Polizza Incendio Mutui
Condizioni di Assicurazione
Polizza Incendio Mutui
Mod. 186235 - Ed. 122019
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Società del Gruppo Assicurativo
Polizza Incendio Mutui
Caro Cliente,
Incendio Mutui è la polizza assicurativa che offre protezione per la tua abitazione in caso di danni da incendio e scoppio, fulmine e esplosione e da altri eventi.
La polizza si acquista abbinata ad un contratto di mutuo sottoscritto per la medesima abitazione.
Il mutuo può essere di nuova erogazione ma anche già in vigore in quanto già erogato o trasferito in Intesa Sanpaolo da altra banca.
Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:
• SEZIONE I – Norme relative all’acquisto del contratto
• SEZIONE II – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
• SEZIONE III – Norme relative alla gestione dei sinistri
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili
perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni.
• Elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che
richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
• Elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del Cliente o dell’Assicurato su cui è importante porre l’attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di Incendio Mutui è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all’acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui | Indice | |
Indice | ||
SEZIONE I | ||
NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | ||
Art. 1 CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È INCENDIO MUTUI | Pag. | 1 di 12 |
Art. 2 QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE | Pag. | 1 di 12 |
Art. 3 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE | Pag. | 1 di 12 |
Art. 4 QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA | Pag. | 2 di 12 |
Art. 4.1 Diritto di ripensamento | Pag. | 2 di 12 |
Art. 4.2 Recesso alla ricorrenza annua | Pag. | 2 di 12 |
Art. 5 AREA RISERVATA DI INTESA SAN PAOLO ASSICURA | Pag. | 2 di 12 |
Art. 6 VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI | Pag. | 2 di 12 |
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 7 | CHE COSA È ASSICURATO | Pag. | 3 di 12 |
Art. 7.1 Colpa grave Art. 7.2 Complemento di garanzia Art. 7.3 Tolleranze | Pag. Pag. Pag. | 4 di 12 4 di 12 4 di 12 | |
Art. 8 | CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. | 5 di 12 |
Art. 9 | DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. | 5 di 12 |
Art. 10 | SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE | Pag. | 5 di 12 |
Art. 11 | VARIAZIONE DEL MUTUATARIO (ACCOLLO O VOLTURA) | Pag. | 6 di 12 |
Art. 12 | SURROGA O ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO | Pag. | 6 di 12 |
Art. 13 | ONERI FISCALI | Pag. | 7 di 12 |
Art. 14 | MODIFICHE DELLA POLIZZA | Pag. | 7 di 12 |
Art. 15 | FORMA DELL’ASSICURAZIONE - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Pag. | 7 di 12 |
Art. 16 | ISPEZIONE DI QUANTO ASSICURATO | Pag. | 8 di 12 |
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 17 DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Pag. 8 di 12
Art. 18 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO Pag. 9 di 12
Art. 18.1 Mandato dei periti Pag. 9 di 12
Art. 18.2 Determinazione del danno Pag. 9 di 12
Art. 19 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 9 di 12
Art. 20 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 10 di 12
Art. 21 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 10 di 12
Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pag. 10 di 12
GLOSSARIO Pag. 11 di 12
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag. 1 di 4
Che tipo di assicurazione è Incendio Mutui
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione I
sezione I
da sapere: Piano graduale di estinzione di un debito. Dopo aver stabilito il termine entro il quale il debito deve essere rimborsato e determinata la scadenza delle rate, si procede con la graduale
estinzione del debito
Modulo di adesione: il documento sottoscritto dal Cliente che contiene dichiarazioni importanti ai fini della copertura
NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
articolo 1. Che tipo di assicurazione è Incendio Mutui
Queste Condizioni di Assicurazione regolano il contratto di adesione individuale alla Polizza Collettiva (d’ora in poi la polizza), stipulata da Intesa Sanpaolo (d’ora in poi la Banca) con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (d’ora in poi la Compagnia).
Può essere abbinata a un mutuo stipulato contestualmente alla polizza (d’ora in poi mutuo di nuova erogazione) oppure a un mutuo nel corso del suo periodo di ammortamento (d’ora in poi mutuo in corso di ammortamento) che l’Aderente (d’ora in poi il Cliente) ha stipulato con Intesa Sanpaolo.
