Allegato A
Allegato A
OGGETTO: schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto
Convenzione con BANCA per la gestione del servizio di cassa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto
TRA
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, Xxxxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxx – codice fiscale …………. (che per brevità sarà in seguito chiamato “Ordine”), rappresentato da ……….. nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale
p.t. dell’Ordine stesso
E
BANCA, con sede in , codice fiscale e partita Iva iscritta al n. dell’Albo rappresentata dal dott. nella sua qualità di
PREMESSO
• che con delibera del _ il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, in esito ai risultati della procedura di aggiudicazione, ha affidato il servizio di cassa dell’Ordine alla BANCA ;
• che l’Ordine, in esecuzione della deliberazione di cui sopra, affida la gestione del servizio di cassa alla BANCA , che accetta;
• che il servizio suddetto dovrà svolgersi nel rispetto delle modalità di seguito precisate ed è regolato dalle condizioni indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica della BANCA
, allegate alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’espletamento del servizio di cassa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto.
La Banca dovrà assicurare il servizio di incasso e di pagamento delle disposizioni indicate dall’Ordine e uscite riferite ai movimenti di bilancio. Si stima movimenti pari Volume Entrate € 448.204,95 e Volume Uscite € 436.721,57 (dato desunto da movimenti relativi all’esercizio 2019).
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la durata con inizio dal 1/1/2021 o dalla data di sottoscrizione della convenzione se successiva con scadenza al 31/12/2024. È comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.
È facoltà dell’Ordine recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di tre mesi e senza
che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte del Cassiere. ART. 3 - MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE
Nel corso del rapporto, l’Ordine è legittimato a richiedere la riduzione o l’ampliamento del servizio. Qualora la Banca non ottemperi alle richieste avanzate, l’Ordine si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolta la convenzione con un preavviso di mesi tre.
ART. 4 - PERIODO DI PROVA
I primi tre mesi di esecuzione della convenzione saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all’Ordine una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del servizio. Durante tale periodo l’Ordine potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere alla Banca l’integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell’Ordine stesso. In caso di mancato adeguamento, l’Ordine potrà procedere al recesso mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicare alla Banca a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
ART. 5 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO
La Banca dovrà svolgere il servizio a titolo gratuito. Saranno riconosciute alla banca le sole competenze indicate nell’offerta economica e quelle relative a servizi integrativi richiesti dall’Ordine oltre a spese per imposte e tasse.
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il servizio di cassa sarà svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto
dell’Ordine.
Il servizio di cassa deve essere gestito, sia con sistema telematico, sia con la possibilità di intervento manuale e invio di documentazione cartacea. L’Istituto di credito dovrà adeguarsi al sistema informatico in dotazione all’Ordine per consentire la trasmissione dei flussi di dati integra e coerente.
Per lo svolgimento del servizio di cassa la Banca dovrà provvedere all’apertura di n. 1 (uno)
conto corrente.
Il servizio di cassa dovrà svolgersi nei locali della Banca nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela.
La Banca dovrà riconoscere sulle disponibilità dell’Ordine ed applicare sulle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dall’Ordine i seguenti tassi di interesse: tasso annuale di interesse sulle giacenze depositate pari a Euribor a 3 mesi/360 +/- % (in lettere
); tasso annuale di interesse a debito dell’Ordine pari a Euribor a 3 mesi/360
+/ – % (in lettere_ ).
La Banca di impegna ad effettuare anticipazioni nel corso dell’esercizio una somma non inferiore ai tre dodicesimi delle entrate correnti desunte dal penultimo rendiconto approvato. La Banca dovrà provvedere all’installazione di n. 1 POS presso gli uffici dell’Ordine (se presente in sede di offerta).
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
• Servizio di incasso
7.1 L’Ordine ha aderito alla riscossione delle quote tramite l’Agente della riscossione e attraverso tale sistema, in via principale, riscuote i contributi annuali degli Iscritti all’Ordine stesso. In via residuale è possibile riscuotere le somme con le seguenti tradizionali forme di pagamento: bonifici diretti, assegni, carte di debito e carte di credito.
7.2 Qualora si rendesse necessario integrare le modalità di riscossione indicate al punto precedente con un sistema di riscossione PAGOPA, la Banca consentirà l’incasso anche allo sportello.
