, essa è solo tenuta a procurare al cliente, presso una banca corrispondente di sua scelta, un diritto percentuale alla restituzione a condizione che un tale diritto sussista e sia trasferibile.
I. 4. Intestazione dei valori in deposito
1 I valori nominativi in deposito possono essere iscritti a nome del cliente in presenza della relativa autorizzazione. La Banca può però fare intestare tali valori in deposito a proprio nome o a nome di terzi, tuttavia sempre per conto e a rischio del cliente.
2 La Banca è espressamene autorizzata, ma non tenuta, a effettuare per conto del cliente tutte le procedure di iscrizione, inclusa l’emissione di procure di trasferimento. Il cliente accetta che la sua identità sia resa nota all’emittente e/o a depositari terzi. Se l’intestazione a nome del cliente non è abituale o non è possibile, la Banca può far intestare i valori in deposito a nome di un ente di custodia (nominee) o a nome proprio, ma per conto e a rischio del cliente.
I. 5. Annullamento di certificati
La Banca è autorizzata ad annullare i certificati consegnati e a sostituirli con diritti su titoli di credito, purché ciò sia conforme alla legge applicabile.
I. 6. Stampa differita dei titoli, titoli contabili
Per i valori in deposito, la cui cartolarizzazione in un certificato sia stata o possa essere posticipata, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a far convertire i titoli esistenti in diritti su titoli di credito non cartolarizzati,
richiedere l’annullamento al momento della consegna del rispettivo certificato nel deposito, effettuare le opera- zioni amministrative usuali durante la custodia per conto del cliente e impartire all’emittente le istruzioni necessa- rie oppure richiedere le informazioni necessarie e richiedere in qualsiasi momento la stampa e la consegna dei titoli da parte dell’emittente o della rispettiva centrale di custodia, se ne ha diritto.
I. 7. Consegna e disposizione di valori in deposito
1 Nel rispetto dei termini di disdetta, delle disposizioni legali, degli statuti degli emittenti nonché dei diritti di pe- gno, ritenzione o di altri diritti di ritenzione della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna o la messa a disposizione dei valori in deposito. In tal caso vanno osservati i tempi e i termini di consegna speci- fici del Paese. Il trasporto nonché l’invio dei valori in deposito avvengono per conto e a rischio del cliente. In caso di mancanza di istruzioni specifiche da parte del cliente, l’assicurazione e la dichiarazione di valore vengono effet- tuate dalla Banca a propria discrezione.
2 La Banca ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il ritiro dei valori in deposito.
3 La consegna fisica è possibile esclusivamente se prevista dall’emittente. In caso di consegna da un deposito
collettivo non vi è diritto a determinati numeri, tagli, anni, ecc.
I. 8. Accrediti e addebiti
Gli accrediti e addebiti vengono effettuati su un conto del cliente.
I. 9. Estratto di deposito
Eventuali valutazioni nell’estratto di deposito si basano sulle usuali fonti di informazione del settore e vanno intese come valori di riferimento non vincolanti per la Banca.
I. 10. Retrocessioni
Il cliente prende atto e accetta che la Banca può percepire e incassare per proprio conto retrocessioni, bonifici, commissioni, rimborsi, sconti o altre prestazioni da parte di offerenti terzi. Se la Banca riceve tali bonifici che, ai sensi dell’art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra norma legi- slativa, dovrebbe cedere al cliente, quest’ultimo si dichiara disposto a rinunciarvi. Su richiesta la Banca fornisce al titolare del deposito informazioni dettagliate su tali bonifici. Qualora in riferimento alle presta- zioni citate dovessero sussistere conflitti d’interesse, la Banca garantisce la tutela degli interessi del tito- lare del deposito.
I. 11. Amministrazione
1 Senza particolari istruzioni da parte del cliente, la Banca effettua - in base alle fonti di informazione usuali e di- sponibili nel settore, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità - le operazioni amministrative usuali come in- cassare gli interessi, i dividendi, i capitali e altre distribuzioni in scadenza, sorvegliare i sorteggi, le disdette, i diritti di sottoscrizione, l’ammortamento di valori in deposito, ecc., ritirare nuovi fogli cedole e cambiare certificati prov- visori con titoli definitivi e pagare l’importo rimanente di titoli o diritti su titoli di credito non interamente liberati, sempre che alla loro emissione il momento del pagamento fosse già stato stabilito.
2 La Banca procede ad altre operazioni amministrative, come l’esecuzione di conversioni, l’esercizio, l’acquisto e la vendita di diritti di sottoscrizione, l’esercizio di diritti di conversione e di opzione, l’accettazione o il rifiuto di of- ferte pubbliche di acquisto ecc., solo su tempestiva istruzione del cliente.
3 Se le istruzioni del cliente non pervengono tempestivamente alla Banca, essa è autorizzata, ma non obbligata, ad agire a propria discrezione.
4 Per le azioni nominative senza cedole, le operazioni amministrative sono eseguite solo se l’indirizzo di recapito
per dividendi e diritti di opzione è quello della Banca.
5 La Banca non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, prodotti ipotecari nonché valori
in deposito trattati prevalentemente all’estero che vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera.
6 Fino a quando l’amministrazione avviene attraverso la Banca, questa è autorizzata, ma non tenuta, a fornire a emittenti e centrali di deposito terze le necessarie istruzioni per l’amministrazione dei valori in deposito e a richie- dere le necessarie informazioni.
7 Per tutte le operazioni amministrative la Banca si basa sulle fonti di informazioni usuali nel settore, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità.
