CURRICULARI NON CURRICULARI
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI
E
NON CURRICULARI
TRA
L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Xxx Xxxxxx xx Xxxxx x. 00, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19 gennaio 1965
E
La Società/Ente pubblico Roma Capitale, con sede legale in XXXX (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 0, codice fiscale IT01057861005, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a NAPOLI (NA) il 18/04/1969
nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2 e attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini curriculari e non curriculari, ai sensi:
a) della normativa nazionale,
b) della normativa regionale toscana per i tirocini non curriculari attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia curriculari che non curriculari;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la Roma Capitale (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato alla presente convenzione.
Art. 2 – Durata della Convenzione
1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
b. provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i (studenti e neolaureati) contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
c. fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
2. In caso attivazione di tirocinio non curriculare in Toscana , il soggetto ospitante:
dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 ter Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);
si impegna a inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art.1, comma 1180 della Legge n. 296 del 27/12/206 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda:
in caso di tirocini di formazione e orientamento curriculari si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998
in caso di tirocini di formazione e orientamento non curriculari quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale.
4. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
Art. 5 - Rimborso spese
1. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento non curriculare il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso spese a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo conforme a quanto previsto dalla normativa regionale applicabile.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento curriculare eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal soggetto ospitante sono facoltativi.
Art. 6 – Tutor
1. Il soggetto promotore nomina un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale applicabile. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad