PARTE SERVIZI E FORNITURE
Rev. 14/11/2018
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” E I TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI (ex comma 8, art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)
PARTE SERVIZI E FORNITURE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2018
FORNITURE E SERVIZI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITA’ DEI SETTORI SPECIALI, IVI COMPRESI I SERVIZI TECNICI
Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < a € 418.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell’art. 36, comma 8, Codice
1. Premessa
In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori “sopra soglia” comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore:
1° livello di valore: € 0 - 40.000,00 (tenuto conto dell’elevazione della soglia comunitaria e di un parametro di proporzionalità con l’importo fissato per i lavori);
2° livello di valore: € 40.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 418.000,00.
Adeguando le relative indicazioni con le procedure in via telematica, per tutte le procedure di valore superiore ad € 40.000,00 sarà necessaria la seduta pubblica di gara, anche telematica, la quale presuppone le seguenti operazioni principali:
a) constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale e/o del corretto pervenimento delle domande in via telematica;
b) constatazione della presenza, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne e/o dei file telematici indicati;
c) apertura della busta/file relativi alla documentazione per l’ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
d) adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
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e) entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all’art. 52, comma 1, del Codice;
f) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel “sopra soglia” e quindi a maggior ragione nel “sotto soglia”;
g) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste/file delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
h) (in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste/file dell’offerta economica, effettuazione dell’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, previa estrazione di uno dei cinque metodi di cui all’art. 97 del Codice (ritenendo preferibile applicare anche nel “sotto soglia” tale metodo) e comunicazione della graduatoria;
i) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l’offerta tecnica ed apertura delle buste dell’offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione.
Si ricorda che, nei verbali di gara (anche se non previsti nel nuovo Codice) è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi/files, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.
Nei capitolati si deciderà se applicare le norme eventualmente applicabili al “sopra soglia” in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti), tenuto conto della natura di Aeroporto FVG e dei servizi da essa gestiti.
2. Servizi tecnici in genere e servizi di ingegneria ed architettura
Per semplificazione operativa, si applicano le norme sui servizi e forniture del presente Regolamento anche per tutti i servizi tecnici (progettazione, D.L., collaudo, ecc.) di cui all’art. 157 del Codice ed anche a qualsiasi altro servizio tecnico.
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Va infatti tenuto conto del fatto che, nel “sopra soglia”, si applicano solamente le norme espressamente richiamate dagli articoli 141 (cioè solamente le norme sui concorsi di progettazione contenute agli artt. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153,
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comma 1, 154, commi 1 e 2, 155 e 156) e 114 del Codice (cioè gli artt. da 1 a 58 in quanto compatibili e quindi anche gli artt. 23, 24, 31, 46, fra i quali vi è anche la verifica e validazione di progetto), ma si ritiene di non applicare tali norme nel “sotto soglia” ritenendo, per ragioni di snellezza operativa, di parametrarsi al regime delle forniture e servizi in genere.
Si precisa tuttavia che, benché ai sensi del disposto dell’art. 157 del Codice, vi siano, con riferimento ai servizi tecnici, due sole soglie e cioè una da € 0 ad € 40.000,00 ed un’altra da € 40.001,00 sino ad € 100.000,00, si adotteranno, anche per tali servizi tecnici, le medesime soglie di seguito indicate per i servizi e le forniture. Ciò in quanto il citato art. 157 del Codice non è richiamato nell’ambito dei “settori speciali” e pertanto è possibile prevedere una deroga con riferimento alle soglie espressamente previste per i servizi tecnici.
Quindi sia per i servizi e le forniture che per i servizi tecnici in genere le soglie saranno quelle descritte nel presente regolamento.
Inoltre si applicheranno le disposizioni del presente regolamento anche nelle ipotesi descritte dall’art. 23, comma 2 del Codice e cioè con riferimento alla progettazione di lavori “di particolare rilevanza” non si espleterà il concorso di progettazione ma gli affidamenti di seguito descritti per i servizi e le forniture.
3. Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture di valore fino a € 40.000,00 (1° soglia)
L’affidamento dei servizi e delle forniture sino all’importo di € 80.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto. Devono essere distinte le seguenti sottocategorie:
a) valori da € 0 ad € 40.000,00: possibilità di affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi per i servizi e le forniture di valore sino ad € 40.000,00 avvalendosi di uno degli operatori di cui agli elenchi interni formali di cui si dirà nel prosieguo e comunque in analogia a quanto definito dall’art. 7;
b) valori da € 40.000,01 ad € 80.000,00: possibilità di affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, laddove adeguatamente motivato, per i servizi e le forniture di valore fino ad € 80.000,00 raddoppiando la soglia di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali. La richiesta di tre preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l’affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..
Si può derogare rispetto alla verifica di tre preventivi solamente nei casi di oggettiva urgenza per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.
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In ogni caso l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.
4. Servizi e forniture di valore da € 80.000,01 e sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 418.000,00) (2° soglia)
I servizi e le forniture di valore superiore ad € 80.000,01 ma inferiori ad € 418.000,00 (cioè alla soglia comunitaria, prendendo quale parametro il valore previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b del Codice) sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese non inferiori a 5, in accordo a quanto definito dall’art. 7del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali.
In ogni caso verranno valutate le offerte presentate dagli operatori economici nel rispetto del principio della pubblicità delle sedute e laddove tra gli operatori economici da invitare vi sia quello che in precedenza ha già fornito il medesimo servizio o la medesima fornitura, sarà necessaria una motivazione maggiormente pregnante.
5. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese
Per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica e professionale è normalmente sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, mentre per i criteri di capacità economica e finanziaria Aeroporto FVG indicherà gli stessi tenendo altresì conto di quanto previsto all’art. 83, comma 4 del Codice.
In ogni caso Aeroporto FVG può aggiungere ulteriori requisiti tecnici-professionali e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell’iscrizione camerale non garantisca ad Aeroporto FVG un’ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto.
Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell’art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.
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L’individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici (Albo Fornitori), ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato specifiche esperienze nelle specifiche attività e comunque in accordo con quanto definito nel paragrafo “Elenchi interni e/o eventuali avvisi”.. Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso specifico avviso nel sito internet istituzionale.
Mutuando le Linee Guida ANAC n. 4 sarà necessario aggiornare almeno una volta all’anno l’elenco.
In eventuale mancanza degli elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali l’elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero e/o alla tipologia di imprese da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:
a) a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, ricerche web per categoria merceologia etc.);
b) attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell’affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
c) tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
d) pubblicando apposito “avviso” che pubblicizzi adeguatamente la necessità specifica di individuare delle imprese da invitare ed anche le modalità specifiche di individuazione delle imprese da invitare. Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.
In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va contemperata con le primarie necessità aziendali di soddisfazione dell’utenza, oltre che con le esigenze di operatività correlate all’urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l’azienda.
Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.
Resta salva la possibilità di invitare l’aggiudicatario uscente della fornitura o servizio.
7. Ambiti di pubblicità
7.1 Elenchi interni e/o eventuali avvisi
Di norma, si procederà sempre ad invitare le imprese che si siano previamente candidate iscrivendosi nell’elenco formale aziendale, e poi, laddove opportuno, attingendo dagli altri elenchi come sopra indicati. Laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di imprese da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati oppure si prenderà visione degli elenchi delle imprese risultanti dalle SOA o da indagini informali eseguite
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via WEB per categoria merceologica. In ultimo, ove necessario, Aeroporto FVG provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.
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Lo strumento per selezionare gli operatori economici da invitare alle richieste di negoziazione plurima per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Società “Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA” utilizza la piattaforma tecnologica “Albo fornitori” accessibile tramite internet all’indirizzo web xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx., richiamato nella pagina “B2B” del sito istituzionale della Società.
Xxxxxxxxx può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca allo stesso Aeroporto un’ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.
In ogni caso dovrà essere sempre garantito il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.
7.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, i provvedimenti di ammissione/esclusione del concorrente e/o di nomina della Commissione Giudicatrice con i curricula dei suoi componenti. Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione al TAR dell’ammissione/esclusione oppure dell’errata composizione della commissione giudicatrice.