8 In occasione delle assemblee generali, in caso di procedimenti giudiziari, d’insolvenza e procedimenti simili, compete al cliente far valere i propri diritti e procurarsi le informazioni necessarie.
I. 12. Obblighi di notifica e di trasparenza
Il cliente è responsabile dell’adempimento di eventuali obblighi di notifica e trasparenza nei confronti di società, borse, autorità o terzi. La Banca non è tenuta a fare presente al cliente i suoi doveri di notifica o trasparenza. Dan- done comunicazione al cliente, la Banca ha la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all’esecuzione di operazioni amministrative su valori in deposito che comportino per la Banca degli obblighi di notifica o divulgazione.
I. 13. Procura di trasferimento
Qualora il cliente alieni parti ordinarie della Banca, questi conferisce alla Banca la procura di cederle a suo nome all’acquirente o alla centrale che detiene il deposito di quest’ultimo. La procura non si estingue in caso di decesso o perdita della capacità di agire del cliente. Essa può essere revocata con efficacia giuridica solo mediante comu- nicazione alla Banca dietro contemporanea presentazione di eventuali certificati di parti ordinarie.
X. Xxxxxxxxxx per il commercio di parti ordinarie
J. 1. Aspetti generali
Le presenti condizioni disciplinano il commercio di quote sociali della Banca (di seguito «parti ordinarie»). Salvo disposizioni derogatorie, trovano applicazione gli statuti della Banca.
J. 2. Principi
1 La Banca organizza ed esegue un commercio interno di parti ordinarie le quali non rappresentano la condizione preliminare ai diritti societari in conformità con gli statuti della Banca e che quindi comportano solo diritti patrimo- niali e non societari nei confronti della stessa. Questo commercio si svolge in conformità con le prescrizioni della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari; in questo contesto la Banca svolge una pura attività di mediazione. Con la vendita o l’acquisto di parti ordinarie, la Banca non riveste mai il ruolo di creditrice del cre- dito in esse contenuto.
2 Le parti ordinarie della Banca, ovvero i relativi diritti patrimoniali, possono essere acquistate da persone fisiche o giuridiche. Se l’acquisto ha luogo al di fuori del luogo di negoziazione definito nel presente documento, il trasferi- mento nel registro elettronico della Banca può essere richiesto soltanto per iscritto da parte del venditore delle parti ordinarie; la Banca è inoltre autorizzata a richiedere la prova di una convenzione di cessione scritta tra le parti.
3 Con il semplice acquisto di parti ordinarie liberamente negoziabili, l’acquirente diventa socio cooperatore della Banca soltanto se adempie alle ulteriori condizioni statutarie di accettazione. L’acquirente acquisisce tuttavia di- ritti patrimoniali nei confronti della Banca (dividendi, quota di liquidazione).
J. 3. Organizzazione
1 Il commercio interno ha luogo esclusivamente presso la sede principale della Banca.
2 Le negoziazioni hanno luogo il pomeriggio del 1° e del 3° venerdì di ogni mese. Se si tratta di un giorno festivo,
le negoziazioni sono anticipate al pomeriggio dell’ultimo giorno lavorativo intero antecedente il giorno festivo.
3 In presenza di situazioni di natura eccezionale, la Banca ha la facoltà di interrompere l’attività di negoziazione per il giorno corrente o per più giorni. In tal caso il cliente non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della Banca.
4 La negoziazione di parti ordinarie presso la Banca avviene secondo il principio della «best execution», ovvero gli ordini di acquisto sono classificati ed eseguiti nell’ottica di corsi al ribasso, quelli di vendita nell’ottica di corsi al rialzo. Per ogni giorno di negoziazione risulta un corso unitario delle parti ordinarie valido per tutte le transazioni eseguite lo stesso giorno.
5 La sorveglianza sull’attività di negoziazione compete all’organo di revisione previsto dalla legge e al servizio di revisione interno della Banca.
6 Se l’ordine per la vendita di parti ordinarie può essere eseguito, il conferimento scritto è in ogni caso inteso
come cessione dei diritti patrimoniali al rispettivo acquirente.
7 La Banca può rifiutare ordini di acquisto o subordinare l’esecuzione degli stessi al pagamento anticipato dell’in- tero prezzo d’acquisto previsto nonché di ulteriori diritti e spese.
8 Ogni cessione di parti ordinarie o dei relativi diritti patrimoniali avviene a condizione che l’acquirente si attenga pienamente al suo obbligo di pagamento. Se la banca esegue il trasferimento di una parte ordinaria senza che venga richiesto un pagamento anticipato e se successivamente tale pagamento non viene effettuato, la transa- zione richiesta viene revocata immediatamente senza previo consenso esplicito delle parti coinvolte.
J. 4. Esecuzione
1 Le parti ordinarie sono negoziate pronto cassa esclusivamente a fasce di corso pubblicate dalla Banca in modo idoneo; le parti ordinarie sono pronte per la consegna ed esigibili il secondo giorno lavorativo bancario (giorno di valuta) dopo la conclusione della transazione.
2 Gli ordini di vendita possono essere impartiti con l’annotazione «al meglio» o con un limite di corso; gli ordini di acquisto devono sempre essere conferiti con un limite di corso, in caso contrario non vengono considerati come eseguiti.
3 Gli ordini possono essere impartiti con «valido borsa» per il giorno di negoziazione successivo o con una sca- denza non superiore alla fine del sesto mese dopo la ricezione.
4 Su riserva di altre disposizioni, l’ultimo conteggio di una transazione commerciale rappresenta un attestato di proprietà relativo alle parti ordinarie acquistate. La Banca ha la facoltà di rivendere le parti ordinarie che non sono state pagate per tempo; l’acquirente in mora deve assumersi interamente la differenza tra il corso addebitatogli e quello eventualmente più basso dovuto alla successiva rivendita da parte della Banca nonché tutti gli interessi, le commissioni e altre spese.
