INDICE
CHIMICA, GOMMA, VETRO - Aziende artigiane
INDICE
CHIMICA Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 2000
Premessa
Sfera di applicazione
Art. 1 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore Art. 2 - Reclami e controversie
Art. 3 - Decorrenza e durata Art. 4 - Relazioni sindacali Art. 5 - Sistema contrattuale
Art. 6 - Lavorazione conto terzi Art. 7 - Formazione professionale Art. 8 - Accordo interconfederale Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Permessi retribuiti per cariche sindacali Art. 11 - Contributi sindacali
Art. 12 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 13 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche Art. 14 - Affissioni
Art. 15 - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 16 - Lavoratori studenti
Art. 17 - Diritto allo studio Art. 18 - Lavoratori immigrati Art. 19 - Ambiente di lavoro
Art. 20 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro Art. 21 - Assunzione
Art. 22 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Nomenclatura Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Art. 27 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 28 - Flessibilità individuale - Banca ore Art. 29 - Gestione dei regimi di orario
Art. 30 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 31 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia Art. 32 - Riposo settimanale
Art. 33 - Festività Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione Art. 36 - Incrementi retributivi
Art. 37 - Indennità di contingenza
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga Art. 40 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 41 - Tredicesima
Art. 42 - Trasferte
Art. 43 - Lavoro a cottimo
Art. 44 - Indennità maneggio denaro e cauzione Art. 45 - Tirocinio
Art. 46 - Contratto a tempo determinato Art. 47 - Lavoro a tempo parziale
Art. 48 - Assenze e recuperi Art. 49 - Permessi
Art. 50 - Aspettativa
Art. 51 - Sospensione ed interruzione del lavoro Art. 52 - Servizio militare
Art. 52 bis - Handicap
Art. 53 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Art. 54 - Azioni positive per la pari opportunità
Art. 55 - Molestie sessuali
Art. 56 - Tutela della maternità e della paternità Art. 57 - Congedo matrimoniale
Art. 58 - Abiti da lavoro
Art. 59 - Utensili e materiali e loro conservazione Art. 60 - Rapporti in azienda
Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Art. 62 - Licenziamento senza preavviso
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Classificazione professionale unica
Art. 66 - Norme particolari per i quadri Art. 67 - Apprendistato
Art. 68 - Apprendistato ultraventiquattrenni
Art. 69 - Cessione, trasformazione e trapasso di impresa Art. 70 - Indennità in caso di morte
Art. 71 - Previdenza complementare
Art. 72 - Adeguamento delle normative contrattuali Utilizzo in via esclusiva dei diritti d' autore Dichiarazione a verbale delle parti stipulanti
ACCORDI
Accordo 13 marzo 2002 per il riallineamento delle retribuzioni Accordo 22 settembre 2004 - Adeguamento economico Accordo di rinnovo 19 febbraio 2008
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica e vetro
11 LUGLIO 2000 (*)
(Decorrenza: 1º ottobre 2000 - Scadenza: 31 dicembre 2004) (**)
rinnovato
19 FEBBRAIO 2008
(Decorrenza: 1º gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2008)
Parti stipulanti
CONFARTIGIANATO
CNA Produzione CASARTIGIANI CLAAI
e
FILCEM-CGIL FEMCA-CISL UILCEM-UIL
(*) Integrato con i verbali di accordo 13 marzo 2002, 1º aprile 2003 e 22 settembre 2004 per il riallineamento delle retribuzioni.
(**) Scadenza così prorogata dal verbale di accordo 22 settembre 2004.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Premessa
Le sottoscritte parti, attribuiscono alla contrattazione collettiva funzione primaria sia per la gestione delle relazioni sindacali, sia per lo sviluppo del settore dal punto di vista economico- produttivo ed occupazionale, anche attraverso iniziative ed interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto.
Tra le materie di interesse si rileva, in particolare, l'esigenza di rivedere il costo delle tariffe elettriche, il quale ha ripercussioni rilevanti sui costi aziendali.
Il notevole utilizzo dell'energia elettrica da parte delle imprese della chimica, gomma, plastica e vetro ha, infatti, un'elevata incidenza sui costi di produzione che di fatto impediscono di competere efficacemente sui mercati nazionali ed internazionali.
Costituisce, pertanto, obiettivo condiviso che le parti stipulanti promuovano incisivi interventi nei confronti degli Organi governativi, dell'Autorità per l'energia e dell'ENEL, affinché si apra un confronto in merito all'utilizzo di energia ed al costo delle tariffe nel comparto, in particolare per quanto attiene alle addizionali provinciali.
Questa premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2002 per una verifica delle azioni intraprese.
Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, operanti nei settori:
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere e candele, ecc.);
- gomma plastica;
- vetro;
- vetroresina;
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);
- erboristeria;
- lavorazione lampade; trattamento acque; depurazione.
Art. 1
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore)
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Ferma restando tale inscindibilità le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza dalla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.
Art. 2 (Reclami e controversie)
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
Art. 3 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto decorre dal 1º ottobre 2000 ed avrà validità fino al 30 settembre 2004. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
1. Decorrenza e durata
La presente ipotesi di accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.
Decorrenza e durata del c.c.n.l.
Art. 4 (Relazioni sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni artigiane e la FULC concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Tra le OO.AA. e la FULC si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo comune delle parti di consentire l'armonioso sviluppo della piccola impresa, anche con riferimento all'occupazione, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni
produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni ed il confronto su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, degli orari e delle commesse; la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai C.f.l., al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
Le stesse tematiche saranno oggetto di esame, con analoga procedura, a livello regionale. A tale livello le parti possono decidere, di comune accordo, di trasferire il confronto a livello di comprensorio, provincia o bacino, qualora se ne ravvisasse l'esigenza.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale.
Nell'ambito di tale confronto a livello regionale, le parti possono decidere di avvalersi dell'Osservatorio in relazione a specifici temi e/o problematiche, onde acquisire le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile a considerare la predisposizione delle opportune iniziative e/o programmi attuativi congiunti.
Considerata la situazione del settore, si ritiene che, tra i temi di cui al comma precedente, possano assumere particolare rilievo:
- la formazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del c.c.n.l. in materia di pari opportunità, nonché la formazione congiunta in materia ambientale, tramite un adeguato utilizzo dei fondi comunitari;
- l'elaborazione (anche attraverso opportune ricerche) di progetti in tema di organizzazione del lavoro e del sistema produttivo, finalizzati al recupero di competitività, efficienza e qualità dei settori specifici nell'ambito territoriale.
A tal fine le parti a livello regionale possono dare vita a specifici Comitati paritetici per lo studio e la realizzazione di quanto sopra.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
2. Nuovo articolo 4 - Relazioni sindacali
Sostituire le parti relative a: Sistema informativo - Osservatorio nazionale con le seguenti:
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo strategico.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'Osservatorio (da aggiungere a quelli esistenti):
- analizzare le informazioni;
- produrre rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
- concertare iniziative a favore della difesa e sviluppo dei diversi settori della chimica, gomma, plastica e vetro artistico. L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasione, elusione e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo chimica, gomma, plastica e vetro e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa ("benchmarking") delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale.
E' altresì istituita una Commissione paritetica all'interno dell'Osservatorio, che avrà il compito di individuare percorsi di formazione continua sulla base dei dati dell'Osservatorio e dell'indagine EBNA sui fabbisogni formativi del settore. La Commissione potrà inoltre elaborare proposte di interventi di formazione continua da sottoporre al Comitato di indirizzo strategico. Tali proposte potranno essere presentate anche a Fondartigianato per l'eventuale finanziamento.
La Commissione riceverà le dichiarazioni di capacità formative dell'impresa. La Commissione potrà inoltre elaborare modulistica tipo per l'apprendistato.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo strategico può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo strategico può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali. Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo strategico si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di indirizzo strategico, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa è presso l'EBNA.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali - alle informazioni previste sopra nel sistema informativo.
Attività a livello regionale
Al livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale. Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo del settore chimico, gomma, plastica e vetro dell'artigianato. Sono fatti salvi gli Osservatori già previsti dalla contrattazione regionale.
Art. 5 (Sistema contrattuale)
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei cc.cc.nn.l.;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i cc.cc.nn.l. alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei c.c.r.i.l. non siano definiti dai cc.cc.nn.l. di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei c.c.r.i.l. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei cc.cc.nn.l.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista.
Entro 15 giorni all'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente.
Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali.
Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai cc.cc.nn.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della ceramica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti, in sede regionale, avranno a riferimento i seguenti indicatori con le rispettive fonti:
- PIL regionale di settore (Fonte: Istituto X.Xxxxxxxxxne);
- valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto X.Xxxxxxxxxne);
- andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore (Fonte: INPS/Enti bilaterali);
- andamento del settore, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIIAA).
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato dell'area chimica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% delle media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 1996 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
Fondi di categoria
Le parti convengono di delegare al livello regionale la valutazione in ordine alla opportunità di costituire, sempre a livello regionale, fondi di categoria all'interno dell'Ente bilaterale e compatibilmente con gli atti istitutivi dello stesso.
In ogni caso, la costituzione dei suddetti fondi, da realizzare sulla base di quanto convenuto nell'ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente c.c.n.l.
In particolare, l'eventuale costituzione di tali fondi non dovrà prevedere sostanziali difformità nell'applicazione degli istituti contrattuali disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 6 (Lavorazione conto terzi)
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del presente c.c.n.l.
Art. 7 (Formazione professionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore della chimica, gomma, plastica e vetro.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel contempo l'incontro tra domanda e offerta.
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere, in accordo con l'ente regionale, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente
c.c.n.l. dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed organizzazione dei corsi stessi. A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'ente regione o
all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione e dell'ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
8. Nuovo articolo - Congedi per formazione
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi o il suo differimento.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
9. Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
10. Nuovo articolo - Aggiornamento professionale
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Art. 8
(Accordo interconfederale)
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì
che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., dal 1991.
* * *
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dai cc.cc.nn.l.;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle XX.XX. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane e firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai cc.cc.nn.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei cc.cc.nn.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto
1);
- a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi
bilaterali (2º comma, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai cc.cc.nn.l. artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle XX.XX. il provvedimento diverrà esecutivo;
analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle XX.XX. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli artt. 2118 e 2119 del codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le XX.XX. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre XX.XX. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle XX.XX. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle XX.XX. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal 1º comma del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino,
prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
* * *
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle XX.XX. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli Organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.
Tale durata, nonché l'entità degli interventi, saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dai compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui
rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4). La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal
c.c.n.l. di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15), ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. ed XX.XX. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e
sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1) Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2) Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1) qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1) L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2) Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto
2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici o privati di cui al punto 1.1), per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche, si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, L. n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed Associazioni di invalidi.
Per i lavoratori portatori di handicap si fa riferimento alla L. n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L.
n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche della ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta, mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988,
dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa, ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Modifiche all'accordo interconfederale 21 luglio 1988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio
di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa Nota a verbale.
Primo capoverso
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3)
Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7)
Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare.
Punto 9)
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15): cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
"Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a lire
84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).".
Punto 16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17)
Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
Punto 19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Roma, 22 giugno 1993
Contratti di solidarietà (legge 19 luglio 1993, n. 236)
Le parti individuano nei contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della legge n. 236/1993 e secondo le procedure definite a livello interconfederale, uno strumento valido anche al fine di evitare riduzioni di personale nei casi di crisi congiunturale.
.
Art. 9 (Assemblea)
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno di norma preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori - o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie congiuntamente - al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 10
(Permessi retribuiti per cariche sindacali)
E' costituito, per i dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Tale monte ore sarà di:
- 5 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 20 ore.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente nella stessa impresa nella stessa giornata.
I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e ove non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda in cui il lavoratore è in organico.
Art. 11 (Contributi sindacali)
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta mediante delega scritta.
Le trattenute verranno effettuate sulle competenze (paga base e contingenza) nette del lavoratore.
Delega fac-simile
Spett. le Direzione,
il sottoscritto (cognome, nome, numero di matricola e qualifica) con la presente lettera autorizza codesta impresa, a norma dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro artigiani della chimica, gomma, plastica e vetro, ad effettuare sulla retribuzione, la trattenuta mensile in ragione dell'1%. Tale trattenuta, da versarsi al Sindacato ........... sul c/c n. ........
intestato al Sindacato quale proprio contributo associativo sindacale.