Con l’adesione a Incendio Mutui il Cliente acquista una copertura assicurativa che prevede il pagamento di una somma (indennizzo) in caso di danni all’immobile assicurato (nel seguito il fabbricato), provocati da incendio, scoppio, fulmine o esplosione.
Ai fini della presente polizza per fabbricato si intende l’intera costruzione edile (o sua porzione) su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia del mutuo stipulato con la Contraente, inclusi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Si intendono compresi impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti); affreschi e statue non aventi valore artistico o storico. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.
Sono esclusi, in ogni caso, parchi, giardini, alberi e piante in genere, attrezzature sportive o destinate al gioco, strade private e opere di pavimentazione all’aperto.
articolo 2. Quando e come è possibile pagare
Il pagamento del premio avviene in un’unica soluzione anticipata e può essere fatto in due modi:
• tramite addebito su un conto corrente di Intesa Sanpaolo al momento della sottoscrizione della polizza
• tramite bonifico bancario da conto corrente presso qualsiasi banca compresa Intesa Sanpaolo intestato al Cliente.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio di polizza viene calcolato applicando alla somma assicurata relativa al fabbricato (che deve corrispondere al valore assicurabile riportato sulla perizia) il tasso annuo lordo moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla durata del mutuo.
articolo 3. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture previste dalla polizza cominciano alle ore 24 del giorno di decorrenza
indicato nel Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente, a condizione che il premio sia stato
effettivamente pagato. Diversamente, decorrono dalla data di pagamento del premio.
In caso di pagamento con bonifico le coperture decorrono dalle ore 24 di valuta dell’effettivo
pagamento del premio da parte del Cliente.
Le coperture terminano alle ore 24 del giorno di scadenza indicata nel Modulo di adesione.
La polizza ha durata variabile da 2 a 41 anni e coincide con la durata del mutuo richiamato
nel Modulo di adesione.
In caso di prolungamento della durata del mutuo, le coperture restano operanti fino alle ore
24 del giorno previsto come nuova data di scadenza del mutuo, senza alcuna maggiorazione
di premio.
Anche in caso di più operazioni di prolungamento del mutuo, la durata della polizza non potrà
superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.
Quando e come è possibile recedere
dalla polizza
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione I
articolo 4. Quando e come è possibile disdire la polizza
4.1. Diritto di ripensamento
Il Cliente, tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri, ha 60 giorni di tempo dalla data di
sottoscrizione della polizza per recedere.
La comunicazione va inviata con raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure via email a xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Per verificare il rispetto del termine dei 60 giorni dalla data di decorrenza fa fede il timbro
postale di invio della raccomandata.
In alternativa, il Cliente può recarsi presso la filiale Intesa Sanpaolo dove ha acquistato la polizza e compilare l’apposito modulo di recesso.
In entrambi i casi, le coperture assicurative terminano il giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione. Entro 30 giorni da tale data la Compagnia restituirà al Cliente il premio pagato al netto delle imposte, se previste, e senza applicazione di penali.
Se il pagamento tramite bonifico non è stato effettuato la polizza verrà annullata.
4.2. Recesso alla ricorrenza annua
Il Cliente può recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua inviando una lettera
raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data di ricorrenza annua, a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Via San Xxxxxxxxx D’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
oppure via email a xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Per verificare il rispetto del termine dei 30 giorni dalla data di decorrenza farà fede il timbro
postale di invio della raccomandata.
Le coperture terminano il giorno della ricorrenza annua successiva a quella della ricezione della comunicazione di recesso ed entro 30 giorni dalla ricorrenza annua, la Compagnia restituisce la parte di premio pagata per le coperture assicurative per il periodo compreso tra tale data e quella di scadenza originaria della polizza, al netto delle imposte e di 10 euro per le spese amministrative.