5 Di regola i dividendi vengono pagati al detentore di parti ordinarie tre giorni lavorativi (giorno di pagamento) dopo
la data dell’assemblea generale (giorno di riferimento).
6 Le negoziazioni sono sospese nel periodo che va dal giorno di riferimento dopo l’assemblea generale fino a
quello del pagamento nonché tra il 23 dicembre e il 3 gennaio.
7 Le persone che desiderano entrare a far parte della Banca in qualità di membro della cooperativa ai sensi degli statuti possono ritirare le parti ordinarie necessarie, tra le altre cose, direttamente presso la Banca. Il prezzo corri- sponde al corso dell’ultimo giorno di negoziazione precedente la ricezione da parte della Banca dell’ordine di ac- quisto delle parti ordinarie obbligatorie. Quest’ultime devono essere tenute in deposito presso la Banca.
J. 5. Cessione, trasferimento e custodia
1 Dato che le parti ordinarie non vengono emesse dalla Banca né sotto forma di certificato di adesione né come quota di partecipazione e dato che le parti ordinarie liberamente negoziabili concedono all’acquirente unicamente diritti patrimoniali, per il trasferimento è necessaria la rinuncia (cessione) a questi diritti. L’ordine di vendita di parti ordinarie (liberamente negoziabili o parti ordinarie obbligatorie) implica pertanto anche la cessione all’acquirente dei diritti derivanti dalle parti ordinarie.
2 Le parti ordinarie non sono consegnate fisicamente al cliente, bensì custodite dalla Banca nel cosiddetto depo- sito aperto, circostanza di cui il cliente prende atto e cui acconsente.
J. 6. Ripartizione dell’utile e diritti di sottoscrizione
1 Ai sensi degli statuti della Banca, l’assemblea generale decide in merito alla ripartizione di un eventuale utile netto. Una distribuzione dell’utile annuo così deliberata viene attribuita ai titolari di parti ordinarie riportati nel regi- stro elettronico in funzione del numero di parti ordinarie in loro possesso. Determinante per il diritto è il possesso delle parti il giorno prima della distribuzione dei dividendi da parte della Banca.
2 In caso di aumento di capitale, a ogni titolare di parti ordinarie spettano diritti di sottoscrizione in rapporto al nu- mero di parti ordinarie in suo possesso. La rispettiva chiave di ripartizione viene stabilita dalla Banca. Sono fatte salve decisioni contrarie dell’assemblea generale.
K. Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR
Il presente regolamento è stampato in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio riguardo al contenuto fa stato il testo della versione tedesca rispetto alle altre versioni.
K. 1. Scopo
1 Lo scopo della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR («Fondazione») è di attuare la previdenza vinco- lata per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a favore delle persone affiliate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità («LFLP») e dell’ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità («OLP») sull’intero territorio svizzero.
2 Il presente regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.
K. 2. Tenuta del conto e del deposito
1 La Fondazione riceve prestazioni di libero passaggio da casse pensioni e altri istituti di libero passaggio. L'inte- statario della previdenza ha una pretesa previdenziale nei confronti della Fondazione. L’intestatario della previ- denza non ha alcuna pretesa diretta nei confronti della Banca WIR soc. cooperativa («Banca WIR»).
2 Le prestazioni di libero passaggio sono versate su una soluzione di risparmio («conto») ai sensi della LFLP op- pure, su istruzioni dell’intestatario della previdenza, investite sotto forma di risparmio vincolato a investimenti («ri- sparmio in titoli»). Il conto e il risparmio in titoli possono essere combinati. I contributi, gli interessi del conto e i titoli del risparmio in titoli costituiscono, dedotte eventuali tasse, l’avere di previdenza.
3 L’avere di previdenza è tenuto in modo da essere attribuibile ai singoli intestatari della previdenza. La Fonda- zione ha il diritto di affidare la tenuta del conto e del deposito alla Banca WIR o a un’altra banca svizzera. Gli inve- stimenti possono essere tenuti in conti o depositi collettivi presso la Banca WIR o un’altra banca svizzera. La Fon- dazione può limitare il numero di conti o depositi tenuti per i singoli intestatari della previdenza.
4 Salvo il capoverso 1 precedente, l'intestatario della previdenza non può versare altri contributi. È fatto salvo il rimborso di un prelievo anticipato a scopo di promozione della proprietà abitativa e il riacquisto in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.
5 Gli interessi versati dalla Fondazione si orientano alle condizioni di mercato consuete per i conti di libero passag- gio. La Fondazione ha il diritto di adeguare i tassi d’interesse alla situazione di mercato in qualsiasi momento. Il tasso d’interesse e il metodo di calcolo degli interessi sono pubblicati sul sito Internet della Banca WIR o comuni- cati agli intestatari della previdenza in altra forma idonea.
6 Per il risparmio in titoli sono messi a disposizione dell’intestatario della previdenza piani d’investimento. La Fon- dazione investe l’avere di previdenza su mandato e a rischio dell’intestatario della previdenza conformemente al piano d’investimento scelto. Per l’acquisto e la vendita di titoli, la Fondazione fissa un giorno di negoziazione ordi- nario al mese. I titoli possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni positive o negative dei corsi. Il rischio di per- dite sui corsi è a carico dell’intestatario della previdenza. La Fondazione ha il diritto di alienare in qualsiasi mo- mento, per motivi materiali (in particolare in caso di rischio di superamento delle direttive d’investimento legali), singoli o tutti i titoli e di versare il capitale liberatosi su un conto o di scambiare i titoli nell’ambito del piano d’inve- stimento scelto.