Data ...............
Firma ................................
Art. 12
(Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sulla base delle intese intercorse in occasione rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore della chimica, gomma, plastica, vetro, si è convenuto quanto segue:
1. le aziende effettueranno una ritenuta di lire 30.000 sulla retribuzione del mese di ottobre 2000 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
2. ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1 non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3. le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 ottobre 2000 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
4. entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL;
5. la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6. le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 30 novembre 2000 sul x/x x. 0000/0/00 xxxxxx XXXXXXXXXX ABI 6355, CAB 03200 intestato a: FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL mediante bonifico bancario ordinario;
7. le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali: FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse Organizzazioni sindacali territoriali copia fotostatica delle ricevute di versamento.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo 19 febbraio 2008
Sulla base delle intese intercorse in occasione dell'accordo in oggetto, relativo alle imprese artigiane del settore della chimica, gomma, plastica e vetro, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di euro 25,00 sulla erogazione "una tantum" del mese di giugno 2008 o, in assenza di capienza, sulla retribuzione del mese di luglio 2008.
2) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1 non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 aprile 2008 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4) Entro il termine perentorio di 5 giorni successivi alla data indicata al punto 3, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL.
5) La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2008 sul conto corrente codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca di Credito Cooperativo di Xxxx - Xx. x. 00, xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxx, intestato a: FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, FILCEM-CGIL mediante bonifico bancario ordinario.
7. Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, se richieste da queste ultime l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse Organizzazioni sindacali copia fotostatica delle ricevute di versamento.
Art. 13
(Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche)
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 14 (Affissioni)
L'impresa consentirà ai lavoratori ed alle Organizzazioni sindacali di far affiggere, in spazi appositi messi a disposizione dall'azienda, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura sindacale.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell'impresa.
Art. 15
(Tutela dei licenziamenti individuali)
Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale - intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 16 (Lavoratori studenti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta, saranno esonerati da prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
4. Nuovo art. 16 - Lavoratori studenti
Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa).
Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge.
Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative.
Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
Art. 17 (Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori, le imprese concederanno nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore per le imprese da 8 a 20 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori per le imprese da 21 a 35 dipendenti aventi diritto;
c) 3 lavoratori per le imprese con più di 35 dipendenti aventi diritto.
Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti.
Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge del 19 gennaio 1955 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetto nell'arco dello stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Chiarimento a verbale
Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti del monte ore previsto.
Art. 18 (Lavoratori immigrati)
Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell'azienda, su richiesta del singolo lavoratore, consentire la fruizione, anche in unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste.
Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordate tra azienda e lavoratore o giorni di permesso non retribuito o eventuali recuperi in corso d'anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell'effettuazione dei suddetti recuperi l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore.
Art. 19 (Ambiente di lavoro)
La FULC e le Associazioni artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente c.c.n.l.
Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio, ecc.).
A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.
Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei
grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.
E' facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante.
E' altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività.
Gli Osservatori predisporranno anche, attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione, le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero necessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo.
In tale ambito gli Osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare profili di rischio per le singole lavorazioni.
Art. 20
(Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro)
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro. Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, USL e centri di servizio). Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti i dati chimico-fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli Osservatori.
5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle UUSSLL o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
7) Le parti si impegnano ad incontrarsi, a livello regionale, a partire dal 1º luglio 1995, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga la necessità, in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali (ad esempio, D.Lgs. n. 626 di recepimento Dir. CEE n. 89/391), o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto, comunque nell'ambito degli accordi interconfederali intervenuti in materia.
Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta azione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare congiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e periodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle norme vigenti.
Art. 21 (Assunzione)
L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di
legge.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
- località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta d'identità o documento equipollente;
- libretto di lavoro - modello 01/M;
- stato di famiglia per il capo famiglia;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- numero codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale in data non anteriore ai tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Art. 22
(Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro)
Per il certificato di lavoro si fa riferimento all'art. 2124 del codice civile che recita: "Se non è obbligatorio il libretto di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate".
Art. 23 (Periodo di prova)
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa nè la protrazione nè la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti senza preavviso nè indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova, rientra nell'effettivo servizio ed è regolata come segue:
Livelli | Periodo di prova (mesi) |
7º | 6 |
6º | 6 |
5º S | 4 |
5º | 4 |
4º | 3 |
3º | 2 |
2º | 2 |
1º | 1 |
Apprendisti | 2 |
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 53; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 24 (Nomenclatura)
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Art. 25 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 26.
Al fine di consentire di far fronte ad esigenze produttive che prevedano picchi e flessi, a livello regionale potrà essere oggetto di negoziato la gestione dei regimi annui di orario contrattuale di cui al presente articolo, ferma restando la quantità di orario prevista dal presente contratto.
Le parti convengono che a partire dal 1º luglio 1991 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di intervallo retribuito.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
16. Nuovo articolo 25 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali.
Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 26 - 27 - 28.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
- distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
- articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
17. Comma 4, art. 4, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Art. 26
(Lavoro straordinario, festivo, notturno)
Ferme restando le disposizioni di legge, verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali.
Verranno considerate come ore di lavoro notturno quelle lavorate fra le 22 e le 6.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, laddove esistano, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro supplementare o straordinario.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di cottimo per i cottimisti, sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia:
1) lavoro straordinario diurno: 25%;
2) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 65%;
3) lavoro compiuto nei giorni festivi: 40%;
4) lavoro straordinario festivo o domenicale: 60%;
5) lavoro domenicale festivo con riposo compensativo: 20%;
6) lavoro notturno: 30%;
7) lavoro nei turni diurni avvicendati: 3%;
8) lavoro straordinario festivo notturno: 70%;
9) lavoro a turni in ciclo continuo notturno: 40%.
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 27
(Flessibilità dell'orario di lavoro)
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Fermo restando quanto sopra ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Art. 28
(Flessibilità individuale - Banca-ore)
In alternativa a quanto previsto dall'art. 27, è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all'art. 26, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del c.c.n.l.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte-ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale.
Art. 29
(Gestione dei regimi di orario)
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 30
(Turnisti a ciclo continuo)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 26.
Art. 31
(Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)
L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al X.X. xxx 0 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
L'orario di lavoro normale eccedente le 8 ore giornaliere sarà retribuito con la paga oraria ridotta al 65%.
Art. 32 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Art. 33 (Festività)
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile);
c) il 1º maggio;
d) capodanno (1º gennaio);
e) Epifania;
f) lunedì di Pasqua (mobile);
g) il 2 giugno;
h) Assunzione (15 agosto);
i) Ognissanti (1º novembre);
l) Immacolata Concezione (8 dicembre);
m) il Natale (25 dicembre);
n) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
o) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornate di festività nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sarà concordata nell'ambito delle imprese.
Festività soppresse
In relazione alle quattro festività religiose soppresse dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) si conviene che i lavoratori fruiranno di altrettanti permessi giornalieri retribuiti.
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Le modalità di godimento dei permessi giornalieri di cui sopra, da usufruire individualmente o collettivamente, saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori tenendo
presente le particolari esigenze dell'azienda. Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimento dei permessi di cui sopra deve realizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre la medesima verrà retribuita come festività coincidente con la domenica.
Art. 34 (Ferie)
A far data dal 1º gennaio 1995 i lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a:
- 4 settimane (pari a 160 ore) fino a 10 anni di anzianità;
- 4 settimane e 2 giorni (pari a 176 ore) oltre i 10 anni di anzianità;
- 4 settimane e 3 giorni (pari a 184 ore) oltre i 15 anni di anzianità.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Art. 35
(Criteri di calcolo dei ratei di maturazione)
Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di 1/12.
Art. 36 (Incrementi retributivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
- 2000 (ultimi tre mesi): 0,6%;
- 2001: 1,7%;
- 2002: 1,2%;
- 2003: 1,2%;
- 2004 (primi 9 mesi): 0,9%.
Premesso che l'I.v.c. deve essere erogata fino a settembre 2000 gli aumenti verranno corrisposti a partire dall'1 ottobre 2000 secondo gli importi indicati alle singole scadenze.
Con la presente intesa le parti si danno reciprocamente atto di avere recuperato, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, i tassi reali di inflazione.
Tabella aumenti contrattuali
Livello | Totale in lire | 1.10.2000 | 1.10.2001 | 1.10.2002 | 1.10.2003 | 1.03.2004 |
7º | 258.000 | 75.000 | 53.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 |
6º | 221.000 | 65.000 | 45.000 | 39.000 | 39.000 | 33.000 |
5º S | 202.000 | 59.000 | 42.000 | 35.500 | 35.500 | 30.000 |
5º | 190.000 | 56.000 | 39.000 | 33.500 | 33.500 | 28.000 |
4º | 179.000 | 53.000 | 37.000 | 31.500 | 31.500 | 26.000 |
3º | 170.000 | 50.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
2º | 162.000 | 48.000 | 33.000 | 28.500 | 28.500 | 24.000 |
1º | 152.000 | 45.000 | 31.000 | 27.000 | 27.000 | 22.000 |
Livello | Totale in euro | 1.10.2000 | 1.10.2001 | 1.10.2002 | 1.10.2003 | 1.3.2004 |
7º | 133,25 | 38,73 | 27,37 | 23,24 | 23,24 | 20,66 |
6º | 114,14 | 33,57 | 23,24 | 20,14 | 20,14 | 17,04 |
5º S | 104,32 | 30,47 | 21,69 | 18,33 | 18,33 | 15,49 |
5º | 98,13 | 28,92 | 20,14 | 17,30 | 17,30 | 14,46 |
4º | 92,45 | 27,37 | 19,11 | 16,27 | 16,27 | 13,43 |
3º | 87,80 | 25,82 | 18,08 | 15,49 | 15,49 | 12,91 |
2º | 83,67 | 24,79 | 17,04 | 14,72 | 14,72 | 12,39 |
1º | 78,50 | 23,24 | 16,01 | 13,94 | 13,94 | 11,36 |
A decorrere dalla data di erogazione della 1ª tranche (1º ottobre 2000) cesserà di essere corrisposta la indennità di vacanza contrattuale.
La somma forfettaria di lire 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Nuovi minimi contrattuali
Importi complessivi derivanti dalla somma della paga base al 31 dicembre 1999 e degli incrementi retributivi di cui al presente contratto:
Importi in lire
Livello | 1.10.2000 | 1.10.2001 | 1.10.2002 | 1.10.2003 | 1.10.2004 |
7º | 1.546.000 | 1.599.000 | 1.644.000 | 1.689.000 | 1.729.000 |
6º | 1.398.000 | 1.443.000 | 1.482.000 | 1.521.000 | 1.554.000 |
5º S | 1.279.000 | 1.321.000 | 1.356.500 | 1.392.000 | 1.422.000 |
5º | 1.172.000 | 1.218.000 | 1.251.500 | 1.285.000 | 1.313.000 |
4º | 1.069.000 | 1.106.000 | 1.137.500 | 1.169.000 | 1.195.000 |
3º | 955.000 | 990.000 | 1.020.000 | 1.050.000 | 1.075.000 |
2º | 869.000 | 902.000 | 930.500 | 959.000 | 983.000 |
1º | 749.000 | 780.000 | 807.000 | 834.000 | 856.000 |
Importi in euro
Livello | 1.10.2000 | 1.10.2001 | 1.10.2002 | 1.10.2003 | 1.10.2004 |
7º | 798,44 | 825,81 | 849,06 | 872,30 | 892,95 |
6º | 722,01 | 745,25 | 765,39 | 785,53 | 802,57 |
5º S | 660,55 | 682,24 | 700,57 | 718,91 | 734,40 |
5º | 608,90 | 629,04 | 646,35 | 663,65 | 678,11 |
4º | 552,09 | 571,20 | 587,47 | 603,74 | 617,17 |
3º | 493,22 | 511,29 | 526,79 | 542,28 | 555,19 |
2º | 448,80 | 465,84 | 480,56 | 495,28 | 507,68 |
1º | 386,83 | 402,84 | 416,78 | 430,73 | 442,09 |
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio
di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
"Una tantum"
Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 30 settembre 2000.
Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:
- lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000;
- lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" l'importo di lire 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di lire 105.000 con la retribuzione di settembre 2001.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali.
Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100%, in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum".
Xxxx apprendisti, le quote sopra indicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%.
N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2002 prevede quanto segue: Riallineamento
Retribuzione di riferimento
Liv. | Riallineamento Euro | ||
7º | 728,20 + 534,20 = | 1.262,40 x 1% = | 12,62 |
6º | 658,48 + 529,92 = | 1.188,40 x 1% = | 11,88 |
5º S | 601,67 + 523,86 = | 1.125,53 x 1% = | 11,26 |
5º | 552,61 + 519,78 = | 1.072,39 x 1% = | 10,72 |
4º | 498,38 + 517,51 = | 1.015,89 x 1% = | 10,16 |
3º | 442,60 + 515,63 = | 958,23 x 1% = | 9,58 |
2º | 400,25 + 515,54 = | 915,79 x 1% = | 9,16 |
1º | 340,86 + 513,18 = | 854,04 x 1% = | 8,54 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002
Liv. | Paga base | Riallineamento | Nuovo minimo contrattuale |
7º | 825,81 | 12,62 | 838,43 |
6º | 745,25 | 11,88 | 757,13 |
5º S | 682,24 | 11,26 | 693,50 |
5º | 629,04 | 10,72 | 639,76 |
4º | 571,20 | 10,16 | 581,36 |
3º | 511,29 | 9,58 | 520,87 |
2º | 465,84 | 9,16 | 475,00 |
1º | 402,84 | 8,54 | 411,38 |
N.d.R.: L'accordo 1º aprile 2003 prevede quanto segue: Riallineamento
Retribuzione di riferimento
Liv. | Euro |
7º S | 825,81 + 534,20 | = | 1.360,01 | x 1,3% = | 17,68 |
6º | 745,25 + 529,92 | = | 1.275,17 | x 1,3% = | 16,58 |
5º S | 682,24 + 523,86 | = | 1.206,10 | x 1,3% = | 15,68 |
5º | 629,04 + 519,78 | = | 1.148,82 | x 1,3% = | 14,93 |
4º | 571,20 + 517,51 | = | 1.088,71 | x 1,3% = | 14,15 |
3º | 511,29 + 515,63 | = | 1.026,92 | x 1,3% = | 13,35 |
2º | 465,84 + 515,54 | = | 981,38 | x 1,3% = | 12,76 |
1º | 402,84 + 513,18 | = | 916,02 | x 1,3% = | 11,91 |
Nuovi minimi in vigore dall'1 aprile 2003
Liv. | Euro |
7º S | 861,68 + 17,68 = 879,36 |
6º | 777,27 + 16,58 = 793,85 |
5º S | 711,83 + 15,68 = 727,51 |
5º | 657,07 + 14,93 = 672,00 |
4º | 597,63 + 14,15 = 611,78 |
3º | 536,37 + 13,35 = 549,72 |
2º | 489,72 + 12,76 = 502,48 |
1º | 425,32 + 11,91 = 437,23 |
N.d.R.: L'accordo 22 settembre 2004 prevede quanto segue:
C.c.n.l. imprese artigiane chimica-gomma-plastica-vetro Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche 1.10.2004 | 2ª tranche 1.1.2005 |
7º | € 39,03 | € 20,14 | € 18,88 |
6º | € 36,52 | € 18,85 | € 17,67 |
5º S | € 34,52 | € 17,82 | € 16,70 |
5º | € 32,87 | € 16,97 | € 15,91 |
4º | € 31,00 | € 16,00 | € 15,00 |
3º | € 29,38 | € 15,17 | € 14,22 |
2º | € 28,08 | € 14,49 | € 13,59 |
1º | € 26,22 | € 13,53 | € 12,68 |
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
20. Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º marzo 2008 e dal 1º novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2,8%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranches, pari a:
- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008;
- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2009.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum".
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.
La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell'erogazione della prima tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di "una tantum".
Tabelle in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale | Aumenti 9,5% |
7º | 962,27 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.558,45 | 143,15 |
6º | 867,55 | 529,92 | 10,33 | 1.407,80 | 133,74 | |
5º S | 795,86 | 523,86 | 10,33 | 1.330,05 | 126,35 | |
5º | 736,64 | 519,78 | 10,33 | 1.266,75 | 120,34 | |
4º | 672,48 | 517,51 | 10,33 | 1.200,32 | 114,03 | |
3º | 607,51 | 515,63 | 10,33 | 1.133,47 | 107,68 | |
2º | 557,68 | 515,54 | 10,33 | 1.083,55 | 102,94 | |
1º | 488,75 | 513,18 | 10,33 | 1.012,26 | 96,16 |
Nuovi minimi al 1º marzo 2008
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale |
7º | 1.033,84 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.630,02 |
6º | 934,42 | 529,92 | 10,33 | 1.474,67 | |
5º S | 859,04 | 523,86 | 10,33 | 1.393,23 | |
5º | 796,81 | 519,78 | 10,33 | 1.326,92 | |
4º | 729,50 | 517,51 | 10,33 | 1.257,34 | |
3º | 661,35 | 515,63 | 10,33 | 1.187,31 | |
2º | 609,15 | 515,54 | 10,33 | 1.135,02 | |
1º | 536,83 | 513,18 | 10,33 | 1.060,34 |
Nuovi minimi al 1º novembre 2008
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale |
7º | 1.105,42 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.701,60 |
6º | 1.001,29 | 529,92 | 10,33 | 1.541,54 | |
5º S | 922,21 | 523,86 | 10,33 | 1.456,40 | |
5º | 856,98 | 519,78 | 10,33 | 1.387,09 | |
4º | 786,51 | 517,51 | 10,33 | 1.314,35 | |
3º | 715,19 | 515,63 | 10,33 | 1.241,15 | |
2º | 660,62 | 515,54 | 10,33 | 1.186,49 | |
1º | 584,91 | 513,18 | 10,33 | 1.108,42 |
Art. 37 (Indennità di contingenza)
La contingenza in vigore alla data del 1º luglio 1991 è la seguente:
Livelli | Importi in lire | Importi in euro |
7º | 1.034.346 | 534,20 |
6º | 1.026.073 | 529,92 |
5º S | 1.014.329 | 523,86 |
5º | 1.006.435 | 519,78 |
4º | 1.002.038 | 517,51 |
3º | 998.406 | 515,63 |
2º | 998.230 | 515,54 |
1º | 993.661 | 513,18 |
Art. 38
(Aumenti periodici di anzianità)
Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
Livelli | Importi in lire | Importi in euro |
7º | 36.000 | 18,59 |
6º | 33.000 | 17,04 |
5º S | 31.000 | 16,01 |
5º | 30.000 | 15,49 |
4º | 28.000 | 14,46 |
3º | 25.000 | 12,91 |
2º | 23.000 | 11,88 |
1º | 18.000 | 9,30 |
Art. 39
(Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga)
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione al lavoratore deve essere consegnato un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) estremi del periodo di paga relativo.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato all'atto del pagamento.
Art. 40
(Cumulo di mansioni e passaggio di categoria)
Il lavoratore, in relazione alle esigenze impreviste dell'azienda, può essere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza, al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima contrattuale della predetta categoria superiore.
Decorsi i tre mesi consecutivi nello svolgimento di mansioni inerenti alla categoria superiore, il lavoratore avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria superiore ed alla relativa retribuzione contrattuale salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a 7 mesi nel caso il compenso di cui al comma precedente spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore sempreché quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.
Art. 41 (Tredicesima)
In occasione della ricorrenza del X. Xxxxxx, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi tre mesi.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Art. 42 (Trasferte)
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24.
Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.
Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti:
- una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni).
All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione;
c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese;
d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni.
L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta:
1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni;
2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente.
Art. 43 (Lavoro a cottimo)
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
Le tariffe di cottimo, devono essere fissate dalla impresa in modo da garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 7%.
Nel caso in cui un lavoratore, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Art. 44
(Indennità maneggio denaro e cauzione)
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo di categoria e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore stesso.
Art. 45 (Tirocinio)
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987, percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 3º livello.
Art. 46
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 23, 1º comma della L. n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni nonché all'art. 8 bis della L. n. 79/1983, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettativa previsti dal 2º comma dell'art. 2 del Capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;
- punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili, che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo.
Il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del comma precedente non può superare il 10% dei dipendenti della impresa, compresi gli apprendisti, garantendo comunque la possibilità di una assunzione.
La durata massima dei contratti a termine stipulati ai sensi del presente articolo non potrà superare i sei mesi non rinnovabili.
Nota a verbale
I contratti a termine stipulati per i casi individuati dalle leggi richiamate in premessa e al punto relativo all'aspettativa non modificano la composizione dell'organico da valersi ai fini dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. n. 443/1985.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
19. Nuovo articolo 46 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere, tuttavia, assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente (ad esempio per malattia, maternità, aspettativa, ferie, ecc.);
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione - fatti salvi i rapporti attivati per sostituzione - non potrà superare complessivamente il 15% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, con arrotondamento all'unità superiore.
Nelle unità produttive che occupano da 0 a 13 dipendenti il suddetto limite numerico può essere incrementato di 1 unità.
A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di recepire compiutamente la normativa di legge in materia.
Art. 47
(Lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 25 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte e da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) nelle aziende artigiane vi possono essere lavoratori a tempo parziale nella misura di 1/3 dei dipendenti con arrotondamento all'unità superiore; nel caso di imprese senza dipendenti può essere assunto un lavoratore a tempo parziale;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità economica alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) date le particolari caratteristiche di andamento produttivo nel settore, le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a tempo parziale di prestazioni di orario supplementare nei periodi di maggiore richiesta produttiva. Tali ore supplementari, se effettuate all'interno dell'orario contrattuale diurno non festivo, non daranno luogo a maggiorazioni e comunque non potranno superare con riferimento alla settimana il 15% dell'orario concordato a tempo parziale. Il ricorso ad orario supplementare potrà avvenire su richiesta dell'azienda previa disponibilità del lavoratore.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
13. Nuovo articolo - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del c.c.n.l.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda darà priorità, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, alla richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di recepire compiutamente la normativa di legge in materia.
Art. 48 (Assenze e recuperi)
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata potrà essere punita ai sensi dell'art. 61 riguardante i provvedimenti disciplinari.
Le giustificazioni devono essere presentate nel giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 49 (Permessi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
7. Nuovo articolo - Permessi retribuiti straordinari
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Permessi brevi
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2º grado
Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al lavoratore sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Lavoratori donatori di midollo osseo
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52.
Art. 50
(Aspettativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di malattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a sei mesi.
In presenza di richiesta motivata (non per malattia) da parte del lavoratore, l'azienda ha facoltà di concedere un periodo massimo di 9 mesi di aspettativa.
In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà alcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo zero.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
Periodi di aspettativa oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Aspettative per lavoratori tossicodipendenti
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto all'art. (da individuare) del presente contratto.
Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente capo, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dovranno essere comunicati per iscritto all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall'art. (da individuare).
Norma di non onerosità per l'azienda
I periodi di aspettativa di cui al presente capo non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Art. 51
(Sospensione ed interruzione del lavoro)
In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
In caso di interruzione dal lavoro di breve durata, dovuto a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga il lavoratore nel laboratorio, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Art. 52 (Servizio militare)
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'impresa. Per il computo del t.f.r. detto periodo sarà utile ai fini della sola rivalutazione dello stesso.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo preavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi all'imprenditore entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 52 bis (Handicap)
Inoltre, le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili secondo le previsioni della legge n. 68/1999 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Art. 53
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n.
300/1970.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie superiore a 5 gg fino ad un massimo di 30.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 7 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 7 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo 53 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l'orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie superiore a 5 gg fino a un massimo di 30.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto sopra indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore un'integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno e fino al 180º.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
Art. 54
(Azioni positive per le pari opportunità)
Le parti condividono l'opportunità di ricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste dal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991.
Art. 55 (Molestie sessuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro. Per molestie
sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima. I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
14. Nuovo articolo - Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Art. 56
(Tutela della maternità e della paternità)
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare al D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale retribuzione netta di fatto, durante il periodo di assenza obbligatoria.
