Art.1 - Oggetto dell’appalto
PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art.1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di “Piano periferie degradate capoluoghi G1 –
“RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX BIRRA DREHER IN LOCALITA' PALOMBELLA – G1 NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA DI ANCONA” – CUP: E38E16000010001 – CUI 00351040423 2022 M 0003.
Le opere sono meglio descritte nella relazione tecnica–illustrativa del progetto esecutivo nonché negli ulteriori elaborati di progetto.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile.
Art.2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad €. 1.130.775,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A..
Tale importo è così ripartito:
Lavori | Importo complessivo dei lavori (a) = b+d | Importo lavori soggetto a ribasso (b) | Oneri cd. generali per l’attuazione del piano di sicurezza (c) | Oneri cd. speciali per l’attuazione del piano di sicurezza (d) |
A MISURA | € 996.604,81 | € 973.348,05 | € 23.256,76 | |
A CORPO | € 134.170,42 | € 134.170,42 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso (b) comprensivo degli degli oneri per la sicurezza, cd. Generali (c) (art.26 del Preziario Regionale Marche 2022) e aumentato degli oneri di sicurezza cd. Speciali (d), non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura ” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. eeee), nonché dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 56/2017.
2. In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio minor prezzo ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo come determinato in seguito all'applicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, per cui, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.P.R. 207/2010
(rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii), il computo metrico estimativo relativo a tale parte di lavoro a corpo è stato posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento e non ha alcun valore negoziale. I prezzi unitari utilizzati per la valutazione di tale parte di lavoro, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, e che siano estranee ai lavori già previsti.
4. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nel ”modulo lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto“ (di seguito denominata semplicemente "lista"), di cui all’art.119, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 (ABROGATO) i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come ”elenco dei prezzi unitari“. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per tale parte di lavori prevista a misura in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, dell'art.43 comma 7 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x. 000, xxxxxxx xx xxxxxx a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) dello stesso decreto e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
5. i prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza nel cantiere, costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento.
7. Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.
Art.4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. A sensi dell'art. 43, comma 6 ed 8 del D.P.R. 207/2010, l'intervento si compone dei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:
Categorie di lavorazioni | IMPORTO | PERCENTUALE |
Opere civili/edili | € 853.010,05 | 75,44% |
Scavi/movimenti terra/demolizioni | € 145.612,23 | 12,88% |
Impianti meccanici e condizionamento | € 40.285,47 | 3,56% |
Impianti elettrici/telefonici/fotovoltaico | € 68.610,72 | 6,07% |
Sicurezza speciale | € 23.256,76 | 2,06% |
Totale | € 1.130.775,23 | 100,00 % |
2. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1”: “Edifici civili ed industriali ”, classifica seconda o superiori, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'allegato A del medesimo decreto, in quanto non abrogato.
3. Oltre alla categoria prevalente sono previste lavorazioni che superano il 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le quali è possibile lo scorporo.
L'intervento è così composto:
Categoria | Descrizione | Importi € | % | classifica (art.61 DPR 207/2010) |
OG1 | Edifici civili ed industriali | 793.189,71 | 70,15 | III |
OG2 | Restauro beni | 63.017,93 | 5,57 | I |
OS21 | Opere strutturali speciali | 140.397,17 | 12,42 | I |
OG11 | Impianti Tecnologici | 134.170,42 | 11,87 | I |
TOTALE | € 1.130.775,23 | 100,00 |
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere, che rappresentano l’oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto e facenti parte integrante del contratto.
Tali opere dovranno essere eseguite secondo le descrizioni contenute nel progetto e nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.
2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti chiarimenti e/o provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'appaltatore rispetterà nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - relazione - disegni.
3. Qualora gli atti progettuali e/o contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod.civ.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato speciale di appalto;
c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
d) l'elenco prezzi unitari;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia;
g) l’offerta dell’aggiudicatario;
h) il computo metrico estimativo ai sensi dell'art.32, comma 14–bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 56/2017;
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Alcuni documenti sopra indicati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii come integrato e corretto dal D.leg. 19 aprile 2017 n. 56 e aggiornato alla Legge 19 luglio 2021 n.108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n.77;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;
- Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;
- La legge Regione Marche 18 novembre 2008 n.33.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
0.Xx sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2.L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizio ni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche del progetto esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità.
4. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
5. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della normativa vigente. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art.8 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art.9 – Direzione Lavori e ordini di servizio
1. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo.
2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.
Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.
4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono specifico controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste dal comma 5 del dell'art.101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .
5. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
7. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 10 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii .
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 11 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale di Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Art.12 – Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori
1. Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, procederà alla consegna dei lavori.
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
• la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.16 lett. D) del presente capitolato;
• il programma di esecuzione dei lavori come meglio individuato al successivo art.25;
• la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
• dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
2. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Coordinatore per la Sicurezza la seguente documentazione”
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione);
- il PiMUS comprensivo di schema di montaggio e calcoli debitamente firmati da tecnici abilitati, data la complessità dell'intervento;
- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal X.Xxx. n. 106 del 2009;
- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 “ Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”;
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il direttore dei lavori, sentito il RUP, provvede in via d’urgenza alla consegna ed indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49
4. Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto entro il termine di giorni dieci dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto. Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione entro il termine di dieci giorni rispetto alle soglie temporali indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, riguardi una singola fase di esecuzione dell'opera, verrà applicata la penale nella misura dell'1 per mille, quantificata come previsto nel successivo art. 22. Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione riguardi più fasi di realizzazione dell'opera, tra quelle indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, un ritardo cumulativo di dieci giorni rispetto alle soglie temporali del cronoprogramma, comporterà l'applicazione della clausola risolutiva espressa in danno dell'appaltatore, intendendosi compresa nella quantificazione del danno anche l'eventuale perdita del finanziamento a causa dei ritardi accumulati.
Art.13 – Interventi per risolvere aspetti di dettaglio
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall’art. 106 comma 1 e 2, lett. a) e b) D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati ai precedenti artt. 2 e 4, sempre che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Art.14 – Varianti
2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
3. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di ulteriori lavori sull'area oggetto dell'intervento senza alterare la natura del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità
finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Art. 15 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, o nella casisitica in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. Tali prezzi saranno, nell’ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità:
- desumendoli dal prezzario Regionale Marche 2022;
- ricavandoli per analogia dallo stesso xxxxxxxxx;
- eseguendo l’analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime, manodopera forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei lavori.
I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.
Art.16 – Garanzie e coperture assicurative
A) CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia è ridotta del 50 per cento per gli operatori economici di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
6. Non verrà richiesta la cauzione provvisoria qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 4 della L. 120/2020.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Qualora venga a mancare la costituzione della garanzia definitiva, decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
B) GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n.50 / 2016 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
9. Le firme dei funzionari , rappresentanti della banca o della società di assicurazione, riportate sulla garanzia dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma .
10. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
C) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna di via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.
Ai sensi del comma 7 dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per €. 500.000 e per €. 1.000.000,00 per danni alle strutture preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a €.1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice , il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.
E) GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).
La garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal 25/04/2018.
Art.17 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.
1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
2. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art.18 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
Lo spostamento di tutti gli elementi impiantistici eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.
L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori quando non esplicitamente previsti. E' onere dell'impresa fornire il calcolo statico dei ponteggi.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere, compreso l'onere della progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico, munito di idoneo impianto di messa a terra.
Il rispetto degli orari per l'esecuzione delle attività rumorose, nel rispetto del regolamento acustico comunale vigente, ovvero richiedere la deroga corredandola a proprie spese di tutti i documenti richiesti.
L'area di cantiere, a tale scopo, appartiene alla IV classe di destinazione d'uso del territorio (Tab,A Artt.2,3 DPCM14/11/97)
La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai , quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché la fornitura della cassette di pronto soccorso in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di servizio e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica autorizzata. E’ compreso l’eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino del manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in genere, della segnaletica orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).
Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni p articolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
b) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni .
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
Lo sviluppo dei disegni costruttivi realizzati, sulla base dei dettagli esecutivi di progetto, a seguito delle misurazioni di rilievo verificate in cantiere o delle soluzioni derivanti dalla scelta di soluzioni o materiali equivalenti a quelli indicati in progetto. Tali elaborati dovranno essere espressamente sottoposti all’approvazione della direzione dei lavori.
In particolare, il rivestimento con pannelli d'alluminio del corpo servizi, una volta approvato dalla D.L., dovrà essere sviluppato prevedendo tutti gli adeguamenti dimensionali anche delle murature retrostanti per adeguare le aperture ai moduli delle pannellature stesse. L'onere delle progettazione è compreso nel prezzo.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali;
- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate lequote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autoriz zati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto al successivo articolo n. 19, con gli oneri ivi previsti.
La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti interni ed esterni). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
La Stazione Appaltante fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
Le sole prove di carico sui pali e dei tiranti.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n.184 e Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Art.18-bis – Adempimenti a carico dell'Appaltatore
A) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine di lavori l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
4. In ogni caso, è data facoltà alla Stazione Appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
• l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio del lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
• nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
• l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
• l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite
dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
• l’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La Stazione Appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
• ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della Stazione Appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco.
B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 15.
2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e della altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà della Stazione Appaltante da parte dell’appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa Stazione Appaltante e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E’ data in ogni caso facoltà alla Stazione Appaltante di subordinare il nulla-
osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per l’effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell’appaltatore. La Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.
5. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa o dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla Stazione Appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione di manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante.
6. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
Art.18 ter – Accettazione dei materiali (art.6 del DM.49/2018)
1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Art.18 quater.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo:
a) relativamente agli esterni il rilievo (As – Build) delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti, ecc.). Il rilievo comprenderà, la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
b) dovrà essere consegnato dall'appaltatore “As-built” dei lavori eseguiti, comprensivo degli elaborati grafici con l'individuazione del tracciato esatto delle linee impiantistiche e la localizzazione degli elementi impiantistici istallati, sia dell'edificio che delle sistemazioni esterne
c) le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le schede tecniche di tutti i materiali/elementi utilizzati. In particolare sugli elaborati grafici dovranno essere riportati codici di riferimento che rimandino alle schede dei prodotti.
d) Certificazione delle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso o similari realizzati a secco.
Per tutti i sistemi di pareti, contropareti, controsoffitti, altri sistemi a secco comunque realizzati l'appaltatore si obbliga a fornire scheda tecnica del prodotto che deve essere accettata preventivamente dalla DL. La scheda tecnica del prodotto deve essere accompagnata per ogni singolo pacchetto da una planimetria che individua dove sarà installata e da una relazione di calcolo ai sensi del cap. 7.2.3 criteri di progettazione di elementi strutturali “secondari” ed elementi non strutturali del DM 17 gennaio 2018 per garantire le prestazioni antisismiche.
Qualora l'impresa durante i lavori intenda apportare modifiche a quanto approvato, previa accettazione della DL, sarà onere della stessa impresa variare i documenti sopra citati in modo da fornire al termine dei lavori un As-Build dei lavori eseguiti corredato di planimetria con individuazione dei singoli elementi posati, delle loro caratteristiche tecniche e dove necessario di verifica ai sensi del DM 17 gennaio 2018. Allegati da fornire alla certificazione di corretta posa in opera:
7. scheda tecnica materiali utilizzati;
8. schema di posa e planimetria di individuazione;
9. verifica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (elementi secondari) firmata da professionista abilitato.
d) dichiarazioni di corretta posa in opera, su modelli conformi dei VVF, firmati da un professionista abilitato, di ogni elemento, avente valenza per eventuali pratiche per l'ottenimento di CPI, ancorché escluso in sede progettuale. Tale dichiarazione deve essere corredata da planimetria di individuazione di tutte le componenti rilevanti ai fini antincendio.
I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati minimo in tre copie cartacee, oltre files pdf-a e file editabili (disegni e schemi grafici in formato *.DWG / elaborati contabili in formato *.XPWE o *.dcf / documenti in formato *.doc ecc.).
E’ obbligo dell’Appaltatore fornire, a fine lavori, di piccole quantità almeno una confezione integra, con marca e codice, di ricambio dei materiali di finitura utilizzati che potrebbero servire in futuro per piccole riparazioni e ritocchi. (smalti, vernici, impregnati, intumescenti, tonachini, piastrelle in gres porcellanato, pianelle di cotto, listelli in pietra).
Le chiavi delle porte dovranno essere consegnate in triplice copia etichettate.
Art.19 – Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori
2. Ai sensi del comma 8 dell'art.32 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii la Stazione Appaltante procede nei casi ivi previsti alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale di consegna d'urgenza le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione (comma 3 art.5 Decreto MIT 49/2018).
4. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Consegna parziale dei lavori (qualora sia da prevedere)
Ai sensi dell'art.5 comma 9 del Decreto MIT 7 marzo n.49, per la natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori. In tale casisitica l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art.5 del Decreto MIT 7 marzo n.49
Art.20 - Durata dell'appalto tempo utile per l'ultimazione dei lavori
1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro gg. 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
2. Qualora si proceda a consegna parziale, il tempo contrattuale decorre dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi del 4° periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .
3. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l’ordine e le forniture di materiali e quant’altro per realizzare l’opera, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, ai sensi del 5° periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.
5. Ai sensi del 6° periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, come indicato sul bando di gara, è consentita l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte della D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, indicato sul certificato di ultimazione lavori.
7. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, come i collaudi e/o certificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente realizzate, con la successiva presa in consegna delle stesse.
8. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
9. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
10. L’Appaltatore, in occasione della necessità di programmare alcune lavorazioni in orario notturno, dovrà avere cura di richiedere la prevista autorizzazione in deroga al Regolamento Acustico Comunale adottato con Del. Cons. N. 84 del 25/07/2011.
11. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale potranno essere fissate le scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 21 - Sospensioni
1. Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49 nonché dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai commi 1-2-3-4-6-7.
2. Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che portano alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore
o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art.
107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al
D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.
Art. 21 bis - proroghe
1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 5 e dalla normativa vigente.
2. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con domanda motivata, la proroga.
3. Vengono computati quali giorni di proroga quei giorni ove non sia possibile eseguire le lavorazioni per stati di emergenza dichiarati con atti normativi ovvero per avversità atmosferiche condizionati le attività di lavoro, soprattutto se eseguite all'esterno con le seguenti caratteristiche:
-giorni con precipitazioni totale > o uguale a 4 mm, qualora le lavorazioni interessassero lavori all'esterno, consultabili presso il sito xxx.xxxxx.xxxxxx.xx dalla stazione base di Falconara Marittima (ST82) e/x Xxxxxxxx (ST16).
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
4. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
Art.22 - Penali in caso di ritardo. Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, di cui al comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille dell’importo contrattuale.
2. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.
3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla Stazione Appaltante.
4. Ai sensi art. 7 comma 3 lett. b) del D.M.49/2018 le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Le penali, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione in particolare:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 20;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
4. nel rispetto soglie temporali fissate nel cronoprogramma;
5. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.
6. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come eventualmente previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
9. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e/o saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
10. TENUTO CONTO di quanto deliberato dalla giunta con atto n. 185 del 13/05/2022 in cui si indica l'intervento in oggetto come obiettivo Strategico prioritario (riportati nella Tabella l A in allegato alla delibera 185 del 13/05/2022), per favorire il raggiungimento dell'obiettivo, è facoltà della Stazione Appaltante prevedere un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori, nella misura pari allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille dell’importo contrattuale. L’ammontare complessivo del premio di accelerazione non può essere superiore al 5% (cinque per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Il calcolo del premio di accelerazione avverrà a conclusione dei lavori e il premio verrà corrisposto solo qualora nel corso dell'esecuzione non vi siano stati ritardi, né siano state applicate penali.
Art. 23 –Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore - Inizio, andamento e sviluppo dei lavori.
1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
Nella predisposizione di detto programma esecutivo dei lavori, l’Appaltatore dovrà tenere conto anche delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento in merito a “Misure di coordinamento e cooperazione” e a “ Prescrizioni per le fasi di lavorazione”.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle disposizione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’art. 133 del regolamento generale.
5. La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, costituisce grave inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto.
Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art.24 BIS – Contestazioni e riserve
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina previsto dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione.
Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art.25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi del comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art.26 - Controllo Amministrativo Contabile
Valgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 13 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, di seguito riportato:
1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Art.26 bis – Documenti Contabili
Valgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, di seguito riportato:
1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico.
In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori.
Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore.
Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.
Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Nel successivo art.30 – Contestazioni e riserve- sono specificate le modalità di iscrizione delle riserve
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.
Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento.
Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità
Nei successivi artt.n.31-Pagamenti in acconto- e n.43-Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere- sono specificati gli importi relativi ai SAL e le modalità di pagamento.
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Nel successivo art.34 vengono dettagliate le modalità, i contenuti e la documentazione da allegare.
2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che:
- nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia;
- nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
5. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Ulteriori disposizioni e specifiche:
- La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
- L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
- Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
- La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi unitari della lista alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
- La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale inserito in contratto; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto. - L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente. Tali percentuali, calcolate sull’importo complessivo delle opere a corpo e riportate nella sottostante tabella, saranno riportate nei vari stati di avanzamento proporzionalmente ai lavori eseguiti.
% | ||
Impianto di climatizzazione | € 30.694,25 | 22,88 |
Impianto elettrico | € 20.949,93 | 15,61 |
Impianto fotovoltaico | € 12.398,78 | 9,24 |
Impianto idrico-sanitario | € 4.428,29 | 3,30 |
Corpi illuminanti fabbricato | € 7.930,24 | 5,91 |
Illuminazione pubblica | €36.079,07 | 26,89 |
Linee tecnologiche piazza | €21.689,64 | 16,17 |
Importo lavori a corpo | € 134.170,20 | 100% |
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento le percentuali ricavate, come sopraindicato, saranno eventualmente ulteriormente suddivisibili secondo criteri ad iniziativa della Direzione lavori nel rispetto comunque del reale andamento della realizzazione delle partite stesse, anche mediante riscontro nel computo metrico estimativo, dal quale le aliquote sono state dedotte.
Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento le percentuali ricavate, come sopraindicato, saranno eventualmente ulteriormente suddivisibili secondo criteri ad iniziativa della Direzione lavori nel rispetto comunque del reale andamento della realizzazione delle partite stesse, anche mediante riscontro nel computo metrico estimativo, dal quale le aliquote sono state dedotte.
Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto.
Art.27 – Anticipazione
Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Nonché dell'art. 3, comma 4 del D.L. 228/2021, conv. In L. 15/2022, all'aggiudicatario verrà corrisposta una anticipazione del 30% sull'importo stimato dell'appalto, previa presentazione della garanzia di cui all'art.16 del presente Capitolato.
Con l’articolo 91, comma 2 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice ed è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell’importo, sui pagamenti effettuati nel corso dei lavori, in percentuale del 30% sull'importo di ogni Stati di avanzamento.
Art.27 bis - Pagamenti in acconto
1. All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 200.000 (euro duecentomila) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori.
2. All'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.
3. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
4. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
5. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni (quarantacinque), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. Laddove la produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento, o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti di oltre il 20% inferiore a quella prevista dal programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art.18 saranno applicate trattenute provvisorie dell’ordine del 10% dell’importo della minore produzione realizzata.
Le trattenute così effettuate saranno svincolate se e quando il ritardo sarà stato recuperato oppure quando l’entità dei lavori in ritardo scenderà al di sotto della predetta soglia del 20%.
Laddove la minor produzione contabilizzata sugli stati di avanzamento o sulle situazioni provvisorie di avanzamento che la Direzione dovesse ritenere di dover all’uopo redigere, risulti superiore al 30% dell’importo del Corrispettivo di contratto, la Committenza potrà dichiarare il Contratto risolto in danno dell’Appaltatore.
In tal caso verranno calcolati i giorni di ritardo rispetto al programma esecutivo presentato dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori e verranno conteggiate ed applicate le penali nella misura prevista dal precedente articolo 17; l’importo delle penali così risultante verrà recuperato dalle trattenute sino a quel momento praticate che resteranno in pari misura definitivamente incamerate, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Committente. Qualora l’importo delle penali applicate superi l’importo delle trattenute sino a quel momento praticate si procederà al recupero mediante decurtazione di eventuali corrispettivi da corrispondere e, in caso di assenza o incapienza, mediante escussione della cauzione definitiva prestata.
Art.28 - Ultimazione dei lavori
1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione.
2. (art.12 X.XXX 49/2018) Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
Art.29 – Conto finale e collaudo provvisorio
1. Il conto finale di cui al precedente art.26 bis comma 1, lettera e) deve essere sottoscritto dall’esecutore.
All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
2. (art.14 comma 5 X.XXX 49/2018) Al conto finale di cui sopra, il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 1, e dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art.30– Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione
a) Collaudo statico
1. Ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 la costruzione in oggetto dovrà essere sottoposte a collaudo statico, eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori darà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
2. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
3. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al RUP, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il
deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del medesimo .
b) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Ai sensi dell'art. 102 del Codice 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Nel merito il certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere emesso entro non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il certificato di Regolare Esecuzione dovrà prendere atto del collaudo Statico di cui al punto a).
3. Durante l’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
6. Nell’ipotesi prevista dall’art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/201 e ss.mm.ii., l’organo di collaudo (o il D.L. nel caso del Certificato di Regolare esecuzione), determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
7. Per quanto non precisato, si rinvia all’articolo n. 102 del Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.
8. In sede di collaudo il direttore dei lavori: a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
9. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Art.31 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio
1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del cod. civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se, dopo l’ultimazione, l’opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico della Stazione Appaltante.
Art.32 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
3. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art.33 - Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo.
Difetti di costruzione. Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili.
1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt.1667 e 1668 del cod.civ. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera alla Stazione Appaltante.
4. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art.1668, comma 2 del cod.civ.
5. Quando si tratti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod.civ.).
Art.34 – Danni di forza maggiore
1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.
2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
3. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando, a determinare il danno, abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art.35 – Trattamento e tutela dei lavoratori
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Ancona delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I Ai sensi dell'art. 105 comma 11 nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'affidatario, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'Appaltatore, i subappalatori e cottimisti - operatori economici - ai sensi dell'articolo 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Xxxxxx rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.
Ai sensi dell'articolo 30 comma 4, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 30 comma 5, la Stazione
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’ inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..
Art.36 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l’emissione di rumori durante particolari periodi della giornata.
Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore, anche in giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione di lavorazioni non rumorose, l’appaltatore può prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno.
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la Committente.
Al di fuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Art.37 – Sicurezza del cantiere
1. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
2. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative.
3. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo deve essere redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008.
4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d’asta. In particolare, a carico dell’impresa e compensati con la
cifra indicata al precedente art.2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
6. L’Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Appaltatore stesso.
7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Art.38 – Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere
1. Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell’art.2 del presente capitolato verrà corrisposto all’appaltatore come segue:
- la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a misura, a stati d’avanzamento lavori in proporzione all’importo dello stato d’avanzamento previa acquisizione di nulla osta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art.39 – Approvvigionamento dei materiali
1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Art.40 – Proprietà degli oggetti ritrovati
1. La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Art.41 – Esecuzione d’ufficio
1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.18 del D.M.145/2000, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Art.42 – Risoluzione del contratto
1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
3) Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto rifiuti di carico reiterati in massimo n.3 come previsto dall'art. 18 lett. b) del presente capitolato.
Art.43 – Recesso
1. Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal n.2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 (un quinto) dell’importo dell’appalto, l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
2. Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art.5 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'art.5 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.m..ii., previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Art.44 – Subappalto
1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'eventuale subappalto è ammesso pertanto entro i limiti del 50 della categoria prevalente; le categorie scorporabili sono subappaltabili per l’intero.
3. Il soggetto affidatario della presente opera può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purche' :
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
e) non siano oggetto di subappalto le lavorazioni indicate nei documenti di gara da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario dover trasmettere altresi' la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per le quali l'appaltatore e' liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente alla documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto ad esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 14 del predetto articolo 105.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti con procedura negoziata.
12. Ai sensi dell' articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
12. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
13. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ( D.Lgs. 81/2008), le imprese subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e corretta dal D.Lgs. 106/2009 .
Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione:
- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..;
- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti.
- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43 per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori
0.Xx Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL 08/10/2019 rep. 12909 approvato con DGM n.422 del 10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento , una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appalatante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operatvo di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appalatante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 1. ovvero qualora non siano verificate le condizioni di cui al precedente punto 1. la Stazione Appaltante sospende l'erogazione della rata di acconto o di saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto.
Art.47 – Revisione prezzi
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27/1/2022 n. 4. Tale previsione si intende automaticamente aggiornata qualora, nella fase esecutiva dell'appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del D.L. 17/05/2022 n. 50.
Art.48 – Responsabilità dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Xxxxx e di Regolamento. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del cod. civ.
Art.49 – Accordo bonario. Definizione delle controversie
1. Per quanto concerne l’accordo bonario si applicano le disposizione dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Nel bando di gara è possibile prevedere la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
PRESCRIZIONI TECNICHE
LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI SONO QUELLE INDICATI NELLA RELAZIONE SPECIALISTICA SUI MATERIALI FACENTE PARTE DEL PROGETTO DELLE STRUTTURE E RISPONDENTI AL D.M.17/01/2018 – NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI.
TUTTI I MATERIALI, CORREDATI DI SCHEDE TECNICHE E, DOVE RICHIESTO, DI CAMPIONATURE, DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI CON ALMENO 15 GG. DI ANTICIPO ALLA D.L. PER L'APPROVAZIONE.
ARTICOLO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 1.1 - MATERIALI IN GENERE
Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge.
Prima della esecuzione dei lavori dovrà essere fornita tutta quella documentazione (depliants, certificati di provenienza, di garanzia, di eventuali prove, piano di montaggio per strutture prefabbricate quali i loculi prefabbricati in fornitura, ecc.) atta a garantirne l’autenticità e la corretta posa e gestione di cantiere.
In ogni caso i materiali, prima del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori e rispondenti a quelli previsti nel progetto; per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. I materiali che non fossero ritenuti idonei verranno immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituiti con altri che abbiano le qualità richieste.