7 L’intestatario della previdenza ha l’obbligo di fornire immediatamente alla Fondazione le dichiarazioni, i docu- menti e i mezzi probatori necessari per poter trasferire l’avere di previdenza esigibile su un conto non vincolato. L’intestatario della previdenza non ha diritto al versamento di interessi su questo capitale.
8 L’intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa di risarcimento dei danni risultanti dalla mancata esecu- zione o dal rifiuto di un ordine (trasferimento, prelievo, transazione su titoli ecc.) o da guasti tecnici e interruzioni dell’esercizio che impediscono una transazione. In caso di responsabilità della Fondazione per l’esecuzione lacu- nosa o tardiva o la mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.
K. 3. Gestione e protezione dei dati
1 L’intestatario della previdenza custodisce diligentemente i suoi documenti e strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali necessarie per impedirne l’accesso a terzi non autorizzati. Nell’impartire ordini si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il rischio di abusi e atti frau- dolenti. L’intestatario della previdenza si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.
2 La Fondazione verifica le legittimazioni, ad esempio le firme, secondo le procedure usuali e prende misure ade- guate per individuare e impedire abusi e atti fraudolenti.
3 È consentita la comunicazione tra la Fondazione e l’intestatario della previdenza nonché con terzi autorizzati at- traverso canali elettronici criptati e non criptati, quali e-banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, so- cial media, applicazioni per cellulari e altre piattaforme basate su Internet, indipendentemente dal fatto che la co- municazione abbia origine in Svizzera o all’estero oppure passi attraverso la Svizzera o l’estero. La Fondazione è autorizzata ad utilizzare tutti i canali enumerati sopra indicati dall’intestatario della previdenza.
4 La Fondazione ha il diritto di trattare dati dell’intestatario della previdenza, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in Svizzera o all’estero, segnatamente nei seguenti casi:
a. accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito all’intestatario della previdenza (controllo abitanti,
registro dello stato civile, casse pensioni ecc.);
b. investimenti e pagamenti in valuta estera;
c. utilizzazione e trasmissione di dati per scopi di marketing della Banca WIR, di VIAC SA e di VIAC Servi- ces SA;
d. identificazione e legittimazione mediante dati biometrici (p. es. impronte digitali o voce);
e. collaborazione con tribunali, autorità inquirenti o autorità di vigilanza;
f. tenuta del conto e del deposito presso la Banca WIR o banche terze;
g. trasmissione di SMS o e-mail tramite offerenti terzi (p. es Swisscom o rete Esprit);
h. hosting di dati presso offerenti terzi (p. es. Swisscom);
i. chat via web tramite offerenti terzi (p. es. Intercom);
j. elaborazione fisica delle spedizioni (p. es. Posta svizzera);
k. autenticazione, sviluppo e manutenzione software (p. es. Ergon);
l. trasmissione di dati a partner assicurativi e loro trattamento da parte di questi ultimi (p. es. VIAC Services SA e compagnie di assicurazione).
5 I dati trasmessi possono essere utilizzati solo da terzi autorizzati e solo per gli scopi concordati con la Fonda- zione; senza il consenso della Fondazione i dati non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o per altri scopi. L’intestatario della previdenza prende atto del fatto che il segreto bancario non è applicabile nei confronti della Fondazione e che la Fondazione rinuncia alla tutela del segreto bancario nei confronti della Banca WIR e di banche terze.
6 L’intestatario della previdenza comunica immediatamente alla Fondazione ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Fondazione, come nome, stato civile, indirizzo, domicilio, nazionalità, numero di telefono, numero di cellula-re, e-mail, nome utente su social media, deducibilità e status fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da indicazioni incomplete, tardive o inesatte. Le comunicazioni della Fondazione sono con- siderate validamente trasmesse se inviate all’ultimo contatto comunicatole dall’intestatario della previ-denza.
7 La Fondazione è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.
8 I reclami dell’intestatario della previdenza relativi all’esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immedia- tamente dopo il ricevimento della relativa comunicazione, al più tardi tuttavia entro un mese. Se l’intestatario della previdenza non effettua il reclamo per tempo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere co- stretto ad assumersi il danno risultante.
K. 4. Cessazione
La convenzione di previdenza termina il giorno del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, con la morte dell’intestatario della previdenza o in caso di esigibilità dell’avere di previdenza per un altro motivo. La Fondazione ha il diritto di alienare eventuali titoli entro un termine adeguato prima o al momento della cessazione.
K. 5. Trasferimento e prelievo
1 La Fondazione non versa alcuna rendita.
2 L’avere di previdenza può essere prelevato o trasferito a un altro istituto di previdenza professionale (escl. il xxxx- xxxx 0x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. I titoli non possono essere prelevati o trasferiti. Il capitale è trasferito o prelevato unicamente sotto forma di versamento su un altro conto. Se l’intestatario della previdenza ha dichiarato l’intenzione di trasferire o prelevare il capitale, i titoli sono alienati il successivo giorno di negoziazione ordinaria. La dichiarazione deve pervenire alla Fondazione almeno tre giorni lavorativi bancari prima del successivo giorno di negoziazione ordinaria.
3 L’avere di previdenza può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell’età di pensionamento AVS ordi-
xxxxx e deve essere prelevato al più tardi cinque anni dopo l’età di pensionamento AVS ordinaria.