Poiché per le gare con il criterio del minor prezzo l’ammissione/esclusione e l’aggiudicazione avvengono nella stessa giornata o comunque entro i 2 giorni, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione (ex art. 76 del Codice) si procederà contestualmente con il medesimo avviso sull’apposita sezione dedicata alla procedura di gara.
Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:
1. della nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
2. dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.
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7.3 Avvisi esito gara
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Per le sole procedure negoziate di affidamento di servizi e forniture (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell’esito della procedura e all’aggiudicatario della relativa aggiudicazione.
Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 80.000,00.
Le pubblicazioni necessario saranno conformi all’art. 29 del Codice (v. precedente art. 7.2 del presente Regolamento) anche laddove non si sia soggetti agli obblighi della “amministrazione trasparente”.
8. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità
È consentito in via del tutto eccezionale derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di lavori, forniture e servizi, in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie degli operatori che utilizzano il sistema aeroportuale e intermodale al fine di garantire il primario servizio pubblico di trasporto, quali a titolo esemplificativo:
1. a seguito dell’infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. privativa industriale, o ipotesi assimilabili, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di Aeroporto FVG;
3. comprovata e sopravvenuta urgenza nell’approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da Aeroporto FVG;
4. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza (ex X.Xxx. 81/2008), Safety e Security;
5. necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell’appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore;
6. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
7. forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio;
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8. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Aeroporto FVG da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Aeroporto FVG stesso;
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9. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
10. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
11. servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
12. ricambi specifici necessari per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
13. manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l’assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi aziendali;
14. integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
15. servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un’elevata affidabilità e fiduciarietà e che comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
16. integrazione di servizi già affidati o servizi complementari i quali, per circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’appalto, che non possono essere separati dall’appalto principale senza creare gravi inconvenienti o che, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
17. speciali ed eccezionali circostanze da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di Aeroporto FVG e/o dell’utenza, in particolare quanto ad oggettive ragioni di necessità e urgenza ed a ragioni correlate alle esigenze primarie degli operatori e dell’utenza.
Tali casi particolari dovranno essere comprovati in un apposito documento approvato da RP che riporti le specifiche e dettagliate motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.
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Laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con altre due imprese per garantire una minima concorrenza.
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Resta salva l’applicazione dell’art. 163, Codice laddove trattasi di “somma urgenza” che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.
9. Servizi e forniture di valore sino alla soglia comunitaria (attualmente < ad € 418.000,00): adozione del provvedimento di indizione della gara, formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Prima di procedere a qualsiasi affidamento superiore alla soglia dell’affidamento diretto, il Responsabile del procedimento dovrà adottare sintetico provvedimento – anche sulla base di idoneo modello – con il quale indice la specifica procedura.
Ciò effettuato, previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori attualmente superiori a € 40.000,00, del pagamento dei relativi contributi ANAC) nei confronti dell’ANAC, si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, con le modalità di seguito indicate.
⮚ Fino ad € 80.000,00: l’invito potrà essere inviato a mezzo di posta elettronica; l’offerta potrà pervenire in formato cartacea o a mezzo posta elettronica ma con indicazione dell’ora e minuto specifico di arrivo o con altra precauzione idonea a scongiurare la previa conoscenza dell’offerta e a garantire la pari condizione fra i partecipanti;
⮚ da € 80.000,01 sino alla soglia comunitaria: l’invito potrà essere inviato a mezzo posta elettronica, salvo l’utilizzo esclusivo della posta elettronica per le fasi successive; le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite mail
Gli inviti di norma contengono:
1. il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte (tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta);
2. in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
3. un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
4. l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
5. i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
6. la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non
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figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
E’ consigliabile inoltre indicare:
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a) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);
b) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
c) l’indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l’eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all’interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
d) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l’esecuzione dei servizi e delle forniture da presentarsi unitamente all’offerta;
e) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà o DGUE);
f) le eventuali cauzioni richieste;
g) la modalità di valutazione dell’offerta: secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
h) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all’occorrenza ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell’appalto e su specifica valutazione del Responsabile unico del procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC riferite all’offerta economicamente più vantaggiosa comunque non vincolanti nemmeno nei “settori ordinari” e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);
i) il termine stabilito per la presentazione dell’offerta;
j) (facoltativo) l’indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell’offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell’appalto;
k) la facoltà di verificare la congruità dell’offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti
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manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell’area di esecuzione del contratto, come previsto all’art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, invece, ai sensi dell’art. 97, comma 3, quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l) l’indicazione che Aeroporto FVG si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
m) l’indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell’affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
n) le indicazioni in merito al regime del subappalto (N.B. se non si indica che è possibile fare il subappalto nel limite indicato nell’art. 105, D.Lgs. 50/2016 oppure con limiti minori, il subappalto è da ritenersi vietato);
o) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della “par condicio” tra i concorrenti.