Allorché se ne manifestasse l'esigenza, anche in relazione all'assetto tecnico- organizzativo dell'impresa, l'azienda potrà individuare il percorso più idoneo per agevolare il reinserimento del lavoratore al rientro dall'assenza obbligatoria o facoltativa per maternità.
Art. 57 (Congedo matrimoniale)
Nel caso di matrimonio compete al lavoratore un periodo di congedo di sedici giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Il trattamento di cui sopra è corrisposto dall'impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
Art. 58 (Abiti da lavoro)
Xxxxx restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli).
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne fornirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
Art. 59
(Utensili e materiali e loro conservazione)
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventualmente che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
Art. 60 (Rapporti in azienda)
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda peraltro non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque previsti dall'art. 2125 del codice civile;
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. Xxxx trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione mensile.
Art. 61 (Provvedimenti disciplinari)
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS. Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Art. 62 (Licenziamento senza preavviso)
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 61 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti o opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda;
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell'interno dell'azienda.
Art. 63
(Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 62 o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti (pari a 48 ore);
- 8 giorni per anzianità di servizio oltre il 5º e fino al 10º anno compiuto (pari a 64 ore);
- 12 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti (pari a 96 ore).
La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'impresa può esonerare il lavoratore dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Impiegati
Anni di servizio | Mesi di preavviso | |||
Livv. 1º, 2º, 3º | Liv. 4º | Livv. 5º, 5ºS, 6º | Liv. 7º | |
Fino a 5 anni non compiuti | 1 | 1 e 1/2 | 3 | 4 |
Da 5 a 10 anni non compiuti | 1 e 1/2 | 2 e 1/2 | 4 | 5 |
Oltre 10 anni | 2 | 3 | 5 | 6 |
Anche a questi lavoratori sarà corrisposto il preavviso in caso del superamento del periodo di conservazione del posto dopo malattia o infortunio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di limiti di età il preavviso sarà corrisposto ai lavoratori che abbiano superato i 20 anni di anzianità.
La liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata come segue:
a) se il lavoratore lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita;
b) se il lavoratore lavora a cottimo o con altre forme di incentivo sulla media della retribuzione globale afferente gli ultimi tre mesi di prestazioni d'opera.
Per i lavoratori che abbiano prestato continuamente la loro opera in turni a ciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 26 (lavoro in turni) sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare. Ove soltanto parte dell'anzidetto periodo sia stata continuamente prestata in turni a ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Art. 64 (Trattamento di fine rapporto)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Per l'anzianità precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in ogni caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore.
Art. 65 (Classificazione professionale unica)
I lavoratori addetti ai settori previsti della sfera di applicazione sono inquadrati in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali e in otto livelli retributivi.
L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del lavoro e della produttività.
Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più livelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si farà riferimento all'anzianità professionale già acquistata nel settore e certificata dal libretto personale di lavoro.
Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive, nel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure professionali eventualmente non indicate e/o non previste e prevedibili attualmente.
In questo caso saranno le declaratorie a indicare il riferimento al gruppo e al livello professionale di appartenenza.
1º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione non partecipanti al ciclo produttivo;
b) limitatamente alla durata di 9 mesi di permanenza, i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo. Tali lavoratori dopo il suddetto periodo, passeranno al 2º livello;
c) per il settore vetro appartengono inoltre a questo livello i seguenti profili professionali:
- lavatore;
- portantino;
- serraforme;
- arrangiatore alla tempera a nastro e a ferraccia;
- applicatore di decalcomanie;
- manovale;
- fattorino.
2º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che, per la loro esecuzione, richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche;
b) i lavoratori che svolgano semplici mansioni esecutive di ufficio per le quali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla durata di 9 mesi di permanenza, dopo i quali passano al 3º livello.
ecc.);
Profili: Gomma - Plastica
- Personale che esegue operazioni manuali su semilavorati o prodotti finiti (sbavatura,
- addetti a macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro personale per
l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto;
- personale addetto ad operazioni di semplice assemblaggio con adattamento, eseguito a mano o mediante attrezzature meccaniche;
- personale operaio che esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti, determinazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche con attrezzature di semplice uso;
- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo livello olio, ingrassatura, ecc.);
- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il trasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo, deposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.
Profili: Chimica
- Personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo livelli olio, ingrassatura, ecc.);
- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti;
- personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine;
- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il trasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo, deposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.
Profili: Vetroresina
- Lavoratori adibiti a pulizia e predisposizione stampi;
- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo livello olio, ingrassatura, ecc.);
- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il trasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo, deposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.
Profili: Vetro
Prime lavorazioni
- Appuntellatore in genere;
- costruttore materiale refrattario;
- aiuto composizioniere;
- tranciatore;
- incartatore;
- ausiliario di 3ª categoria;
- primo garzone.
Seconde lavorazioni
- Lucidatore;
- trapanatore;
- incartatore/sceglitore;
- lavorazioni incisioni ad acido;
- addetti al bagno;
- inceratore;
- incisore palline opache;
- macinatore;
- decoratore a pennello;
- aiutante operai di livelli superiori.
3º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie d'ordine che richiedono una specifica conoscenza professionale;
b) i lavoratori che compiono correttamente lavori e operazioni che, per il loro grado di difficoltà e complessità, richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato);
c) personale che esegue normali interventi di manutenzione.
Profili: Impiegati (per tutti i settori)
- Addetto ad uffici amministrativi che compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture, rilevazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi;
- addetto ad ufficio vendite con compiti di corrispondenza, compilazione ordini e copie commissioni, tenuta delle schede clienti;
- operatore di macchine elettrocontabili;
- autista.
Profili: Gomma - Plastica
- Personale che esegue operazioni manuali di una certa precisione sul prodotto secondo metodi prestabiliti con l'impiego di attrezzature e/o strumenti;
- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo, che esegue operazioni manuali sul prodotto in lavorazione, secondo metodi prestabiliti, intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di regolazione e controllo;
- personale che esegue normali operazioni di avviamento, regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il mantenimento dello "standard" di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- personale che in base a norme prestabilite, esegue verifiche, controlli e/o prove su semilavorati o prodotti finiti anche con l'impiego di strumenti di misura di semplice uso;
- mescolatorista addetto agli impianti per la miscelazione.
Profili: Chimica
- Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne è affidata la conduzione;
- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito;
- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di paste fosforiche e, nell'industria farmaceutica, di terreni di fermentazione, di miscele, di soluzioni di facile e normale esecuzione;
- personale che in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;
- addetto alle prove tecniche su prodotti;
- autista;
- addetto al magazzino.
Profili: Vetroresina
Lavoratori adibiti a:
- produzione completa di manufatti a spruzzo con predisposizione stampi;
- produzione completa di manufatti a mano con preparazione di stampo (pulizia ed inceratura);
- finitura manufatto;
- applicazione gel-coat a mano e/o spruzzo;
- applicazione lana di vetro più resina (stampatura) a mano e/o a spruzzo;
- autista;
- addetto al magazzino.
Profili: Vetro
Prime lavorazioni
- Levapiedi, levamanici, levagambi, levacordoni;
- pressatore piazza bicchieri;
- serventino;
- incamiciatore globi inferiori cm 30 di diametro (prodotto finito);
- sottofonditore a padelle e aiuto fonditore;
- levavetro e pressatore prismi e pendagli;
- scannellatore;
- temperista/sceglitore;
- scalottatore e ribruciatore a caldo e a freddo.
Seconde lavorazioni
- Smerigliatore a lucido;
- addetto tagli opachi comuni;
- imbiancatore a sabbia e a nastro;
- imballatore;
- montatore;
- sabbiatore;
- ausiliario di 2ª categoria;
- argentatori di 2ª categoria;
- molatori di 2ª categoria;
- decoratore ed incisori di 2ª categoria;
- lucidatore a nastro a sughero e ad acido;
- spianatore;
- molatore di specchi;
- tagliatore di lastre di vetro;
- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.
Profili: Presidi sanitari
Lavoratori adibiti a:
- assemblaggio e produzione di prodotti semplici e d'imbustaggio;
- autista;
- addetto al magazzino;
- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.
4º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area amministrativa o diploma di scuola media superiore;
b) i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di particolari capacità pratiche e specifiche conoscenze tecniche acquisite anche con adeguata esperienza di lavoro;
c) operai specializzati che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature complesse operazioni di notevole delicatezza o
difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili: Impiegati (per tutti i settori)
- Impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e/o nell'amministrazione del personale;
- operatore esperto su calcolatori elettronici con capacità di correzioni semplici sui programmi;
- impiegato addetto ai rapporti con clienti e con i fornitori;
- disegnatore;
- magazziniere che ha la responsabilità del proprio reparto e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico.
Profili: Gomma - Plastica
- Personale che esegue, anche su diversi prodotti, operazioni manuali di precisione rispettando tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con l'impiego di strumenti ed attrezzature complesse anche per ottenere il parziale o totale assemblaggio di semilavorati od il prodotto finito;
- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo, o ad operazioni manuali sul prodotto in lavorazione che richiedano una attenta sorveglianza e varie e complesse regolazioni, unitamente al controllo delle apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento e garantire ai prodotti in trasformazione la qualità richiesta;
- personale che esegue con macchine utensili, o manualmente, operazioni e lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina o strumenti di misura operando su disegni o schemi predeterminati;
- operaio di mestiere che, sugli impianti e/o nelle officine, è in grado di eseguire lavori specializzati;
- personale addetto alla conduzione di presse con capacità, oltre che di avviamento, messa a punto e controllo del ciclo produttivo, di montaggio degli stampi con interventi di aggiustaggio e manutenzione sugli stessi;
- mescolatorista preparatore in piena autonomia delle mescole e/o miscele.
Profili: Chimica
Specialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di eseguire lavori specializzati:
- conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista): interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le notizie ed i dati relativi comunicando, a chi di regola, le eventuali irregolarità nel funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità;
- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed apparecchiature complesse;
- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza, gli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento;
- conduttore di macchine automatiche confezionatrici di qualsiasi tipo che effettua la regolazione, il cambio dei formati, l'attrezzatura e la sostituzione dei pezzi nonché una accurata manutenzione ordinaria, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche;
- addetto alla preparazione, con dirette responsabilità, delle composizioni profumate dei saponi e per prodotti della detergenza;
- personale operaio addetto alla preparazione ed alla pesatura di materie prime e materiali specifici per la produzione di vernici e resine secondo formulazioni complesse e non ricorrenti con riproporzionamento dei dosaggi e nelle quali si sviluppino reazioni chimiche vere e proprie, con esclusione quindi delle semplici miscelazioni.
Profili: Presidi sanitari
- Produzione di semilavorati complessi e linee a minor contenuto tecnico, con compiti di controllo qualità sul prodotto;
- addetto laboratorio prove ed analisi;
- lavorazione e/o assemblaggio di produzioni a maggior contenuto tecnologico;
- funzioni di controllo sulle produzioni complesse e servizi di manutenzione ed assistenza;
- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti.
Profili: Vetroresina
Accedono a questo livello i lavoratori adibiti a:
- realizzazione di modelli in legno;
- estrazione del manufatto dallo stampo;
- preparazione di colori e miscelatura resina;
- realizzazione dello stampo in vetroresina.
Profili: Vetro
Prime lavorazioni
- 1º montatore;
- 1º imballatore;
- levavetro piazza assortimento e centrifuga oltre 2 kg;
- scannellatore di 1ª categoria;
- soffiatore calici a gambo riportato e piede basso;
- levavetro, tagliatore a vetro fuso, pressatore, sformatore e apritore piazzagrande fantasia;
- incamiciatore globi oltre 30 cm di diametro (prodotto finito);
- attaccapiedi;
- 1º fonditore;
- 1º compositore;
- 1º temperista;
- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico);
- 2º servente;
- 2º forcellante;
- levaparaison (levatore ultima coperta);
- soffiatore globi cm 25 di diametro (prodotto finito).