I prodotti per l’esecuzione dei lavori, ove non disposto diversamente dagli elaborati contrattuali, proverranno da località e fornitori che l’Impresa riterrà di propria convenienza, purché siano rispondenti alle norme vigenti con particolare riguardo al REGOLAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) 305/2011 in vigore 24 aprile 2011 (sostituisce ex Regolamento d’attuazione della direttiva 89/106/CEE) e quindi rispondenti alle Norme Europee (E.N.) rilevabili da marchiature impresse sui manufatti. E’ stabilito che in ogni caso saranno osservate, quali requisiti minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 le norme U.N.I. (Ente nazionale Italiano di Unificazione), C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), I.S.O. (Organizzazione Internazionale di Normazione).
La rispondenza alle norme relative ai norme dovrà essere attesta da dichiarazioni ambientali di prodotto o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità o rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, da presentare alla D.L. prima della posa in opera.
L’accettazione dei materiali da parte della DIREZIONE LAVORI sarà comunque definitiva se non dopo la loro messa in opera (salvi vizi occulti e non rispondenza ai requisiti richiesti) e comunque ha valenza solo previa presentazione di campionature e quindi quanto posto unilateralmente in opera dall’impresa stessa potrà non essere accettato dalla direzione dei lavori e l’impresa dovrà, a sue complete spese, sostituire i materiali stessi anche previa demolizione di quanto già realizzato in difformità e senza approvazione Nel caso di non accettazione, l’Impresa quindi e tenuta a sostituirli a sua cura e spese con altri materiali idonei, provvedendo a rimuoverli entro il termine fissato dalla DIREZIONE LAVORI. In caso di inadempienza, e facoltà dell’Amministrazione di provvedere direttamente con spese a carico dell’Appaltatore che risponderà anche di qualsiasi danno derivante.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione di nuove opere saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni di seguito indicate. Qualora si vogliano impiegare prodotti industriali, la rispondenza al presente capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione (leggasi per esempio fornitura di loculi prefabbricati), conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN VIGORE 305/2011 in vigore 24 aprile 2011.
Si conviene poi espressamente che la designazione di provenienza dei materiali contenuti nel presente Capitolato e indicata a titolo informativo e di campione e non da, in nessun caso, diritto all’Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le spese che dovranno eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze indicate non potessero essere forniti tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze dei lavori.
ART. 1.2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 – UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 1.3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilitedalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti, acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 1.4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
ART. 1.5 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.
Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso. Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018.
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste dal. D.M. 17 gennaio 2018 e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato.
Acciaio
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie
D.M. 17 gennaio 2018:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.
Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato dal D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.
Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Elementi strutturali in legno
Gli elementi strutturali lignei dovranno essere realizzati da azienda in possesso di qualifica del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture come trasformatore di elementi lignei per uso strutturale ( D.M.17/01/2018). Ogni singolo elemento strutturale in legno dovrà essere opportunamente marcato con il marchio del trasformatore, con l’indicazione dello stabilimento di trasformazione e con una sigla per consentirne l’individuazione nello schema di montaggio e garantirne la rintracciabilità come richiesto dal sopra citato Decreto Ministeriale.
La fornitura sarà corredata, oltre che dall’attestato di denuncia attività dell’esecutore delle opere in legno rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, da dettagliati schemi di montaggio, piante, sezioni, particolari dei nodi strutturali ed indicazioni per il fissaggio dell’orditura redatti a cura della ditta incaricata dell’esecuzione delle opere in legno e conformemente a quanto previsto nei disegni strutturali.
Le operazioni di movimentazione, stoccaggio e posa degli elementi lignei devono avvenire secondo quanto riportato nelle indicazioni fornite dal produttore. La permanenza a terra del materiale ligneo deve essere più breve possibile in modo particolare per i componenti che andranno a vista.
Le tavole dovranno venire consegnate in cantiere al massimo due giorni prima della loro posa e subito coperte con teli appena poste in opera. Tutto il legno dovrà venire stoccato su fondo stabile e riparato con opportuni teli di nailon lasciando comunque il giro d’aria.
L’orditura primaria verrà realizzata in abete rosso lamellare (GL24). Il legno utilizzato deve essere marcato CE in conformità alla norma EN 14080, con qualità a vista e sezione come da calcoli statici. Tutti i tagli e gli incastri verranno realizzati su impianti a controllo numerico in grado di assicurare ottima precisione.
Fornitura e posa di tavolato in abete, maschio e femmina, da 20 mm di spessore, larghezza lorda 150 mm o 180 mm, assortimento A/B DIN; le perline andranno fissate alle travi sottostanti con due chiodi per ogni incrocio con le travi. Il materiale deve essere marcato CE in conformità alla norma UNI EN 14915.
Tutto il materiale sopra descritto verrà trattato in stabilimento con una mano di impregnante protettivo all’acqua su tutta la superficie (tinta a scelta della DdL) e successivamente, alla fine delle operazioni di cantiere, con un’ulteriore mano di finitura all’acqua nelle parti a vista, avendo cura di ripetere tale operazione nelle porzioni maggiormente esposte a sole e pioggia.Sono comprese staffe, apparecchi di appoggio ed ancoraggio in acciaio zincato , viti, chiodi ecc. come da disegni esecutivi. Le mensole per sorreggere le travi secondarie dei timpani verranno realizzate con profili in acciaio zincato da fissare a secco alle cordolature in
c.a. e successivamente rivestite con una trave in legno opportunamente scavata per mascherare il profilo in acciaio. Tutta la ferramenta verrà trattata con una mano di antiruggine (o zincate a caldo). Tutta la ferramenta impiegata deve essere marcata CE secondo le corrispondenti norme armonizzate.
ART. 1.6 – PAVIMENTAZIONI DIVERSE
(Conglomerati asfalciti, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa, pavimenti drenanti colati in opera e vari).
Per l’eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e altri vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso non è il caso di estendersi, nel presente Capitolato a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l’Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l’impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all’uopo potesse impartire la Direzione Lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.
ART. 1.7 GHIAIA - PIETRISCO E SABBIA - PIETRE NATURALI
Ghiaia - Pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dei R. Decreti n. 2228 e 2229, in data 16 novembre 1939, per leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con magli circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro di cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno piedritti, rivestimenti di scarpe o simili; di cm. da 1 a 3 se si tratta di cappe o di lavori in cemento armato od a parete sottili. Il pietrisco e il pietrischetto, al pari della ghiaia, devono derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere o da altre sostanze eterogenee e inoltre devono essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi e avere i requisiti di durezza e potere legante richiesti per le diverse categorie di lavori. La ghiaia in natura deve provenire da cave fluviali ed essere costituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia derivanti da rocce non gelive di natura compatta e resistente, con esclusione di argilla e materie eterogenee o comunque dannose per l'impiego a cui il miscuglio é destinato, deve inoltre risultare bene assortita nei suoi componenti, con esclusione degli elementi litici di pezzatura superiore ai mm. 50 e con percentuale di sabbia compresa tra il 35% e il 50% del peso del miscuglio.
ART. 1.8 MATERIALE PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche – Il materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:
Tipo del vaglio | Percentuale in peso del passante Per il vaglio a fianco segnato |
3 pollici | 100 – |
2 pollici | 65 – 100 |
1 pollice | 45 – 75 |
3/8 pollice | 30 – 60 |
n.4 serie ASTM | 25 – 50 |
n.10 serie ASTM | 20 – 40 |
n. 40 serie ASTM | 10 – 25 |
n. 200 serie ASTM | 3 – 10 |
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto, prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.
La Direzione dei Lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare l’approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.
Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: lp: 6%, Limite di liquidità: 26%,
C.B.R. post-saturazione: 50% a mm.2, 54 di penetrazione, Rigonfiabilità: 1% del volume.
Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO “Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità. Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve. La fondazione avrà lo spessore di cm.30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm.10 a 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.
b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm.15/18/20; se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.
c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm.1 a cm. 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.
d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti tra facce di frattura e risulti di dimensioni da cm.4 a cm.7.
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm.4 a cm. 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.
e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm.5 e mm.20.
Xxxxxxx senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in giusa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro dai materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.
ART. 1.9 MATERIALI TERMO-ISOLANTI ACUSTICI
Generalità
I materiali termo-isolanti acustici possiedono un grado di bassissima conducibilità e pertanto devono rispondere prioritariamente alle norme UNI 7745.
Sono leggeri e maneggevoli, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, all’invecchiamento e agli attacchi di microrganismi, insetti, lieviti, alghe, funghi, così da rimanere inalterati nel tempo e imputrescibili.
Sono incombustibili e stabili chimicamente, così da non generare alcuna emissione tossica in caso di incendio; sono inoltre inalterabili nella forma onde evitare alterazioni su quelle parti del manufatto sul quale sono collocati.
Sarà cura dell’appaltatore assicurarne la conservazione e il corretto uso, a partire dalla scrupolosa osservanza di tutte le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei materiali e a partire dalle disposizioni di cantiere, nel rispetto delle norme nazionali e territoriali sull’isolamento termo-acustico.
Termo-isolanti artificiali
Gli isolanti termici di derivazione minerale (quali lana di roccia, lana di vetro, fibre di vetro, sughero, perlite, vermiculite e argilla espansa) dovranno rispondere ai requisiti delle norme UNI 2090-94, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-47, 6718-24.
Termo-isolanti sintetici
Gli isolanti termici prodotti con processo di sintesi chimica (quali polistirene espanso in lastre, polistirene espanso estruso, poliuretano espanso o altro materiale simile) faranno riferimento alle norme UNI 7819.
ART. 1.10 -INFISSI
INFISSI IN ALLUMINIO
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi nel rispetto delle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515.
Il sistema richiesto dovrà essere quello denominato “a giunto aperto” con profili a taglio termico nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma UNI 10680. La caratteristica principale di tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizionearretrata rispetto al filo esterno dei profilati, in modo da realizzare un’ampia camera di equalizzazione delle pressioni (giunto aperto).
Per la realizzazione di finestre e portefinestre saranno impiegati profilati complanari all’esterno con profondità del telaio fisso di 65 mm e battente a sormonto all’interno con profondità di 60 mm.
Per la realizzazione di porte saranno impiegati profilati complanari sia all’esterno che all’interno con l’impiego di guarnizioni di battuta interna ed esterna con profondità complessiva di 75 mm.
Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 755. I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti dalla normativa UNI 3952.
I serramenti dovranno essere marcati CE, e rispondere alle seguenti normative:
•Permeabilità all’aria – UNI EN 12207 – classe IV
•Resistenza al vento – UNI EN 12210 – classe V
•Tenuta all’acqua – UNI EN 12208
•trasmittanza termica UNI-EN1077-1 fascia climatica D
•Dovranno garantire un abbattimento acustico di Rw42 dB minimo;
Gli infissi dovranno essere verniciati in tinta RAL e la verniciatura dovrà essere certificata come resistente all'ambiente salino per almeno 10 anni.
Nella fornitura e posa degli infissi è compresa la posa dei controtelai termici che dovranno comunque avere le caratteristiche necessarie a garantire le prestazioni termoacustiche da certificare.
Gli infissi scorrevoli dovranno avere il telaio inferiore incassato a pavimento per evitare la creazione di barriere architettoniche; nella fornitura e posa del serramento sono compresi la canalina con relativa griglia inox o altro dispositivo appositamente studiato per il deflusso dell'acqua e il convogliamento della stessa allo scarico più vicino.
ART. 1.11 – VETRI E CRISTALLI
i vetri risponderanno alle norme UNI 5832, 6123, 6486, 6487 e potranno essere:
- a spessore sottile (vetro semplice di spessore 1,8-2,2 mm);
- normale (vetro semi-doppio di spessore 2,8-3,2 mm);
- forte (vetro doppio di spessore 3,7-4,3 mm);
- spesso (mezzo cristallo di spessore 5-8 mm);
- ultraspesso (cristallo di spessore 10- 19 mm).
I vetri dovranno inoltre conservare uno spessore costante e una calibratura adeguata all’uso specifico che se ne dovrà fare; dovranno essere di prima qualità, presentare caratteri di trasparenza e uniformità e essere privi di difetti quali cavillature, alveolature, soffiature, particelle residue, macchie e ogni altro difetto visibile o invisibile ma comunque dannoso all’uso.
Per vetri lavorati a rilievo e stampati o per vetri realizzati all’antica, la valutazione della qualità sarà affidata in cantiere al direttore dei lavori; tali vetri potranno presentare superficie lucida o potranno essere disposti con lavorazioni superficiali quali sabbiatura, amidatura, ecc.
In relazione alle prestazioni, i vetri potranno essere: normali, temperati, stratificati o cristalli.
I vetri piani normali saranno adoperati singolarmente o in vetrocamera (ossia saranno costituiti da due lastre di vetro, di spessore disposto in progetto, unite lungo il perimetro con interposizione di distanziatore e adesivi, in maniera da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati) e risponderanno alle norme UNI 7171.
I vetri temperati risponderanno alle norme UNI 7142.
I vetri piani stratificati con proprietà antisfondamento risponderanno alle norme UNI 9186-87, quelli antiproiettile invece alle norme le UNI 9187-87.
Norme di riferimento UNI7697 ( sicurezza applicazioni vetrarie) - UNI EN 12600 ( rischio caduta) - DT CNR 210 ( vetrate strutturali).