4 L’avere di previdenza può inoltre essere prelevato per i seguenti motivi previsti dalla legge e nell’ambito delle prescrizioni della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità («LPP»), dell’ordi- nanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale e della LFLP risp. OLP. La Fondazione esamina con l’usuale diligenza se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge per il prelievo:
a. promozione della proprietà d’abitazioni;
b. inizio di un’attività indipendente;
c. abbandono definitivo della Svizzera;
d. diritto a una rendita d’invalidità intera;
e. decesso dell’intestatario della previdenza.
5 In caso di prelievo secondo il capoverso 3 precedente e il capoverso 4 lettere a-d è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.
K. 6. Ordine dei beneficiari
1 In caso di vita, il beneficiario è l’intestatario della previdenza.
2 Se l’intestatario della previdenza muore e al momento del decesso l’avere di previdenza non è ancora diventato esigibile, subentrano, nell’ordine, i seguenti beneficiari. Il diritto passa al rango successivo solo se non vi è più alcun beneficiario di un rango. Se vi sono più beneficiari dello stesso rango, il capitale è ripartito tra di essi in parti uguali:
a. 1° rango: - il coniuge o partner registrato superstite ai sensi dell'articolo 19 e 19a LPP;
- il coniuge divorziato o l'ex partner registrato ai sensi dell'articolo 20 OPP2;
- gli orfani ai sensi dell'articolo 20 LPP;
- i figli elettivi ai sensi dell'articolo 20 LPP.
b. 2° rango: - persone fisiche al cui sostentamento l’intestatario della previdenza ha provveduto in
modo considerevole;
- persone non imparentate con l’intestatario della previdenza che hanno convissuto con lui
ininterrottamente in comunione domestica durante i cinque anni precedenti il suo decesso;
- persone che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni con l’intestata- rio della previdenza.
c. 3° rango: - i figli dell’intestatario della previdenza che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20
LPP;
- i genitori dell’intestatario della previdenza;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) dell’intestatario della previdenza.
d. 4° rango: gli eredi legali dell’intestatario della previdenza (ad esclusione dell’ente pubblico).
3 L’intestatario della previdenza è tenuto a segnalare alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta, tutte le
persone dal 2° al 4° rango compresi la cui pretesa non è desumibile dai registri di stato civile svizzeri.
4 L’intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta alla Fondazione, di stabilire le pre- tese delle persone nel 1° rango assegnando loro quote o frazioni senza escludere completamente singole persone e di ampliare il 1° rango con persone del 2° rango. L’intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichia- razione scritta, di stabilire le pretese delle persone tra il 2° e il 4° rango compresi assegnando loro quote o frazioni o di escludere completamente singole persone.
5 Se l’intestatario della previdenza non adempie al suo obbligo, di cui al capoverso 3, o se le persone beneficiarie non adempiono al loro obbligo di dichiarare alla Fondazione la loro pretesa entro al massimo 30 giorni dopo il de- cesso dell’intestatario della previdenza, la Fondazione è esonerata da qualsiasi pretesa se versa l’avere di previ- denza unicamente alle persone a lei note. La Fondazione è inoltre esonerata da qualsiasi pretesa se beneficiari le forniscono indicazioni false su eventuali altri beneficiari o se non li designano o ancora se vi sono persone non iscritte nei registri svizzeri. Se le persone designate, i potenziali beneficiari o il loro indirizzo non sono noti, non sono chiari o sono contestati è possibile una pubblicazione unica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio con l’invito ai beneficiari ad annunciarsi alla Fondazione. In assenza di risposte, il capitale è ripartito tra i beneficiari noti alla Fondazione e la Fondazione è esonerata da qualsiasi altra pretesa.
6 Le persone che illecitamente e intenzionalmente hanno causato la morte dell’intestatario della previdenza pos- sono essere excluse dalla cerchia dei beneficiari. La Fondazione non ha alcun obbligo di intraprendere accerta- menti.
K. 7. Esigibilità, versamento, cessione, costituzione in pegno e compensazione, obbligo fiscale
1 L’avere di previdenza diventa esigibile per il versamento dopo il ricevimento di tutti i documenti, le dichiarazioni, le istruzioni e i mezzi probatori necessari per chiedere il trasferimento a un altro istituto di previdenza professio- nale o il prelievo. In caso di risparmio in titoli, l'esigibilità ha inizio dopo la data di valuta del ricavo della vendita dei titoli.
2 Affinché il versamento possa essere effettuato prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno, sulla pa- gina Internet della Banca WIR viene pubblicata una data entro la quale la Fondazione deve aver ricevuto la relativa dichiarazione dell'intestatario della previdenza. Se la dichiarazione perviene dopo questa data, la Fondazione non può garantire il versamento prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno.
3 In caso di uscite di liquidità inaspettatamente elevate, la Fondazione può stabilire priorità nei versamenti per mo- tivi oggettivi (p. es. operazioni a scadenza critica) allo scopo di salvaguardare la liquidità. L’intestatario della previ- denza è tenuto a indicare alla Fondazione i motivi oggettivi per i quali deve dare priorità al suo versamento (p. es. scadenza notarile in caso di promozione della proprietà d’abitazioni) facendone segnalazione espressa alla Fon- dazione.
4 L’avere di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima dell’esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di legge nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (con il consenso del coniuge o del partner registrato) o dello scioglimento giudiziale del regime dei beni.
5 Gli averi di previdenza diventati esigibili sottostanno all’obbligo di notifica secondo la legge federale sull’imposta preventiva. Gli averi di previdenza diventati esigibili soggetti all’imposta alla fonte sono versati previa deduzione dell’imposta alla fonte.