Il recesso non è esercitabile se il Cliente ha denunciato un sinistro, salvo che lo stesso sia stato chiuso senza il pagamento di alcun Indennizzo.
articolo 5. Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
Sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx la Compagnia mette a disposizione del Cliente un’apposita Area Riservata.
L’accesso all’Area Riservata è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi di accesso, rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Cliente e garantisce un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle Condizioni di Servizio che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso.
Nell’Area Riservata si possono consultare la documentazione precontrattuale e contrattuale della polizza e ogni altra informazione utile a conoscere la propria situazione assicurativa.
articolo 6. Verifica servizi contrattuali
La Compagnia può proporre al Cliente dei questionari per verificare se i servizi previsti nel contratto sono stati forniti in modo corretto.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione II
sezione II
danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un corto circuito che provoca un incendio che danneggia l’abitazione
implosione: è un fenomeno contrario all’esplosione. È un collasso verso l’interno
bang sonico: scoppio secco e
fragoroso
da sapere: ad esempio se nella caldaia posta all’esterno dell’abitazione si sviluppa
un incendio che danneggia l’impianto di riscaldamento dell’abitazione il danno all’impianto viene coperto
da sapere: la forma “valora a nuovo” comporta il fatto che, in caso di sinistro, la determinazione del danno sarà effettuata
considerando:
- per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo con altre cose nuove, uguali oppure equivalenti per
caratteristiche
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
di verificare quali sono
le esclusioni delle
coperture di suo
interesse (articolo 8)
NON DIMENTICHI
articolo 7. Che cosa è assicurato
La Compagnia paga, in base alla somma assicurata indicata nel Modulo di adesione, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:
1) incendio
2) fulmine
3) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi
4) implosione
5) caduta aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi
6) bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili e oggetti in genere.
La Compagnia paga inoltre, in aggiunta alla somma assicurata, purché conseguenza degli eventi sopra indicati:
1) i danni materiali e diretti al fabbricato causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento d’aria nonché da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando sia stato colpito il fabbricato o beni posti entro venti metri dallo stesso
2) i danni arrecati al fabbricato allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi assicurati con la presente polizza utilizzando mezzi appropriati
3) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro alla più vicina
discarica autorizzata, esclusi sempre i rifiuti pericolosi, fino ad un massimo del:
• 10% del danno liquidabile per ogni sinistro
• 20% della somma assicurata alla decorrenza per il fabbricato, in caso di più sinistri che si
verifichino nel corso dell’intera durata contrattuale.
La copertura opera a condizione che almeno due terzi della superficie complessiva dei piani del fabbricato (comprese le pertinenze) siano adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali.
La somma assicurata, indicata nel Modulo di adesione, corrisponde al valore per la ricostruzione a nuovo del fabbricato (indicata in perizia come Valore Assicurabile), riportato nella perizia redatta dai periti e dagli esperti incaricati dalla Banca.
Se tale perizia non è presente, vengono utilizzate le tabelle riportate di seguito, redatte da tecnici specializzati sulla base di una media di valori assicurabili a seconda della diversa tipologia di immobili e aree geografiche partendo da perizie già effettuate per costruzioni simili.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione II
Macro Aree | Valore Assicurabile €/mq* | Delta range min/max** €/mq* |
Nord-Ovest | 1200 | 1000-1400 |
Nord-Est | 1100 | 1000-1200 |
Centro | 1200 | 1000-1400 |
Sud | 0000 | 000-0000 |
Isole | 0000 | 000-0000 |
* I metri quadri si intendono commerciali.
** Fascia minima e massima entro la quale potrà essere adeguato il valore al mq. tenendo conto i) della localizzazione dell’immobile (es. capoluoghi o centri minori) e ii) delle caratteristiche dell’immobile (es. appartamento o villa singola).
Macro Aree | Regioni |
Nord-Ovest | Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta |
Nord-Est | Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto |
Centro | Lazio, Marche, Toscana, Umbria |
Sud | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia |
Isole | Sardegna, Sicilia |
colpa: sussiste quando l’autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l’evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina
colpa grave: quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente
grossolana
fissi e infissi: s’intendono ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato
alle strutture murarie
La somma assicurata non può comunque essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 4.000.000
di euro.