Il progetto, che consiste in un disciplinare, trattandosi di forniture e servizi, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
⇨ l’elenco delle forniture, dei servizi e delle somministrazioni;
⇨ la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione;
⇨ la durata;
⇨ le modalità di pagamento;
⇨ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento, mediante semplice denuncia;
⇨ le indicazioni sul DUVRI;
⇨ le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
⇨ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.
La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico- finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Aeroporto FVG ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall’ elenco interno, sarà necessaria l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra.
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I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi e delle forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio dell’interpello.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata (es. semplicità dell’offerta quali prodotti standard o di consolidata industrializzazione, servizi ripetitivi, ecc.) , ha la facoltà di ridurre tale termine.
10. Ripartizione delle forniture
Nel caso di procedure di affidamento che prevedano la fornitura di una pluralità di articoli, è possibile l’inserimento di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di ripartire la fornitura a più di un soggetto, con contratti diversi, sulla base delle migliori condizioni riservate dai concorrenti per ogni specifico articolo.
11. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell’avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con quello del minor prezzo oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia. In ogni caso il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (o.e.p.v.) sarà applicabile sino al valore di € 418.000,00.
Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub- punteggi. Questi ultimi dovranno essere redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2 (fermo restando che non sono vincolanti nemmeno nei “settori ordinari”) tenendo conto delle specificità dell’appalto, dell’importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con il criterio della comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto anche in relazione alle specifiche correlazioni con la realtà e la logistica gestita da Aeroporto FVG S.p.A., scelti secondo criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e comunque al di fuori degli artt. 77 e 78 del Codice (e pertanto Aeroporto FVG sarà libera di nominare la Commissione senza necessità di applicare i predetti articoli ed eventualmente adottando un provvedimento di carattere generale sulle modalità di nomina sia nel “sopra” che nel “sotto soglia”), ciò in ogni caso ed anche a prescindere dai casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.
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Nel caso di criterio del miglior prezzo oppure nel caso del criterio dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, di norma il soggetto che funge da Seggio di gara di norma è indicato dal il Responsabile del Procedimento.
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In ogni caso, al fine di pervenire all’identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del RP, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.
Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).
Tale ulteriore fase, qualora prevista nella lettera di invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.
12. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice
Per tutte le procedure di gara di importo superiore ad € 80.001,00 si opera in seduta pubblica; le eventuali successive trattative e/o rilanci avvengono in seduta riservata.
Le operazioni in forma pubblica superiori a € 80.001,00 sono condotte:
• nel caso di criterio del minor prezzo e dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: dal seggio di gara;
• nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (o.e.p.v.): dalla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere indicata dal RP dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata da RP, sulla base dell’acquisizione di curriculum e relativa valutazione.
La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all’apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica (solo per le procedure tradizionali off-line) ed all’esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate.
Aeroporto FVG si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell’offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
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Detta verifica della congruità va effettuata in contradditorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
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I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di cui a seguito.
Solamente laddove preventivamente previsto, Aeroporto provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella lettera di invito.
Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell’offerta originaria.
In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.
13. Aggiudicazione e stand still
Aeroporto FVG, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice si provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell’efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detto avvio anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.