Seconde lavorazioni
- Argentatori di 1ª categoria (capaci di predisporre la soluzione chimica);
- molatori di 1ª categoria (capaci di eseguire lavorazioni di molatura vetro sagomato con prodotto finito);
- decoratori ed incisori con esperienza pluriennale che eseguono ogni tipo di decorazione ed incisione, ivi comprese le figure centrali;
- tagliatori di 1ª categoria (capaci di eseguire il taglio sagomato su vetri e cristalli con prodotto finito);
- smerigliatore di 1ª categoria;
- personale addetto alla lavorazione manuale (vetrocamera, termoisolante) o con macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà;
- personale operaio addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà.
5º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia nell'ambito della propria mansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono richieste normali capacità e conoscenze pratiche;
b) i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, conducono impianti complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche
capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite anche con adeguata precedente esperienza di lavoro;
c) i lavoratori che con specifica collaborazione ed in relativa autonomia svolgono attività di coordinamento e controllo di carattere amministrativo e attività di particolare rilievo;
d) lavoratori provetti che in condizione di piena autonomia svolgono operazioni manutentive complesse che richiedono particolari conoscenze tecnico-pratiche.
Profili: Impiegati (per tutti i settori)
- Impiegato disegnatore progettista;
- ispettore alle vendite;
- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi;
- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o nell'ambito commerciale;
- addetti ad analisi, elaborazioni e ricerche di carattere tecnico o amministrativo;
- operatore esperto su calcolatore elettronico con capacità di programmi propri.
Profili: Chimica
- Operatore esperto su calcolatore elettronico;
- i lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di notevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla organizzazione dei compiti loro affidati;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia funzionale, provvede alla messa in tinta di nuovi prodotti speciali, individuando di volta in volta le metodologie da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e le annotazioni relative;
- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al responsabile di turno, svolge in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti;
- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed apparecchiature complesse conoscendone il funzionamento ed interpretando, ove richiesto, schemi complessi e funzionali;
- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenze, gli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento; effettua inoltre analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di manutenzione;
- elettrostrumentista che opera per le regolazioni combinate (elettriche - elettroniche - pneumatiche - elettropneumatiche) individua i guasti e provvede alla loro eliminazione, comprese la revisione, la taratura e la messa in funzione;
- addetto controllo qualità.
Profili: Plastica
- I lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di notevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati;
- personale addetto alla conduzione di presse con specifiche capacità di lavori di aggiustaggio sugli stampi e particolari conoscenze delle caratteristiche delle materie plastiche e gomma da trasformare;
- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al responsabile di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti;
- personale di manutenzione che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni sull'intera gamma dei relativi macchinari;
- addetto controllo qualità.
Profili: Presidi sanitari
Lavoratore che in completa autonomia viene adibito a:
- servizi di manutenzione ed assistenza;
- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti con determinazione dei cicli e dei tempi;
- controllo di produzione;
- addetto controllo qualità.
Profili: Vetroresina
- Lavoratore responsabile del coordinamento di un singolo reparto produttivo;
- addetto controllo qualità.
Profili: Vetro
Prime lavorazioni
- Xxxxx xxxxxxx;
- attaccagambi calici a gambo riportato;
- attaccapiedi articoli speciali;
- apritore piazza mista;
- scannellatore specializzato;
- soffiatore globi fino a cm 35 di diametro (prodotto finito);
- 1º forcellante;
- 1º servente.
Seconde lavorazioni
- Argentatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;
- molatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;
- decoratori e incisori con esperienza pluriennale con responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;
- tagliatori di 1ª categoria con esperienza pluriennale, con responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva.
5º livello S
Lavoratori che, in possesso di notevole capacità professionale e tecnica derivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle lavorazioni, guidando e coordinando un gruppo di lavoratori (piazza) realizzano articoli di pregio e difficile fattura.
Profili: Vetro
Prime lavorazioni
- 2º maestro;
- soffiatore globi multipli o globi superiori a cm 35 di diametro (prodotto finito);
- attaccagambi articoli speciali.
6º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche o amministrative, svolgono, in condizione di autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili
- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima complessità che opera con piena padronanza anche in occasione di emergenza, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.;
- tecnico che in piena autonomia dirige un importante reparto di produzione;
- addetto alla gestione ed informazione delle problematiche tecnico-scientifiche.
Profili: Vetro
Lavoratori che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare pregio e altissima difficoltà di esecuzione, guidando e coordinando un gruppo di operai.
Prime lavorazioni
- 1º maestro (con riconoscimento salariale del 7º livello);
- apritore piazza assortimento, soffiatore piazza contenitori.
7º livello
Quadri
Art. 66
(Norme particolari per i quadri)
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Xxxxx restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
A far data dal 1º settembre 1991 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 100.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Norma transitoria
La determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1º settembre 1991.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. 67 (Apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito al comma successivo. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1º gruppo: durata 5 anni Appartengono al 1º gruppo i lavoratori addetti:
Vetro
- Addetto alla lavorazione artistica del vetro;
- addetto alla lavorazione completa del vetro e/o specchio (dalla lavorazione al montaggio);
- addetto alle lavorazioni manuali del vetro (taglio, molatura, serigrafia, foratura);
- addetto alla decorazione artistica;
- addetto alla lavorazione delle vetrate artistiche;
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione.
Plastica
- Addetto alla preparazione e/o alla realizzazione e modifiche di stampi;
- addetto alla preparazione e/o regolarizzazione macchine per iniezione e/o soffiaggio;
- addetto alla manutenzione ed all'attrezzaggio macchine per iniezione, soffiaggio o per lavorazioni complesse (ad es. estrusione);
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione.
Gomma
- Addetto alla preparazione e/o alla realizzazione e modifica di stampi;
- addetto alla preparazione e/o alla regolazione di macchine;
- addetto alla manutenzione e/o all'attrezzaggio macchine;
- addetto alla preparazione di mescole e/o colori;
- addetto alla manutenzione di stampi;
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione.
Vetroresina
- Addetto alla preparazione e modifica di stampi;
- addetto alla produzione di manufatti a mano complessi con la utilizzazione di stampi e conseguente loro preparazione;
- addetto alla realizzazione di modelli in legno;
- preparazione di scafi e scocchi per auto, sport, competizione e natanti da regata;
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione.
Presidi sanitari
- Addetto al controllo di produzione con compiti di verifica qualità dei prodotti;
- addetto alla preparazione e/o regolazione delle macchine per iniezione, soffiaggio o per lavorazioni complesse;
- disegnatore addetto alla documentazione dei prodotti (determinazione cicli, tempi, ecc.);
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione;
- addetto alla realizzazione e preparazione e modifiche di stampi.
Chimica
- Addetto alla miscelazione dei componenti (settore vernici, settore cosmesi, settore fito- cosmesi, settore detersivi) che segue il percorso formativo legato alla figura di tecnico prove prodotto;
- assistenza, manutenzione e messa a punto delle macchine.
Per tutti i settori
- Addetto alla preparazione e funzionamento sulle macchine per la personalizzazione dei prodotti anche con sistemi a stampa.
2º gruppo: durata 3 anni
Lavorazioni di medio contenuto professionale Appartengono al secondo gruppo i lavoratori adibiti a:
Vetro
- Addetto alla preparazione completa di vetro camera;
- addetto alla lavorazione del vetro e/o specchi (foratura, molatura, taglio, coloritura, fregiatura) mediante l'uso di apparecchiature automatiche;
- addetto al montaggio ed installazione;
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx.
Plastica
- Addetto alle macchine per finitura;
- addetto alla finitura a mano;
- addetto alla saldatura termo-plastica;
- addetto alla produzione e/o lavorazione di serramenti;
- addetto alla produzione di manufatti in plastica mediante soffiaggio, stampaggio, iniezione e/o lavorazioni complesse;
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx;
- conduttore di macchine confezionatrici bobinatrici.
Gomma
- Addetto allo stampaggio ad iniezione;
- addetto alla verniciatura;
- addetto alla trifilatura;
- addetto allo stampaggio;
- addetto a produzione di articoli in poliuretano a colata;
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx.
Vetroresina
- Realizzatore di modelli in legno semplici;
- addetto alla produzione di manufatti a mano semplici con utilizzazione di stampi e conseguente loro preparazione;
- addetto alla miscelatura resina e preparazione colori;
- addetto alla rifinitura di manufatti (rifilo, smerigliatura e carteggiatura);
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx.
Presidi sanitari
- Addetto al laboratorio prove e analisi;
- operatore con semplici funzioni di controllo sulle produzioni complesse;
- addetto alla lavorazione e/o assemblaggio di produzioni a maggior contenuto tecnologico;
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx.
Chimica
- Addetto al ciclo completo della miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici;
- addetto con responsabilità di xxxxxxxxx.
3º gruppo: durata 1 anno e 3 mesi
Lavorazione a basso contenuto professionale Appartengono al 3º gruppo i lavoratori adibiti a:
Vetro
- Addetto al taglio automatico;
- addetto al magazzino.
Plastica
- Montaggio e smontaggio degli stampi;
- addetto al magazzino.
Gomma
- Addetto al magazzino;
- addetto al montaggio e smontaggio degli stampi.
Vetroresina
- Addetto alla pulizia ed inceratura stampi;
- addetto allo smontaggio dello stampo e successiva preparazione dello stesso;
- addetto al magazzino.
Presidi sanitari
- Addetto agli assemblaggi e/o produzioni di prodotti semplici e/o imbustaggio;
- addetto al magazzino.
Chimica
- Addetto a singole operazioni di miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici, pitture murali;
- addetto al magazzino.
Appartengono inoltre a questo gruppo i lavoratori addetti ad altre mansioni non definite nei gruppi precedenti con esclusione dei lavoratori con mansioni semplici che, sulla base delle declaratorie, permangono al 2º livello.
Apprendisti impiegati: durata 2 anni
Le parti si danno atto che le figure previste potrebbero non essere esaustive e si impegnano su tale argomento a verifiche annuali per affrontare possibili integrazioni con l'impegno di procedere per analogia sulle stesse.
Retribuzione apprendisti
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato nel livello 3º.
Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel livello 3º al netto delle ritenute previdenziali.
Progressioni percentuali
1º gruppo
1º semestre: 54%;
2º semestre: 60%;
3º semestre: 65%;
4º semestre: 68%;
5º semestre: 72%;
6º semestre: 76%;
7º semestre: 82%;
8º semestre: 85%;
9º semestre: 88%;
10º semestre: 90%.
2º gruppo
1º semestre: 54%.
2º semestre: 62%.
3º semestre: 70%.
4º semestre: 75%.
5º semestre: 85%.
6º semestre: 90%.
3º gruppo
1º semestre: 54%.
2º semestre: 80%.
ultimi 3 mesi: 90%.
Apprendisti impiegati
1º semestre: 54%.
2º semestre: 70%.
3º semestre: 80%.
4º semestre: 90%.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue la qualifica.
L'apprendista, superato il 18º anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha facoltà di chiedere all'impresa la prova di idoneità alla qualifica.
Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni, considerando tale periodo utile al perfezionamento della qualifica stessa.
* * *
Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
18. Articolo nuovo - Apprendistato professionalizzante
Premessa
Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto- dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che legiferano in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo.
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 7º al 3º (2º per gli impiegati) e per le relative mansioni.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto- dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1º gruppo (livelli 5º S, 6º, 7º): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livelli 4º e 5º): durata: 4 anni;
- 3º gruppo (livello 3º, 2º - Impiegati) durata: 3 anni.
Per gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate dell'apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 11 luglio 2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la medesima del gruppo di pari durata.
Art. 7 (Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendisti che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
1º | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 2º liv. | 2º liv. | 1º liv. | 100 |
2º | 70 | 70 | 75 | 75 | 2º liv. | 2º liv. | 1º liv. | |||
3º | 70 | 70 | 75 | 75 | 2º liv. | 100 |
Chiarimento a verbale
Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione "2º liv." determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1º liv." Di intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell'apprendista.
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui indicativamente 1/3 per le tematiche di base trasversali e 2/3 per le tematiche collegate alla realtà aziendale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
(Capacità formativa dell'impresa)
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
La capacità formativa dell'impresa è dichiarata dal datore di lavoro in sede di determinazione del piano formativo individuale e comunicata alla Commissione paritetica, prevista all'interno dell'Osservatorio di cui al punto 1 della presente ipotesi di accordo.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Art. 11 (Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un turor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
Art. 12
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica ed il livello per i quali ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l., compresi gli aumenti periodici di anzianità.