In particolare le tipologie di vetri potranno essere:
cristalli stratificati 44.1
55.1
55.2
55.4
55.4 – con interposta pellicola di sicurezza tipo SGP (vetri strutturali)
66.4 – con interposta pellicola di sicurezza tipo SGP (vetri strutturali) vetri termici o termoacustici di sicurezza 33.1+15 gas +33.1
44.2+15 gas +33.1
44.2+15 gas +44.1
55.1+15 gas +44.1
55.2+15 gas +33.1
55.2+15 gas +44.1
- ove specificato potrà essere richiesta anche la tempra e/o l'indurimento
- ove specificato potrà essere richiesta l'acidatura delle lastre o l'apposizione di pellicole ad effetto acidato
Le lastre, monolitiche o stratificate, dovranno sempre avere le teste lavorate a filo grezzo (quando non richiesto a filo lucido) con smussatura degli spigoli.
ART. 1.12 – RETI METALLICHE STIRATE
La rete stirata si ottiene da operazioni di incisione e stampaggio a freddo della materia prima in rotoli o fogli. La sagoma dei coltelli che incidono la lamiera piena, determina la forma e l’ampiezza della maglia in lamiera stirata. Il semilavorato presenta una resistente struttura continua, senza giunzioni
Alcuni tipi di maglie potranno essere 'spianate', cioè completamente appiattite dopo la stiratura, fino ad essere riportate allo spessore iniziale della materia prima.
Le reti da utilizzare dovranno essere sempre preventivamente zincate per evitare fenomeni di bombatura. Saranno fissate a telai perimetrali mediante bloccaggio con viti in acciaio inox. Per l'irrigidimento dei pannelli in rete stirata è prevista la ripiegatura dei bordi. Le reti stirate previste in progetto dovranno essere prodotte da ditte di primaria importanza con ampia scelta tra le tipologie dimensionali di stiratura. I pannelli dovranno essere ripiegati sui 4 lati e fissati al telaio perimetrale, preverniciati in officina con vernici a polveri epossidiche identiche per caratteristiche di resistenza e colorazione a quelle delle pannellature in alluminio
ART. 1.13 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Tutti gli elementi di arredo dovranno essere forniti e posti in opera secondo le specifiche di ogni singolo oggetto. Pertanto sarà onere dell'impresa predisporre e mettere nella giusta quota tutti i punti di ancoraggio. Le attrezzature dovranno essere realizzate interamente in acciaio inox ad elevata resistenza alla corrosione (tipo AISI 316L), o zincato e trattato a polvere o verniciato, certificate secondo la normativa UNI EN 1176/2018.
Ugualmente, tutti gli elementi di arredo dovranno essere realizzati in acciaio zincato e verniciato, o in ghisa verniciata. I fissaggi a terra dovranno essere in acciaio inox.
La posa della fontanella dovrà comoprendere sia l'allaccio idrico che quello di scarico. Tutte le sedute in legno dovranno essere in legno resistente alle intemperie, quale l'Iroko.
In genere, le altre opere in legno dovranno essere in pino trattato con impregnati antimuffe dati in autoclave, di sezione cilindrica e finitura liscia; gli ancoraggi al terreno dovranno essere tramite collegamenti in acciaio zincato con viti autofilettanti zincate o inox. I sedili o le pergole includono tutti gli accessori di attacco e gli oneri per la posa ( scavi, scavi trivellati, tagli, sfridi, soluzioni d'angolo.
Le attrezzature ludiche, indicate in progetto, non fanno parte del presente appalto, ma saranno oggetto di una procedura autonoma di fornitura e posa.
ART. 1.14 – piantumazioni
Tutte le piante e gli arbusti devono essere in perfetto stato, con portamento regolare. La messa a dimora delle essenze previste a progetto deve essere effettuata in un periodo idonea al trapianto e deve prevedere l'arricchimento di terriccio vegetale della fossa di posa, con strato drenante sottostante. Gli alberelli dovranno essere dotati di palo tutore in legno di pino per il loro sostegno. E' prevista l'innaffiatura settimanale per tutto il periodo di custodia del cantiere fino alla presa in carico da parte dell'Amministrazione.
Deve essere prevista la garanzia di attecchimento.
ARTICOLO 2 - MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ART. 2.1.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
E' previsto in progetto:
• la demolizione di una soletta in c.a.
• la demolizione di alcune strutture di fondazione e porzioni di muratura
• la rimozione di puntelli metallici
• la rimozione di pozzetti esistenti, delle canalizzazione dei sottoservizi se incompatibili con la realiz- zazione dei lavori oggetto del presente capitolato;
• la rimozione delle lastre in cemento a protezione del canale fognario esistente
• la rimozione dello strato superficiale dell'asfalto presente nel piazzale oggetto dell'area di cantiere;
• la rimoozione e accantonamento dei selci in arenaria esistenti;
• la rimozione dei pali dell'illuminazione pubblica attuale.
Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati e protetti, come meglio indicato nei piani di sicurezza.
Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insin- dacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'Ente Appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto.
Ad ogni modo tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni, previo opportuna cernita, dovranno essere trattati dall'appaltatore ai sensi del D. Lgs 152/2006 art. 184, dal D.Lgs 205/2010 e dal D.M. 05/02/1998, come meglio specificato nell'art. 50.1.6 del presente capitolato e pertanto conferito presso ido- neo sito per il recupero e/o smaltimento.
Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzio- ni.
ART. 2,2- SCAVI IN GENERE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, al- tresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno sia- no deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, previo opportuna cernita e verifica di eventuali superamenti con analisi di laboratorio (rispetto tabella Allegato 2 titolo V D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) qualora siano state ritenute dalla DD.LL.non reimpiegabili in cantiere dovranno essere allontanate nel rispetto della vigente normativa ambientale.
Nel particolare potranno essere considerate:
- rifiuto ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e pertanto conferite presso idoneo sito autorizzato al recupero di detto materiale secondo i modi e le modalità stabilite dal D.Lgs 152/2006;
- sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis D.Lgs 152/2006 e dell'art. 41 bis della legge 98 del 09/08/2013, per- tanto dovranno essere trasportate presso idoneo sito in possesso di tutti i requisiti tecnico amministrativi pre- visti dalla sopramenzionata normativa, nei modi e modalità previsti anch'essi dalla stessa, e come meglio specificato nell'art. 50.1.6 del presente capitolato.
ART. 2.2.1 - SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito con- to il D.M. 14.01.2008 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri d'esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (NTC 2008).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministra- zione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare allo Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da rag- giungere.
I piani di fondazione dovranno essere orizzontali. Compiuti i cordoli di fondazione, lo scavo che si fosse do- vuto fare più all'ingiro della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura delle spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate se ritenute idonee dalla DD.LL. , sino alle quote necessarie alla prosecuzione delle opere in progetto.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robu- ste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi sia delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potesse- ro accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellature o sbadacchiature, alle quali egli deve provve- dere di propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei La- vori.
Col procedere dell'esecuzione dei cordoli l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprie- tà dell'Amministrazione; però, i legnami che a giudizio della Direzione dei Lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro dovranno essere abbandonati negli scavi.
Le materie provenienti da detti scavi giudicate inidonee dalla DD.LL. Per il loro riutilizzo in cantiere, dovranno essere trattate come stabilito all'art. 50.1.2 e nell'art. 50.1.6-.
ART. 2.2.2- SCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONE
Tali operazioni si effettueranno solo ed esclusivamente dietro esplicita richiesta e sorveglianza della D.L., se- guendo le indicazioni e le modalità esecutive da essa espresse e/o dal personale tecnico incaricato. I detriti, i terreni vegetali di recente accumulo andranno sempre rimossi con la massima attenzione previa effettuazio- ne di piccoli sondaggi per determinare la quota, la posizione di strutture e reti tecnologiche sepolte, in modo da evitare danni e rotture ai materiali che le compongono. Le rimozioni dei materiali si effettueranno general- mente a mano, salvo diverse prescrizioni della D.L. per l'utilizzo di idonei mezzi meccanici. Le materie prove- nienti da detti scavi giudicate inidonee dalla DD.LL. Per il loro riutilizzo in cantiere, dovranno essere trattate come stabilito all'art. 50.1.2 e nell'art. 50.1.6-.
ART. 2.3- RINTERRI
Per la formazione di qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le muratu- re, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti nel cantiere, nel rispetto di quanto indicato e normato al precedente art. 50.1.2 e sempre su giudizio del D.L..
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorren- ti con forniture di idonei materiali come previsto in progetto. Per tutto il materiale di rinterro proveniente da al- tri siti , in ottemperanza della vigente normativa ambientale, l'appaltatore dovrà preventivamente presentare copia delle analisi di laboratorio e tutta la documentazione prevista dalla stessa normativa (riferimento artt. 184 bis DLgs152/2006 e 41 bis legge n. 98 del 19/02/2013).
Per i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento d'acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecu- zione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben smi- nuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rinterro con bilici ed altri automezzi, non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, piccoli mezzi meccanici ed in ultimo sistemate a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Nel progetto le opere di reinterro con materiale proveniente da cantiere sono previste limitatamente alla zona tra la strada privata e l'edificio e sulla zona a prato a ridosso del muro delle fornaci, limitatamente ad uno strato di circa 70 cm., da completare con circa 30 cm di terreno vegetale.Vista la natura argillosa e poco sta- bile del terreno, non potrà essere riutilizzato per gli adattamenti di quota per la posa della soletta in c.a., che dovrà essere eseguito con stabilizzato rullato.
ART. 2.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' EDILIZIE IN CANTIERE
Premesso che i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani, in rifiuti speciali e secondo le caratte- ristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.Lgs 152/2006 art. 184 comma 1);
I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quando disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006, sono considerati come rifiuti speciali (art. 184 comma 3 del medesimo decreto legge).
Tali rifiuti speciali che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:
1. Materiali da scavo (codice europeo rifiuto CER 170504);
2. Materiali misti da Costruzione e Demolizione (codice europeo rifiuto CER 170904);
3. Materiali bituminosi “fresato” (codice europeo rifiuto CER 170302);
Con riferimento al punto 1. le materie provenienti dagli scavi in genere, l'appaltatore previa opportuna cer- nita e deposito temporaneo in cantiere, provvederà al campionamento ed alla verifica preventiva di eventuali superamenti degli analiti con analisi di laboratorio (parametrizzate con i valori stabiliti dall'allegato 2 titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale e regionale.
Qualora detti materiali siano stati ritenuti dalla D.L. non reimpiegabili in cantiere, gli stessi dovranno essere allontanati secondo la seguente casistica:
1.a il materiale è stato considerato rifiuto: a seguito delle sopramenzionate analisi il materiale viene clas- sificato con idoneo codice rifiuto (CER ) e pertanto conferito presso idoneo sito autorizzato al recupero e/o smaltimento previo deposito temporaneo in cantiere.
L'appaltatore fornirà preventivamente alla stazione appaltante la seguente documentazione:
a) analisi di laboratorio,
b) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi,
c) autorizzazione al recupero e/o smaltimento del sito di destinazione,
Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazio- ne, fornirà alla stazione appaltante copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006, timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e dal gestore del sito e comunque a di- screzione della DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione.
Nel caso in cui il materiale è stato conferito a smaltimento, l'appaltatore produrrà certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento debitamente firmata dal sito di destinazione.
A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico am- ministrativa che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestione e tracciamento di detto materiale.
1.b il materiale è stato considerato sottoprodotto (ai sensi degli xxx.xx 184 bis, 186 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 41 bis della legge 98/2013) :
a seguito delle sopramenzionate analisi il materiale viene classificato come sottoprodotto e pertanto non ri- fiuto potrà quindi essere riutilizzato in cantiere per rinterri e opere di sistemazione esterna o allontanato per un nuovo utilizzo extra cantiere presso idoneo sito. In quest'ultimo caso l'applatatore dovrà fornire preventi- vamente alla stazione appaltante:
a) copia delle analisi di laboratorio atte a verificare il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contamina- zione) compatibilmente con il sito di destinazione;
b) copia delle autorizzazioni ed i titoli abilitativi (progetto di recupero/VIA/VAS ecc) del sito di destinazione;
c) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi;
d) copia dell'attestazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (scarica- bile dal sito ARPAM al link http:\\xxx.xxxx.xxxxxx.xx\index.php\altri-link) inoltrata all'Arpam territoriale com- petente nonché per conoscenza al comune in cui ricade il sito di destinazione se diverso da quello di produ-
zione. Si precisa che nell'autocertificazione il produttore dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il relativo sito di deposito ed i tempi previsti per tale riutilizzo.
Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazio- ne, fornirà alla stazione appaltante copia delle bolle di accompagno o delle schede di trasporto di cui agli xxx.xx 6, 7 bis del D.Lgs 286/2005 e s.m.i., timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e comunque a di- screzione della DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione.
Infine il completo riutilizzo dei materiali da scavo in extra cantiere dovrà essere poi comunicato con apposita modulistica (dichiarazione di conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo) anch'essa scaricabile dal sopra menzionato sito Arpam redatta dal produttore ed inviata all'Arpam territoriale competente nonché per conoscenza al comune in cui ricade il sito di destinazione se diverso da quello di produzione e in copia la stazione appaltante.
A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico am- ministrativa che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestione e tracciamento di detto materiale.
Si evidenziano alla ditta appaltatrice alcune delle condizioni fondamentali necessarie per considerare sotto- prodotto il materiale da scavo ( terre e rocce da scavo) in particolare:
1) La destinazione di riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia certa e determinata anche presso più siti (tutti con le dovute autorizzazioni);
2) siano rispettate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) compatibile con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;
3) l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negativi delle emissioni rispetto alle normali materie prime,
4) I materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica in- dustriale;
5) Il materiale terre e rocce da scavo non potrà essere in alcun modo commercializzato (a riguardo la ditta appaltatrice fornirà alla stazione appaltante entro e non oltre la fine lavori debita asseverazione).