K. 8. Commissioni, spese e mora
1 La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all’intestatario della previdenza.
2 La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d’in-
teresse minimo LPP più uno percento.
K. 9. Modifiche
Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione ed è comunicato
agli intestatari della previdenza in modo idoneo. Le modifiche sono notificate all’autorità di vigilanza.
K. 10. Diritto applicabile e foro competente
Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell’adempimento, foro d’esecuzione per i clienti domiciliati all’estero e foro
competente – fatte salve le disposizioni legali imperative – è Basilea.
K. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 in sostituzione del precedente regolamento del 29 otto- bre 2020.
L. Regolamento della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR
Il presente regolamento è stampato in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio riguardo al contenuto fa stato il testo della versione tedesca rispetto alle altre versioni.
L. 1. Scopo
1 Lo scopo della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR («Fondazione») è di attuare la previdenza vinco- lata per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a favore delle persone affiliate ai sensi dell’articolo 82 della legge fe- derale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità («LPP») e dell’ordinanza sulla legitti- mazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute («OPP3») sull’intero territorio sviz- zero.
2 Il presente regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.
L. 2. Tenuta del conto e del deposito
1 L’intestatario della previdenza è autorizzato a versare contributi fiscalmente agevolati in franchi svizzeri presso la Fondazione conformemente all’articolo 82 della LPP e all’OPP3. Con i contributi, l’intestatario della previdenza acquisisce una pretesa previdenziale nei confronti della Fondazione. L’intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa diretta nei confronti della Banca WIR soc. cooperativa («Banca WIR»).
2 I contributi sono versati su un conto ai sensi dell’OPP3 oppure, su istruzioni dell’intestatario della previdenza, investiti sotto forma di risparmio in titoli. Il conto e il risparmio in titoli possono essere combinati. I contributi, gli interessi del conto e i titoli del risparmio in titoli costituiscono, dedotti eventuali interessi negativi e tasse, l’avere di previdenza.
3 I contributi sono deducibili fiscalmente nell’anno civile in cui sono accreditati sull’apposito conto indicato dalla Fondazione, indipendentemente dalla data di addebito e dal fatto che siano stati addebitati al mandante o al man- datario.
4 L’avere di previdenza è tenuto in modo da essere attribuibile ai singoli intestatari della previdenza. La Fonda- zione ha il diritto di affidare la tenuta del conto e del deposito alla Banca WIR o a un’altra banca svizzera. Gli inve- stimenti possono essere tenuti in conti o depositi collettivi presso la Banca WIR o un’altra banca svizzera. La Fon- dazione può limitare il numero di conti o depositi tenuti per i singoli intestatari della previdenza.
5 Gli interessi versati dalla Fondazione si orientano alle condizioni di mercato consuete per i conti 3a. La Fonda- zione ha il diritto di adeguare i tassi d’interesse alla situazione di mercato in qualsiasi momento. Il tasso d’inte- resse e il metodo di calcolo degli interessi sono pubblicati sul sito Internet della Banca WIR o comunicati agli inte- statari della previdenza in altra forma idonea. La Fondazione è autorizzata ad applicare anche interessi negativi.
6 Per il risparmio in titoli sono messi a disposizione dell’intestatario della previdenza piani d’investimento. La Fon- dazione investe l’avere di previdenza su mandato e a rischio dell’intestatario della previdenza conformemente al piano d’investimento scelto. Per l’acquisto e la vendita di titoli, la Fondazione fissa un giorno di negoziazione ordi- nario al mese. I titoli possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni positive o negative dei corsi. Il rischio di per- dite sui corsi è a carico dell’intestatario della previdenza. La Fondazione ha il diritto di alienare in qualsiasi mo- mento, per motivi materiali (in particolare in caso di rischio di superamento delle direttive d’investimento legali), singoli o tutti i titoli e di versare il capitale liberatosi su un conto o di scambiare i titoli nell’ambito del piano d’inve- stimento scelto.
7 L’intestatario della previdenza ha l’obbligo di fornire immediatamente alla Fondazione le dichiarazioni, i docu- menti e i mezzi probatori necessari per poter trasferire i contributi non deducibili fiscalmente o l’avere di previ- denza esigibile su un conto non vincolato. L’intestatario della previdenza non ha diritto al versamento di interessi su questo capitale; eventuali interessi negativi possono essere applicati. Salvo disposizioni contrarie dell’intesta- tario della previdenza, la Fondazione ha il diritto di contabilizzare contributi non deducibili fiscalmente di un anno precedente come contributi dell’intestatario della previdenza durante l’anno corrente.
8 L’intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa di risarcimento dei danni risultanti dalla mancata esecu- zione o dal rifiuto di un ordine (trasferimento, prelievo, transazione su titoli ecc.) o da guasti tecnici e interruzioni dell’esercizio che impediscono una transazione. In caso di responsabilità della Fondazione per l’esecuzione lacu- nosa o tardiva o la mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.
L. 3. Gestione e protezione dei dati
1 L’intestatario della previdenza custodisce diligentemente i suoi documenti e strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali necessarie per impedirne l’accesso a terzi non autorizzati. Nell’impartire ordini si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il rischio di abusi e atti frau- dolenti. L’intestatario della previdenza si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.
2 La Fondazione verifica le legittimazioni, ad esempio le firme, secondo le procedure usuali e prende misure ade- guate per individuare e impedire abusi e atti fraudolenti.