La polizza è indicizzata e il valore dell’immobile aumenta ad ogni ricorrenza annua nella
misura fissa del 3% rispetto all’ultimo valore per mantenere aggiornata la somma assicurata iniziale.
7.1. Colpa grave
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1900 del Codice Civile, la polizza copre anche i sinistri causati da colpa grave del Cliente.
7.2. Complemento di garanzia
Se, a causa di uno degli eventi assicurati, il fabbricato viene distrutto totalmente, la Compagnia rimborsa al Cliente l’eventuale differenza fra il debito residuo e il valore per la ricostruzione a nuovo dell’immobile nei casi in cui il primo sia più elevato del secondo (complemento di garanzia).
Il debito residuo è la componente di capitale indicata nell’estratto conto del mutuo alla data del sinistro, esclusa la quota di interessi, le eventuali penali, spese accessorie e rate insolute.
7.3. Tolleranze
L’assicurazione è operante anche:
a) se gli eventi indicati all’articolo 7 si verificano quando nel fabbricato assicurato sono in corso opere murarie o lavori di ristrutturazione, restauro, abbellimento, risanamento o ripristino funzionale di impianti, fissi e infissi
b) se il riscaldamento del fabbricato assicurato è effettuato con stufe o bracieri comunque alimentati
c) se gli impianti termici o elettrici del fabbricato assicurato non sono ancora stati trasformati ai sensi del provvedimento contro l’inquinamento atmosferico (Legge n.615 del 13/07/1966) e della legge che disciplina le norme per la sicurezza degli impianti (n. 46 del 05/03/1990 nonché successive modifiche e integrazioni) o quando la manutenzione di detti impianti sia affidata a persone non abilitate.
d) in caso di installazione a nuovo, trasformazione o utilizzo di impianti in genere per i quali non risulti ancora completato l’iter burocratico di concessione delle varie autorizzazioni necessarie ai sensi di norme, leggi o regolamenti.
Che cosa non è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione II
valore artistico: attribuzione che viene data dal giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti in materia
articolo 8. Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione
militare, invasione nonché atti dolosi di terzi in genere, compresi quelli vandalici, di
terrorismo o di sabotaggio
b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche
c) causati o agevolati da dolo del Cliente o dell’Assicurato, dei loro familiari conviventi dei
quali Cliente o Assicurato non debbano rispondere a norma di legge
d) da smarrimento, furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione
e) subiti da impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici e causati
da fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione
f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti,
mareggiate
g) subiti da apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio determinato da usura,
corrosione o difetti di materiale
h) subiti da affreschi e statue, entrambi con valore artistico o storico
i) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, traboccamento o rigurgito di fognature
j) causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, collasso strutturale
k) indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o, comunque, qualsiasi danno
che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato.
Sono inoltre esclusi dalla copertura:
l) i fabbricati in corso di costruzione o che versino in stato di abbandono, di inagibilità o di
evidente cattiva conservazione
m) i fabbricati non costruiti interamente in cemento armato, elementi prefabbricati cementizi,
laterizi, pietra, metallo, vetrocemento, conglomerati artificiali o altri solidi materiali edili
incombustibili, fatta salva la tolleranza di solide materie combustibili esclusivamente nelle
strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali per una superficie non superiore a
un terzo del totale nella copertura e nelle pareti esterne
n) fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla
normativa vigente in materia urbanistica ovvero in violazione di diritti altrui.
Cosa si intende per danni indiretti
Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all’evento coperto dall’assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l’erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all’evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.
articolo 9. Dove valgono le coperture
La copertura opera per i fabbricati ubicati in Italia.
Organismo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione
articolo 10. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente
Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.
Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il tentativo di mediazione va fatto presso l’Organismo di Mediazione presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei
soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.
Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
Variazione del Mutuatario (accollo o voltura)
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione II
Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è:
• quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
• quello della sede legale in caso di persone giuridiche
• quello della sede in cui svolgono l’attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.
La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:
posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri - Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx,
email, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
fax al numero 000 000.00.00.
