ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
Il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nel seguito indicato come Dipartimento) con sede in Roma, di seguito denominato “Dipartimento” con sede e domicilio fiscale in Xxxx Xxx xxxxx Xxxxx 0 – 00185 Roma, C.F. n. 80209930587 rappresentato dalla Direttrice pro-tempore Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx ai sensi dello Statuto di Sapienza nonché del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità (di seguito RAFC) emanato con D.R. n Emanato con DR n. 65 del 13.01.2016 e successive modifiche e e/o integrazioni
E
L'Ente e/o Società……………… (di seguito denominata “Committente”), con sede e domicilio fiscale in ………………,C.F. , in persona del suo
legale rappresentante……………………
PREMESSO
(indicare esplicitamente nelle premesse i presupposti di interesse ai fini della conclusione del contratto: l’interesse delle parti, le competenze reciproche e l’obiettivo comune che si intende raggiungere: per Sapienza l’interesse istituzionale e di ricerca):
− che il Dipartimento (o Centro) ha competenze specifiche in materia di… ;
− che l’Ente e/o Società opera nel campo del…………… (definire tecnologia, metodologia/studio) riferita a (campo di applicazione);
− che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di una ricerca nel settore di… (campo di applicazione, ambito disciplinare e/o tecnico scientifico, finalizzata a (declinare obiettivo specifico)… ;
− che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto contrattuale tale rapporto di collaborazione;
− che il Dipartimento (o Centro) ha approvato la stipula del presente accordo
nella seduta del (inserire la data);
− che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo
Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente il (specificare il tema di ricerca di cui in
premessa) ed i cui dettagli tecnici, sono indicati nell’Allegato Tecnico al presente atto (è necessario fornire una dettagliata descrizione della ricerca; non è concepibile un accordo di collaborazione generico senza un tema definito e un obiettivo specifico misurabile).
Le Parti convengono che la Collaborazione Scientifica di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Articolo 2 – Programma della ricerca - Allegato Tecnico
La Collaborazione Scientifica concordata tra le parti contraenti è articolata in una serie di attività definite nell’Allegato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. L’Allegato Tecnico descrive dettagliatamente oltre agli obiettivi concordati, le attività da svolgere, le modalità e i parametri tecnici di esecuzione, le fasi temporali le risorse finanziarie, umane e materiali da dedicare che le Parti mettono a disposizione per la realizzazione della Collaborazione Scientifica (corredati dai parametri tecnici necessari in base al campo di applicazione) unitamente alle modalità, tempi e termini di consegna o conseguimento dei relativi risultati, intermedi e finali.
Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della Collaborazione Scientifica che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.
Art. 3 – Obblighi delle parti
L’Ente o Società si impegna a: …………………………………………..
(mettere a disposizione, fornire, supportare, svolgere fasi individuate etc.)
(in caso di contributo in denaro a copertura delle spese vive di ricerca, definire le modalità e i tempi di erogazione e le modalità di rendicontazione da Parte del Dipartimento o Centro)
Il Dipartimento (o Centro) si impegna a: ………………………………
(svolgere fasi individuate della collaborazione scientifica, mettere a disposizione personale, attivare assegni di ricerca, fornire prove tecniche di laboratorio etc.)
Articolo 4 – Responsabile scientifico
Il Dipartimento (o Centro) designa il/la Prof./Dott… quale
Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Collaborazione Scientifica (possono essere designati più responsabili, non possono essere responsabili docenti in quiescenza).
L'Ente e/o Società ……………designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca il/la…………………………
(nome e cognome e carica societaria o istituzionale).
L’eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all’altra Parte.
Art. 5 – Attività di divulgazione e formazione professionale
L’Ente e/o Società………. al fine di valorizzare i risultati della ricerca tramite apposita divulgazione e promozione di attività formative, dichiara, altresì, la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:
− conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
− tirocini formativi e/o professionali.
Le parti concordano di valutare congiuntamente l’opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati secondo quanto disposto dal seguente Art. 6.
Articolo 6 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.
In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali.
Articolo 7 – Xxxxxxxxxx e confidenzialità
(La clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto o, comunque, non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall’altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Contratto e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Xxxxxxxx Xxxxx, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
Articolo 8 – Utilizzo del logo
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito
delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 9 – Validità, durata e rinnovo dell’Accordo
Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell’ultima firma apposta) e avrà la durata di…… (mesi/anni). Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.
Alla scadenza del presente Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.
Articolo 10 – Recesso
Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell’efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 6.
Articolo 11 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.
Articolo 13 – Risoluzione eventuali controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.
Articolo 14 – Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:
Per la Società o Ente: …………
Per il Centro/Dipartimento di ………. dell’Università La Sapienza di Roma ………….
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Articolo 15 – Clausola generale
Il presente Xxxxxxxxx sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Articolo 16 – Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo
Il presente Xxxxxxxxx è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.
Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.
Articolo 17 – Registrazione e spese
Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.
Le spese per l’imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico della Società (in caso di soggetto privato committente, in caso di ente pubblico o istituzionale da negoziare).
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Roma lì, ............................
Per L’Ente/La Società Per il Dipartimento o Centro
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ALLEGATO TECNICO
Partner |
[Indicare gli estremi del partner] |
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Obiettivi prefissati |
[Indicare dettagliatamente gli obiettivi concordati] |
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Attività da svolgere e modalità |
[Indicare dettagliatamente le attività da svolgere e le modalità] |
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Tempi/fasi di realizzazione termini di consegna [specificare il termine previsto per il conseguimento dei risultati, intermedi e finali] |
[Indicare le tempistiche] |
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Risorse umane e materiali dedicate |
[Indicare dettagliatamente le risorse coinvolte e i materiali impiegati] |
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