3 È consentita la comunicazione tra la Fondazione e l’intestatario della previdenza nonché con terzi autorizzati at- traverso canali elettronici criptati e non criptati, quali e-banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, so- cial media, applicazioni per cellulari e altre piattaforme basate su Internet, indipendentemente dal fatto che la co- municazione abbia origine in Svizzera o all’estero oppure passi attraverso la Svizzera o l’estero. La Fondazione è autorizzata ad utilizzare tutti i canali enumerati sopra indicati dall’intestatario della previdenza.
4 La Fondazione ha il diritto di trattare dati dell’intestatario della previdenza, indipendentemente dal fatto che ciò
avvenga in Svizzera o all’estero, segnatamente nei seguenti casi:
a. accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito all’intestatario della previdenza (controllo abitanti,
registro dello stato civile, casse pensioni ecc.);
b. investimenti e pagamenti in valuta estera;
c. utilizzazione e trasmissione di dati per scopi di marketing della Banca WIR, di VIAC SA e di VIAC Servi- ces SA;
d. identificazione e legittimazione mediante dati biometrici (p. es. impronte digitali o voce);
e. collaborazione con tribunali, autorità inquirenti o autorità di vigilanza;
f. tenuta del conto e del deposito presso la Banca WIR o banche terze;
g. trasmissione di SMS o e-mail tramite offerenti terzi (p. es Swisscom o rete Esprit);
h. hosting di dati presso offerenti terzi (p. es. Swisscom);
i. chat via web tramite offerenti terzi (p. es. Intercom);
j. elaborazione fisica delle spedizioni (p. es. Posta svizzera);
k. autenticazione, sviluppo e manutenzione software (p. es. Ergon);
l. trasmissione di dati a partner assicurativi e loro trattamento da parte di questi ultimi (p. es. VIAC Services SA e compagnie di assicurazione).
5 I dati trasmessi possono essere utilizzati solo da terzi autorizzati e solo per gli scopi concordati con la Fonda- zione; senza il consenso della Fondazione i dati non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o per altri scopi. L’intestatario della previdenza prende atto del fatto che il segreto bancario non è applicabile nei confronti della Fondazione e che la Fondazione rinuncia alla tutela del segreto bancario nei confronti della Banca WIR e di banche terze.
6 L’intestatario della previdenza comunica immediatamente alla Fondazione ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Fondazione, come nome, stato civile, indirizzo, domicilio, nazionalità, numero di telefono, numero di cellulare, e-mail, nome utente su social media, deducibilità e status fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da indicazioni incomplete, tardive o inesatte. Le comunicazioni della Fondazione sono con- siderate validamente trasmesse se inviate all’ultimo contatto comunicatole dall’intestatario della previdenza.
7 In caso d’interruzione del contatto con l’intestatario della previdenza, in linea di principio la relazione previden- ziale viene mantenuta. La Fondazione ha il diritto di segnalare ai servizi competenti averi di previdenza o bancari senza contatto o di pubblicarli sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se le ricerche della Fondazione si rive- lano infruttuose, 10 anni dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria l’avere di previdenza è trasferito nel patrimonio libero della Fondazione.
8 La Fondazione è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.
9 I reclami dell’intestatario della previdenza relativi all’esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immedia- tamente dopo il ricevimento della relativa comunicazione, al più tardi tuttavia entro un mese. Se l’intestatario della previdenza non effettua il reclamo per tempo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere co- stretto ad assumersi il danno risultante.
L. 4. Cessazione
1 La convenzione di previdenza termina il giorno del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, con la morte dell’intestatario della previdenza o in caso di esigibilità dell’avere di previdenza per un altro motivo. La Fondazione ha il diritto di alienare eventuali titoli entro un termine adeguato prima o al momento della cessazione.
2 Se l’intestatario della previdenza dimostra tempestivamente per iscritto prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria di continuare a esercitare un’attività lucrativa, la cessazione può essere rinviata al massimo di cinque anni. In caso contrario, l’avere di previdenza diventa esigibile al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria.
L. 5. Trasferimento e prelievo
1 La Fondazione non versa alcuna rendita.
2 L’avere di previdenza può essere prelevato o trasferito a un altro istituto di previdenza professionale esclusiva- mente sotto forma di capitale in franchi svizzeri. I titoli non possono essere prelevati o trasferiti. Il capitale è trasfe- rito o prelevato unicamente sotto forma di versamento su un altro conto. Se l’intestatario della previdenza ha di- chiarato l’intenzione di trasferire o prelevare il capitale, i titoli sono alienati il successivo giorno di negoziazione ordinaria. La dichiarazione deve pervenire alla Fondazione almeno tre giorni lavorativi bancari prima del succes- sivo giorno di negoziazione ordinaria.
3 L’avere di previdenza può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell’età di pensionamento AVS ordi- naria.
4 L’avere di previdenza può inoltre essere prelevato per i seguenti motivi previsti dalla legge e nell’ambito delle prescrizioni della LPP e dell’OPP 3. La Fondazione esamina con l’usuale diligenza se sono soddisfatte le condi- zioni previste dalla legge per il prelievo:
a. promozione della proprietà d’abitazioni;
b. inizio di un’attività indipendente o abbandono dell’attività indipendente esercitata finora e avvio di un’al-
tra attività indipendente di genere diverso;
c. abbandono definitivo della Svizzera;
x. xxxxxxxx di quote in un istituto di previdenza esente da imposte;
e. diritto a una rendita d’invalidità intera;
f. decesso dell’intestatario della previdenza.
5 In caso di prelievo secondo il capoverso 4 lettere a-c è necessario il consenso del coniuge o del partner regi- strato.