A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell’offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte il Presidente e/o Amministratore Delegato di Aeroporto FVG decreta l’aggiudicazione con efficacia subordinata all’accertamento dei prescritti requisiti.
Entro 5 giorni l’aggiudicazione è comunicata in conformità a quanto previsto dall’art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
Aeroporto, dopo la presentazione della documentazione richiesta all’aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l’aggiudicazione efficace e trascorso il termine dilatorio di 35 giorni autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo.
In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell’aggiudicazione.
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Nei casi di effettiva urgenza, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.
Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Aeroporto FVG.
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Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell’art. 32, comma 10 del Codice, con riferimento alle ipotesi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi, prudenzialmente, per valori sino a € 443.000,00, si potrà derogare alla normativa e quindi procedere con la stipula del contratto subito dopo la comunicazione di aggiudicazione.
Si precisa infine che lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di forniture e servizi di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 351.
14. Stipula del contratto
Aeroporto procede con la stipulazione del contratto entro sessanta (60) giorni da quando l’aggiudicazione diventa efficace.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still.
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
La formalizzazione documentale dell’affidamento avviene ad opera di Aeroporto e dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale via mail per contratti di valore fino ad € 80.000,00;
b) mediante scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta digitalmente per contratti di valore superiore ad € 80.000,00(con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati).
In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.
Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio Regionale.
1 ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell’ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lettera a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (lettera b), art. 36, comma 1, del Codice)
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Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell’aggiudicazione.
15. Consegna delle forniture e servizi ed esecuzione in via d’urgenza
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Per valori inferiori ad € 209.000,00 è in ogni caso consentita l’esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Aeroporto.
Per valori pari o superiori ad € 209.000,00 e fino alla soglia comunitaria l’esecuzione in via d’urgenza è consentita prudenzialmente motivando specificamente in ordine al grave danno per l’interesse pubblico discendente dalla mancata esecuzione e secondo quanto espressamente disciplinato nel Codice.
In ogni caso l’esecuzione in via d’urgenza deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
In ogni caso la consegna dei servizi/forniture deve essere effettuata solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Nei casi di urgenza si procederà alla consegna dei servizi/forniture anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.
16. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, riserve
I controlli e verifiche nella fase esecutiva saranno attuati dal Responsabile dell’Esecuzione (RPE), salva delega o attribuzione del ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto ad altro soggetto interno o esterno in relazione al valore del contratto oppure in relazione alla specificità dello stesso e del fatto che richieda specifiche conoscenze e competenze oppure in casi particolari anche a prescindere dai due appena citati.
E’ possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico. Quanto all’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”, si deciderà caso per caso. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (invece obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purchè “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Resta nella facoltà di Aeroporto FVG applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, altre norme del Codice stesso nelle parti in cui ciò sia
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ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.
La contabilizzazione avrà forme semplificate da valutare caso per caso.
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Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l’art. 206 del Codice. In ogni caso potranno essere esperiti non più di 2 accordi bonari nel corso dell’appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo xxxxxxx verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.
In ogni caso risulta applicabile l’art. 208 del Codice in materia di transazione nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore dell’esecuzione del contratto), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura o servizio, qualunque sia l’eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.
Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell’importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all’art. 205, per rinvio dell’art. 206 del Codice - dovranno essere iscritte negli atti contabili come previsti e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l’invio di PEC a Aeroporto FVG nei seguenti termini:
a) nel caso di lettera di consegna: entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull’andamento dell’appalto (ad esempio sospensioni e riprese) o sulla contabilizzazione: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell’importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell’evento.
Laddove non sia possibile, per l’impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine del servizio o fornitura sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con PEC ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione.
In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell’urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un’effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l’effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.
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Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario, dovrà essere espressamente confermata all’atto di ciascuna successiva verifica informatica dell’importo liquidato per ciascun SAL successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.
Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.
Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dell’appalto o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto, si esprimerà, entro trenta giorni dall’ultimazione di tutta la fornitura o servizio in appalto, il soggetto deputato a formalizzare successivamente le verifiche di conformità o i controlli anche informali sull’appalto e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all’impresa via PEC, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’impresa prende atto che la mancata proposizione dell’azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.
17. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità
Non essendovi un obbligo di applicare la normativa sulle verifiche di conformità, il Responsabile dell’Esecuzione ne potrà o meno applicare eventuali modalità di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto, anche a campione, secondo termini dipendenti dalla specificità della fornitura/servizio e dall’interesse aziendale. Resta nella facoltà per Aeroporto FVG di prevedere, negli atti contrattuali, l’eventuale verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione qualora ritenuto opportuno.
In ogni caso la verifica di conformità non può essere effettuata da soggetti che abbiano partecipato alle procedure di acquisizione.
La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell’attestato di conformità.
18. Garanzie e coperture assicurative
Gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito/interpello e le richieste d’offerta specificheranno la natura, l’entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento del servizio o della fornitura e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerando che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel “sopra soglia”).
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Aeroporto FVG ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell’appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.
Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,01 in luogo della cauzione definitiva Aeroporto FVG potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all’appaltatore, pari al 10% dell’importo dell’affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.
19. Subappalti e subaffidamenti
Il subappalto sarà consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, ed è possibile vietarlo in tutto o in parte. A maggior ragione, quindi, è possibile vietare i subappalti soprattutto in casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell’esecutore, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, particolare necessità di specializzazione, ecc.).
E’ in ogni caso possibile vietare la subfornitura.
Per motivi di sicurezza, security e safety l’Aeroporto può chiedere in fase di affidamento i nominativi e le quote di subappalto: una volta dichiarati è facoltà di Aeroporto rendere inammissibile e rigettare ogni altra richiesta di subappalto-sub affidamento in fase esecutiva.
20. Sicurezza nell’ambito delle forniture e servizi
Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, fosse eventualmente necessario attivare anche un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due imprese.
Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile, si procede ai sensi dell’art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza o approntando apposito DUVRI, ove necessario, oppure nominando un apposito incaricato ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.
In entrambi i predetti casi in cui vi sia l’obbligo di redigere il PSC o il DUVRI (oppure venga nominato un apposito responsabile), gli atti di gara o includeranno i suddetti documenti o verrà indicato il citato responsabile ed in ogni caso verrà indicata la quota parte del valore dell’appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.
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21. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture
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Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.
22. Accordo quadro
Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti “aperti” oppure quale completamento degli appalti “aperti”, di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.
23. Varianti e modifiche contrattuali dell’art. 106, Codice
L’art. 106, Codice – per espresso richiamo di legge - è applicabile a tutti i “settori speciali” nel c.d. “sopra soglia”.
Nel “sotto soglia”, è possibile, caso per caso, prevedere dei regimi derogatori delle disposizioni in materia di varianti, purché non sia alterata la natura generale del contratto. Inoltre, quanto agli altri istituti diversi dalle varianti (cioè per tutte le modifiche del contratto), è pure possibile prevedere regimi derogatori caso per caso.
Nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per le forniture ed i servizi supplementari che si sono resi necessari anche se non inclusi nell’appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente originale a condizione che l’eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l’eventuale modifica dell’esecutore possa comportare le seguenti conseguenze:
a) non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
b) comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,
c) per esigenze di continuità di servizio aeroportuale,
d) per contenere i tempi di esecuzione delle forniture e servizi e quindi per minimizzare l’impatto sull’operatività aeroportuale,
e) per mantenere i livelli di safety e security aeroportuale accettati nell’esecuzione del contratto e non certamente ottenibili con la sostituzione del contraente,
24. Forniture o servizi supplementari, ripetizione
L’affidamento di servizi o forniture supplementari da parte dell’originario contraente sono possibili applicando eventualmente le condizioni descritte all’art. 106, comma 1, lettera b), del Codice.
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E’ inoltre possibile procedere alla ripetizione del servizio analogo nelle ipotesi descritte all’art. 125, comma 1, lettera f), del Codice.
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Se le modifiche contrattuali superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice).
Aeroporto FVG si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del Codice.
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