Con riferimento al punto 2. le materie provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, l'appaltatore previa opportuna cernita e deposito temporaneo in cantiere, provvederà al campionamento per tipologia di materiale avviandolo ad analisi di laboratorio finalizzate alla sua classificazione CER ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale e regionale.
A seguito della classificazione a rifiuto i materiali verranno conferiti presso idoneo sito autorizzato al recu- pero e/o smaltimento previo deposito temporaneo in cantiere.
L'appaltatore fornirà preventivamente alla stazione appaltante la seguente documentazione:
a) analisi di laboratorio,
b) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi,
c) autorizzazione al recupero e/o smaltimento del sito di destinazione,
Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazio- ne, fornirà alla stazione appaltante copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006, timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e dal gestore del sito e comunque a di- screzione della DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione.
Nel caso in cui il materiale è stato conferito a smaltimento, l'appaltatore produrrà certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento debitamente firmata dal sito di destinazione.
A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico am- ministrativa che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestione e tracciamento di detto materiale.
Per quanto attiene il deposito temporaneo di ogni materiale prodotto dalle attività edilizie in cantiere effet- tuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 163/2006
s.m.i. è fondamentale rispettare le seguenti condizioni:
1. gli eventuali depositi o stoccaggi temporanei in cantiere, dovranno consentire l'identificazione dei materia- li/rifiuti prodotti ed essere suddivisi secondo codice CER e tipologia mediante differenziazione dei cumuli e della raccolta;
2. vengano rispettate le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio degli eventuali rifiuti peri- xxxxxx (il contestuale rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso con- tenute D.Lgs 152/2006 art. 183 comma 1 lettera bb);
ART. 2.5 - LAMIERE PER SCOSSALINE GRONDE E PLUVIALI
Le opere di lattoneria quali gronde, canali pluviali, converse, scossaline, frontalini ed ogni altra opera analoga saranno realizzati in alluminio verniciato avente spessore minimo 8/10 e sviluppo massimo di cm.
59. Gli elementi in lattoneria sono da considerarsi completi di ogni e qualsiasi pezzo speciale, raccordo e minuteria necessaria al montaggio ed al completamento dell’opera. La raccolta delle acque meteoriche del tetto, sarà effettuata mediante canali di gronda appositamente dimensionati.
Le acque di precipitazione atmosferica saranno convogliate a terra entro tubi pluviali, , compreso di pezzi speciali, raccordi e quant’altro necessario. I pluviali saranno muniti, alla loro base,di pozzetti d'ispezione in calcestruzzo prefabbricato.
ART. 2.6 – MURATURE
Murature in genere
La costruzione di murature portanti previste in blocchi dim laterizio semipieno dovrà avvenire in conformità del D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche” per le costruzioni nelle zone sismiche.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sor- dine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:
- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la for- mazione delle murature;
- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile canne di stufa e camini, vasi, orinatoi, lavandini, im- mondizie, ecc.;
- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;
- per le imposte delle volte e degli archi;
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamen- to sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse, evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venis- se prescritto.
All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere ese- guite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedi- menti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultima- zione o anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili saranno intonacate a grana fine; quelle di discesa delle immondezze sa- ranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc. nello spessore dei muri siano lasciate temporaneamente aperte sopra una faccia, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tra- mezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso sia col costruire l'origine degli archi e delle volte a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli architra- vi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entroterra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm. 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomera- to cementizio per assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori ecc. sarà pure opportunamente rinforza- to perché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.
In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
Murature di mattoni
I mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di mm. 8 né minore di mm. 5 (tali spessori po- tranno variare in relazione alla natura delle malte impiegate).
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla stuccatura con il ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammor- sate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere lateriizi uidonei per la facciavista, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.
La muratura di rivestimento dekll'edificio sarà eseguita con mattoni ad una testa con posa a correre con giunti sfalsati;
le murature a due o più teste saranno realizzate con posa alternata del tipo “alla gotica”.
Tutte le aperture devono rispettare la modularità del mattone evitando tagli di laterizio di piccola dimensione. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm. 10 e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligente- mente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte, dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
Pareti ad una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati
Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intela- iature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti del telaio, anziché alla pare- te, oppure ai lati o alla sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete o al soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se oc- corre, dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.
ART. 2.7 –CONSERVAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE MURATURE
Generalità
Nei lavori di conservazione, restauro e integrazione l’appaltatore adopererà ogni cautela nell’intervenire sulle murature d’interesse storico, evitando interventi aggressivi che potrebbero pregiudicare l’integrità di eventuali apparati decorativi nascosti e privilegiando quegli interventi volti a conservare gli apparecchi murari esistenti. Nel caso in cui precise ragioni strutturali richiedano interventi di integrazione muraria, egli farà uso di tecniche e di materiali tradizionali il più possibile compatibili con quelli esistenti, evitando così dannose discontinuità fisiche, chimiche e meccaniche che potrebbero pregiudicare lo stato dei materiali e la buona conservazione del manufatto nel tempo.
Verranno interessate dalle operazioni di conservazione, restauro e integrazione esclusivamente quelle porzioni di paramento nelle quali l’apparecchio murario si presenterà dissestato, privo di ammorsature o in cui si rivelerà la presenza di vuoti e cavità.
Prima di intervenire, sentita la direzione lavori e in sintonia con le disposizioni degli organi preposti alla tutela del bene, l’appaltatore si adopererà al fine di effettuare saggi conoscitivi sulle superfici murarie intonacate, rimovendo gli strati superficiali a partire dalle tinte fino ad arrivare alla muratura nuda.
Tali indagini saranno eseguite a campione e consentiranno di verificare l’eventuale presenza di dipinti e di decori e di riportare alla luce le tinte originarie; il rinvenimento di ogni stato sarà opportunamente annotato in specifiche schede.
All’occorrenza, saranno eseguite altre indagini (preferibilmente non distruttive) per conoscere meglio l’edificio, in particolare le sue tecniche costruttive, i componenti e i materiali delle varie parti delle membrature che lo compongono, ricorrendo anche ad analisi chimico-fisiche (se queste dovessero rendersi necessarie), specie per quanto attiene le malte.
Risarcitura di murature
La risarcitura di murature, comunemente detta scuci-cuci, in relazione alla muratura (sia in pietra che in mattoni) sarà eseguita nei casi in cui la consistenza della stessa dovesse presentare porzioni non più recuperabili perché deteriorate da erosioni e da lacune superficiali o perché fratturate da lesioni più o meno profonde; l’intervento sarà perciò utile nei casi in cui la muratura non fosse più in grado di assolvere, anche solo puntualmente, alle sue funzioni statiche e meccaniche.
L’operazione di risarcitura potrà interessare sia gli strati superficiali che tutto lo spessore della muratura. L’intervento sarà eseguito con estrema cautela e ridotto al minimo indispensabile, così da lasciare quanto più possibile in opera il materiale esistente, purché esso si trovi in un buono stato di conservazione e offra buone possibilità di utilizzo.
Dopo aver individuato e delimitato le aree di intervento, le sarciture saranno eseguite sostituendo gradualmente le parti danneggiate e ammalorate con le parti nuove, secondo una logica di conservazione dei minimi equilibri resistenti; verranno perciò eseguiti piccoli strappi e piccole brecce, se necessario presidiando le parti, e si provvederà immediatamente a riempire tali vuoti con mattoni murati con malta adeguata, la composizione dei quali sarà disposta dalla direzione lavori.
Nella posa dei nuovi conci di pietra o dei mattoni, i quali saranno accuratamente tenuti a bagno al fine di ridurre il dannoso assorbimento dell’acqua contenuta nella malta, si avrà cura di creare le necessarie ammorsature con la muratura esistente, assicurandosi che i mattoni della nuova muratura siano ben connessi e collegati tra di loro.
Tali ammorsature, oltre che nel piano del paramento, dovranno essere realizzate a quinconce anche nello spessore, con funzione di diatoni, in modo da garantire una sezione resistente ben connessa e compatta.
A ciò servirà anche l’inserimento di cunei di legno tra la nuova e la vecchia muratura, così da mettere in carico quest’ultima e consentire l’assorbimento del ritiro della malta; i cunei saranno estratti a ritiro avvenuto e sostituiti con una fila di conci o di xxxxxxx xxxxxx con malta fluida fino a rifiuto.
Risarcitura e fissaggio di paramenti murari lapidei
In presenza di paramenti murari storici deteriorati, specie se a vista, di qualunque materiale essi siano e con qualunque tecnica siano stati eseguiti, l’appaltatore dovrà intervenire pulendo innanzitutto le superfici a vista da ogni corpo estraneo presente e, solo successivamente, procedendo alla rimozione manuale o con piccoli mezzi dei singoli elementi sconnessi e labili, evitando danneggiamenti e rotture.
L’appaltatore eseguirà questa operazione per piccoli cantieri solo dopo aver accuratamente fotografato e annotato lo schema dell’apparecchio murario e averne numerato i singoli elementi; ogni parte estratta dovrà essere accuratamente pulita e lavata con acqua e sarà necessario inoltre preparare i letti di posa.
Gli elementi rimossi non più utilizzabili, poiché degradati e danneggiati, saranno sostituiti da identico materiale prelevabile in cantiere, in modo che ne vengano conservate le caratteristiche chimico-fisiche.
La cavità verrà accuratamente pulita e spazzolata e, se necessario, lavata per eliminare le polverosità; dopo aver confezionato la malta, che dovrà essere il più possibile simile a quella originaria e realizzata in ogni caso a base di calce naturale o di tipo idraulico naturale con eventuale aggiunta di sabbia silicea, cocciopesto o pozzolana, gli elementi del paramento verranno rimessi in opera nella posizione originaria, avendo cura di inserirli anche a tergo del paramento stesso. Eventuali additivi per i lavaggi e per le malte dovranno essere usati solo su espressa richiesta della direzione lavori.
Nel caso in cui siano presenti distacchi tra il paramento e il nucleo della muratura, l’appaltatore procederà mediante iniezioni di malta fluida dello stesso tipo adoperato per le commettiture o di altro tipo se indicato dal direttore dei lavori; potranno altresì rivelarsi necessari piccoli interventi di ancoraggio o di zancature del paramento lapideo e di apparati decorativi al nucleo murario, purché se ne faccia un uso limitato facendo ricorso a microbarre di acciaio inox del diametro adeguato (il più piccolo possibile) inserite all’interno di microperfori eseguiti con trapani a sola rotazione, fino al raggiungimento del nucleo di ancoraggio. All’interno dei perfori verrà iniettato idoneo materiale fluido (malta o resina, su disposizione della direzione lavori). La stuccatura dei giunti verrà eseguita adoperando malta di calce e inerti del tipo e della granulometria simile a quella esistente; se necessario verranno aggiunti alla malta e agli inerti cocciopesto o polvere di marmo.
In caso di lacune del paramento o di impossibilità di recupero del materiale, sarà necessario utilizzare in via prioritaria analogo materiale di recupero; in caso di mancata disponibilità, si procederà adoperando materiale nuovo e il più possibile simile all’originale.
Nella logica generale dell’intervento, in sintonia con la direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela, si procederà mantenendo leggibile l’integrità complessiva della compagine architettonica e differenziando, a seconda del caso, le nuove integrazioni con giunti sottosquadro, con lavorazione superficiale differente, ecc.
Integrazioni di paramenti murari a vista
Le integrazioni di paramenti murari a vista verranno condotte con procedura ricostruttiva: pertanto verranno eseguiti un rilievo geometrico e un rilievo fotografico oppure fotogrammetrico del prospetto del paramento e un rilievo analitico esteso in profondità, tramite eventuali indagini e accertamenti diagnostici, ampliando l’operazione anche alle superfici contigue.
I risultati cui si approderà daranno la possibilità di individuare la forma e le dimensioni dei conci o degli elementi da reintegrare, così da predisporre adeguatamente gli elementi nuovi; dalle indagini saranno ricavate anche le informazioni relative alla posa e alle ammorsature che saranno quindi riproposte.
In accordo con la direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela del bene, la finitura superficiale potrà essere del tutto simile a quella precedente o differenziata secondo le modalità disposte.
Se necessario, l’appaltatore eseguirà le opere di messa in sicurezza o di protezione ritenute indispensabili e successivamente, procedendo per cantieri preferibilmente dal basso, provvederà a rimuovere i conci degradati e a sostituirli con quelli nuovi, previa pulitura del piano di allettamento mediante spazzole o piccole scope e, se necessario, mediante lavaggi veloci.
Potrà rivelarsi utile, sempre procedendo per cantieri, posare a secco i conci mediante l’utilizzo di cunei sostitutivi dei giunti, in modo che si possa valutare il risultato formale della composizione del nuovo paramento prima di murarlo con la malta.
Se ritenuto utile, si potranno realizzare fissaggi con perni metallici o zanche in acciaio inox.
La malta sarà predisposta secondo le indicazioni della direzione lavori, tramite l’utilizzo di calce idraulica caricata con idonei inerti, scelti in relazione ai giunti esistenti mentre la stilatura verrà accuratamente eseguita con grassello di calce e inerti a grana fine.