Se nascono eventuali controversie sull’ammontare del danno il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all’articolo 18 Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.
La richiesta può essere effettuata tramite:
posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 10 - 00000 Xxxxxx email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
fax al numero 000 000.00.00.
accollo del mutuo: subentro di un nuovo soggetto nelle obbligazioni assunte dal contraente originario
del mutuo
surroga del mutuo: facoltà data al Cliente assicurato di sostituire nel contratto di mutuo un altro
ente finanziatore
estinzione anticipate totale del mutuo: possibilità da parte del mutuatario di rimborsare alla banca l’intero importo finanziato prima della scadenza
contrattuale
articolo 11. Variazione del Mutuatario (accollo o voltura)
In caso di variazione di uno o più contraenti del mutuo (Mutuatario), il Cliente deve darne
tempestiva comunicazione alla Compagnia.
Nei casi di accollo del mutuo, i diritti e gli obblighi del Mutuatario uscente derivanti dalla polizza vengono trasferiti al nuovo Mutuatario e viene emessa un’appendice contrattuale che deve essere conservata insieme al contratto originario. Nel caso in cui il nuovo Mutuatario dichiari alla Compagnia – di comune accordo con il Mutuatario precedente – di non voler subentrare nel contratto di assicurazione, la polizza si estingue dalle ore 24 del giorno di variazione del Mutuatario e il premio non goduto viene restituito applicando un costo di 10
euro per spese amministrative.
Il pagamento del premio non goduto avviene entro trenta giorni dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Se l’importo del rimborso è inferiore a 10 euro, non viene eseguito alcun pagamento.
articolo 12. Surroga o estinzione anticipata del mutuo
In caso di surroga del mutuo presso un’altra banca o in caso di estinzione anticipata totale, il
Cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.
La polizza si estingue dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del trasferimento o dell’estinzione totale. Il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato per il periodo compreso tra la data di perfezionamento dell’estinzione/surroga del mutuo e la data di scadenza originaria della polizza.
La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto sul conto corrente di addebito delle rate del mutuo oppure su altro conto corrente scelto dal Cliente, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione/surroga, al netto delle imposte e delle spese amministrative
quantificate in 10 euro.
Oneri fiscali
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione II
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione totale o surroga del mutuo, il Cliente può richiedere alla filiale di riferimento la riattivazione della garanzia relativa al fabbricato.
In tal caso la copertura assicurativa viene riattivata dalla data di ricezione in Compagnia della relativa richiesta.
Il Cliente si impegna a compilare e a firmare, al momento della surroga o dell’estinzione
anticipata totale del mutuo, il modulo dedicato disponibile in Banca o sul sito internet della
Compagnia, indicando in modo chiaro, la scelta di mantenere la copertura assicurativa fino
alla scadenza originariamente prevista e specificando il nome della nuova banca erogante.
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, invece, la garanzia relativa al fabbricato prosegue fino alla scadenza originariamente stabilita.
COME FUNZIONA IL RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
Durata della polizza (coincide con la durata del mutuo) = 30 anni (360 mesi interi) Data decorrenza polizza 10/01/2020
Data scadenza polizza 10/01/2050
Premio lordo anticipato per 30 anni = 400,00 euro Imposte = 22,25%
Data estinzione anticipata del mutuo 10/01/2030 Periodo goduto in mesi = 120 mesi
400,00 euro /1,2225 = 327,20 euro (premio pagato per tutta la durata al netto dell’imposta) 327,20 euro x 120/360 = 109,07 euro (premio goduto al netto dell’imposta)
articolo 13. Oneri fiscali
Qualsiasi onere fiscale relativo alla polizza è sempre a carico del Cliente.
articolo 14. Modifiche della polizza
Le eventuali modifiche relative alla polizza devono essere comunicate per iscritto, tramite
lettera raccomandata A/R inviata alla Compagnia o utilizzando la casella di posta elettronica
certificata a uno dei riferimenti di seguito indicati:
Intesa Sanpaolo Assicura
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
articolo 15. Forma dell’assicurazione – Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
La presente assicurazione viene prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”. L’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Con questa forma non è pertanto applicabile la regola proporzionale.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto - Facciamo un esempio
Si intende la forma di assicurazione in cui l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita nel modulo di polizza, senza tenere conto dell’effettivo valore del bene assicurato.