Art. 13
(Profili formativi apprendistato)
Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., i profili professionali per l'apprendistato professionalizzante sono definiti all'Allegato 1 della presente ipotesi di accordo, di cui è parte integrante.
Ulteriori profili professionali saranno identificati da un'apposita Commissione tecnica paritetica, che dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2008.
Art. 14
(Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro)
Xxxx apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Tale disposizione si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente regolamentazione, anche agli apprendisti già in forza, assunti ai sensi della precedente normativa di legge.
Art. 15 (Decorrenza)
La presente disciplina decorre dal 3 marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella data.
Norme transitorie
Gli apprendisti assunti prima del 3 marzo 2008 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 11 luglio 2000. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
Le parti a fronte della soluzione raggiunta con il presente accordo, la ritengono transitoria anche in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale, nonché in relazione al prossimo rinnovo contrattuale.
A tal fine le parti si incontreranno entro la vigenza contrattuale.
Le parti si danno atto che l'apprendistato nell'artigianato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento unico e speciale di trasmissione delle competenze, di elevato valore sociale.
Si danno altresì atto che l'apprendistato nell'artigianato è uno strumento di rilevanza strategica per garantire buona e stabile occupazione.
Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 63 del c.c.n.l.
N.d.R.: Per i profili formativi si veda l'accordo 19 febbraio 2008 in calce al c.c.n.l.
Art. 68 (Apprendistato ultraventiquattrenni)
Le parti, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare una attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla formazione professionale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, ulteriormente confermata dall'art. 21, 5º comma della legge n. 56/1987, ed ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, concordano di sperimentare l'attuazione del disposto sopra richiamato, convenendo in proposito sui seguenti criteri applicativi:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni compiuti;
b) individuazione delle seguenti figure professionali, alle quali applicare l'elevazione dell'età di assunzione di cui al precedente punto a):
Vetro
- Addetto alla lavorazione artistica del vetro;
- addetto alla decorazione artistica;
- addetto alla lavorazione di vetrate artistiche.
Vetroresina
- Addetto alla realizzazione di modelli in legno;
- addetto alla preparazione di scocchie e scafi per auto, sport, competizione e natanti da regata.
Presidi sanitari
- Addetto al controllo di produzione con compiti di verifica sulla qualità del prodotto;
- addetto alla preparazione e/o regolazione sulle macchine per iniezioni, soffiaggio o lavorazioni complesse.
Chimica
- Addetto alla miscelazione dei componenti (settore vernici, settore cosmesi, settore fito- cosmesi, settore detersivi) che segue il percorso formativo legato alla figura di tecnico prove prodotto.
Per tutti i settori
- Addetto alla preparazione e/o alla realizzazione e modifiche di stampi (plastica gomma)
Ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata per il 1º gruppo, la retribuzione andrà calcolata secondo le seguenti progressioni percentuali, sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato al livello 4º:
- 1º semestre: 75%;
- 2º semestre: 80%;
- 3º semestre: 88%;
- 4º semestre e seguenti: 90%.
Per gli stessi profili professionali di cui al presente articolo, punto b), nei casi di lavoratori inabili, tossicodipendenti, l'età per l'assunzione viene elevata fino ai limiti consentiti dal 5º comma, art. 21 della legge n. 56/1987.
Art. 69
(Cessione, trasformazione e trapasso di impresa)
Il trasporto, la cessione e la trasformazione in qualsiasi momento dell'impresa non risolvono di per sè il contratto di lavoro e il lavoratore ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda alla liquidazione di quanto spettante al lavoratore stesso.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'impresa, il lavoratore stesso avrà diritto, oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto al suo contratto individuale.
Art. 70 (Indennità in caso di morte)
Per l'indennità in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2122 del codice
civile.
Art. 71 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso:
- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- che in data 11 febbraio 1999 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di Artifond;
- che in data 15 luglio 2001 è stato costituito Artifond; le parti concordano:
1) di aderire ad Artifond, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del t.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.
Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;
4) che il versamento ad Artifond avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso Xxxxxxxx;
5) che, entro il 30 settembre 2002 le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di Artifond, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore della chimica, gomma-plastica, vetro.
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:
Previdenza complementare (ARTIFOND)
Le parti concordano sulla estensione del diritto alla previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di apprendistato.
Art. 72
(Adeguamento delle normative contrattuali)
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sia da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.
Utilizzo in via esclusiva dei diritti d'autore
"Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto e dei relativi allegati congiuntamente o singolarmente intendono assoggettare l'utilizzazione, la stampa e la diffusione del contratto medesimo alla vigente legislazione sul diritto d'autore e ne inibiscono quindi la riproduzione da parte di terzi senza previa autorizzazione delle stesse".
Dichiarazione a verbale delle parti stipulanti
Le parti stipulanti e firmatarie della presente stesura definitiva del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica vetro, hanno congiuntamente ritenuto di provvedere alla definizione della stessa unicamente sulla base delle previsioni contenute nell'accordo di rinnovo sottoscritto l'11 luglio 2000, senza tenere conto delle sopravvenute normative di legge in materia di mercato del lavoro e rapporti di lavoro, il cui inserimento nel c.c.n.l. avrebbe comportato l'avvio di una nuova e specifica trattativa che le parti medesime hanno ritenuto opportuno non avviare in questa fase.
I
Accordo 13 marzo 2002
per il riallineamento delle retribuzioni per i dipendenti dalle imprese
artigiane dei settori della chimica gomma-plastica e vetro
Dichiarazione a verbale di Confartigianato
Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, inoltrata il 16 maggio 2000, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 11 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro.
Dichiarazione a verbale di CLAAI
La CLAAI nel ribadire la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 11 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro.
Riallineamento Retribuzione di riferimento
Liv. | Riallineamento Euro | ||
7º | 728,20 + 534,20 = | 1.262,40 x 1% = | 12,62 |
6º | 658,48 + 529,92 = | 1.188,40 x 1% = | 11,88 |
5º S | 601,67 + 523,86 = | 1.125,53 x 1% = | 11,26 |
5º | 552,61 + 519,78 = | 1.072,39 x 1% = | 10,72 |
4º | 498,38 + 517,51 = | 1.015,89 x 1% = | 10,16 |
3º | 442,60 + 515,63 = | 958,23 x 1% = | 9,58 |
2º | 400,25 + 515,54 = | 915,79 x 1% = | 9,16 |
1º | 340,86 + 513,18 = | 854,04 x 1% = | 8,54 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002
Liv. | Paga base | Riallineamento | Nuovo minimo contrattuale |
7º | 825,81 | 12,62 | 838,43 |
6º | 745,25 | 11,88 | 757,13 |
5º S | 682,24 | 11,26 | 693,50 |
5º | 629,04 | 10,72 | 639,76 |
4º | 571,20 | 10,16 | 581,36 |
3º | 511,29 | 9,58 | 520,87 |
2º | 465,84 | 9,16 | 475,00 |
1º | 402,84 | 8,54 | 411,38 |
II
Accordo 1º aprile 2003
per il riallineamento delle retribuzioni per i dipendenti
dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma-plastica e vetro
Dichiarazione a verbale di Confartigianato
Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, inoltrata il 16 maggio 2000, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 11 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro.
C.c.n.l. 11 luglio 2000 imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro Riallineamento
Retribuzione di riferimento
Liv. | Euro | ||||
7º S | 825,81 + 534,20 | = | 1.360,01 | x 1,3% = | 17,68 |
6º | 745,25 + 529,92 | = | 1.275,17 | x 1,3% = | 16,58 |
5º S | 682,24 + 523,86 | = | 1.206,10 | x 1,3% = | 15,68 |
5º | 629,04 + 519,78 | = | 1.148,82 | x 1,3% = | 14,93 |
4º | 571,20 + 517,51 | = | 1.088,71 | x 1,3% = | 14,15 |
3º | 511,29 + 515,63 | = | 1.026,92 | x 1,3% = | 13,35 |
2º | 465,84 + 515,54 | = | 981,38 | x 1,3% = | 12,76 |
1º | 402,84 + 513,18 | = | 916,02 | x 1,3% = | 11,91 |
Nuovi minimi in vigore dall'1 aprile 2003
Liv. | Euro |
7º S | 861,68 + 17,68 = 879,36 |
6º | 777,27 + 16,58 = 793,85 |
5º S | 711,83 + 15,68 = 727,51 |
5º | 657,07 + 14,93 = 672,00 |
4º | 597,63 + 14,15 = 611,78 |
3º | 536,37 + 13,35 = 549,72 |
2º | 489,72 + 12,76 = 502,48 |
1º | 425,32 + 11,91 = 437,23 |
III
Verbale di accordo 22 settembre 2004
per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica e vetro
Verbale di accordo
Addì 22 settembre 2004, le Organizzazioni artigiane Associazione nazionale plastica- chimica-gomma-CONFARTIGIANATO, CNA-ASSOMECCANICA, CASARTIGIANI, CLAAI e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL;
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lett. A), che per i cc.cc.nn.l. scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, le categorie interessate potranno stabilire la copertura della parte economica dei contratti medesimi, sulla base dei parametri individuati nell'accordo interconfederale, fino al 31 dicembre 2004;
Considerato che il c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori chimica, gomma-plastica, vetro, scadrà il 30 settembre 2004 e che le parti hanno convenuto di rinnovare il c.c.n.l. in esame fino al 31 dicembre 2004, al fine di procedere alla unificazione delle scadenze contrattuali propedeutica per l'avvio uniforme del nuovo sistema contrattuale;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º ottobre 2004 e dal 1º gennaio 2005.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo agli anni 2003 e 2004, così come previsto dall'art. 36 del vigente c.c.n.l. A tal fine, sono stati utilizzati i tassi indicati dal richiamato accordo interconfederale 17 marzo 2004, pari al 2,5% per il 2003 ed al 2,3% per il 2004.
* * *
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 ottobre 2004 per un esame congiunto della questione relativa al costo delle tariffe elettriche finalizzato all'individuazione di azioni comuni da intraprendere per fronteggiare tale problematica.
C.c.n.l. imprese artigiane chimica-gomma-plastica-vetro
Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche 1.10.2004 | 2ª tranche 1.1.2005 |
7º | € 39,03 | € 20,14 | € 18,88 |
6º | € 36,52 | € 18,85 | € 17,67 |
5º S | € 34,52 | € 17,82 | € 16,70 |
5º | € 32,87 | € 16,97 | € 15,91 |
4º | € 31,00 | € 16,00 | € 15,00 |
3º | € 29,38 | € 15,17 | € 14,22 |
2º | € 28,08 | € 14,49 | € 13,59 |
1º | € 26,22 | € 13,53 | € 12,68 |
IV
Verbale di accordo 19 febbraio 2008 per il rinnovo del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica e vetro
1. Decorrenza e durata
La presente ipotesi di accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.
2. Nuovo articolo 4 - Relazioni sindacali
Sostituire le parti relative a: Sistema informativo - Osservatorio nazionale con le seguenti: L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da FILCEM-CGIL, FEMCA-
CISL, UILCEM-UIL e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo strategico.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'Osservatorio (da aggiungere a quelli esistenti):
- analizzare le informazioni;
- produrre rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle
parti;
- concertare iniziative a favore della difesa e sviluppo dei diversi settori della chimica,
gomma, plastica e vetro artistico.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasione, elusione e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo chimica, gomma, plastica e vetro e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa ("benchmarking") delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale.
E' altresì istituita una Commissione paritetica all'interno dell'Osservatorio, che avrà il compito di individuare percorsi di formazione continua sulla base dei dati dell'Osservatorio e dell'indagine EBNA sui fabbisogni formativi del settore. La Commissione potrà inoltre elaborare proposte di interventi di formazione continua da sottoporre al Comitato di indirizzo strategico. Tali proposte potranno essere presentate anche a Fondartigianato per l'eventuale finanziamento.