• Servizio di pagamento
La Banca provvederà all’effettuazione dei pagamenti, qualora vengano disposti dall’Ordine, esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice meccanografico del capitolo. L’Ordine, a mezzo PEC a firma del Presidente, comunicherà tempestivamente alla Banca i nominativi dei soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi di pagamento, nonché ogni eventuale variazione di detti nominativi.
ART. 8 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
8.1 Gli incassi saranno effettuati in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ordine e firmati dal Tesoriere. Il cassiere dovrà accettare anche senza preventiva emissione dell’Ordinativo, le somme che fossero versate da terzi a qualsiasi titolo a favore dell’Ordine, apponendo sulla relativa ricevuta una clausola del tipo “salvi i diritti dell’amministrazione”. Tali riscossioni saranno subito comunicate all’Ordine, per la loro pronta regolarizzazione mediante l’emissione del corrispondente ordinativo.
8.2 Qualora sia richiesto alla banca di effettuare un pagamento, il relativo ordinativo (mandato) dovrà riportare, oltre al numero d’ordine, l’indicazione dell’anno di esercizio, il cognome, il nome e la qualità del creditore o di chi per esso sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, la somma lorda da pagarsi, l’oggetto, il luogo di pagamento, l’indicazione dei documenti e dei provvedimenti in base ai quali sono stati emessi. La Banca dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel mandato, eseguendo il pagamento esclusivamente secondo le modalità descritte nello stesso.
La Banca provvederà all’estinzione dei mandati di pagamento solo in presenza di disponibilità liquide nel conto corrente dell’Ordine, fatta salva l’eventuale anticipazione come regolata dall’art. 6.
Gli eventuali mandati relativi alle competenze dovute al personale dell’Ordine, nonché quelli soggetti a scadenze di legge o con specifica indicazione della valuta, dovranno essere evasi garantendo la valuta indicata dall’Ordine.
La Banca non dovrà dare corso agli ordinativi di pagamento che non corrispondano alle disposizioni della presente convenzione ovvero che presentino correzioni o alterazioni, a meno che tali documenti non risultino debitamente convalidati dalle persone autorizzate alla firma.
Sulle reversali d’incasso e sui mandati di pagamento sarà apposta, ove occorra, a cura dell’Ordine, l’indicazione del trattamento fiscale cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa e di entrata, con particolare riferimento alla legge sul bollo.
L’Ordine provvederà alla trasmissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento a mezzo di appositi elenchi in duplice copia riportanti il saldo di cassa, con l’indicazione dell’intestatario e l’importo delle somme da riscuotere o pagare. Il documento originale, firmato secondo quanto previsto dal presente articolo, sarà trattenuto dalla Banca, mentre la copia sarà restituita all’Ordine debitamente firmata dalla Banca in segno di ricezione.
La consegna dei mandati di pagamento e delle reversali alla Banca potrà avvenire anche in via Telematica attraverso flussi di trasmissione firmati digitalmente dal Tesoriere dell’Ordine.
Le reversali di incasso e i mandati di pagamento dovranno essere evasi dalla Banca entro
giorni lavorativi.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA BANCA
La Banca dovrà eseguire il servizio oggetto della presente convenzione con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
La Banca dovrà, in particolare, inviare gli estratti di conto corrente in formato digitale, con cadenza mensile.
I dati saranno altresì trasmessi mediante flussi informatici compatibili con il sistema informatico dell’Ordine tramite il quale sarà possibile visualizzare, processare informaticamente e stampare i movimenti in qualsiasi momento oltre che verificare la serie storica degli stessi per un periodo massimo di diciotto mesi.
L'invio degli estratti di conto corrente con scalare avverrà con cadenza trimestrale.
Per quanto attiene alla conciliazione contabile delle disposizioni accreditate, la Banca assicura che la rendicontazione telematica avverrà con cadenza settimanale e sarà assistita dal dettaglio delle operazioni di accredito effettuate sul conto corrente bancario.
La banca si/ non si impegna a garantire l’accesso alle informazioni del conto di cassa in tempo
reale con apposito collegamento telematico. ART. 10 - DEPOSITO E CUSTODIA TITOLI
Per la custodia e l’amministrazione dei titoli pubblici e privati dell’Ordine la Banca prospetterà, a richiesta dell’Ordine stesso, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l’Ordine, sulla base delle condizioni di mercato, valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e l’amministrazione alla Banca che, in caso di affidamento, provvederà ad incassare le rendite che accrediterà sui conti dell’Ordine dandone comunicazione all’Ordine stesso con la specifica della ritenuta fiscale.
