RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/09/2018 DELIBERA N. 126
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/09/2018 DELIBERA N. 126
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/1999
VISTO l'art. 40 del Regolamento di contabilità di cui al D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, le cui competenze non sono reperibili all'interno dell'Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
VISTO l'art. 33, comma 2, del D.I. 44/2001con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa
VISTO l’art. 53 del Decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Istituto
dopo breve discussione, con la seguente votazione espressa in forma palese
Favorevoli 13 | Contrari 0 | Astenuti 0 |
DELIBERA
il seguente "REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.I. 44/2001"
Art. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1) Il presente regolamento disciplina ai sensi della normativa vigente le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.
2) L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la trasparenza e l’imparzialità nell’individuazione degli esperti esterni ed a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi.
3) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi prestazione d’opera, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso conseguenti, aventi natura di:
a. incarichi affidati ai soggetti dipendenti della pubblica amministrazione, in possesso di autorizzazione dell’ente di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’ art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 (ad eccezione di quanto stabilito dal D.L. 31.01.2005 n. 7 art. 7 nonies – relatori in corsi di aggiornamento rivolti esclusivamente a dipendenti della p.a.).
b. incarichi affidati a soggetti, titolari di partita IVA.
c. incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale.
Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO
Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa (POF), verificata l’impossibilità di utilizzare personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni.
I contratti per le attività possono essere stipulati con esperti che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’attività prevista nel progetto inserito nel POF e che non possono essere conferiti al personale dipendente per indisponibilità o inesistenza delle specifiche competenze professionali in quanto richiedono prestazioni altamente qualificate.
L’individuazione del fabbisogno è coerente e correlata all’arco temporale di svolgimento del Progetto approvato nel POF.
L’Istituzione Scolastica predispone un apposito avviso di selezione da pubblicarsi all’Albo e nel sito web della scuola.
Successivamente l’Istituzione Scolastica pubblica l’avviso di indizione della procedura di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a. Definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico.
b. Specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’esecuzione dell’incarico.
c. Durata dell’incarico.
d. Luogo dell’incarico e modalità e tempi di realizzazione del medesimo.
e. Compenso previsto.
f. Termine per la presentazione del curriculum e delle relative offerte.
g. Criteri di comparazione.
Art. 3 - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INCARICHI
1. A seconda della prestazione, gli incarichi possono essere conferiti ai seguenti soggetti esterni:
a. Professionisti iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l’esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria.
b. Soggetti che esercitano per professione abituale un’attività professionale priva di Albo, Elenco o Ruolo o un’attività per la quale l’iscrizione non è richiesta.
c. Esperti di elevata professionalità o di provata competenza in relazione alla prestazione richiesta.
d. Le Società, Associazioni, Enti ecc. con personalità giuridica (si dovranno indicare gli esperti che svolgeranno l'attività per i quali dovranno essere forniti i curricula e i titoli posseduti).
e. personale dipendente della Pubblica Amministrazione, che non si trovi in regime di incompatibilità di cui all'art. 53 Dlgs 165/2001.
2. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi da conferire al personale docente interno, per i quali è richiesta, da norme o disposizioni specifiche, una procedura selettiva pubblica.
Art. 4 - REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
La partecipazione all’indizione della procedura di selezione da parte degli esperti esterni è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
⮚ Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
⮚ Godimento dei diritti civili e politici.
⮚ Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o altre pene accessorie.
⮚ Non avere procedimenti penali in corso.
⮚ Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 5 – INDICATORI DI PUNTEGGIO
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci.
✓ Possesso, oltre ai requisiti indicati all’art. 4, di ulteriori titoli specifici:
✓ Corsi di formazione e/o aggiornamento (valutabili almeno 40 ore anche cumulabili) afferenti la tipologia di intervento: 2 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 10
✓ Esperienza lavorativa documentata nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni anno di esperienza (con almeno 120 giorni di attività), fino ad un massimo di punti 5 punti
✓ Esperienza lavorativa in ambito scolastico: 1 punto per le attività progettuali svolte nel corso dell’anno scolastico, fino ad un massimo di punti 10 punti (si valuta 1 incarico per a.s.)
✓ Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza: 1 punto per ogni pubblicazione, fino ad un massimo di punti 5 punti
A parità di punteggio si procederà in base al sorteggio.
Altri e più specifici indicatori potranno essere fissati dal Dirigente Scolastico o da una commissione all'uopo costituita, nell'ipotesi di selezione del personale interno e/o esterno per l'attuazione di particolari progetti.
Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ
Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di prestazione d’opera:
x. Xxx sia contemporaneamente titolare di altro incarico di prestazione d’opera conferito dall’Istituzione Scolastica ai sensi del presente regolamento, per il quale l’impegno richiesto sia incompatibile in termini di tempo con una prestazione aggiuntiva.
b. Ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con:
I. il soggetto che dispone l’attivazione dell’incarico ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento, commi 1 e 2
II. i componenti dell’organo che delibera sulle risorse (Consiglio di Istituto) su cui grava anche in parte il relativo finanziamento;
III. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
IV. ogni altro soggetto componente dell’Istituzione scolastica (Docenti e ATA);
c. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/94, chi sia cessato per dimissioni volontarie dal servizio presso l’Istituto con diritto a pensione anticipata di anzianità ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con l’Istituto nei 5 anni precedenti a quello di cessazione dal servizio.
d. Chi si trovi in situazioni a cui la legge ricollega una incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o in altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE D’OPERA
1. L’individuazione dei soggetti interni/esterni a cui conferire incarichi di prestazione d’opera avviene a seguito di procedura comparativa di curricula ed eventuale colloquio conoscitivo.