La Commissione riceverà le dichiarazioni di capacità formative dell'impresa. La Commissione potrà inoltre elaborare modulistica tipo per l'apprendistato.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo strategico può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo strategico può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo strategico si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di indirizzo strategico, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa è presso l'EBNA.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali - alle informazioni previste sopra nel sistema informativo.
Attività a livello regionale
Al livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale.
Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo del settore chimico, gomma, plastica e vetro dell'artigianato. Sono fatti salvi gli Osservatori già previsti dalla contrattazione regionale.
Le parti recepiscono integralmente gli accordi interconfederali dell'artigianato stipulati in data 17 marzo 2004 ed in data 14 febbraio 2006.
3. Nuovo articolo 53 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l'orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie superiore a 5 gg fino a un massimo di 30.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto sopra indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore un'integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno e fino al 180º.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
4. Nuovo art. 16 - Lavoratori studenti
Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa).
Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge.
Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative.
Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
5. Art. nuovo - Lavoratori tossicodipendenti
I lavoratori per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione così come previsto dalla normativa vigente.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, per il quale il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono richiedere di essere posti in aspettativa.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi, e può essere concessa una sola volta, per ogni familiare coinvolto.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad una settimana.
L'aspettativa di cui al presente articolo non comporta alcun costo diretto, indiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuto utile ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.
6. Art. nuovo - Lavoratori disabili e diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili e diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992.
7. Nuovo articolo - Permessi retribuiti straordinari
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di
tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
8. Nuovo articolo - Congedi per formazione
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi o il suo differimento.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
9. Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
10. Nuovo articolo - Aggiornamento professionale
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
11. Nuovo art. 47 - Permessi ed aspettative
Permessi brevi
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2º grado
Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al lavoratore sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
Periodi di aspettativa oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Aspettative per lavoratori tossicodipendenti
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto all'art. (da individuare) del presente contratto.
Lavoratori donatori di midollo osseo
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52.
Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente capo, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dovranno essere comunicati per iscritto all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall'art. (da individuare).
Norma di non onerosità per l'azienda
I periodi di aspettativa di cui al presente capo non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
12. Nuovo articolo - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento di cui al presente c.c.n.l., può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
- periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito;
- per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
- durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 40% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 60% di durata del contratto;
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni ottanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al Titolo VI, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 e all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
Le parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.
13. Nuovo articolo - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del c.c.n.l.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'azienda darà priorità, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, alla richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di recepire compiutamente la normativa di legge in materia.
14. Nuovo articolo - Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
15. Nuovo articolo - "Mobbing"
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare ad un'apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
16. Nuovo articolo 25 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali.
Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 26 - 27 - 28.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
- distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
- articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
17. Comma 4, art. 4, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
18. Articolo nuovo - Apprendistato professionalizzante
Premessa
Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che legiferano in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai,
intermedi ed impiegati dei livelli dal 7º al 3º (2º per gli impiegati) e per le relative mansioni.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 2 mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto-dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1º gruppo (livelli 5º S, 6º, 7º): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livelli 4º e 5º): durata: 4 anni;
- 3º gruppo (livello 3º, 2º - Impiegati) durata: 3 anni.
Per gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate dell'apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 11 luglio 2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la medesima del gruppo di pari durata.
Art. 7
(Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendisti che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
1º | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 2º liv. | 2º liv. | 1º liv. | 100 |
2º | 70 | 70 | 75 | 75 | 2º liv. | 2º liv. | 1º liv. | |||
3º | 70 | 70 | 75 | 75 | 2º liv. | 100 |
Chiarimento a verbale
Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione "2º liv." determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1º liv." Di intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell'apprendista.
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle
tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui indicativamente 1/3 per le tematiche di base trasversali e 2/3 per le tematiche collegate alla realtà aziendale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
(Capacità formativa dell'impresa)
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
La capacità formativa dell'impresa è dichiarata dal datore di lavoro in sede di determinazione del piano formativo individuale e comunicata alla Commissione paritetica, prevista all'interno dell'Osservatorio di cui al punto 1 della presente ipotesi di accordo.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Art. 11
(Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un turor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
Art. 12
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica ed il livello per i quali ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l., compresi gli aumenti periodici di anzianità.
Art. 13
(Profili formativi apprendistato)
Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., i profili professionali per l'apprendistato professionalizzante sono definiti all'Allegato 1 della presente ipotesi di accordo, di cui è parte integrante.
Ulteriori profili professionali saranno identificati da un'apposita Commissione tecnica paritetica, che dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2008.
Art. 14
(Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro)
Xxxx apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Tale disposizione si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente regolamentazione, anche agli apprendisti già in forza, assunti ai sensi della precedente normativa di legge.
Art. 15
(Decorrenza)
La presente disciplina decorre dal 3 marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella data.
Norme transitorie
Gli apprendisti assunti prima del 3 marzo 2008 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 11 luglio 2000. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
Le parti a fronte della soluzione raggiunta con il presente accordo, la ritengono transitoria anche in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale, nonché in relazione al prossimo rinnovo contrattuale.
A tal fine le parti si incontreranno entro la vigenza contrattuale.
Le parti si danno atto che l'apprendistato nell'artigianato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento unico e speciale di trasmissione delle competenze, di elevato valore sociale.
Si danno altresì atto che l'apprendistato nell'artigianato è uno strumento di rilevanza strategica per garantire buona e stabile occupazione.
Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 63 del c.c.n.l.
19. Nuovo articolo 46 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere, tuttavia, assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente (ad esempio per malattia, maternità, aspettativa, ferie, ecc.);
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione - fatti salvi i rapporti attivati per sostituzione - non potrà superare complessivamente il 15% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, con arrotondamento all'unità superiore.
Nelle unità produttive che occupano da 0 a 13 dipendenti il suddetto limite numerico può essere incrementato di 1 unità.
A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di recepire compiutamente la normativa di legge in materia.
20. Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º marzo 2008 e dal 1º novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2,8%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranches, pari a:
- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008;
- € 210 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2009.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum".
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.
La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione dell'erogazione della prima tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di "una tantum".
Tabelle in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale | Aumenti 9,5% |
7º | 962,27 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.558,45 | 143,15 |
6º | 867,55 | 529,92 | 10,33 | 1.407,80 | 133,74 | |
5º S | 795,86 | 523,86 | 10,33 | 1.330,05 | 126,35 | |
5º | 736,64 | 519,78 | 10,33 | 1.266,75 | 120,34 | |
4º | 672,48 | 517,51 | 10,33 | 1.200,32 | 114,03 | |
3º | 607,51 | 515,63 | 10,33 | 1.133,47 | 107,68 | |
2º | 557,68 | 515,54 | 10,33 | 1.083,55 | 102,94 | |
1º | 488,75 | 513,18 | 10,33 | 1.012,26 | 96,16 |
Nuovi minimi al 1º marzo 2008
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale |
7º | 1.033,84 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.630,02 |
6º | 934,42 | 529,92 | 10,33 | 1.474,67 | |
5º S | 859,04 | 523,86 | 10,33 | 1.393,23 | |
5º | 796,81 | 519,78 | 10,33 | 1.326,92 | |
4º | 729,50 | 517,51 | 10,33 | 1.257,34 | |
3º | 661,35 | 515,63 | 10,33 | 1.187,31 | |
2º | 609,15 | 515,54 | 10,33 | 1.135,02 | |
1º | 536,83 | 513,18 | 10,33 | 1.060,34 |
Nuovi minimi al 1º novembre 2008
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | Indennità di funzione | Totale |
7º | 1.105,42 | 534,2 | 10,33 | 51,65 | 1.701,60 |
6º | 1.001,29 | 529,92 | 10,33 | 1.541,54 | |
5º S | 922,21 | 523,86 | 10,33 | 1.456,40 | |
5º | 856,98 | 519,78 | 10,33 | 1.387,09 | |
4º | 786,51 | 517,51 | 10,33 | 1.314,35 | |
3º | 715,19 | 515,63 | 10,33 | 1.241,15 | |
2º | 660,62 | 515,54 | 10,33 | 1.186,49 | |
1º | 584,91 | 513,18 | 10,33 | 1.108,42 |
Previdenza complementare (ARTIFOND)
Le parti concordano sulla estensione del diritto alla previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di apprendistato.
21. Nuovo articolo - Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro
Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE-UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;
Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati;
Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo; Le parti in epigrafe riconoscono che:
1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese;
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:
Art. 1
(Definizione e campo di applicazione)
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art. 2
(Carattere volontario)
1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo "status" del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all'attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.
Art. 3
(Condizioni di lavoro)
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Art. 4
(Protezione dei dati)
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali Internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Art. 5
(Diritto alla riservatezza)
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 6
(Strumenti di lavoro)
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet.
Art. 7
(Salute e sicurezza)
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alla direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8
(Organizzazione del lavoro)
1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Art. 9
(Formazione)
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10
(Diritti collettivi)
1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.
Art. 11
(Contrattazione collettiva)
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Art. 12
(Applicazione e verifica dell'accordo)
1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l'attuazione in sede nazionale dell'accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo 19 febbraio 2008
Sulla base delle intese intercorse in occasione dell'accordo in oggetto, relativo alle imprese artigiane del settore della chimica, gomma, plastica e vetro, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di euro 25,00 sulla erogazione "una tantum" del mese di giugno 2008 o, in assenza di capienza, sulla retribuzione del mese di luglio 2008.
2) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1 non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 aprile 2008 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4) Entro il termine perentorio di 5 giorni successivi alla data indicata al punto 3, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FILCEM-CGIL, FEMCA- CISL, UILCEM-UIL.
5) La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2008 sul conto corrente codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca di Credito Cooperativo di Xxxx - Xx. x. 00, xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxx, intestato a: FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, FILCEM-CGIL mediante bonifico bancario ordinario.
7. Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, se richieste da queste ultime l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse Organizzazioni sindacali copia fotostatica delle ricevute di versamento.