L. 6. Ordine dei beneficiari
1 In caso di vita, il beneficiario è l’intestatario della previdenza.
2 Se l’intestatario della previdenza muore e al momento del decesso l’avere di previdenza non è ancora diventato esigibile, subentrano, nell’ordine, i seguenti beneficiari. Il diritto passa al rango successivo solo se non vi è più alcun beneficiario di un rango. Se vi sono più beneficiari dello stesso rango, il capitale è ripartito tra di essi in parti uguali:
a. 1° rango: il coniuge o il partner registrato dell’intestatario della previdenza;
b. 2° rango: - i discendenti diretti dell’intestatario della previdenza,
- persone fisiche al cui sostentamento l’intestatario della previdenza ha provveduto in modo con-
siderevole;
- persone non imparentate con l’intestatario della previdenza che hanno convissuto con lui xxxxxxx-
rottamente in comunione domestica durante i cinque anni precedenti il suo decesso,
- persone che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni con l’intestatario
della previdenza;
c. 3° rango: i genitori dell’intestatario della previdenza;
d. 4° rango: i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) dell’intestatario della previdenza;
e. 5° rango: gli altri eredi dell’intestatario della previdenza (ad esclusione dell’ente pubblico).
3 L’intestatario della previdenza è tenuto a segnalare alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta, tutte le persone nel 2° rango. L’intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta, di precisare le pretese delle persone nel 2° rango assegnando loro quote o frazioni.
4 L’intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta alla Fondazione, di modificare l’or- dine dei beneficiari dal 3° al 5° rango assegnando loro quote o frazioni o di escludere completamente singole per- sone.
5 Se l’intestatario della previdenza non adempie al suo obbligo, di cui al capoverso 3, o se le persone beneficiarie non adempiono al loro obbligo di dichiarare alla Fondazione la loro pretesa entro al massimo 30 giorni dopo il de- cesso dell’intestatario della previdenza, la Fondazione è esonerata da qualsiasi pretesa se versa l’avere di previ- denza unicamente alle persone a lei note. La Fondazione è inoltre esonerata da qualsiasi pretesa se beneficiari le forniscono indicazioni false su eventuali altri beneficiari o se non li designano o ancora se vi sono persone non iscritte nei registri svizzeri. Se le persone designate, i potenziali beneficiari o il loro indirizzo non sono noti, non sono chiari o sono contestati è possibile una pubblicazione unica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio con l’invito ai beneficiari ad annunciarsi alla Fondazione. In assenza di risposte, il capitale è ripartito tra i beneficiari noti alla Fondazione e la Fondazione è esonerata da qualsiasi altra pretesa. La Fondazione ha anche il diritto di depositare l’avere di previdenza secondo gli articoli 96 e 472 segg. del Codice delle obbligazioni.
6 Le persone che illecitamente e intenzionalmente hanno causato la morte dell’intestatario della previdenza pos- sono essere escluse dalla cerchia dei beneficiari. La Fondazione non ha alcun obbligo di intraprendere accerta- menti.
L. 7. Esigibilità, termini, cessione, costituzione in pegno e compensazione, obbligo fiscale
1 L’avere di previdenza diventa esigibile per il versamento dopo il ricevimento di tutti i documenti, le dichiarazioni, le istruzioni e i mezzi probatori necessari per chiedere il trasferimento a un altro istituto di previdenza professio- nale o il prelievo. In caso di risparmio in titoli, l'esigibilità ha inizio dopo la data di valuta del ricavo della vendita dei titoli.
2 Affinché il versamento possa essere effettuato prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno, sulla pa- gina Internet della Banca WIR viene pubblicata una data entro la quale la Fondazione deve aver ricevuto la relativa dichiarazione dell'intestatario della previdenza. Se la dichiarazione perviene dopo questa data, la Fondazione non può garantire il versamento prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno.
3 In caso di uscite di liquidità inaspettatamente elevate, la Fondazione può stabilire priorità nei versamenti per mo- tivi oggettivi allo scopo di salvaguardare la liquidità (p. es. operazioni a scadenza critica). L’intestatario della previ- denza è tenuto a indicare alla Fondazione i motivi oggettivi per i quali deve dare priorità al suo versamento (p. es. scadenza notarile in caso di promozione della proprietà d’abitazioni) facendone segnalazione espressa alla Fon- dazione.
4 L’avere di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima dell’esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di legge nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (con il consenso del coniuge o del partner registrato) o dello scioglimento giudiziale del regime dei beni.
5 Gli averi di previdenza diventati esigibili sottostanno all’obbligo di notifica secondo la legge federale sull’imposta preventiva. Gli averi di previdenza diventati esigibili soggetti all’imposta alla fonte sono versati previa deduzione dell’imposta alla fonte.
L. 8. Tasse e spese
1 La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all’intestatario della previdenza.
2 La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d’in-
teresse minimo LPP più uno percento.
L. 9. Modifiche
Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione ed è comunicato
agli intestatari della previdenza in modo idoneo. Le modifiche sono notificate all’autorità di vigilanza.
L. 10. Diritto applicabile e foro competente
Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell’adempimento, foro d’esecuzione per i clienti domiciliati all’estero e foro
competente – fatte salve le disposizioni legali imperative – è Basilea.
L. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 in sostituzione del precedente regolamento del 29 otto- bre 2020.
M. Entrata in vigore
1 Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° novembre 2020 e sostituiscono le condizioni esistenti.
2 Per il Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR e della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR l’entrata in vigore viene disciplinata dalla rispettiva disposizione contenuta nel Regola- mento.
Banca WIR soc. cooperativa
Xxxxxx 0
0000 Xxxxxxx
T 0800 947 949
PDF/00102.5/i/0321
F 0800 947 942
Basilea / Berna / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Zurigo / Coira / Sierre