Valore totale bene assicurato 400.000 euro
Somma assicurata 100.000 euro Danno subito a seguito di incendio 120.000 euro
L’Assicurato ha inserito in polizza la copertura per un quarto del valore del fabbricato: se si applicasse la regola proporzionale verrebbe pagata un quarto del danno e quindi 30.000 euro.
Con la copertura nella forma a Primo Rischio Assoluto, invece la polizza indennizza e fino al raggiungimento della somma assicurata di 100.000 euro.
Ispezione di quanto assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione III
articolo 16. Ispezione di quanto assicurato
La Compagnia ha sempre il diritto di visionare ciò che assicura e il Cliente è obbligato a fornire tutte le informazioni e indicazioni necessarie. L’esercizio di questo diritto da parte della Compagnia non libera il Cliente dai suoi obblighi.
sezione III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 17. Denuncia e obblighi in caso di sinistro
Per tutte le garanzie il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni
da quando ne è in condizioni o da quando ne è venuta a conoscenza.
La denuncia può essere effettuata:
contattando:
il numero 800.124.124 (dall’estero x00 00.00.00.00.00)
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00
per iscritto tramite:
email: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile c.d. obbligo di
salvataggio
fax: al numero 000.000.0000
posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Xxxxxxx Xxxxxxxx –
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 10122 Torino
In caso di sinistro il Cliente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo restando che le relative
spese sono a carico della Compagnia
b) rilasciare tempestivamente una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia
locale, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la sua causa presunta e
l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione, unitamente alla denuncia
di sinistro, deve essere trasmessa alla Compagnia con le modalità e ai riferimenti sopra
riportati
c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza che ciò
garantisca necessariamente un indennizzo
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni verificatisi, con riferimento a qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché – a richiesta – un rapporto
particolareggiato sullo stato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento
che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai suoi periti ai fini delle loro indagini o
verifiche.
Il mancato rispetto anche solo di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo.
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
Procedure per la valutazione del danno
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione III
Parti: si intende Compagnia e
Cliente
xxxxxx assicurativo: è un professionista che opera in maniera indipendente incaricato di valutare e quantificare un danno causato da un sinistro affinché venga definito l’eventuale risarcimento. I periti devo essere iscritti presso un
apposito Albo
atto unico: ciascuna parte può notificare all’altra un atto scritto in cui è indicato il perito che
ha nominato con invito alla controparte a fare altrettanto
articolo 18. Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure, a richiesta di una di
queste, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Cliente, con
apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro, e
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo
e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere
e aiutare da altri soggetti qualificati, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza
avere alcun potere deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti
sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono divise a metà.
18.1 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Cliente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate
c) verificare se il Cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di cui all’articolo 17 - Denuncia e obblighi in caso di sinistro
d) accertare l’esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 18.2 “Determinazione del danno”
e) stimare e liquidare il danno secondo quanto assicurato in polizza.
I risultati delle operazioni peritali, condivise dai periti o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, senza formalità di legge, in doppio esemplare completo delle stime dettagliate. Tali risultati sono vincolanti per le Parti, salvo in caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Perizia assicurativa: facciamo chiarezza
La perizia assicurativa è una relazione tecnica che si basa su una valutazione oggettiva, imparziale e chiara del danno, viene redatta da un perito e contiene la ricostruzione del sinistro, l’accertamento e la stima dei danni derivanti. Basandosi su tale valutazione la Compagnia è in grado di formulare un’offerta di risarcimento o un rifiuto.
18.2 Determinazione del danno
Per determinare l’ammontare del danno subito dal fabbricato assicurato si considera il
valore a nuovo delle parti completamente distrutte e il costo per riparare quelle soltanto
danneggiate, non tenendo conto, in ogni caso, del valore di eventuali residui o recuperi.