Chimica
Profili formativi apprendistato
Aree aziendali | Formazione professionalizzante | ||
Conoscere i prodotti e servizi del settore merceologico di appartenenza e del contesto aziendale | Conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità | Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro | |
Amministrazione e gestione aziendale | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | Contabilità generale Lingue | Tecniche di: - gestione aziendale - archiviazione - amministrazione del personale, sviluppo organizzativo e formazione - rapporti con enti ed istituti - Orientamento alla soddisfazione del cliente |
Ricerca e sviluppo del | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti o dei | Disegno tecnico Lingue | - Tecniche, metodi di lavoro e sistema REACH |
prodotto/processo | servizi di settore | - Analisi di laboratorio - Orientamento alla soddisfazione del cliente | |
Produzione | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | Disegno tecnico Lingue | - Tecniche, metodi di lavoro e sistema REACH - Orientamento alla qualità |
Logistica | Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | Normative sull'igiene e la conservazione dei prodotti durante il trasporto | - Tecniche, metodi di lavoro e sistema REACH - Tecn. di magazzino e stoccaggio - Orientamento alla qualità |
Sistemi informativi | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | Informatica generale | - Tecniche e metodi di lavoro - Orientamento alla qualità |
Commerciale e comunicazione | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | Struttura della rete distributiva Lingue | - Tecniche di comunicazione - Tecn. ricerca di mercato - Tecn. di vendita - Tecn. di marketing - Servizio clienti - Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore |
Manutenzione - Impiantistica | Conoscenza dei prodotti, della impiantistica di produzione e servizi di settore | Materiali di lavoro, componentistica impianti | - Tecn. di manutenzione (tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica, e/o elettronica e/o elettrotecnica, e/o pneumatica, ecc.) |
Informazione medico-scientifica | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore Conoscenza dell'organizzazione | Conoscenza dell'anatomia e fisiologia del corpo umano | - Acquisire capacità tecniche di comunicazione e di linguaggio |
Servizi vari | Conoscenza dei servizi aziendali | Tecniche di base delle proprie attività | - Tematiche e metodi di lavoro e di programmazione |
Aree aziendali | Formazione professionalizzante | |
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le innovazioni di processo e del contesto produttivo | Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale | |
Amministrazione e gestione aziendale Ricerca e sviluppo del prodotto/processo Produzione | Competenze informatiche Innovazioni Competenze informatiche Strumenti di lavoro Innovazioni Competenze informatiche Strumenti di lavoro Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale - Sicurezza e misure di |
protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale | ||
Logistica | Competenze informatiche Strumenti di lavoro Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Sistemi informativi Commerciale e comunicazione | Informatica e telematica applicate Strumenti di lavoro Informatica e telematica applicate Strumenti di lavoro Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Manutenzione - Impiantistica | Competenze informatiche Strumenti di lavoro Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Informazione medico- scientifica | Acquisire competenze informatiche Strumenti di lavoro SSN e organizzazione Innovazioni | - Informazione sul corretto impiego del farmaco - Ecologia e tutela ambientale |
Servizi vari | Strumenti di lavoro Conoscenze informatiche di base Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Segue schema 1
Profili formativi apprendistato
Amministrazione e gestione aziendale
- Tecnici ed operatori di amministrazione/finanza/controllo di gestione
- Operatori di contabilità
- Tecnici ed operatori di gestione personale
- Operatori di segreteria
Ricerca e sviluppo del prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di acquisti
- Tecnici ricerca e sviluppo
- Disegnatori/progettisti CAD/CAM
- Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di sistemi qualità (processi e prodotti)
- Tecnici ed operatori di laboratorio
- Tecnici di ambiente/sicurezza
Produzione
- Tecnici programmazione della produzione
- Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
- Conduttori di processi e sistemi automatizzati
- Operatori di produzione e servizi
Logistica
- Tecnici programmazione della logistica
- Tecnici ed operatori di approvvigionamenti
- Magazzinieri
- Operatori alla movimentazione e stoccaggio
Sistemi informativi
- Tecnici ed operatori del sistema informativo aziendale
- Tecnici ed operatori di informatica industriale
Commerciale e comunicazione
- Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
- Operatori - servizi commerciali
- Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
- Tecnici ed operatori di comunicazione e immagine
Manutenzione - Impiantistica
- Tecnici ed operatori della programmazione della manutenzione
- Manutentori
- Progettisti di implementazione/adeguamento impianti
Informazione medico-scientifica
- Addetto all'informazione medico-scientifica
Servizi vari
- Autisti
- Operatori di infermeria
- Centralinisti
- Portinai
- Altri addetti a mansioni discontinue, o a mansioni di semplice attesa o custodia
Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante gomma e plastica
A - Contenuti formativi a carattere trasversale (comuni a tutte le figure di apprendistato professionalizzante)
Aree di contenuti | Conoscenze e competenze |
Competenze relazionali | Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e al ruolo professionale Saper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa Saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche Specifiche per lavoratori dei livelli Q e A Saper guidare, coordinare e gestire l'attività di altri lavoratori |
Organizzazione ed economia | Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa (forniture, reti, mercato, clienti, ecc.) Conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficienza, tempestività, qualità, ecc.) Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente Specifiche per lavoratori dei livelli Q e A Conoscere i principali strumenti di organizzazione e gestione, quali business plan, tecniche di simulazione, strumenti di comunicazione interna, ecc. Tecniche per la conduzione delle riunioni di lavoro |
Disciplina del rapporto di lavoro | Conoscere le linee fondamentali della disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali Conoscere i diritti e doveri dei lavoratori Conoscere in modo generale gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro |
Sicurezza sul lavoro | Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza del lavoro Conoscere i principali fattori di rischio Conoscere in modo generale e saper individuare le misure di prevenzione e protezione |
Le attività formative a carattere trasversale potranno inoltre riguardare il recupero delle conoscenze scolastiche linguistico-matematiche.
B - Contenuti formativi a carattere professionalizzante (differenziati per ciascuna area professionale)
Le attività formative a carattere professionalizzante sono volte a conseguire i seguenti obiettivi formativi:
1) conoscere i prodotti e servizi del settore e il contesto aziendale;
2) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3) conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
4) conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
5) conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
6) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
A questi fini, la formazione professionalizzante dell'apprendista riguarderà in via esemplificativa gli argomenti sotto individuati, da inserire in tutto o in parte nel piano formativo individuale, in relazione alla professionalità da acquisire e al livello di inquadramento finale.
1. Area professionale: amministrazione
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del servizio amministrazione Conoscenza degli elementi del bilancio aziendale Gestione dei flussi informativi
Sistemi di contabilità generale e analitica Elaborazione del budget
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Conoscenza dell'organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico Organizzazione delle riunioni di lavoro
Conoscenza generale dei principi e delle tecniche di tutela della privacy Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
2. Area professionale: commerciale e logistica
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Gestione degli spazi di magazzino e conoscenza delle tecniche di magazzinaggio Movimentazione interna delle merci
Acquisizione dell'abilitazione all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna Trattamento dei dati di magazzino e preparazione dei documenti per il trasporto Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle
esigenze del servizio
Conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza
Attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli
Nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del
lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenze sulla rete commerciale e distributiva dell'azienda
Conoscenza delle procedure relative alla gestione dei rapporti con la clientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini, ecc.
Programmazione delle azioni di vendita ed elementi di base del marketing aziendale Gestione della trattativa commerciale
Organizzazione e programmazione della logistica aziendale Conoscenza delle tipologie di spedizione e trasporto delle merci Gestione dei flussi informativi delle merci
Nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del
lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Nozioni sui contenuti dei contratti di agenzia e rappresentanza commerciale Conoscenze sulla conduzione delle ricerche di mercato
Organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali vettori di spedizione, centri logistici, ecc.
Nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza.
3. Area professionale: manutenzione
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione
Conoscenza delle macchine utensili Interpretazione del disegno tecnico
Conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione dei programmi di manutenzione
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale Conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e
relative tecniche di manutenzione
Messa a punto e regolazione dei parametri di qualità delle macchine Individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi Conoscenze sulle modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione, ivi
comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali
Conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel processo di manutenzione delle macchine e degli impianti
Nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza
4. Area professionale: personale, organizzazione ed E.D.P.
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti aziendali Conoscenza dell'organizzazione e gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico Conoscenza di base delle tecniche di selezione del personale e sviluppo organizzativo Conoscenze di base necessarie all'elaborazione delle retribuzioni e ai conseguenti
adempimenti contributivi e fiscali Organizzazione delle riunioni di lavoro
Conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della privacy Conoscenza della struttura hardware di un elaboratore
Conoscenza e utilizzo dei principi basilari della programmazione, dei linguaggi informatici e della terminologia tecnica della propria area di attività
Conoscenza e utilizzo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati e dei mezzi periferici che interagiscono col sistema operativo principale
Conoscenza e applicazione delle tecniche in materia di sicurezza informatica Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali ad esempio gli enti previdenziali e assicurativi, ecc.
Nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali
Elaborazione di piani retributivi e di sistemi incentivanti per il personale
Nozioni sui criteri per una corretta conduzione di un centro elaborazione dati e per l'addestramento all'uso dei programmi da parte del personale utente
Conoscenza delle norme riguardanti la privacy e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo
5. Area professionale: produzione
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari
Conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo Conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti realizzati, delle
relative tecnologie e dei principali processi di trattamento del prodotto
Conoscenza delle operazioni di base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del
lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari
Capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate, in particolare con logistica e manutenzione
Conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo Conoscenza delle procedure volte alla predisposizione di programmi di produzione e di
piani produttivi di dettaglio
Conoscenza delle procedure volte a definire gli standard qualitativi, produttivi e di processo
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di
prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Nozioni sull'ottimizzazione degli obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza dell'unità di appartenenza
Modalità di predisposizione di consuntivi utili al controllo dei fattori di produzione
Nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza
6. Area professionale: qualità
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione
Conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto
Conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolvibili mediante intervento immediato
Saper predisporre, sulla base di istruzioni ricevute, i campioni da analizzare e le strumentazioni relative
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, di
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione
Conoscenza dei principi base delle procedure di certificazione
Conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo
Conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio Conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni
successive
Conoscenza delle problematiche legate alla industrializzazione ed alla emissione di specifiche di processo
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Modalità di predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo e analisi e certificazione dei risultati
Interazione con le altre funzioni aziendali interessate all'applicazione delle procedure di qualità
Capacità di gestione delle procedure per il conseguimento e mantenimento delle certificazioni di qualità e rapporto con i relativi enti
7. Area professionale: ricerca e sviluppo
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego Conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso
Conoscenza delle modalità per l'esecuzione di prove fisico-chimiche e tecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti
Conoscenze di base per la lettura dei disegni tecnici
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
Conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
Conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio Conoscenze di base del disegno tecnico
Conoscenza e utilizzo dei programmi CAD/CAM
Conoscenza delle modalità per l'esecuzione di prove complesse di laboratorio per la verifica delle caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e tecnologiche di materiali, semilavorati e prodotti finiti
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate
Conoscenza degli strumenti di misura, loro uso e predisposizione
Conoscenza di programmi per l'interpretazione dei risultati ottenuti dalle prove di laboratorio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza di metodologie e tecniche di sperimentazione finalizzate allo studio di nuove reazioni, processi, composti e materiali
Utilizzo di modelli matematici di simulazione
Nozioni sugli sviluppi scientifici e tecnologici dell'area di specializzazione
Conoscenza delle norme aziendali e di legge, relative all'efficienza e alla taratura delle apparecchiature di laboratorio
8. Area professionale: servizi vari
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza dell'organizzazione degli uffici e delle funzioni aziendali Attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli
Conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d'ufficio e di lavoro
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, di
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza dell'organizzazione dell'ufficio e delle funzioni aziendali Conoscenza della gestione dei flussi informativi
Conoscenza dell'organizzazione e della gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico Organizzazione delle riunioni di lavoro
Conoscenze di lingue straniere in relazione alle esigenze del servizio Conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della privacy Conoscenza di base dei sistemi informativi e del software applicativo
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene,
prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi Organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali
società di sorveglianza, autorità di pubblica sicurezza, ecc.
Conoscenza delle norme riguardanti la privacy e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo
Per tutte le aree professionali
Le attività formative a carattere professionalizzante potranno inoltre riguardare il recupero delle conoscenze scolastiche linguistico-matematiche.
Profilo tecnico-professionale dell'apprendista del settore vetro artistico artigiano
Aree di competenza | Competenze da sviluppare |
Conoscere i prodotti ed il contesto aziendale | Conoscere il contesto lavorativo riferito alla propria attività e all'azienda Saper distinguere le principali lavorazioni tipiche: - lavoro a lume - perle vitree - specchio - lavoro a soffio (cristallerie) - incisione - decorazione - modellazione (scultura e illuminazione) Conoscere l'organizzazione della propria azienda |
Conoscere le basi tecniche della professionalità | Conoscere le principali materie prime in termini di: - composizione dei materiali - caratteristiche merceologiche - destinazione d'uso - caratteristiche di impiego Conoscere le tecniche di base del processo produttivo aziendale e gli strumenti del lavoro utilizzati Conoscere le diverse temperature di fusione e tempi di raffreddamento da utilizzare nelle diverse lavorazioni |
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) | Acquisire conoscenza pratica della strumentazione per il lavoro del vetro (a titolo esemplificativo): - la fornace, forni per ricottatura e riscaldamento - pinze, forbici taglianti, tipi e misure di borcella - attrezzi da lavoro perforati (canne) e non forati (puntelli) - stampi in legno ferro e ghisa - bronzini (placche di ferro per plasmare il vetro) - cannelli - compassi di ferro per la misurazione - mole - trapani per incisione Saper utilizzare strumenti di progettazione e disegno del prodotto |
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro | Saper elaborare semplici bozzetti del prodotto da realizzare Saper utilizzare le diverse tecniche del processo produttivo del vetro artistico: |
- prima lavorazione del vetro massello e soffiato - seconda lavorazione: a lume, canna vitrea, decorazione, specchio, murrine Saper realizzare le principali fasi di lavorazione del vetro (fusione, formatura, incisione, molatura, ecc.) Saper eseguire la soffiatura di oggetti con o senza stampi Conoscere le modalità di preparazione di un imballaggio per lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti | |
Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale | Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza generali e specifiche applicate al proprio lavoro Conoscere le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti e attrezzature utilizzate |
Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto | Saper proporre soluzioni innovative e creative nella produzione del vetro, relativamente a composti, materiali e processi Saper introdurre elementi di design nella creazione del prodotto Sviluppare attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione dei processi produttivi |