La Banca effettuerà gratuitamente il predetto servizio di custodia e amministrazione.
La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell’Ordine su precise disposizioni dello stesso e procederà alla loro restituzione solo in seguito di specifiche istruzioni dell’Ordine, corrispondendo, a terzi aventi diritto, le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli.
ART. 11 - RITIRO VALORI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Sarà cura e responsabilità dell’Ordine provvedere alla consegna, tramite proprio personale o
aziende all’uopo incaricate, dei valori e della documentazione contabile. ART. 12 - CONTRIBUTO
La Banca si impegna ad effettuare a favore dell’Ordine un contributo di Euro sulla
base di quanto contenuto nell’offerta economica (allegata alla presente Convenzione) quale
contributo per l’attività formativa istituzionale dell’ordine.
L’importo suddetto, relativo ad un anno, dovrà essere riconosciuto per ogni anno di durata della Convenzione.
ART. 13 - VERIFICHE
L’Ordine ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno; la Banca deve esibire, ad ogni richiesta tutta la documentazione contabile relativa alla gestione anche in formato meccanografico o elettronico.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine, il Consigliere Tesoriere e il responsabile anticorruzione dell’Ordine, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione del Presidente dell’Ordine dei relativi nominativi, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
ART. 14 - PENALI
Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, l’inosservanza degli impegni e delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione saranno contestati per iscritto alla Banca, che dovrà far pervenire le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l’obbligo di sanare immediatamente l’inadempimento. Decorso tale termine, l’Ordine ha facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in base alla gravità dell’inadempimento stesso, di procedere all’applicazione di una penale la cui entità sarà stabilità:
- nel caso di ritardo nel pagamento dell’importo relativo al contributo, la penale sarà determinata con l’applicazione all’importo dovuto del tasso d’interesse legale vigente per ogni giorno di ritardo;
- negli altri casi, l’entità della penale è pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio e/o
inefficienza, oltre ai danni derivanti dall’inadempimento per ogni violazione.
È fatta salva la possibilità per l’Ordine di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto; la Banca sarà tenuta, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni contemplate nella presente Convenzione. È altresì vietata la cessione del contratto.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ordine è tenuto a notificare per iscritto alla Banca gli eventuali reclami relativi ad inadempimenti nello svolgimento del servizio. La Banca è tenuta ad adottare prontamente tutte le misure necessarie per eliminare gli inconvenienti segnalati e si obbliga a rispondere di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell’espletamento del servizio.
L’Ordine, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, considererà il contratto risolto di diritto per colpa della Banca, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di inadempimento grave e reiterato da parte della Banca nello svolgimento del servizio e, in particolare, per inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente convenzione.
Qualora la Banca non utilizzi il conto corrente dedicato, indicato nel successivo art. 17, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, quest’ultimo dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
ART. 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
In particolare, la Banca si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico della Banca tutte le spese ed oneri fiscali relativi alla presente Convenzione, compresi quelli per la sua registrazione.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua
esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazioni dei patti contrattuali, è competente il Foro di Taranto.
ART. 20 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), dai Regolamenti attuativi inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy, entrambe le parti dichiarano espressamente di essere state informate circa l'impiego dei dati personali dei quali sarà fatto uso, nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, e si scambiano reciproca autorizzazione a trattare detti dati in relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per eseguire le obbligazioni derivanti dal presente accordo.
Le parti dichiarano altresì che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dati, nonché le modalità di esercizio dei diritti stessi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di protezione dei dati personali, per eventuali danni che dovessero derivare dall’esecuzione del presente accordo.
La Banca si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i fini propri della presente Convenzione e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai fini della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l’Ordine elegge domicilio presso la propria sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 000– 74121, la Banca presso la propria Sede legale sita in .
ART. 22 - CLAUSOLA DI CHIUSURA
L’esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole della stessa. Nessuna modifica
avrà efficacia a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalle parti.
Le parti potranno, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile e della vigente normativa.
Letto, confermato e sottoscritto. Taranto,
LA BANCA L’ORDINE
_ _