Qualora il costo da sostenere per riparare una parte danneggiata superi il suo valore a nuovo,
la Compagnia riconosce solo quest’ultimo.
xxxx: in generale si intende il ritardo nell’adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l’indennizzo dovuto
articolo 19. Termini per il pagamento dei sinistri
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina
l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento potrà essere
riconosciuto solo dopo aver escluso che si sia trattato di un evento doloso.
Assicurazioni presso diversi assicuratori
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione III
Riferimento normativo: art. 1910
del Codice Civile.
articolo 20. Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Cliente, nel momento in cui sottoscrive il presente contratto, non è tenuto a comunicare l’esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
In caso di sinistro il Cliente deve avvisare tutte le compagnie di assicurazione, richiedendo a ciascuna l’indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto.
articolo 21. Esagerazione dolosa del danno
Se il Cliente esagera intenzionalmente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
articolo 22. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme della legge italiana.
Glossario
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui
GLOSSARIO
ACCOLLO DEL MUTUO o VOLTURA
Subentro nella titolarità di un mutuo di un nuovo Cliente che accetta gli obblighi nei confronti della banca del Cliente originario
ADERENTE
Il soggetto che sottoscrive il Modulo di adesione della polizza e versa il premio previsto.
ASSICURATO
È il soggetto, persona fisica, nell’interesse del quale è sottoscritto il contratto. Ai fini di questa polizza, può coincidere con l’Aderente del contratto di mutuo (il Cliente)
BANCA
Intesa Sanpaolo che è anche ente intermediario ed erogatore del mutuo.
BENEFICIARIO
Il richiedente/cointestatario del contratto di mutuo
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale a Torino in Corso Inghilterra, 3 – 10138
CONTRAENTE
Intesa Sanpaolo, distributrice del prodotto, che ha stipulato la polizza collettiva con la Compagnia
DANNO LIQUIDABILE
Il danno determinato in base alle condizioni di polizza, entro il limite della somma assicurata.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
FABBRICATO
L’intera costruzione edile (o sua porzione) su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia del mutuo stipulato con la Contraente, inclusi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Si intendono compresi impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti); affreschi e statue non aventi valore artistico o storico.
Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.
Sono esclusi, in ogni caso, parchi, giardini, alberi e piante in genere, attrezzature sportive o destinate al gioco, strade private e opere di pavimentazione all’aperto.
FISSI E INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato assicurato e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria, di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.
FURTO
L’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.
IMPLOSIONE
L’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella esterna.
INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
Glossario
Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
È l’autorità alla quale è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a partire dall›1.1.2013, l’IVASS ha sostituito tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prima erano dall’ISVAP.
MUTUATARIO
Il soggetto che ha stipulato con la Banca il mutuo garantito da ipoteca sul fabbricato assicurato. Coincide con l’Aderente della polizza.
MUTUO
Il contratto di finanziamento, di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U.B., stipulato – a mezzo atto pubblico – tra la Banca e il Mutuatario e garantito da ipoteca sul fabbricato assicurato.
POLIZZA COLLETTIVA
I contratti di assicurazione sottoscritti dalla banca del Gruppo Intesa Sanpaolo con le Compagnie nell’interesse di più assicurati.
PREMIO
La somma versata dal Cliente alla Compagnia in base alla copertura sottoscritta.
RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche e integrazioni nonché quelli radioattivi disciplinati dal
D.P.R. n. 185/1964 e successive modifiche e integrazioni.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori o serbatoi per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l’insieme dei danni cagionati da tale evento o da più eventi garantiti direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima.
SINISTRO TOTALE
Il sinistro che determina la completa distruzione del fabbricato assicurato.
SURROGA DEL MUTUO
Subentro nella titolarità di un mutuo di un nuovo Ente finanziatore.
VALORE PER LA RICOSTRUZIONE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l’indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie), escluso il valore dell’area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali detraibili.
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito l’”Informativa”)
per soggetti terzi si intendono, ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici
Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati
Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea
sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
Informativa sul trattamento dei dati personali
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di
servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI
ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
Informativa sul trattamento dei dati personali
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è
richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
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