Protezione delle teste dei muri
Al fine di garantire la conservazione delle murature libere, la parte sommitale delle stesse dovrà essere protetta dagli effetti disgreganti e distruttivi degli agenti atmosferici mediante superfici di sacrificio. L’appaltatore provvederà all’ eliminazione della vegetazione infestante, muschi e licheni, avendo cura di verificare che nessun apparato radicale resti immerso nella muratura; se necessario procederà anche con l’uso di biocidi.
L’appaltatore eseguirà sui cimali la pulizia con spazzole di saggina e con aspiratori e quindi tutte le sarciture, le integrazioni, le ricostruzioni e le stuccature necessarie secondo quanto già descritto precedentemente; predisporrà inoltre la superficie in modo da eseguire una protezione che risulti spianata. Confezionerà una malta idraulica naturale composta interamente da calce idraulica (che potrà sostituire in parte con grassello di calce), cocciopesto, sabbia vagliata o pozzolana e altri inerti del tipo e della dimensione richieste dalla direzione lavori, quali ad esempio tritume di pietre a varia granulometria e pezzatura del tipo identico o simile alla muratura, nel rapporto inerti-legante 3 : 1.
Tale conglomerato verrà posato in opera a strati successivi: si inizierà a sigillare la tessitura muraria della cresta del muro e si procederà successivamente dando un adeguato andamento alla superficie finale, che potrà risultare a bauletto, a capanna o a una sola pendenza; in ogni caso dovrà essere in grado di garantire l’allontanamento delle acque meteoriche e la tenuta nel tempo.
Se necessario, alla base della malta di sacrificio potrà essere inserita una lamina di piombo o uno strato di cartonfeltro bitumato con funzione impermeabile; la posa di tessuto non tessuto avrà invece effetto antiradice.
Per muri di una certa lunghezza sarà previsto l’utilizzo di interruzioni con funzione di giunti.
La finitura superficiale del bauletto protettivo sarà ottenibile anche tramite l’infissione di pietre la cui dimensione e la cui tipologia saranno quelle indicate dalla direzione lavori, avendo cura di tenere bagnata la malta affinché non si verifichino ritiri eccessivi e la possibilità di infiltrazioni, specie in corrispondenza dei sassi. Eventuale utilizzo di additivi antiritiro dovrà essere concordato con la direzione lavori.
La protezione e rifinitura delle teste delle murature storiche sarà eseguita mediante rivestimento in pianelle vecchie, provenienti dal recupero, allettate su malta di calce xxxxxxxxx.Xx posa dovrà garantire in naturale deflusso delle acque meteoriche.
Rifacimento dei giunti di malta
La conservazione delle murature sarà garantita anche da interventi di ristilatura dei giunti.
L’appaltatore dovrà eseguire adeguate analisi chimico-fisiche sui giunti esistenti, in modo da individuare i vari tipi di componenti e la granulometria che posseggono.
Nei manufatti storici, nella maggior parte dei casi, sarà necessario intervenire rimovendo i giunti incongrui per tipo e materiale nonché eliminando quelli non più compatti, in modo da liberare e ripulire gli elementi che costituiscono la muratura.
Se necessario si farà uso di scalpelli, in modo da non danneggiare i materiali.
Le superfici, dopo accurata pulizia, verranno anche meticolosamente lavate, dopo di che si procederà alla posa dei vari strati dei giunti.
La malta di arriccio verrà preparata con calce idraulica e sabbia vagliata, possibilmente del tipo già in opera, e verrà posata con adeguate spatole in modo da evitare danneggiamenti alle superfici del paramento.
Lo strato di finitura, sulla scorta delle indagini effettuate, verrà preparato in modo da risultare del tutto simile a quello esistente e prima della posa verranno eseguite apposite campionature di verifica sulla colorazione e sulla consistenza sì da risultare, a lavoro finito, affine ai giunti preesistenti; saranno adoperati grassello di calce e sabbia additivate con cocciopesto o polvere di marmo nelle proporzioni necessarie; infine eseguirà un trattamento con spugna bagnata. L’utilizzo di qualsiasi altro additivo dovrà essere disposto dalla direzione lavori, previo parere degli organi preposti alla tutela del bene.
ART. 2.8 – SOTTOFONDO ALLE PAVIMENTAZIONI
Sottofondi – sarà realizzato un sottofondo di livellamento e di portanza come indicato negli elaborati del progetto esecutivo e/o come indicato dalla DD.LL. all'atto pratico o in funzione del materiale scelto, a suppor- to delle pavimentazioni costituito da:
a) geotessuto, ove previsto;
b) strati di stabilizzato con granulometria diversificata;
c) strato di calcestruzzo armato e non, permeabile e non a seconda della carrabilità della zona e/o del ma- teriale usato per la pavimentazione;
d) Le indicazioni geometriche e quelle prestazionali sono inserite negli elaborati di progetto.
ART. 2.9 - OPERE IN XXXXX, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del pre- sente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) corrispondente a quelle essenziali della specie prescelta.
Prima di iniziare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti all'appalto da parte dell'Amministra- zione Appaltante, l'Appaltante dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro la- vorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, co- lonna ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura ecc.
Per le opere di una certa importanza, la D.L. potrà, prima che esse vengano iniziate, ordinare all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenerne l'approvazione, prima di pro- cedere all'esecuzione della particolare fornitura.
Il progetto prevede l'utilizzo di travertino non stuccato sulle pavimentazioni esterne, stuccato sulle soglie di porte e finestre. I listelli a pavimento, sia quelli con funzione di giunto tra le campiture di pavimentazione, che quelli con funzione di alzata di gradino avranno finiture levigate con gli spigoli a vista smussati
Art. 2.10 – PARATIE O CASSERI
Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o pa- lancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento di uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devi dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.
Le teste dei pali e dei tavoloni, preventivamente spianate, devono essere a cura e spese dell'Appaltatore munite di adatte cerchiature in ferro, per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.
Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robu- sta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art. 2.11- OPERE PROVVISIONALI
Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a ren- dere il lavoro più sicuro e spedito.
Ponteggi in legno fissi
Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro cm. 12-25 e lunghezza mt. 10-12 su cui ap- poggeranno tramite i gattelli, gli
Elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di ricevere il carico dagli
Elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui cor- renti e sul muro di costruzione e su cui insisteranno
Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm. 4-5 e larghezza maggiore o uguale a cm. 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrap- ponga alle estremità per circa cm. 40.
La distanza tra antenne sarà di mt. 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro di mt. 1,50 circa, quella dei cor- renti tra loro di mt. 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, sarà minore di mt. 1,20. I montanti verranno infissi nel terreno, previa applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di essenza forte e di adeguato spessore.
Sino a mt. 8 d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze superiori sarà obbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o mediante regoli di legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti l'antenna dovran- no risultare sfalsati di almeno mt. 1. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per eventuali cedimenti del terreno, andrà data all'antenna un'inclinazione verso il muro di circa il 3 % e il ponteggio andrà ancorato alla costruzione in verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna sì e una no.
Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno cm. 20, messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente resi- stenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di mt. 1 dal piano di calpestio e in- chiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne.
Ponteggi a sbalzo
Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:
1) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di mt. 1,20;
2) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con ro- busti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;
3) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;
4) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio.
Ponteggi metallici a struttura scomponibile
Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:
• gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o marchio del fabbricante;
• le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
• l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
• i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni contro- ventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
• i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a mt. 1,80;
• le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;
• i ponteggi metallici di altezza superiore a mt. 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Puntelli: interventi provvisori
Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento ar- mato, unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture articolate.
L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di soste- nere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strut- turali pericolanti.
I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto do- vranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azio- ne che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora va- lido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realiz- zato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.
I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in metallo.
Travi come rinforzi provvisori o permanenti
Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L, lamie- re, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate. Potran- no essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.
ART. 2.12 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Art. 2.12.1 - Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie ri- sulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno im- partite dalla D.L.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima inegua- glianza.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di cia- scun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali o nei luo- ghi; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richie- sto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco prezzi ed eseguire il sottofon- do, giusta le disposizioni che saranno impartite dalla D.L. stessa.
Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportuna- mente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere co- stituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e forte- mente battuto, in modo da evitare qualsiasi successivo cedimento.
Pavimenti in gres porcellanato antiscivolo e ingelivo - Tali pavimenti saranno posati sopra letto di malta cementizia normale, disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca nei giunti. Le connessure debbono essere allineate e stuccate con prodotti specifici per il riempimento delle fu- ghe a base cementizia e scelta su cartella colori e la loro larghezza non devono superare mm. 1. pertanto, i materiali da utilizzare dovranno essere di prima scelta con bordi rettificati.
La posa delle piastrelle di ceramica, sul massetto stagionato, sarà eseguita su uno strato di malta ben costipata con funzione anche di livellante, a base di cemento o di calce idraulica e stesa per uno spessore di 1-2 cm.
Le piastrelle saranno posate a secco sull’allettamento per impostare il disegno, la geometria e le dimensioni dei giunti, per i quali l’appaltatore potrà fare uso anche di distanziatori.
Prima della posa definitiva, dovranno essere bagnate e poi messe in opera con malta fluida eminentemente cementizia. L’appaltatore provvederà a esercitare una leggera pressione sulle piastrelle, così da assicurarne l’adesione e così da provocare la fuoriuscita della malta in esubero, provvedendo altresì alla rimozione della stessa e verificando continuamente i piani mediante stagge e livello.
La malta di stuccatura sarà cementizia, eventualmente pigmentata in cemento bianco in modo da ottenere poi il colore desiderato.
Si provvederà a pulire la superficie con segatura.
La posa mediante collanti dovrà avvenire a livellante ben asciugato, stendendo adeguatamente il velo di colla con spatola dentata in modo da non crear inopportuni vuoti sottostanti, causa di rumori fastidiosi.
Le superfici delle piastrelle in gres porcellanato dovranno garantire un adeguato livello di antiscivolosità in relazione agli utilizzi previsti secondo norme DIN 51130 – minimo R10 negli ambienti comuni e R11 negli ambienti a maggior rischio ( bagni, laboratori, sposgliatoi) . E' previsto l'utilizzo di piastrelle di formato 90x90 nei locali principali e 60x30 nei bagni (pavimenti e rivestimenti). Le piastrelle devono avere spessori consistenti ( 12-14 mm) a favore della reistenza delle stesse,sempre nel rispetto della perfetta planarità.
Pavimentazione con cubetti di arenaria di recupero.
I cubetti di arenaria potranno essere disposti a spina, a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia (asciutti) realizzato su una base di misto cementato (circa x.xx 1,5 di cemento a mc) nella quantità necessaria per il livellamento dei selci, da eseguire tramite accurata battitura. Seguirà una fase di bagnatura del piano ottenuto ed infine la sigillatura dei giunti con malta cementizia e la ripulitura dei selci. Per piccole superfici la posa dovrà essere fatta medinate muratura su malta cementizia, avendo cura di realizzare la cordolatura perimetrale con i pezzi regolari orientati longitudinalmente. La stuccatura con malta di sabbia e cemento chiaro andrà fatta in unica soluzione finale, avendo cura di ripulire immediatamente le pietre dalla malta in eccesso.
E' prevista la pavimentazione in cubetti di arenaria di recupero a ridosso del muro storico delle fornaci.
Gomma Colata in opera certificata EN 1177
la fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gomma colata con assorbimento di impatto dovrà essere conforme alla normativa europea EN 1177.
dovrà essere posata su idoneo strato di sottofondo drenante, realizzato per impedire cedimenti e difetti nella pavimentazione stessa che dovrà presentare una superficie continua anche nel tempo.
La pavimentazione in gomma colata dovrà essere inoltre:
− certificata alla caduta dei bambini;
− duratura nel tempo in quanto la granulometria da impiegare deve conservare ottime caratteristiche elastiche nel tempo;
− l'area dovrà essere sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori, senza limitazioni dovute alle condizioni atmosferiche, in quanto il manto in gomma colata deve essere una superficie permeabile e drenante, oltre ad essere antisdrucciolo ed antiscivolo e resistente al caldo, al gelo ed al fuoco.
− deve essere lavabile, facile da pulire per ottenere un livello qualitativo di igiene costante nel tempo;
− la colata deve genera una superficie continua senza creare ostacoli o punti di pericolo per bambini, anziani e portatori di handicap.
