ACCORDO DI CONVENZIONE
Sindacato “Modelle Indossatori Servizi Sindacali” (denominato anche “M.I.S.S.”),
c.f. 90164730328, con sede legale in Trieste, via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 4, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, avvocato Xxxxxx Xxxxxx, di seguito denominato semplicemente “Proponente”
e
[DATI PARTNER: DENOMINAZIONE, C.F. / P.IVA, SEDE LEGALE, LEGALE
RAPPRESENTANTE IN CASO DI SOCIETÀ], di seguito denominato semplicemente “Partner”
Premesso:
- che il Proponente è una libera associazione sindacale di base denominata “Modelle Indossatori Servizi Sindacali” che ha come scopo l’organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori che operano in tutti i settori lavorativi, in particolare nel settore della moda, sia individualmente, sia in gruppi associativi;
- che il Partner [breve descrizione dell’attività del professionista o della società - in questo secondo caso, chiedere visura camerale e riportare quanto indicato in visura];
- che il Partner ha manifestato l’interesse a collaborare stabilmente con il Proponente,
offrendo ai tutti gli associati al “M.I.S.S.” i propri servizi professionali a condizioni vantaggiose e convenzionate nei termini ed alle condizione di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue ART. 1 PREMESSE
1.1.- Le premesse e gli eventuali allegati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: offerta convenzionata), costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.
1.2.- Il presente accordo sostituisce qualsiasi pattuizione, di pari oggetto e contenuto, precedentemente stipulata tra le Parti sopra meglio identificate.
ART. 2 OGGETTO
2.1.- Per tutta la durata del presente accordo il Partner si impegna a fornire agli associati al “M.I.S.S.” i propri servizi professionali [INDICARE DI VOLTA IN VOLTA LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO CONVENZIONATO]
ART. 3 CORRISPETTIVO
3.1.- Il presente accordo è totalmente a titolo NON ONEROSO per il Partner.
3.2.- L’obbligo di pagamento dei servizi offerti dal Partner all’Associato è esclusivamente in capo a quest’ultimo con espressa esclusione di qualsiasi obbligazione in capo al “M.I.S.S.”.
3.3.- Trattandosi di un rapporto di prestazione d’opera tra il Partner e l’Associato, il Partner riconosce fin d’ora che nulla potrà essere da lui richiesto al “M.I.S.S.” in caso di mancato pagamento di quanto pattuito con l’Associato per i servizi di cui al precedente articolo 1.
ART. 4 DURATA, RINNOVO E RECESSO
4.1.- Il presente accordo ha una durata con decorrenza annuale [metterei 1 anno per non “vincolarci” troppo] con decorrenza dal giorno della stipula.
4.2.- Alla prima scadenza, il contratto sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, alle stesse condizioni, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata o, solo nel caso in cui il Partner non dovesse avere una p.e.c., a mezzo lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della predetta scadenza.
ART. 5 EFFICACIA
5.1.- Ai fini dell’efficacia del presente accordo non è necessario che un numero minimo di Associati si rivolga al Partner.
ART. 6 MODIFICHE
6.1.- Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1.- Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del contratto nel rispetto dei criteri tutti indicati dal suddetto regolamento e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del contratto medesimo.
7.2.- Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto, per le medesime finalità.
ART. 8 RISERVATEZZA
8.1.- Il Partner si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo la conclusione del presente accordo, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività svolte in favore degli Associati del Proponente.
ART. 9 COMUNICAZIONI
9.1.- Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata alle Parti, ai seguenti recapiti:
per il Proponente all’indirizzo p.e.c. xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx per il Partner all’indirizzo p.e.c. [...]
ART 10 FORO COMPETENTE
10.1.- Per ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Luogo, gg/mm/aaaa
Proponente Partner
Sindacato M.I.S.S.
Il Presidente Nazionale