2. La comparazione tra gli aspiranti e l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico viene effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente Scolastico e un docente per ogni plesso/ordine di scuola. L’esito della procedura si concluderà con una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola e avrà validità per l’anno scolastico in corso. Il conferimento dell’incarico al soggetto designato avverrà previa verifica del rispetto di quanto previsto agli artt. 3 e 6 del presente regolamento.
3. Non si procede al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente fissato dall’Istituzione scolastica non si presentino per la stipula del contratto, salvi giustificati motivi di salute.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 o per ulteriori sopravvenute esigenze si ricorrerà alla graduatoria approvata di cui al precedente comma 2.
5. I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dall’Istituto e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro instaurato, in conformità con quanto previsto dal D. lgs. n. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679.
6. Si potrà prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al conferimento dell’incarico mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge n. 112/2008, art. 46 e della Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui in premessa.
Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
L’incarico viene conferito mediante apposito contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell’inizio dell’attività, tra il prestatore d’opera individuato e il Dirigente Scolastico.
Nell'ipotesi che l'esperto individuato sia un docente interno, l'affidamento sarà perfezionato tramite lettera di incarico.
Art. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1. L'incarico dovrà essere svolto attenendosi ai tempi e alle modalità di esecuzione della prestazione determinati dal referente del progetto anche in ordine all’utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi eventualmente a disposizione dalla struttura stessa.
2. E’ fatto divieto di affidare/cedere a terzi in subappalto il contratto, la prestazione, l'incarico.
3. Al prestatore d’opera è fatto obbligo di rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art. 10 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Il referente del progetto, del programma o della specifica attività, è tenuto a verificare e a controllare l’esecuzione dell’incarico affidato.
2. Il referente individuato, o in mancanza, il Dirigente scolastico ha facoltà di richiedere al prestatore relazioni periodiche sull’attività svolta.
Art. 11 - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA ALLA PRESTAZIONE
1. Qualora si verifichi un caso di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a motivi di salute o ad altri eventi relativi alla persona del prestatore debitamente comprovati, le parti possono accordarsi per lo svolgimento della prestazione in tempi diversi rispetto a quanto inizialmente concordato (al massimo entro il termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso)
2. In mancanza di accordo l’Istituto recederà dal contratto/incarico senza alcun obbligo se non quello della comunicazione scritta al prestatore. Il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione all’attività svolta o all’effettivo risultato raggiunto, certificato dal referente del progetto.
Art. 12 - CASI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PRESTATORE D’OPERA
1. Risoluzione del contratto: il contratto di prestazione d’opera può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza nei seguenti casi e alle condizioni indicate a fianco di ciascuno:
a. Nel caso in cui l’interessato, senza giustificato motivo, non inizi l’attività nel termine stabilito nel contratto. In tal caso la risoluzione opera automaticamente senza corresponsione di alcun compenso.
b. Nel caso di inadempienza dell’Istituto il prestatore ha diritto al compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta.
c. Nel caso in cui il prestatore contravvenga al codice di comportamento valido per i Dipendenti Pubblici, anche a querela di parte. Al prestatore non verrà corrisposto nessun compenso.
2. Recesso dal contratto: ciascuna delle parti può recedere per giusta causa (1571 C.C.) dal contratto, anticipatamente rispetto alla scadenza, con comunicazione scritta spedita all’altra parte mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 13 - MISURA DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Ai fini della determinazione del compenso, il dirigente scolastico farà riferimento:
a. Alle tabelle previste dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico per gli esperti interni;
b. Alle misure dei compensi per attività di aggiornamento e formazione, stabiliti dal D.I. n. 326 del 12.10.1995 e cioè:
i. Attività di Direzione e Organizzazione: € 41,32 giornaliero;
ii. Attività di Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio: € 41,32/ora per il personale scolastico e € 51,65/ora per i docenti universitari;
iii. Attività di docenza: come al numero ii);
iv. Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro: € 25,82/ora.
c. Compensi forfettari compatibili con le risorse finanziarie dell’istituzione scolastica.
d. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Xxxxxxxxxx ha facoltà di stabilire altrimenti il compenso massimo da corrispondere al personale esperto.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.
3. Il pagamento della fattura elettronica/ricevuta/nota, è subordinata alla verifica e controllo della completezza delle attività svolte e rilascio, da parte del Dirigente scolastico, della certificazione di regolare prestazione e/o esecuzione della prestazione svolta. La liquidazione del compenso sarà comunque subordinata alla riscossione dei finanziamenti da parte del soggetto erogatore.
Art. 14 - TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
1. L’incarico di prestazione d’opera dà luogo al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei casi e secondo i modi stabiliti dal regime al quale la prestazione è soggetta.
2. Ai prestatori d’opera ai sensi del presente regolamento non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato.
3. Il prestatore d'opera provvede personalmente alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi relativamente allo svolgimento delle attività.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE D’OPERA
1. Il trattamento dei dati personali del prestatore d’opera avviene secondo le modalità stabilite dal
D. Lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni e dal GDPR 2016/679
2. Il prestatore d’opera all’atto della sottoscrizione del contratto individuale autorizza espressamente l’Istituto ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, assicurativi e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché la normativa vigente in materia.
IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE INSERITO NEL "REGOLAMENTO DI ISTITUTO" ALLA VOCE "G"