ACCORDO DI CONVENZIONE
ACCORDO DI CONVENZIONE
Sindacato “Modelle Indossatori Servizi Sindacali” (denominato anche “M.I.S.S.”),
c.f. 90164730328, con sede legale in Trieste, via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 4, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, avvocato Xxxxxx Xxxxxx, di seguito denominato semplicemente “Proponente”
e
[DATI PARTNER: DENOMINAZIONE, C.F. / P.IVA, SEDE LEGALE, LEGALE
RAPPRESENTANTE IN CASO DI SOCIETÀ], di seguito denominato semplicemente “Partner”
Premesso:
- che il Proponente è una libera associazione sindacale di base denominata “Modelle Indossatori Servizi Sindacali” che ha come scopo l’organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori che operano in tutti i settori lavorativi, in particolare nel settore della moda, sia individualmente, sia in gruppi associativi;
- che il Partner [breve descrizione dell’attività del professionista o della società - in questo secondo caso, chiedere visura camerale e riportare quanto indicato in visura];
- che il Partner ha manifestato l’interesse a collaborare stabilmente con il Proponente,
offrendo ai tutti gli associati al “M.I.S.S.” i propri servizi professionali a condizioni vantaggiose e convenzionate nei termini ed alle condizione di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue ART. 1 PREMESSE
1.1.- Le premesse e gli eventuali allegati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: offerta convenzionata), costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.
1.2.- Il presente accordo sostituisce qualsiasi pattuizione, di pari oggetto e contenuto, precedentemente stipulata tra le Parti sopra meglio identificate.
ART. 2 OGGETTO
2.1.- Per tutta la durata del presente accordo il Partner si impegna a fornire agli associati al “M.I.S.S.” i propri servizi professionali [INDICARE DI VOLTA IN VOLTA LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO CONVENZIONATO]
ART. 3 CORRISPETTIVO
3.1.- Il presente accordo è totalmente a titolo NON ONEROSO per il Partner.
3.2.- L’obbligo di pagamento dei servizi offerti dal Partner all’Associato è esclusivamente in capo a quest’ultimo con espressa esclusione di qualsiasi obbligazione in capo al “M.I.S.S.”.
3.3.- Trattandosi di un rapporto di prestazione d’opera tra il Partner e l’Associato, il Partner riconosce fin d’ora che nulla potrà essere da lui richiesto al “M.I.S.S.” in caso di mancato pagamento di quanto pattuito con l’Associato per i servizi di cui al precedente articolo 1.
ART. 4 DURATA, RINNOVO E RECESSO
4.1.- Il presente accordo ha una durata con decorrenza annuale [metterei 1 anno per non “vincolarci” troppo] con decorrenza dal giorno della stipula.
4.2.- Alla prima scadenza, il contratto sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, alle stesse condizioni, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata o, solo nel caso in cui il Partner non dovesse avere una p.e.c., a mezzo lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della predetta scadenza.
ART. 5 EFFICACIA
5.1.- Ai fini dell’efficacia del presente accordo non è necessario che un numero minimo di Associati si rivolga al Partner.
ART. 6 MODIFICHE
6.1.- Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1.- Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del contratto nel rispetto dei criteri tutti indicati dal suddetto regolamento e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del contratto medesimo.
7.2.- Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto, per le medesime finalità.
ART. 8 RISERVATEZZA
8.1.- Il Partner si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo la conclusione del presente accordo, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività svolte in favore degli Associati del Proponente.
ART. 9 COMUNICAZIONI
9.1.- Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata alle Parti, ai seguenti recapiti:
per il Proponente all’indirizzo p.e.c. xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx per il Partner all’indirizzo p.e.c. [...]
ART 10 FORO COMPETENTE
10.1.- Per ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Luogo, gg/mm/aaaa
Proponente Partner
Sindacato M.I.S.S.
Il Presidente Nazionale