La pavimentazione dovrà essere effettuata su sottofondo in calcestruzzo drenante e/o stabilizzato compatta- to. La squadra procede alla posa mediante 3 fasi:
1) Applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanica
2) Applicazione di un strato di gomma SBR e legante poliuretanico di spessore pari alla relativa altezza di caduta da raggiungere per il rispetto della normativa EN 1177
3) Applicazione di un secondo strato di rifinitura di spessore mm 10/15 di sola gomma SBR colorata , di solo EPDM, oppure misto SBR ed EPDM in percentuali variabili.e' compreso l'onere di colorazioni diverse su disegni a scelta della D.L. SPESSORE CM 7 ( VALORE HIC MAX 1810mm)
Pavimentazioni in ghiaia lavata
Pavimentazione architettonica , eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo durabile, ghiaia a vista Le caratteristiche quali: Rck (min. 40 N/mmq.), classe di esposizione XC2, spessori, tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari, in conformità con le vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali, verrà additivato con un premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato
per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti; una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle effiorescenze; avere un dosaggio di 25 kg./mc. ; essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili. La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temperaneo. Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature. Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo. La posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi : Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti. Nella lavorazione sono comprese le realizzazione delle pendenze, gli scivoli e i raccordi secondo i piani inclinati individuati dal progetto. SPESSORE MINIMO CM. 7
E' compresa la posa di ferri diam.10 posati a 45° attorno alle caditorie e pozzetti per limitare il rischio di fessurazioni. Prima della posa della pavimentazione andranno posati i listelli di travertino che confineranno i campi di posa con funzione di giunto tecnico. Tali listelli saranno posati secondo gli schemi delle pendenze secondo direttrici rettilinee, evitando gobbe e spezzate, concentrate nei soli punti di cambio pendenza. L'impresa avrà cura di posiszionare i listelli evitando l'attraversamento di coperchi in ghisa o altre presenze sul disegno della pavimentazione.
Pavimentazione tattile
Il percorso tattile plantare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
• rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti,
• altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209;
• distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 1520
• I singoli elementi tattili avranno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante.
• Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili dovranno essere tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi di tipo carrabile dove necessario.
Tipologia e materiale degli elementi saranno scelti dalla DD.LL. In funzione del loro posizionamento a seguito di campionatura proposta dalla Ditta appaltatrice.
Pavimentazione in terra battuta stabilizzata
Costruzione di un percorso in terra stabilizzata performante mediante riporto , compattazione e rullatura per uno spessore s 10 cm resistente ad ogni tipo di traffico pedonale o carrabile con miscela caratterizzata da un catalizzatore bio-edile a base di sali inorganici complessi allo stato solido in ragione di 1 Kg/mc disciolto in 20-30 litri d’acqua ( mix di sali che conferiscono al conglomerato funzioni detergenti, sanificanti e neutralizzanti, che inibiscono qualsiasi forma organica presente nel terreno compresa l’argilla ed il limo disperdendole in modo omogeneo, favorendo l’azione legante) 1 mc di materiale terroso ( tipo tout venant ) anche con eventuale presenza di terra di tipo vegetale o terreni aridi e con piccola percentuale di argilla e/o limo , 130 Kg di legante cem II/a-l 32,5 R ; Il mix ottenuto va miscelato con 50/100 litri d’acqua per mc a secondo le reali condizioni di umidità del terreno e in considerazione dell’acqua precedentemente usata
.L’impasto deve essere omogeneo in modo da far disperdere più uniformemente possibile il kit ecostabilizer terra nature e il catalizzatore , con il legante ed eventuali fibre dipo per raggiungere un risultato ottimale. La miscelazione potrà avvenire con impianto di miscelazione fisso o mobile o betoniere auto-caricanti facendo attenzione ad analizzare se il terreno è già umido e per questo si
consiglia di non caricare mai l’acqua come primo ingrediente . Procedura d’impasto : Immettere il materiale terroso , immettere 130 Kg di legante cem II/a-l 32,5 R e immettere il prodotto prescelto disciolto precedentemente con d’impasto ( in caso di betoniera autocaricante si consiglia di miscelarla in 4 step per omogeneizzare il mix. Per assicurarsi il grado di consistenza dell’impasto si consiglia di prelevare manualmente del materiale miscelato e di stringerlo forte nelle mani , alla riapertura l’impasto dovrà risultare compatto tipo terra umida e dovrà “puntinare e sporcare la mano di umidità”, La stesura avverrà manualmente o con macchine vibro-finitrici di portanza adeguata all’area di lavoro e alle quantità da realizzare , è necessario conservare una quantità di materiale impastato fine per intasare( con americana d’acciaio) eventuali alveoli o “nidi di ghiaia concentrati in un determinato punto “ durante la rullatura , considerare che lo spessore soffice sarà maggiore di circa il 15-20% rispetto allo spessore finale . La rullatura avverrà unidirezionalmente alla pavimentazione evitando sterzate con rullo adeguate allo spessore della pavimentazione : prima rullatura senza vibrazione , seconda e terza rullatura con vibrazione quarta e quinta rullatura senza vibrazione . al fine di ottenere un bloccaggio delle parti friabili superficiale è necessario che utilizzare a spray la prima mano di CONSOLIDANTE in quantità 0,500 gr/mq e subito dopo l’ultima rullatura una seconda mano nella medesima quantità.
In caso di giornata ventilata e alte temperature è necessario umidificare la superficie dopo la rullatura La superficie sarà pedonabile dopo 24 ore e carrabile dopo almeno 72 ore , il massimo della resa si avrà dopo circa 15 giorni . La pavimentazione dovrà avere un rapporto di prova con una resistenza alla compressione a 7 giorni >7 mpa e prova di trazione indiretta 0,70 mpa , determinazione dell’indice di plasticità % n.p. (CNR UNI 10004) e prova (UNI EN 1097-2) L.A.22,6% miscela ottenuta (eff) % 6,1 con set 0,063 .
Le prove dovranno essere certificate da laboratori aventi concessione e autorizzazione in riferimento alla legge 1086/71 e successive modifiche. Le caratteristiche estetiche rispecchiano quelle dei materiali utilizzati. Per quanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneità come: disomogeneità granulometrica, debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità planare. La realizzazione dovrà avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni e qualità estetiche attese.
Art. 2.12.2 - RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte, con il mate- riale prescelto dall'Amministrazione appaltante e conformemente ai campioni che verranno volta a volta ese- guiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.
Particolare cura dovrà porsi nella posa in opera degli elementi.
Se gli elementi di rivestimento vanno applicato direttamente a contatto dell'intonaco, a lavoro ultimato, do- vranno risultare perfettamente aderenti al retrostante intonaco.
Pertanto i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua sino a saturazione e dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saran- no allettati con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e sufficiente.
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente al- lineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti e agli spigoli, con eventuali listelli, cornici ecc.
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
Qualora gli elementi di rivestimento siano del tipo da applicarsi su apposite strutture guida (p.e. lastre in allu- minio), andranno presentati, per l'accettazione, alla D.L. le schede tecniche dei prodotti che l'Appaltatore in- tende utilizzare e rispettare le prescrizioni di posa in opera dettate dalla casa produttrice. Il paramento finale dovrà risultare perfettamente complanare.
Pareti in pannelli di alluminio
Rivestimento per pareti in pannelli di alluminio
Rivestimento di facciata in pannelli di alluminio composito (ACP) , di spessore nominale 4,0 mm. costituiti da due pelli d'alluminio in lega 5005 H12 (AlMg1) di spessore effettivo 0,5 mm cadauna ed interposto nucleo in FR (fire retardant) di colore bianco, coestruso, avente classe di resistenza al fuoco Bs1d0 secondo la norma UNI EN 13501- 1/2007.
La lamiera esterna sarà verniciata con trattamento di produzione continuo (coil coating) a liquido PVdF (70% Kynar 500) a 2 mani di Sp. 25 microns (+/- 4 microns) complessivi, secondo i dettami ECCA (European Coil Coating Association) in combinazione con primer protettivo, Coastal Primer® di spessore complessivo 31
micorns ad ulteriore protezione alla corrosione e durata della vernice stessa. La parte verniciata sarà rivestita con pelabile anti UV di spessore 100 microns utile a preservarne l’integrità durante i trasporti e montaggio.
Il prodotto fornito dovrà essere accompagnato da adeguata certificazione secondo gli standard europei (ETA
- European Technical Assessment) rilasciata da organismo riconosciuto in ambito europeo (TAB – Techinical Assessment Body). Altresì dovrà essere fornita garanzia di durata su specifico progetto.
Il materiale sarà lavorato in pannelli piegati a cassetta, secondo la tecnica dell'incisione "folding" utile a favorirne la piegatura; gli angoli dei pannelli dovranno essere bloccati per mezzo di piastrine e rivetti in alluminio al fine di evitare coppie galvaniche. Il tutto dovrà essere dimensionato secondo la modularità prescelta dalla D.L. ed in modo da garantire resistenza alla spinta del vento calcolata secondo il coefficiente del luogo.
I pannelli saranno installati su apposito sistema di sottostruttura regolabile, costituite da montanti in alluminio estruso lega 6060 T5 ed appositi cavallotti di aggancio muniti di guarnizione antivibrante. Le strutture saranno installate alla parete per mezzo di idonee staffe in lamiera zincata (Z275) di Sp. minimo 3,0 mm. munite di specifica pellicola dielettrica utile ad evitare coppie galvaniche. Tutta la bulloneria dovrà essere in acciaio inox aisi 316.
Le staffe saranno ancorate alla parete per mezzo di tasselli ad espansione adeguati a garantire la tenuta statica del rivestimento e relative forze agenti su esso.
Le cornici e gli imbotti delle finestre dovranno essere integrate nel modulo e realizzate con lo stesso materiale delle pannellature di rivestimento.
Nel rispetto del progetto a base di gara, l'Impresa dovrà eseguire la progettazione costruttiva del rivestimento, con la quale potrà proporre dimensioni delle pannellature ottimizzate al sistema prescelto, rispettando gli accessi e le finestrature, che potranno anche discostarsi leggermente da quelle di progetto. Tutte le conseguenti piccole modifiche conseguenti al mudulo ed alla tipologia prescelta dovranno essere armonizzate dall'Impresa e rappresentate in appositi elaborati da sottoporre all'approvazione della D.L.
ART. 2.13 – IMPERMEABILIZZAZIONI
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. Le impermeabi- lizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vi- cinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, inclusa ogni opera di ripristino.
a) Asfalto sfuso - La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni ecc., risulterà dalla fusione di:
- 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in piani);
- 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;
- 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben seccata.
I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente Art. 2.9.
Nella fusione i componenti dovranno ben mescolarsi perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omo- geneo.
La pasta d'asfalto sarà distesa a strati o a strisce parallele, dello spessore prescritto, con l'ausilio delle op- portune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola, e sopra di esse e mentre è ancora ben calda si spargerà della sabbia silicea di granulometria fine ed uniforme, la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.
b) Cartonfeltro bitumato - Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti prescritti all'Art. 2.9 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con giunti sfalsati.
c) Guaina bituminosa - Prima del trattamento con materiale impermeabilizzante si procederà ad una accura- ta pulizia della superficie mediante aria compressa, regolarizzandola nelle parti mancanti o asportando even- tuali sporgenze.
Si applicherà una mano di primer anche a spruzzo, per circa kg. 0,5 al mq. di materiale bituminoso del tipo di quello della guaina. La guaina sarà di mm. 3-4 di spessore, del tipo di cui all'Art. 2.9.
I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almeno cm. 8 e dovranno essere sigillati con fiamma e spato- la metallica; nelle parti terminali si avrà particolare cura di evitare infiltrazioni, ricorrendo, se necessario, e anche a giudizio del Direttore dei Lavori, ad una maggiore quantità di massa bituminosa da stendere sul pri- mer per una fascia di almeno un metro. Nelle parti da rinterrare, a contatto della guaina e prima di procedere al rinterro si metterà in opera un feltro di materiale sintetico imputrescibile di spessore di mm. 3-4, proceden- do poi al rinterro con la cautela di evitare che massi lapidei spigolosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina.
d) Sottomanto bituminoso - Sopra i massetti di solai in calcestruzzo, che devono ricevere un manto di coper- tura, potrà essere messo in opera, secondo le prescrizioni del Direttore Xxxxxx, uno strato di materiale imper- meabilizzante, costituito da due mani di emulsione bituminosa stesa a freddo, oppure una guaina bituminosa armata con velovetro da mm. 3, oppure una guaina di maggiore consistenza.
e) Membrane sintetiche - Per la impermeabilizzazione di coperture piane o di terrazzi praticabili e non, prima della posa delle eventuali pavimentazioni si potranno utilizzare membrane non bituminose a base elastome- rica (manti in butile - IIR, in etilene e propilene - EPDM, in polietilene clorosolfonato), o plastomerica (manti in polivinilcloruro - PVC, polietilene ad alta densità - HDPE, polietilene clorurato - CPE, poliisobutilene - PIB, poliolefine flessibile - FPO). I manti verranno posati in monostrato previa realizzazione, all'intradosso del ma- nufatto da proteggere, di strato di regolarizzazione o di separazione e scorrimento (feltro tessuto non tessu- to). Le membrane avranno spessori variabili a seconda del loro impiego (mm. 10 - 30), potranno essere ar- mate con velovetro, tessuto di vetro, tessuto sintetico, tessuto non tessuto. La posa in opera dei teli avviene normalmente a secco, la loro giunzione avverrà per saldatura ad aria calda, per giunzione dei lembi con vul- canizzazione a caldo o a freddo, con adesivi e/o nastri biadesivi.
ART. 2.14 – OPERE IN FERRO
Norme generali e particolari
Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni di progetto e le eventuali indicazioni della D.L., con particolare attenzione alle saldature. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere per- fette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti da sbavature.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione, in parti- colare il trattamento di zincatura a caldo dovrà avvenire dopo tutte le lavorazioni dei pezzi, in modo da non lasciare scoperti tagli, fori o altri particolari di lavorazione. Stesso discorso vale per la verniciatura dei pezzi, ove prevista.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la pre- ventiva approvazione.
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
Visto l'ambiente fortemente salino tutte le opere in ferro saranno zincate e le unioni unicamente di tipo bullo- nato. Viti e bulloni saranno zincate a caldo o in acciaio inox; i fissaggi con barre zincate e resine epossiidiche ( compensate con la voce di EPU relativa ai perfori.
Qualora le opere in ferro debbano essere verniciate, dovrà essere passato un primer idoneo a garantire l'adesione delle vernici sulla zincatura.
La voce per la realizzazione di cancelli, e simili comprende serratura, maniglie, ecc.
ART. 2.15 - OPERE DA XXXXXXXX, XXXXXXXXXX
I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in allu- minio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a Regola d'Arte, con la maggiore precisione.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.).
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa Direzione Lavori ed in conformità al progetto.
L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della D.L., di presentare i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di di- stribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.
ART. 2.16 – OPERE DA PITTORE
Norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissi- ma preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tut- to quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trat- tasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con moda- lità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Si dovrà avere speciale riguardo per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di ese- cuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico, e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno o in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'Impresa possa accampare perciò diritto a com- pensi speciali di sorta.
Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in:
1. spolveratura e raschiatura delle superfici;
2. prima stuccatura a gesso e colla;
3. levigamento con carta vetrata;
4. applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno avere già ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).
Tinteggiatura a colla e gesso - Sarà eseguita come appresso:
1. spolveratura e ripulitura delle superfici;
2. prima stuccatura a gesso e colla;
3. levigamento con carta vetrata;
4. spalmatura di colla temperata;
5. rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
6. applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
(1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
(2) prima stuccatura a gesso e colla;
(3) levigamento con carta vetrata;
(4) spalmatura di colla forte;
(5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento ed eventualmente di essiccativo;
(6) stuccatura con stucco ad olio;
(7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;
(8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
(9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la vernicia- tura degli intonaci, con la omissione delle operazioni n° 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n° 5 sarà so- stituita, con una spalmatura di minio, la n° 7 sarà limitata ad un conguagliamento della superficie e si omette- ranno le operazioni n.ri 2, 4 e 6.
Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifini- tura che la D.L. vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1. applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
2. leggera pomiciatura a panno;
3. applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, l'Appaltatore non potrà assolu- tamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovrà essere realizzata nel se- guente modo:
- tinte a calce: lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verrà steso nello spessore più adatto a regolarizzare l'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di finitura;
- tinte al silicato di potassio: la velatura si otterrà incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco di xxxxxx xxxxxx e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;
- tinte polimeriche: la velatura si otterrà incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente. La tinta trasparente dovrà essere costituita (pena l'immediata perdita del prodot- to) dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.
ART. 2.17 – IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
L'impianto fognante dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di contratto e di capito- lato, e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vi- genti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso, a quanto indicato, riportato e prescritto negli elaborati pro- gettuali e a quanto richiesto dalla DD.LL. In fase esecutiva. I materiali dovranno essere accettati dalla dire- zione Xxxxxx.
Tubazioni per fognatura
Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, conforme- mente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planime- trica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'impresa.
Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamentepuliti; sarà evitata la loro posa in opera in presenza d'acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanerecorpi estranei, terra, sassi, sabbia od impurità di sorta.
Ogni tratta compresa fra un pozzetto e l'altrodovrà essere perfettamente rettilinea e di pendenza costante in accordo ai profili approvati dallaDirezione Lavori.
Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un pozzetto di ispezione.
Mediante una livella dovrà essere costantemente controllata la pendenza di ogni tubo in modo da mantenere una livelletta regolare e costante e secondo i profili di posa esecutivi. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni”.
Tubazioni in polietilene ad alta densità
L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densità da parte della Direzione Lavori é subordinata alla completa osservanza della normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI 7612, UNI 7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comporterà il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.
Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformità IIP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamen- te riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975. Le condotte potranno essere dei tipi:
- 312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per condotte di scarico interrate e
per fognature.
Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo 303 si dimostrasse
isicamente insufficiente esso potrà essere sostituito con un pari diametro nominale della classe 312 e di adeguato spessore.
L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione Lavori, le caratteristiche delle sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di assemblaggio.
In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite in modo tale da controbilanciare abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti ortogo- nali all'asse delle stesse; dovranno inoltre essere poste in una trincea ricavata nel fondo del corpo idrico da attraversare e quindi ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 50 cm di spessore.
La giunzione fra i vari tubi in p.e.a.d. dovrà essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalità della DIN 16932 e le specifiche dell'Istituto Olandese per la saldatura: IIW-XVI "Procedure qualification for Wel- ding of h.d. PE" 71/E; in casi particolari saranno autorizzate, previa presentazione dei relativi disegni e di- mensionamenti, giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la superficie interna della tubazione nel- la zona di saldatura dovrà essere perfettamente liscia e non presentare protuberanze o sbavature di sorta.
In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per la loro messa in opera la Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile.
Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale ed in- ternazionale vigente valendo a parità di condizioni quelle maggiormente restrittive.
Tubazioni in p.v.c. rigido (non plastificato) per fognature
Le tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle seguenti norme:
- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.
- UNI 7444/75: raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e caratteristiche (limitata al D 200).
- UNI 7449/75: Raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.
- EN 1452: I tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensionamenti e caratteristiche.
I tubi, i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP
di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici, giuridica- mente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975 e quando non rispondono a marchio IIP dovranno essere obbligatoriamente sottoposti ai vari collaudi.
Trasporto
Nel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o
bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona di contatto con essi. Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura dei tubi di P.V.C.; in tali condizioni quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono essere effettuate con la dovuta cautela.
Carico e scarico
Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati.
Accatastamento
I tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che potrebbero attaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i bicchieri stessi devono essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall'altra
della catasta e sporgenti da essa. In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungo l'intera generatrice.
I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, per evitarne possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi che consentano una regolare aereazione.
Raccordi ed accessori
Questi pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti.
Sistema di giunzione
I possibili sistemi di giunzione sono i seguenti:
- del tipo scorrevole
- Giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione elastometrica.
- Giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di P.V.C. con tenuta mediante idonee guarnizioni elastometriche.
Esecuzione delle giunzioni
Taglio dei tubi: Il tubo va tagliato al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore variabile crescente con i diametri, secondo valori indicati anch'essi dal fabbricante.
Giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastomerica:
- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre; se già inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
- segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
- si ritira il tubo di 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm;
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di riferimento;
- inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede, lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc.).
Pezzi speciali:
I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI7444/75.
É importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura. Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto in una canalizzazione già posata ed interrata, è opportuno adottare uno dei sistemi di seguito illustrati.
Collegamenti speciali
Collegamento ad opere d'arte: Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta tenuta realizzata mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa é ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciale di P.V.C., od altro materiale reperibile in com¬mercio.
Collegamento con tubi di altri materiali: Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo in
P.V.C. a quelle del tubo di altro materiale.
Innesti successivi e derivazioni: Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C. già posta in opera, si dovrà procedere con uno dei seguenti sistemi:
A) - tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro;
- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato;
- ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante interruzione, congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli;
B) - praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizione adatta la diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita
grassa;
- incollare, previa pulizia, sul tratto interessato, il pezzo speciale a sella.
Dimensioni della trincea e prescrizioni di posa.
Per larghezza B di una trincea si intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo posato, sia per trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate.
L'altezza di riempimento H è quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano di campagna.
La larghezza minima da assegnare ad una trincea è data, in metri, dalla seguente formula: B= D + 0,40 (D = diametro esterno del tubo)
Quando la larghezza della trincea è grande rispetto all'altezza e/o al diametro del tubo, ossia quando si verificano una o entrambe le seguenti condizioni:
B > H/2 B > 10 D
La tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste condizioni essa é assoggettata da un carico più gravoso di quello che sopporterebbe nella condizione in trincea.
L'altezza massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6 metri, per tubi sotto terrapieno i 4 metri. Quando nel corso dei lavori si verifichino per tratti limitati condizioni di posa più gravose di quelle di progetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) e non si ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri di maggiore spessore, si deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle previste dalla norma (costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della sezione di scavo). Analogamente, se per ragioni tecniche l'altezza di ricoprimento in qualche punto è inferiore ai minimi prescritti dalla norma, occorre fare assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di protezione.
Scavo della trincea
Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
- rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo;
- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere modifiche alla sezione di scavo;
- eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui successivo sviluppo potrebbe deformare il tubo di P.V.C.;
- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e
dei tubi, onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sul tubo già posato. Nel caso di tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella stessa trincea e se la tubazione a livello superiore é di P.V.C., é opportuno scavare la trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo in
P.V.C. a livello superiore su riempimento ben costipato.
Letto di posa e rinfianco
Il fondo dello scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione è destinata a poggiare deve avere una consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto. Inoltre, durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari e montagnosi, occorre premunirsi da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. Se si ha motivo di ritenere che l'acqua
di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare una instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri materiali che impediscano il perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che formi un pianouniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo.
Il suo spessore non sarà inferiore a:
(10 + D/10) cm e non deve contenere pietruzze
Il tubo verrà poi rinfiancato per almeno 20 cm per lato, fino al piano diametrale, quindi verrà ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore.
Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione di reazione alle sollecitazio- ni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, é necessario scegliere con la massima cura il materiale incoerente da impiegare, preferibilmente sabbia, evitando quindi terre difficilmente costipabili (torbose, argil- lose, ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del tubo. Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a 100 mm per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere costipati e ba-
gnati, se necessario, almeno fino a 1 metro di copertura.
Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a:
- 150 cm per strade a traffico pesante come da norma EN 1401
- 100 cm per strade a traffico leggero
Per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente.
Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezzo idoneo i tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti e 31 non sorvegliati, onde impedirne l'intasamento. Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse ostruita durante il corso dei lavori, a causa della mancata osservanza da parte dell'installatore delle raccomandazioni sopra riportate, si può far passare tra un pozzetto e l'altro una sfera di diametro inferiore del 5% a quello interno del tubo impiegato.
Collaudo
Il collaudo di una tubazione in P.V.C. per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della canalizzazione. Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la canalizzazione stessa mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza) attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle; e adottando altro sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo.
Dimensioni e pesi dei tubi previsti dalla norma EN 1401
Prove di tenuta dei condotti
CONDOTTI DI FOGNATURA
Le prove di tenuta dei condotti verranno eseguite seguendo le modalità sotto riportate:
1) tappare il condotto mediante tappo pneumatico adatto alla sezione del condotto;
2) un tratto di condotto compreso fra 3-4 pozzetti a monte del tappo pneumatico viene riempito di acqua fino a quando questa non comincerà a sfiorare dal pozzetto a quota più bassa;
3) dal momento in cui l'acqua comincia a sfiorare decorse otto ore, la prova é ritenuta positiva se, senza aggiunta di acqua, non si verifica una perdita superiore all'1% (uno per cento) della portata invasata nel condotto.
Tale prova è a completo carico dell'appaltatore. Nel caso in cui la prova dovesse dare esito negativo l'appaltatore dovrà a sua cura e spese ricercare la causa che ha provocato la cattiva riuscita della prova, riparare sempre a sue spese il danno e comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori l'avvenuta riparazione in modo che questa possa predisporre affinché la prova stessa venga ripetuta.
Xxxxxxxx e griglie in ghisa
Devono essere di produzione di primarie ditte e di tipo preventivamente approvato dalla Committenza. La ghisa deve essere priva di qualsiasi difetto di fusione che possa menomare la resistenza e l’uso.
Le caratteristiche di finitura devono essere accurate.
Coperchio e telaio devono essere esenti da deformazioni in modo da assicurare il perfetto combaciamento fra loro e la facilità di apertura e di chiusura.
Il coperchio dei chiusini deve portare l’indicazione delle condotte servite (fognature, cavi elettrici, telefoni, acqua potabile, ecc.).
Sono previste griglie con telaio a fori quadri di classe di portata C250
Guarnizioni per flange
Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostitusce la Circolare Min. Sanità 02/12/78 n. 102) "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamen- to, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.".
Pozzetti
I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno esegui- ti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura.
Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e del- le pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.
I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbrica- zione.
I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.
Allacciamenti alla condotta fognaria
I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (bra- ghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.
Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l’esecuzione di xxxxxxx successivamente alla realizzazione della condotta. In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con coro- na cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare.
Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale.
ARTICOLO 3 - COLLOCAMENTO IN OPERA
NORME GENERALI
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in situ (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamen- to, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collo- camento in opera si svolge sotto la sorveglianza o, assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del mate- riale o del manufatto.
ARTICOLO 4 - MISURAZIONI
- Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato s'applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi d'elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
- Rinterri
Il volume dei rinterri sarà determinato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera, con metodi geometrici, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a mc. per il loro volume effettivo misurato in opera.
- Trasporto di materiale proveniente da scavo e da demolizioni
Premesso che l'art. 50.1.6: “gestione dei rifiuti prodotti dalle attività edilizie in cantiere” tratta la gestione di tali materiali, la quantificazione del materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, va determinata con misure provenienti dallo scavo in banco, essendo stata considerata nell'analisi dei prezzi la sua percentuale di rigonfiamento e tutti gli oneri di trasporto e smaltimento o eventuale riutilizzo extra cantiere.
- Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a mc. per il suo volume effettivo misurato in opera.
- Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
- Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume dei ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi dì esecuzione, nonché la posa in opera, sempre ché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.